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Decisione

12.2004.99

lavoro, licenziamento immediato, mancata ripresa del lavoro dopo assenza per malattia

28 dicembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 4 marzo 2004 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona

per ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 14'247.- oltre interessi

per licenziamento ingiustificato. Il 18 marzo 2004 la Cassa Disoccupazione RA 2ha

chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 2'961.35 oltre interessi,

avendo versato a AO 1 prestazioni di disoccupazione dal 22 gennaio al 29

febbraio 2004. All'udienza del 19 aprile 2004 __________ ha confermato le

proprie domande, aumentando a fr. 17'168.50 l’importo preteso, per tenere conto

del mancato versamento della tredicesima mensilità, da cui dedurre la somma di

fr. 2'961.35 oggetto dell’istanza presentata dalla Cassa disoccupazione, alle

quali si è opposta la convenuta, che ha posto in compensazione ¼ del salario a

titolo di indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro ai sensi

dell’art. 337d CO. Le cause promosse con le istanze 4 e 18 marzo 2004 sono

state congiunte per il giudizio. Non essendovi prove da assumere in aggiunta ai

documenti prodotti dalle parti, queste ultime hanno proceduto seduta stante al

dibattimento finale, confermandosi nelle rispettive domande di giudizio.

C. Statuendo

il 4 maggio 2004, il segretario assessore ha accolto l’istanza di AO 1 nella

misura di fr. 14'207.15 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2003 e ha accolto

l’istanza della Cassa disoccupazione AO 2 in misura integrale, condannando la

convenuta a versare a quest’ultima fr. 2'961.35 oltre interessi al 5% dal 1°

marzo 2004. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello

Stato, con l’obbligo per AP 1 di rifondere in solido agli istanti fr. 300.- per

ripetibili.

D. AP 1

è insorta con un appello del 27 maggio 2004 contro la sentenza del segretario

assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato la riduzione a fr.

2'961.35 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2003 dell’importo dovuto a AO 1,

quale tredicesima mensilità per il 2003.

e ritenuto

in diritto: 1. L'art.

337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con

effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto

immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo

restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351

consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata

solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti

sull'eventualità della disdetta (DTF 129 III 351 consid. 2.1). Il

giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri

contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze

concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127

III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti

dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E'

invece la controparte a dover provare che, nonostante la presenza di motivi

gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la

continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum

Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).

Per

quanto più da vicino concerne la mancata presenza sul posto di lavoro,

rispettivamente la mancata prestazione lavorativa pattuita, dottrina e

giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la gravità ipotizzata dall'art.

337 CO è data di regola solo in presenza di un atteggiamento di resistenza ai

propri obblighi e malgrado solleciti della controparte, laddove la portata di

tali sollecitazioni dev'essere giudicata anzitutto in funzione dell'oggettiva

chiarezza della situazione obbligatoria del lavoratore (Brühwiler, op.

cit., ibidem, N. 2 a; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO,

N. 6). Inoltre dev'essere considerata la posizione soggettiva di questi, così

che se il lavoratore, malgrado solleciti, ritiene in buona fede di avere un

motivo legittimo per astenersi dal lavoro, non può essere licenziato in tronco

Considerandi

(Rehbinder, op. cit., ibidem).

2.

Nella

fattispecie il segretario assessore ha accertato che la cassa malati __________

aveva informato il 12 novembre 2003 sia il datore di lavoro sia il lavoratore

che quest’ultimo era considerato abile al lavoro nella misura del 100% dal 1°

dicembre 2003 (doc. B). Il dipendente non si era però presentato al lavoro il

1° dicembre 2003, non aveva giustificato la sua assenza e solo in corso di

causa ha prodotto un certificato 9 febbraio 2004 dell’Ospedale

____________ attestanti prestazioni ambulatoriali il 4 dicembre 2003 (doc.

C) e un certificato 16 febbraio 2004 del dr. med. __________, menzionante

un’incapacità lavorativa dal 1° al 4 dicembre 2003 (doc. D). Ciò nonostante,

prosegue il segretario assessore, il datore di lavoro non ha formalmente

diffidato il dipendente dal riprendere il lavoro prima di licenziarlo il 12

dicembre 2003 con effetto dal 30 novembre 2003, di modo che il licenziamento

immediato non era giustificato e che il lavoratore ha pertanto diritto allo

stipendio durante il periodo ordinario di disdetta di due mesi, fino al 28

febbraio 2004, oltre alla tredicesima pacificamente non versata dalla datrice

di lavoro. Infine, il segretario assessore ha respinto la pretesa posta in

compensazione dalla convenuta, da un lato perché non quantificata e dall’altra

perché sprovvista di ogni prova sull’effettivo danno subito per la mancata

comparsa del dipendente sul posto di lavoro. In conclusione, il primo giudice

ha riconosciuto al dipendente l’importo di fr. 14'247.- per lo stipendio dovuto

nel termine ordinario di disdetta fino al 28 febbraio 2004, oltre alla tredicesima

di fr. 2'921,50, da cui ha dedotto l’importo anticipato dalla Cassa

disoccupazione, in fr. 2'961.35, per un totale di fr. 14'207.15.

3.

L'appellante

non contesta le cifre considerate dal segretario assessore, ma sostiene che il

licenziamento con effetto immediato era giustificato, poiché il lavoratore

l’aveva indotta in inganno sottacendo di essere stato dichiarato abile al

lavoro al 100% dal 1° dicembre 2003 e non si era presentato sul posto di

lavoro, compromettendo così in modo irreparabile il rapporto di fiducia con il

datore di lavoro. Inoltre l’istante non aveva dato notizie sulla propria

assenza e non aveva fornito certificati medici per il periodo dal 1° al 4

dicembre 2003 in cui sarebbe stato in malattia. La convenuta riconosce di dover

pagare la tredicesima mensilità e pretende, nell’ipotesi in cui fosse

confermata la sentenza di prima sede, una riduzione dell’importo stabilito dal

segretario assessore per tenere conto della mancata prestazione lavorativa

durante 8 giorni.

4.

Le

parti ammettono che il dipendente non si è presentato al lavoro il 1° dicembre

2003, nonostante il medico fiduciario della cassa malati __________ l’avesse

ritenuto abile al lavoro al 100% da tale data, come risulta dalla comunicazione

inviata il 12 novembre 2003 al lavoratore per raccomandata e alla datrice di

lavoro in copia (doc. B). Per quanto emerge dagli atti l’istante non ha

avvertito la convenuta della sua inabilità per malattia dal 1° al 4 dicembre

2003.

(certificato medico del 16 febbraio 2004, doc. D) e quest’ultima non ha

preso contatto con lui prima del 12 dicembre 2003, quando gli ha comunicato il

suo licenziamento con effetto retroattivo al 30 novembre 2003 (doc. A). La

fattispecie è di conseguenza ben diversa da quella oggetto della giurisprudenza

citata dall’appellante, dove il lavoratore aveva presentato un falso

certificato medico e aveva tenuto all’oscuro il datore di lavoro della sua

ritrovata capacità lavorativa (Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002,

pag. 372, nota 1279). La convenuta sapeva infatti che il dipendente avrebbe

dovuto riprendere il lavoro il 1° dicembre 2003, poiché aveva ricevuto dalla

cassa malati copia della comunicazione 12 novembre 2003 (doc. B). Essa avrebbe

quindi dovuto sollecitare il dipendente a riprendere il lavoro o a provare la

continuazione dello stato di malattia, con la comminatoria del licenziamento

immediato. La mancanza del lavoratore, consistente nella violazione del suo

obbligo di fornire attività lavorativa (Brühwiler, op. cit., ibidem, n.

2.

a) assume la gravità presupposta dall’art. 337 CO solo se egli non ottempera

al sollecito del datore di lavoro (II CCA sentenza del 30 ottobre 2002,

inc. 12.2002.92). Nella fattispecie la convenuta non ha reagito all’assenza del

lavoratore fino al 12 dicembre 2003, quando gli ha notificato il licenziamento

immediato, senza nessun preavviso e nessuna messa in mora di prestare la

propria attività.

5.

Afferma

la convenuta che dall’importo di fr. 14'207.15 riconosciuto dal segretario

assessore al dipendente deve essere dedotto l’importo corrispondente allo

stipendio per gli 8 giorni di assenza ingiustificata dal posto di lavoro. A

prescindere dalla circostanza che l’appellante neppure indica quale sia la

cifra da dedurre, la pretesa non è stata fatta valere in prima sede ed è

pertanto irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L’appello, del

tutto infondato, deve di conseguenza essere respinto.

6.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per

mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L’appellante rifonderà alla controparte

un’equa indennità per ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148

cpv. 1 CPC

pronuncia: 1. L’appello

27 maggio 2004 di AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di

appello.

3. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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