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Decisione

12.2005.116

atto illecito - "Gefahrensatz" - istigazione - torto morale

11 ottobre 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti passaggi “Fu mio marito a decidere che il R__________ doveva

morire. Fu lui a dirlo a S__________ che si trovò poi d’accordo perché aveva

capito di aver sbagliato”, cfr. verbale 4 giugno 1992 doc.

7/33 p. 3 nel classificatore n. 2 dell’incarto

penale MP richiamato; “Io ho sentito una discussione tra S__________ e AP 1:

la ragazza diceva che unica soluzione era di uccidere R__________, di essere

quindi arrestata e di riparare così al disonore ... Ripeto che ho sentito un

discorso tra S__________ e AP 1. AP 1 spiegava alla figlia, piangendo, del

disonore che era caduto sulla famiglia. Diceva o che si sparava o doveva morire

R__________. S__________ rispondeva dicendo di riconoscere le sue colpe, di

essere stata tradita e che avrebbe pensato lei ad uccidere R__________...

Confermo che io ho cercato di far cambiare idea a mio marito che voleva che R__________

morisse”, cfr. verbale 9 luglio 1992 p. 10 nel classificatore n. 6 dell’incarto penale MP richiamato; “Io

penso che S__________ sia stata determinata ad uccidere sia per la decisione

del padre sia perché riteneva giusto pagare per il disonore causato alla

famiglia”, cfr. verbale 17 luglio 1992 p. 19 nel classificatore n. 6 dell’incarto penale MP richiamato), puntualmente

riportati nella sentenza impugnata e non contestati in questa sede, permette anzi

di confermare l’assunto del primo giudice, anche questo non oggetto di

contestazione in questa sede, secondo cui AP 1 nell’occasione aveva chiaramente

detto alla figlia di uccidere R__________ __________ (sentenza p. 44). Ma a

prescindere da quanto precede, non vi è chi non veda come già la sua affermazione

secondo cui “o vivo io o vive R__________” (sentenza p. 43, con

riferimento al suo verbale 8 luglio 1992 p. 5 seg. nel classificatore n. 6

dell’incarto penale MP richiamato) era chiara e non si prestava ad essere

equivocata, nel contesto in cui era stata formulata: di fatto la stessa non lasciava

alternative a S__________ __________, alla quale, per evitare il ventilato

suicidio del padre, veniva di fatto imposto di uccidere il vicino.

6.1.2 Stando così le cose, il

giudizio con cui il giudice di prime cure ha negato la responsabilità per atto

illecito di AP 1 non può assolutamente essere condiviso. Dalle risultanze di

causa risulta in effetti che questi ha dolosamente istigato o indotto S__________

__________ a commettere l’omicidio in questione (cfr. Brehm, op. cit.,

N. 24 ad art. 50 CO), mettendola di fronte ad un’alternativa moralmente

inaccettabile e terribile, specie poi se rivolta a una figlia in età

adolescenziale. In tali circostanze è addirittura indiscutibile che il comportamento

da lui tenuto sia in relazione di causalità naturale ed adeguata con la

successiva uccisione di R__________ __________. Che l’uccisione sia poi

avvenuta nelle modalità di cui si è detto, fors’anche ignote a AP 1, oppure potesse

avvenire prima, dopo o in altro modo, è del tutto irrilevante e in ogni caso non

è tale da scagionarlo.

6.2 In tali circostanze, essendo

stata riconosciuta la responsabilità di AP 1 ai sensi dell’art. 41 CO, non

torna conto esaminare se le condizioni legali per l’applicazione dell’art. 333

CC siano a loro volta date.

7. Restano ora da

esaminare le censure con cui AP 2 e AP 1 contestano l’ammontare delle indennità

per torto morale poste a loro carico, quest’ultimo postulando formalmente, in

via subordinata, il loro dimezzamento.

7.1 Il solo AP 1 ritiene

innanzitutto inammissibile il fatto che il Pretore supplente abbia accordato

agli attori indennità per torto morale superiori a quelle “di base”, rilevando

che nessuna circostanza particolare lo avrebbe giustificato. La censura è

infondata. Le circostanze che hanno indotto il primo giudice ad “aumentare” le

indennità in questione -quella utilizzata dal Pretore supplente è in realtà una

semplice modalità di calcolo per la quantificazione dell’indennità concretamente

dovuta- sono in effetti state diffusamente esposte da a p. 26 a p. 30 della

sentenza impugnata e non sono state oggetto di una puntuale contestazione in

questa sede, così che le stesse possono senz’altro essere confermate.

7.2 Pure infondata è la

censura con cui AP 1 e AP 2 rimproverano al primo giudice di non aver

considerato la concolpa imputabile al defunto R__________ __________, reo a

loro dire di aver divulgato la relazione sessuale tra S__________ __________ e

G__________ __________. Il Pretore supplente ha in effetti ritenuto giuridicamente

irrilevante e comunque non dimostrato che la vittima avesse riferito a terzi

del rapporto fra l’autrice del reato e suo nipote G__________, precisando in

seguito che nemmeno vi erano altri fatti concreti, confortati da prove certe,

secondo cui la vittima avesse tenuto un comportamento irresponsabile o

provocatorio (sentenza p. 28-29). Non avendo gli appellanti indicato per quale

motivo l’assunto pretorile sarebbe errato, né provato da quali atti istruttori risulterebbe

il contrario, la censura dev’essere considerata irricevibile.

7.3 Entrambi gli

appellanti non condividono poi il fatto di dover corrispondere il medesimo

importo posto a carico di S__________ __________, quando in realtà la loro

colpa era decisamente inferiore.

La censura dev’essere

anche in questo caso respinta. La giurisprudenza del Tribunale federale, per

altro contestata da parte della dottrina (Brehm, op. cit., N. 104 ad

art. 47 CO), ammette in effetti come motivo di riduzione dell’indennità per torto

morale dovuta da un debitore solidale solo l’esistenza di un rapporto

particolare tra costui ed il beneficiario dell’indennità stessa, sia esso di

amicizia o di compiacenza, che qui evidentemente non sussiste. Ma a prescindere

da quanto precede, nel caso di specie un diverso trattamento dei tre responsabili

nemmeno si giustificherebbe, visto e considerato che a tutti loro dev’essere

rimproverato una colpa gravissima, se non già nella forma del dolo diretto,

quanto meno in quella del dolo eventuale.

7.4 Pure infondata è

infine la censura con cui entrambi gli appellanti adducono -il convenuto AP 2

per altro per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC) solo in questa sede- che il pagamento degli importi posti a loro carico

sarebbe tale da indurli ad un eccessivo indebitamento. Anche in questo caso si

osserva come il Pretore supplente abbia chiaramente spiegato per quali motivi

di fatto e di diritto la circostanza non giustificava la riduzione delle indennità

(sentenza p. 51). Non puntualmente contestati in questa sede, gli stessi, del

tutto corretti -ed ai quali si può tranquillamente rinviare- possono senz’altro

essere confermati.

8. Ne discende l’integrale

reiezione di entrambi i gravami.

Gli oneri processuali e le

ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e

devono pertanto essere posti a carico dei singoli appellanti, ai quali, stante

la mancanza del requisito della probabilità di buon fondamento delle rispettive

impugnative (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), nemmeno può essere riconosciuto il

beneficio dell’assistenza giudiziaria in questa sede, che invece va senz’altro concesso

alle controparti, il cui stato di indigenza è stato sufficientemente comprovato

(art. 3 Lag) e la cui resistenza in lite è apparsa giustificata.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AP 2 è respinta.

Considerandi

II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AP 1 è respinta.

III. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AO 5, AO 4, AO 3, AO 2 e AO 1 è accolta,

con il gratuito patrocinio deRA 3.

Pronuncia:

IV. L’appello 7 giugno 2005 di AP 2 è respinto.

V. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’200.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’250.-

da

anticiparsi da AP 2, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti

appellate fr. 2’000.- per ripetibili.

VI. L’appello 8 giugno 2005 di AP 1 è respinto.

VII. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’200.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’250.-

da

anticiparsi da AP 1, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti

appellate fr. 2’000.- per ripetibili.

VIII. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Blenio

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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