12.2005.117
lavoro - licenziamento in tronco - indennità
10 marzo 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2005.117
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, IICCA
Titolo:
lavoro - licenziamento in tronco - indennità
INDENNITÀ
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
art. 337c cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2005.117
Lugano
10 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.691
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con istanza 21
giugno 2004, da
AO 1 (I)
rappr. dall¿RA 2
contro
AP 1
rappr. dall¿ RA
1
in materia di contratto di lavoro (licenziamento
immediato) che il Segretario assessore della Pretura, con decisione 3 giugno
2005, ha accolto condannando la parte convenuta a versare all¿istante l¿importo
di Fr. 6'150.60, mentre ha respinto una domanda riconvenzionale della
convenuta.
Appellante la convenuta la quale, con atto d¿appello
17 giugno 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
l¿istanza ed accogliere la sua domanda riconvenzionale con conseguente condanna
dell¿istante a pagarle l¿importo di Fr. 1'977.55, mentre l¿istante, con
osservazioni 28 giugno 2005, ne chiede la reiezione con conferma del primo
giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
1. AO 1, dipendente dall¿ottobre 2003 presso la stazione di servizio a
Caslano della AP 1, è stato licenziato con effetto immediato il giorno 7 maggio
2004.
2. Contestando l¿esistenza di validi motivi per il licenziamento
immediato, egli ha chiesto la condanna della controparte a versargli il salario
di Fr. 5'420.20 per i mesi di maggio e giugno 2004 e un¿indennità per
licenziamento ingiustificato, ai sensi dell¿art. 337c CO, il cui ammontare è
stato lasciato al giudizio del primo giudice.
La
convenuta ritiene che il licenziamento in tronco sia giustificato dal
comportamento del dipendente che non si premurava di far funzionare il sistema
video registratore interno di sorveglianza, lasciandolo spento durante
determinate ore di lavoro ed arrivando persino ad oscurare, con un tappo di
plastica, una telecamera e che, per queste mancanze, è stato più volte ammonito
senza tuttavia che tali comportamenti cessassero. Ne consegue che nulla gli è
dovuto mentre, invece, risulterebbe debitore della datrice di lavoro per Fr.
785.05 a dipendenza di acconti ricevuti al di là del saldo delle sue pretese
salariali sino al 7 maggio 2004 e di consumazioni private effettuate presso la
stazione di servizio.
3. Con
la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto che le mancanze rimproverate
all¿istante non fossero, prese singolarmente, motivo così grave da giustificare
il licenziamento, che avrebbe potuto dimostrarsi lecito ed operante solo in
presenza di ripetuti richiami con l¿espressa minaccia di licenziamento o tali
da far intendere al lavoratore che, reiterate le mancanze, tale sarebbe stato
il provvedimento adottato nei suoi confronti. Dall¿istruttoria nulla è apparso
di convincente se non che, al proposito, l¿istante, assieme ad un altro
dipendente, era stato unicamente sgridato per tali inadempienze. Da qui
l¿accoglimento dell¿istanza con riconoscimento dell¿importo di Fr. 6'150.60
(Fr. 5'043.- per salario netto di maggio e giugno 2004 + Fr. 3'000.- per
indennità di licenziamento ingiustificato ./. Fr. 1'892.40 per acconti ricevuti
e non rimborsati) e la reiezione della domanda riconvenzionale.
4. AP 1
ricorre in appello chiedendo che il primo giudizio venga riformato nel senso di
respingere l¿istanza ed accogliere la domanda riconvenzionale che determina in
Fr. 1'977.55 da addebitare all¿istante. Quest¿ultimo, con le osservazioni
all¿appello, ne propone l¿integrale reiezione.
Dei
motivi delle parti in appello si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei
considerandi.
Fatti
5. Il
motivo del licenziamento in tronco dell¿istante non appare dalla lettera di
disdetta (doc. B) ma è indicato, circa un mese e mezzo dopo, nella risposta 15
giugno 2004 della convenuta (doc. D) allo scritto 1 giugno 2004 dell¿O__________
che, per conto dell¿istante, contestava l¿esistenza di qualsiasi ragione
giustificante quel provvedimento. In questa risposta si legge che ¿il signor
AO 1 è stato più volte redarguito di lasciar sempre inserito la videocamera con
registratore, ma purtroppo ai controlli effettuati a varie ore del giorno era
sempre spento...¿ e la stessa motivazione è stato sostenuta in causa con
l¿aggiunta che, fatto conosciuto dopo il licenziamento, aveva persino oscurato
le telecamere di sorveglianza con un tappo di plastica. L¿istruttoria di causa
ha permesso di appurare che il contabile della convenuta B__________ venne
avvertito dal gerente responsabile C__________ del licenziamento senza però far
cenno ai motivi solo esternatigli successivamente nel fatto che la telecamera
ogni tanto non era in funzione (teste B__________) ma anche che lo stesso C__________
riferì alla proprietaria dello stabile in cui è ubicata la stazione di servizio
che aveva licenziato l¿istante perché aveva aperto una sua valigetta lasciata
non chiusa e per un altro motivo senza però specificarlo (teste P__________).
Nemmeno il collega dell¿istante che ha saputo il mattino dopo del licenziamento
è stato informato del motivo anche se le stesse mancanze gli erano pure state
rimproverate (teste Pi__________) e la cosa avrebbe potuto servirgli di
lezione. Tutto ciò lascia perplessi e potrebbe indurre a far credere, proprio
perché il gerente non ne fece parola subito con coloro ai quali aveva riferito
del licenziamento, che l¿allontanamento dell¿istante fosse dovuto ad altra
situazione con il che, non essendo nemmeno dimostrato che il giorno del
licenziamento l¿impianto di sorveglianza fosse inattivo si potrebbe ritenere
non provata la tempestività del provvedimento rispetto all¿episodio ultimo che
si afferma l¿avrebbe scatenato.
6. In
ogni caso è pacifico che il fatto di non mettere in funzione l¿impianto di
sorveglianza non possa rappresentare, preso singolarmente, un giusto motivo di
licenziamento in tronco e lo dimostra lo stesso atteggiamento del gerente della
convenuta che, al proposito, ha più volte mosso, oralmente, dei rimproveri
all¿istante ed agli altri dipendenti (teste Pi__________) senza prendere più
drastici provvedimenti, e quindi consentendo che tali mancanze non avevano compromesso
la relazione di fiducia tra le parti. Trattasi così di mancanza lieve che però
può assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se reiterata nel tempo
nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme (licenziamento
immediato) del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 127 III 153). Ora gli
avvertimenti della datrice di lavoro (richiami e sgridate come riferisce il
teste P__________) non hanno mai contemplato la minaccia del licenziamento e,
proprio perché espressi solo oralmente e solo genericamente riferiti dal teste
Pi__________ non è possibile interpretare cosa doveva ragionevolmente dedurne
l¿istante e quindi se doveva comprendere che quei rimproveri configuravano un avvertimento
di licenziamento qualora l¿inadempienza si fosse ripetuta oppure solo un invito
a modificare il comportamento mostrato sino a quel momento (TF 18.2.2003
4C.322/2002).
Anche
tutte le lunghe considerazioni dell¿appellante attorno alla consapevolezza
dell¿istante sull¿importanza della videosorveglianza in funzione del rischio di
subire una rapina non mutano questa conclusione a fronte di una gestione
piuttosto approssimativa di tutta la situazione da parte del gerente
responsabile della convenuta così come appare dagli atti di causa in punto alle
motivazioni del licenziamento. Nemmeno può essere presunto che il dipendente si
dovesse rendere conto che le sgridate avrebbero condotto al licenziamento in
tronco poiché, oggettivamente, la mancanza (non attivazione della
videosorveglianza) non accresce il rischio di rapine, i cui possibili autori ne
sono eventualmente dissuasi dall¿esistenza dell¿impianto come tale e non dal
suo effettivo funzionamento che non è esternamente verificabile (cfr. la
testimonianza P__________ che riferisce come tre delle cinque telecamere
installate erano posizionate a solo titolo dissuasivo).
La
circostanza riguardante il bollino apposto su una telecamera, per di più una di
quelle non funzionanti (finte), riferito dalla teste P__________ non muta la
sostanza dei fatti perché non andrebbe considerata quale mancanza tanto grave
da far scattare, da sola, il licenziamento in tronco e perché nemmeno è provato
che
fosse
stato l¿istante, che a dire della teste aveva subito negato una sua
responsabilità, a manometterla.
7. Il
licenziamento in tronco, così come deciso dal primo giudice, non è difendibile
e su questo punto l¿appello va respinto. Uguale esito tocca alla critica
riguardante l¿indennità di Fr. 3'000.-, pari ad uno stipendi mensile, che è
stata riconosciuta all¿istante ai sensi dell¿art. 337c CO.
Quando
sono dati i presupposti per un licenziamento ingiustificato, al giudice, nella
determinazione di questa indennità, spetta un ampio potere di apprezzamento
(DTF 116 II 300) che può essere rivisto solo in presenza di un abuso che, in
concreto, non è assolutamente ravvisabile. Infatti l'esenzione del datore di
lavoro dal pagamento di un'indennità in caso di licenziamento in tronco senza
gravi motivi è giustificata, in via eccezionale, quando nel comportamento del
datore di lavoro non è riscontrabile alcun comportamento censurabile oppure
quando si è in presenza di una grave concolpa del dipendente il che, per i
motivi di cui ai considerandi che precedono, non è. Inoltre un¿indennità non
superiore alla mensilità di salario è già stata giudicata appropriata anche in
presenza di una innegabile concolpa del lavoratore (II CCA 27.6.1997 B. c. I.
SA).
8. L¿appellante
censura anche l¿attribuzione all¿istante di un importo di Fr. 1'420,20 per
indennità di malattia nel periodo 8/27 maggio 2004 quando invece
l¿assicurazione le ha riversato solo la somma di Fr. 1'027.-. A parte il fatto
che la convenuta si è ben guardata, in prima istanza, di esplicitare l¿incasso
di questo importo, va rilevato che lo stesso non copre tutto il periodo di
malattia perché la polizza prevedeva un termine di attesa di 7 giorni (cfr.
lettera 24.11.2004 della V__________ a O__________).
9. Visto
l¿esito dell¿appello, cade anche la richiesta di accoglimento della domanda
riconvenzionale che l¿appellante, senza alcuna spiegazione e nessun calcolo
dettagliato, aumenta a Fr. 1'977.55 rispetto all¿importo di Fr. 785.05 che
aveva preteso in prima istanza.
Per i quali motivi
visti gli art. 337 e 337c CO
dichiara e pronuncia
1. L¿appello 17 giugno 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse o spese. L¿appellante verserà a controparte l¿importo di Fr.
300.
- per ripetibili d¿appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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