12.2004.92
contratto - interpretazione
24 giugno 2005Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.92
Data decisione, Autorità:
24.06.2005, IICCA
Titolo:
contratto - interpretazione
CONTRATTO
INTERPRETAZIONE
art. 1 CO
art. 18 CO
Incarto n.
12.2004.92
Lugano
24 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.52
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 20 marzo 2003
da
AP 1
AP 2
tutti rappr. da RA
1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento, secondo
diverse modalità, di fr. 23'750.- nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona;
domande
avversate solo in parte dalla convenuta, e che il Pretore con sentenza 19
aprile 2004 ha accolto per fr. 18'300.- più accessori;
appellanti
gli attori con atto di appello 11 maggio 2004, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 14 giugno 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito
del contratto di divisione ereditaria sottoscritto il 22 dicembre 1995 dagli
eredi del defunto __________ e più precisamente dalla moglie __________, dai
figli AP 2 AP 2, AO 1 e __________, è stato tra l’altro convenuto che alle
figlie sarebbe stata assegnata in proprietà la part. n. __________ di __________
mentre ai figli maschi sarebbe spettata la part. n. __________ di quello stesso
Comune “con i relativi oneri e diritti, compresa l’assunzione in solido da
parte dei due eredi assegnatari di metà degli oneri ipotecari di fr. 95'000.-
gravanti il fondo medesimo, con svincolo delle altre coeredi dal vincolo di
solidarietà verso i creditori ipotecari” fermo restando che “gli altri
fr. 47'500.- dovranno essere presi a proprio carico dalle coeredi AO 1 e __________”
(doc. B).
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 e AP 2 hanno chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento, secondo diverse modalità, di fr. 23'750.- più accessori,
evidenziando come quest’ultima, diversamente dall’altra sorella, non avesse
provveduto a versare la quota parte del debito ipotecario da lei assunto a suo
tempo, che nel frattempo essi avevano soluto.
3. La
convenuta ha osservato che al momento della conclusione del contratto di
divisione ereditaria il debito ipotecario gravante la part. n. __________ di __________
non era di fr. 95'000.-, ma in realtà di soli fr. 79'200.- e che negli anni
successivi la madre aveva provveduto, pur non essendone tenuta, ad ammortizzarlo
in ragione di altri fr. 6'000.- con fondi propri. In tali circostanze, essa ritiene
di dovere alla controparte una somma non superiore ad un quarto del debito
ipotecario effettivo diminuito degli ammortamenti nel frattempo effettuati
dalla madre.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha in sostanza ritenuto che il senso
della clausola contenuta nel contratto di divisione ereditaria fosse di far
assumere ai figli e alle figlie del defunto, in parti uguali tra loro, gli
oneri ipotecari gravanti il fondo n. __________ di __________. Atteso che dalla
stessa non risultava però l’ammontare effettivo del debito ipotecario, di cui
era stato indicato solo l’importo originario, e che esso era in realtà di soli
fr. 79'200.-, egli ha ne concluso che la convenuta era in linea di principio tenuta
a pagarlo solo in ragione di fr. 19'800.-. Il fatto che il debito ipotecario fosse
stato successivamente ridotto di fr. 6'000.- a seguito degli ammortamenti da
parte di __________, di cui a suo dire dovevano beneficiare tutte le parti e
non solo i figli maschi, giustificava però di ridurre di altri fr. 1'500.- la
somma a carico della convenuta. Dal che l’accoglimento della petizione per fr.
18'300.- più accessori.
5. Con
l’appello che qui ci occupa gli attori chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione. Essi ritengono che
il contratto fosse chiaro nel prevedere l’obbligo della convenuta di pagare la
metà di fr. 47'500.-, ovvero fr. 23'750.-, per cui il giudice di prime cure non
era autorizzato ad interpretarlo diversamente, determinando, oltretutto
d’ufficio, quale sarebbe stata l’intenzione delle parti qualora avessero saputo
che l’onere ipotecario era inferiore a quello indicato. E nemmeno si giustificava
una riduzione della pretesa, di ulteriori fr. 1'500.-, a seguito degli ammortamenti
eseguiti dalla madre.
6. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. In
base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato
accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva,
ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1
CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale
concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una
parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene
accertata con un'interpretazione oggettiva / normativa, interpretando le
dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127
III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III
165 consid. 3a; II CCA 2 aprile 2003 inc. n. 12.2002.105, 13 gennaio
2004 inc. n. 10.2000.35).
8. Nel
caso di specie il giudizio con cui il Pretore, interpretando il contratto -e
non invece adeguandolo d’ufficio a dipendenza di non meglio precisati errori
delle parti-, ha ritenuto che la convenuta fosse di principio tenuta a versare
unicamente un quarto di fr. 79'200.- (ovvero fr. 19'800.-) e non invece di fr.
95'000.- (cioè fr. 23'750.-) può senz’altro essere confermato. Contrariamente a
quanto preteso dagli attori, il fatto che nel contratto fosse stato previsto
che “gli altri fr. 47'500.- dovranno essere presi a proprio carico dalle
coeredi AO 1 e __________” non significa in effetti che quella cifra era
dovuta in termini assoluti, ma piuttosto che esse intendevano assumersi la metà
del debito ipotecario esistente, prova ne sia che a quel momento si era parlato
di “gli altri fr. 47'500.-“ dopo che gli attori a loro volta avevano
dichiarato di assumersi l’altra metà di quel debito (“compresa l’assunzione
in solido da parte dei due eredi assegnatari di metà degli oneri ipotecari di
fr. 95'000.- gravanti il fondo medesimo”). La richiesta degli attori denota
inoltre una chiara malafede: essi, pur essendo consapevoli -oltretutto ancor
prima della conclusione del contratto di divisione ereditaria (cfr. doc. 2)-
che il debito ipotecario era inferiore ai fr. 95'000.- indicati nel contratto
ed era in realtà di soli fr. 79'200.- (doc. F, cfr. pure l’ultimo foglio del
plico “documentazione varia” prodotta in edizione dalla convenuta), ciò che
riduceva a fr. 39'600.- la quota a carico delle sorelle, non hanno in effetti
esitato, oltre ad aver già incassato fr. 23'750.- dalla sorella __________
(doc. M), a chiederne altrettanti dalla convenuta, senza avvedersi che in quel
caso la loro quota, che -come detto- per contratto doveva essere identica a
quella delle sorelle, non solo sarebbe stata inferiore ai fr. 47'500.- da essi
assunti espressamente in base al tenore del contratto, ma sarebbe pure stata di
gran lunga inferiore alla metà del debito ipotecario effettivo, ovvero a fr.
39'600.-, per attestarsi a soli fr. 31'700.-, ciò che avrebbe indubbiamente comportato
un loro indebito arricchimento.
9. Gli
attori censurano infine anche il giudizio con cui il Pretore ha ridotto di
ulteriori fr. 1'500.- il loro credito a seguito del parziale ammortamento del
debito ipotecario effettuato negli anni successivi da __________. A ragione. È
in effetti indiscutibile che, se la convenuta avesse provveduto a pagare la sua
quota allorché era esigibile, ovvero nel dicembre 1995, essa non avrebbe ovviamente
beneficiato di quegli ammortamenti e non si vede proprio per quale motivo la
sua mora debba essere premiata. La stessa convenuta ha del resto ammesso (duplica
p. 5; cfr. pure lettera 10 gennaio 2004) che essa, insieme alla sorella, aveva
a sua volta potuto beneficiare di analoghi ammortamenti del debito ipotecario
gravante la part. n. __________ di __________ da parte della madre, per cui, se
si volesse seguire la tesi del giudice di prime cure, essa risulterebbe
favorita rispetto ai fratelli, senza che tale effetto fosse voluto dalla madre,
che intendeva pacificamente trattarli tutti su un piano di equità.
10. Ne
discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che la petizione può essere
accolta per fr. 19'800.- più accessori.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
11 maggio 2004 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 19 aprile 2004 della Pretura del distretto di Bellinzona è così
riformata:
1. In parziale accoglimento
della petizione, AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________, e
AP 2, __________, in solido tra loro, la somma di fr. 19'800.-.
2. Limitatamente
alla somma di fr. 19'800.- è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona.
3. La
tassa di giustizia di fr. 950.- e le spese di fr. 250.-, con saldo da
anticipare dagli attori, restano per 1/6 a loro carico e sono poste per 5/6 a
carico della convenuta, che rifonderà agli attori fr. 2'200.- a titolo di
ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 250.-
da
anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 3/4 e per 1/4 sono
poste a carico dell’appellata, a cui gli appellanti rifonderanno fr. 250.- per
parti di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster