12.2005.110
surrogazione - contratto fiduciario
10 luglio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2005.110
Data decisione, Autorità:
10.07.2006, IICCA
Titolo:
surrogazione - contratto fiduciario
FIDUCIARIO E FIDUCIARIA
SURROGAZIONE
art. 1 CO
art. 110 CO
Incarto n.
12.2005.110
Lugano
10 luglio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.489
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 14
agosto 2002 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr.
444'904.- oltre accessori, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con
sentenza 10 maggio 2005 ha respinto;
appellante
l’attore che, con appello 3 giugno 2005, chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
In fatto: 1. Il 23 marzo 1994 l’avv. __________ M__________ -rappresentante
fiduciariamente il proprietario dei certificati azionari della N__________ I__________
AO 1-, venditore, e il dott. __________, acquirente, stipularono una
convenzione relativa alla vendita delle azioni della N__________ I__________ C__________
__________. L’accordo prevedeva la cessione del pacchetto azionario alla firma
dell’atto e il contestuale pagamento del prezzo mediante l’assunzione integrale
da parte dell’acquirente delle intere posizioni debitorie delle società, così
come risultanti dal bilancio e dal conto economico del 31 marzo 1994. Tra i
passivi societari figuravano, tra l’altro, un debito nei confronti del C__________
__________ (in seguito __________) e uno nei confronti della __________ (in
seguito __________), all’origine della presente contestazione.
2. Con
petizione 14 agosto 2002 __________, avente diritto economico della società
compravenduta e fiduciante dell’ avv. __________, ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento della somma di fr. 444'904.- oltre accessori. L’attore
sostiene che fra i debiti della N__________ I__________ C__________ __________ assunti
dall’acquirente con la convenzione del 23 marzo 1994 ve n’era uno di fr. 262'352.-
nei confronti di C__________ e uno di fr. 182'552.- verso C__________, garantiti
da averi di sua proprietà. Le due banche avrebbero realizzato i beni dati in
pegno perché controparte non aveva fatto fronte ai propri obblighi. In qualità
di terzo proprietario del pegno egli sarebbe pertanto surrogato nei diritti
delle banche creditrici verso il dott. AO 1 nella misura in cui i suoi beni sono
serviti a diminuire il debito della società.
3. Con
risposta 10 dicembre 2002 il dott. AO 1 ha postulato la reiezione della
petizione, rilevando di aver fatto fronte agli obblighi derivanti dalla
convenzione fino al momento in cui, il 22 gennaio 1996, l’ha denunciata perché
viziata da errore essenziale e da dolo del venditore. Di conseguenza egli non
sarebbe più vincolato dall’accordo, dal quale controparte neppure potrebbe
dedurre alcun diritto nei suoi confronti. In merito al debito esistente nei
confronti di C__________ contesta di essere stato inadempiente, rilevando di
aver concluso con la banca una transazione per il suo rimborso. Contesta altresì
che le garanzie realizzate da C__________ e C__________ siano state prestate
dall’attore il quale non sarebbe legittimato a far valere la contestata
pretesa.
Con i
successivi allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive
domande, e così con le proprie conclusioni.
4. Con sentenza 10 maggio 2005 il Pretore ha respinto la petizione.
Dopo aver considerato infondata la rescissione del contratto per dolo e errore
essenziale, il primo giudice ha poi ritenuto che l’attore non avesse provato di
essere stato il proprietario dei pegni realizzati dalle banche, negando quindi la
sua legittimazione per surrogazione o per cessione.
5. Con
appello 3 giugno 2005 l’attore chiede la riforma della sentenza impugnata e la
sua riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione.
Con
osservazioni 11 luglio 2005 l’appellato postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 6. Per l’art. 110 CO, il terzo che soddisfa il creditore è per legge
surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata quando
riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa
la proprietà od un diritto reale limitato. Vi è surrogazione anche nei casi
dove il costituente del pegno non procede al suo riscatto ma il creditore lo
realizza, e ciò in applicazione per analogia dell’art. 110 CO (DTF 108 II 190; Gonzenbach, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 3a ed., n. 11 ad art. 100 CO). Per quanto concerne l’onere
probatorio, spetta a chi pretende di essere surrogato nei diritti in
applicazione dell’art. 110 CO l’onere di dimostrarne i presupposti (art. 8 CC).
7. Il
Pretore ha respinto la petizione negando la legittimazione attiva all’attore,
ritenendo non provato che egli fosse il terzo proprietario del pegno.
L’appellante censura le conclusioni del primo giudice sostenendo che dalla documentazione
e dall’istruttoria emergerebbe chiaramente come egli fosse in realtà titolare
degli averi dati in pegno alle due banche e quindi la sua legittimazione sarebbe
da ammettere, essendo egli validamente surrogato nei diritti degli istituiti di
credito.
Va
avantutto rilevato che in questa sede la validità della convenzione 23 marzo
1994 non è più oggetto di contestazione. Di conseguenza è da ritenere che con
la sua stipulazione l’appellato abbia assunto integralmente i debiti della N__________
I__________ C__________ __________ (doc. B, pag. 2, punto 5). Gioverà comunque evidenziare
che le parti contraenti erano il dott. AO 1, acquirente, d’una parte e l’avv. __________,
venditore, dall’altra, ma non l’avv. __________. Di principio solo l’avv. M__________
è quindi legittimato ad avvalersi dei diritti del venditore scaturenti dal
contratto. A ciò nulla cambia il fatto che egli abbia agito a titolo fiduciario
per l’avente diritto economico -che è poi risultato essere, appunto, l’avv. G---------,
poiché il contratto fiduciario ha per oggetto il trasferimento dal
fiduciante al fiduciario di tutti i diritti e beni che gli vengono consegnati, con
la conseguenza che il fiduciario diventa il proprietario degli averi che gli
vengono consegnati, rispettivamente titolare dei crediti che gli sono stati
trasferiti (DTF 117 II 430/431 consid. 3b, 295; 115 II 468 consid. 2a; 114 II
50; 109 II 239 consid. 2b; Thévenoz,
La fiducie, cendrillon du droit suisse, RDS 114/1995 II, pag. 274 segg.; Watter, Die Treuhand im Schweizer
Recht; RDS 114/1995 II, pag. 212; Winiger,
Commentaire Romand, N. 98 all’art. 18). Invano l’appellante invoca quindi
pretese inadempienze dell’appellato nell’ambito del contratto di compravendita
delle azioni della N__________ I__________ C__________ __________, dalle quali,
trattandosi di res inter alios, non può comunque far discendere alcun diritto a
proprio favore, neppure avendo mai preteso, ancor prima che dimostrato, che
eventuali siffatti diritti gli siano stati in qualche modo retrocessi dal
fiduciario.
8. Nel
caso concreto poi il convenuto ha contestato che l’attore abbia costituito in
pegno beni di sua proprietà a favore di C__________ e C__________ a garanzia
dei debiti della N__________ I__________ C__________ __________, ma anche che la
banca abbia realizzato titoli di proprietà dell’attore stesso (risposta 10
dicembre 2002, pag. 19). L’onere di dimostrare queste circostanze incombeva
quindi all’attore che pretende di essere surrogato nei diritti della banca sulla
base dell’art. 110 CO. Su questo specifico punto l’appellante -invero sovente
prolisso su altre questioni- è stato molto vago nell’addurre i fatti rilevanti,
limitandosi a sostenere che a fronte dell’inadempienza del dott. __________ la
banca aveva realizzato i titoli che egli aveva dato in pegno alla banca. Nulla
Fatti
di più è dato a sapere in merito ai titoli o alle circostanze della pretesa costituzione
in pegno dei medesimi.
La
documentazione in atti non permette di ricavare certezze in merito
all’esistenza dei pretesi pegni. La dichiarazione doc. N rilasciata da C__________
indica che il credito da lei vantato nei confronti della N__________ I__________
C__________ __________ “...era garantito anche da un pegno costituito da terzi”
(doc. 3). In un successivo scritto del 13 giugno 1996 C__________ spiega poi
che in origine vi erano dei beni messi a pegno dalla società T__________ __________.
presso C__________, e che in seguito i crediti di C__________ nei confronti
della N__________ I__________ C__________ __________ erano stati ripresi unitamente
a tutte le garanzie connesse da C__________, il quale le aveva poi realizzate,
ricavandone la somma di fr. 262'352.- posta in deduzione del debito della N__________
I__________ C__________ __________ in data 11 maggio 1994 (doc. N, T), vale a
dire dopo la stipula della compravendita del pacchetto azionario di questa
società. Da ciò si ricava che le garanzie realizzate da C__________ erano state
fornite da altri, mentre non v’è alcun accenno a eventuali garanzie fornite
dall’appellante.
Per
quanto riguarda poi il pegno presso C__________, risulta che lo stesso è stato
costituito da “Avv. __________ S__________ e Avv. __________ M__________”, a
garanzia delle pretese della banca nei confronti della N__________ I__________
C__________ __________ (doc. A), circostanza questa ripresa quale premessa
della dichiarazione 20 settembre 1994 con la quale la stessa banca “dichiara di
cedere allo Studio avv. __________ i suoi diritti derivanti dal contratto
stipulato con la N__________ I__________ C__________ __________ ...” (doc. Q).
Anche in questo caso l’appellante non è menzionato.
Dai predetti
documenti si ricava quindi che i pegni non erano stati costituiti personalmente
dall’avv. AP 1. Gli argomenti che egli adduce con l’atto di appello non sono
suscettibili di indurre a diversa conclusione. Egli ripropone infatti l’istoriato
della compravendita, asserendo che dallo stesso risulterebbe la sua intenzione
di recuperare con la compravendita l’importo di oltre fr. 430'000.-
corrispondente alle garanzie esistenti a favore della SA che egli avrebbe
prestato quale avente diritto economico. Il fatto che egli fosse l’avente
diritto economico della N__________ I__________ C__________ __________ non è
Considerandi
però motivo sufficiente per dedurne che agli abbia costituito personalmente i
diritti di pegno a favore della medesima. Anzi, come già esposto, risulta piuttosto
che, semmai, egli vi ha proceduto tramite terze persone, ciò che sarebbe in
linea con il suo desiderio di non figurare in prima persona, perché all’epoca
“era in corso un divorzio e intendeva celare alla moglie i suoi rapporti
finanziari a Ascona” (teste avv. __________ S__________, verbale 10 aprile 1997
nell’inc. 10.1995.89 della IICCA, pag. 2). Il Pretore ha quindi rettamente
concluso che, mancando la prova che il pegno fosse stato costituito
dall’attore, neppure era provata la surrogazione e quindi egli difettava della
legittimazione attiva.
Peraltro,
in una situazione tutt'altro che chiara e con le contestazioni in essere, non è
dato di comprendere perché l’appellante non abbia prodotto gli atti di
costituzione di pegno -come fatto con il doc. A, atto di costituzione di pegno tra
gli avv. __________ e M__________ e C__________-, neppure affermando che
ostassero ostacoli di sorta ad ottenere i documenti dagli istituti di credito.
L’appello
dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata. Le spese seguono la
soccombenza.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 3 giugno 2005 di __________ è respinto.
2.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’450.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
2’500.-
anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 8’000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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