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Decisione

12.2004.92

contratto - interpretazione

24 giugno 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

11 maggio 2004 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 19 aprile 2004 della Pretura del distretto di Bellinzona è così

riformata:

1. In parziale accoglimento

della petizione, AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________, e

AP 2, __________, in solido tra loro, la somma di fr. 19'800.-.

2. Limitatamente

alla somma di fr. 19'800.- è rigettata in via definitiva l’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona.

3. La

tassa di giustizia di fr. 950.- e le spese di fr. 250.-, con saldo da

anticipare dagli attori, restano per 1/6 a loro carico e sono poste per 5/6 a

carico della convenuta, che rifonderà agli attori fr. 2'200.- a titolo di

ripetibili ridotte.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 250.-

da

anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 3/4 e per 1/4 sono

poste a carico dell’appellata, a cui gli appellanti rifonderanno fr. 250.- per

parti di ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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