12.2005.106
licenziamento nullo in periodo di malattia del dipendente, non scioglimento del contratto per annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione, godimento in natura delle vacanze nel periodo di tre
12 aprile 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.106
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, IICCA
Titolo:
licenziamento nullo in periodo di malattia del dipendente, non scioglimento del contratto per annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione, godimento in natura delle vacanze nel periodo di tre mesi tra il licenziamento nullo e l'inizio di un nuovo lavoro
DISDETTA IN TEMPO INOPPORTUNO
LICENZIAMENTO / DISDETTA
MALATTIA
VACANZA O FERIE
art. 335 CO
art. 336 CO
art. 336a CO
Incarto n.
12.2005.106
Lugano
12 aprile
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.151
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 15
luglio 2004 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8¿416.- oltre interessi al 5%
dal 30 novembre 2003 a titolo di pretese salariali per giorni festivi, di
riposo e di vacanza non goduti, alla quale la convenuta si è opposta e che il
Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, ha respinto;
appellante
l¿istante con atto di appello del 23 maggio 2005, nel quale chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l¿istanza e di
accordargli fr. 800.- per ripetibili di prima sede, protestando ripetibili in
sede di appello;
mentre
la convenuta postula con le osservazioni del 6 giugno 2005 la reiezione
dell¿appello, con protesta di ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP
1 è stato assunto da AO 1 il 10 febbraio 2003 come capo cuoco, con uno
stipendio mensile lordo comprensivo della tredicesima di fr. 5'600.- (doc. A). Il
contratto prevedeva un periodo di prova di un mese, decorso il quale poteva
essere disdetto per la fine di un mese con il preavviso di un mese (doc. A). AP
1 è stato degente in ospedale dal 30 settembre all¿8 ottobre 2003 per una
pleuropolmonite (doc. B). AO 1 ha licenziato AP 1 il 16 ottobre 2003 per il 30
novembre 2003, esonerandolo dalle prestazioni lavorative con effetto immediato
(doc. E). AP 1 si è annunciato all¿assicurazione contro la disoccupazione e ha
percepito le relative indennità dal dicembre 2003. Il 15 gennaio 2004 egli ha
scritto a AO 1 che contestava la validità del licenziamento, notificatogli in
un periodo di inabilità lavorativa, e che era disponibile a riprendere il
lavoro (doc. F).
B. Con
istanza 15 luglio 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno-Città per
ottenere la condanna di AO 1 al versamento di fr. 8¿416.- a titolo di pretese
salariali per giorni festivi, di riposo e vacanze non godute nell¿anno 2003. All¿udienza
del 6 settembre 2004 l¿istante ha confermato la domanda, alla quale si è
opposta la convenuta, sostenendo che il rapporto di lavoro era stato sciolto
consensualmente nel corso di un colloquio telefonico il 15 ottobre 2004, il
lavoratore rinunciando a ogni pretesa nei confronti della datrice di lavoro. Esperita
l¿istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi
al contenuto delle rispettive conclusioni scritte dell¿11 e del 14 gennaio 2005.
C. Statuendo
il 10 maggio 2005, il Segretario assessore ha respinto l¿istanza e ha obbligato
AP 1 a rifondere un¿indennità per ripetibili di fr. 800.- alla convenuta.
D. AP 1
è insorto contro il giudizio pretorile con un appello del 23 maggio 2005, nel
quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
integralmente l¿istanza e di accordargli fr. 800.- per ripetibili di prima
sede, protestando ripetibili in sede di appello. La convenuta postula con le osservazioni
del 6 giugno 2005 la reiezione dell¿appello, con protesta di ripetibili.
e considerando
In diritto: 1. Il Segretario assessore ha ritenuto nullo il licenziamento che la
datrice di lavoro ha notificato al lavoratore il 17 ottobre 2003 durante un
periodo di incapacità al lavoro per malattia di quest¿ultimo. Ha poi accertato
che non era provata l¿esistenza di un accordo sullo scioglimento consensuale
del rapporto contrattuale, che in ogni caso non sarebbe stato valido siccome sprovvisto
di ogni interesse per il dipendente. Dopo aver constatato che l¿incapacità
lavorativa dell¿istante era cessata il 19 dicembre 2003 e che quest¿ultimo aveva
offerto il 15 gennaio 2004 le proprie prestazioni alla datrice di lavoro, il
primo giudice ha ritenuto sciolto per atti concludenti il contratto dal 31
marzo 2004, quando il dipendente ha iniziato a lavorare presso un altro
esercizio pubblico. È quindi giunto alla conclusione che il lavoratore avrebbe
potuto godere i complessivi 38.5 giorni festivi, di riposo e di vacanze da lui
vantati, non contestati dalla convenuta, tra il dicembre 2003 e il marzo 2004,
motivo per cui ha respinto l¿istanza.
2. L¿appellante
rimprovera al primo giudice di non aver considerato che il rapporto
contrattuale era terminato per atti concludenti già il 30 novembre 2003, quando
egli si è annunciato all¿assicurazione contro la disoccupazione, ritenendosi libero
da ogni impegno contrattuale nei confronti della convenuta e collocabile sul
mercato del lavoro. Sostiene quindi che il primo giudice ha respinto a torto la
pretesa di fr. 8'416.- a compenso di giorni festivi, di riposo e vacanza non
goduti, nemmeno contestati dalla convenuta. Del resto, prosegue l¿appellante, la
pretesa doveva essere accolta, dopo aver dedotto gli importi ricevuti
dall¿assicurazione contro la disoccupazione, anche nella denegata ipotesi della
validità del contratto fino al 31 marzo 2004, a titolo di stipendio mensile,
pacificamente non versato dalla convenuta.
3. Nella
fattispecie la datrice di lavoro ha licenziato l¿istante con lettera
raccomandata del 16 ottobre 2003, che è pervenuta al dipendente il 17 ottobre
2003, durante la sua inabilità totale al lavoro per malattia (doc. B, C). Il
licenziamento era dunque nullo in virtù dell¿art. 336c cpv. 2 CO. Non risulta
che la datrice di lavoro abbia inviato un nuovo licenziamento al dipendente
dopo la scadenza del periodo di malattia, né vi è stato tra le parti un accordo
sullo scioglimento consensuale del rapporto di lavoro. Come ha esposto il primo
giudice, infatti, l¿istruttoria non ha provato l¿esistenza di un simile accordo,
ribadito dalla convenuta ancora nelle osservazioni all¿appello. L¿istante ha
negato nel proprio interrogatorio formale di aver accettato lo scioglimento del
contratto di lavoro con esonero dall¿obbligo lavorativo per il 30 novembre 2003
(verbale 10 novembre 2004), mentre la testimone __________ ha potuto solo
riferire quanto le era stato raccontato dalla gerente della convenuta, secondo
la quale l¿istante aveva accettato durante un colloquio telefonico del 15
ottobre 2003 lo scioglimento del contratto per il 30 novembre 2003 (verbale del
10 novembre 2004, pag. 8). In presenza di deposizioni contraddittorie, a giusta
ragione il primo giudice ha negato l¿esistenza di un accordo consensuale, che
spettava alla datrice di lavoro provare (Wyler,
Droit du travail, Berne 2002, pag. 339). Un accordo consensuale sullo
scioglimento immediato del contratto di lavoro per atti concludenti, infatti,
deve essere ammesso solo con riserbo e secondo la giurisprudenza la volontà
delle parti deve essere chiara e univoca (DTF 102 Ia 417 consid. 3c; SJ 1999 I
279, SJ 2003 I 222; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 17 ad art. 335), ciò che non è manifestamente
il caso nella fattispecie. D¿altra parte, come rilevato con pertinenza dal Segretario
assessore, l¿accordo non sarebbe stato valido anche se ne fosse stata provata
l¿esistenza, poiché sprovvisto di qualsiasi reciproca concessione e di ogni
interesse per il lavoratore (Aubert, Commentaire romand CO, n. 6 ad art.
341; Rehbinder/Portmann,
op. cit., n. 19 ad art. 335), che si ritrovava senza un
lavoro in prospettiva, tanto che si è annunciato all¿assicurazione per la
disoccupazione.
4. In
questa sede l¿appellante afferma di aver messo fine al contratto il 30 novembre
2003, quando si è iscritto all¿assicurazione contro la disoccupazione. Se non
che, nell¿istanza del 15 luglio 2004 egli aveva addotto di aver contestato la
nullità del licenziamento notificato il 17 ottobre 2003 (doc. E) e di aver
messo in mora il 15 gennaio 2004 la datrice di lavoro, offrendo le proprie
prestazioni lavorative (doc. F). Il tenore della lettera 15 gennaio 2004 era
inequivocabile, contrariamente a quanto sembra ora sostenere l¿appellante.
Inoltre, l¿istante precisava che il contratto di lavoro era ancora in corso, ma
che non chiedeva il pagamento dei salari maturati dal dicembre 2003 in poi ¿per
una questione di eleganza¿ (istanza, pag. 2). In simili circostanze, il fatto
che l¿istante si sia annunciato all¿assicurazione contro la disoccupazione, abbia
percepito le relative indennità dal dicembre 2003 (doc. I richiamato) e abbia
atteso quasi due mesi prima di mettere formalmente in mora la datrice di lavoro
non equivale a uno scioglimento del contratto per atti concludenti, che è da
ammettere con estremo riserbo (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6a ed., Zurigo 2006, n. 10 ad art. 335 CO
pag. 604 in fine). Il contratto ha di conseguenza preso fine per atti
concludenti, come ammesso dal primo giudice, solo il 1° aprile 2004, quando
l¿istante ha effettivamente iniziato a lavorare presso terzi. Ne deriva che nel
periodo compreso tra il 1° dicembre 2003 e il 31 marzo 2004 l¿istante ha potuto
beneficiare in natura dei 38.5 giorni complessivi di vacanze, riposo e festivi
non goduti, senza perturbare la ricerca di un¿altra occupazione. Al riguardo
l¿appello è di conseguenza sprovvisto di buon fondamento.
5. Secondo
l¿appellante il primo giudice avrebbe dovuto condannare la convenuta a versargli
l¿importo di fr. 8'416.- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2003 a titolo di
salario dal 1° dicembre 2003 al 31 marzo 2004. È indubbio che la convenuta ha versato
all¿istante lo stipendio solo fino al 30 novembre 2003 (doc. I). La procedura
giudiziaria promossa con l¿istanza 15 luglio 2004 non comprende, per esplicita
volontà dell¿appellante, le pretese salariali maturate nel periodo compreso tra
il dicembre 2003 e il 31 marzo 2004, ma solo quelle vantate fino al 30 novembre
2003 per i 38.5 giorni festivi, di riposo e vacanze non godute (istanza, pag.
2; conclusioni 11 gennaio 2005). Al riguardo l¿appellante critica il primo
giudice per non aver fatto uso del principio inquisitorio, senza avvedersi che
la massima inquisitoria sociale, applicabile in concreto giusta l¿art. 343 cpv.
4 CO, si riferisce solo all¿accertamento dei fatti e all¿apprezzamento delle
prove, ma non alla determinazione dell¿oggetto del litigio, che soggiace alla
massima dispositiva ed è delimitato dalle domande delle parti (Egli, in ZZZ 2004 pag. 30). Ora, l¿appellante non ha
presentato al primo giudice alcuna domanda di giudizio relativa allo stipendio per
Fatti
i mesi successivi al novembre 2003 e la sua domanda di appello è pertanto nuova
e come tale irricevibile, visto il chiaro tenore dell¿art. 321 cpv. 1 CPC.
L¿appello, infondato, deve pertanto essere integralmente respinto.
Considerandi
6.
Non
si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per
mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L¿appellante rifonderà alla convenuta
un¿equa indennità per ripetibili di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l¿art. 148
cpv. 2 CPC
dichiara e pronuncia:
1. L¿appello
23 maggio 2005 di AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di
appello.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster