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Decisione

12.2004.95

mandato - difetti - responsabilità di ingegnere e architetto per mancato controllo - osservazioni all'appello

3 agosto 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1. AP 1 è proprietario della particella no 3592 RFD __________ e AP 2 del

contiguo mappale no 3036. Intenzionati a edificare sui predetti fondi due case -

progettate da AP 2, di professione architetto - essi incaricarono la AO 3 per

la parte statica e le opere di cemento armato, lo studio d’architettura AO 1AO

2 per la procedura per l’ottenimento della licenza di costruzione e per la direzione

lavori e la ditta AO 4 per le opere da capomastro. Terminati i lavori, sono

emersi alcuni difetti di costruzione, accertati nell’ambito di una prova a

futura memoria, poi eliminati in corso di causa grazie all’intervento di terzi.

2. Con

petizione 3 agosto 2001 AP 1 e AP 2 hanno chiesto la condanna degli architetti AO

1 e AO 2, della AO 3 e della AO 4 in solido al

pagamento della somma di fr. 47'153,85 oltre accessori, pari al costo

preventivato nell’ambito della prova a futura memoria per l’eliminazione dei

difetti.

3. Con

risposta 18 settembre 2001 la AO 4 ha chiesto la reiezione della petizione,

rilevando che la spesa per l’eliminazione dei difetti non sarebbe superiore a

fr. 20'500.-, di cui essa sarebbe però responsabile solo limitatamente ad un

importo di fr. 8'870.-. Nulla sarebbe tuttavia dovuto a controparte, perché nei

suoi confronti essa vanterebbe un credito residuo di fr. 4'974.- che, sommato

all’importo di fr. 1’984.- assunto dall’assicurazione Nazionale Svizzera, porterebbe

ad un saldo di fr. 1'821,25, compensato con le spese sostenute per l’inutile procedura

giudiziaria in essere, causata unicamente dal rifiuto di controparte alla

proposta di transazione formulata in base alla prova a futura memoria.

Con

risposta 19 ottobre 2001 la AO 3 ha postulato anch’essa la reiezione della

petizione. Contestata l’esistenza di un vincolo di solidarietà, essa nega una

propria responsabilità per i difetti, rilevando che essi non sono imputabili a

carenze progettuali o dei capitolati d’offerta relativi alle opere di cemento

armato, bensì alla cattiva messa in opera del calcestruzzo da parte

dell’impresa.

Con

risposta 29 settembre 2001 AO 1 ha pure chiesto la reiezione della petizione. Egli

afferma di essere stato incaricato della direzione lavori, delle incombenze

amministrative connesse con la domanda di costruzione, dell’esame delle offerte

e delle liquidazioni degli artigiani. Poiché i difetti troverebbero origine in

errori di progettazione dell’ingegnere o di messa in opera del calcestruzzo,

lavoro eseguito sotto la direzione di quello, una responsabilità

dell’architetto sarebbe esclusa.

L’architetto

AO 2 è rimasto precluso.

4. Con

gli allegati replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande,

e così i convenuti in sede di conclusioni, dove gli attori hanno ridotto la

pretesa a fr. 34'211,40 oltre accessori.

5. Con

sentenza 23 aprile 2004 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

condannando la AO 4 al pagamento dell’importo di fr. 27'237,65 e la AO 3 di fr.

4’928,35 in solido con la AO 4. Il primo giudice ha ritenuto che i difetti

fossero ascrivibili a errori commessi dall’impresa AO 4 che aveva eseguito in

modo carente i lavori, e ha pure ammesso una responsabilità della AO 3,

limitata però alla formazione di macchie di ruggine sul parapetto del terrazzo.

6. Con

appello 17 maggio 2004 AP 1 e AP 2 postulano la riforma della sentenza nel

senso di accogliere parzialmente la petizione condannando tutti i convenuti in

solido a versare agli attori la somma di fr. 30'771,60.

Con

osservazioni 9 luglio 2004 l’arch. AO 1 e con osservazioni 11 agosto 2004 la AO

3 propongono la reiezione del gravame.

Con le

proprie osservazioni del 25 giugno 2004 la AO 4 postula che l’appello sia

respinto, chiedendo altresì la riforma della sentenza di primo grado nel senso

di ridurre l’importo posto a suo carico a fr. 22'262,90 oltre interessi.

Considerato

Considerandi

7.

Incontestata

l’esistenza dei difetti e dei costi per la loro riparazione, in questa sede è

litigiosa unicamente la responsabilità degli architetti e dell’ingegnere.

Nella

fattispecie non è controversa la qualifica di mandato dei rapporti tra i committenti

d’una parte e l’ingegnere e gli architetti dall’altra. L’applicazione delle

norme sul mandato appare d’altronde in sintonia con dottrina e giurisprudenza,

ritenuto che in concreto la lite verte sulle mancanze imputate ai convenuti

nello svolgimento della direzione lavori, non invece sull’elaborazione di piani

e progetti (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch

/ Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., ni 31 e seg., ni 2190 seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo

1996, ni 53 segg.; Fellmann, Berner

Kommentar, no 181 ad art. 394 CO).

L’art.

398.

cpv. 2 CO dispone che il mandatario è responsabile verso il mandante della

fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli, e risponde del danno

che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO, applicabile

in virtù del rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO). La misura della diligenza si

determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio

professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il

lavoro richiede (art. 321e cpv. 2 CO). L’architetto - e analogamente anche

l’ingegnere - non è tenuto a controllare e verificare ogni singola prestazione

dell’impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza. Quando sono

eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare attenzione,

sorvegliando le fasi più importanti dell’opera e, dopo la loro esecuzione,

sincerandosi che siano state eseguite correttamente (Gauch / Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., pag. 162, no

506).

8.

Il

Pretore ha escluso la responsabilità degli architetti AO 1 e AO 2 in relazione

ai difetti riscontrati perché le infiltrazioni d’acqua nella zona del bagno e

del soggiorno, le macchie d’umidità nel vano scala e nella camera da letto

dell’arch. AP 2 e sul muro di contenimento esterno sono state causate tutte

dalla cattiva messa in opera del calcestruzzo da parte dell’impresa di costruzione,

per la quale la DL competeva all’ingegnere e non all’architetto. In merito alle

macchie di ruggine sul parapetto ha invece rilevato che i piani per la

realizzazione del parapetto stesso erano stati realizzati dall’arch. AP 2, che,

quale progettista, deve quindi assumersi la responsabilità del difetto. L’appellante

censura la sentenza del Pretore sostenendo che agli architetti per contratto

dovevano occuparsi pure della direzione dei lavori, incluse le opere di calcestruzzo

armato.

In merito

alla questione della direzione dei lavori si rileva che i committenti avevano

incaricato uno studio d’ingegneria delle opere di cemento armato e della

direzione dei lavori delle stesse. Seppure la direzione dei lavori di costruzione

era stata affidata all’architetto, questi ben poteva ritenere che non gli

incombessero particolari responsabilità di verifica in relazione alle opere in

cemento armato, tale incombenza essendo stata affidata dal mandante ad un altro

specialista, neppure risultando che la costruzione presentasse particolari

difficoltà o vi fossero manchevolezze tali da imporre un suo intervento.

Neppure è poi stato sostenuto che all’architetto spettasse pure la verifica

dell’operato dell’ingegnere. Nel caso concreto il mancato controllo di tali

opere da parte dell’architetto non costituisce pertanto violazione del suo dovere

di diligenza impostogli dall’art. 394 CO e di conseguenza egli non può essere

ritenuto responsabile delle manchevolezze nell’esecuzione delle opere in

calcestruzzo armato.

9.

Il

primo giudice ha ammesso una responsabilità dell’ingegnere, e quindi della Sagl

convenuta, solo in relazione ai difetti del parapetto, negandola invece per

quelli riconducibili ad una non corretta messa in opera del calcestruzzo da

parte dell’impresa, ritenendo che non si potesse pretendere dalla direzione

lavori la costante sorveglianza del getto del calcestruzzo e della vibrazione

dello stesso, tanto più che, nel caso concreto, la AO 4 era ditta esperta nel

ramo. Ha poi rilevato che la formazione dei nidi di ghiaia non era visibile

neppure dopo la scasseratura. L’appellante censura la decisione del Pretore,

rilevando che nessuno ha esaminato i muri in cemento armato al momento in cui

sono stati levati i casseri, non rilevando quindi l’esistenza dei rilevanti

nidi di ghiaia, all’origine delle infiltrazioni d’umidità.

La

censura va respinta. Dall’istruttoria risulta che tale verifica è stata fatta

da D__________, il quale non ha constatato anomalie, e anche dall’ing. P__________,

che nulla ha rilevato in merito (teste D__________, verbale 23 aprile 2002 pag.

11). Non risulta poi che l’esistenza dei nidi di ghiaia fosse visibile al

momento in cui sono stati levati i casseri. Per quanto concerne invece

eventuali mancanze nella verifica dei materiali impiegati, la questione è

irrilevante, stante che il problema delle infiltrazioni d’umidità non dipende

dal calcestruzzo utilizzato per i muri - di per sé idoneo - bensì dalla sua

messa in opera e meglio dalla mancanza di compattezza in alcuni punti,

riconducibile ad una vibrazione insufficiente (ing. C__________, perizia a

futura memoria 30 novembre 2000, pag. 3 ad 2.3.1, pag. 5 ad 2.3.4).

Neppure negli

allegati introduttivi gli attori hanno mosso rimproveri precisi all’ingegnere,

limitandosi ad asserire che “l’acqua entra dai muri di beton, il quale non

risulta essere sufficientemente compatto, rispettivamente non risulta essere

dotato di un’armatura corretta”. La convenuta ha a sua volta affermato che le

infiltrazioni erano dovute all’esistenza dei nidi di ghiaia, non visibili dopo

il disarmo delle pareti. Il Pretore, premesso che la direzione lavori aveva il

compito di verificare che l’impresa procedesse a vibrare il calcestruzzo, ha

anche rilevato che non le incombeva il controllo costante di tale operazione,

salvo che motivi particolari - non ravvisati nel caso concreto perché l’impresa

AO 4 era specialista nell’esecuzione dei lavori di cui trattasi - impongano una

sorveglianza continua. L’appellante non si confronta con questi argomenti, né indica

nel caso concreto quali particolari circostanze imponevano il controllo

continuo della messa in opera del calcestruzzo. In siffatta situazione la

sentenza del Pretore merita quindi conferma.

10.

Il Pretore

ha ritenuto che solo metà della fattura emessa dalla S__________ per la

riparazione dei difetti del parapetto era da mettere a carico delle convenute __________

e AO 3, argomentando che il difetto si era manifestato in modo puntuale e di

conseguenza era dimostrata la necessità di intervenire su tutto il parapetto,

come fatto. L’appellante contesta la decisione del Pretore argomentando che il

costo per l’eliminazione della ruggine era stato confermato anche dal perito

giudiziario.

Nella

prova a futura memoria il perito aveva constatato l’esistenza di macchie di

ruggine sul parapetto del terrazzo dovute all’affioramento di ferri d’armatura,

indicando per la loro eliminazione un “costo totale dell’intervento puntuale” di

fr. 250.- (perizia a futura memoria 30 novembre 2000, pag. 10 ad 2.4.5).

Il perito

giudiziario arch. M__________ ha evidenziato che il maggior costo dei lavori di

riparazione per rapporto a quanto previsto nella prova a futura memoria è

dovuto essenzialmente al modo di procedere della S__________, la quale non si è

limitata a intervenire in modo puntuale sui difetti, procedendo invece ad un

intervento più ampio e costoso. Pur non mettendo in dubbio che, come

testimoniato dal tecnico della S__________, l’intervento fosse atto ad

eliminare i difetti, ciò non significa ancora - né è stato contestato o in

qualche modo dimostrato - che i difetti non potessero essere eliminati con un

intervento puntuale e meno costoso, come proposto dal perito giudiziario. La

riduzione a metà della fattura della S__________ appare, in siffatta

situazione, financo favorevole agli appellanti.

11.

Il Pretore

ha posto a carico degli attori fr. 5'600.- di ripetibili parziali da rifondere

a AO 3 e fr. 7'000.- da versare all’arch. AO 1.

L’appellante

censura la decisione sostenendo che il primo giudice avrebbe abusato del

proprio potere d’apprezzamento applicando in modo ingiustificato la percentuale

massima prevista dalla tariffa, senza tener conto dei criteri dell’art. 8 TOA e

postula che in caso di reiezione del gravame nel merito le ripetibili siano

fissate a favore di AO 1 in fr. 5'100.- e a favore di AO 3 in fr. 3'650.-

Per

giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle

ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile

unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art.

148.

e m. 19 ad art. 150). In concreto il valore di causa è stato indicato

dall’attrice in sede di petizione in fr. 47'153,85. La TOA prevede per valori

litigiosi da fr. 10'000.- a 50'000.- un onorario normale variante dall’8 al

15%. Applicato al valore litigioso della causa di cui trattasi, ciò

corrisponde ad un onorario tra fr. 3'770.- e fr. 7’070.-. Non v’è quindi motivo

per procedere ad una riduzione come richiesto dall’appellante. Non va d’altro

canto dimenticato che la causa ha comunque richiesto un importante dispendio di

tempo ai legali dei convenuti, i quali hanno dovuto allestire i memoriali di

risposta e duplica, partecipare a 5 udienze, esperire il sopralluogo con il

perito nell’ambito della prova peritale e allestire il memoriale conclusivo

sicché, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante il tempo impiegato

non è stato certo esiguo.

Neppure

procedendo alla ripartizione matematica il Pretore ha poi in qualche modo

ecceduto nel proprio potere d’apprezzamento. Il fatto che i lavori per

l’eliminazione dei difetti siano stati fatti in corso di causa, comportando una

riduzione della domanda a dipendenza della minore spesa effettiva, nulla muta

alla soccombenza degli attori.

Ne discende

che l’appello dev’essere integralmente respinto.

12.

La AO

4.

postula, con le proprie osservazioni all’appello, che la sentenza di primo

grado sia modificata nel senso di ridurre l’importo posto a suo carico a fr.

22'262,90 oltre interessi. Tale domanda essa doveva però, semmai, proporla

mediante appello o appello adesivo, cosa che in concreto non ha fatto. La

domanda risulta pertanto irricevibile.

13.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC),

ritenuto che non si assegnano ripetibili all’appellata AO 3 le cui osservazioni

sono intempestive e, in ogni caso, limitate a chiedere la conferma del giudizio

pretorile.

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia:

1. L'appello

17 maggio 2004 di AP 1è respinto.

2. La

domanda di AO 4 contenuto nelle osservazioni 25 giugno 2004 è irricevibile.

3. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.-

Totale fr.

1’000.-

sono

posti a carico degli appellanti, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1’800.- e

a AO 4 fr. 400.- per ripetibili.

4. Intimazione:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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