12.2005.101
sfratto del conduttore per mora, non pagamento tempestivo per compensazione dichiarata dopo la scadenza del termine di pagamento, negato differimento
23 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2005.101
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, IICCA
Titolo:
sfratto del conduttore per mora, non pagamento tempestivo per compensazione dichiarata dopo la scadenza del termine di pagamento, negato differimento
COMPENSAZIONE
DISDETTA STRAORDINARIA
MORA DEL CONDUTTORE
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 257d CO
art. 508 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.101
Lugano
23 maggio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.9
(sfratto) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza
19 gennaio 2005 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
nonché sull'istanza di contestazione della disdetta e di protrazione
della locazione introdotta il 27 dicembre 2004 innanzi all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Mendrisio da
AP 1,
contro
AO 1
rappr. da RA 1,
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 27 aprile
2005, con cui ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto
l'istanza di sfratto;
ed ora sull’appello 17 maggio 2005 della parte soccombente in prima
sede;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che la locatrice aveva
posto termine al contratto di locazione per il 31 dicembre 2004 in forza della
disdetta per mora del 19 novembre 2004 (doc. D), significata in quanto il
conduttore non aveva provveduto al pagamento delle pigioni arretrate, ha
accolto l'istanza di sfratto e respinto l'istanza di contestazione della
disdetta;
che
con l’appello che qui ci occupa il conduttore adduce di essere invalido e di
attendere il versamento di una rendita complementare AI e si prevale della
compensazione tra i canoni di locazione dovuti e le mansioni di custode da lui
svolte con l’accordo della locatrice;
che
il conduttore chiede la concessione dell’effetto sospensivo al gravame, avendo
trovato una nuova sistemazione per il 1° luglio 2005, così da evitare lo
sfratto nel giugno 2005;
che
il gravame può essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art.
313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali
osservazioni;
che
l’appellante non contesta il mancato pagamento del canone di locazione che ha
indotto la locatrice a dare la disdetta per mora, ma sostiene di aver svolto
con l’accordo di quest’ultima lavori di giardinaggio e di portineria per fr.
9'381.25 e di essersi avvalso della compensazione con l’istanza 27 dicembre
2004;
che
il contratto di locazione riservava al conduttore l’uso del giardino, con
l’obbligo di tenerlo in ordine (doc. A, pag. 3), motivo per cui i lavori di giardinaggio
eseguiti dall’appellante (doc. 4, 5) rientravano negli obblighi contrattuali a
carico suo e degli altri conduttori dello stabile, non risultando
dall’istruttoria che la proprietaria abbia concordato la compensazione del
canone di locazione con le prestazioni fornite dall’appellante, come del resto
dimostrato dal tenore delle lettere con cui chiedeva il versamento degli
arretrati (doc. B);
che
il biglietto di ringraziamento inviato il 23 gennaio 2003 da uno dei membri
della Comunione ereditaria locatrice in seguito alla pulizia invernale del
giardino (doc. 5) non equivale a un accordo sulla compensazione, limitandosi a
esprimere la soddisfazione per l’esecuzione dei lavori più volte sollecitati ai
conduttori nei mesi precedenti (doc. 1);
che
a prescindere dalla validità dei crediti vantati dal conduttore, quest’ultimo
ha dichiarato di compensarli solo il 27 dicembre 2004, con l’istanza di
contestazione della disdetta (doc. 4), successiva alla scadenza del termine di
pagamento (doc. B) e all’invio della disdetta (doc. D), così che la
dichiarazione di compensazione non equivale a un pagamento tempestivo del
canone di locazione (Lachat, in Commentaire romand, n. 7 ad art. 257d CO);
che
di conseguenza la disdetta è valida e nulla osta alla concessione dello
sfratto;
che
non è possibile accordare all’appellante una proroga del termine per uscire
dall’ente locato fino al 1° luglio 2005, quando avrà a disposizione una nuova
sistemazione, il differimento dell’esecuzione dello sfratto non essendo previsto
dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 508);
che
l’appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto,
ritenuto che nelle particolari circostanze si può prescindere dal prelevare
tassa di giustizia o spese, in considerazione della difficile situazione
finanziaria dell’appellante;
che
l’emanazione dell’appello rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;
Per
Fatti
i quali motivi
Visti
gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia:
1. L'appello 17
maggio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si
prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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