12.2004.95
mandato - difetti - responsabilità di ingegnere e architetto per mancato controllo - osservazioni all'appello
3 agosto 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2004.95
Data decisione, Autorità:
03.08.2005, IICCA
Titolo:
mandato - difetti - responsabilità di ingegnere e architetto per mancato controllo - osservazioni all'appello
APPELLO
RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ DELL'ARCHITETTO
RESPONSABILITÀ DELL'INGEGNERE
art. 398 CO
art. 314 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.95
Lugano
3 agosto 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.70
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 3
agosto 2001 da
AP 1
AP 2
entrambi RA 1
contro
AO 1
RA 2
AO 2
AO 3
RA 3
AO 4
RA 4
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento della somma di fr. 47'153,85 - ridotta in sede di
conclusioni a fr. 34'211,40 - oltre accessori quale risarcimento per difetto
dell’opera;
domande avversate dai convenuti – ad eccezione
dell’arch. AO 2, rimasto precluso – e che il Pretore con sentenza 23 aprile
2004 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 27'237,65 nei confronti della AO
4 e di fr. 4’928,35 nei confronti della AO 3, somma quest’ultima dovuta in
solido con la AO 4;
appellanti gli attori che, con appello 17 maggio 2004
chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la
petizione per fr. 30'771,60 nei confronti di tutti i convenuti in solido;
mentre il convenuto arch. AO 1 con osservazioni 9
luglio 2004 chiede la reiezione del gravame ed altrettanto fa la AO 3 con
osservazioni 11 agosto 2004, la convenuta AO 4, con osservazioni 25 giugno 2004,
chiede oltre a che l’appello sia respinto, anche la modifica della sentenza nel
senso di ridurre a fr. 22'262,90 la somma che essa deve versare agli attori;
letti ed esaminati i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
1. AP 1 è proprietario della particella no 3592 RFD __________ e AP 2 del
contiguo mappale no 3036. Intenzionati a edificare sui predetti fondi due case -
progettate da AP 2, di professione architetto - essi incaricarono la AO 3 per
la parte statica e le opere di cemento armato, lo studio d’architettura AO 1AO
2 per la procedura per l’ottenimento della licenza di costruzione e per la direzione
lavori e la ditta AO 4 per le opere da capomastro. Terminati i lavori, sono
emersi alcuni difetti di costruzione, accertati nell’ambito di una prova a
futura memoria, poi eliminati in corso di causa grazie all’intervento di terzi.
2. Con
petizione 3 agosto 2001 AP 1 e AP 2 hanno chiesto la condanna degli architetti AO
1 e AO 2, della AO 3 e della AO 4 in solido al
pagamento della somma di fr. 47'153,85 oltre accessori, pari al costo
preventivato nell’ambito della prova a futura memoria per l’eliminazione dei
difetti.
3. Con
risposta 18 settembre 2001 la AO 4 ha chiesto la reiezione della petizione,
rilevando che la spesa per l’eliminazione dei difetti non sarebbe superiore a
fr. 20'500.-, di cui essa sarebbe però responsabile solo limitatamente ad un
importo di fr. 8'870.-. Nulla sarebbe tuttavia dovuto a controparte, perché nei
suoi confronti essa vanterebbe un credito residuo di fr. 4'974.- che, sommato
all’importo di fr. 1’984.- assunto dall’assicurazione Nazionale Svizzera, porterebbe
ad un saldo di fr. 1'821,25, compensato con le spese sostenute per l’inutile procedura
giudiziaria in essere, causata unicamente dal rifiuto di controparte alla
proposta di transazione formulata in base alla prova a futura memoria.
Con
risposta 19 ottobre 2001 la AO 3 ha postulato anch’essa la reiezione della
petizione. Contestata l’esistenza di un vincolo di solidarietà, essa nega una
propria responsabilità per i difetti, rilevando che essi non sono imputabili a
carenze progettuali o dei capitolati d’offerta relativi alle opere di cemento
armato, bensì alla cattiva messa in opera del calcestruzzo da parte
dell’impresa.
Con
risposta 29 settembre 2001 AO 1 ha pure chiesto la reiezione della petizione. Egli
afferma di essere stato incaricato della direzione lavori, delle incombenze
amministrative connesse con la domanda di costruzione, dell’esame delle offerte
e delle liquidazioni degli artigiani. Poiché i difetti troverebbero origine in
errori di progettazione dell’ingegnere o di messa in opera del calcestruzzo,
lavoro eseguito sotto la direzione di quello, una responsabilità
dell’architetto sarebbe esclusa.
L’architetto
AO 2 è rimasto precluso.
4. Con
gli allegati replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande,
e così i convenuti in sede di conclusioni, dove gli attori hanno ridotto la
pretesa a fr. 34'211,40 oltre accessori.
5. Con
sentenza 23 aprile 2004 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
condannando la AO 4 al pagamento dell’importo di fr. 27'237,65 e la AO 3 di fr.
4’928,35 in solido con la AO 4. Il primo giudice ha ritenuto che i difetti
fossero ascrivibili a errori commessi dall’impresa AO 4 che aveva eseguito in
modo carente i lavori, e ha pure ammesso una responsabilità della AO 3,
limitata però alla formazione di macchie di ruggine sul parapetto del terrazzo.
6. Con
appello 17 maggio 2004 AP 1 e AP 2 postulano la riforma della sentenza nel
senso di accogliere parzialmente la petizione condannando tutti i convenuti in
solido a versare agli attori la somma di fr. 30'771,60.
Con
osservazioni 9 luglio 2004 l’arch. AO 1 e con osservazioni 11 agosto 2004 la AO
3 propongono la reiezione del gravame.
Con le
proprie osservazioni del 25 giugno 2004 la AO 4 postula che l’appello sia
respinto, chiedendo altresì la riforma della sentenza di primo grado nel senso
di ridurre l’importo posto a suo carico a fr. 22'262,90 oltre interessi.
Considerato
Considerandi
7.
Incontestata
l’esistenza dei difetti e dei costi per la loro riparazione, in questa sede è
litigiosa unicamente la responsabilità degli architetti e dell’ingegnere.
Nella
fattispecie non è controversa la qualifica di mandato dei rapporti tra i committenti
d’una parte e l’ingegnere e gli architetti dall’altra. L’applicazione delle
norme sul mandato appare d’altronde in sintonia con dottrina e giurisprudenza,
ritenuto che in concreto la lite verte sulle mancanze imputate ai convenuti
nello svolgimento della direzione lavori, non invece sull’elaborazione di piani
e progetti (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch
/ Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., ni 31 e seg., ni 2190 seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo
1996, ni 53 segg.; Fellmann, Berner
Kommentar, no 181 ad art. 394 CO).
L’art.
398.
cpv. 2 CO dispone che il mandatario è responsabile verso il mandante della
fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli, e risponde del danno
che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO, applicabile
in virtù del rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO). La misura della diligenza si
determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio
professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il
lavoro richiede (art. 321e cpv. 2 CO). L’architetto - e analogamente anche
l’ingegnere - non è tenuto a controllare e verificare ogni singola prestazione
dell’impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza. Quando sono
eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare attenzione,
sorvegliando le fasi più importanti dell’opera e, dopo la loro esecuzione,
sincerandosi che siano state eseguite correttamente (Gauch / Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., pag. 162, no
506).
8.
Il
Pretore ha escluso la responsabilità degli architetti AO 1 e AO 2 in relazione
ai difetti riscontrati perché le infiltrazioni d’acqua nella zona del bagno e
del soggiorno, le macchie d’umidità nel vano scala e nella camera da letto
dell’arch. AP 2 e sul muro di contenimento esterno sono state causate tutte
dalla cattiva messa in opera del calcestruzzo da parte dell’impresa di costruzione,
per la quale la DL competeva all’ingegnere e non all’architetto. In merito alle
macchie di ruggine sul parapetto ha invece rilevato che i piani per la
realizzazione del parapetto stesso erano stati realizzati dall’arch. AP 2, che,
quale progettista, deve quindi assumersi la responsabilità del difetto. L’appellante
censura la sentenza del Pretore sostenendo che agli architetti per contratto
dovevano occuparsi pure della direzione dei lavori, incluse le opere di calcestruzzo
armato.
In merito
alla questione della direzione dei lavori si rileva che i committenti avevano
incaricato uno studio d’ingegneria delle opere di cemento armato e della
direzione dei lavori delle stesse. Seppure la direzione dei lavori di costruzione
era stata affidata all’architetto, questi ben poteva ritenere che non gli
incombessero particolari responsabilità di verifica in relazione alle opere in
cemento armato, tale incombenza essendo stata affidata dal mandante ad un altro
specialista, neppure risultando che la costruzione presentasse particolari
difficoltà o vi fossero manchevolezze tali da imporre un suo intervento.
Neppure è poi stato sostenuto che all’architetto spettasse pure la verifica
dell’operato dell’ingegnere. Nel caso concreto il mancato controllo di tali
opere da parte dell’architetto non costituisce pertanto violazione del suo dovere
di diligenza impostogli dall’art. 394 CO e di conseguenza egli non può essere
ritenuto responsabile delle manchevolezze nell’esecuzione delle opere in
calcestruzzo armato.
9.
Il
primo giudice ha ammesso una responsabilità dell’ingegnere, e quindi della Sagl
convenuta, solo in relazione ai difetti del parapetto, negandola invece per
quelli riconducibili ad una non corretta messa in opera del calcestruzzo da
parte dell’impresa, ritenendo che non si potesse pretendere dalla direzione
lavori la costante sorveglianza del getto del calcestruzzo e della vibrazione
dello stesso, tanto più che, nel caso concreto, la AO 4 era ditta esperta nel
ramo. Ha poi rilevato che la formazione dei nidi di ghiaia non era visibile
neppure dopo la scasseratura. L’appellante censura la decisione del Pretore,
rilevando che nessuno ha esaminato i muri in cemento armato al momento in cui
sono stati levati i casseri, non rilevando quindi l’esistenza dei rilevanti
nidi di ghiaia, all’origine delle infiltrazioni d’umidità.
La
censura va respinta. Dall’istruttoria risulta che tale verifica è stata fatta
da D__________, il quale non ha constatato anomalie, e anche dall’ing. P__________,
che nulla ha rilevato in merito (teste D__________, verbale 23 aprile 2002 pag.
11). Non risulta poi che l’esistenza dei nidi di ghiaia fosse visibile al
momento in cui sono stati levati i casseri. Per quanto concerne invece
eventuali mancanze nella verifica dei materiali impiegati, la questione è
irrilevante, stante che il problema delle infiltrazioni d’umidità non dipende
dal calcestruzzo utilizzato per i muri - di per sé idoneo - bensì dalla sua
messa in opera e meglio dalla mancanza di compattezza in alcuni punti,
riconducibile ad una vibrazione insufficiente (ing. C__________, perizia a
futura memoria 30 novembre 2000, pag. 3 ad 2.3.1, pag. 5 ad 2.3.4).
Neppure negli
allegati introduttivi gli attori hanno mosso rimproveri precisi all’ingegnere,
limitandosi ad asserire che “l’acqua entra dai muri di beton, il quale non
risulta essere sufficientemente compatto, rispettivamente non risulta essere
dotato di un’armatura corretta”. La convenuta ha a sua volta affermato che le
infiltrazioni erano dovute all’esistenza dei nidi di ghiaia, non visibili dopo
il disarmo delle pareti. Il Pretore, premesso che la direzione lavori aveva il
compito di verificare che l’impresa procedesse a vibrare il calcestruzzo, ha
anche rilevato che non le incombeva il controllo costante di tale operazione,
salvo che motivi particolari - non ravvisati nel caso concreto perché l’impresa
AO 4 era specialista nell’esecuzione dei lavori di cui trattasi - impongano una
sorveglianza continua. L’appellante non si confronta con questi argomenti, né indica
nel caso concreto quali particolari circostanze imponevano il controllo
continuo della messa in opera del calcestruzzo. In siffatta situazione la
sentenza del Pretore merita quindi conferma.
10.
Il Pretore
ha ritenuto che solo metà della fattura emessa dalla S__________ per la
riparazione dei difetti del parapetto era da mettere a carico delle convenute __________
e AO 3, argomentando che il difetto si era manifestato in modo puntuale e di
conseguenza era dimostrata la necessità di intervenire su tutto il parapetto,
come fatto. L’appellante contesta la decisione del Pretore argomentando che il
costo per l’eliminazione della ruggine era stato confermato anche dal perito
giudiziario.
Nella
prova a futura memoria il perito aveva constatato l’esistenza di macchie di
ruggine sul parapetto del terrazzo dovute all’affioramento di ferri d’armatura,
indicando per la loro eliminazione un “costo totale dell’intervento puntuale” di
fr. 250.- (perizia a futura memoria 30 novembre 2000, pag. 10 ad 2.4.5).
Il perito
giudiziario arch. M__________ ha evidenziato che il maggior costo dei lavori di
riparazione per rapporto a quanto previsto nella prova a futura memoria è
dovuto essenzialmente al modo di procedere della S__________, la quale non si è
limitata a intervenire in modo puntuale sui difetti, procedendo invece ad un
intervento più ampio e costoso. Pur non mettendo in dubbio che, come
testimoniato dal tecnico della S__________, l’intervento fosse atto ad
eliminare i difetti, ciò non significa ancora - né è stato contestato o in
qualche modo dimostrato - che i difetti non potessero essere eliminati con un
intervento puntuale e meno costoso, come proposto dal perito giudiziario. La
riduzione a metà della fattura della S__________ appare, in siffatta
situazione, financo favorevole agli appellanti.
11.
Il Pretore
ha posto a carico degli attori fr. 5'600.- di ripetibili parziali da rifondere
a AO 3 e fr. 7'000.- da versare all’arch. AO 1.
L’appellante
censura la decisione sostenendo che il primo giudice avrebbe abusato del
proprio potere d’apprezzamento applicando in modo ingiustificato la percentuale
massima prevista dalla tariffa, senza tener conto dei criteri dell’art. 8 TOA e
postula che in caso di reiezione del gravame nel merito le ripetibili siano
fissate a favore di AO 1 in fr. 5'100.- e a favore di AO 3 in fr. 3'650.-
Per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile
unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art.
148.
e m. 19 ad art. 150). In concreto il valore di causa è stato indicato
dall’attrice in sede di petizione in fr. 47'153,85. La TOA prevede per valori
litigiosi da fr. 10'000.- a 50'000.- un onorario normale variante dall’8 al
15%. Applicato al valore litigioso della causa di cui trattasi, ciò
corrisponde ad un onorario tra fr. 3'770.- e fr. 7’070.-. Non v’è quindi motivo
per procedere ad una riduzione come richiesto dall’appellante. Non va d’altro
canto dimenticato che la causa ha comunque richiesto un importante dispendio di
tempo ai legali dei convenuti, i quali hanno dovuto allestire i memoriali di
risposta e duplica, partecipare a 5 udienze, esperire il sopralluogo con il
perito nell’ambito della prova peritale e allestire il memoriale conclusivo
sicché, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante il tempo impiegato
non è stato certo esiguo.
Neppure
procedendo alla ripartizione matematica il Pretore ha poi in qualche modo
ecceduto nel proprio potere d’apprezzamento. Il fatto che i lavori per
l’eliminazione dei difetti siano stati fatti in corso di causa, comportando una
riduzione della domanda a dipendenza della minore spesa effettiva, nulla muta
alla soccombenza degli attori.
Ne discende
che l’appello dev’essere integralmente respinto.
12.
La AO
4.
postula, con le proprie osservazioni all’appello, che la sentenza di primo
grado sia modificata nel senso di ridurre l’importo posto a suo carico a fr.
22'262,90 oltre interessi. Tale domanda essa doveva però, semmai, proporla
mediante appello o appello adesivo, cosa che in concreto non ha fatto. La
domanda risulta pertanto irricevibile.
13.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che non si assegnano ripetibili all’appellata AO 3 le cui osservazioni
sono intempestive e, in ogni caso, limitate a chiedere la conferma del giudizio
pretorile.
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia:
1. L'appello
17 maggio 2004 di AP 1è respinto.
2. La
domanda di AO 4 contenuto nelle osservazioni 25 giugno 2004 è irricevibile.
3. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1’000.-
sono
posti a carico degli appellanti, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1’800.- e
a AO 4 fr. 400.- per ripetibili.
4. Intimazione:
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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