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Decisione

12.2005.106

licenziamento nullo in periodo di malattia del dipendente, non scioglimento del contratto per annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione, godimento in natura delle vacanze nel periodo di tre

12 aprile 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi successivi al novembre 2003 e la sua domanda di appello è pertanto nuova

e come tale irricevibile, visto il chiaro tenore dell¿art. 321 cpv. 1 CPC.

L¿appello, infondato, deve pertanto essere integralmente respinto.

Considerandi

6.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per

mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). L¿appellante rifonderà alla convenuta

un¿equa indennità per ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l¿art. 148

cpv. 2 CPC

dichiara e pronuncia:

1. L¿appello

23 maggio 2005 di AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di

appello.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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