12.2005.115
sfratto - appello - mancata contestazione della sentenza - mancanza di motivazione - differimento
22 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
12.2005.115
Data decisione, Autorità:
22.06.2005, IICCA
Titolo:
sfratto - appello - mancata contestazione della sentenza - mancanza di motivazione - differimento
APPELLO
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
art. 506 CPC-TI
art. 508 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.115
Lugano
22 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella
causa -inc. n. DI.2005.102 della Pretura del distretto di Bellinzona- e più
precisamente sull’istanza di sfratto 2 maggio 2005 promossa da
AO 1
contro
AP 1
AP 2
nonché sull’istanza di contestazione della disdetta
introdotta il 4 aprile 2005 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Giubiasco
da
AP 1,
AP 2,
contro
AO 1,
sulle
quali il Segretario assessore si è pronunciato, con decisione 1° giugno 2005,
con cui ha respinto l’istanza di contestazione della disdetta ed accolto
l’istanza di sfratto;
ed ora sul
ricorso 14 giugno 2005 con cui la parte soccombente in prima sede, previa concessione
dell’effetto sospensivo, chiede di non procedere allo sfratto fino al 28 giugno
2005;
mentre la
controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il locatore
aveva posto termine al contratto di locazione per il 30 aprile 2005 in forza
della disdetta per mora 23 marzo 2005 (doc. B), ha respinto l'istanza di
contestazione della disdetta, neppure sufficientemente sostanziata, ed accolto
l'istanza di sfratto;
che
con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, i conduttori, dopo aver
evidenziato di non essersi potuti permettere, per ragioni finanziarie, di far
capo ad un avvocato che avesse a verificare se erano state adempiute tutte le
formalità necessarie alla concessione dello sfratto, questione che auspicano
sia nondimeno verificata in questa sede, chiedono che sia concesso loro di
rimanere nell’ente locato fino al 28 giugno 2005, data per la quale sono stati
in grado di trovare una nuova sistemazione;
che
il gravame, corredato di una domanda di concessione dell’effetto sospensivo che
diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione del presente giudizio, può
senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis
CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che
in effetti i conduttori non pretendono in alcun modo che la sentenza -per altro
ineccepibile- con cui il giudice di prime cure ha confermato la validità della
disdetta e decretato lo sfratto sarebbe errata e dunque da riformare o da
annullare;
che
nella misura in cui essi chiedono alla scrivente Camera di verificare se
l’agire del primo giudice sia stato corretto, senza indicare per quali ragioni
la sua pronuncia sarebbe eventualmente errata, il loro gravame dev’essere
dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC);
che
neppure è possibile accordar loro una proroga del termine per uscire dall’ente
locato, il differimento dell’esecuzione dello sfratto non essendo previsto
dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad
art. 508; per tante IICCA 29 dicembre 2004 inc. n. 12.2004.221): qualora
fossero in grado di provare l'esistenza di ragioni elementari di umanità (quali
malattia grave o decesso di un inquilino o di un membro della famiglia, età
avanzata o situazione economica modesta), essi potranno in ogni caso chiedere
all'autorità di esecuzione dello sfratto la concessione, in via eccezionale, di
un breve periodo di moratoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1044 ad
art. 508; per tante IICCA 13 settembre 2001 inc. n. 12.2001.111);
che
l’appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto,
ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz’altro prescindere dal
prelevare tassa di giustizia o spese;
Per
Fatti
i quali motivi
Visti
gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
dichiara e pronuncia
1. L’appello 14 giugno 2005 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese.
3.
Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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