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Decisione

12.2004.83

legittimazione attiva - onere della prova

9 giugno 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

il ristorno del titolo da parte della banca su un conto del convenuto senza il

preventivo consenso del cliente del conto __________, è semmai generatore di

pretese che il signor __________ avrebbe potuto avere nei riguardi della banca

o dell’appellante, ma non certo di una causa tale da fondare una responsabilità

del convenuto nei riguardi dell’attore, il quale nel frattempo restituì la

somma di Lit. 150. mio al suo cliente __________. Da ultimo l’appellante

rimprovera al Pretore di aver anticipato inammissibilmente il giudizio di

merito.

Con

tempestive osservazioni l’attore ha precisato che le allegazioni proposte in

causa hanno trovato pieno riscontro nell’istruttoria e che l’eccezione di

carenza di legittimazione è stata istruita secondo il codice di rito.

Contrariamente a quanto è stato rilevato dall’appellante, la decisione

impugnata non costituisce un’anticipazione del giudizio di merito. Essa si

limita ad accertare che AO 1 è l’effettivo titolare delle pretese proposte in

causa nei confronti di AP 1.

4. Come ha ricordato il Pretore, la legittimazione deve essere

esaminata d’ufficio dal giudice. Questo principio vale tuttavia soltanto per

l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi-Trezzini,

CPC TI App., ad art. 181 n. 339, con richiamo a DTF 6 luglio 2004;4C.198/2004).

La legittimazione, ossia la posizione della parte per rapporto al diritto fatto

valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale

ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di

merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed

accertati. In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti

dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione

sia data qualora la parte sia parte del contratto in base al quale si procede

in giudizio (IICCA 4 dicembre 2003 inc. n. 10.1999.5; 6 giugno 2000 inc. n.

12.2000.0066; Cocchi-Trezzini, CPC TI App., ad art. 181 m. 23).

5. La materia del contendere verte sostanzialmente sul quesito di

sapere se l’attore consegnò al convenuto, nell’estate del 2001 una somma di Lit.

150 mio. con l’impegno, da parte di quest’ultimo, di trasferire titoli e

contanti dal suo conto “__________” presso la Banca __________ di Chiasso sul

conto “__________” intestato al signor __________ sempre presso la stessa banca.

5.1. Nel

caso in esame appare sufficientemente provato che __________ nell’estate del

2001 consegnò a AO 1 una somma di Lit. 150 mio con l’incarico di versarla sul

conto “__________” a lui intestato presso la Banca __________ di Chiasso (cfr.

teste __________, verbale di udienza 30 gennaio 2003 pag. 4), conto aperto il 6

agosto 2001 (cfr. doc. 7 MP; inc. 2002.3376-NLP 2002/2478ES e doc. J). Del pari

il teste __________ ha riferito di aver accompagnato nell’estate 2001 lo AO 1

da AP 1 e di aver visto che questi portava con sé una busta con dei soldi da

consegnare al convenuto. Benché non sia entrato nell’ufficio di AP 1, il teste

ebbe modo di constatare attraverso la porta d’ingresso in vetro dell’ufficio,

che lo AO 1 consegnò la busta al convenuto e che, insieme, fecero una

telefonata (verbale di udienza 30 gennaio 2003 pag. 3). Dal canto suo il teste __________

(verbale di udienza cit. pag. 2 e 2) ha ricordato di aver ricevuto nell’estate

del 2001 una telefonata da AO 1, riconoscendone identità e voce, il quale gli

passò un’altra persona che identificò nel signor __________, del quale

riconobbe la voce. Quest’ultimo gli chiese di trasferire dal suo conto “__________”

al conto “__________” un titolo obbligazionario argentino del valore di ca. 110

Mio., nonché di procedere ad altre operazioni per contanti al fine di attuare

una “compensazione” del valore di Lit. 150 mio. Aggiunge il teste che i suoi

interlocutori erano al corrente ed erano coscienti delle istruzioni che avevano

dato alla banca. Alla luce di queste risultanze le doglianze ricorsuali

sfuggono ad ogni critica, perché risulta provato che il convenuto assunse

l’impegno di mettere in atto la controversa operazione bancaria di

trasferimento di fondi, quale controprestazione per aver ricevuto la somma di Lit.

150 mio in Italia dall’attore. Le testimonianze agli atti non sono affatto

generiche o contraddittorie fra di loro, ma riferiscono di fatti e circostanze

precise in relazione al fatto che il convenuto ricevette dei soldi in Italia,

la cui causale e controprestazione poteva senz’altro trovare giustificazione

nell’impegno di addebitare il suo conto in Svizzera in favore di un terzo per

lo stesso valore. In questo senso la testimonianza di __________ avvalora la

tesi dell’attore, per la quale costui consegnò effettivamente al convenuto un

importo di complessive Lit. 150 mio. e completa e precisa quella del teste __________

che aveva visto lo AO 1 consegnare al AP 1 una busta “piena di soldi”.

Agli atti è stata altresì versata una quietanza firmata dall’appellante, con la

quale egli riconosceva di aver ricevuto in data 8 agosto 2001 un assegno di Lit.

15 mio. e del contante per Lit. 135 mio. (doc. E in unione al doc. 2). È ben

vero che questa firma è stata disconosciuta dal convenuto in ordine alla

ricezione di Lit. 135 mio., la cui somma a suo dire sarebbe stata apposta

successivamente, ma è altrettanto vero che la denuncia penale che è stata

sporta nei confronti dell’attore per falsità in documenti è sfociata in un decreto

di non luogo a procedere, stante la presenza di note interne alla banca che

confermavano le tesi del denunciato, nonché l’assenza di indizi sufficienti per

promuovere l’accusa al signor AO 1 (cfr. inc. MP

2002.3376-NLP2002/2478ES). Ne discende che tutte le prove

raccolte in ambito civile sono convergenti e suffragano le tesi dell’attore,

mentre il procedimento penale non ha permesso di scalfire queste risultanze.

La sentenza del Pretore

non presta quindi il fianco ad alcuna critica.

5.2. In concreto non è assolutamente necessario sapere se l’attore

disponesse di una procura per operare sul conto, posto che le istruzioni alla

banca sono state date dal convenuto stesso e non da altri. Non è neppure lecito

mescolare i rapporti di diritto fra le parti in causa, il signor __________ e

la Banca __________ per contestare la legittimazione attiva dell’attore. È

pacifico che il signor __________ aveva perfezionato un contratto di mandato

con AO 1 avente per oggetto il deposito di una somma di Lit. 150 mio. sul conto

“__________” presso la Banca __________. Questo negozio non andava però confuso

con quello che il convenuto ha perfezionato con l’attore, ovvero di procedere a

dei trasferimenti di titoli e di valuta su un conto indicato da quest’ultimo

per un valore di complessive Lit. 150 mio. a titolo di controprestazione per

aver ricevuto in Italia una somma di pari importo. Si tratta di negozi

giuridici indipendenti l’uno dall’altro che vincolano solo i soggetti che ne

hanno assunto le rispettive obbligazioni e non anche i terzi. Controversi nella

specie sono i rapporti fra l’attore e il convenuto in relazione

all’inadempimento degli obblighi che quest’ultimo ha assunto nei confronti di AO

1. Il fatto che la banca abbia depositato il titolo obbligazionario sul conto

del signor __________ solo il 14 agosto 2001, ovvero 5/6 giorni dopo l’ordine è

circostanza irrilevante, posto che il ritardo è imputabile semmai alla banca.

Alla luce delle risultanze istruttorie non è neppure determinante conoscere il

motivo per cui la banca ha stornato l’operazione al convenuto senza avvisare il

titolare del conto “__________”.

6. L’appellante, a torto, ritiene che la decisione del Pretore

costituisca un’inammissibile anticipazione del giudizio. La censura è

irricevibile, perché non è stata sufficientemente sostanziata (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC). L’istruttoria, con l’accordo delle parti, è stata limitata

all’esame della legittimazione attiva dell’attore, ovvero alla verifica

dell’esistenza fra le parti di un contratto sul quale poggiano le pretese

attore. Diversamente da quanto pretende l’appellante, il Pretore, in ossequio

al codice di rito, ha limitato il suo giudizio in ordine all’esistenza di un

contratto che potesse vincolare le parti in causa. Il Giudice di prima istanza,

correttamente, non si è invece soffermato sulla qualifica del contratto, sul

diritto applicabile (trattandosi di una vertenza internazionale), come pure su

tutte le condizioni e le circostanze che potrebbero dar luogo ad una richiesta

di risarcimento del danno per inadempimento. Nemmeno il tema riferito ad una

responsabilità extra contrattuale è stato esaminato ed esso, se del caso, verrà

trattato con il giudizio di merito.

7. Va parimenti respinta la richiesta di accogliere con l’appello la

domanda riconvenzionale, posto che essa non ha mai formato oggetto di esame da

parte del Pretore e verrà giudicata con il merito.

8. Ciò posto l’appello deve essere respinto. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

5 maggio 2004 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

800.

-

già

anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte Fr. 1'250.-- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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