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Decisione

12.2005.113

deposito giudiziario - autorizzazione a vendere

6 dicembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi contestati crediti e rispedisse le altre in Svezia con notevole suo

nocumento per ragioni doganali e fiscali, ha chiesto il blocco delle opere con

divieto a AP 1 di procedere a qualsiasi atto di disposizione.

La

richiesta è stata accolta, con decreto supercautelare, dal Pretore che ha

citato le parti alla discussione sulla cautelare ad una prossima udienza che

non ha avuto luogo poiché le parti hanno chiesto ed ottenuto la sospensione

della procedura essendo in corso, tra di loro, tentativi di soluzione

extragiudiziale della controversia. Questi tentativi si sono concretizzati con

un accordo, formalizzato avanti al Pretore all’udienza del 23 agosto 2004, per

il quale tutte le opere depositate presso il punto franco di Chiasso sarebbero

state restituite a AO 1, salvo quattro sulle quali AP 1 si avvaleva del diritto

di ritenzione, impegnandosi inoltre quest’ultima a trasmettere alla controparte

tutta la documentazione relativa alle opere vendute o permutate; inoltre AP 1

avrebbe pure restituito le opere che nel frattempo erano state esportate in

Italia.

4. La

transazione non ha potuto avere concreto seguito tanto è vero che AP 1, il 30

marzo 2005 ha chiesto la revoca del provvedimento supercautelare di blocco

delle opere del 17 maggio 2002 e, contemporaneamente, affermando di aver più

volte offerto la riconsegna delle opere trovando la resistenza di controparte,

ha domandato di ordinare il deposito giudiziario delle opere ai sensi dell’art.

92 CO e l’autorizzazione alla vendita come all’art. 93 CO in considerazione

delle ingenti spese di custodia che il deposito implica.

Dopo aver

sentito le parti all’udienza di discussione del 21 aprile 2005, il Pretore ha

emanato il decreto impugnato con il quale ha confermato il blocco delle opere,

ha assegnato a AO 1 un termine per introdurre l’azione di merito ed ha respinto

la domanda di deposito. Ha ritenuto, a sostegno del provvedimento cautelare,

che, dato il fumus boni juris dell’azione di merito di rivendicazione, il

notevole pregiudizio era dato dal rischio concreto che AP 1 potesse alienare le

opere d’arte a terzi e che l’urgenza era ancora presente poiché il lungo tempo

trascorso, impiegato nel tentativo di risolvere bonariamente la questione, non

poteva essere rimproverato all’istante. Con riferimento alla domanda di

deposito giudiziario di AP 1 l’ha ritenuta superata dal mantenimento delle

misure cautelari di blocco e, in ogni caso, destinata all’insuccesso poiché AO

1 non poteva essere considerato in mora nel ricevere le opere poiché, sulla

base dell’accordo transattivo, la prima ad essere in mora era AP 1, non avendo

consegnato, come previsto nell’accordo di transazione del 23 agosto 2004, tutti

i documenti previsti.

5. Con

l’appello che ci occupa AP 1 ripropone, in riforma del primo giudizio, le

domande di cui alla sua istanza del 30 maggio 2005 mentre la controparte non ha

presentato osservazioni all’appello. Dei motivi dell’appellante si dirà, per

quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.

6. Prima

di esaminare il fondamento della misura cautelare decretata dal Pretore occorre

chinarsi sulla domanda intesa al deposito giudiziario ai sensi dell’art. 92 CO

poiché, qualora tale richiesta fosse accolta, anche solo parzialmente, il

blocco cautelare delle opere d’arte sottoposte a deposito nel luogo indicato

dal giudice si rivela inutile dal momento che, a quel momento, AO 1 potrà

liberamente disporre delle opere consegnate.

6.1. Il

deposito di denaro, di merci o di oggetti a norma degli art. 92 e 93 CO va

chiesto al giudice competente per l’azione di merito nella forma dei

provvedimenti cautelari (art. 458 cpv. 1 CPC).

Secondo

giurisprudenza il compito assegnato al giudice dal diritto ticinese è

semplicemente quello di indicare il luogo del deposito (Rep. 1961 pag. 167,

ripreso in RSJ 59/1963 pag. 58 n. 19 e citato in DTF 105 II 276), mentre altre

procedure cantonali impongono al giudice di verificare pregiudizialmente, nella

sua verosimiglianza, anche la legittimità della richiesta di deposito (per

esempio il diritto glaronese: DTF 105 II 276 in basso; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?,

Losanna 1987, pag. 52). Ci si può domandare se la prassi ticinese appena

accennata meriti ulteriore conferma, l’art. 459 CPC – analogo all’art. 481 vCPC

– stabilendo che “il debitore è liberato dal giorno del deposito se il decreto

non è contestato o se il giudice pronuncia la validità dell’offerta di deposito”

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 458 m. 4), laddove però va individuato quale sia

il giudice chiamato in causa che potrebbe essere quello del merito piuttosto

che quello del provvedimento di deposito.

6.2. Questo

interrogativo può comunque rimanere aperto poiché nel caso concreto, anche se

si dovesse esaminare, ad un sommario esame, l’effettiva situazione di mora del

creditore AO 1, la risposta non potrebbe che essere positiva. Infatti, a fronte

della rescissione del contratto, situazione giuridica pacifica e incontestata,

di compravendita della comproprietà sulle opere d’arte e di messa a

disposizione delle stesse si ha l’obbligo di restituzione di AP 1 - dove la

pretesa di AO 1 è piuttosto quella basata sull’obbligazione di restituzione a

carico della controparte piuttosto che quella di rivendicazione della proprietà

(Weber, Berner Kommentar, ad art. 109 n. 66) - che quest’ultima ha

effettivamente offerto senza poterle addebitare una sua mora, come vorrebbe il

Pretore, perché l’impegno di consegnare determinata documentazione era legato

alla soluzione transattiva della controversia che è però decaduta ed alla

quale, quindi, non ci si può più riferire.

Del resto

appare assai singolare, per non dire abusiva, la posizione di AO 1 che si

oppone al deposito di quasi tutte le opere (AP 1 ne vuole trattenere quattro in

diritto di ritenzione), e quindi rinuncia alla sua piena disponibilità sulle

stesse, per poi nell’azione di merito (vedi petizione 9 settembre 2005 promossa

a convalida del blocco cautelare) chiedere, appunto, la condanna della

controparte a consegnargliele.

6.3. La

domanda di deposito ai sensi dell’art. 92 CO può così essere accolta per tutte

le opere, ad eccezione di quelle sulle quali è esercitato il diritto di

ritenzione, attualmente trovantesi presso Magazzini Generali con Punto Franco

SA a Chiasso, che è indicata dal giudice quale luogo di deposito, e per quelle,

che si trovano in Italia, elencate nell’allegato 1 di cui alla lettera 8

febbraio 2005 del patrocinatore di AP 1 al patrocinatore di AO 1 (doc. 6).

7. Non

può invece trovare accoglimento la domanda di autorizzazione a vendere ai sensi

dell’art. 93 CO poiché i pretesi costi eccessivi di deposito (Fr. 800.-

mensili) tali non sono se confrontati all’ingente valore delle opere (CR COI-Loertscher,

art. 93 CO N. 4), oltre un milione di franchi svizzeri per le sole prime 57

opere come appare indicato nell’elenco delle stesse (doc. C) allegato al

contratto 27 novembre 2000 (doc. B).

8. Evidentemente

il blocco cautelare va mantenuto per le quattro opere che AP 1 intende

trattenere in diritto di ritenzione e ciò sino a definizione definitiva della

controversia relativa alle sue contestate pretese creditorie.

Anche per

le opere situate in Italia il blocco cautelare va mantenuto sino al momento in

cui le stesse saranno depositate, a cura di AP 1, presso Magazzini Generali con

Punto Franco SA a Chiasso mentre per quelle ivi già consegnate sarà sufficiente

la comunicazione di questa decisione all’ufficio di consegna con l’ordine di

concedere libera disponibilità sulle opere al solo AO 1.

9. L’appello

viene parzialmente accolto con la conseguenza che la tassa di giudizio e le

spese di prima istanza sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili, imponendo questa ripartizione in equità la

particolare situazione nella quale le parti riescono a litigare,

rispettivamente a non concludere definitivamente una soluzione, almeno

parziale, della controversia lasciando al giudice l’essenziale.

Non può

essere accolta la censura dell’appellante attorno alla misura di tasse e ripetibili

perché si limita ad una generica richiesta di riduzione senza specificare gli

importi che vuol vedere riconoscere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 9 e

10).

Le spese

di giudizio di seconda istanza vanno pure attribuite in ragione di metà a

carico delle parti con l’obbligo dell’appellato di rifondere all’appellante l’importo

di Fr. 1’000.- per ripetibili ridotte.

Per i quali motivi,

visti gli art. 92 CO, 458 e 376 e seg. CPC

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 10 giugno 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e di

conseguenza il decreto 11 maggio 2005 del Pretore di Mendrisio-Sud è così

riformato:

1.

L’istanza di deposito ex art. 92 CO è accolta e di conseguenza AP 1 è

autorizzata a depositare, presso

Magazzini

Generali con Punto Franco SA a Chiasso, a libera

ed esclusiva disposizione di AO 1:

-

tutte le opere già

ora depositate nel reparto no. 46 al 2° piano dello stabile principale del

Punto Franco di Chiasso, ad eccezione delle seguenti: n. 6 Ritratto femminile

con cane, n. 18 Socrate, 22 Davide con testa di Golia, 25 Caino ed Abele;

- le 11 opere indicate nell’allegato 1, foglio A, alla lettera 8

febbraio

2005 (doc. 6).

2.

È fatto divieto a AP 1 di procedere a qualsiasi

atto di disposizione (alienare, costituire in pegno, ecc.)

- sulle opere n. 6 Ritratto femminile con cane, n. 18

Socrate, 22 Davide con testa di Golia, 25 Caino ed Abele

sino a definizione del merito;

-

sulle 11 opere

indicate nell’allegato 1, foglio A, alla lettera 8 febbraio 2005 (doc. 6) sino

al loro deposito, ai sensi dell’art. 92 CO, a libera ed esclusiva disposizione

di Ermanno Lucini, presso Magazzini Generali con Punto Franco SA a Chiasso.

2.1.L’ordine

è impartito con la comminatoria di cui all’art. 292

CPC che recita:

“Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità

competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena

prevista dal presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.

3. La tassa di giustizia fissata in Fr. 5'000.- e le spese sono a

carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

-tassa di

giudizio Fr. 2’500.-

-spese Fr.

50.

-

totale Fr.

2'550.-

già

anticipati dall’appellante sono a carico di metà per parte con l’obbligo per AO

1.

di rifondere a AP 1 Fr. 1'000.- per ripetibili d’appello ridotte.

III. Intimazione:

- ;

- ;

-

Magazzini Generali con Punto Franco SA, Chiasso (in

estratto).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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