12.2004.82
legittimazione attiva - rappresentanza - onere della prova
16 giugno 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2004.82
Data decisione, Autorità:
16.06.2005, IICCA
Titolo:
legittimazione attiva - rappresentanza - onere della prova
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
ONERE DELLA PROVA
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
art. 8 CC
art. 32 CO
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.82
Lugano
16 giugno
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.116
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 18
settembre 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26'873.10
oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande
avversate dalla controparte;
ed ora
sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto in
sede responsiva e che il Pretore con decreto 8 aprile 2004 ha respinto;
appellante
il convenuto con atto di appello 4 maggio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 23 giugno 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 5 maggio 2004 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto
sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
fr. 26'873.10 più interessi ed accessori, adducendo che il suo amministratore
unico, arch. __________, sarebbe stato da lui incaricato nell’estate 2002 di
allestire un progetto di massima per la ristrutturazione dell’immobile situato
sul mappale n. __________ RFD di __________, per il quale la controparte non avrebbe
però pagato l’onorario esposto.
2. Il
convenuto si è opposto alla petizione sollevando tra l’altro l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva. Egli ha in particolare osservato di non
essere stato a conoscenza del fatto che l’arch. __________ avesse agito a nome
e per conto dell’attrice, la quale in ogni caso neppure poteva essere vincolata
dal suo agire, che in effetti non rientrava nel proprio scopo sociale.
3. Dopo
aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame dell’eccezione
(art. 181 CPC), il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha concluso per la
sua infondatezza. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il
convenuto, pur avendo avuto da ridire in merito alla stesura delle fatture, non
aveva mai contestato in alcuno suo scritto che le note d’onorario fossero state
emesse dall’attrice anziché dall’arch. __________; anzi il fatto che egli a suo
tempo si fosse rivolto alla controparte indicando quale destinataria “AO 1,
Amm. unico __________” (doc. B, C, 4) stava ad indicare che questi molto
probabilmente già sapeva al momento della stipulazione del contratto che
l’architetto era organo dell’attrice rispettivamente che, durante le
trattative, agiva a suo nome e per suo conto; del resto il fatto che egli, al
momento del ricevimento della prima fattura, si fosse limitato a chiederne il
dettaglio, mal si conciliava con la tesi della carente legittimazione attiva.
Pure infondata era infine l’argomentazione secondo cui l’attività svolta
concretamente dall’amministratore unico dell’attrice non rientrasse nello scopo
sociale di quest’ultima, visto e considerato che lo stesso comprendeva anche il
“commercio in genere”.
4. Dell’appello
del convenuto, che ribadisce le argomentazioni a sostegno dell’eccezione di
carenza di legittimazione attiva, e delle osservazioni dell’attrice, che
postula la reiezione del gravame, si dirà, se necessario, nei prossimi
considerandi.
5. Determinare
la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio, in
proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF
125 II 82 consid. 1a; IICCTF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 14
marzo 2005 inc. n. 12.2003.216).
La
legittimazione attiva non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un
elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito, che il
giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e n. 642 ad art. 181). L’onere della prova circa la
sua sussistenza incombe alla parte attrice (DTF 123 III 60 consid. 3a).
6. Nel
caso di specie si tratta innanzitutto di stabilire se l’arch. __________,
incaricato a suo tempo dal convenuto, sia o meno intervenuto quale rappresentante
diretto dell’attrice ai sensi dell’art. 32 segg. CO.
6.1 La
rappresentanza diretta presuppone l’adempimento di due requisiti. Occorre da
una parte che il rappresentante si sia assunto un obbligo a nome di un’altra
persona e dall’altra che egli sia stato a ciò autorizzato dal rappresentato
(art. 32 cpv. 1 CO; Watter, Basler Kommentar, 3. ed.,
N. 12 e segg. ad art. 32 CO con rif.). Se al momento
della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto riconoscere
come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo
caso in cui l’altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la
sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la
persona con cui stipulava (art. 32 cpv. 2 CO).
6.2 A questo
stadio della lite, l’attrice non pretende (più) che l’arch. __________ avesse a
suo tempo comunicato al convenuto di aver agito a nome e per conto della
società o che a quest’ultimo fosse indifferente la persona con cui stipulare,
ma si è limitata a sostenere che questi era al corrente che l’architetto aveva
agito quale suo amministratore unico (osservazioni p. 2). La circostanza è tuttavia
rimasta allo stadio di puro parlato, ciò che impone di decidere a sfavore
dell’attrice.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, non è del tutto certo che il convenuto, privo di
formazione giuridica, non abbia provveduto a contestare la legittimazione
attiva dell’attrice già nella fase preprocessuale, tanto è vero che il fatto
che egli a quel momento (doc. B, 4) abbia eccepito non solo l’importo delle
fatture, ma anche la loro “stesura”, rinviandole oltretutto al mittente,
sembrerebbe piuttosto confermare che egli, già allora, aveva pure contestato il
diritto dell’attrice ad emettere le note d’onorario. La questione non è in ogni
caso determinante, nulla vietando di sollevare l’eccezione solo in sede
processuale.
Nemmeno
l’altro argomento evocato dal giudice di prime cure a sostegno dell’esistenza
della legittimazione attiva dell’attrice, ovvero il fatto che il convenuto avesse
indirizzato le sue missive di contestazione delle fatture a “AO 1, Amm.
unico __________” (doc. B, C, 4), è in realtà sufficiente per ritenere che egli,
al momento della stipulazione del contratto, sapesse che l’architetto non aveva
agito a titolo personale ma quale organo di un’altra entità giuridica: è in
effetti del tutto usuale che le lettere di contestazione di una fattura vengano
inviate al mittente, in concreto dunque a “AO 1”; la circostanza che a quel
momento il convenuto abbia aggiunto i termini “Amm. unico”, accanto al
nome dell’architetto, non appare a sua volta decisiva, l’attrice non avendo assolutamente
provato che egli fosse a conoscenza di quel dettaglio già prima della
conclusione del contratto ed essendo anzi verosimile quanto addotto -sia pure per
la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- nel
gravame, ovvero che l’aggiunta era stata da lui fatta, dopo aver assunto
informazioni in internet in merito a quella società, successivamente alla ricezione
delle fatture. In ogni caso, il fatto addotto dal convenuto in risposta (p. 2)
e non contestato dall’attrice in replica -il che, da un punto di vista
processuale, implica l’ammissione della circostanza (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 2 ad art. 175)- che sui piani allestiti in forza del contratto,
pacificamente firmati dall’arch. __________, figurasse espressamente pure la
dicitura “Studio d’architettura __________ - __________”, sembrerebbe
piuttosto confermare la tesi del convenuto, secondo cui l’architetto nell’occasione
aveva agito a titolo personale.
7. Ne
discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione per carenza
di legittimazione attiva, senza che sia necessario esaminare l’ulteriore
censura, con cui il convenuto aveva contestato che l’attività dell’arch. __________,
non compresa nello scopo sociale dell’anonima, potesse vincolare l’attrice.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 4 maggio 2004 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 8 aprile 2004 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud è così riformata:
1. La petizione 18 settembre
2003 è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese, da anticipare come di rito, restano
a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 800.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 350.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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