12.2005.112
sfratto - transazione condizionata - verificarsi della condizione
7 luglio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2005.112
Data decisione, Autorità:
07.07.2005, IICCA
Titolo:
sfratto - transazione condizionata - verificarsi della condizione
CONDIZIONE SOSPENSIVA
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
TRANSAZIONE
art. 151 CO
art. 352 CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.112
Lugano
7 luglio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretaria:
Camponovo
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.1
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa, con istanza di
sfratto 29 gennaio 2004, da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
con la quale si chiedeva la consegna dell’immobile di
cui alla part. n. __________ RFD di __________ che il Segretario Assessore
della Pretura, con decisione 8 giugno 2005, ha respinto.
Appellante l’istante il quale, con appello 9 giugno
2005, chiede la riforma del primo giudizio e la pronuncia dello sfratto
richiesto mentre la controparte, con osservazioni 28 giugno 2005, chiede in
definitiva di godere ancora di qualche tempo per poter perfezionare l’acquisto
della proprietà immobiliare dalla quale ne è chiesto l’allontanamento.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato:
che il
Segretario assessore ha respinto l’istanza di sfratto argomentando che
l’occupazione dell’immobile da parte del convenuto AO 1 era sorta in base ad
un’anticipata immissione in possesso in vista del perfezionamento di un
contratto di compravendita e non per comodato come preteso dall’istante AP 1;
che,
indipendentemente a sapere per quale titolo il convenuto ha occupato ed occupa
l’immobile in questione, l’istanza di sfratto andava senz’altro accolta avendo
lo stesso primo giudice, in occasione dell’udienza dell’11 aprile 2005,
proposto alle parti, che l’hanno accettata apponendo, incondizionatamente, le
loro firme in calce al verbale, una transazione del seguente tenore:
1. AO
1 si impegna a lasciare
l’immobile entro il 31 maggio 2005; in caso contrario il giudice su
segnalazione della controparte, decreterà senza ulteriore formalità, lo sfratto
al quale AO 1 dichiara già sin d’ora di non opporsi.
2. Se
entro questa data AO 1 proporrà l’acquisto della casa (mettendo a disposizione
già l’importo corrispondente al prezzo di compravendita rispettivamente a
copertura delle altre pendenze ancora in essere) e si troverà in condizione di
procedere all’acquisto dell’immobile in questione AP 1 s’impegna a concludere
il contratto di compravendita con il signor AO 1.
3. Nel
primo caso questo giudice deciderà con decreto, mentre nel secondo stralcerà la
lite dai ruoli senza percepire né tasse né spese di giustizia.
che ha poi trovato definizione nella sua prima variante;
che
infatti, con lettera 3 giugno 2005, l’istante aveva comunicato che, con
riferimento all’intesa raggiunta in Pretura, il signor AO 1 non aveva lasciato
la casa nè appariva in condizione di acquistarla, situazione che lo stesso
convenuto, nelle sue osservazioni all’appello, ammette essersi verificate;
che il
primo giudice, accertato il verificarsi delle condizioni dell’accordo da lui
stesso proposto con riferimento al suo punto 1, non avrebbe dovuto far altro
che darvi seguito con la pronuncia dello sfratto e non prendere in
considerazione una situazione di fatto e di diritto che quell’accordo aveva
oramai superato poiché quella transazione rappresenta un contratto con le quali
le parti, nel dubbio o nell’incertezza circa i rispettivi diritti (nel caso
concreto comodato o anticipata immissione in possesso) hanno posto fine alla
lite dandosi atto di un chiaro stato dei loro rapporti quo all’immobile
occupato dal convenuto;
che la
decisione che rifiuta lo sfratto si rivela così, oltre che sbagliata,
incomprensibile proprio perché contraria alle conseguenze proposte dallo stesso
giudice ed accolte dalle parti;
che la
richiesta dell’appellato di un tempo tecnico per poter adempiere alle sue
incombenze di acquisto dell’immobile, in definitiva di una sospensione o
proroga dei termini di sfratto non può essere accolta poiché il differimento
dell’esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente
TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello 9 giugno 2005 di AP 1 è accolto e di conseguenza la
decisione 8 giugno 2005 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud
è così riformata:
1.
L’istanza
è accolta e di conseguenza è ordinato lo sfratto del signor AO 1 dall’immobile
di proprietà del signor AP 1 di cui al mapp. n. __________ RFD di __________,
località __________, con l’obbligo di sgomberare e riconsegnare,
immediatamente, al proprietario tutti i vani occupati ritenuto che
l’ingiunzione si estende all’edificio e alla proprietà interi, con la
comminatoria dell’azione penale in caso di disobbedienza a decisione
dell’autorità ai sensi dell’art. 292 CPS che prevede la pena della multa o
dell’arresto.
§
È fatto ordine ad ogni usciere o ad ogni agente della forza pubblica di
prestare man forte per l’esecuzione, a richiesta della parte istante, con la
sola assistenza di un municipale.
2.
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi Fr. 100.-, da anticipare come di rito,
sono a carico della parte convenuta che rifonderà a quella istante Fr. 400.-
per ripetibili.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia della procedura d’appello di Fr. 100.- e le spese di Fr.
50.
-, già anticipate dall’appellante sono a carico dell’appellato che rifonderà
a controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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