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Decisione

12.2004.84

legittimazione attiva - onere della prova

9 giugno 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti di diritto fra le parti in causa, il signor __________ e la Banca __________

per contestare la legittimazione attiva dell’attore. È pacifico che il signor __________

aveva perfezionato un contratto di mandato con AO 1 avente per oggetto il

deposito di una somma di Lit. 150 mio sul conto “__________” presso la Banca __________.

Questo negozio non andava però confuso con quello che il convenuto ha

perfezionato con l’attore, ovvero di procedere a dei trasferimenti di titoli e

di valuta su un conto indicato da quest’ultimo per un valore di complessive

Lit. 150 mio. a titolo di controprestazione per aver ricevuto in Italia una

somma di pari importo. Si tratta di negozi giuridici indipendenti l’uno

dall’altro che vincolano solo i soggetti che ne hanno assunto le rispettive

obbligazioni e non anche i terzi. Controversi nella specie sono i rapporti fra

l’attore e il convenuto in relazione all’inadempimento degli obblighi che

quest’ultimo ha assunto nei confronti di AO 1. Il fatto che la banca abbia

depositato il titolo obbligazionario sul conto del signor __________ solo il 14

agosto 2001, ovvero 5/6 giorni dopo l’ordine è circostanza irrilevante, posto

che il ritardo è imputabile semmai alla banca. Alla luce delle risultanze

istruttorie non è neppure determinante conoscere il motivo per cui la banca ha

stornato l’operazione al convenuto senza avvisare il titolare del conto “__________”.

6. L’appellante, a torto, ritiene che la decisione del Pretore

costituisca un’inammissibile anticipazione del giudizio. La censura è

irricevibile, perché non è stata sufficientemente sostanziata (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC). L’istruttoria, con l’accordo delle parti, è stata limitata

all’esame della legittimazione attiva dell’attore, ovvero alla verifica

dell’esistenza fra le parti di un contratto sul quale poggiano le pretese

attore. Diversamente da quanto pretende l’appellante, il Pretore, in ossequio

al codice di rito, ha limitato il suo giudizio in ordine all’esistenza di un

contratto che potesse vincolare le parti in causa. Il Giudice di prima istanza,

correttamente, non si è invece soffermato sulla qualifica del contratto, sul

diritto applicabile (trattandosi di una vertenza internazionale), come pure su

tutte le condizioni e le circostanze che potrebbero dar luogo ad una richiesta

di risarcimento del danno per inadempimento. Nemmeno il tema riferito ad una responsabilità

extra contrattuale è stato esaminato ed esso, se del caso, verrà trattato con

il giudizio di merito.

7. Va parimenti respinta la richiesta di accogliere con l’appello la

domanda riconvenzionale, posto che essa non ha mai formato oggetto di esame da

parte del Pretore e verrà giudicata con il merito.

8. Ciò posto l’appello deve essere respinto. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

5 maggio 2004 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

800.

-

già anticipate

dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla

controparte Fr. 1'250.-- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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