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Decisione

12.2004.89

contratto di ingegnere - qualifica giuridica - onorario - ammontare - prescrizione - decorrenza del termine

3 agosto 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

1. AP 1 negli anni 1987/1988 ha fatto edificare uno stabile

commerciale abitativo sui mappali 1291 e 1294 RF __________ di sua proprietà.

L’arch. M__________ è stato incaricato della progettazione e della direzione

dei lavori, e lo AO 1 della parte statica, di ingegneria civile e di controllo

dei lavori.

Terminata

la costruzione, nel 1989 sono emersi dei difetti. Le parti hanno quindi fatto

capo ad un arbitrato per definirne le responsabilità, le modalità per la loro

eliminazione e l’attribuzione dei relativi costi e stabilire un eventuale minor

valore della costruzione. La procedura, dipendente dal patto d’arbitrato del 19

ottobre 1992, è poi terminata con un accordo transattivo, perfezionato nel mese

di marzo 1995, in virtù del quale l’attore ha versato al convenuto un’indennità

di fr. 39'700.- a completa liquidazione delle pretese per difetti dell’opera.

Nel

frattempo, il 29 maggio 1991, l’attore ha trasmesso al convenuto il conteggio

dei propri onorari inerenti la menzionata costruzione che, considerato

l’acconto di fr. 30'000.- già versato, concludeva con un residuo di fr.

28’500.- a favore dello Studio d’ingegneria.

2. Con

petizione 19 agosto 1998 AO 1(in seguito semplicemente Studio d’ingegneria) ha

chiesto la condanna di AP 1al pagamento dell’importo di fr. 22'000.- oltre

accessori quale residuo d’onorario dell’ingegnere relativo alla progettazione del

menzionato stabile __________.

3. Con

risposta 7 settembre 2000 il convenuto si è integralmente opposto alla

petizione, eccependo avantutto la carenza di legittimazione dell’attore,

l’incompetenza del Pretore a dirimere la lite per l’esistenza di un patto

arbitrale e la prescrizione della pretesa. Nel merito, si è opposto al

pagamento di quanto richiesto sostenendo che le parti avevano convenuto un

compenso forfetario di fr. 45'000.-, senza aver mai pattuito l’applicazione

della normativa SIA. Inoltre, poiché l’attore era risultato corresponsabile dei

difetti dell’opera, egli non potrebbe pretendere remunerazione alcuna per le

proprie prestazioni. Ha poi rilevato che la procedura arbitrale seguita dalle

parti per determinare origine e responsabilità dei difetti dell’opera gli ha causato

costi di fr. 24'989.10 ed inoltre è rimasta a suo carico una parte del danno

dovuto ai difetti attribuiti alla responsabilità di altri artigiani nel

frattempo falliti, per un importo di fr. 67'000.-, che costituiscono un danno

posto in compensazione della pretesa di controparte.

Con gli

allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, entrambe le parti

hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.

4. Statuendo

il 9 aprile 2004, il Pretore, respinte tutte le eccezioni sollevate dal

convenuto, ha accolto la petizione.

Contro la

decisione del primo giudice si aggrava AP 1 con appello del 7 maggio 2004, con

cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione sia respinta.

Con osservazioni

del 14 giugno 2004 l’appellato propone la reiezione dell'appello.

Considerato

Considerandi

5.

Non

è contestato che, di principio, per l’attività svolta l’appellato ha diritto ad

una remunerazione. Per quanto concerne il quantum dell’onorario, il Pretore ha

dapprima rilevato l’inapplicabilità della norma SIA, non pattuita. Ha poi considerato

che il conteggio d’onorario era stato allestito in base ai costi determinanti

dei lavori affidati all’attore, verificati dallo studio d’architettura __________

V__________, che si occupava della direzione dei lavori e, rilevato che il

convenuto non aveva contestato gli importi delle diverse prestazioni fornite

dall’ingegnere né il metodo di calcolo e neppure la liquidazione finale allestita

dallo studio V__________ - che indicava un importo determinante per il calcolo

dell’onorario dell’ingegnere di fr. 361'000.- - ha stabilito l’onorario ancora

dovuto in fr. 22'000.- considerando uno sconto del 10% e di un’ulteriore

riduzione del 20% e del versamento di un acconto di fr. 30'000.-. Ha per contro

ritenuto non provata la pattuizione dell’onorario forfetario di fr. 45'000.-.

L’appellante

censura la decisione del primo giudice, il quale avrebbe ritenuto a torto

l’assenza di contestazioni in merito al conteggio dell’onorario, che sarebbero

invece state sollevate dal convenuto in occasione dell’incontro del 3 settembre

1992.

tra le parti.

L’ammontare

dell’onorario dell’ingegnere - analogamente a quello dell’architetto - può

essere pattuito esplicitamente, in forma verbale o scritta, oppure

implicitamente, per atti concludenti, ritenuto che i contraenti sono liberi

nello stabilirne l’ammontare. Di regola il calcolo dell’onorario vien fatto in

base al tempo impiegato oppure in percentuale dei costi dell’opera, ma possono

pure essere convenuti onorari forfetari o globali (Gauch/Tercier, Das

Architektenrecht, 3. ed. ni 892 segg.). L’attore, applicando il metodo

percentuale, ha definito il proprio onorario applicando una percentuale,

dipendente da fattori tecnici, ad un importo determinante dei lavori di fr. 425'380.-,

poi ridotto a fr. 380’000.-, concedendo uno sconto del 20% sull’onorario lordo.

Il convenuto non ha mai sollevato contestazioni circa i parametri utilizzati, il

metodo di calcolo o la percentuale applicata. La pretesa contestazione asseritamente

sollevata in occasione dell’incontro 3 settembre 1992, la cui esistenza è stata

negata dalla controparte, è infatti rimasta allo stadio di mero parlato.

Indipendentemente da quando il conteggio dell’onorario sia stato consegnato al

convenuto, le parti ne hanno sicuramente discusso in occasione del menzionato incontro,

il cui esito è però controverso perché ne manca un riscontro immediato. L’attore,

solo il 19 febbraio successivo, richiamata “l’attuale situazione dei nostri

rapporti” ha puntualizzato “per buona forma e a scanso di equivoci” quanto le

parti avrebbero allora convenuto, nel senso che sul proprio onorario di fr.

65'000.- egli applicava uno sconto del 20% e controparte concedeva uno sconto

del 17% sulle forniture di materiale EDP (doc. F). Non è qui dato a comprendere

se effettivamente nessun accordo era stato raggiunto oppure se, nella peggiore

delle ipotesi, raggiunto un compromesso, a seguito dell’ulteriore peggioramento

dei rapporti tra le parti una o entrambe non lo volevano più rispettare. Sta il

fatto che a sua volta il convenuto rispondeva che i conteggi non rispettavano

quanto discusso, perché per gli onorari dell’ing. M__________ era stato

concordato un importo forfetario di fr. 45'000.-, mentre nessuno sconto era invece

stato accordato sulla fornitura di materiale informatico (doc. G). Egli però

non entrava nel merito del calcolo dell’onorario né ne contestava i parametri.

In

siffatta situazione la sentenza impugnata merita conferma nella misura in cui

il primo giudice, preso atto della mancanza di contestazioni circa il modo di

calcolo dell’onorario adottato dall’attore, lo ha seguito. La decisione non può

per contro essere condivisa nel risultato. Il Pretore ha infatti ritenuto un

importo determinante dei lavori di fr. 361'000.-, risultante dalla liquidazione

allestita dalla direzione lavori (doc. 28), la cui correttezza è peraltro stata

ammessa anche dall’appellante (replica pag. 7). Seguendo il metodo seguito nel

conteggio doc. E (punto 6), il calcolo corretto dell’onorario conduce al

risultato di fr. 61'396.- (fr. 361'000.- x 16,34% x 1.0 x 105/100 = fr.

61'936.-). Applicando lo sconto del 20%, l’onorario è di conseguenza di fr.

49'549.-, di cui, considerato l’acconto di fr. 30'000.- rimangono scoperti fr.

19'549.-.

Nelle

proprie osservazioni l’appellato ritiene giusto l’importo esposto nel conteggio

del 29 maggio 1991, rilevando che è stato corretto sulla base dei dati forniti

dalla direzione lavori. Egli però non considera che il conteggio su cui si basa

(doc. 18) è stato successivamente rettificato dalla medesima direzione lavori (doc.

28). Sull’ammontare dell’onorario la sentenza va quindi parzialmente riformata.

6.

L’art. 127 CO dispone che si prescrivono col decorso di dieci

anni tutte le azioni per le quali il diritto civile non dispone altrimenti. Il

termine di prescrizione decorre dall’esigibilità della pretesa (art. 127 CO).

La legge

non conosce la categoria del contratto d’ingegnere, né prevede norme

particolari per il medesimo, e neppure è agevole la sua associazione ad uno dei

contratti esplicitamente disciplinati dalla legge. In effetti, come per il

contratto d’architetto con il quale presenta evidenti analogie, anche la

qualifica del contratto d’ingegnere varia a dipendenza delle prestazioni affidate

al professionista nel caso specifico che portano a qualificarlo quale appalto

(esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo), quale mandato

(aggiudicazione delle opere agli artigiani e direzione dei lavori) oppure quale

contratto di natura mista al quale la dottrina più recente, per motivi di

praticabilità ritiene giustificato applicare nella loro globalità le normative

relative al mandato (sull’argomento: DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., ni 31 e seg., ni 2190 seg.; Gauch, Der

Werkvertrag, 4. ed., ni 49-52, 57 seg., Fellmann, Berner

Kommentar, ni 180 e 322 seg. ad art. 394 CO). In concreto non appare però necessario

definire la normativa applicabile, considerato che il termine di prescrizione è

sempre quello decennale, tanto nel contratto d’appalto - dove inizia a

decorrere con l’esigibilità della remunerazione che coincide con la consegna

dell’opera (Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, no 7 ad art. 130 CO; Berti,

Zürcher Kommentar, no 29 ad art. 130 CO) - quanto nel contratto di mandato,

dove l’onorario diventa esigibile con l’esecuzione dell’ultima prestazione

prevista dal contratto (Fellmann, op. cit., no 469 ad art. 394 CO).

7.

Il

Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione. Accertato che la costruzione

grezza è terminata il 20 ottobre 1987, il 16 novembre successivo è stato posato

il tetto e il 20 giugno è stato inaugurato il negozio __________ e che il 29

settembre 1988 il comune ha concesso l’abitabilità dello stabile (doc. 20, 27),

egli ha rilevato che le ultime prestazioni dell’attore nello stabile di cui

trattasi erano state eseguite nella prima metà del 1989 e di conseguenza il

termine di prescrizione decennale non era ancora trascorso al momento dell’inizio

della causa, dipendente dalla petizione del 19 agosto 1998. L’appellante

censura la decisione, contestando l’apprezzamento delle prove da parte del

Pretore in merito alla fine dei lavori, perché avrebbe dato ingiustamente

credito alle testimonianze assunte a distanza di anni dai fatti.

7.1

Si

tratta qui di seguito di stabilire quando è iniziato il decorso del termine di

prescrizione, e meglio quando l’attore abbia fornito le ultime prestazioni

previste dal contratto che lo legava al convenuto. Il conteggio d’onorario 29

maggio 1991 è silente circa la data di ultimazione dei lavori (doc. E). Nelle

osservazioni tecniche preliminari fornite nell’ambito della procedura

arbitrale l’attore indica invece l’esecuzione di opere esterne (muri

contenimento rampa) nell’estate 1988 (doc. I). Il teste P__________ __________,

contitolare dello studio dell’arch. V__________ occupatosi della direzione

lavori, riferisce che al momento del collaudo i lavori non erano ancora finiti

e la cantina, i muri di sostegno esterno e le costruzioni al di fuori di quella

principale sono state terminate verso la fine del 1988 o all’inizio del 1989.

In particolare ricorda che la soletta della cantina è stata gettata dopo il

sopralluogo del 29 settembre e i muri di sostegno esterni in cemento armato tra

settembre e ottobre 1988 (verbale 13 novembre 2002, pag. 7). Il teste T__________

riferisce, in merito alle opere da ingegnere, che le finiture della costruzione

principale risalgono alla seconda metà del 1988, qualcuna anche alla prima metà

del 1989 e che egli ha consegnato gli ultimi piani esecutivi in settembre 1988

(verbale 13 novembre 2002, pag. 8). Inoltre, nel verbale della riunione di

cantiere del 15 novembre 1991 è indicato, nelle premesse, che l’ultimazione

dell’esecuzione delle opere esterne e della cantina-vino è avvenuta nell’aprile

1989.

(doc. 3).

Sulla

scorta di questi elementi l’accertamento del Pretore che il termine di prescrizione

non era compiuto al momento dell’inoltro della petizione merita conferma.

È ben

vero, come rileva l’appellante, che le testimonianze sono state rese a molti

anni di distanza dai fatti, ciò che impone di valutarle con particolare circospezione;

le stesse risultano però in linea con gli altri accertamenti istruttori, sicché

non vi sono motivi sufficienti di dubitare della loro correttezza.

7.2

Neppure

gli ulteriori argomenti sollevati dal convenuto inducono ad una diversa

conclusione. L’appellante adduce che nelle osservazioni tecniche preliminari fornite

nell’ambito della procedura arbitrale l’attore non aveva indicato le

prestazioni effettuate dall’ingegnere nella seconda metà del 1988 e nel 1989.

Il rilievo è solo parzialmente fondato, perché, seppure nel riassunto dei

termini esecutivi non risulta l’esecuzione di opere esterne nel 1989 (doc. I,

pag. 6), il documento indica l’estate 1988 quale termine dell’esecuzione delle

opere esterne (“muri contenimento rampa”). Ciò che è di per sé compatibile con la

fine dei lavori in concomitanza con il collaudo dell’opera, avvenuto il 29

settembre 1988. L’inaugurazione del negozio __________ il 16 giugno 1988

testimonia invece solo che la parte della costruzione adibita a negozio era

pronta a quel momento, ma non permette ancora di dedurne che l’intera opera

fosse completata. Anzi, nell’indicazione dei termini esecutivi dell’opera è

specificato che l’occupazione del negozio precede l’esecuzione delle opere

esterne (doc. I pag. 6).

8.

Il

Pretore ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, argomentando

che le spese della procedura arbitrale non possono essere poste in

compensazione perché, unitamente alle ripetibili, sono già state liquidate tra

le parti mediante compensazione in sede di arbitrato. Per quanto concerne

invece l’importo di fr. 67'000.- pari al valore dei difetti attribuiti alla

responsabilità di altri artigiani nel frattempo falliti e quindi rimasti a

carico del convenuto, la compensazione è stata negata non essendo l’attore

debitore di tale somma. L’appellante censura la decisione sostenendo che i

costi della procedura arbitrale rimasti scoperti costituiscono un danno di cui

l’attore è responsabile e di conseguenza possono essere posti in compensazione.

Così anche l’importo di fr. 67'000.- rimasto a suo carico a dipendenza del

fallimento delle ditte subappaltanti perché trattasi di un danno di cui

l’attore è corresponsabile e quindi ne risponde in virtù del principio della

solidarietà.

L’appello

è al limite del temerario. Gioverà ricordare che le

parti

hanno deferito la questione delle responsabilità dei difetti dell’opera e del

risarcimento dei relativi danni ad un tribunale arbitrale, il quale era

esplicitamente chiamato, in caso di responsabilità plurima, a procedere alla

ripartizione del grado di responsabilità (patto arbitrale doc. A, 1.2.). La

proposta transattiva formulata dagli arbitri - che prevedeva di mettere a

carico delle parti i costi di riparazione nella misura di fr. 15'600.-

all’impresa, fr. 121'200.- all’architetto, fr. 39'300.- allo AO 1 e fr.

81'300.- al committente AP 1, con ripartizione delle spese della procedura

arbitrale in ragione di fr. 5'080.- all’impresa, fr. 39'490.- all’architetto,

fr. 12’940.- allo AO 1 e fr. 26’490.- a AP 1 e la compensazione delle

ripetibili - è stata accettata da tutte le parti e il collegio arbitrale lo ha costatato

con il lodo del 24 maggio 1995 (doc. D). Questa transazione non solo non è stata

impugnata ma, per quanto riguarda l’appellato, è pure stata eseguita, anche

relativamente alle spese. L’appellante è quindi malvenuto a postulare che la

parte del danno e delle spese che egli si è assunto sia ora posta a carico della

controparte, quando la transazione, da lui liberamente accettata, non è mai

stata contestata.

Per quel

che ne é della DTF 126 III 392, invocata dall’appellante, essa non si attaglia

alla presente fattispecie e non conduce a diversa soluzione: l’appellante

omette infatti di considerare che nel caso concreto le spese del procedimento

arbitrale sono già state definitivamente attribuite e liquidate nell’ambito del

menzionato accordo transattivo.

9.

Il

Pretore, pronunciandosi sulla domanda di riduzione dell’onorario per la

difettosa esecuzione del contratto, ha rilevato che il lavoro svolto non era

difettoso in modo tale da poter essere assimilato all’inesecuzione del

contratto, perché comunque il negozio __________ situato al piano terreno dello

stabile è stato regolarmente inaugurato, che la ditta G__________ ha potuto

installarsi nei propri spazi e che gli appartamenti potevano essere locati,

dando atto che in generale l’attore aveva svolto correttamente il suo compito,

la sua responsabilità per i difetti essendo risultata assai minore rispetto a

quella dell’architetto. Rilevato altresì che l’attore aveva versato fr. 48'840.-

a totale liquidazione delle pretese di controparte ha considerato che, l’attore

avendo versato l’indennità per i danni causati dall’inesecuzione, esso andava trattato

come se avesse eseguito correttamente il mandato. L’appellante adduce che in realtà

una parte non indifferente del danno non sarebbe stata risarcita, donde la

necessità di ridurre l’onorario in modo tale da azzerare le residue pretese

d’onorario.

Su questo

punto l’appello va respinto. L’appellante, a prescindere dal fatto che omette

di confrontarsi con le pertinenti argomentazioni addotte dal Pretore per

motivare la mancata riduzione dell’onorario, sicchè l’appello andrebbe già

respinto per questo, neppure spiega per quale motivo l’onorario dell’appellato

andrebbe ridotto in conseguenza di danni di cui egli non è stato ritenuto

responsabile.

10.

Visto

quanto precede, l’appello dev’essere parzialmente accolto e la sentenza

impugnata riformata nel senso che l’onorario riconosciuto all’attore è ridotto

a fr. 19'549.-. Il parziale accoglimento del gravame comporta la modifica del

Dispositivo

dispositivo su spese e ripetibili di prima istanza, che seguono la soccombenza,

così come per le spese d’appello (art. 148 CPC).

Per

questi motivi

pronuncia:

1. L'appello

7 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione 9

aprile 2004 del Pretore del distretto di Bellinzona è così riformata:

1. In parziale accoglimento della petizione AP 1 __________ __________

è condannato a versare allo AO 1, l’importo di fr. 19'549.- oltre interessi al

5% dal 25 giugno 1993.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.- con saldo da anticipare

dall’attore rimangono a suo carico per 1/10 e per la rimanenza sono poste a

carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte la somma di fr.1'880.- a

titolo di ripetibili.

2. Le spese della procedura d’appello, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 500.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

550.-

da anticipare

dall’appellante rimangono a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico

dell’appellato, al quale l’appellante rifonderà fr. 800.- per parti di

ripetibili.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

T

erzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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