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Decisione

12.2005.103

controversie in materia di locazione - provvedimenti cautelari - appello

23 maggio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.103

Data decisione, Autorità:

23.05.2005, IICCA

Titolo:

controversie in materia di locazione - provvedimenti cautelari - appello

PROCEDIMENTO CAUTELARE

PROCEDURA PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI LOCALI

art. 404 CPC-TI

art. 413 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

12.2005.103

Lugano

23 maggio

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.1527

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 10

dicembre 2004 da

AP 1

rappr. da RA 2

contro

AO 1

rappr. daRA 1

con la quale è chiesta, in via cautelare, la

liberazione a favore dell’istante-locatrice, nella misura dell’85%, delle

pigioni depositate presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Massagno dalla convenuta-locataria nell’ambito di una procedura avviata da

quest’ultima, avanti all’Ufficio di conciliazione, ed intesa all’eliminazione

di difetti dell’ente locato ed alla riduzione della pigione che il

Segretario-assessore della Pretura ha respinto con decreto 6 maggio 2005.

Appellante l’istante la quale, con appello 18 maggio

2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la propria

istanza cautelare.

Letti ed esaminati gli atti dell’incarto.

Considerato

in fatto ed in diritto

che, per

l’art. 413 cpv. 1 CPC, il giudice può decretare, su istanza di parte,

provvedimenti cautelari, in tema di controversie relative alla locazione, al

più presto a far tempo dall’introduzione dell’istanza all’Ufficio di

conciliazione;

che è

questa la procedura che, su istanza della locatrice qui appellante, è stata

istruita e decisa con il decreto impugnato che respinge le richieste cautelari;

che, per

l’art. 413 cpv. 2 CPC, le decisioni cautelari in materia di locazione non sono

impugnabili;

che ne

discende come l’appello 18 maggio 2005 è irricevibile;

che le

spese di questo giudizio sono a carico dell’appellante mentre non si assegnano

ripetibili alla controparte cui l’appello non è stato intimato potendo essere

evaso, preliminarmente, ai sensi dell’art. 313bis CPC;

Per i quali motivi

visto l’art. 413 cpv. 2 CPC e, per le spese, la

vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 18 maggio 2005 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

La

tasse e le spese di giudizio in complessivi Fr. 50.- sono a carico

dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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