12.2005.127
edizione documenti da un terzo - decreto - obbligo di motivazione - nullità
7 luglio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2005.127
Data decisione, Autorità:
07.07.2005, IICCA
Titolo:
edizione documenti da un terzo - decreto - obbligo di motivazione - nullità
ATTO NULLO / ATTI NULLI
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
DOMANDA DI EDIZIONE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
art. 142 CPC-TI
art. 213a CPC-TI
art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 287 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.127
Lugano
7 luglio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’appello 29 giugno 2005 di
AP 1
rappr. dall’ RA
1
nei confronti del decreto 9 giugno 2005 di edizione
documenti del Pretore di Locarno-Città nell’ambito nella causa inc. n. OA.2002.20
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 21
marzo 2002 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
__________, Basilea
rappr. dall’ __________
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato:
che nella
causa che oppone la AO 1 alla PI 1per ottenere il risarcimento assicurativo
delle conseguenze patrimoniali di un furto con scasso avvenuto il 9/10 luglio
2000, la prima ha chiesto, con istanza 14 settembre 2004, l’edizione dalla AP 1
di “tutti i documenti in
suo possesso, in particolare piani e schemi tecnici, fatture e giustificativi,
eventuale corrispondenza, avente per oggetto l’istallazione, le successive
modifiche intervenute nel tempo e la manutenzione ordinaria/straordinaria
riguardante i sistemi di videosorveglianza SITEC e ZETTLER ( in seguito Tycho
Integrated Systems) presenti nello stabile sito in __________ e di proprietà della
AO 1”;
che, con
complemento all’istanza di edizione documenti del 15 aprile 2005, l’attrice ha
precisato i motivi della sua domanda e indicato i periodi di tempo nei quali si
erano scambiate le corrispondenze ed allestito i piani e gli schemi tecnici che
chiedeva in edizione;
che il
Pretore, il 18 aprile 2005, ha fissato alla AP 1 un termine di trenta giorni per
produrre la documentazione richiestale;
che la
parte terza chiamata all’edizione, con scritto 18 maggio 2005, ha prodotto
determinata documentazione e si è rifiutata di produrre altro chiedendo
maggiori specificazioni e ritenendo la richiesta del tutto sproporzionata, in
particolare perché, per un furto con scasso avvenuto il 9/10 luglio 2000, si
chiede l’edizione di documentazione confidenziale fino al 1991, rispettivamente
fino al 1996 quando poi con l’attrice nel merito è pendente una procedura
arbitrale e quindi sussiste interesse degno di protezione a non esibire documentazione
che non sia assolutamente e strettamente necessaria a comprovare i fatti
contestati nella vertenza sottoposta al Pretore;
che la AO
Fatti
1 ha presentato le proprie osservazioni alle contestazioni della AP 1, con
scritto 2 giugno 2005, che il Pretore ha intimato alle parti in uno con
un’ordinanza 9 giugno 2005 con la quale ha fissato alla parte chiamata
all’edizione un termine di sessanta giorni per produrre la documentazione così
come specificato dall’attrice nel complemento di richiesta d’edizione del 14
aprile 2005;
che, con
appello 29 giugno 2005, la AP 1 chiede la nullità rispettivamente
l’annullamento della decisione pretorile;
che
l’art. 213a CPC prescrive che il giudice decide con decreto sulla domanda di
edizione da terzi a meno che il terzo si dica disposto all’edizione;
che i
decreti sono emanati giusta gli art. 285 e 287 CPC nel senso che essi, pena la
nullità devono contenere l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto (art.
285 cpv. 2 litt. e CPC) ritenuto che tale motivazione è esclusa se la domanda
non è contestata (art. 287 CPC);
che la
decisione del Pretore – indifferente il fatto che sia indicata quale ordinanza
piuttosto che decreto, poiché tale è la forma corretta per il tipo di pronuncia
a fronte della chiara e circostanziata opposizione della parte chiamata
all’edizione – non contiene alcuna motivazione di fatto e di diritto che
permetta di comprendere per quale ragione decisiva il primo giudice si sia
determinato in quel modo, ossia per quali ragioni abbia completamente accolto
la domanda dell’istante ed abbia respinto le eccezioni della AP 1 (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 2) non bastando il semplice rinvio alle
varie istanze ed osservazioni delle parti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI ad art. 285 m. 4);
che ne
consegue la sua nullità con accoglimento dell’appello, già all’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC, poiché la nullità è rilevabile d’ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);
che non
si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili vanno caricate allo
Stato poiché l’accoglimento dell’appello è la conseguenza di un’iniziativa
processualmente scorretta (sentenza nulla) del primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 m. 18);
Per i quali motivi
visti gli art. 213a, 285 e 313bis CPC
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
29 giugno 2005 di AP 1 è accolto e la decisione 9 giugno 2005 del Pretore, in
materia di edizione documenti, è dichiarata nulla.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse o spese mentre lo Stato del Canton Ticino verserà a AP 1
l’importo di Fr. 700.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- ;
RA
3.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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