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Decisione

12.2005.127

edizione documenti da un terzo - decreto - obbligo di motivazione - nullità

7 luglio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 ha presentato le proprie osservazioni alle contestazioni della AP 1, con

scritto 2 giugno 2005, che il Pretore ha intimato alle parti in uno con

un’ordinanza 9 giugno 2005 con la quale ha fissato alla parte chiamata

all’edizione un termine di sessanta giorni per produrre la documentazione così

come specificato dall’attrice nel complemento di richiesta d’edizione del 14

aprile 2005;

che, con

appello 29 giugno 2005, la AP 1 chiede la nullità rispettivamente

l’annullamento della decisione pretorile;

che

l’art. 213a CPC prescrive che il giudice decide con decreto sulla domanda di

edizione da terzi a meno che il terzo si dica disposto all’edizione;

che i

decreti sono emanati giusta gli art. 285 e 287 CPC nel senso che essi, pena la

nullità devono contenere l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto (art.

285 cpv. 2 litt. e CPC) ritenuto che tale motivazione è esclusa se la domanda

non è contestata (art. 287 CPC);

che la

decisione del Pretore – indifferente il fatto che sia indicata quale ordinanza

piuttosto che decreto, poiché tale è la forma corretta per il tipo di pronuncia

a fronte della chiara e circostanziata opposizione della parte chiamata

all’edizione – non contiene alcuna motivazione di fatto e di diritto che

permetta di comprendere per quale ragione decisiva il primo giudice si sia

determinato in quel modo, ossia per quali ragioni abbia completamente accolto

la domanda dell’istante ed abbia respinto le eccezioni della AP 1 (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285 m. 2) non bastando il semplice rinvio alle

varie istanze ed osservazioni delle parti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI ad art. 285 m. 4);

che ne

consegue la sua nullità con accoglimento dell’appello, già all’esame

preliminare dell’art. 313bis CPC, poiché la nullità è rilevabile d’ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);

che non

si prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili vanno caricate allo

Stato poiché l’accoglimento dell’appello è la conseguenza di un’iniziativa

processualmente scorretta (sentenza nulla) del primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148 m. 18);

Per i quali motivi

visti gli art. 213a, 285 e 313bis CPC

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

29 giugno 2005 di AP 1 è accolto e la decisione 9 giugno 2005 del Pretore, in

materia di edizione documenti, è dichiarata nulla.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese mentre lo Stato del Canton Ticino verserà a AP 1

l’importo di Fr. 700.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- ;

RA

3.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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