12.2004.89
contratto di ingegnere - qualifica giuridica - onorario - ammontare - prescrizione - decorrenza del termine
3 agosto 2005Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2004.89
Data decisione, Autorità:
03.08.2005, IICCA
Titolo:
contratto di ingegnere - qualifica giuridica - onorario - ammontare - prescrizione - decorrenza del termine
INGEGNERE / INGEGNERI
MERCEDE
PRESCRIZIONE
art. 127 CO
art. 363 CO
art. 394 CO
Incarto n.
12.2004.89
Lugano
3 agosto 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.155
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 19 agosto 1998
da
AO 1 in liquidazione,
RA 2
contro
AP 1
RA 1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 22'000.- oltre
accessori quale onorario d’architetto;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 9 aprile 2004 ha accolto;
appellante
il convenuto che con atto di appello 7 maggio 2004 chiede la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione;
mentre
l’attore, con osservazioni del 14 giugno 2004 postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
1. AP 1 negli anni 1987/1988 ha fatto edificare uno stabile
commerciale abitativo sui mappali 1291 e 1294 RF __________ di sua proprietà.
L’arch. M__________ è stato incaricato della progettazione e della direzione
dei lavori, e lo AO 1 della parte statica, di ingegneria civile e di controllo
dei lavori.
Terminata
la costruzione, nel 1989 sono emersi dei difetti. Le parti hanno quindi fatto
capo ad un arbitrato per definirne le responsabilità, le modalità per la loro
eliminazione e l’attribuzione dei relativi costi e stabilire un eventuale minor
valore della costruzione. La procedura, dipendente dal patto d’arbitrato del 19
ottobre 1992, è poi terminata con un accordo transattivo, perfezionato nel mese
di marzo 1995, in virtù del quale l’attore ha versato al convenuto un’indennità
di fr. 39'700.- a completa liquidazione delle pretese per difetti dell’opera.
Nel
frattempo, il 29 maggio 1991, l’attore ha trasmesso al convenuto il conteggio
dei propri onorari inerenti la menzionata costruzione che, considerato
l’acconto di fr. 30'000.- già versato, concludeva con un residuo di fr.
28’500.- a favore dello Studio d’ingegneria.
2. Con
petizione 19 agosto 1998 AO 1(in seguito semplicemente Studio d’ingegneria) ha
chiesto la condanna di AP 1al pagamento dell’importo di fr. 22'000.- oltre
accessori quale residuo d’onorario dell’ingegnere relativo alla progettazione del
menzionato stabile __________.
3. Con
risposta 7 settembre 2000 il convenuto si è integralmente opposto alla
petizione, eccependo avantutto la carenza di legittimazione dell’attore,
l’incompetenza del Pretore a dirimere la lite per l’esistenza di un patto
arbitrale e la prescrizione della pretesa. Nel merito, si è opposto al
pagamento di quanto richiesto sostenendo che le parti avevano convenuto un
compenso forfetario di fr. 45'000.-, senza aver mai pattuito l’applicazione
della normativa SIA. Inoltre, poiché l’attore era risultato corresponsabile dei
difetti dell’opera, egli non potrebbe pretendere remunerazione alcuna per le
proprie prestazioni. Ha poi rilevato che la procedura arbitrale seguita dalle
parti per determinare origine e responsabilità dei difetti dell’opera gli ha causato
costi di fr. 24'989.10 ed inoltre è rimasta a suo carico una parte del danno
dovuto ai difetti attribuiti alla responsabilità di altri artigiani nel
frattempo falliti, per un importo di fr. 67'000.-, che costituiscono un danno
posto in compensazione della pretesa di controparte.
Con gli
allegati di replica e duplica, e così con le conclusioni, entrambe le parti
hanno ribadito le rispettive domande di giudizio.
4. Statuendo
il 9 aprile 2004, il Pretore, respinte tutte le eccezioni sollevate dal
convenuto, ha accolto la petizione.
Contro la
decisione del primo giudice si aggrava AP 1 con appello del 7 maggio 2004, con
cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione sia respinta.
Con osservazioni
del 14 giugno 2004 l’appellato propone la reiezione dell'appello.
Considerato
Considerandi
5.
Non
è contestato che, di principio, per l’attività svolta l’appellato ha diritto ad
una remunerazione. Per quanto concerne il quantum dell’onorario, il Pretore ha
dapprima rilevato l’inapplicabilità della norma SIA, non pattuita. Ha poi considerato
che il conteggio d’onorario era stato allestito in base ai costi determinanti
dei lavori affidati all’attore, verificati dallo studio d’architettura __________
V__________, che si occupava della direzione dei lavori e, rilevato che il
convenuto non aveva contestato gli importi delle diverse prestazioni fornite
dall’ingegnere né il metodo di calcolo e neppure la liquidazione finale allestita
dallo studio V__________ - che indicava un importo determinante per il calcolo
dell’onorario dell’ingegnere di fr. 361'000.- - ha stabilito l’onorario ancora
dovuto in fr. 22'000.- considerando uno sconto del 10% e di un’ulteriore
riduzione del 20% e del versamento di un acconto di fr. 30'000.-. Ha per contro
ritenuto non provata la pattuizione dell’onorario forfetario di fr. 45'000.-.
L’appellante
censura la decisione del primo giudice, il quale avrebbe ritenuto a torto
l’assenza di contestazioni in merito al conteggio dell’onorario, che sarebbero
invece state sollevate dal convenuto in occasione dell’incontro del 3 settembre
1992.
tra le parti.
L’ammontare
dell’onorario dell’ingegnere - analogamente a quello dell’architetto - può
essere pattuito esplicitamente, in forma verbale o scritta, oppure
implicitamente, per atti concludenti, ritenuto che i contraenti sono liberi
nello stabilirne l’ammontare. Di regola il calcolo dell’onorario vien fatto in
base al tempo impiegato oppure in percentuale dei costi dell’opera, ma possono
pure essere convenuti onorari forfetari o globali (Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht, 3. ed. ni 892 segg.). L’attore, applicando il metodo
percentuale, ha definito il proprio onorario applicando una percentuale,
dipendente da fattori tecnici, ad un importo determinante dei lavori di fr. 425'380.-,
poi ridotto a fr. 380’000.-, concedendo uno sconto del 20% sull’onorario lordo.
Il convenuto non ha mai sollevato contestazioni circa i parametri utilizzati, il
metodo di calcolo o la percentuale applicata. La pretesa contestazione asseritamente
sollevata in occasione dell’incontro 3 settembre 1992, la cui esistenza è stata
negata dalla controparte, è infatti rimasta allo stadio di mero parlato.
Indipendentemente da quando il conteggio dell’onorario sia stato consegnato al
convenuto, le parti ne hanno sicuramente discusso in occasione del menzionato incontro,
il cui esito è però controverso perché ne manca un riscontro immediato. L’attore,
solo il 19 febbraio successivo, richiamata “l’attuale situazione dei nostri
rapporti” ha puntualizzato “per buona forma e a scanso di equivoci” quanto le
parti avrebbero allora convenuto, nel senso che sul proprio onorario di fr.
65'000.- egli applicava uno sconto del 20% e controparte concedeva uno sconto
del 17% sulle forniture di materiale EDP (doc. F). Non è qui dato a comprendere
se effettivamente nessun accordo era stato raggiunto oppure se, nella peggiore
delle ipotesi, raggiunto un compromesso, a seguito dell’ulteriore peggioramento
dei rapporti tra le parti una o entrambe non lo volevano più rispettare. Sta il
fatto che a sua volta il convenuto rispondeva che i conteggi non rispettavano
quanto discusso, perché per gli onorari dell’ing. M__________ era stato
concordato un importo forfetario di fr. 45'000.-, mentre nessuno sconto era invece
stato accordato sulla fornitura di materiale informatico (doc. G). Egli però
non entrava nel merito del calcolo dell’onorario né ne contestava i parametri.
In
siffatta situazione la sentenza impugnata merita conferma nella misura in cui
il primo giudice, preso atto della mancanza di contestazioni circa il modo di
calcolo dell’onorario adottato dall’attore, lo ha seguito. La decisione non può
per contro essere condivisa nel risultato. Il Pretore ha infatti ritenuto un
importo determinante dei lavori di fr. 361'000.-, risultante dalla liquidazione
allestita dalla direzione lavori (doc. 28), la cui correttezza è peraltro stata
ammessa anche dall’appellante (replica pag. 7). Seguendo il metodo seguito nel
conteggio doc. E (punto 6), il calcolo corretto dell’onorario conduce al
risultato di fr. 61'396.- (fr. 361'000.- x 16,34% x 1.0 x 105/100 = fr.
61'936.-). Applicando lo sconto del 20%, l’onorario è di conseguenza di fr.
49'549.-, di cui, considerato l’acconto di fr. 30'000.- rimangono scoperti fr.
19'549.-.
Nelle
proprie osservazioni l’appellato ritiene giusto l’importo esposto nel conteggio
del 29 maggio 1991, rilevando che è stato corretto sulla base dei dati forniti
dalla direzione lavori. Egli però non considera che il conteggio su cui si basa
(doc. 18) è stato successivamente rettificato dalla medesima direzione lavori (doc.
28). Sull’ammontare dell’onorario la sentenza va quindi parzialmente riformata.
6.
L’art. 127 CO dispone che si prescrivono col decorso di dieci
anni tutte le azioni per le quali il diritto civile non dispone altrimenti. Il
termine di prescrizione decorre dall’esigibilità della pretesa (art. 127 CO).
La legge
non conosce la categoria del contratto d’ingegnere, né prevede norme
particolari per il medesimo, e neppure è agevole la sua associazione ad uno dei
contratti esplicitamente disciplinati dalla legge. In effetti, come per il
contratto d’architetto con il quale presenta evidenti analogie, anche la
qualifica del contratto d’ingegnere varia a dipendenza delle prestazioni affidate
al professionista nel caso specifico che portano a qualificarlo quale appalto
(esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo), quale mandato
(aggiudicazione delle opere agli artigiani e direzione dei lavori) oppure quale
contratto di natura mista al quale la dottrina più recente, per motivi di
praticabilità ritiene giustificato applicare nella loro globalità le normative
relative al mandato (sull’argomento: DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., ni 31 e seg., ni 2190 seg.; Gauch, Der
Werkvertrag, 4. ed., ni 49-52, 57 seg., Fellmann, Berner
Kommentar, ni 180 e 322 seg. ad art. 394 CO). In concreto non appare però necessario
definire la normativa applicabile, considerato che il termine di prescrizione è
sempre quello decennale, tanto nel contratto d’appalto - dove inizia a
decorrere con l’esigibilità della remunerazione che coincide con la consegna
dell’opera (Däppen, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, no 7 ad art. 130 CO; Berti,
Zürcher Kommentar, no 29 ad art. 130 CO) - quanto nel contratto di mandato,
dove l’onorario diventa esigibile con l’esecuzione dell’ultima prestazione
prevista dal contratto (Fellmann, op. cit., no 469 ad art. 394 CO).
7.
Il
Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione. Accertato che la costruzione
grezza è terminata il 20 ottobre 1987, il 16 novembre successivo è stato posato
il tetto e il 20 giugno è stato inaugurato il negozio __________ e che il 29
settembre 1988 il comune ha concesso l’abitabilità dello stabile (doc. 20, 27),
egli ha rilevato che le ultime prestazioni dell’attore nello stabile di cui
trattasi erano state eseguite nella prima metà del 1989 e di conseguenza il
termine di prescrizione decennale non era ancora trascorso al momento dell’inizio
della causa, dipendente dalla petizione del 19 agosto 1998. L’appellante
censura la decisione, contestando l’apprezzamento delle prove da parte del
Pretore in merito alla fine dei lavori, perché avrebbe dato ingiustamente
credito alle testimonianze assunte a distanza di anni dai fatti.
7.1
Si
tratta qui di seguito di stabilire quando è iniziato il decorso del termine di
prescrizione, e meglio quando l’attore abbia fornito le ultime prestazioni
previste dal contratto che lo legava al convenuto. Il conteggio d’onorario 29
maggio 1991 è silente circa la data di ultimazione dei lavori (doc. E). Nelle
osservazioni tecniche preliminari fornite nell’ambito della procedura
arbitrale l’attore indica invece l’esecuzione di opere esterne (muri
contenimento rampa) nell’estate 1988 (doc. I). Il teste P__________ __________,
contitolare dello studio dell’arch. V__________ occupatosi della direzione
lavori, riferisce che al momento del collaudo i lavori non erano ancora finiti
e la cantina, i muri di sostegno esterno e le costruzioni al di fuori di quella
principale sono state terminate verso la fine del 1988 o all’inizio del 1989.
In particolare ricorda che la soletta della cantina è stata gettata dopo il
sopralluogo del 29 settembre e i muri di sostegno esterni in cemento armato tra
settembre e ottobre 1988 (verbale 13 novembre 2002, pag. 7). Il teste T__________
riferisce, in merito alle opere da ingegnere, che le finiture della costruzione
principale risalgono alla seconda metà del 1988, qualcuna anche alla prima metà
del 1989 e che egli ha consegnato gli ultimi piani esecutivi in settembre 1988
(verbale 13 novembre 2002, pag. 8). Inoltre, nel verbale della riunione di
cantiere del 15 novembre 1991 è indicato, nelle premesse, che l’ultimazione
dell’esecuzione delle opere esterne e della cantina-vino è avvenuta nell’aprile
1989.
(doc. 3).
Sulla
scorta di questi elementi l’accertamento del Pretore che il termine di prescrizione
non era compiuto al momento dell’inoltro della petizione merita conferma.
È ben
vero, come rileva l’appellante, che le testimonianze sono state rese a molti
anni di distanza dai fatti, ciò che impone di valutarle con particolare circospezione;
le stesse risultano però in linea con gli altri accertamenti istruttori, sicché
non vi sono motivi sufficienti di dubitare della loro correttezza.
7.2
Neppure
gli ulteriori argomenti sollevati dal convenuto inducono ad una diversa
conclusione. L’appellante adduce che nelle osservazioni tecniche preliminari fornite
nell’ambito della procedura arbitrale l’attore non aveva indicato le
prestazioni effettuate dall’ingegnere nella seconda metà del 1988 e nel 1989.
Il rilievo è solo parzialmente fondato, perché, seppure nel riassunto dei
termini esecutivi non risulta l’esecuzione di opere esterne nel 1989 (doc. I,
pag. 6), il documento indica l’estate 1988 quale termine dell’esecuzione delle
opere esterne (“muri contenimento rampa”). Ciò che è di per sé compatibile con la
fine dei lavori in concomitanza con il collaudo dell’opera, avvenuto il 29
settembre 1988. L’inaugurazione del negozio __________ il 16 giugno 1988
testimonia invece solo che la parte della costruzione adibita a negozio era
pronta a quel momento, ma non permette ancora di dedurne che l’intera opera
fosse completata. Anzi, nell’indicazione dei termini esecutivi dell’opera è
specificato che l’occupazione del negozio precede l’esecuzione delle opere
esterne (doc. I pag. 6).
8.
Il
Pretore ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, argomentando
che le spese della procedura arbitrale non possono essere poste in
compensazione perché, unitamente alle ripetibili, sono già state liquidate tra
le parti mediante compensazione in sede di arbitrato. Per quanto concerne
invece l’importo di fr. 67'000.- pari al valore dei difetti attribuiti alla
responsabilità di altri artigiani nel frattempo falliti e quindi rimasti a
carico del convenuto, la compensazione è stata negata non essendo l’attore
debitore di tale somma. L’appellante censura la decisione sostenendo che i
costi della procedura arbitrale rimasti scoperti costituiscono un danno di cui
l’attore è responsabile e di conseguenza possono essere posti in compensazione.
Così anche l’importo di fr. 67'000.- rimasto a suo carico a dipendenza del
fallimento delle ditte subappaltanti perché trattasi di un danno di cui
l’attore è corresponsabile e quindi ne risponde in virtù del principio della
solidarietà.
L’appello
è al limite del temerario. Gioverà ricordare che le
parti
hanno deferito la questione delle responsabilità dei difetti dell’opera e del
risarcimento dei relativi danni ad un tribunale arbitrale, il quale era
esplicitamente chiamato, in caso di responsabilità plurima, a procedere alla
ripartizione del grado di responsabilità (patto arbitrale doc. A, 1.2.). La
proposta transattiva formulata dagli arbitri - che prevedeva di mettere a
carico delle parti i costi di riparazione nella misura di fr. 15'600.-
all’impresa, fr. 121'200.- all’architetto, fr. 39'300.- allo AO 1 e fr.
81'300.- al committente AP 1, con ripartizione delle spese della procedura
arbitrale in ragione di fr. 5'080.- all’impresa, fr. 39'490.- all’architetto,
fr. 12’940.- allo AO 1 e fr. 26’490.- a AP 1 e la compensazione delle
ripetibili - è stata accettata da tutte le parti e il collegio arbitrale lo ha costatato
con il lodo del 24 maggio 1995 (doc. D). Questa transazione non solo non è stata
impugnata ma, per quanto riguarda l’appellato, è pure stata eseguita, anche
relativamente alle spese. L’appellante è quindi malvenuto a postulare che la
parte del danno e delle spese che egli si è assunto sia ora posta a carico della
controparte, quando la transazione, da lui liberamente accettata, non è mai
stata contestata.
Per quel
che ne é della DTF 126 III 392, invocata dall’appellante, essa non si attaglia
alla presente fattispecie e non conduce a diversa soluzione: l’appellante
omette infatti di considerare che nel caso concreto le spese del procedimento
arbitrale sono già state definitivamente attribuite e liquidate nell’ambito del
menzionato accordo transattivo.
9.
Il
Pretore, pronunciandosi sulla domanda di riduzione dell’onorario per la
difettosa esecuzione del contratto, ha rilevato che il lavoro svolto non era
difettoso in modo tale da poter essere assimilato all’inesecuzione del
contratto, perché comunque il negozio __________ situato al piano terreno dello
stabile è stato regolarmente inaugurato, che la ditta G__________ ha potuto
installarsi nei propri spazi e che gli appartamenti potevano essere locati,
dando atto che in generale l’attore aveva svolto correttamente il suo compito,
la sua responsabilità per i difetti essendo risultata assai minore rispetto a
quella dell’architetto. Rilevato altresì che l’attore aveva versato fr. 48'840.-
a totale liquidazione delle pretese di controparte ha considerato che, l’attore
avendo versato l’indennità per i danni causati dall’inesecuzione, esso andava trattato
come se avesse eseguito correttamente il mandato. L’appellante adduce che in realtà
una parte non indifferente del danno non sarebbe stata risarcita, donde la
necessità di ridurre l’onorario in modo tale da azzerare le residue pretese
d’onorario.
Su questo
punto l’appello va respinto. L’appellante, a prescindere dal fatto che omette
di confrontarsi con le pertinenti argomentazioni addotte dal Pretore per
motivare la mancata riduzione dell’onorario, sicchè l’appello andrebbe già
respinto per questo, neppure spiega per quale motivo l’onorario dell’appellato
andrebbe ridotto in conseguenza di danni di cui egli non è stato ritenuto
responsabile.
10.
Visto
quanto precede, l’appello dev’essere parzialmente accolto e la sentenza
impugnata riformata nel senso che l’onorario riconosciuto all’attore è ridotto
a fr. 19'549.-. Il parziale accoglimento del gravame comporta la modifica del
Dispositivo
dispositivo su spese e ripetibili di prima istanza, che seguono la soccombenza,
così come per le spese d’appello (art. 148 CPC).
Per
questi motivi
pronuncia:
1. L'appello
7 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione 9
aprile 2004 del Pretore del distretto di Bellinzona è così riformata:
1. In parziale accoglimento della petizione AP 1 __________ __________
è condannato a versare allo AO 1, l’importo di fr. 19'549.- oltre interessi al
5% dal 25 giugno 1993.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.- con saldo da anticipare
dall’attore rimangono a suo carico per 1/10 e per la rimanenza sono poste a
carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte la somma di fr.1'880.- a
titolo di ripetibili.
2. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 500.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
550.-
da anticipare
dall’appellante rimangono a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico
dell’appellato, al quale l’appellante rifonderà fr. 800.- per parti di
ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
T
erzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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