12.2004.91
architetto - responsabilità per carenze nella direzione lavori - esigibilità della mercede - diritto di trattenerla in caso di difetti?
9 agosto 2005Italiano16 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2004.91
Data decisione, Autorità:
09.08.2005, IICCA
Titolo:
architetto - responsabilità per carenze nella direzione lavori - esigibilità della mercede - diritto di trattenerla in caso di difetti ?
ARCHITETTO / ARCHITETTI
ONORARIO
RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ DELL'ARCHITETTO
art. 82 CO
art. 394 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2004.91
Lugano
9 agosto 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.00278
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 17
aprile 1998 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 43'431.- oltre
interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore con sentenza 8 aprile 2004 ha accolto
limitatamente a fr. 26'886.- più accessori;
appellante
l'attore con atto di appello 11 maggio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre il
convenuto con risposta ed appello adesivo 15 giugno 2004 chiede di respingere
il gravame di parte avversa e di ammettere il proprio, nel senso di respingere
integralmente la petizione, pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
appello
adesivo cui l'attore si è opposto, con osservazioni 26 agosto 2004, protestando
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
corso del 1993 AO 1 ha affidato all’AP 1 la progettazione e la direzione lavori
delle opere di ampliamento e ristrutturazione del __________ a __________.
Terminati
Fatti
i lavori, nel dicembre 1995 l’architetto ha emesso la sua nota d’onorario di
fr. 83'431.75 (doc. F), a fronte della quale il committente ha provveduto a versare
unicamente fr. 40'000.-, rimproverandogli in sostanza una corresponsabilità per
l’esistenza di alcuni difetti nelle vetrine in alluminio fornite e posate nel
locale esposizione dalla ditta __________.
2. Con
la petizione in rassegna l’AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento del
saldo della sua nota d’onorario, arrotondato a fr. 43'431.-, escludendo che
egli potesse essere reso responsabile della difettosità delle vetrine, dovuta
alla sola __________, e ciò anche se quest’ultima si era in seguito rifiutata
di eliminare i difetti.
Di
diverso parere il convenuto, il quale ha obiettato che i difetti alle vetrine, cui
se n’aggiungevano altri riscontrati nel frattempo, erano da ascrivere, almeno
in parte, a carenze di progettazione e nella direzione lavori. Egli ha inoltre
rivendicato il suo diritto a trattenere l’onorario del professionista, per
altro a quel momento non ancora esigibile, finché l’opera non sarebbe stata
riparata.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione per fr. 26'886.-.
Il giudice di prime cure, richiamate le norme sul contratto di mandato, ha
innanzitutto ritenuto che non vi era motivo di ridurre la somma esposta
dall’attore a titolo di onorario e che le spese per la riparazione dei difetti,
la cui esistenza era stata confermata dall’istruttoria, ammontavano a complessivi
fr. 16'545.-. Poiché l’attore non aveva provato che la loro insorgenza non
fosse dovuta a sua colpa ed anzi dalle risultanze di causa era emersa una sua
chiara responsabilità per non aver provveduto ad eliminarli rispettivamente
aver controllato sufficientemente il cantiere, egli ne ha concluso che le spese
di ripristino dovevano essere interamente dedotte dalle sue spettanze.
4. Entrambe
le parti hanno impugnato la decisione pretorile.
Con
l’appello principale l’attore chiede di riformare il giudizio di prime cure nel
senso di accogliere integralmente la petizione, rilevando come la maggior parte
dei difetti, nella misura in cui non erano stati evocati irritualmente, non si
lasciassero ricondurre a carenze di progettazione o nella direzione dei lavori
ma piuttosto ad una carente esecuzione da parte dell’artigiano.
Con
l’appello adesivo il convenuto, dopo aver auspicato l’accoglimento di una
domanda di restituzione in intero respinta a suo tempo dal Pretore e volta alla
produzione di alcuni documenti, chiede invece che la sentenza impugnata sia
riformata nel senso di respingere integralmente la petizione, evidenziando da
una parte come i difetti fossero senz’altro dovuti a mancanze ascrivibili all’attore
e dall’altra come egli fosse in tal caso legittimato a trattenere l’onorario
dell’architetto, non ancora esigibile, fino alla completa eliminazione dei
difetti.
5. Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte
avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
6. Prima
di esaminare le censure contenute negli appelli, occorre evadere il “ricorso”
con cui il convenuto, nell’ambito dell’appello adesivo, ha dichiarato di voler
impugnare il giudizio con cui il Pretore, in data 14 ottobre 2000, aveva
respinto la sua domanda di restituzione in intero 20 gennaio 2000 intesa alla
produzione di alcuni documenti. L’impugnativa è ampiamente irricevibile in
quanto il decreto con cui il primo giudice si era pronunciato sulla questione (art.
140 cpv. 1 CPC) non è stato impugnato a suo tempo ed è quindi ormai cresciuto
in giudicato. Essa è in ogni caso infondata anche nel merito, visto e
considerato che i documenti allegati all’istanza di restituzione in intero erano
in realtà irrilevanti per l’esito della lite, gli stessi non consentendo ancora
-contrariamente all’assunto del convenuto- di concludere per l’inattendibilità
delle perizie giudiziarie: la circostanza che gli artigiani interpellati dal
convenuto nel corso della causa abbiano dichiarato, oltretutto informalmente, di
non essere disposti a riparare i difetti secondo le modalità ed ai prezzi
indicati dai periti giudiziari rispettivamente abbiano formulato delle riserve sulla
bontà dei prospettati lavori di ripristino, non è in effetti sufficiente per
mettere in dubbio gli accertamenti di fatto eseguiti dai periti.
7. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un
negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle
prestazioni confidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni,
quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono
assoggettate alle norme sull’appalto (DTF
109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n.
49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna
1999, p. 261; Weber, Basler Kommentar, 2. ed., n. 31 ad art. 394 CO). Altre,
come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,
sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar,
2. ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede
per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la
direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”,
configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell,
op. cit., p. 261; Weber,
op. cit., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art.
363 CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in
considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il
committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella
loro globalità le norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., n. 39 segg.; NRCP
2003 416; II CCA 3 agosto
2005 inc. n. 12.2004.89).
Tenuto
conto di quanto precede, è senz’altro a ragione che il Pretore ha concluso che nella
fattispecie, in cui all’attore -come detto- era stata affidata la progettazione
e la direzione dei lavori, risultavano senz’altro applicabili le norme sul
mandato ed in particolare l’art. 398 CO, disposizione secondo cui la
responsabilità del mandatario è condizionata all’esistenza della prova -da
portarsi dal mandante- di una violazione contrattuale, di una colpa, di un
danno e di un nesso di causalità adeguato.
8. L’istruttoria
di causa ha permesso di accertare l’esistenza di tutta una serie di difetti, non
solo nelle vetrine in alluminio posate dalla ditta Vistec SA nel locale
esposizione, ma anche in altre parti della costruzione.
8.1 In
sede di prova a futura memoria sono stati in particolare accertati i seguenti
difetti alle vetrine (doc. T p. 1 seg.): la porta scorrevole di sinistra
presentava una resistenza allo scorrimento; la tenuta perimetrale verticale
eseguita con doppio profilo in gomma non era sufficiente per chiudere
completamente lo spazio fra il montante dell’anta ed i telai; la porta centrale
fra le due porte scorrevoli non si apriva per difetto alla serratura (problema
non più riscontrato in occasione del sopralluogo per la completazione della perizia);
la posa della pompa ammortizzante della porta d’entrata aveva lasciato visibili
i fori del primo fissaggio; nella parte inferiore delle porte scorrevoli entrava
acqua a causa della quota del controtelaio che risultava di ca. 1 cm più alto
dello spazio interno in cui scorreva l’anta; all’interno del doppio vetro
isolante situato sull’estremità destra della vetrina si formava della
condensazione; il vetro della porta scorrevole presentava delle scalfitture superficiali;
la porta che separava la parte privata dalla sala esposizione vibrava.
Atteso
che il perito a futura memoria, in sede di complemento peritale, ha chiaramente
escluso che i difetti da lui riscontrati si lasciassero ricondurre a carenze di
progettazione o nella scelta dei materiali (doc. U p. 2 seg.), occorre
esaminare se gli stessi non fossero eventualmente dovuti a carenze nella
direzione dei lavori. Il quesito dev’essere risolto parzialmente in modo
affermativo. Il perito non è stato invero in grado di stabilire con assoluta
certezza quali fossero le cause di ogni singolo difetto, evidenziando tuttavia come
le stesse potessero variare da difetti di fabbricazione, di esecuzione o di
regolazione, all’entrata nel sistema di elementi estranei, quali pittura o
polvere (doc. T p. 4 seg.), cause dunque perlopiù imputabili al solo artigiano.
All’attore, che aveva fatto affidamento nell’artigiano, specialista della
materia, dopo averne verificato la competenza rispettivamente aver discusso e
concordato con lui i dettagli esecutivi (cfr. testi __________ p. 2 e __________
p. 5) e che soprattutto aveva provveduto a notificargli tempestivamente i
difetti (doc. 3, 4, B; cfr. pure doc. 9), insistendo oltretutto a più riprese
per la loro eliminazione (doc. C, G, H, I, L, M; testi __________ p. 3 e __________
p. 5), non può così essere imputata alcuna concolpa, tanto più che il lavoro da
effettuarsi dall’artigiano, usuale e senza difficoltà particolari (teste __________
p. 2), nemmeno imponeva al direttore dei lavori una particolare sorveglianza
durante la fase di realizzazione (Gauch/Tercier, op. cit., n. 506; II
CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.95); l’architetto non è del resto un
“superspecialista” ed è inevitabile che in alcuni ambiti -come quello in
parola- disponga di minori conoscenze rispetto agli artigiani o ai fornitori (Gauch/Tercier,
op. cit., n. 507). L’unico difetto per il quale può in definitiva essere
ascritta una responsabilità all’attore è quello che ha provocato l’entrata di
acqua all’interno del locale esposizione, dovuto al fatto che la quota del
pavimento finito interno, invece di essere più alta della quota orizzontale
superiore del controtelaio, era risultata essere più bassa (doc. T p. 4):
l’istruttoria ha in effetti permesso di stabilire che l’errore delle quote, commesso
dall’impresa (teste __________ p. 2), non era stato accertato per tempo dall’attore
(il teste __________, che si è occupato di persona della direzione dei lavori,
ha in particolare affermato, a p. 6, di non aver controllato le quote), tra le
cui mansioni, per contratto, rientrava tra l’altro la coordinazione dei vari
artigiani, il controllo delle forniture e le misurazioni (cfr. art. 4.4.4 SIA
102; Gauch/Tercier, op. cit., n. 500). Ne discende, ritenuto che gli
interventi posti in atto, segnatamente la posa di un profilo in alluminio piegato
a U con un labbro corto e uno lungo (cfr. teste __________ e doc. 5), non hanno
permesso di ovviare al problema, che egli deve rispondere dei relativi costi di
risanamento, che possono essere stimati in fr. 4'260.- (fr. 1'350.- doc. T p. 3
+ fr. 2'910.- doc. U p. 5). A scanso di equivoci, si osserva che gli interventi
di ripristino così quantificati, da eseguirsi però secondo le diverse modalità
indicate dal perito giudiziario, sono stati considerati idonei ad eliminare i
difetti accertati, con garanzia per il futuro (cfr. perizia __________ p. 3
segg. e verbale di audizione orale dello stesso perito p. 1 seg.).
8.2 Nell’ambito
delle due perizie giudiziarie sono stati pure segnalati, come difetti, o
presunti tali, la difficoltà di scorrimento della porta scorrevole tra la sala
esposizione e l’officina (perizia __________ p. 3), una fessura orizzontale
nella muratura di nuova formazione eseguita al primo piano, una fessura in una
piastrella nel locale doccia al primo piano, una fessura capillare al piede del
tavolato in cotto al piano superiore sopra il locale esposizioni, alcune
fessure capillari nei muri esterni dell’edificio, le modalità di rinforzo di un
pilastro al piano superiore, il distacco di uno zoccolino attorno ad un pilastro
nel locale esposizioni e l’infiltrazione di acqua in cantina (perizia __________
p. 3 segg.).
Escluso
da una parte che il rinforzo del pilastro, il distacco dello zoccolino e le
fessurazioni di una piastrella e nei muri esterni costituissero difetti
(perizia __________ p. 4 seg.) ed appurato dall’altra che la difficoltà di
scorrimento della porta scorrevole era causata da una difettosa esecuzione dei
lavori (perizia __________ p. 5), come tale non imputabile all’attore (cfr.
consid. 8.1), si tratta di esaminare se quest’ultimo debba o meno rispondere per
l’infiltrazione di acqua nella cantina rispettivamente per l’esistenza di
alcune fessurazioni orizzontali nella muratura al primo piano e di altre fessurazioni
capillari pure al piano superiore. Il quesito dev’essere risposto sicuramente
in modo negativo per la questione delle infiltrazioni: il perito giudiziario ha
in effetti rilevato che il difetto era verosimilmente causato -ma la
circostanza nemmeno era più verificabile- dalla presenza di qualche nido di
ghiaia nelle pareti, non visibili dall’interno, imputabile a carenze
dell’impresario costruttore __________ (perizia __________ p. 6), e quindi non
all’architetto; egli ha in ogni caso escluso che all’attore potesse essere
addebitata la mancata esecuzione dell’impermeabilizzazione esterna della
cantina, rilevando che quell’intervento, oltretutto costoso, sarebbe stato
necessario solo in zone ove vi era una falda permanente, ciò che non era il
caso (perizia __________ p. 7). Per quanto riguarda invece l’insorgenza delle due
fessurazioni, entrambe riconducibili a carenze nella direzione dei lavori
(perizia __________ p. 7), occorre distinguere: per quelle riscontrate al piede
del tavolato in cotto al piano superiore sopra il locale esposizioni l’attore
non è tenuto a rispondere, in quanto il difetto in questione non era stato evocato
negli allegati preliminari (art. 78 CPC), mentre il fatto che esso sia stato constatato
in seguito nell’ambito delle perizie giudiziarie non implica che esso divenga
automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tenere
conto secondo le modalità previste dal codice di rito (II CCA 22 aprile
1994 inc. n. 116/93, 27 marzo 1996 inc. n. 12.95.181, 30 giugno 2005 inc. n.
12.2004.51; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 2 ad art. 78); non così per
quelle riscontrate nella muratura di nuova formazione eseguita al primo piano,
puntualmente evidenziate negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 3; senza
che occorra una notifica ai sensi dell’art. 367 CO, cfr. II CCA 15
febbraio 2000 inc. n. 12.1999.116), il cui costo di riparazione, stimato in fr.
500.- (perizia __________ p. 4), può senz’altro essere posto a carico
dell’attore. Per tranquillità del convenuto, anche in questo caso si osserva
che la soluzione proposta dal perito giudiziario appare idonea ad eliminare il
difetto (cfr. verbale di audizione orale del perito __________ p. 2)
9. Resta
ora da pronunciarsi sulle censure con cui il convenuto pretende che l’onorario
dell’attore non sarebbe ancora esigibile ed egli sarebbe in ogni caso legittimato
a trattenerlo fino a totale eliminazione dei difetti. Entrambe sono infondate. La
dottrina ha in effetti avuto modo di precisare che l’onorario dell’architetto
incaricato della progettazione e della direzione dei lavori è di principio esigibile,
anche se l’opera dovesse risultare difettosa, già al momento della consegna
della liquidazione finale (Gauch/Tercier, op. cit., n. 1097 seg.), in
concreto allestita nel dicembre 1995 (doc. D, E). Il mandante non ha invece diritto
di trattenere ai sensi dell’art. 82 CO l’onorario dell’architetto fino
all’effettuazione delle opere di ripristino dei difetti, che non sono in
effetti di competenza di quest’ultimo ma che se del caso andranno eseguite dai
singoli artigiani (Gmür, Die Vergütung des Beauftragten, Friborgo 1994,
n. 302 ): egli potrà nondimeno trattenere l’importo per il quale, a seguito
della cattiva esecuzione del mandato, dovesse essere ridotto l’onorario
dell’architetto rispettivamente dovesse essergli riconosciuto -come nel caso
concreto- un eventuale risarcimento del danno (Gauch/Tercier, op. cit.,
n. 1098; Gmür, op. cit., ibidem).
10. Ne
discende che la petizione può essere accolta per fr. 38'671.- (fr. 83'431.- onorario
./. fr. 40'000.- acconti ./. fr. 4'760.- costo di ripristino) oltre interessi.
Dal che il parziale accoglimento dell’appello principale e la reiezione di
quello adesivo.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
11 maggio 2004 dell’AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 aprile 2004 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 2, è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta e di conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare
all’AP 1, __________, fr. 38'671.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 1996.
2. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 1’700.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono a carico dell’attore per 1/8 e per la rimanenza sono a carico del
convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 550.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/7 e per la rimanenza
sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 350.-
per parti di ripetibili.
III. L’appello adesivo 15 giugno 2004 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 750.-
da anticiparsi
dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili.
V. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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