12.2005.1
carenza di motivazione della sentenza - nullità
3 gennaio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
12.2005.1
Data decisione, Autorità:
03.01.2005, IICCA
Titolo:
carenza di motivazione della sentenza - nullità
ATTO NULLO / ATTI NULLI
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2005.1
Lugano
3 gennaio
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa (in sostituzione di Walser,
assente)
segretaria:
Camponovo
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.1312
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 2
novembre 2004 da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
volta ad ottenere lo sfratto della convenuta
dall’esercizio pubblico __________ che il Segretario assessore, con decreto 16
dicembre 2004, ha accolto.
Appellante la convenuta con scritto 29 dicembre 2004
con il quale, giustificando l’assenza all’udienza di discussione, chiede una
nuova convocazione ed un nuovo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Segretario
assessore, confrontato con l’istanza di sfratto a seguito di disdetta per mora della
conduttrice e con la domanda presentata da quest’ultima all’Ufficio di
conciliazione intesa all’accertamento della nullità della disdetta, ha
argomentato che “così stando le cose, la disdetta rivelandosi fondata,
devesi respingere la domanda della parte attrice tendente alla sua nullità…”
ed ha accolto l’istanza di sfratto;
che, pur essendosi
l’istante ampiamente dilungato, in occasione dell’udienza di discussione, per
contestare le argomentazioni con le quali la conduttrice aveva chiesto
all’Ufficio di conciliazione la nullità della disdetta, il Segretario assessore
nulla dice del perché la domanda della parte conduttrice viene respinta, la sua
motivazione al proposito limitandosi a quanto riportato al considerando
precedente;
che la decisione impugnata
è così priva di qualsiasi motivazione e non è possibile dedurre per quale
ragione il giudice si è determinato, con riferimento alle censure sollevate in
sede di Ufficio di conciliazione dalla conduttrice, così come ai dispositivi
della sua pronuncia, con la conseguenza della sua nullità ai sensi dell’art.
Fatti
285 cpv. 2 litt. e) CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 2; II
CCA 7.8.2002 inc. no. 12.2002.134);
che, in tale situazione,
s'impone di accogliere l'appello già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC
poiché la nullità è rilevabile d'ufficio ed il principio dell'economia di
giudizio impone di evitare inutili interventi delle parti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);
che non si prelevano tasse
e spese per il giudizio d'appello;
Per i quali motivi
Pronuncia: 1. In
accoglimento dell'appello 29 dicembre 2004 di __________ AP 1, il decreto di
sfratto 16 dicembre 2004 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è
Considerandi
dichiarato nullo.
2.
Non si
prelevano tasse o spese di giudizio.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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