12.2005.108
sfratto - appello tardivo
7 giugno 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.108
Data decisione, Autorità:
07.06.2005, IICCA
Titolo:
sfratto - appello tardivo
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 508 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.108
Lugano
7 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.278
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 3 marzo
2005, da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
che il Segretario assessore, con decisione 7 aprile
2005, ha accolto ordinando lo sfratto della convenuta dal negozio sito in via __________
a __________.
Appellante la convenuta la quale, con scritto 31
maggio 2005, chiede l’annullamento del decreto di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che AO 1 ha chiesto lo sfratto di AP 1 dal negozio di via __________,
adibito alla vendita di orologi e oggetti in pietra o metallo prezioso,
locatole con contratto di locazione del 4 giugno 2004, per mora nel pagamento
della pigione;
che il
decreto del Segretario assessore, che ha accolto l’istanza ed ordinato lo
sfratto della conduttrice, è stato emanato il 7 aprile 2005 e spedito a
quest’ultima il giorno successivo per posta raccomandata che non è stata
ritirata nel periodo di giacenza;
che la
qui appellante, con lo scritto 31 maggio 2005, afferma di aver avuto conoscenza
della decisione di sfratto solo dopo aver constatato che il cilindro della
porta del negozio era stato cambiato ed essersi informata presso la Pretura,
presso la
quale –
come del resto appare sull’interno della copertina dell’incarto – ha ricevuto
copia del decreto di sfratto in data 17 maggio 2005;
che – a prescindere
dal fatto che la notifica di un invio raccomandato contenente un atto
giudiziario si reputa avvenuta, se il plico non è ritirato, l’ultimo dei sette
giorni di giacenza postale – anche se si ritenesse prima valida notifica del
decreto quella avvenuta, brevi manu, in Pretura, l’appello risulta tardivo;
che il
termine per appellare la decisione di sfratto è di 10 giorni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 508 m. 7);
che il
termine decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione (art. 131 cpv.
1 CPC) e quindi, nel caso concreto e nell’ipotesi più favorevole per
l’appellante, dal 18 maggio 2005 per esaurirsi il 27 maggio successivo;
che lo scritto-appello,
impostato il 31 maggio 2005, è quindi tardivo e come tale irricevibile;
che, in
ogni caso, la mora della conduttrice è accertata avendo la stessa pagato la
pigione (come afferma con l’appello), richiamatale con diffida 21 settembre
2004 e con termine di pagamento di trenta giorni, solo in tre rate successive
al 31 gennaio 2005 per cui la disdetta del 13 gennaio 2005 per il successivo 28
febbraio è valida a tutti gli effetti;
che
l’appello può così essere evaso, all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC,
senza necessità di intimarlo alla controparte per osservazioni;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 31 maggio 2005 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giudizio di Fr. 50.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a
carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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