12.2004.85
pretesa in valuta estera - petizione in valuta svizzera - rigetto dell'opposizione
7 giugno 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2004.85
Data decisione, Autorità:
07.06.2005, IICCA
Titolo:
pretesa in valuta estera - petizione in valuta svizzera - rigetto dell'opposizione
MONETA SVIZZERA
PAGAMENTO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 84 CO
art. 67 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 79 LEF
Incarto n.
12.2004.85
Lugano
7 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00069
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 12
luglio 2001 da
AO 1
rappr. dall RA
2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio limitatamente alla somma di fr.
52'423.05 oltre interessi e la conseguente condanna della convenuta al
pagamento di quel medesimo importo, domande avversate da quest’ultima che ha
postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento dapprima di Lit. 12'550'000 e FF
54'500.- più interessi e in seguito di altre Lit. 25'064'520 più interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 22 aprile 2004, con cui, in
parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento
di fr. 51'074.25 più interessi, somma per la quale ha pure rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta al PE, e respinto la domanda
riconvenzionale;
appellante
la convenuta con atto di appello 5 maggio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale per il corrispettivo in Eur di complessive Lit. 37'614'520
più interessi, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 18 giugno 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna la ditta italiana AO 1 procede nei confronti della
ditta svizzera AP 1 al fine di ottenere il pagamento di una serie di forniture
di imballaggi in cartone, per complessive Lit. 66'691'550. Nel petitum di causa
essa ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
controparte al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio limitatamente all’importo
di fr. 52'423.05 oltre interessi (pari al controvalore in franchi del debito in
lire, ritenuto un cambio di 1'272.18 Lit./fr., cfr. doc. V) e la conseguente
condanna di quest’ultima al pagamento di quella medesima somma.
2. La
convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di FF 54'500.- più interessi, somma
corrispondente al minor valore, scontato ai suoi clienti francesi, di alcuni
cartoni difettosi, e di Lit. 12'550'000 più interessi, somma poi aumentata a Lit.
37'614'520, per aver in seguito dovuto far realizzare da terzi gli impianti e i
film necessari alla produzione dei nuovi cartoni e imballaggi, quelli originali
essendo indebitamente trattenuti dall’attrice.
3. Con
la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore, in parziale accoglimento
della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 51'074.25 più
interessi, somma per la quale ha pure rigettato l’opposizione interposta al PE,
ed ha respinto la domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure, preso atto
che la fattispecie, di carattere internazionale, era retta dalla CVIM, ha in
sostanza ritenuto che l’attrice, per quanto fornito, aveva diritto al
controvalore in franchi di Lit. 64'975'610, mentre la convenuta, che frattanto
aveva abbandonato la pretesa per il minor valore dei cartoni poi rivenduti in
Francia, era malvenuta ad esigere il pagamento delle spese per la realizzazione
di nuovi impianti e film da parte di terzi, ritenuto che la sua precedente
inadempienza legittimava la controparte a trattenere gli impianti e i film ancora
in suo possesso (art. 71 e 80 CVIM).
4. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda
riconvenzionale per il corrispettivo in Eur di Lit. 37'614'520 più interessi. A
suo giudizio, il Pretore non avrebbe potuto accogliere la pretesa attorea formulata
in franchi ritenuto che il debito di base era pacificamente in lire, tanto più
che nemmeno risultava né era stato provato quale fosse il tasso di cambio
determinante, che, riferendosi a più forniture, doveva oltretutto essere
indicato per ogni singola scadenza. La petizione doveva inoltre essere respinta
anche per il fatto che non era logico e dunque corretto chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione e solo in seguito, quale conseguenza, la condanna
al pagamento, che -come detto- del resto era da respingere. Infine, dal momento
che la pretesa attorea, in considerazione di quanto precede, non doveva essere
accolta, ne conseguiva che l’eccezione che aveva indotto il primo giudice a
respingere la sua domanda riconvenzionale, cioè la sua precedente inadempienza,
non trovava più applicazione, sicché quest’ultima causa doveva pure essere
accolta.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Con
la prima censura d’appello la convenuta rimprovera al Pretore di aver accolto una
petizione espressa in franchi nonostante il debito di base fosse in lire,
rilevando poi che nemmeno risultava né era stato provato quale fosse il tasso
di cambio determinante, che, riferendosi a più forniture, doveva oltretutto
essere indicato per ogni singola scadenza. A torto.
6.1 L’eccezione
circa la mancata prova del tasso di cambio, che -contrariamente a quanto
preteso nell’appello- era stato chiaramente indicato nella petizione (p. 3) e
nella replica (p. 4), ma non contestato in risposta o duplica e dunque ammesso
(art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 618 ad art. 169), è
stata sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale ed è quindi proceduralmente
irrita (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 28 ad art. 78).
Analoga conclusione s’impone per l’eccezione circa la mancata prova del tasso
di cambio per ogni singola scadenza, circostanza che è stata invece addotta per
la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
6.2 Anche
l’eccezione in merito alla valuta nella quale era stata allestita la petizione
è irricevibile, siccome formulata solo in sede conclusionale. Nel fatto che in
risposta (p. 2) la convenuta si sia limitata ad affermare che “il credito
vantato dalla controparte, indipendentemente dalla valuta, è integralmente
contestato”, non si può in effetti intravedere una valida eccezione in tal
senso, atteso che l’avverbio “indipendentemente” ha il significato di
“lasciando da parte” rispettivamente “a prescindere” (cfr. Devoto/Oli,
Il dizionario della lingua italiana, Firenze 1990, p. 935), espressione
quest’ultima che a sua volta è sinonimo di “facendo astrazione, eccettuando” (Devoto/Oli,
op. cit., p. 1469), il che dunque sta a significare che la questione della
valuta non era contestata ed era dunque ammessa (art. 170 cpv. 2 CPC).
Ma fosse
anche stata ricevibile, l’eccezione avrebbe in ogni caso dovuto essere
disattesa nel merito. Come giustamente rilevato dal Pretore, il giudice è in
effetti legittimato ad accogliere una petizione tendente al pagamento di un importo
espresso in franchi svizzeri anziché in valuta straniera, allorquando -come nel
caso di specie (cfr. doc. V)- prima dell’inoltro dell’azione, per motivi legati
al procedimento esecutivo, il creditore ha convertito il suo credito in valuta
legale svizzera in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 cifra 3 LEF (Schraner,
Zürcher Kommentar, N. 219 ad art. 84 CO; RVJ 1997 p. 177). Sennonché,
avendo l’attrice dato atto, nelle sue osservazioni (p. 4), che la sentenza
appellata non impediva in alcun modo alla convenuta di tacitarla con il
versamento di quanto dovuto anche nella valuta straniera, soluzione cui essa
non si è opposta, nulla osta a che tale facoltà, che in realtà non risulta dal
giudizio impugnato, venga precisata formalmente nel dispositivo della causa.
7. Pure
infondata è la censura secondo cui la petizione doveva essere respinta in
quanto non era possibile chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione prima della
relativa condanna al pagamento. Sanzionare l’attrice per questa sola ragione
sarebbe in effetti costitutivo dell’eccesso di formalismo (sulle condizioni per
ammettere un eccessivo formalismo, cfr. ICCTF 6 giugno 2003 4P.46/2003),
essendo incontestabile, a prescindere dall’erronea formulazione del petitum
petizionale, che la domanda di rigetto dell’opposizione presupponeva
l’accertamento del relativo credito e non viceversa.
8. Priva
di fondamento è infine anche la censura con cui la convenuta chiede di
accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale in considerazione del fatto
che la pretesa attorea, alla luce delle precedenti eccezioni, doveva essere
respinta. Se anche si volesse sottacere il fatto che queste ultime -come detto-
non hanno in realtà trovato conferma in questa sede, ciò che già esclude il
benfondato della censura, non vi è chi non veda come il loro eventuale accoglimento
non avrebbe in ogni caso migliorato la posizione della convenuta in punto alle
sue richieste riconvenzionali, visto e considerato che le stesse non avrebbero in
alcun modo modificato l’esistenza della sua precedente inadempienza, non
contestata, che legittimava la controparte a trattenere gli impianti e i film
in suo possesso.
9. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, ferma restando però
l’opportunità di meglio precisare, ai sensi dei considerandi, il dispositivo n.
1.1 del giudizio impugnato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 5 maggio 2004 di AP 1 è respinto. Il dispositivo n.
1.1 della sentenza 22 aprile 2004 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord è così puntualizzato:
1.1 La AP 1, __________, è
condannata a versare a AO 1, __________, l’importo di Eur 33'557.10 (già Lit. 64'975'610),
corrispondenti a fr. 51'074.25, oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2001.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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