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Decisione

12.2004.87

architetto - revoca del mandato - onorario - calcolo - nuovi fatti - irricevibilità

5 luglio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

12.2004.87

Lugano

5 luglio 2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.351

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 5

maggio 1999 da

AO 1

RA 2

Contro

AP 1

RA 1

chiedente

la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 139'517,85 oltre

accessori quale onorario d’architetto;

domanda

avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 9 aprile 2004 ha accolto

limitatamente all’importo di fr. 107’800.- oltre interessi;

appellante

il convenuto con atto di appello 10 maggio 2004, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per un importo di fr.

54’598.10 oltre interessi;

mentre

l’attore, con osservazioni del 14 giugno 2004 postula la reiezione del gravame,

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto: 1. AP 1,

proprietario della particella no 840 di M__________, e __________ P__________,

proprietario della confinante particella no 677, incaricarono, nel corso del

1994, l’architetto AO 1 della progettazione di due stabili ad uso industriale,

uno su ciascun fondo, collegati da una pensilina comune. Per quanto interessa

il convenuto, l’incarico, conferito in forma verbale, prevedeva la

realizzazione dell’opera entro la fine del 1995. Il 12 ottobre 1994 AO 1, basandosi

su un costo complessivo della costruzione stimato in fr. 1'000'000.-, allestì

una proposta d’onorario di fr. 78'292,60.

Il

3 febbraio 1995 fu inoltrata la domanda di costruzione al Comune di M__________,

che indicava un costo di costruzione di fr. 2'140’000.-. Ottenuta la licenza

edilizia il 14 aprile 1995, AO 1 ha quindi chiesto delle offerte ad alcune

imprese attive nel ramo, inviando alle medesime i capitolati delle opere. Preso

atto che le offerte rientrate variavano tra 2,6 e 3,3 milioni e ritenuta

eccessiva la spesa, AP 1 ha resiliato il contratto con l’architetto AO 1, incaricando

terzi della realizzazione dell’immobile.

2. Con petizione 5 maggio 1999 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al

pagamento dell’importo di fr. 139'517,85 oltre accessori quale onorario

dell’architetto. Tale importo, calcolato in base alla norma SIA 112, era

riferito ai lavori di progettazione del mappale 840 di M__________, compresi lo

studio preliminare, il progetto di massima, il progetto definitivo, la domanda

di costruzione ed i progetti esecutivi e descrittivi necessari per le richieste

di offerte agli artigiani.

3. Con

risposta 28 maggio 1999 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione,

argomentando che l’incarico all’attore era stato annullato perché i costi

superavano in modo spropositato i limiti preventivati, il che dava diritto al

committente di revocare il mandato e rifiutare il pagamento degli onorari.

Con

le conclusioni scritte, entrambe le parti hanno ribadito le rispettive domande

di giudizio.

4. Statuendo

il 9 aprile 2004, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all’importo di

fr. 107'800.- oltre interessi.

Il primo giudice ha avantutto rilevato che le questioni riguardanti

la responsabilità dell’architetto in caso di superamento dei costi di

costruzione preventivati andavano risolte in applicazione della normativa

disciplinante il mandato. Ha di seguito esaminato in che misura l’architetto,

superando i limiti di spesa, fosse venuto meno ai propri doveri contrattuali e

se ne era derivato nocumento al committente. Esclusa l’esistenza di un danno,

avendo il convenuto edificato il complesso industriale sulla scorta dei progetti

preparati dell’architetto senza dover incaricare altri progettisti, seguendo le

conclusioni del perito ha poi determinato l’onorario in base alla stima dei costi

di 2'140'000.- indicata nella domanda di costruzione, tenendo conto delle

prestazioni svolte.

5. Con l’appello del 10 maggio 2004 AP 1 chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso che la petizione sia accolta per un importo di fr.

54'598,10 oltre interessi, in subordine per un importo massimo di fr. 76'855,30

oltre interessi. L’appellante contesta la base di calcolo dell’onorario sostenendo

che l’avvenuta edificazione dell’immobile imporrebbe di fondarsi sui costi

effettivi della costruzione, pari a fr. 1'800'000.-, non invece sulla stima dei

costi, superata dal consuntivo.

Nelle

osservazioni del 14 giugno 2004 AO 1 propone la reiezione dell'appello.

6. In

questa sede non è contestato che, a seguito della revoca dell’incarico,

l’architetto ha diritto alla mercede per il lavoro eseguito fino al momento

della cessazione del contratto. Neppure v’è contestazione di principio sul modo

di calcolare l’onorario adottato dal Pretore. Sono invece litigiosi il costo

determinante per il calcolo e la percentuale delle prestazioni parziali

eseguite dal progettista.

Il

Pretore – che ha fatto proprie le conclusioni del perito -, per determinare

l’onorario, ha fatto capo ai principi indicati dalla norma SIA 102, il cui art.

8.5 prevede che se un progetto non viene realizzato l’onorario delle

prestazioni effettuate si calcola in base all’ultima stima dei costi. Ha quindi

individuato tali costi in fr. 2'140'000.-, somma indicata nella domanda di

costruzione. Dedotti gli importi non determinanti per il calcolo dell’onorario,

né è risultato un importo di fr. 2'000'000, che ha utilizzato quale base per la

successiva valutazione. L’appellante sostiene che il modo di procedere del

Pretore sarebbe errato, non potendosi applicare l’art. 8.5 della norma SIA 102

perché in realtà la costruzione è stata realizzata e di conseguenza la base di

calcolo non sarebbe la stima dei costi, bensì il costo effettivo della

costruzione, di 1,8 milioni di franchi.

L’appellante

adduce per la prima volta in questa sede che il costo della costruzione è stato

di fr. 1'800'000.-. Trattasi di un fatto nuovo, la cui adduzione in sede di appello

è inammissibile (art. 312 cpv. 1 lett. b CPC). L’omessa allegazione di tale

fatto neppure può essere sanata facendo capo alle dichiarazioni del teste S__________

– il quale peraltro indicava una cifra complessiva di “circa” fr. 1'550'000 per

lo stabile e fr. 300'000.- per lavori esterni (teste __________ S__________,

verbale 4 luglio 2000) - perché possono essere sottoposte a prova unicamente le

fattispecie debitamente allegate (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, App., ad art. 78 m. 41). In quanto basato su quest’argomento l’appello

si rivela pertanto irricevibile.

Va

comunque ricordato che il perito giudiziario, accertato che l’edificio

costruito corrisponde a quanto progettato AO 1 perché ne mantiene

sostanzialmente l’impostazione progettuale elaborata nelle fasi di progetto e

di preparazione all’esecuzione, ha poi rilevato che ne differisce comunque per

caratteristiche tecniche, economiche e costruttive dovute a scelte effettuate

da altri in fase esecutiva. Siffatte differenze impongono di attenersi alla

situazione in essere al momento in cui i rapporti tra le parti sono stati interrotti

e non a quella successiva, sulla cui evoluzione il progettista non ha più avuto

influsso alcuno.

L’appellante

sostiene invero che sarebbe determinante l’importo di fr. 1'800'000.- stabilito

dalle parti in occasione della riunione del 1 febbraio 1995 (doc. CC). Si

rileva in proposito che tale indicazione è stata superata dalla domanda di

costruzione, di data posteriore alla menzionata riunione, nella quale è stato

indicato un costo dell’opera di fr. 2'140'000.-. Firmando il modulo della

domanda di costruzione dov’era inserito tale preventivo di spesa, il convenuto

ne ha evidentemente accettato il contenuto.

Neppure

merita tutela l’argomento che dalla cifra indicata nella domanda di costruzione

sarebbero da dedurre i costi di fr. 320'000.- per l’esecuzione del piano

cantinato che non è stato realizzato. In effetti anche tale variante è stata

valutata e approfondita dal progettista e quindi dev’essere anch’essa

remunerata. Peraltro, neppure vi sono elementi per poter individuare l’origine dell’aumento

dei costi da 1'800'000.- a fr. 2'140'000.- nella questione del piano cantinato.

Da

quanto precede discende che quale base per il calcolo dell’onorario dell’architetto

è da confermare l’importo stabilito dal Pretore in fr. 2’000'000.-.

7. Rimangono

ora da esaminare le censure in merito all’estensione delle prestazioni

effettivamente fornite dall’attore, determinate dal Pretore nel 51% del totale,

percentuale contestata dall’appellante, per il quale sarebbe stato eseguito

solo il 43,5% perché il perito avrebbe erroneamente tenuto conto nel proprio

calcolo della prestazione “piani esecutivi definitivi“, malgrado avesse

accertato che non era stata eseguita.

Su

questo punto l’appello merita tutela. In effetti, nella propria nota d’onorario

28 dicembre 1995 (doc. WW), l’attore medesimo aveva indicato che la prestazione

4.2.5 non era stata eseguita (preventivo 0%), sicché neppure poteva essergliene

riconosciuta la remunerazione, che neppure aveva chiesto. Di conseguenza, la

fase di progetto definitivo, che anche il perito indica eseguita solo

parzialmente (perizia pag. 12) ammonta al 18.5%. La percentuale delle

prestazioni effettuate deve quindi essere diminuita del 7,5% e passa dal 51%

al 43,5%.

Applicando

la formula utilizzata dal perito (perizia pag. 13) l’onorario deve quindi

essere ridotto da fr. 120'000.- a fr. 101'398.50 (IVA esclusa). Dedotto

l’acconto di fr. 20'000.- e tenuto conto dell’IVA, ne risulta un credito

dell’attore di fr. 87'989.40 (101'398.50 - fr. 20'000.- + fr. 6'590.90 IVA). Entro

questi limiti l’appello deve pertanto essere accolto.

8. L’esito

del gravame impone una diversa ripartizione di spese e ripetibili di prima

sede, che vanno caricate in ragione di 1/3 all’attore e 2/3 al convenuto.

Le

spese e le ripetibili dell’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC)

individuata nella misura di 2/3 a carico dell’appellante.

Per

questi motivi

pronuncia: 1.

L'appello 10 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 9 aprile 2004 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza ilAP 2è

condannato a versare all’attore,AO 1, l’importo di fr. 87'989.40 oltre

interessi al 5% dal 19 gennaio 1996.

Considerandi

2.

La tassa

di giustizia di fr. 3’500.- (tremilacinquecento) e le spese, da anticipare

dalla parte attrice, così come i costi di perizia, già tutti anticipati come di

rito, restano a suo carico nella misura di 1/3 e sono poste a carico del

convenuto per i rimanenti 2/3. Il convenuto rifonderà inoltre alla controparte

fr.4’500.- a titolo di indennità e ripetibili ridotte.

2.

Le spese della procedura d’appello, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 800.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

850.

-

da

anticipare dall’appellante, rimane a suo carico per 2/3 e per i rimanenti 1/3 sono

poste carico della parte appellata, con l’obbligo di rifondere all’appellante

fr. 1’500.- di parziali ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

-

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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