12.2005.114
compravendita - garanzia per difetti - notifica dei difetti
17 agosto 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2005.114
Data decisione, Autorità:
17.08.2006, IICCA
Titolo:
compravendita - garanzia per difetti - notifica dei difetti
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
art. 197 CO
art. 201 CO
Incarto n.
12.2005.114
Lugano
17 agosto
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.101
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa, con petizione 9
dicembre 2002, da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attrice ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 25'062.90 oltre a
spese esecutive, interessi al 6% dal 2 ottobre 2002 e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno.
Domanda avversata dalla convenuta
che postula la reiezione della petizione e che il Pretore, con decisione del 19
maggio 2005, ha integralmente
respinto, accollando la tassa di giustizia e le spese all’attrice, con
l’obbligo di rifondere alla convenuta l’importo di Fr. 3’500.- a titolo di ripetibili.
Appellante l’attrice con atto del 9 giugno 2005, con
cui chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente
la petizione, mentre la convenuta, con osservazioni del 7 luglio 2005 postula
la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Ritenuto
Fatti
A. Il
23 marzo 2002 AP 1 di __________ __________ (in seguito AP 1) ha acquistato da AO
1 un torpedone d’occasione per il prezzo di Fr. 40'888.-, esclusa ogni garanzia
per difetti. Il torpedone è stato ritirato contestualmente alla firma del
contratto.
Con
comunicazione telefax del 28 marzo 2002 la Banca __________ di __________ __________ ha
comunicato a AO 1 di aver effettuato il pagamento dell’importo di Fr. 40'880.-,
annotando sulla medesima quanto segue:
“Vorbehaltlich laut Abmachung:
- Def. Klimaanlage
- Liegesitze seitlich nicht ausziehbar
- Luftfilter seit November 1998 nicht gewechselt!!! “
In particolare per quanto
riguarda l’impianto di climatizzazione, AO 1 ne ha assicurato il funzionamento
una volta riempito il sistema con l’apposito gas.
B. Alcuni giorni
successivi la consegna del torpedone, AP 1 ha incaricato __________ __________ __________
di procedere tra l’altro alla ricarica del sistema di aria condizionata, ciò
che non ha potuto essere eseguito perché il condensatore non era ermetico. Il
10 aprile 2002 __________ __________ __________ ha emesso all’indirizzo di AP 1
la fattura per le prestazioni svolte, indicando anche il motivo per il quale il
lavoro non aveva potuto essere portato a termine.
Il 2 maggio 2002 la
__________, assicurazione di protezione giuridica di AP 1, ha notificato ad
ogni effetto di legge a AO 1 il difetto dell’impianto di climatizzazione dovuto
alla mancata ermeticità del condensatore.
In seguito, __________ ha
incaricato la __________ __________ __________ di allestire una perizia sui
difetti del torpedone. In occasione di tale verifica, il 14 maggio 2002, il
perito ha confermato che il condensatore era arrugginito ed effettivamente non
più stagno e si sarebbe quindi dovuto sostituire. Oltre a questo difetto, il
perito ha pure appurato la mancanza di idoneità della pompa per il tipo di
gabinetto installato sul bus.
In data 5 giugno 2002 AP 1,
per il tramite della __________, ha informato AO 1 degli ulteriori difetti
riscontrati e in particolare della necessità di sostituire la pompa del
gabinetto.
C. Queste lamentele sono state respinte da AO 1, la quale ha
ricordato nuovamente a AP 1 che per l’impianto di aria condizionata sarebbe
stato sufficiente riempire il sistema con l’apposito gas e che per il rimanente
nel contratto di compravendita era stata esclusa da parte del venditore ogni
garanzia per difetti.
In
seguito, AP 1 ha fatto eseguire le riparazioni dell’impianto dell’aria condizionata
e del gabinetto, per le quali la ditta incaricata, __________, ha emesso due
fatture, la prima di € 8'817.16 e la seconda di € 1'328.72.
D. Il 2
ottobre 2002 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 un precetto esecutivo
per l’importo complessivo di Fr. 20'599.95 oltre a interessi, indicando quale
titolo il risarcimento danni per mancato funzionamento dell’impianto dell’aria
condizionata, il risarcimento per la ricarica di detto impianto e il
risarcimento sia delle spese per il collaudo sia del dispendio di tempo per le
riparazioni effettuate. AO 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo.
Il 9
dicembre 2002 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo il pagamento dell’importo di Fr.
25'062.90 oltre a spese esecutive e interessi al 6% dal 2 ottobre 2002 e la
reiezione definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo. La
pretesa pecuniaria è stata ridotta in sede di conclusioni a Fr. 18'358.80. A
queste richieste si è opposto il convenuta.
E. Con
decisione del 19 maggio 2005 il Pretore ha integralmente respinto la petizione,
condannando l’attore al pagamento delle spese processuali e delle ripetibili di
Fr. 3'500.-.
Il 9 giugno 2005 AP 1 ha dedotto in appello la decisione pretorile,
chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande
così come formulate con le conclusioni di causa, con protesta di tasse, spese e
ripetibili della prima e seconda istanza.
Con
osservazioni del 7 luglio 2005 AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello con
conferma della decisione di prima istanza.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. La procedura di
seconda istanza, quale accertamento critico del giudizio del primo giudice, non
permette infatti che le emergenze processuali, sulle quali la sentenza
appellata si fonda, possano essere mutate (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 321).
Nella
misura in cui nell’atto di appello vengono addotti nuovi fatti, come
pacificamente ammesso dall’attore, lo stesso è quindi inammissibile.
2.
Il
pretore ha ritenuto che la notifica dei difetti all’impianto dell’aria
condizionata e al gabinetto non era avvenuta tempestivamente giusta i termini
stabiliti all’art. 201 CO: la comunicazione del 28 marzo 2002 alla convenuta
non costituirebbe infatti valida notifica dei difetti, dal momento che la
funzionalità dell’impianto per l’aria condizionata poteva essere verificata
unicamente dopo aver riempito il sistema con l’apposito gas, ciò che sarebbe
avvenuto solo successivamente a questa data. Per quanto attiene invece allo
scritto della __________ del 2 maggio 2002 con il quale è stato comunicato il
difetto della climatizzazione del bus, il Giudice di prime cure lo ha ritenuto
tardivo, dal momento che al più tardi il 10 aprile 2002, la ditta incaricata
dall’attore di verificare il sistema e di introdurvi il gas, gli ha comunicato
di non poter eseguire il lavoro e di dover interrompere lo stesso perché il
condensatore non era stagno. La ritardata comunicazione della __________ alla
convenuta, visti i severi tempi ristretti stabiliti dall’art. 201 CO per la
notifica dei difetti, avrebbe quindi comportato la perdita dei diritti
dell’acquirente.
Per quanto
riguarda invece il difetto al gabinetto, il Pretore ha concluso per il
fallimento della prova della tempestiva notifica del difetto da parte
dell’attore. Il difetto sarebbe infatti stato scoperto prima che il perito di
parte confermasse all’attore l’effettiva presenza del difetto, ma l’istruttoria
non avrebbe consentito di provare esattamente il momento della scoperta del
difetto.
Queste
tesi sono contestate dall’attore, il quale ritiene invece che lo scritto del 28
marzo 2002 rappresenti una valida notifica ai sensi dell’art. 201 CO del
difetto all’impianto dell’aria condizionata. La funzionalità di tale impianto
essendogli stata specificatamente promessa dalla venditrice, egli non avrebbe
in effetti avuto alcun obbligo specifico di verifica o di notifica, bastando
quindi la comunicazione del 28 marzo 2002.
3.
A
norma dell'art. 197 CO il venditore risponde verso il compratore tanto delle
qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente,
tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso
cui è destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). Il
difetto è una nozione giuridica e risiede nella divergenza tra lo stato reale
della cosa consegnata all'acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto
essergli consegnata secondo il contratto. La cosa può essere difettosa nel
senso dell'art. 197 cpv. 1 CO anche se è esente da ogni difetto intrinseco e
per converso può essere esente da difetto nel senso dell'art. 197 cpv. 1 CO
anche se è affetta da vizi intrinseci. È infatti decisiva la conformità della
cosa consegnata con la cosa prevista contrattualmente dalle parti (Venturi, in: Commentaire Romand, CO I,
Ginevra 2003, n. 2 ad art. 197). Il venditore risponde in primo luogo per le
qualità promesse, ossia per le affermazioni che ha potuto dare all'acquirente
circa le qualità della cosa. Ogni divergenza tra lo stato della cosa consegnata
e le affermazioni del venditore è un difetto (Venturi,
op. cit., n. 11 ad art. 197). Le qualità promesse s'interpretano secondo il principio
dell'affidamento (Venturi, op.
cit., n. 12 ad art. 197). Il loro senso è quello che può attribuire un
acquirente di buona fede al momento della conclusione del contratto (DTF 116 II
535.
consid. 3b; 109 II 24 consid. 4b).
In caso
di compravendita di veicoli d'occasione l'esistenza di un difetto può essere
ammessa solo se l'anomalia riscontrata eccede l'usura normale del veicolo (JdT
1968.
I 401; cfr. pure Giger, in Berner
Kommentar, Berna 1979, n. 81 ad art. 197 CO). Qualora i contraenti non si siano
limitati ad accordarsi per la vendita di un semplice veicolo d'occasione, ma
abbiano anche specificato che si tratta di una vettura collaudata, si ritiene
che il venditore abbia dato una garanzia implicita sulla funzionalità e
l'idoneità all'uso del veicolo (Maissen,
Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von Auto-Occasionen, Zurigo 1998, pag. 65, in particolare le note 208 e segg.),
evenienza che tuttavia in concreto non si verifica.
4.
Il
compratore, dal canto suo, deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e
se scopre difetti di cui il venditore è responsabile deve dargliene subito
notizia, altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2
CO). In caso di difetti non riconoscibili con l'esame ordinario il compratore
deve avvisare il venditore subito dopo la scoperta (art. 201 cpv. 3 CO). Il
venditore che ha intenzionalmente ingannato il compratore, dissimulando con
astuzia dei difetti o assicurando determinate qualità (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo 2003, n. 689 e
690) non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o
tardiva notificazione (art. 203 CO).
Al proposito va ricordato che uno degli scopi della notifica di
difetti è quello di chiarire al più presto all'interesse del venditore se la
merce è stata o no accettata dal compratore, rispettivamente se debba
attendersi che quest'ultimo possa avvalersi del diritto di garanzia (Honsell, in Basler
Kommentar, OR I, 3. ed., Basilea 2003, n. 1 ad art. 201). Per questa ragione l'art.
201.
CO prevede che il compratore si faccia diligente nel segnalare eventuali
difetti della cosa acquistata appena sia consentito dall'ordinario andamento
delle cose: trascorso tale termine, la merce si considera accettata e l'acquirente
perde il suo diritto alla garanzia (Honsell,
op. cit., n. 2 ad art. 201). Inoltre, la verifica della cosa può avvenire in
modi e in tempi diversi, tenendo conto in particolare degli usi del ramo
commerciale, rispettivamente degli accordi contrattuali. Dal punto di vista del
contenuto, la notifica deve essere tale da mettere il venditore nella situazione
di poter valutare l'entità della lagnanza (Honsell,
op. cit., n. 10 ad art. 201); in altre parole, questi, sulle informazioni
ricevute, deve poter decidere come far fronte all'eccezione di cattivo
adempimento: la notifica deve pertanto concernere non solo la natura del
difetto, ma anche l'entità della contestazione (Keller / Siehr,
Kaufrecht, 3. ed., Zurigo 1995, p. 84).
Occorre
inoltre rilevare che l’art. 201 CO vale per ogni difetto della cosa
compravenduta, quindi appunto anche nel caso in cui il venditore abbia promesso
specificatamente delle qualità della cosa compravenduta. Il compratore non può
in questa evenienza affidarsi alle assicurazioni date dal venditore, ma deve in
ogni caso verificare se le qualità promesse siano effettivamente presenti nella
cosa (DTF 107 II 419 consid. 2; Honsell,
op. cit., n. 3 ad art. 201)
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al compratore, il
quale deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile,
come e a chi ne ha comunicato l’esistenza (DTF 118 II 142 consid. 3a, 107 II
172.
consid. 1a).
5.
Il primo giudice ha risolto il contenzioso relativo al difetto
dell’impianto di aria condizionata negando la tempestività della notifica dei
difetti da parte dell’appellante. A ragione.
5.1
Anzitutto il Pretore ha rettamente considerato che l’appellata aveva
assicurato la funzionalità dell’impianto di aria condizionata, previo
riempimento con lo specifico gas. Per questa specifica promessa di qualità,
l’esclusione di ogni garanzia pattuita nel contratto di compravendita non ha
quindi nessuna forza giuridica. D’altra parte, la convenuta, che in prima
istanza aveva contestato tale circostanza, nemmeno nega più ora tale fatto.
L’attore era quindi consapevole, secondo gli accertamenti istruttori, che
l’impianto in questione poteva essere reso funzionante e quindi testato solo
una volta riempito il sistema con il gas. La comunicazione della Banca del 28
marzo 2002 (doc. C) non poteva dunque a quel momento costituire valida notifica
del difetto che, come con pertinenza rilevato dal Giudice di prime cure, poteva
essere scoperto solo con l’operazione di ricarica del gas. Certo, l’attore
avrebbe forse potuto verificare l’impianto anche in altro modo, ad esempio
smontando i componenti del sistema di aria condizionata. Nella petizione egli
asserisce in effetti che dopo la presa in consegna del veicolo, egli avrebbe
subito effettuato i passi necessari per il collaudo e la messa in funzione
dell’impianto di aria condizionata (quindi ancor prima della ricarica del
sistema) e in quell’occasione egli avrebbe per la prima volta constatato che
l’impianto risultava essere, malgrado le ripetute conferme da parte della
convenuta, difettoso, da cui la notifica del difetto alla convenuta mediante
comunicazione della Banca del 28 marzo 2002 (cfr. petizione, n. 5 pag. 3).
Sennonché, tale fatto, contestato dall’appellata, non ha trovato conferma in istruttoria
e deve quindi essere considerato come non provato, rimanendo quindi assodato
che l’impianto è stato verificato solo i giorni precedenti il 10 aprile 2002
dalla ditta __________ __________ AG__________ la quale, come risulta dalla
fattura emessa per il lavoro svolto, ha comunicato al più tardi in quel momento
all’attore la presenza del difetto.
In tal
senso, la comunicazione del 28 marzo 2002 deve essere vista non tanto come
notifica di difetti bensì, da un lato, come conferma perlomeno indiretta
dell’assicurazione data dalla venditrice all’attore della funzionalità
dell’impianto di aria condizionata e, da un altro lato, secondo gli accordi tra
le parti al momento della stipulazione del contratto di compravendita (“laut
Abmachung”; cfr. doc. C), come una successiva verifica della sua funzionalità
al momento della ricarica con il gas.
A nulla
vale il riferimento dell’appellante alla giurisprudenza citata nell’atto di
appello (cfr. punto n. 4), che non fa altro che ribadire il principio ricordato
anche sopra al consid. 3, secondo cui la garanzia fornita dal venditore di una
qualità della cosa compravenduta non esime il compratore dalla verifica
dell’esistenza delle qualità promesse, ma soprattutto non dispensa l’acquirente
dalla notifica tempestiva del difetto secondo le modalità di cui all’art. 201
CO.
5.2
Accertati questi
fatti, il Pretore ha quindi correttamente concluso per la tardività della
notifica del difetto, secondo la dottrina e la giurisprudenza sopra menzionate
– difetto conosciuto a partire dal 10 aprile 2002, ma notificato solo il 2
maggio 2002 – e di conseguenza la perenzione di ogni diritto di garanzia
dell’acquirente derivante dalla difettosità della cosa acquistata.
Vista l’intempestività
della notifica, ci si può esimere dal verificare ulteriormente se, come preteso
dall’appellante, l’annotazione sullo scritto del 28 marzo 2002 potesse essere
ritenuta quale valida notifica di difetti.
6.
Anche riguardo alla
difettosità del gabinetto, la sentenza appellata deve senz’altro essere
confermata. A prescindere dal fatto che nell’atto di appello l’attore si limita
a contrapporre la propria versione dei fatti a quanto pertinentemente asserito
nella decisione pretorile, egli tenta di dedurre la tempestività della notifica
del difetto dal fatto che il perito di parte __________ __________ (cfr. doc. H
e verbale di rogatoria) ha asserito di aver visto in occasione dell’ispezione
del veicolo che la pompa stava per essere riparata. Sostiene ancora l’attore
che egli avrebbe iniziato la riparazione del gabinetto non appena riscontrato
il difetto e quindi la successiva notifica dei difetti, avvenuta pochi giorni
dopo questa ispezione, sarebbe tempestiva. Tuttavia, dalle affermazioni rese
dal teste __________ non è assolutamente possibile determinare il preciso
momento in cui l’attore ha riscontrato il difetto al gabinetto, bensì
unicamente il giorno in cui il gabinetto è stato riparato. L’attore è quindi
fallito nella prova a lui incombente della tempestività della notifica del
difetto.
La sentenza pretorile
dedotta in appello deve quindi essere confermata anche su questo punto.
7.
In conclusione, l’appello deve essere integralmente respinto, con
conferma della sentenza pretorile. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). All’appellata, patrocinata da un legale, viene
attribuita un’indennità per ripetibili di seconda istanza (art. 150 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello
9 giugno 2005 di AP 1 di __________ __________, __________, è respinto.
2. Gli oneri
processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 600.-
b)
spese Fr. 50.-
Fr. 650.-
già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà a AO
1, Contone, Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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