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Decisione

12.2004.90

rapporti di dare-avere tra le parti - testimonianza indiretta

4 agosto 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1. AP 1 è una società attiva nel commercio e nella rappresentanza di apparecchiature nei campi

dell'elettronica, dell'informatica, delle telecomunicazioni e della burotica, nonché

nella realizzazione ed elaborazione negli stessi campi e consulenze nel ramo.

Negli anni 1989-1993 essa ha fornito diversi apparecchi e programmi

informatici allo AA 1. Il 29 marzo 1993 essa ha emesso una fattura di

complessivi fr. 192'282.- per le proprie prestazioni, somma dalla quale ha dedotto

acconti per complessivi fr. 100'000.-. Lo scoperto di fr. 92'282.- è rimasto

impagato.

2. Per meglio comprendere i rapporti tra le parti, appare opportuno accennare a due ulteriori fattispecie, pure oggetto

di contenzioso. L’una riguarda __________ M____________________, il quale ha

collaborato con la AP 1 - e già precedentemente a far tempo dai primi anni ’80

con la ditta individuale G__________, di cui la SA ha ripreso l’attività

commerciale nel 1989 - occupandosi di consulenza informatica. Terminato il rapporto

di collaborazione alla fine del 1992, ne è seguita una procedura giudiziaria

avviata nel luglio del 1994 da __________ M__________, avente per oggetto la

sua remunerazione. La vertenza è stata definitivamente conclusa con sentenza

del Tribunale Federale del 29 novembre 2002.

L’altra

fattispecie riguarda invece l’edificazione, negli anni 1987/1988, di uno stabile commerciale abitativo ____________________, il quale

aveva incaricato AP 1 della parte statica, di ingegneria civile e di controllo

dei lavori. Emersi dei difetti nel 1989, le parti hanno fatto capo ad una

procedura arbitrale per definirne le responsabilità e stabilire chi doveva

sopportarne i costi. L’arbitrato, dipendente da un patto del 19 ottobre 1992, è

terminato con un accordo transattivo perfezionato nel mese di marzo 1995, in

virtù del quale e per quanto qui interessa lo AA 1, considerato parzialmente responsabile

del danno, ha dovuto versare a G__________ un’indennità di fr. 39'700.- a

liquidazione delle pretese per difetti dell’opera. Nel frattempo, il medesimo __________

aveva trasmesso al convenuto il conteggio dei propri onorari inerenti la

menzionata costruzione che, tenuto conto del versamento di un acconto di

30'000.-, concludeva con un residuo di fr. 28’500.- a proprio favore, somma pure

oggetto di una procedura giudiziaria, definita l’8 aprile 2004 con sentenza del

Pretore __________ e contro la quale è tutt’ora pendente un appello a questa

Camera giudicato il 3 agosto 2005.

3. Con petizione 1 settembre 1997 la AP 1 ha chiesto la condanna del convenutoAP

1al pagamento dell’importo di fr. 97'782.- oltre interessi al 8,75% dal 31

maggio 1993 e spese nonché il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso

al PE no 253362 __________. L’attrice ha asserito di aver fornito apparecchi

informatici al convenuto, in particolare elaboratori, stampanti, scanner e

programmi, installandoli nel suo ufficio ed adattandoli alle sue esigenze,

oltre ad un computer, ordinato da__________ __________ M__________, che ne

aveva fatto omaggio alla S__________, per un costo complessivo di fr. 192'282.-.

Dopo il versamento di acconti per fr. 100'000.- controparte nulla avrebbe più

versato, sollevando inconsistenti motivi per sottrarsi al pagamento della

fattura.

4. Con

risposta 19 agosto 1998 il convenuto si è opposto alla petizione, riconoscendosi

debitore unicamente dell’importo di fr. 19'290.-. Ricordato che dal marzo del

1989 l’attrice aveva fornito allo studio __________ apparecchiature

informatiche per complessivi fr. 219'394.-, di cui fr. 162'807.- erano stati

pagati, il convenuto adduce che in occasione di un incontro tra le parti del 3

settembre 1992 era stato concluso un accordo compensativo, in virtù del quale esso

aveva concesso uno sconto del 20% sulla nota d’onorario d’ingegnere per le prestazioni

fornite nell’ambito della costruzione dello stabile __________ dell’attrice, la

quale a sua volta aveva concesso uno sconto del 17% sull’insieme delle fatture

per materiale informatico, con la conseguenza che le reciproche pretese erano

state azzerate.

Il

convenuto ha poi contestato alcune voci della fattura ritenendo infondati taluni

costi, e si è opposto al pagamento della fattura relativa alla fornitura di un

computer alla S__________, non di sua competenza.

Con

l’allegato di replica l’attrice ha diminuito la propria pretesa a fr. 94'848.-

mentre in sede di duplica il convenuto ha ribadito le proprie domande, e così entrambe

le parti in sede di conclusioni.

5. Statuendo

l’8 aprile 2004, il Pretore, ritenuto che i rapporti tra le parti erano retti

da un contratto misto di compravendita e appalto, ha accolto la petizione

limitatamente all’importo di fr. 56'002.- oltre interessi al 5% dal 21 maggio

1993. Il primo giudice ha dapprima ritenuto non provata la pattuizione di uno

sconto del 17% sulle forniture. In seguito, ha considerato non dimostrata

l’esistenza di un accordo tra le parti in merito all’importo di fr. 28'000.-

richiesto al convenuto a titolo di “installazione”, né la fondatezza della

pretesa per “accessori e piccolo materiale”. In merito alla fornitura di un elaboratore

“PC SCA 486/33 + accessori” ha rilevato che era noto solo il prezzo pagato

dall’attrice al fornitore (fr. 5'967,20), ma non il valore di mercato, ed ha

quindi accordato solo l’importo di fr. 7'459.- perché così ammesso dal

convenuto. Ha rilevato poi che un apparecchio telefax era stato fatturato due

volte, la prima fr. 2'234.-, corrispondente al costo netto dell’apparecchio, la

seconda fr. 3’021.-, ed ha riconosciuto quest’ultimo importo. Tenuto conto altresì

della diminuzione di fr. 700.- sul costo del programma ”simultan dialog” -

ammessa dall’attrice - ha quindi ritenuto che l’avere residuo dell’attrice era

di fr. 36'280.-. Il Pretore ha pure ritenuto che il PC consegnato alla S__________

non poteva essere posto a carico del convenuto, non essendo provato che fosse

stato ordinato da__________ M__________. Da ultimo ha ritenuto applicabile un

tasso d’interesse moratorio del 5% , negando il rigetto dell’opposizione in

considerazione del fatto che il termine di un anno dell’art. 88 LEF era

trascorso e quindi il precetto esecutivo era diventato inefficace.

6. Con l’appello del 7 maggio 2004 AP 1 chiede la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 89'348.- oltre interessi

al 5% dal 31 maggio 1993.

Con

atto del 14 giugno 2004, l’appellato propone la reiezione dell'appello e, con

appello adesivo, postula la riduzione a fr. 19'290.- dell’importo dovuto a

controparte.

Con

osservazioni 24 agosto 2004 l’appellante chiede la reiezione dell’appello

adesivo.

Considerato

Considerandi

7.

Il

Pretore ha respinto la domanda di pagamento di fr. 28'000.- (200 ore a fr.

140.

-) fatturati per “installazione” eseguita da __________ M__________,

rilevando che l’importo era stato contestato e non v’era la prova di un accordo

in merito al pagamento di tali costi e neppure v’erano motivi per dubitare

dell’affermazione del convenuto che il pagamento di tale prestazione sarebbe

stato regolato direttamente tra i fratelli M__________. L’appellante censura la

decisione del primo giudice, ritenendola insostenibile perché gli imporrebbe di

dimostrare un fatto negativo, e meglio l’inesistenza del preteso accordo

intervenuto tra i fratelli M__________ in merito al pagamento dell’importo di

cui trattasi. Rileva inoltre che __________ M____________________, nella causa da

lui inoltrata nel 1994 nei confronti della qui appellante, rivendicava anche il

pagamento di fr. 28'000.- per le prestazioni effettuate per lo studio

dell’appellato, rivendicazione integralmente accolta dal Pretore che avrebbe

così riconosciuto qualità e prezzo del lavoro svolto. Inoltre la prova del

credito risulterebbe dal documento (doc. F) allestito dallo stesso convenuto e

trasmesso all’appellante, nel quale, facendo una ripartizione dei costi tra gli

associati dello studio convenuto __________, era indicata l’esistenza di un

importo di fr. 28'000.- da ripartire in ragione di fr. 5'000.- al primo e

23'000.- al secondo e di un ulteriore importo di fr. 2’500.- per piccolo

materiale, diviso a metà fra i due, ciò che costituirebbe riconoscimento del

debito.

Va avantutto rilevato che il menzionato conteggio non costituisce

riconoscimento del debito, già perché era inteso a regolare i rapporti tra i

soci dello studio convenuto e quindi non costituisce dichiarazione di volontà,

mancando la volontà di impegnarsi nei confronti di terzi. Ciò a maggior ragione

tenuto conto che nei rapporti tra le parti in causa già in precedenza tale importo

era stato chiaramente contestato (doc. G) e non figurava nelle posizioni aperte

(doc. 1, 3).

Il convenuto aveva in effetti già contestato l’importo, sia per il

quantitativo delle ore sia per la tariffa applicata (doc. G).

Il

fatto che l’attrice non abbia contestato il credito di __________ M__________ nell’ambito

del contenzioso relativo al pagamento della mercede non costituisce prova del

benfondato della sua pretesa nei confronti del qui convenuto e non la esime dal

dimostrarne la fondatezza in questa causa. Su questo punto l’appello è da

respingere.

8.

Identica

sorte tocca all’appello nella misura in cui censura la decisione del primo

giudice che non ha ammesso l’importo di fr. 2'500.- fatturato per “accessori e

piccolo materiale” perché non provato. Anche in questo caso l’appellante sostiene

che il debito sarebbe stato riconosciuto dall’appellato con doc. F. Già si è

detto al considerando precedente che il doc. F non può essere considerato

riconoscimento del debito, mentre non v’è prova alcuna circa la fornitura di

accessori e piccolo materiale, sulla cui natura peraltro nulla è dato a sapere.

9.

Per

la fornitura dell’elaboratore “PC SCA 486/33 + accessori” il Pretore ha ammesso

l’importo di fr. 7'459.- riconosciuto dal convenuto, rilevando che, mancando il

listino dei prezzi di vendita era noto solo il prezzo pagato dall’attrice al

fornitore (fr. 5'967,20), ma non il valore di mercato, mentre l’onere per

montaggio ed adattamento alle esigenze del cliente non era stato quantificato.

L’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto tener conto degli

argomenti esposti in merito dal Pretore __________ nella sentenza emessa

nell’ambito nella causa tra __________ M__________ e AP 1 Negli

allegati introduttivi, l’appellante si era limitato a sostenere che il costo

netto dell’elaboratore in questione è di fr. 5'967,20 e che lo stesso “viene

consegnato dall’importatore in parti separate che devono essere assemblate e

adattate alle esigenze tecniche del cliente. In seguito si deve procedere

all’installazione del sistema operativo MS-DOS che deve essere configurato e

reso accessibile ai programmi di lavoro”, senza alcun accenno ai costi né a

eventuali margini di guadagno. A questa mancata allegazione dei fatti essa non

può qui supplire richiamando gli apprezzamenti del Pretore __________, peraltro

relativi ad un’altra causa nella quale il convenuto non è neppure stato parte. Anche

su questo punto l’appello è respinto, fatta eccezione per l’importo di fr.

360.

-, dovuto ad un errore di calcolo del primo giudice che al punto 4.7 (pag.

8) della sentenza ha invertito due cifre indicando una deduzione di fr. 2'846.-

invece di 2’486.-, errore che va senz’altro rettificato.

Visto

quanto precede, l’appello è accolto solo nella misura in cui è censurato un

errore di calcolo, sicché l’importo dovuto dal convenuto all’attrice è

aumentato di fr. 360.-.

10.

Con

il proprio appello adesivo AA 1 censura la decisione del Pretore, il quale a

torto avrebbe negato la pattuizione di uno sconto del 17% sulle forniture

fatturate dall’attrice .

La censura è infondata. Come rettamente rilevato dal primo giudice, la

testimonianza di C__________ non costituisce prova del preteso accordo di uno

sconto del 17% perché essa, non avendo assistito all’incontro tra le parti si è

limitata a riferire quanto le aveva detto __________ __________ M__________

Trattasi quindi di testimonianza indiretta che come tale non costituisce prova

della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m 1 ad art. 237). Per quanto

concerne invece la tardività della reazione dell’attrice allo scritto di

puntualizzazione con cui controparte menzionava il preteso accordo circa lo

sconto, ciò potrebbe invero essere un indizio a favore della tesi

dell’appellante adesivo. In sede di interrogatorio formale G__________ ha però riferito

che l’indicazione 17% da lui stesso apposta sul conteggio doc. 3 costituiva una

mera ipotesi di sconto che__________ M__________ pretendeva sulle forniture, ipotesi

discussa in occasione dell’incontro del 3 settembre 1993 ma non accettata (verbale

10.

settembre 2003). In siffatta situazione non si può ritenere provata la

pattuizione del preteso sconto. L’appello adesivo è pertanto respinto.

11.

Le

spese e le ripetibili dell’appello e dell’appello adesivo seguono la

soccombenza (art. 148 CPC). L’accoglimento dell’appello principale in misura

minima giustifica di caricare le spese interamente all’appellante, mentre non

torna conto di modificare il relativo dispositivo della sentenza di prima

istanza né di caricare ripetibili al convenuto, che non si è opposto alla

rettifica.

Per

questi motivi

pronuncia: 1.

L'appello 7 maggio 2004 di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo 1 della sentenza 8 aprile 2004 della Pretura __________, invariati

gli altri, è così riformato:

“1. In

parziale accoglimento della AA 1 è condannato a versare alla ditta AP 1

l’importo di fr. 56'362.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 1993.”

2. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

750.-

da

anticipare dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 1'500.- di ripetibili.

3. L’appello

adesivo di AA 1 è respinto.

4. Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

750.-

da

anticipare dall’appellante adesivo, rimangono a suo carico con l’obbligo di

rifondere alla controparte fr. 1'500.- di ripetibili.

5. Intimazione:

- ;

- ;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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