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Decisione

12.2005.108

sfratto - appello tardivo

7 giugno 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.108

Data decisione, Autorità:

07.06.2005, IICCA

Titolo:

sfratto - appello tardivo

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

art. 508 CPC-TI

Incarto n.

12.2005.108

Lugano

7 giugno 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.278

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 3 marzo

2005, da

AO 1

rappr. da RA 1

contro

AP 1

che il Segretario assessore, con decisione 7 aprile

2005, ha accolto ordinando lo sfratto della convenuta dal negozio sito in via __________

a __________.

Appellante la convenuta la quale, con scritto 31

maggio 2005, chiede l’annullamento del decreto di sfratto.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti

prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che AO 1 ha chiesto lo sfratto di AP 1 dal negozio di via __________,

adibito alla vendita di orologi e oggetti in pietra o metallo prezioso,

locatole con contratto di locazione del 4 giugno 2004, per mora nel pagamento

della pigione;

che il

decreto del Segretario assessore, che ha accolto l’istanza ed ordinato lo

sfratto della conduttrice, è stato emanato il 7 aprile 2005 e spedito a

quest’ultima il giorno successivo per posta raccomandata che non è stata

ritirata nel periodo di giacenza;

che la

qui appellante, con lo scritto 31 maggio 2005, afferma di aver avuto conoscenza

della decisione di sfratto solo dopo aver constatato che il cilindro della

porta del negozio era stato cambiato ed essersi informata presso la Pretura,

presso la

quale –

come del resto appare sull’interno della copertina dell’incarto – ha ricevuto

copia del decreto di sfratto in data 17 maggio 2005;

che – a prescindere

dal fatto che la notifica di un invio raccomandato contenente un atto

giudiziario si reputa avvenuta, se il plico non è ritirato, l’ultimo dei sette

giorni di giacenza postale – anche se si ritenesse prima valida notifica del

decreto quella avvenuta, brevi manu, in Pretura, l’appello risulta tardivo;

che il

termine per appellare la decisione di sfratto è di 10 giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 7);

che il

termine decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione (art. 131 cpv.

1 CPC) e quindi, nel caso concreto e nell’ipotesi più favorevole per

l’appellante, dal 18 maggio 2005 per esaurirsi il 27 maggio successivo;

che lo scritto-appello,

impostato il 31 maggio 2005, è quindi tardivo e come tale irricevibile;

che, in

ogni caso, la mora della conduttrice è accertata avendo la stessa pagato la

pigione (come afferma con l’appello), richiamatale con diffida 21 settembre

2004 e con termine di pagamento di trenta giorni, solo in tre rate successive

al 31 gennaio 2005 per cui la disdetta del 13 gennaio 2005 per il successivo 28

febbraio è valida a tutti gli effetti;

che

l’appello può così essere evaso, all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC,

senza necessità di intimarlo alla controparte per osservazioni;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 31 maggio 2005 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio di Fr. 50.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a

carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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