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Decisione

12.2005.117

lavoro - licenziamento in tronco - indennità

10 marzo 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

5. Il

motivo del licenziamento in tronco dell¿istante non appare dalla lettera di

disdetta (doc. B) ma è indicato, circa un mese e mezzo dopo, nella risposta 15

giugno 2004 della convenuta (doc. D) allo scritto 1 giugno 2004 dell¿O__________

che, per conto dell¿istante, contestava l¿esistenza di qualsiasi ragione

giustificante quel provvedimento. In questa risposta si legge che ¿il signor

AO 1 è stato più volte redarguito di lasciar sempre inserito la videocamera con

registratore, ma purtroppo ai controlli effettuati a varie ore del giorno era

sempre spento...¿ e la stessa motivazione è stato sostenuta in causa con

l¿aggiunta che, fatto conosciuto dopo il licenziamento, aveva persino oscurato

le telecamere di sorveglianza con un tappo di plastica. L¿istruttoria di causa

ha permesso di appurare che il contabile della convenuta B__________ venne

avvertito dal gerente responsabile C__________ del licenziamento senza però far

cenno ai motivi solo esternatigli successivamente nel fatto che la telecamera

ogni tanto non era in funzione (teste B__________) ma anche che lo stesso C__________

riferì alla proprietaria dello stabile in cui è ubicata la stazione di servizio

che aveva licenziato l¿istante perché aveva aperto una sua valigetta lasciata

non chiusa e per un altro motivo senza però specificarlo (teste P__________).

Nemmeno il collega dell¿istante che ha saputo il mattino dopo del licenziamento

è stato informato del motivo anche se le stesse mancanze gli erano pure state

rimproverate (teste Pi__________) e la cosa avrebbe potuto servirgli di

lezione. Tutto ciò lascia perplessi e potrebbe indurre a far credere, proprio

perché il gerente non ne fece parola subito con coloro ai quali aveva riferito

del licenziamento, che l¿allontanamento dell¿istante fosse dovuto ad altra

situazione con il che, non essendo nemmeno dimostrato che il giorno del

licenziamento l¿impianto di sorveglianza fosse inattivo si potrebbe ritenere

non provata la tempestività del provvedimento rispetto all¿episodio ultimo che

si afferma l¿avrebbe scatenato.

6. In

ogni caso è pacifico che il fatto di non mettere in funzione l¿impianto di

sorveglianza non possa rappresentare, preso singolarmente, un giusto motivo di

licenziamento in tronco e lo dimostra lo stesso atteggiamento del gerente della

convenuta che, al proposito, ha più volte mosso, oralmente, dei rimproveri

all¿istante ed agli altri dipendenti (teste Pi__________) senza prendere più

drastici provvedimenti, e quindi consentendo che tali mancanze non avevano compromesso

la relazione di fiducia tra le parti. Trattasi così di mancanza lieve che però

può assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se reiterata nel tempo

nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme (licenziamento

immediato) del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 127 III 153). Ora gli

avvertimenti della datrice di lavoro (richiami e sgridate come riferisce il

teste P__________) non hanno mai contemplato la minaccia del licenziamento e,

proprio perché espressi solo oralmente e solo genericamente riferiti dal teste

Pi__________ non è possibile interpretare cosa doveva ragionevolmente dedurne

l¿istante e quindi se doveva comprendere che quei rimproveri configuravano un avvertimento

di licenziamento qualora l¿inadempienza si fosse ripetuta oppure solo un invito

a modificare il comportamento mostrato sino a quel momento (TF 18.2.2003

4C.322/2002).

Anche

tutte le lunghe considerazioni dell¿appellante attorno alla consapevolezza

dell¿istante sull¿importanza della videosorveglianza in funzione del rischio di

subire una rapina non mutano questa conclusione a fronte di una gestione

piuttosto approssimativa di tutta la situazione da parte del gerente

responsabile della convenuta così come appare dagli atti di causa in punto alle

motivazioni del licenziamento. Nemmeno può essere presunto che il dipendente si

dovesse rendere conto che le sgridate avrebbero condotto al licenziamento in

tronco poiché, oggettivamente, la mancanza (non attivazione della

videosorveglianza) non accresce il rischio di rapine, i cui possibili autori ne

sono eventualmente dissuasi dall¿esistenza dell¿impianto come tale e non dal

suo effettivo funzionamento che non è esternamente verificabile (cfr. la

testimonianza P__________ che riferisce come tre delle cinque telecamere

installate erano posizionate a solo titolo dissuasivo).

La

circostanza riguardante il bollino apposto su una telecamera, per di più una di

quelle non funzionanti (finte), riferito dalla teste P__________ non muta la

sostanza dei fatti perché non andrebbe considerata quale mancanza tanto grave

da far scattare, da sola, il licenziamento in tronco e perché nemmeno è provato

che

fosse

stato l¿istante, che a dire della teste aveva subito negato una sua

responsabilità, a manometterla.

7. Il

licenziamento in tronco, così come deciso dal primo giudice, non è difendibile

e su questo punto l¿appello va respinto. Uguale esito tocca alla critica

riguardante l¿indennità di Fr. 3'000.-, pari ad uno stipendi mensile, che è

stata riconosciuta all¿istante ai sensi dell¿art. 337c CO.

Quando

sono dati i presupposti per un licenziamento ingiustificato, al giudice, nella

determinazione di questa indennità, spetta un ampio potere di apprezzamento

(DTF 116 II 300) che può essere rivisto solo in presenza di un abuso che, in

concreto, non è assolutamente ravvisabile. Infatti l'esenzione del datore di

lavoro dal pagamento di un'indennità in caso di licenziamento in tronco senza

gravi motivi è giustificata, in via eccezionale, quando nel comportamento del

datore di lavoro non è riscontrabile alcun comportamento censurabile oppure

quando si è in presenza di una grave concolpa del dipendente il che, per i

motivi di cui ai considerandi che precedono, non è. Inoltre un¿indennità non

superiore alla mensilità di salario è già stata giudicata appropriata anche in

presenza di una innegabile concolpa del lavoratore (II CCA 27.6.1997 B. c. I.

SA).

8. L¿appellante

censura anche l¿attribuzione all¿istante di un importo di Fr. 1'420,20 per

indennità di malattia nel periodo 8/27 maggio 2004 quando invece

l¿assicurazione le ha riversato solo la somma di Fr. 1'027.-. A parte il fatto

che la convenuta si è ben guardata, in prima istanza, di esplicitare l¿incasso

di questo importo, va rilevato che lo stesso non copre tutto il periodo di

malattia perché la polizza prevedeva un termine di attesa di 7 giorni (cfr.

lettera 24.11.2004 della V__________ a O__________).

9. Visto

l¿esito dell¿appello, cade anche la richiesta di accoglimento della domanda

riconvenzionale che l¿appellante, senza alcuna spiegazione e nessun calcolo

dettagliato, aumenta a Fr. 1'977.55 rispetto all¿importo di Fr. 785.05 che

aveva preteso in prima istanza.

Per i quali motivi

visti gli art. 337 e 337c CO

dichiara e pronuncia

1. L¿appello 17 giugno 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese. L¿appellante verserà a controparte l¿importo di Fr.

300.

- per ripetibili d¿appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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