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Decisione

12.2004.85

pretesa in valuta estera - petizione in valuta svizzera - rigetto dell'opposizione

7 giugno 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 5 maggio 2004 di AP 1 è respinto. Il dispositivo n.

1.1 della sentenza 22 aprile 2004 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio nord è così puntualizzato:

1.1 La AP 1, __________, è

condannata a versare a AO 1, __________, l’importo di Eur 33'557.10 (già Lit. 64'975'610),

corrispondenti a fr. 51'074.25, oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2001.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’500.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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