12.2005.113
deposito giudiziario - autorizzazione a vendere
6 dicembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2005.113
Data decisione, Autorità:
06.12.2005, IICCA
Titolo:
deposito giudiziario - autorizzazione a vendere
DEPOSITO GIUDIZIARIO
MORA DEL CREDITORE
OFFERTA DI DEPOSITO
art. 92 CO
art. 93 CO
art. 458 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.113
Lugano
6 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.78
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza
cautelare 17 maggio 2002 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dallo RA
1
con la quale è stato chiesto di far divieto alla
convenuta di procedere a qualsiasi atto di disposizione su un corpus di opere
(in particolare quadri ad olio su tela e su tavola)
e sull’istanza 30 marzo 2005 di
AP 1, __________
rappr. dallo
studio legale __________
contro
AO 1, __________
rappr. dall’ avv. __________
con la quale è stato chiesto il deposito giudiziario
delle opere e l’autorizzazione alla vendita dello stesso insieme di opere ai
sensi degli art. 92 e 93 CO,
e sulle quali il Pretore, con decreto 11 maggio 2005,
ha pronunciato l’accoglimento della domanda cautelare, confermando un decreto
supercautelare del 17 maggio 2002 e facendo così “divieto a AP 1 di
procedere a qualsiasi atto di disposizione su tutte le opere di cui
all’allegato A dell’accordo datato 27 novembre 2000, rispettivamente su tutte
le opere acquisite in sostituzione delle opere di cui a tale allegato, in
particolare facendo divieto di alienare tali opere, di costituire diritti reali
limitati su di esse, di spostare tali opere dal punto franco di Chiasso,
rispettivamente da qualsiasi altro luogo dove esse si trovassero attualmente e
di spedire tali opere in Svezia o altrove” e respingendo implicitamente
(non vi è dispositivo al proposito) la domanda di deposito giudiziale delle
opere.
Appellante AP 1 la quale, con atto d’appello 10 giugno
2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda
cautelare e di ordinare il deposito giudiziario delle opere con autorizzazione
alla vendita per mora del creditore, mentre AO 1 non ha presentato osservazioni
all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Con contratto 27 novembre 2000 AO 1, proprietario di un corpus di
423 opere d’arte, in maggioranza oli su tela e su tavola, ne ha ceduto la
comproprietà del 50% a AP 1 mettendo a libera disposizione di quest’ultima le
stesse opere alfine di metterle sul mercato per la loro vendita. Nell’accordo
non era indicato il prezzo complessivo della cessione della quota di comproprietà
ma figura l’impegno di AP 1 di versare a AO 1 l’importo di Fr. 40'000.- mensili
fino ad integrale pagamento.
Le opere,
partitamente descritte in un allegato al contratto, sono state trasferite nella
disponibilità di AP 1 presso il punto franco di Chiasso.
2. Non
avendo AP 1 provveduto al pagamento delle rate mensili previste per l’acquisto
della comproprietà sulle opere, AO 1 si è dipartito dal contratto ed anche
controparte si è dichiarata d’accordo di sciogliere l’accordo.
Nel
frattempo AP 1 aveva già venduto alcune opere e ne aveva acquisite altre in
scambio di cessioni.
Tra le
parti sono poi sorte controversie attorno alle pretese di rimborso per le spese
sopportate da AP 1 che ha dichiarato che avrebbe trattenuto alcune opere in
diritto di ritenzione per garantire i suoi crediti e avrebbe fatto trasferire
le altre in Svezia al domicilio di AO 1.
3. Con
domanda cautelare del 17 maggio 2002, AO 1, paventando il rischio che
controparte si apprestasse a vendere le opere di maggior valore per recuperare
Fatti
i suoi contestati crediti e rispedisse le altre in Svezia con notevole suo
nocumento per ragioni doganali e fiscali, ha chiesto il blocco delle opere con
divieto a AP 1 di procedere a qualsiasi atto di disposizione.
La
richiesta è stata accolta, con decreto supercautelare, dal Pretore che ha
citato le parti alla discussione sulla cautelare ad una prossima udienza che
non ha avuto luogo poiché le parti hanno chiesto ed ottenuto la sospensione
della procedura essendo in corso, tra di loro, tentativi di soluzione
extragiudiziale della controversia. Questi tentativi si sono concretizzati con
un accordo, formalizzato avanti al Pretore all’udienza del 23 agosto 2004, per
il quale tutte le opere depositate presso il punto franco di Chiasso sarebbero
state restituite a AO 1, salvo quattro sulle quali AP 1 si avvaleva del diritto
di ritenzione, impegnandosi inoltre quest’ultima a trasmettere alla controparte
tutta la documentazione relativa alle opere vendute o permutate; inoltre AP 1
avrebbe pure restituito le opere che nel frattempo erano state esportate in
Italia.
4. La
transazione non ha potuto avere concreto seguito tanto è vero che AP 1, il 30
marzo 2005 ha chiesto la revoca del provvedimento supercautelare di blocco
delle opere del 17 maggio 2002 e, contemporaneamente, affermando di aver più
volte offerto la riconsegna delle opere trovando la resistenza di controparte,
ha domandato di ordinare il deposito giudiziario delle opere ai sensi dell’art.
92 CO e l’autorizzazione alla vendita come all’art. 93 CO in considerazione
delle ingenti spese di custodia che il deposito implica.
Dopo aver
sentito le parti all’udienza di discussione del 21 aprile 2005, il Pretore ha
emanato il decreto impugnato con il quale ha confermato il blocco delle opere,
ha assegnato a AO 1 un termine per introdurre l’azione di merito ed ha respinto
la domanda di deposito. Ha ritenuto, a sostegno del provvedimento cautelare,
che, dato il fumus boni juris dell’azione di merito di rivendicazione, il
notevole pregiudizio era dato dal rischio concreto che AP 1 potesse alienare le
opere d’arte a terzi e che l’urgenza era ancora presente poiché il lungo tempo
trascorso, impiegato nel tentativo di risolvere bonariamente la questione, non
poteva essere rimproverato all’istante. Con riferimento alla domanda di
deposito giudiziario di AP 1 l’ha ritenuta superata dal mantenimento delle
misure cautelari di blocco e, in ogni caso, destinata all’insuccesso poiché AO
1 non poteva essere considerato in mora nel ricevere le opere poiché, sulla
base dell’accordo transattivo, la prima ad essere in mora era AP 1, non avendo
consegnato, come previsto nell’accordo di transazione del 23 agosto 2004, tutti
i documenti previsti.
5. Con
l’appello che ci occupa AP 1 ripropone, in riforma del primo giudizio, le
domande di cui alla sua istanza del 30 maggio 2005 mentre la controparte non ha
presentato osservazioni all’appello. Dei motivi dell’appellante si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi di diritto che seguono.
6. Prima
di esaminare il fondamento della misura cautelare decretata dal Pretore occorre
chinarsi sulla domanda intesa al deposito giudiziario ai sensi dell’art. 92 CO
poiché, qualora tale richiesta fosse accolta, anche solo parzialmente, il
blocco cautelare delle opere d’arte sottoposte a deposito nel luogo indicato
dal giudice si rivela inutile dal momento che, a quel momento, AO 1 potrà
liberamente disporre delle opere consegnate.
6.1. Il
deposito di denaro, di merci o di oggetti a norma degli art. 92 e 93 CO va
chiesto al giudice competente per l’azione di merito nella forma dei
provvedimenti cautelari (art. 458 cpv. 1 CPC).
Secondo
giurisprudenza il compito assegnato al giudice dal diritto ticinese è
semplicemente quello di indicare il luogo del deposito (Rep. 1961 pag. 167,
ripreso in RSJ 59/1963 pag. 58 n. 19 e citato in DTF 105 II 276), mentre altre
procedure cantonali impongono al giudice di verificare pregiudizialmente, nella
sua verosimiglianza, anche la legittimità della richiesta di deposito (per
esempio il diritto glaronese: DTF 105 II 276 in basso; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?,
Losanna 1987, pag. 52). Ci si può domandare se la prassi ticinese appena
accennata meriti ulteriore conferma, l’art. 459 CPC – analogo all’art. 481 vCPC
– stabilendo che “il debitore è liberato dal giorno del deposito se il decreto
non è contestato o se il giudice pronuncia la validità dell’offerta di deposito”
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 458 m. 4), laddove però va individuato quale sia
il giudice chiamato in causa che potrebbe essere quello del merito piuttosto
che quello del provvedimento di deposito.
6.2. Questo
interrogativo può comunque rimanere aperto poiché nel caso concreto, anche se
si dovesse esaminare, ad un sommario esame, l’effettiva situazione di mora del
creditore AO 1, la risposta non potrebbe che essere positiva. Infatti, a fronte
della rescissione del contratto, situazione giuridica pacifica e incontestata,
di compravendita della comproprietà sulle opere d’arte e di messa a
disposizione delle stesse si ha l’obbligo di restituzione di AP 1 - dove la
pretesa di AO 1 è piuttosto quella basata sull’obbligazione di restituzione a
carico della controparte piuttosto che quella di rivendicazione della proprietà
(Weber, Berner Kommentar, ad art. 109 n. 66) - che quest’ultima ha
effettivamente offerto senza poterle addebitare una sua mora, come vorrebbe il
Pretore, perché l’impegno di consegnare determinata documentazione era legato
alla soluzione transattiva della controversia che è però decaduta ed alla
quale, quindi, non ci si può più riferire.
Del resto
appare assai singolare, per non dire abusiva, la posizione di AO 1 che si
oppone al deposito di quasi tutte le opere (AP 1 ne vuole trattenere quattro in
diritto di ritenzione), e quindi rinuncia alla sua piena disponibilità sulle
stesse, per poi nell’azione di merito (vedi petizione 9 settembre 2005 promossa
a convalida del blocco cautelare) chiedere, appunto, la condanna della
controparte a consegnargliele.
6.3. La
domanda di deposito ai sensi dell’art. 92 CO può così essere accolta per tutte
le opere, ad eccezione di quelle sulle quali è esercitato il diritto di
ritenzione, attualmente trovantesi presso Magazzini Generali con Punto Franco
SA a Chiasso, che è indicata dal giudice quale luogo di deposito, e per quelle,
che si trovano in Italia, elencate nell’allegato 1 di cui alla lettera 8
febbraio 2005 del patrocinatore di AP 1 al patrocinatore di AO 1 (doc. 6).
7. Non
può invece trovare accoglimento la domanda di autorizzazione a vendere ai sensi
dell’art. 93 CO poiché i pretesi costi eccessivi di deposito (Fr. 800.-
mensili) tali non sono se confrontati all’ingente valore delle opere (CR COI-Loertscher,
art. 93 CO N. 4), oltre un milione di franchi svizzeri per le sole prime 57
opere come appare indicato nell’elenco delle stesse (doc. C) allegato al
contratto 27 novembre 2000 (doc. B).
8. Evidentemente
il blocco cautelare va mantenuto per le quattro opere che AP 1 intende
trattenere in diritto di ritenzione e ciò sino a definizione definitiva della
controversia relativa alle sue contestate pretese creditorie.
Anche per
le opere situate in Italia il blocco cautelare va mantenuto sino al momento in
cui le stesse saranno depositate, a cura di AP 1, presso Magazzini Generali con
Punto Franco SA a Chiasso mentre per quelle ivi già consegnate sarà sufficiente
la comunicazione di questa decisione all’ufficio di consegna con l’ordine di
concedere libera disponibilità sulle opere al solo AO 1.
9. L’appello
viene parzialmente accolto con la conseguenza che la tassa di giudizio e le
spese di prima istanza sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili, imponendo questa ripartizione in equità la
particolare situazione nella quale le parti riescono a litigare,
rispettivamente a non concludere definitivamente una soluzione, almeno
parziale, della controversia lasciando al giudice l’essenziale.
Non può
essere accolta la censura dell’appellante attorno alla misura di tasse e ripetibili
perché si limita ad una generica richiesta di riduzione senza specificare gli
importi che vuol vedere riconoscere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 9 e
10).
Le spese
di giudizio di seconda istanza vanno pure attribuite in ragione di metà a
carico delle parti con l’obbligo dell’appellato di rifondere all’appellante l’importo
di Fr. 1’000.- per ripetibili ridotte.
Per i quali motivi,
visti gli art. 92 CO, 458 e 376 e seg. CPC
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 giugno 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e di
conseguenza il decreto 11 maggio 2005 del Pretore di Mendrisio-Sud è così
riformato:
1.
L’istanza di deposito ex art. 92 CO è accolta e di conseguenza AP 1 è
autorizzata a depositare, presso
Magazzini
Generali con Punto Franco SA a Chiasso, a libera
ed esclusiva disposizione di AO 1:
-
tutte le opere già
ora depositate nel reparto no. 46 al 2° piano dello stabile principale del
Punto Franco di Chiasso, ad eccezione delle seguenti: n. 6 Ritratto femminile
con cane, n. 18 Socrate, 22 Davide con testa di Golia, 25 Caino ed Abele;
- le 11 opere indicate nell’allegato 1, foglio A, alla lettera 8
febbraio
2005 (doc. 6).
2.
È fatto divieto a AP 1 di procedere a qualsiasi
atto di disposizione (alienare, costituire in pegno, ecc.)
- sulle opere n. 6 Ritratto femminile con cane, n. 18
Socrate, 22 Davide con testa di Golia, 25 Caino ed Abele
sino a definizione del merito;
-
sulle 11 opere
indicate nell’allegato 1, foglio A, alla lettera 8 febbraio 2005 (doc. 6) sino
al loro deposito, ai sensi dell’art. 92 CO, a libera ed esclusiva disposizione
di Ermanno Lucini, presso Magazzini Generali con Punto Franco SA a Chiasso.
2.1.L’ordine
è impartito con la comminatoria di cui all’art. 292
CPC che recita:
“Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità
competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena
prevista dal presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”.
3. La tassa di giustizia fissata in Fr. 5'000.- e le spese sono a
carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
-tassa di
giudizio Fr. 2’500.-
-spese Fr.
50.
-
totale Fr.
2'550.-
già
anticipati dall’appellante sono a carico di metà per parte con l’obbligo per AO
1.
di rifondere a AP 1 Fr. 1'000.- per ripetibili d’appello ridotte.
III. Intimazione:
- ;
- ;
-
Magazzini Generali con Punto Franco SA, Chiasso (in
estratto).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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