12.2005.116
atto illecito - "Gefahrensatz" - istigazione - torto morale
11 ottobre 2006Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.116
Data decisione, Autorità:
11.10.2006, IICCA
Titolo:
atto illecito - "Gefahrensatz" - istigazione - torto morale
RESPONSABILITÀ DI PIÙ PERSONE
RESPONSABILITÀ SOLIDALE
TORTO MORALE
art. 41 CO
art. 47 CO
art. 50 CO
Incarto n.
12.2005.116
Lugano
11 ottobre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1996.61
della Pretura del distretto di Blenio- promossa con petizione 21 aprile 1993 da
AO 1
tutti rappr. da RA 3
contro
AP 1
rappr. da RA 2
AP 2
rappr. da RA 1
chiedente
la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 10'000.- a tutti gli
attori, di fr. 651'149.- (somma poi ridotta in sede conclusionale a fr.
615'557.-) oltre interessi a AO 5, di fr. 150’355.- oltre interessi a AO 4, di
fr. 164’991.- oltre interessi a AO 3, di fr. 178’194.- oltre interessi a AO 2 e
di fr. 183’443.- oltre interessi a AO 1;
domande
avversate dai convenuti, salvo da S__________ __________ che l’ha in parte
ammessa, i quali hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
supplente con sentenza 17 maggio 2005 ha parzialmente accolto, condannando S__________
__________, AP 2 e AP 1 al pagamento in solido di fr. 42’000.- oltre interessi
a AO 5 e di fr. 25’000.- ciascuno più interessi a tutti gli altri attori;
appellanti
AP 2 e AP 1 con atti di appello 7 rispettivamente 8 giugno 2005, con cui,
previa concessione dell’assistenza giudiziaria, chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione in quanto promossa nei
loro confronti, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori con due separati allegati datati 5 settembre 2005 postulano, anch’essi previa
concessione dell’assistenza giudiziaria, la reiezione dei gravami pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
25 aprile 1992 l’allora poco più che quattordicenne S__________ __________,
cittadina serba di __________, uccideva a C__________ con 5 colpi di pistola - il
sesto non era andato a segno - il trentacinquenne R__________ __________, in
prossimità di una cabina telefonica di fronte alla casa d’appartamenti ove
entrambi abitavano con le rispettive famiglie.
Con
decisione 22 marzo 1995 il Consiglio per i minorenni del Cantone Ticino ha dichiarato
S__________ __________ autrice colpevole di omicidio intenzionale, e, riconosciutele
le circostanze attenuanti della grave minaccia e dell’incitamento di persone a cui
doveva obbedienza e da cui dipendeva, ne ha ordinato il collocamento a tempo
indeterminato in una casa d’educazione.
Il
procedimento penale promosso nei confronti di alcuni parenti della ragazza, e
meglio del padre AP 1, della madre M__________ __________, del fratello K__________
__________ e dello zio AP 2, per il titolo di correità eventualmente complicità
ed istigazione in assassinio, subordinatamente in omicidio intenzionale, è
stato per contro abbandonato con decreto 30 ottobre 1992. La successiva proposta
di atto di accusa privato formulata dagli eredi di R__________ __________ e volta
ad ottenere il loro rinvio a giudizio per le imputazioni abbandonate è stata
respinta il 31 ottobre 1997 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello del Cantone Ticino. Il ricorso di diritto pubblico inoltrato nei
confronti di quella pronuncia è stato respinto il 20 gennaio 1999 dalla Prima
Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.
2. Con
la petizione in rassegna AO 5, AO 4, AO 3, AO 2 e AO 1, vedova rispettivamente
figli di R__________ __________, hanno convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del distretto di Blenio S__________, AP 1, M__________, K__________ e AP
2, ritenuti responsabili della morte del proprio caro, al fine di ottenere il
pagamento in solido degli importi indicati in ingresso, somme corrispondenti
alle spese funerarie (fr. 10'000.-), alle indennità per perdita di sostegno (fr.
571'149.- alla prima, somma in seguito ridotta a fr. 535'557.-, rispettivamente
fr. 70’355.-, fr. 84'991.-, fr. 128’194.- e fr. 133’443.- agli altri) ed alle
indennità per torto morale (rispettivamente fr. 80'000.- per la vedova e per i due
figli maggiori e fr. 50'000.- per gli altri due figli).
Tutti i
convenuti, salvo S__________ __________ che in parte ha ammesso le pretese attoree,
si sono opposti alla petizione.
3. Con
la lunghissima ed estremamente dettagliata sentenza qui oggetto di impugnativa
il Pretore supplente ha escluso che gli attori potessero ottenere la rifusione
delle spese funerarie oppure pretendere un’indennità per perdita di sostegno,
riconoscendo unicamente il buon fondamento, oltretutto in misura ridotta, delle
pretese fatte valere a titolo di torto morale. Quanto alle responsabilità dei
convenuti, negata quella di M__________ e K__________ __________, incontestata quella
di S__________ __________, autrice del crimine, ed ammessa quella di AP 2, reo
di aver creato una situazione pericolosa senza aver preso le misure adeguate
per impedire l’insorgenza dell’evento dannoso, come pure quella di AP 1, responsabile
quale capo famiglia, il giudice di prime cure ha di conseguenza condannato i tre
al pagamento in solido di fr. 42’000.- oltre interessi a AO 5 e di fr. 25’000.-
più interessi a ciascuno degli altri attori. La tassa di giustizia e le spese
sono state caricate agli attori per 2/3 e per 1/3 ai tre convenuti, e per essi,
stante la concessione dell’assistenza giudiziaria a tutte le parti coinvolte,
allo Stato, senza assegnazione di ripetibili.
4. Degli
appelli con cui AP 2 e AP 1, previa concessione dell’assistenza giudiziaria,
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione
in quanto promossa nei loro confronti, e delle osservazioni con cui gli attori,
pure previa concessione dell’assistenza giudiziaria, postulano la reiezione dei
gravami, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Come
già accennato, il Pretore supplente ha rimproverato a AP 2 di aver creato una
situazione pericolosa, segnatamente di aver trasportato la nipote da O__________
a C__________ con il suo furgone nel quale si trovava un’arma da fuoco carica,
senza aver preso le misure adeguate per impedire l’insorgenza, tutt’altro che
imprevedibile, dell’evento dannoso. Per giungere a questa conclusione, il
giudice di prime cure ha dapprima rilevato che AP 2 sapeva che nel cruscotto
del suo furgone vi era una pistola carica; sapeva che S__________ __________ conosceva
le manipolazioni necessarie per l’impiego di un’arma da fuoco; sapeva che nell’estate
1991 tra S__________ __________ e G__________ __________, nipote di R__________
__________, vi era stata una relazione intima di cui la famiglia del fratello AP
1, tramite suo, era venuta a conoscenza solo nel corso della settimana
precedente l’omicidio; sapeva che nella famiglia del fratello, durante i giorni
precedenti l’omicidio, si era discusso molto, anche alla sua presenza, della relazione
tra l’autrice del reato e il nipote della vittima, che AP 1 non aveva accolto
di buon grado tale rapporto e che questi si era arrabbiato con la figlia e che
tutto ciò costituiva un problema famigliare; e sapeva che R__________ __________
viveva a C__________ nel medesimo palazzo della famiglia __________ e che quella
mattina si trovava presso la cabina telefonica sottostante l’abitazione. Il
giudice ha quindi osservato che, nonostante queste evidenze, AP 2 non aveva
intrapreso alcuna misura per prevenire o distogliere la nipote dal perpetrare
gesti temerari, dopo averla portata con il suo mezzo vicino a R__________ __________:
in particolare questi non ha accertato se il caricatore della pistola fosse
scarico e neppure ha tolto le cartucce dallo stesso prima di partire da O__________;
non ha avvertito la nipote della pericolosità dell’arma, né le ha imposto alcun
divieto di toccarla; non ha chiuso a chiave il cruscotto del furgone, sebbene
ciò gli fosse stato possibile; non l’ha fatta accomodare sui sedili posteriori affinché
essa non avesse accesso al cruscotto; e non le ha ritirato l’arma allorquando
si è accorto che essa l’aveva in mano prima di sparare. In tali circostanze, sempre
a detta del primo giudice, per AP 2 l’impiego dell’arma da parte della nipote
per intimorire, ferire o uccidere R__________ __________ non poteva apparire
così remoto, essendo egli al corrente dei rapporti incrinati tra la famiglia di
quest’ultimo e quella di suo fratello, come pure del comportamento molto severo
e finanche brutale tenuto dai genitori al cospetto della figlia, sicché ne ha
concluso che a costui poteva senz’altro essere rimproverata una negligenza
grave. Il Pretore supplente ha infine ritenuto che tra la situazione pericolosa
creata da AP 2 e l’uccisione di R__________ __________ sussisteva un nesso di causalità
naturale e adeguato, che non era stato interrotto dalla colpa concorrente attribuibile
a S__________ __________, la quale, sebbene importante, non poteva ancora
essere qualificata di grado sufficientemente elevato per relegare in secondo
piano quella a lui imputabile.
5.1 In
questa sede AP 2 contesta di poter essere reso responsabile dell’uccisione di R__________
__________, rilevando innanzitutto che nessuna risultanza istruttoria aveva permesso
di confermare una sua responsabilità, anche perché egli era stato completamente
scagionato in sede penale. Era in ogni caso a torto che il giudice di prime
cure si era basato sulle dichiarazioni di S__________ __________, in realtà
inattendibili. Ed era altrettanto a torto che egli aveva concluso che l’evento
dannoso fosse per lui prevedibile. Il giudice di prime cure aveva pure errato
nel ritenere rilevante il comportamento da lui tenuto nell’occasione, tanto più
che non era stato provato che l’arma fosse carica, non era risultato che egli
avesse insegnato alla nipote a sparare e neppure che egli le avesse consegnato
la pistola dopo averla informata della sua presenza nel cruscotto.
5.1.1 Le
censure sono in gran parte infondate o prive di rilevanza.
Di fronte
agli accertamenti del giudice di prime cure menzionati in precedenza, tutti
suffragati da prove ed in particolare dai verbali d’interrogatorio dei
protagonisti assunti in occasione dell’inchiesta penale (cfr. sentenza p.
33-35), la prima censura con cui AP 2 ritiene, in modo generico e non puntuale,
che nessuna risultanza istruttoria abbia invece confermato la sua
responsabilità, è, oltre che incomprensibile, irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC), anche perché egli non ha assolutamente indicato per quali motivi
il diverso assunto del Pretore supplente sarebbe errato o comunque non
condivisibile (Cocchi/Trezzini, CPT-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art.
309), tanto più che per giurisprudenza invalsa nemmeno spetta ai giudici di
secondo grado effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto onde
sopperire alle carenze dell’appellante, il quale non si è dato la briga di
indicare da quali atti di causa risulterebbero le circostanze di fatto da lui
allegate (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 183).
È poi
manifestamente a torto che AP 2 pretende in seguito di potersi prevalere del
fatto di essere stato scagionato da ogni accusa in sede penale. La dottrina e
la giurisprudenza sono in effetti concordi nell’affermare che qualora il
procedimento penale sia stato abbandonato -e lo stesso vale evidentemente nel
caso, come quello in esame, in cui la successiva proposta di atto di accusa
privato sia stata respinta, sia pure con decisione confermata dal Tribunale
federale- il giudice civile non è assolutamente vincolato dagli accertamenti di
fatto contenuti nelle decisioni emanate in sede penale e ciò sia in forza del
diritto federale (art. 53 CO; Brehm, Berner Kommentar, N. 16 ad art. 53
CO) sia in base al diritto cantonale (art. 112 CPC; II CCA 16 agosto
1994 inc. n. 5/94, 12 settembre 1996 inc. n. 10.95.70, 27 luglio 1998 inc. n.
12.97.238).
Quanto
alla presunta inattendibilità di S__________ __________, la stessa, quand’anche
dovesse essere ammessa, sarebbe ampiamente irrilevante, visto e considerato che
gli accertamenti con cui il Pretore supplente aveva concluso per una
responsabilità di AP 2 (sentenza p. 33-35) non si fondavano affatto -se non su
un punto, per altro marginale, a sapere se nel furgone ella si era seduta
davanti o dietro- sulle dichiarazioni di costei.
Per il
resto, non avendo AP 2 -come detto- contestato puntualmente in questa sede i precisi
ed articolati accertamenti di fatto effettuati dal giudice di prime cure -tranne,
a ragione, la circostanza che l’arma fosse carica al momento in cui era stata
da lui posta nel cruscotto, quando essa tecnicamente era solo da considerarsi con
il caricatore munizionato- e non avendo egli indicato per quali motivi gli
stessi sarebbero errati e andrebbero modificati, quegli accertamenti possono senz’altro
essere ritenuti assodati (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 seg. ad art.
307), anche perché le ulteriori circostanze evocate da AP 2, ed in particolare
che non era provato che egli avesse insegnato alla nipote a sparare, né che
l’avesse informata della presenza della pistola nel cruscotto, di per sé neppure
negate dal primo giudice, non sono determinanti.
5.1.2 Ciò
premesso, il giudizio con cui il Pretore supplente ha concluso in diritto per
una responsabilità di AP 2 può essere confermato, anche se, come vedremo, a quest’ultimo
non può essere rimproverata unicamente una grave negligenza, ma addirittura un
dolo eventuale. A giudizio della scrivente Camera, determinante per fondare la
sua responsabilità è più che altro l’accertamento operato dal primo giudice,
rimasto incontestato in questa sede, secondo cui AP 2 non aveva ritirato l’arma
a S__________ __________ allorquando si era accorto che essa l’aveva in mano
prima di sparare (sentenza p. 35). Il giudice di prime cure ha in particolare evidenziato,
senza che ciò sia stato oggetto di impugnativa, che AP 2, dopo essersi accorto
che la nipote, scesa dal furgone con in mano una pistola, si stava dirigendo
verso R__________ __________, ebbe a dirle le seguenti parole “fai quello
che vuoi, io non posso fare niente” quando essa aveva provveduto a fare il
movimento di carica (verbale di AP 2 4 giugno 1992 doc. 7/28 p. 3 nel classificatore n. 2 dell’incarto penale MP richiamato). Stante l’esistenza di una situazione di indubbio pericolo della cui
insorgenza egli non poteva in buona fede ritenersi estraneo (“Gefahrensatz”; cfr.
Brehm, op. cit., N. 41 ad art. 41 CO; II CCA 20 aprile 1998 inc.
n. 12.97.231, 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.15) se non altro per aver saputo che
l’arma in questione, oltretutto in mano alla nipote, era quella che in
precedenza era stata sottratta dal suo furgone, il fatto che a quel momento egli
abbia nondimeno omesso di intervenire deve senz’altro essere sanzionato come
colpevole (per violazione della “Garantenstellung” che si era così venuta a
creare, cfr. Brehm, op. cit., N. 56c ad art. 41 CO), anche perché le
parole da lui pronunciate a quel momento lasciavano chiaramente intendere che egli
era del tutto consapevole del fatto che la nipote avrebbe potuto usare l’arma
contro R__________ __________, circostanza questa che lo ha però lasciato
indifferente. Oltretutto, invece di intervenire attivamente, cercando a quel
momento di sottrarle l’arma o anche solo intimandole di non usarla, con quelle
parole egli non solo ha tenuto un comportamento passivo, ma in pratica le ha
fatto intendere di nemmeno condannare (e dunque, almeno tacitamente, di
approvare) il suo eventuale operato, ciò che a sua volta può senz’altro aver
contribuito alla sua decisione di uccidere. Di qui il riconoscimento di
una sua responsabilità per dolo eventuale (cfr. Brehm, op. cit., N. 195
ad art. 41 CO).
5.2 La censura con cui AP
2 ritiene che il nesso di causalità naturale e adeguato tra le sue omissioni e
l’uccisione di R__________ __________ sarebbe interrotto a seguito della gravissima
colpa imputabile a S__________ __________ è ampiamente infondata. È in effetti
chiaro che le stesse, oltre ad aver favorito l’insorgenza dell’evento dannoso,
se non poste in atto avrebbero certamente potuto impedirlo, almeno a quel
momento. Il fatto che S__________ __________ avrebbe potuto comunque uccidere R__________
__________ in seguito e in altro modo, addotto per altro per la prima volta e dunque
irritualmente in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non toglie in ogni
caso la rilevanza giuridica delle omissioni imputabili nell’occasione a AP 2.
6. Il Pretore supplente,
passando ad esaminare la posizione di AP 1, ha innanzitutto accertato che
costui aveva ammesso di aver malmenato la figlia dopo essere venuto a
conoscenza della sua relazione con il nipote di R__________ __________; che
egli aveva ammesso di aver voluto uccidere quest’ultimo; che egli aveva pure ammesso
di aver comunicato alla figlia che lui o R__________ __________ sarebbe
vissuto; e che infine egli aveva ammesso di conoscere il motivo degli spari che
aveva sentito dall’interno del suo appartamento. Il giudice di prime cure ne ha
concluso che il fatto che AP 1 il giorno del delitto nulla avesse posto in atto
per evitare l’avverarsi dell’evento dannoso era senz’altro costitutivo di un
atto illecito; sennonché, ritenuto che non era stato sufficientemente provato
che questi sapesse dell’esistenza nel cruscotto del furgone del fratello di
un’arma da fuoco carica e liberamente accessibile alla figlia e, di riflesso,
la volontà di costei di farne uso, ha escluso una sua responsabilità a quel
titolo in assenza di un sufficiente nesso causale tra il suo comportamento e
l’uccisione di R__________ __________ secondo quelle modalità. Ciononostante AP
1 è stato comunque considerato responsabile dell’omicidio in qualità di padre
di famiglia (art. 333 CC), per non aver adoperato la diligenza richiesta dalle
circostanze nel proteggere e tutelare la figlia, prevenendola dal delinquere il
giorno del delitto.
6.1 In questa sede AP 1 ribadisce
in primo luogo la totale infondatezza ed irrilevanza delle circostanze che, a
detta del primo giudice, pur non essendo tali da fondare una sua responsabilità
per l’assenza del necessario nesso causale, sarebbero state costitutive di un
atto illecito da parte sua.
6.1.1 Le circostanze di fatto
indicate dal Pretore supplente devono in realtà essere confermate, tranne -ma
la questione, come vedremo, è tutto sommato irrilevante- quella secondo cui AP
1 avrebbe ammesso di conoscere il motivo degli spari che aveva sentito dall’appartamento.
Il fatto che egli abbia malmenato
la figlia, chiaramente accertato dal Pretore supplente (sentenza p. 44), è stato
in effetti da lui contestato in questa sede solo in maniera generica, asserendo
che esso era oggetto di riscontri probatori contraddittori: sennonché, non
avendo egli indicato quali sarebbero questi presunti accertamenti
contraddittori, rispettivamente da che atto istruttorio risulterebbe il
contrario, la censura è irricevibile.
Che poi AP 1 abbia voluto
uccidere R__________ __________ è pure incontestabile, la circostanza essendo
stata riferita nell’ambito del procedimento penale sia dalla moglie M__________,
sia dallo stesso AP 1, la cui successiva ritrattazione è stata ritenuta
inattendibile dal giudice di prime cure con una dettagliata motivazione
(sentenza p. 43-46). In questa sede AP 1 nemmeno mette in dubbio
l’attendibilità delle dichiarazioni della moglie, che dunque mantengono intatta
la forza probatoria, ma si limita a ribadire di aver in seguito ritrattato le
proprie ammissioni: sennonché, anche in questo caso, non avendo egli indicato
per quali motivi non potrebbe essere condiviso l’assunto, preciso e circostanziato,
con cui il primo giudice aveva concluso per l’inattendibilità della
ritrattazione (sentenza p. 45-46), la sua censura dev’essere respinta siccome irricevibile.
E pure irricevibile, oltre che inconcludente, è l’argomento, anch’esso generico,
secondo cui gli atti istruttori sarebbero colmi di asserzioni poi smentite, non
essendo stato indicato, nemmeno in questo caso, da quali atti istruttori
risultava quella circostanza.
AP 1 contesta infine anche
di aver comunicato alla figlia che lui o R__________ __________ sarebbe vissuto,
circostanza questa che, contrariamente a quanto da lui preteso, è però chiaramente
evincibile sia dai suoi verbali d’interrogatorio (cfr. sentenza p. 43), sia e
soprattutto dai verbali d’interrogatorio della moglie M__________ (sentenza p.
44). La lettura dei verbali d’interrogatorio di quest’ultima (ed in particolare
Fatti
i seguenti passaggi “Fu mio marito a decidere che il R__________ doveva
morire. Fu lui a dirlo a S__________ che si trovò poi d’accordo perché aveva
capito di aver sbagliato”, cfr. verbale 4 giugno 1992 doc.
7/33 p. 3 nel classificatore n. 2 dell’incarto
penale MP richiamato; “Io ho sentito una discussione tra S__________ e AP 1:
la ragazza diceva che unica soluzione era di uccidere R__________, di essere
quindi arrestata e di riparare così al disonore ... Ripeto che ho sentito un
discorso tra S__________ e AP 1. AP 1 spiegava alla figlia, piangendo, del
disonore che era caduto sulla famiglia. Diceva o che si sparava o doveva morire
R__________. S__________ rispondeva dicendo di riconoscere le sue colpe, di
essere stata tradita e che avrebbe pensato lei ad uccidere R__________...
Confermo che io ho cercato di far cambiare idea a mio marito che voleva che R__________
morisse”, cfr. verbale 9 luglio 1992 p. 10 nel classificatore n. 6 dell’incarto penale MP richiamato; “Io
penso che S__________ sia stata determinata ad uccidere sia per la decisione
del padre sia perché riteneva giusto pagare per il disonore causato alla
famiglia”, cfr. verbale 17 luglio 1992 p. 19 nel classificatore n. 6 dell’incarto penale MP richiamato), puntualmente
riportati nella sentenza impugnata e non contestati in questa sede, permette anzi
di confermare l’assunto del primo giudice, anche questo non oggetto di
contestazione in questa sede, secondo cui AP 1 nell’occasione aveva chiaramente
detto alla figlia di uccidere R__________ __________ (sentenza p. 44). Ma a
prescindere da quanto precede, non vi è chi non veda come già la sua affermazione
secondo cui “o vivo io o vive R__________” (sentenza p. 43, con
riferimento al suo verbale 8 luglio 1992 p. 5 seg. nel classificatore n. 6
dell’incarto penale MP richiamato) era chiara e non si prestava ad essere
equivocata, nel contesto in cui era stata formulata: di fatto la stessa non lasciava
alternative a S__________ __________, alla quale, per evitare il ventilato
suicidio del padre, veniva di fatto imposto di uccidere il vicino.
6.1.2 Stando così le cose, il
giudizio con cui il giudice di prime cure ha negato la responsabilità per atto
illecito di AP 1 non può assolutamente essere condiviso. Dalle risultanze di
causa risulta in effetti che questi ha dolosamente istigato o indotto S__________
__________ a commettere l’omicidio in questione (cfr. Brehm, op. cit.,
N. 24 ad art. 50 CO), mettendola di fronte ad un’alternativa moralmente
inaccettabile e terribile, specie poi se rivolta a una figlia in età
adolescenziale. In tali circostanze è addirittura indiscutibile che il comportamento
da lui tenuto sia in relazione di causalità naturale ed adeguata con la
successiva uccisione di R__________ __________. Che l’uccisione sia poi
avvenuta nelle modalità di cui si è detto, fors’anche ignote a AP 1, oppure potesse
avvenire prima, dopo o in altro modo, è del tutto irrilevante e in ogni caso non
è tale da scagionarlo.
6.2 In tali circostanze, essendo
stata riconosciuta la responsabilità di AP 1 ai sensi dell’art. 41 CO, non
torna conto esaminare se le condizioni legali per l’applicazione dell’art. 333
CC siano a loro volta date.
7. Restano ora da
esaminare le censure con cui AP 2 e AP 1 contestano l’ammontare delle indennità
per torto morale poste a loro carico, quest’ultimo postulando formalmente, in
via subordinata, il loro dimezzamento.
7.1 Il solo AP 1 ritiene
innanzitutto inammissibile il fatto che il Pretore supplente abbia accordato
agli attori indennità per torto morale superiori a quelle “di base”, rilevando
che nessuna circostanza particolare lo avrebbe giustificato. La censura è
infondata. Le circostanze che hanno indotto il primo giudice ad “aumentare” le
indennità in questione -quella utilizzata dal Pretore supplente è in realtà una
semplice modalità di calcolo per la quantificazione dell’indennità concretamente
dovuta- sono in effetti state diffusamente esposte da a p. 26 a p. 30 della
sentenza impugnata e non sono state oggetto di una puntuale contestazione in
questa sede, così che le stesse possono senz’altro essere confermate.
7.2 Pure infondata è la
censura con cui AP 1 e AP 2 rimproverano al primo giudice di non aver
considerato la concolpa imputabile al defunto R__________ __________, reo a
loro dire di aver divulgato la relazione sessuale tra S__________ __________ e
G__________ __________. Il Pretore supplente ha in effetti ritenuto giuridicamente
irrilevante e comunque non dimostrato che la vittima avesse riferito a terzi
del rapporto fra l’autrice del reato e suo nipote G__________, precisando in
seguito che nemmeno vi erano altri fatti concreti, confortati da prove certe,
secondo cui la vittima avesse tenuto un comportamento irresponsabile o
provocatorio (sentenza p. 28-29). Non avendo gli appellanti indicato per quale
motivo l’assunto pretorile sarebbe errato, né provato da quali atti istruttori risulterebbe
il contrario, la censura dev’essere considerata irricevibile.
7.3 Entrambi gli
appellanti non condividono poi il fatto di dover corrispondere il medesimo
importo posto a carico di S__________ __________, quando in realtà la loro
colpa era decisamente inferiore.
La censura dev’essere
anche in questo caso respinta. La giurisprudenza del Tribunale federale, per
altro contestata da parte della dottrina (Brehm, op. cit., N. 104 ad
art. 47 CO), ammette in effetti come motivo di riduzione dell’indennità per torto
morale dovuta da un debitore solidale solo l’esistenza di un rapporto
particolare tra costui ed il beneficiario dell’indennità stessa, sia esso di
amicizia o di compiacenza, che qui evidentemente non sussiste. Ma a prescindere
da quanto precede, nel caso di specie un diverso trattamento dei tre responsabili
nemmeno si giustificherebbe, visto e considerato che a tutti loro dev’essere
rimproverato una colpa gravissima, se non già nella forma del dolo diretto,
quanto meno in quella del dolo eventuale.
7.4 Pure infondata è
infine la censura con cui entrambi gli appellanti adducono -il convenuto AP 2
per altro per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC) solo in questa sede- che il pagamento degli importi posti a loro carico
sarebbe tale da indurli ad un eccessivo indebitamento. Anche in questo caso si
osserva come il Pretore supplente abbia chiaramente spiegato per quali motivi
di fatto e di diritto la circostanza non giustificava la riduzione delle indennità
(sentenza p. 51). Non puntualmente contestati in questa sede, gli stessi, del
tutto corretti -ed ai quali si può tranquillamente rinviare- possono senz’altro
essere confermati.
8. Ne discende l’integrale
reiezione di entrambi i gravami.
Gli oneri processuali e le
ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e
devono pertanto essere posti a carico dei singoli appellanti, ai quali, stante
la mancanza del requisito della probabilità di buon fondamento delle rispettive
impugnative (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), nemmeno può essere riconosciuto il
beneficio dell’assistenza giudiziaria in questa sede, che invece va senz’altro concesso
alle controparti, il cui stato di indigenza è stato sufficientemente comprovato
(art. 3 Lag) e la cui resistenza in lite è apparsa giustificata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AP 2 è respinta.
Considerandi
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AP 1 è respinta.
III. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AO 5, AO 4, AO 3, AO 2 e AO 1 è accolta,
con il gratuito patrocinio deRA 3.
Pronuncia:
IV. L’appello 7 giugno 2005 di AP 2 è respinto.
V. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’200.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’250.-
da
anticiparsi da AP 2, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti
appellate fr. 2’000.- per ripetibili.
VI. L’appello 8 giugno 2005 di AP 1 è respinto.
VII. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’200.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’250.-
da
anticiparsi da AP 1, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti
appellate fr. 2’000.- per ripetibili.
VIII. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Blenio
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster