12.2004.9
confisca - opposizione nell'ambito della succesiva procedura esecutiva
8 marzo 2005Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.9
Data decisione, Autorità:
08.03.2005, IICCA
Titolo:
confisca - opposizione nell'ambito della succesiva procedura esecutiva
CONFISCA
art. 59 CPS
Incarto n.
12.2004.9
Lugano
8 marzo 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.377
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 14
maggio 1999 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 1'030'630.- oltre accessori
di cui al PE no __________ dell'UE di __________, domanda avversata dalla
convenuta e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 2003 ha respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 13 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la convenuta, con osservazioni 26 febbraio 2004, postula la reiezione del
gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto: A. acquistarono,
il 27 gennaio 1994, quali comproprietari in ragione di metà per ciascuno la
particella edificata no __________ RFD di __________. L’acquisto fu finanziato,
tra l’altro, con un mutuo ipotecario di fr. 850'000.-, contratto dai coniugi
quali debitori solidali presso AO 1 (in seguito __________), a garanzia del
quale la banca ricevette in proprietà due cartelle ipotecarie gravanti l’immobile
per complessivi fr. 1'000'000.-.
A seguito delle ripetute malversazioni commesse a partire dal maggio
1990, nel luglio del 1994 fu aperto un procedimento penale nei confronti di __________,
allora dipendente di AO 1, che sfociò nella sentenza 8 marzo 1996 della Corte
delle Assisi criminali di Lugano. __________ S__________, riconosciuto
colpevole tra l’altro di ripetuta truffa e ripetuta amministrazione infedele,
fu condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e inoltre a versare
alla parte civile AO 1 l’importo di fr. 9'147'663.- a titolo di risarcimento
del danno, importo da cui era da dedurre quanto già recuperato nonché quanto
sarebbe stato recuperato successivamente attraverso la realizzazione dei beni
confiscati e assegnati alla parte civile. Il Tribunale ha poi ordinato la
confisca del fondo no __________ RFD di __________, assegnandolo a AO 1 a
decurtazione del danno subito. AP 1 non avendo fatto valere diritti prevalenti
sulla confisca, con istanza 3 giugno 1996 la Presidente della corte delle
Assisi criminali ha chiesto il trapasso del fondo a favore dell’ AO 1.
Nel
frattempo, in data 21 luglio 1995, AO 1 aveva disdetto il mutuo ipotecario e il
credito incorporato nelle cartelle ipotecarie. Con PE no __________ dell’UE di __________
essa ha in seguito escusso AP 1 per l’importo di fr. 1'030'630.- oltre
interessi al 5,50% dal 31 dicembre 1997, indicando quale titolo di credito
“contratto di mutuo ipotecario del 28.1.1994, disdetta del 21.7.1995, conteggio
31.12.1997”. Avendovi l’escussa interposto opposizione, la creditrice ne ha
chiesto il rigetto al Pretore competente, il quale ha accolto la relativa
istanza con sentenza 26 febbraio 1998, confermata il 13 aprile 1999 dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello e il 14 giugno 1999
dalla II Corte civile del Tribunale Federale.
Fatti
B. Con
petizione 12 maggio 1999 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del
debito in questione, sostenendo che il contratto di mutuo ipotecario non è per
lei vincolante perché viziato da errore essenziale e da dolo, e che comunque le
pretese della banca erano estinte per compensazione.
Con
risposta 28 aprile 2000 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione
che il Pretore, con sentenza 2 dicembre 2003 ha integralmente respinto.
C. AP 1 è insorta contro il citato giudizio con un appello del 13
gennaio 2004, in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso
di accertare l’inesistenza del debito di cui trattasi.
Nelle
osservazioni del 26 febbraio 2004 AO 1 propone la reiezione dell'appello.
considerato
in diritto: 1. L’appellante
rimprovera al Pretore di aver considerato privo di rilevanza per il contratto
in essere tra le parti il fatto che la banca ha venduto l’immobile ad un prezzo
superiore all’importo del mutuo ipotecario. La doglianza è infondata.
L’immobile di cui il giudice penale ha ordinato la confisca è stato attribuito
a AO 1 quale parte civile “a decurtazione del danno subito” (doc. 8: sentenza 8
marzo 1996, dispositivo 5.5), danno causato dalle malversazioni di __________ S__________
e di cui il mutuo ipotecario non fa parte. La causale dell’assegnazione del
bene alla parte civile non è quindi la restituzione del mutuo - a garanzia del
quale il bene stesso era stato ipotecato - bensì la rifusione di un danno
causato per atto illecito. La vendita non è poi avvenuta in realizzazione del
diritto di pegno bensì in esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento
del danno.
2. L’appellante
si duole che il Pretore non ha applicato l’art. 59 CPS, che riserva
all’appellante la facoltà del terzo in buona fede di far valere le sue pretese
innanzi ai tribunali civili entro il termine di 5 anni a far tempo dalla
pubblicazione della confisca, contestando l’accertamento del Pretore che
l’attrice non può essere considerata in buona fede.
La
questione non merita approfondimento. In prima istanza l’attrice ha infatti addotto
la nullità del contratto di mutuo perché affetto da vizi di volontà, invocando
altresì l’abuso di diritto perché realizzando l’immobile costituito in garanzia
la banca ha ottenuto un importo superiore a quello del mutuo a suo tempo
concesso. Essa non ha invece mai fatto valere pretese sull’immobile confiscato,
che non sono mai assurte a tema della lite.
3.Il Pretore ha rilevato che, benché
l’attrice abbia avuto la certezza dei fatti invocati a sostegno dell’errore al
più tardi con la sentenza penale dell’8 marzo 1996, essa ha addotto l’errore
Considerandi
per la prima volta in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza di
rigetto dell’opposizione del 28 febbraio 1998, vale a dire ben oltre il termine
di un anno entro il quale la notifica dev’essere fatta (art. 31CO), con la
conseguenza che il contratto è stato ratificato. Il primo giudice ha comunque anche
negato che le circostanze invocate dall’attrice siano tali da configurare un
errore essenziale ai sensi dell’art. 24 CO.
L’appellante
contesta il giudizio del Pretore, argomentando che la tempestiva notifica
dell’errore risulterebbe dal comportamento concludente dell’attrice, risultante
dallo scambio epistolare intrattenuto dalle parti. Manifestamente a torto. Nello
scambio epistolare non v’è traccia del preteso errore. Nell’ambito delle
trattative tra le parti - precedenti la confisca dell’immobile da parte del
giudice penale - a fronte della richiesta della banca di liberare la casa per
permetterne la vendita e risarcire con il provento almeno parte del danno
causato dalle malversazioni del marito, l’appellante si è dichiarata disposta a
tale passo a condizione che la banca ritirasse le esecuzioni nei suoi confronti
relative ai debiti sulla casa e che dichiarasse “di nulla più vantare a
tutt’oggi per nessuna ragione verso la signora AP 1” (doc. D). Tale scritto è
ben lungi dal mettere in dubbio la validità del contratto di mutuo; anzi,
dichiarandosi disposta a liberare la casa a condizione di essere liberata dai
propri debiti essa ne ammette invero implicitamente l’esistenza.
Anche su
questo punto l’appello va quindi respinto.
4.
L’appellante
invoca la clausola “rebus sic stantibus” sostenendo che essa si trova a dover
corrispondere un debito ipotecario relativo all’acquisto di un immobile senza
potersi avvalere del valore rappresentato dall’immobile stesso.
Gli
argomenti sollevati a sostegno dell’applicazione della clausola “rebus sic
stantibus” appaiono però di primo acchito inconferenti perché non attengono in
realtà al mutuo bensì all’indisponibilità dell’oggetto acquistato con l’importo
mutuato. L’appellante evidenzia giustamente che una delle condizioni per
invocare la clausola “rebus sic stantibus” è l’esistenza di un importante
disequilibrio tra prestazione e controprestazione. Essa omette poi però di
considerare che, nel caso concreto, con la stipulazione del contratto di mutuo __________
si impegnava a mettere a disposizione dell’appellante l’importo di fr. 850'000.-.
Questa prestazione è stata regolarmente fornita dalla banca e non risulta che
tra questa e l’obbligo di restituzione dell’importo mutuato vi sia un
disequilibrio, disequilibrio che non può essere messo in relazione al fatto
che, essendo stata spossessata dell’immobile, l’appellante non ne può più
disporre.
Peraltro
neppure è dato a comprendere, né l’appellante lo spiega, perché il rischio di
perdita dell’oggetto acquistato con un mutuo debba essere sopportato dal
mutuante.
Quand’anche
poi, come sostenuto dall’appellante, in applicazione della “clausola rebus sic
stantibus” il contratto fosse nullo o annullabile, questo ancora non significa
che ciò conduca alla liberazione dall’obbligo di restituire il mutuo consentendo
alla mutuataria di appropriarsi senza valido motivo della prestazione fornita
dalla banca.
Ne
discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese
e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1.
L'appello 13 gennaio 2004 di AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 8’900.-
b) spese fr.
100.-
fr.
9’000.-
già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 15’000.- di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster