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Decisione

12.2004.9

confisca - opposizione nell'ambito della succesiva procedura esecutiva

8 marzo 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 12 maggio 1999 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del

debito in questione, sostenendo che il contratto di mutuo ipotecario non è per

lei vincolante perché viziato da errore essenziale e da dolo, e che comunque le

pretese della banca erano estinte per compensazione.

Con

risposta 28 aprile 2000 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione

che il Pretore, con sentenza 2 dicembre 2003 ha integralmente respinto.

C. AP 1 è insorta contro il citato giudizio con un appello del 13

gennaio 2004, in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso

di accertare l’inesistenza del debito di cui trattasi.

Nelle

osservazioni del 26 febbraio 2004 AO 1 propone la reiezione dell'appello.

considerato

in diritto: 1. L’appellante

rimprovera al Pretore di aver considerato privo di rilevanza per il contratto

in essere tra le parti il fatto che la banca ha venduto l’immobile ad un prezzo

superiore all’importo del mutuo ipotecario. La doglianza è infondata.

L’immobile di cui il giudice penale ha ordinato la confisca è stato attribuito

a AO 1 quale parte civile “a decurtazione del danno subito” (doc. 8: sentenza 8

marzo 1996, dispositivo 5.5), danno causato dalle malversazioni di __________ S__________

e di cui il mutuo ipotecario non fa parte. La causale dell’assegnazione del

bene alla parte civile non è quindi la restituzione del mutuo - a garanzia del

quale il bene stesso era stato ipotecato - bensì la rifusione di un danno

causato per atto illecito. La vendita non è poi avvenuta in realizzazione del

diritto di pegno bensì in esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento

del danno.

2. L’appellante

si duole che il Pretore non ha applicato l’art. 59 CPS, che riserva

all’appellante la facoltà del terzo in buona fede di far valere le sue pretese

innanzi ai tribunali civili entro il termine di 5 anni a far tempo dalla

pubblicazione della confisca, contestando l’accertamento del Pretore che

l’attrice non può essere considerata in buona fede.

La

questione non merita approfondimento. In prima istanza l’attrice ha infatti addotto

la nullità del contratto di mutuo perché affetto da vizi di volontà, invocando

altresì l’abuso di diritto perché realizzando l’immobile costituito in garanzia

la banca ha ottenuto un importo superiore a quello del mutuo a suo tempo

concesso. Essa non ha invece mai fatto valere pretese sull’immobile confiscato,

che non sono mai assurte a tema della lite.

3.Il Pretore ha rilevato che, benché

l’attrice abbia avuto la certezza dei fatti invocati a sostegno dell’errore al

più tardi con la sentenza penale dell’8 marzo 1996, essa ha addotto l’errore

Considerandi

per la prima volta in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza di

rigetto dell’opposizione del 28 febbraio 1998, vale a dire ben oltre il termine

di un anno entro il quale la notifica dev’essere fatta (art. 31CO), con la

conseguenza che il contratto è stato ratificato. Il primo giudice ha comunque anche

negato che le circostanze invocate dall’attrice siano tali da configurare un

errore essenziale ai sensi dell’art. 24 CO.

L’appellante

contesta il giudizio del Pretore, argomentando che la tempestiva notifica

dell’errore risulterebbe dal comportamento concludente dell’attrice, risultante

dallo scambio epistolare intrattenuto dalle parti. Manifestamente a torto. Nello

scambio epistolare non v’è traccia del preteso errore. Nell’ambito delle

trattative tra le parti - precedenti la confisca dell’immobile da parte del

giudice penale - a fronte della richiesta della banca di liberare la casa per

permetterne la vendita e risarcire con il provento almeno parte del danno

causato dalle malversazioni del marito, l’appellante si è dichiarata disposta a

tale passo a condizione che la banca ritirasse le esecuzioni nei suoi confronti

relative ai debiti sulla casa e che dichiarasse “di nulla più vantare a

tutt’oggi per nessuna ragione verso la signora AP 1” (doc. D). Tale scritto è

ben lungi dal mettere in dubbio la validità del contratto di mutuo; anzi,

dichiarandosi disposta a liberare la casa a condizione di essere liberata dai

propri debiti essa ne ammette invero implicitamente l’esistenza.

Anche su

questo punto l’appello va quindi respinto.

4.

L’appellante

invoca la clausola “rebus sic stantibus” sostenendo che essa si trova a dover

corrispondere un debito ipotecario relativo all’acquisto di un immobile senza

potersi avvalere del valore rappresentato dall’immobile stesso.

Gli

argomenti sollevati a sostegno dell’applicazione della clausola “rebus sic

stantibus” appaiono però di primo acchito inconferenti perché non attengono in

realtà al mutuo bensì all’indisponibilità dell’oggetto acquistato con l’importo

mutuato. L’appellante evidenzia giustamente che una delle condizioni per

invocare la clausola “rebus sic stantibus” è l’esistenza di un importante

disequilibrio tra prestazione e controprestazione. Essa omette poi però di

considerare che, nel caso concreto, con la stipulazione del contratto di mutuo __________

si impegnava a mettere a disposizione dell’appellante l’importo di fr. 850'000.-.

Questa prestazione è stata regolarmente fornita dalla banca e non risulta che

tra questa e l’obbligo di restituzione dell’importo mutuato vi sia un

disequilibrio, disequilibrio che non può essere messo in relazione al fatto

che, essendo stata spossessata dell’immobile, l’appellante non ne può più

disporre.

Peraltro

neppure è dato a comprendere, né l’appellante lo spiega, perché il rischio di

perdita dell’oggetto acquistato con un mutuo debba essere sopportato dal

mutuante.

Quand’anche

poi, come sostenuto dall’appellante, in applicazione della “clausola rebus sic

stantibus” il contratto fosse nullo o annullabile, questo ancora non significa

che ciò conduca alla liberazione dall’obbligo di restituire il mutuo consentendo

alla mutuataria di appropriarsi senza valido motivo della prestazione fornita

dalla banca.

Ne

discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese

e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1.

L'appello 13 gennaio 2004 di AP 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 8’900.-

b) spese fr.

100.-

fr.

9’000.-

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a

controparte fr. 15’000.- di ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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