12.2005.109
azione di accertamento
24 aprile 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.109
Data decisione, Autorità:
24.04.2006, IICCA
Titolo:
azione di accertamento
AZIONE DI ACCERTAMENTO
art. 71 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.109
Lugano
24 aprile
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.350
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 4
giugno 2002 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto di accertare che non era parte nel rapporto contrattuale
relativo al conto bancario n. __________ __________ presso la convenuta, di
accertare l’inesistenza di alcun credito di quest’ultima nei suoi confronti e
relativo a quel conto bancario e di accertare l’inesistenza di alcun credito
della __________, __________, nei suoi confronti e sempre relativo a quel conto;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 9 maggio 2005 ha accolto limitatamente alle prime due
richieste, dichiarando irricevibile la terza;
appellante
la convenuta con atto di appello 1° giugno 2005, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di dichiarare integralmente irricevibile la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 12 luglio 2005 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
15 febbraio 2002 AP 1, preso atto che il conto n. __________ __________ aperto
presso di lei dall’omonima società, di cui AO 1 era uno degli aventi diritto
economici (doc. 1), presentava un’esposizione debitoria di Eur 426'082.46, ha
ceduto a __________ il credito vantato nei confronti di quest’ultimo (doc. E), da
lei ritenuto condebitore solidale del passivo in conto.
A seguito
della cessione, quel medesimo giorno __________ ha provveduto a bloccare presso
di lei, limitatamente a Eur 426'082.46, il conto n. __________ __________
intestato a __________ (doc. F), società di cui AO 1 risultava essere uno dei
beneficiari economici.
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte sia per motivi d’ordine
che di merito, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 formulando nei suoi confronti
tre richieste, quella di accertare che egli non era parte nel rapporto
contrattuale relativo al conto bancario n. __________ __________ (petitum n. 1.1),
quella di accertare l’inesistenza di alcun credito della convenuta nei suoi
confronti e relativo a quel conto bancario (petitum n. 1.2) e quella di
accertare l’inesistenza di alcun credito della __________, nei suoi confronti e
sempre relativo a quel conto (petitum n. 1.3).
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto le prime due richieste
petizionali, dichiarando per contro irricevibile la terza, e con l’appello che
qui ci occupa, cui l’attore si è opposto, la convenuta chiede di riformare il
giudizio di prime cure nel senso di dichiarare integralmente irricevibile la
petizione, ribadendo in sostanza che le richieste in essa formulate non
potevano essere oggetto di un’azione di accertamento.
4. Chiunque ha interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o
l'inesistenza di un diritto, l'autenticità o la falsità di un documento vengano
accertate, può proporre azione di accertamento (art. 71 CPC). L'interesse
all'azione di accertamento è un presupposto processuale (Hohl, Procédure
civile, vol. I, p. 44 n. 133 con rif.), che deve sussistere ancora al momento
del giudizio (DTF 123 III 385 consid. 4a; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.
ed., p. 211) e che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5
CPC; DTF 123 III 49 consid. 1b; Rep. 1996 p. 224). La sua
dimostrazione incombe all'attore (DTF 123 III 49 consid. 1a). Non
ravvisando interesse degno di protezione, il giudice respinge la domanda senza
entrare nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 5 e n. 238 ad art. 71; DTF 128 III 284 consid. 3b/bb; NRCP
2004 523).
5. Nella misura in cui tende a far constatare
l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico
disciplinato da leggi federali, l'azione di accertamento è retta
dall'ordinamento federale medesimo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 235 ad
art. 71; DTF 110 II 352 consid. 1, 123 II 414 consid. 7b, 129 III 295
consid. 2.2; ICCTF 17 agosto 2004 4C.147/2004 consid. 2). In tal caso le
norme cantonali di procedura non hanno più portata propria, salvo per quanto
riguarda l'accertamento di determinati fatti -come, appunto, l'autenticità di
documenti- oppure questioni regolate dal diritto privato cantonale (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. ed., p. 195 n. 25; Hohl, op. cit., p. 44 n. 130; sentenza NRCP
citata). Nella presente fattispecie non si ravvisano estremi del genere, né l’attore
pretende il contrario. Ne discende che la proponibilità della petizione
dev'essere giudicata esclusivamente in base al diritto federale.
6. Per diritto federale, l'interesse a un'azione di accertamento
dev'essere concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, purché appaia
rilevante (“interesse legittimo”: DTF 110 II 352 consid. 2, 120 II 20
consid. 3a; sentenza ICCTF citata). Esso è in particolare dato quando
vi sia insicurezza nelle relazioni giuridiche tra le parti, quando tale
insicurezza possa essere eliminata con l’accertamento dell’esistenza o del
contenuto di un rapporto giuridico e quando non si possa ragionevolmente
pretendere dall'attore di rimanere in una tale situazione di insicurezza, che ostacolerebbe
le sue decisioni o la sua libertà di movimento (Hohl, op. cit., p. 45 n.
136 segg.; Vogel/Spühler, op. cit., p. 193 n. 23; DTF 110 II 352
consid. 2, 120 II 20 consid. 3a, 123 III 414 consid. 7b; sentenze NRCP e
ICCTF citate). L’azione di accertamento, che dev’essere inoltrata nei
confronti della persona verso cui esiste l’interesse all’accertamento (sentenza
ICCTF citata), è inoltre di natura sussidiaria e deve di principio essere
l’unico mezzo processuale per la tutela di quel rapporto giuridico, ritenuto
che essa non è pertanto ammissibile quando è possibile far valere quel diritto
con un’azione costitutiva o condannatoria (ICCTF 17 agosto 2001
4C.369/2000, 17 agosto 2004 4C.147/2004 consid. 2).
7. Nel
caso di specie è senz’altro a ragione che la convenuta ritiene che le richieste
oggetto dei petita n. 1.1 e 1.2 non possano essere oggetto di un’azione di
accertamento e quindi, atteso che il petitum n. 1.3 era già stato dichiarato
irricevibile dal Pretore con decisione ormai passata in giudicato, che l’intera
petizione debba essere dichiarata irricevibile.
7.1 È
innanzitutto indiscutibile che i primi due petita, pur essendo stati esposti in
modo distinto e separato, in realtà costituivano unicamente gli strumenti
rispettivamente il mezzo per ottenere l’accertamento postulato con il terzo
petitum, per cui, quest’ultimo essendo stato dichiarato irricevibile, appare
del tutto logico che anche questi altri debbano seguire il suo destino. Oltretutto
la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire l’inammissibilità delle domande
di accertamento, come devono così essere considerate quelle oggetto dei petita n.
1.1 e 1.2, che hanno solo carattere preparatorio per altre cause o pretese (DTF
84 II 685 consid. 4).
7.2 Le domande
contenute nei primi due petita non potrebbero in ogni caso essere oggetto di
un’azione di accertamento nemmeno se non fossero in relazione con il petitum n.
1.3 e si volesse invece ammettere che esse avevano una portata propria. Pur
essendo vero che tra le parti vi era incertezza giuridica sull’esistenza o meno
di un rapporto contrattuale diretto tra loro riferito al conto n. __________ __________ rispettivamente sull’esistenza o meno di
un credito della convenuta nei confronti dell’attore a dipendenza di quel conto
e che le domande di accertamento formulate erano tali da eliminare quelle
incertezze, non risulta che non si potesse
ragionevolmente pretendere dall'attore di rimanere in quella situazione di
insicurezza. A seguito della cessione -il cui presunto carattere fittizio o
simulato è stato evocato dall’attore irritualmente solo in sede conclusionale
(art. 78 CPC) e non può quindi essere considerato- a __________ delle sue contestate
pretese nei confronti dell’attore (doc. E), la convenuta non vanta in effetti (più)
alcun credito nei suoi confronti, per cui l’attore non ha ragionevolmente motivo
di convenirla in giudizio con delle richieste di accertamento negativo, che,
quand’anche fossero fondate nel merito, sarebbero in definitiva fini a sé
stesse, senza conseguenze pratiche e quindi assolutamente inutili (Bodmer,
Die allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, p. 90; DTF
35 II 736 consid. 3, 55 II 135): non risulta, in effetti, che l’insicurezza nei
confronti della convenuta su quelle questioni causi un pregiudizio attuale e
concreto all’attore e dunque ostacoli in qualche modo le sue decisioni o la sua
libertà di movimento. Il fatto, evocato dall’attore, che l’accoglimento di quei
petita potrebbe forse indurre __________ a rivedere la sua posizione e quindi
-ed è questo che in definitiva gli interessa e soprattutto limita la sua
libertà di movimento- a sbloccare gli Eur 426'082.46 presenti
sul conto n. __________ __________
intestato a __________, non basta in ogni caso per
ammettere l’ammissibilità delle richieste di accertamento in parola, la
dottrina e la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l’interesse
ad un accertamento giuridico è dato solo nella misura in cui la sentenza di accertamento
passa in giudicato e dunque può vincolare le parti in causa (Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., § 59 N. 13a), ciò che
non è il caso se l’accertamento ha unicamente lo scopo di indurre altre persone
che non sono parti al procedimento a tenere un determinato comportamento (Frank/Sträuli/Messmer,
op. cit., ibidem; DTF 35 II 736 consid. 3, 93 II 11 consid. 2c).
7.3 Abbondanzialmente,
si osserva infine che nulla impediva già sin d’ora all’attore, quanto meno tramite
__________ (che già attualmente agisce sulla base delle sue istruzioni e per
altro risulta essere già stata autorizzata a procedere in tal senso, cfr. doc.
I), di azionare direttamente __________ con una domanda condannatoria volta al
pagamento della somma bloccata sul conto n. __________ __________.
8. Ne
discende l’accoglimento del gravame.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 1° giugno 2005 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 maggio 2005 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, è così riformata:
1. La petizione 4 giugno 2002
di AO 1 è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'500.-, da anticipare
dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 36’750.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 5’450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 5’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster