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Decisione

12.2005.1

carenza di motivazione della sentenza - nullità

3 gennaio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

285 cpv. 2 litt. e) CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 2; II

CCA 7.8.2002 inc. no. 12.2002.134);

che, in tale situazione,

s'impone di accogliere l'appello già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC

poiché la nullità è rilevabile d'ufficio ed il principio dell'economia di

giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);

che non si prelevano tasse

e spese per il giudizio d'appello;

Per i quali motivi

Pronuncia: 1. In

accoglimento dell'appello 29 dicembre 2004 di __________ AP 1, il decreto di

sfratto 16 dicembre 2004 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è

Considerandi

dichiarato nullo.

2.

Non si

prelevano tasse o spese di giudizio.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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