Lexipedia

Decisione

12.2005.114

compravendita - garanzia per difetti - notifica dei difetti

17 agosto 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

23 marzo 2002 AP 1 di __________ __________ (in seguito AP 1) ha acquistato da AO

1 un torpedone d’occasione per il prezzo di Fr. 40'888.-, esclusa ogni garanzia

per difetti. Il torpedone è stato ritirato contestualmente alla firma del

contratto.

Con

comunicazione telefax del 28 marzo 2002 la Banca __________ di __________ __________ ha

comunicato a AO 1 di aver effettuato il pagamento dell’importo di Fr. 40'880.-,

annotando sulla medesima quanto segue:

“Vorbehaltlich laut Abmachung:

- Def. Klimaanlage

- Liegesitze seitlich nicht ausziehbar

- Luftfilter seit November 1998 nicht gewechselt!!! “

In particolare per quanto

riguarda l’impianto di climatizzazione, AO 1 ne ha assicurato il funzionamento

una volta riempito il sistema con l’apposito gas.

B. Alcuni giorni

successivi la consegna del torpedone, AP 1 ha incaricato __________ __________ __________

di procedere tra l’altro alla ricarica del sistema di aria condizionata, ciò

che non ha potuto essere eseguito perché il condensatore non era ermetico. Il

10 aprile 2002 __________ __________ __________ ha emesso all’indirizzo di AP 1

la fattura per le prestazioni svolte, indicando anche il motivo per il quale il

lavoro non aveva potuto essere portato a termine.

Il 2 maggio 2002 la

__________, assicurazione di protezione giuridica di AP 1, ha notificato ad

ogni effetto di legge a AO 1 il difetto dell’impianto di climatizzazione dovuto

alla mancata ermeticità del condensatore.

In seguito, __________ ha

incaricato la __________ __________ __________ di allestire una perizia sui

difetti del torpedone. In occasione di tale verifica, il 14 maggio 2002, il

perito ha confermato che il condensatore era arrugginito ed effettivamente non

più stagno e si sarebbe quindi dovuto sostituire. Oltre a questo difetto, il

perito ha pure appurato la mancanza di idoneità della pompa per il tipo di

gabinetto installato sul bus.

In data 5 giugno 2002 AP 1,

per il tramite della __________, ha informato AO 1 degli ulteriori difetti

riscontrati e in particolare della necessità di sostituire la pompa del

gabinetto.

C. Queste lamentele sono state respinte da AO 1, la quale ha

ricordato nuovamente a AP 1 che per l’impianto di aria condizionata sarebbe

stato sufficiente riempire il sistema con l’apposito gas e che per il rimanente

nel contratto di compravendita era stata esclusa da parte del venditore ogni

garanzia per difetti.

In

seguito, AP 1 ha fatto eseguire le riparazioni dell’impianto dell’aria condizionata

e del gabinetto, per le quali la ditta incaricata, __________, ha emesso due

fatture, la prima di € 8'817.16 e la seconda di € 1'328.72.

D. Il 2

ottobre 2002 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 un precetto esecutivo

per l’importo complessivo di Fr. 20'599.95 oltre a interessi, indicando quale

titolo il risarcimento danni per mancato funzionamento dell’impianto dell’aria

condizionata, il risarcimento per la ricarica di detto impianto e il

risarcimento sia delle spese per il collaudo sia del dispendio di tempo per le

riparazioni effettuate. AO 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo.

Il 9

dicembre 2002 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 davanti al Pretore della

giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo il pagamento dell’importo di Fr.

25'062.90 oltre a spese esecutive e interessi al 6% dal 2 ottobre 2002 e la

reiezione definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo. La

pretesa pecuniaria è stata ridotta in sede di conclusioni a Fr. 18'358.80. A

queste richieste si è opposto il convenuta.

E. Con

decisione del 19 maggio 2005 il Pretore ha integralmente respinto la petizione,

condannando l’attore al pagamento delle spese processuali e delle ripetibili di

Fr. 3'500.-.

Il 9 giugno 2005 AP 1 ha dedotto in appello la decisione pretorile,

chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande

così come formulate con le conclusioni di causa, con protesta di tasse, spese e

ripetibili della prima e seconda istanza.

Con

osservazioni del 7 luglio 2005 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello con

conferma della decisione di prima istanza.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di

addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. La procedura di

seconda istanza, quale accertamento critico del giudizio del primo giudice, non

permette infatti che le emergenze processuali, sulle quali la sentenza

appellata si fonda, possano essere mutate (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 321).

Nella

misura in cui nell’atto di appello vengono addotti nuovi fatti, come

pacificamente ammesso dall’attore, lo stesso è quindi inammissibile.

2.

Il

pretore ha ritenuto che la notifica dei difetti all’impianto dell’aria

condizionata e al gabinetto non era avvenuta tempestivamente giusta i termini

stabiliti all’art. 201 CO: la comunicazione del 28 marzo 2002 alla convenuta

non costituirebbe infatti valida notifica dei difetti, dal momento che la

funzionalità dell’impianto per l’aria condizionata poteva essere verificata

unicamente dopo aver riempito il sistema con l’apposito gas, ciò che sarebbe

avvenuto solo successivamente a questa data. Per quanto attiene invece allo

scritto della __________ del 2 maggio 2002 con il quale è stato comunicato il

difetto della climatizzazione del bus, il Giudice di prime cure lo ha ritenuto

tardivo, dal momento che al più tardi il 10 aprile 2002, la ditta incaricata

dall’attore di verificare il sistema e di introdurvi il gas, gli ha comunicato

di non poter eseguire il lavoro e di dover interrompere lo stesso perché il

condensatore non era stagno. La ritardata comunicazione della __________ alla

convenuta, visti i severi tempi ristretti stabiliti dall’art. 201 CO per la

notifica dei difetti, avrebbe quindi comportato la perdita dei diritti

dell’acquirente.

Per quanto

riguarda invece il difetto al gabinetto, il Pretore ha concluso per il

fallimento della prova della tempestiva notifica del difetto da parte

dell’attore. Il difetto sarebbe infatti stato scoperto prima che il perito di

parte confermasse all’attore l’effettiva presenza del difetto, ma l’istruttoria

non avrebbe consentito di provare esattamente il momento della scoperta del

difetto.

Queste

tesi sono contestate dall’attore, il quale ritiene invece che lo scritto del 28

marzo 2002 rappresenti una valida notifica ai sensi dell’art. 201 CO del

difetto all’impianto dell’aria condizionata. La funzionalità di tale impianto

essendogli stata specificatamente promessa dalla venditrice, egli non avrebbe

in effetti avuto alcun obbligo specifico di verifica o di notifica, bastando

quindi la comunicazione del 28 marzo 2002.

3.

A

norma dell'art. 197 CO il venditore risponde verso il compratore tanto delle

qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente,

tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso

cui è destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). Il

difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale

della cosa consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto

essergli consegnata secondo il contratto. La cosa può essere difettosa nel

senso dell'art. 197 cpv. 1 CO anche se è esente da ogni difetto intrinseco e

per converso può essere esente da difetto nel senso dell'art. 197 cpv. 1 CO

anche se è affetta da vizi intrinseci. È infatti decisiva la conformità della

cosa consegnata con la cosa prevista contrattualmente dalle parti (Venturi, in: Commentaire Romand, CO I,

Ginevra 2003, n. 2 ad art. 197). Il venditore risponde in primo luogo per le

qualità promesse, ossia per le affermazioni che ha potuto dare all'acquirente

circa le qualità della cosa. Ogni divergenza tra lo stato della cosa consegnata

e le affermazioni del venditore è un difetto (Venturi,

op. cit., n. 11 ad art. 197). Le qualità promesse s'interpretano secondo il principio

dell'affidamento (Venturi, op.

cit., n. 12 ad art. 197). Il loro senso è quello che può attribuire un

acquirente di buona fede al momento della conclusione del contratto (DTF 116 II

535.

consid. 3b; 109 II 24 consid. 4b).

In caso

di compravendita di veicoli d'occasione l'esistenza di un difetto può essere

ammessa solo se l'anomalia riscontrata eccede l'usura normale del veicolo (JdT

1968.

I 401; cfr. pure Giger, in Berner

Kommentar, Berna 1979, n. 81 ad art. 197 CO). Qualora i contraenti non si siano

limitati ad accordarsi per la vendita di un semplice veicolo d'occasione, ma

abbiano anche specificato che si tratta di una vettura collaudata, si ritiene

che il venditore abbia dato una garanzia implicita sulla funzionalità e

l'idoneità all'uso del veicolo (Maissen,

Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von Auto-Occasionen, Zurigo 1998, pag. 65, in particolare le note 208 e segg.),

evenienza che tuttavia in concreto non si verifica.

4.

Il

compratore, dal canto suo, deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e

se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve dargliene subito

notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2

CO). In caso di difetti non riconoscibili con l'esame ordinario il compratore

deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv. 3 CO). Il

venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con

astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo 2003, n. 689 e

690) non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o

tardiva notificazione (art. 203 CO).

Al proposito va ricordato che uno degli scopi della notifica di

difetti è quello di chiarire al più presto all'interesse del venditore se la

merce è stata o no accettata dal compratore, rispettivamente se debba

attendersi che quest'ultimo possa avvalersi del diritto di garanzia (Honsell, in Basler

Kommentar, OR I, 3. ed., Basilea 2003, n. 1 ad art. 201). Per questa ragione l'art.

201.

CO prevede che il compratore si faccia diligente nel segnalare eventuali

difetti della cosa acquistata appena sia consentito dall'ordinario andamento

delle cose: trascorso tale termine, la merce si considera accettata e l'acquirente

perde il suo diritto alla garanzia (Honsell,

op. cit., n. 2 ad art. 201). Inoltre, la verifica della cosa può avvenire in

modi e in tempi diversi, tenendo conto in particolare degli usi del ramo

commerciale, rispettivamente degli accordi contrattuali. Dal punto di vista del

contenuto, la notifica deve essere tale da mettere il venditore nella situazione

di poter valutare l'entità della lagnanza (Honsell,

op. cit., n. 10 ad art. 201); in altre parole, questi, sulle informazioni

ricevute, deve poter decidere come far fronte all'eccezione di cattivo

adempimento: la notifica deve pertanto concernere non solo la natura del

difetto, ma anche l'entità della contestazione (Keller / Siehr,

Kaufrecht, 3. ed., Zurigo 1995, p. 84).

Occorre

inoltre rilevare che l’art. 201 CO vale per ogni difetto della cosa

compravenduta, quindi appunto anche nel caso in cui il venditore abbia promesso

specificatamente delle qualità della cosa compravenduta. Il compratore non può

in questa evenienza affidarsi alle assicurazioni date dal venditore, ma deve in

ogni caso verificare se le qualità promesse siano effettivamente presenti nella

cosa (DTF 107 II 419 consid. 2; Honsell,

op. cit., n. 3 ad art. 201)

L’onere

della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al compratore, il

quale deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile,

come e a chi ne ha comunicato l’esistenza (DTF 118 II 142 consid. 3a, 107 II

172.

consid. 1a).

5.

Il primo giudice ha risolto il contenzioso relativo al difetto

dell’impianto di aria condizionata negando la tempestività della notifica dei

difetti da parte dell’appellante. A ragione.

5.1

Anzitutto il Pretore ha rettamente considerato che l’appellata aveva

assicurato la funzionalità dell’impianto di aria condizionata, previo

riempimento con lo specifico gas. Per questa specifica promessa di qualità,

l’esclusione di ogni garanzia pattuita nel contratto di compravendita non ha

quindi nessuna forza giuridica. D’altra parte, la convenuta, che in prima

istanza aveva contestato tale circostanza, nemmeno nega più ora tale fatto.

L’attore era quindi consapevole, secondo gli accertamenti istruttori, che

l’impianto in questione poteva essere reso funzionante e quindi testato solo

una volta riempito il sistema con il gas. La comunicazione della Banca del 28

marzo 2002 (doc. C) non poteva dunque a quel momento costituire valida notifica

del difetto che, come con pertinenza rilevato dal Giudice di prime cure, poteva

essere scoperto solo con l’operazione di ricarica del gas. Certo, l’attore

avrebbe forse potuto verificare l’impianto anche in altro modo, ad esempio

smontando i componenti del sistema di aria condizionata. Nella petizione egli

asserisce in effetti che dopo la presa in consegna del veicolo, egli avrebbe

subito effettuato i passi necessari per il collaudo e la messa in funzione

dell’impianto di aria condizionata (quindi ancor prima della ricarica del

sistema) e in quell’occasione egli avrebbe per la prima volta constatato che

l’impianto risultava essere, malgrado le ripetute conferme da parte della

convenuta, difettoso, da cui la notifica del difetto alla convenuta mediante

comunicazione della Banca del 28 marzo 2002 (cfr. petizione, n. 5 pag. 3).

Sennonché, tale fatto, contestato dall’appellata, non ha trovato conferma in istruttoria

e deve quindi essere considerato come non provato, rimanendo quindi assodato

che l’impianto è stato verificato solo i giorni precedenti il 10 aprile 2002

dalla ditta __________ __________ AG__________ la quale, come risulta dalla

fattura emessa per il lavoro svolto, ha comunicato al più tardi in quel momento

all’attore la presenza del difetto.

In tal

senso, la comunicazione del 28 marzo 2002 deve essere vista non tanto come

notifica di difetti bensì, da un lato, come conferma perlomeno indiretta

dell’assicurazione data dalla venditrice all’attore della funzionalità

dell’impianto di aria condizionata e, da un altro lato, secondo gli accordi tra

le parti al momento della stipulazione del contratto di compravendita (“laut

Abmachung”; cfr. doc. C), come una successiva verifica della sua funzionalità

al momento della ricarica con il gas.

A nulla

vale il riferimento dell’appellante alla giurisprudenza citata nell’atto di

appello (cfr. punto n. 4), che non fa altro che ribadire il principio ricordato

anche sopra al consid. 3, secondo cui la garanzia fornita dal venditore di una

qualità della cosa compravenduta non esime il compratore dalla verifica

dell’esistenza delle qualità promesse, ma soprattutto non dispensa l’acquirente

dalla notifica tempestiva del difetto secondo le modalità di cui all’art. 201

CO.

5.2

Accertati questi

fatti, il Pretore ha quindi correttamente concluso per la tardività della

notifica del difetto, secondo la dottrina e la giurisprudenza sopra menzionate

– difetto conosciuto a partire dal 10 aprile 2002, ma notificato solo il 2

maggio 2002 – e di conseguenza la perenzione di ogni diritto di garanzia

dell’acquirente derivante dalla difettosità della cosa acquistata.

Vista l’intempestività

della notifica, ci si può esimere dal verificare ulteriormente se, come preteso

dall’appellante, l’annotazione sullo scritto del 28 marzo 2002 potesse essere

ritenuta quale valida notifica di difetti.

6.

Anche riguardo alla

difettosità del gabinetto, la sentenza appellata deve senz’altro essere

confermata. A prescindere dal fatto che nell’atto di appello l’attore si limita

a contrapporre la propria versione dei fatti a quanto pertinentemente asserito

nella decisione pretorile, egli tenta di dedurre la tempestività della notifica

del difetto dal fatto che il perito di parte __________ __________ (cfr. doc. H

e verbale di rogatoria) ha asserito di aver visto in occasione dell’ispezione

del veicolo che la pompa stava per essere riparata. Sostiene ancora l’attore

che egli avrebbe iniziato la riparazione del gabinetto non appena riscontrato

il difetto e quindi la successiva notifica dei difetti, avvenuta pochi giorni

dopo questa ispezione, sarebbe tempestiva. Tuttavia, dalle affermazioni rese

dal teste __________ non è assolutamente possibile determinare il preciso

momento in cui l’attore ha riscontrato il difetto al gabinetto, bensì

unicamente il giorno in cui il gabinetto è stato riparato. L’attore è quindi

fallito nella prova a lui incombente della tempestività della notifica del

difetto.

La sentenza pretorile

dedotta in appello deve quindi essere confermata anche su questo punto.

7.

In conclusione, l’appello deve essere integralmente respinto, con

conferma della sentenza pretorile. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). All’appellata, patrocinata da un legale, viene

attribuita un’indennità per ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L'appello

9 giugno 2005 di AP 1 di __________ __________, __________, è respinto.

2. Gli oneri

processuali della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia Fr. 600.-

b)

spese Fr. 50.-

Fr. 650.-

già

anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà a AO

1, Contone, Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster