12.2005.123
istanza di sfratto prematura - disdetta del contratto di locazione inviata per posta raccomandata qualche giorno prima della fine di un mese e non ritirata
7 ottobre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2005.123
Data decisione, Autorità:
07.10.2005, IICCA
Titolo:
istanza di sfratto prematura - disdetta del contratto di locazione inviata per posta raccomandata qualche giorno prima della fine di un mese e non ritirata
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
SCADENZA PER LA DISDETTA
SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO
art. 257d CO
art. 266a CO
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.123
Lugano
7 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.42 (sfratto)
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 1° giugno 2005 da
AP 1
AP 2
AP 3
tutti rappr. da RA 1
contro
AO 1
che il Segretario assessore, con decreto 22 giugno
2005, ha dichiarato irricevibile;
ed ora sull’appello 27 giugno 2005, con cui gli
istanti la convenuta chiedono di riformare il decreto e di accogliere l’istanza
di sfratto, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta non ha presentato osservazioni
all’appello;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. AP
3, AP 2 e AP 1 hanno concesso in locazione a AO 1, con contratto del 1°
ottobre 2003, un appartamento di 3 ½ locali per una pigione annua di fr.
8'640.-, pagabili in rate mensili di fr. 720.- (doc. A). Il 16 marzo 2005 __________,
amministratrice dell’immobile, ha diffidato la conduttrice a versare la pigione
scaduta di fr. 1'840.- più spese di fr. 20.- entro 30 giorni, con la
comminatoria della disdetta del contratto (doc. B, C). Scaduto infruttuoso il
termine di pagamento, l’amministrazione immobiliare ha inviato il 26 aprile
2005 la disdetta del contratto mediante modulo ufficiale, con effetto dal 31
maggio 2005 (doc. D).
B. I
locatori hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera lo sfratto di AO 1
con istanza del 1° giugno 2005. All’udienza del 17 giugno 2005 nessuna delle
parti è comparsa. Statuendo il 22 giugno 2005, il Segretario assessore ha
dichiarato irricevibile l’istanza di sfratto, ritenendo che la disdetta
esplicava i suoi effetti per la scadenza del 30 giugno 2005.
C. AP
3, AP 2 e AP 1 sono insorti il 27 giugno 2005 con un atto d’appello nel quale
chiedono l’accoglimento dell’istanza di sfratto. La conduttrice non ha
presentato osservazioni all’appello.
e
considerato
in diritto: 1. Nella fattispecie il primo giudice ha dichiarato
irricevibile l’istanza di sfratto, poiché a suo avviso essa era prematura. Egli
ha in effetti constatato che la disdetta inviata il 26 aprile 2005 era stata
validamente notificata l’ultimo giorno di giacenza della raccomandata,
ritornata al mittente il 4 maggio 2005 per mancato ritiro da parte della
destinataria (doc. D), con la conseguenza che la disdetta poteva esplicare i
suoi effetti solo per il 30 giugno 2005. Gli appellanti affermano in questa
sede che la disdetta del 26 aprile 2005 è stata validamente notificata il
giorno successivo, quando l’avviso di ritiro della raccomandata è stato posto
nella cassetta delle lettere della conduttrice.
2. Gli
istanti hanno prodotto agli atti la disdetta 26 aprile 2005, notificata su
modulo ufficiale per lettera raccomandata (doc. D), e la busta che la posta ha
ritornato loro il 4 maggio 2005 alla scadenza del termine di giacenza per
mancato ritiro da parte della destinataria (doc. E).
3. La disdetta è un'espressione unilaterale di volontà che necessita
di essere ricevuta dal destinatario ed esplica pertanto i suoi effetti quando
entra nella sfera d'influsso di questi, non essendo escluso che la notifica
della disdetta avvenga addirittura prima che il destinatario ne prenda
personalmente conoscenza (Zihlmann, Das Mietrecht, ed. 2, p. 105; Lachat, Le bail à
loyer, Losanna 1997, p. 413 e 414). La notifica di un atto è perfetta senza
che, oltre alla sua rimessa nella sfera d'influsso del destinatario, questi ne
prenda effettivamente conoscenza, ossia ne legga il contenuto (Thilo, A
quel moment la résiliation du bail est-elle effective ?, in JT 1954, p. 546 e
547; Engel, Traité des obligations en droit
suisse, ed. 2, p. 133; Higi, in Comm. di Zurigo, 1995, art. 266 -
266o CO, N. 38). La disdetta inviata per posta raccomandata si reputa giunta al
suo destinatario quando quest’ultimo la ritira o la rifiuta oppure, in caso di
mancato ritiro, alla scadenza del termine di giacenza di sette giorni (Bohnet, Les
termes et délais en droit du bail à loyer, 13ème Séminaire sur le bail à loyer, Neuchâtel 2004; Lachat, in:
Commentaire romand CO, n. 5 ad art. 266a).
4. Nella
fattispecie nessuno è comparso all’udienza e gli istanti si sono limitati a
confermare la domanda di sfratto sulla base della documentazione prodotta,
ossia la busta non ritirata. Si tratta quindi di stabilire se la disdetta è da
considerare validamente consegnata alla destinataria il 4 maggio 2005, alla
scadenza del termine di giacenza, come ammesso dal primo giudice, o il 27
aprile 2005, come sostengono gli istanti. La tesi di questi ultimi è invero
fondata su autorevole dottrina (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 1997, p.
413 e 414), ma il medesimo autore ha modificato la sua posizione e propende ora
per la notifica alla scadenza del termine di giacenza di sette giorni (Lachat,
Commentaire romand, n. 5 ad art. 266a), come avviene per il calcolo del termine
di comminatoria di disdetta in caso di mora (Lachat, op. cit., n. 6
ad art. 257d). Il giudizio del primo giudice resiste dunque alla critica e può
essere condiviso. Ne deriva che la disdetta è stata notificata nella
fattispecie il 4 maggio 2005 e poteva esplicare effetti solo per il 30 giugno
2005, così come deciso dal primo giudice. L’istanza di sfratto del 1° giugno
2005 era pertanto prematura e a ragione il Segretario assessore l’ha dichiarata
irricevibile (Rep. 1996, 248). L’appello deve di conseguenza essere respinto.
5. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti, mentre non si
attribuiscono ripetibili alla convenuta, che non ha presentato osservazioni
all’appello.
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 segg. CPC
pronuncia
1. L’appello 27 giugno 2005 di AP 3, AP 2 e AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa
di giudizio fr. 100.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
150.
-
già
anticipati dagli appellanti rimangono a loro carico in solido. Non si
attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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