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Decisione

12.2005.110

surrogazione - contratto fiduciario

10 luglio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di più è dato a sapere in merito ai titoli o alle circostanze della pretesa costituzione

in pegno dei medesimi.

La

documentazione in atti non permette di ricavare certezze in merito

all’esistenza dei pretesi pegni. La dichiarazione doc. N rilasciata da C__________

indica che il credito da lei vantato nei confronti della N__________ I__________

C__________ __________ “...era garantito anche da un pegno costituito da terzi”

(doc. 3). In un successivo scritto del 13 giugno 1996 C__________ spiega poi

che in origine vi erano dei beni messi a pegno dalla società T__________ __________.

presso C__________, e che in seguito i crediti di C__________ nei confronti

della N__________ I__________ C__________ __________ erano stati ripresi unitamente

a tutte le garanzie connesse da C__________, il quale le aveva poi realizzate,

ricavandone la somma di fr. 262'352.- posta in deduzione del debito della N__________

I__________ C__________ __________ in data 11 maggio 1994 (doc. N, T), vale a

dire dopo la stipula della compravendita del pacchetto azionario di questa

società. Da ciò si ricava che le garanzie realizzate da C__________ erano state

fornite da altri, mentre non v’è alcun accenno a eventuali garanzie fornite

dall’appellante.

Per

quanto riguarda poi il pegno presso C__________, risulta che lo stesso è stato

costituito da “Avv. __________ S__________ e Avv. __________ M__________”, a

garanzia delle pretese della banca nei confronti della N__________ I__________

C__________ __________ (doc. A), circostanza questa ripresa quale premessa

della dichiarazione 20 settembre 1994 con la quale la stessa banca “dichiara di

cedere allo Studio avv. __________ i suoi diritti derivanti dal contratto

stipulato con la N__________ I__________ C__________ __________ ...” (doc. Q).

Anche in questo caso l’appellante non è menzionato.

Dai predetti

documenti si ricava quindi che i pegni non erano stati costituiti personalmente

dall’avv. AP 1. Gli argomenti che egli adduce con l’atto di appello non sono

suscettibili di indurre a diversa conclusione. Egli ripropone infatti l’istoriato

della compravendita, asserendo che dallo stesso risulterebbe la sua intenzione

di recuperare con la compravendita l’importo di oltre fr. 430'000.-

corrispondente alle garanzie esistenti a favore della SA che egli avrebbe

prestato quale avente diritto economico. Il fatto che egli fosse l’avente

diritto economico della N__________ I__________ C__________ __________ non è

Considerandi

però motivo sufficiente per dedurne che agli abbia costituito personalmente i

diritti di pegno a favore della medesima. Anzi, come già esposto, risulta piuttosto

che, semmai, egli vi ha proceduto tramite terze persone, ciò che sarebbe in

linea con il suo desiderio di non figurare in prima persona, perché all’epoca

“era in corso un divorzio e intendeva celare alla moglie i suoi rapporti

finanziari a Ascona” (teste avv. __________ S__________, verbale 10 aprile 1997

nell’inc. 10.1995.89 della IICCA, pag. 2). Il Pretore ha quindi rettamente

concluso che, mancando la prova che il pegno fosse stato costituito

dall’attore, neppure era provata la surrogazione e quindi egli difettava della

legittimazione attiva.

Peraltro,

in una situazione tutt'altro che chiara e con le contestazioni in essere, non è

dato di comprendere perché l’appellante non abbia prodotto gli atti di

costituzione di pegno -come fatto con il doc. A, atto di costituzione di pegno tra

gli avv. __________ e M__________ e C__________-, neppure affermando che

ostassero ostacoli di sorta ad ottenere i documenti dagli istituti di credito.

L’appello

dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata. Le spese seguono la

soccombenza.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 3 giugno 2005 di __________ è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2’450.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

2’500.-

anticipate

dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 8’000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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