12.2004.87
architetto - revoca del mandato - onorario - calcolo - nuovi fatti - irricevibilità
5 luglio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2004.87
Data decisione, Autorità:
05.07.2005, IICCA
Titolo:
architetto - revoca del mandato - onorario - calcolo - nuovi fatti - irricevibilità
APPELLO
ARCHITETTO
COMPLETAZIONE SUCCESSIVA
MERCEDE
art. 394 CO
art. 321 CPC-TI
Incarto n.
Fatti
12.2004.87
Lugano
5 luglio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.351
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 5
maggio 1999 da
AO 1
RA 2
Contro
AP 1
RA 1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 139'517,85 oltre
accessori quale onorario d’architetto;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 9 aprile 2004 ha accolto
limitatamente all’importo di fr. 107’800.- oltre interessi;
appellante
il convenuto con atto di appello 10 maggio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per un importo di fr.
54’598.10 oltre interessi;
mentre
l’attore, con osservazioni del 14 giugno 2004 postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto: 1. AP 1,
proprietario della particella no 840 di M__________, e __________ P__________,
proprietario della confinante particella no 677, incaricarono, nel corso del
1994, l’architetto AO 1 della progettazione di due stabili ad uso industriale,
uno su ciascun fondo, collegati da una pensilina comune. Per quanto interessa
il convenuto, l’incarico, conferito in forma verbale, prevedeva la
realizzazione dell’opera entro la fine del 1995. Il 12 ottobre 1994 AO 1, basandosi
su un costo complessivo della costruzione stimato in fr. 1'000'000.-, allestì
una proposta d’onorario di fr. 78'292,60.
Il
3 febbraio 1995 fu inoltrata la domanda di costruzione al Comune di M__________,
che indicava un costo di costruzione di fr. 2'140’000.-. Ottenuta la licenza
edilizia il 14 aprile 1995, AO 1 ha quindi chiesto delle offerte ad alcune
imprese attive nel ramo, inviando alle medesime i capitolati delle opere. Preso
atto che le offerte rientrate variavano tra 2,6 e 3,3 milioni e ritenuta
eccessiva la spesa, AP 1 ha resiliato il contratto con l’architetto AO 1, incaricando
terzi della realizzazione dell’immobile.
2. Con petizione 5 maggio 1999 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al
pagamento dell’importo di fr. 139'517,85 oltre accessori quale onorario
dell’architetto. Tale importo, calcolato in base alla norma SIA 112, era
riferito ai lavori di progettazione del mappale 840 di M__________, compresi lo
studio preliminare, il progetto di massima, il progetto definitivo, la domanda
di costruzione ed i progetti esecutivi e descrittivi necessari per le richieste
di offerte agli artigiani.
3. Con
risposta 28 maggio 1999 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione,
argomentando che l’incarico all’attore era stato annullato perché i costi
superavano in modo spropositato i limiti preventivati, il che dava diritto al
committente di revocare il mandato e rifiutare il pagamento degli onorari.
Con
le conclusioni scritte, entrambe le parti hanno ribadito le rispettive domande
di giudizio.
4. Statuendo
il 9 aprile 2004, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all’importo di
fr. 107'800.- oltre interessi.
Il primo giudice ha avantutto rilevato che le questioni riguardanti
la responsabilità dell’architetto in caso di superamento dei costi di
costruzione preventivati andavano risolte in applicazione della normativa
disciplinante il mandato. Ha di seguito esaminato in che misura l’architetto,
superando i limiti di spesa, fosse venuto meno ai propri doveri contrattuali e
se ne era derivato nocumento al committente. Esclusa l’esistenza di un danno,
avendo il convenuto edificato il complesso industriale sulla scorta dei progetti
preparati dell’architetto senza dover incaricare altri progettisti, seguendo le
conclusioni del perito ha poi determinato l’onorario in base alla stima dei costi
di 2'140'000.- indicata nella domanda di costruzione, tenendo conto delle
prestazioni svolte.
5. Con l’appello del 10 maggio 2004 AP 1 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso che la petizione sia accolta per un importo di fr.
54'598,10 oltre interessi, in subordine per un importo massimo di fr. 76'855,30
oltre interessi. L’appellante contesta la base di calcolo dell’onorario sostenendo
che l’avvenuta edificazione dell’immobile imporrebbe di fondarsi sui costi
effettivi della costruzione, pari a fr. 1'800'000.-, non invece sulla stima dei
costi, superata dal consuntivo.
Nelle
osservazioni del 14 giugno 2004 AO 1 propone la reiezione dell'appello.
6. In
questa sede non è contestato che, a seguito della revoca dell’incarico,
l’architetto ha diritto alla mercede per il lavoro eseguito fino al momento
della cessazione del contratto. Neppure v’è contestazione di principio sul modo
di calcolare l’onorario adottato dal Pretore. Sono invece litigiosi il costo
determinante per il calcolo e la percentuale delle prestazioni parziali
eseguite dal progettista.
Il
Pretore – che ha fatto proprie le conclusioni del perito -, per determinare
l’onorario, ha fatto capo ai principi indicati dalla norma SIA 102, il cui art.
8.5 prevede che se un progetto non viene realizzato l’onorario delle
prestazioni effettuate si calcola in base all’ultima stima dei costi. Ha quindi
individuato tali costi in fr. 2'140'000.-, somma indicata nella domanda di
costruzione. Dedotti gli importi non determinanti per il calcolo dell’onorario,
né è risultato un importo di fr. 2'000'000, che ha utilizzato quale base per la
successiva valutazione. L’appellante sostiene che il modo di procedere del
Pretore sarebbe errato, non potendosi applicare l’art. 8.5 della norma SIA 102
perché in realtà la costruzione è stata realizzata e di conseguenza la base di
calcolo non sarebbe la stima dei costi, bensì il costo effettivo della
costruzione, di 1,8 milioni di franchi.
L’appellante
adduce per la prima volta in questa sede che il costo della costruzione è stato
di fr. 1'800'000.-. Trattasi di un fatto nuovo, la cui adduzione in sede di appello
è inammissibile (art. 312 cpv. 1 lett. b CPC). L’omessa allegazione di tale
fatto neppure può essere sanata facendo capo alle dichiarazioni del teste S__________
– il quale peraltro indicava una cifra complessiva di “circa” fr. 1'550'000 per
lo stabile e fr. 300'000.- per lavori esterni (teste __________ S__________,
verbale 4 luglio 2000) - perché possono essere sottoposte a prova unicamente le
fattispecie debitamente allegate (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App., ad art. 78 m. 41). In quanto basato su quest’argomento l’appello
si rivela pertanto irricevibile.
Va
comunque ricordato che il perito giudiziario, accertato che l’edificio
costruito corrisponde a quanto progettato AO 1 perché ne mantiene
sostanzialmente l’impostazione progettuale elaborata nelle fasi di progetto e
di preparazione all’esecuzione, ha poi rilevato che ne differisce comunque per
caratteristiche tecniche, economiche e costruttive dovute a scelte effettuate
da altri in fase esecutiva. Siffatte differenze impongono di attenersi alla
situazione in essere al momento in cui i rapporti tra le parti sono stati interrotti
e non a quella successiva, sulla cui evoluzione il progettista non ha più avuto
influsso alcuno.
L’appellante
sostiene invero che sarebbe determinante l’importo di fr. 1'800'000.- stabilito
dalle parti in occasione della riunione del 1 febbraio 1995 (doc. CC). Si
rileva in proposito che tale indicazione è stata superata dalla domanda di
costruzione, di data posteriore alla menzionata riunione, nella quale è stato
indicato un costo dell’opera di fr. 2'140'000.-. Firmando il modulo della
domanda di costruzione dov’era inserito tale preventivo di spesa, il convenuto
ne ha evidentemente accettato il contenuto.
Neppure
merita tutela l’argomento che dalla cifra indicata nella domanda di costruzione
sarebbero da dedurre i costi di fr. 320'000.- per l’esecuzione del piano
cantinato che non è stato realizzato. In effetti anche tale variante è stata
valutata e approfondita dal progettista e quindi dev’essere anch’essa
remunerata. Peraltro, neppure vi sono elementi per poter individuare l’origine dell’aumento
dei costi da 1'800'000.- a fr. 2'140'000.- nella questione del piano cantinato.
Da
quanto precede discende che quale base per il calcolo dell’onorario dell’architetto
è da confermare l’importo stabilito dal Pretore in fr. 2’000'000.-.
7. Rimangono
ora da esaminare le censure in merito all’estensione delle prestazioni
effettivamente fornite dall’attore, determinate dal Pretore nel 51% del totale,
percentuale contestata dall’appellante, per il quale sarebbe stato eseguito
solo il 43,5% perché il perito avrebbe erroneamente tenuto conto nel proprio
calcolo della prestazione “piani esecutivi definitivi“, malgrado avesse
accertato che non era stata eseguita.
Su
questo punto l’appello merita tutela. In effetti, nella propria nota d’onorario
28 dicembre 1995 (doc. WW), l’attore medesimo aveva indicato che la prestazione
4.2.5 non era stata eseguita (preventivo 0%), sicché neppure poteva essergliene
riconosciuta la remunerazione, che neppure aveva chiesto. Di conseguenza, la
fase di progetto definitivo, che anche il perito indica eseguita solo
parzialmente (perizia pag. 12) ammonta al 18.5%. La percentuale delle
prestazioni effettuate deve quindi essere diminuita del 7,5% e passa dal 51%
al 43,5%.
Applicando
la formula utilizzata dal perito (perizia pag. 13) l’onorario deve quindi
essere ridotto da fr. 120'000.- a fr. 101'398.50 (IVA esclusa). Dedotto
l’acconto di fr. 20'000.- e tenuto conto dell’IVA, ne risulta un credito
dell’attore di fr. 87'989.40 (101'398.50 - fr. 20'000.- + fr. 6'590.90 IVA). Entro
questi limiti l’appello deve pertanto essere accolto.
8. L’esito
del gravame impone una diversa ripartizione di spese e ripetibili di prima
sede, che vanno caricate in ragione di 1/3 all’attore e 2/3 al convenuto.
Le
spese e le ripetibili dell’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC)
individuata nella misura di 2/3 a carico dell’appellante.
Per
questi motivi
pronuncia: 1.
L'appello 10 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 aprile 2004 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza ilAP 2è
condannato a versare all’attore,AO 1, l’importo di fr. 87'989.40 oltre
interessi al 5% dal 19 gennaio 1996.
Considerandi
2.
La tassa
di giustizia di fr. 3’500.- (tremilacinquecento) e le spese, da anticipare
dalla parte attrice, così come i costi di perizia, già tutti anticipati come di
rito, restano a suo carico nella misura di 1/3 e sono poste a carico del
convenuto per i rimanenti 2/3. Il convenuto rifonderà inoltre alla controparte
fr.4’500.- a titolo di indennità e ripetibili ridotte.
2.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 800.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
850.
-
da
anticipare dall’appellante, rimane a suo carico per 2/3 e per i rimanenti 1/3 sono
poste carico della parte appellata, con l’obbligo di rifondere all’appellante
fr. 1’500.- di parziali ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
-
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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