12.2005.128
simulazione - vendita di beni per sfavorire i creditori - costituto possessorio
17 agosto 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2005.128
Data decisione, Autorità:
17.08.2006, IICCA
Titolo:
simulazione - vendita di beni per sfavorire i creditori - costituto possessorio
AZIONE REVOCATORIA
RIVENDICAZIONE DI TERZI
SIMULAZIONE
TRASFERIMENTO DEL POSSESSO
art. 717 CC
art. 18 CO
art. 285 LEF
Incarto n.
12.2005.128
Lugano
17 agosto
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. EF.2003.1525
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 30
settembre 2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
tendente ad ottenere l’accertamento della proprietà di
beni sequestrati e pignorati;
domanda avversata dalla convenuta che il Pretore, con
sentenza 14 giugno 2005, ha respinto;
appellante l’attore che, con gravame 27 giugno 2005,
chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione venga
accolta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre la
convenuta non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto e in diritto :
1. Con petizione 30 settembre 2003, il dott. AP 1 ha convenuto in lite AO
1 davanti la Pretura di Lugano con un’azione di rivendicazione ex art. 107 e
109 LEF, chiedendo fosse accertato il suo diritto di proprietà sui beni
sequestrati il 24 aprile 2002 e pignorati il 28 aprile 2003 presso l’abitazione
dei signori __________ E__________ in C__________ (già M__________). L’attore
ha rivendicato il suo diritto di proprietà adducendo di aver acquistato il mobilio
mediante un contratto di compravendita stipulato il 16 dicembre 1999 fra lui
(acquirente da una parte) e i signori __________ E__________ (venditori
dall’altra parte) per il prezzo di DM 150'000.-.
Alla
domanda si è opposta la convenuta rilevando che la richiesta dell’attore si
configurava in un abuso di diritto teso a vanificare le procedure esecutive
avviate dai creditori nei confronti dei signori E__________. Per la convenuta è
poco credibile che a distanza di 7 anni dalla vendita del mobilio, l’acquirente
abbia lasciato il possesso di questi mobili ai venditori, pur avendo sborsato
un prezzo di DM 150'000.-.
2. Con sentenza 14 giugno 2005 il Pretore ha respinto la petizione,
assumendo che il contratto di compravendita avente per oggetto la vendita del
mobilio posto nelle case di vacanza dei venditori in Svizzera, è un negozio
simulato per consentire ai coniugi E__________ di sfuggire ai loro creditori,
vanificando così lunghe e costose procedure di incasso promosse a loro carico.
A tal riguardo dalla documentazione acquisita agli atti risulta che __________
E__________ sono stati vanamente inseguiti dai loro creditori in altri Cantoni per
il mancato pagamento delle pigioni delle abitazioni da loro locate. Per il
Pretore non è plausibile che in seguito alla conclusione del contratto di
compravendita, gli oggetti siano rimasti in uso temporaneamente ai coniugi E__________
per ben sette anni. Il contratto di compravendita è di conseguenza simulato e
la proprietà del mobilio è rimasta di proprietà dei venditori.
3. Contro il premesso giudizio l’attore si è aggravato in appello,
ponendo in evidenza che la convenuta non aveva mai fatto cenno alla nullità
dell’atto per simulazione. Costei si era limitata genericamente a rilevare che
il controverso contratto di compravendita integrava gli estremi di un abuso di
diritto, perché i venditori erano rimasti in possesso del mobilio per lungo
tempo. L’appellante ha soggiunto che agli atti non v’è alcuna prova atta a
sostanziare la tesi del Pretore. Il fatto che i venditori siano rimasti
possessori per sei (e non sette anni) del mobilio non è motivo sufficiente per
ritenere che l’atto sia stato simulato. Infatti non è del tutto illogico che
l’acquirente, residente in Germania, abbia lasciato gli oggetti acquistati
nell’appartamento dei signori E__________ per evitare un costoso trasloco. Il
Pretore avrebbe altresì omesso di ravvisare che nell’ambito di una procedura
che si è svolta davanti a un Tribunale di D__________, l’attore è riuscito a
rivendicare con successo la proprietà dei beni mobili che erano stati
sequestrati nell’appartamento allora locato dai coniugi E__________, proprio
sulla base del contratto di compravendita di mobili del 16 dicembre 1996. Le
altre procedure cui ha fatto cenno il Pretore non hanno alcuna relazione con
l’esame della proprietà dei beni rivendicati. Il primo giudice avrebbe quindi
abusato del suo potere di apprezzamento, avvalendosi di indizi assolutamente
non convergenti. Da ultimo ha posto in evidenza che una denuncia per truffa
sporta contro di lui e nei confronti dei coniugi E__________ è sfociata in un
decreto di non luogo a procedere.
La
convenuta non ha presentato alcuna osservazione al gravame.
4. La materia del contendere fra le parti verte sul quesito di sapere
se al contratto di compravendita stipulato il 16 dicembre 1996 fra i signori __________
E__________ (venditori) e il dott. AP 1 (acquirente), avente per oggetto il
mobilio e le suppellettili posti in due abitazioni di vacanza in Svizzera dei
venditori, per il prezzo di DM 150'000.- (doc. P e L), possa inerire natura di
negozio simulato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sviluppata
in applicazione dell’art. 18 CO, vi è simulazione quando le parti concordano
che le reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti
alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l’apparenza di un negozio
giuridico, sia perché intendono celarne un altro. La stipula di una simulazione
non è sottoposta ad alcuna forma e può essere dedotta da atti concludenti. La
prova della simulazione, che incombe a chi se ne prevale, deve essere rigorosa:
affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (TF 9 novembre
2000,5C.113/2000 consid. 3b/aa; 28 novembre 2003, inc.4C.279/2002
consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b).
4.1. L’appellante rimprovera al Pretore che la convenuta non ha mai
preteso che il controverso contratto si configurasse come un negozio simulato.
La convenuta si sarebbe limitata a sostenere che questo atto costituiva un
abuso di diritto. Di conseguenza il Pretore non avrebbe potuto soffermarsi
sulla questione di sapere se il controverso negozio fosse o meno simulato.
L’obiezione è infondata, giacché il giudice deve esaminare d’ufficio se il
contratto si configura come un atto simulato (TF 26 ottobre 2001,5C.127/2001
consid. 2a; 28 novembre 2003,4C.279/2002 consid. 5; DTF 97 II 207 consid. 5 ).
4.2. Per stabilire se un atto è simulato, occorre sapere quale sia stato
il motivo che ha determinato le parti a perfezionare il contratto. Se esse
hanno voluto, con il negozio, creare una falsa apparenza nei confronti dei
terzi, l’atto di principio è simulato. Se invece le parti, attraverso l’atto,
hanno inteso perseguire un altro scopo, esse non necessariamente si rendono autrici
di una simulazione. Per quanto possa essere deprecabile, colui che vende dei
beni per sottrarli all’azione dei suoi debitori, non si rende autore di un atto
simulato, perché il negozio è realmente voluto, anche se è stato perfezionato
per conseguire uno scopo finale diverso dalla compravendita (Jäggi/Gauch,
Zürcher Kommentar, N. 89 all’art. 18; Winiger, CR CO I, N. 80 all’art. 18; von Thur/Peter, Das Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, pag. 296/297). Ne
deriva che se le parti hanno voluto perfezionare la controversa compravendita
per sfuggire alle pretese dei creditori come ha ritenuto il Pretore e sostenuto
la convenuta, il negozio non può essere considerato simulato. Esso rimane di
principio valido e potrà, all’occorrenza, formare oggetto di un’azione
revocatoria secondo gli art. 285 segg. LEF, rispettivamente trovarsi in
contrasto con i principi del constituto possessorio dell’art. 717 CC (von Thur/Peter, op. cit. , pag. 297).
4.3. Malgrado non sia processualmente possibile entrare nel merito di una
domanda revocatoria, occorre però esaminare se le parti hanno effettivamente
voluto trapassare la proprietà del mobilio al momento in cui è stata
perfezionata la compravendita. Il tema è stato affrontato dalle parti ma
nessuno ha prestato attenzione alle norme sul trapasso della proprietà. Il
Giudice è tenuto ad applicare d’ufficio il diritto federale (art. 87 cpv. 1
CPC) e, all’occorrenza, anche quello straniero (art. 87 cpv. 3 CPC in unione
all’art. 16 LDIP). Diversamente da quanto ha sostenuto l’appellante, la
proprietà non viene trasmessa mediante il pagamento del prezzo di
compravendita. Il pagamento del prezzo costituisce solo l’adempimento
dell’obbligazione sottesa al contratto di compravendita. Posto che il mobilio e
le suppellettili si trovavano in Svizzera al momento della compravendita (cfr.
doc. P ad art. 1), il quesito relativo al trasferimento della proprietà va
esaminato sotto il profilo del diritto svizzero (art. 100 cpv. 1 LDIP). A norma
dell’art. 714 cpv. 1 CC, il trapasso della proprietà mobiliare presuppone per
la sua validità il trasferimento del possesso all’acquirente. In forza
dell’art. 924 CC il possesso di una cosa può però essere acquistato senza
consegna quando un terzo o l’alienante stesso rimane in possesso della cosa a causa
di uno speciale rapporto giuridico: ad esempio locazione, prestito, usufrutto,
deposito, riserva di proprietà. Nondimeno giusta l’art. 717 cpv. 1 CC quando in
forza di uno speciale rapporto giuridico la cosa è rimasta presso l’alienante,
il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte a terzi, se fu fatto
nell’intenzione di pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno
manuale (II CCA 20 dicembre 2002, inc. n. 12.2002.71 consid. 5). L’azione
prevista dall’art. 717 CC può essere autonoma, ma può anche intervenire nel
quadro degli istituti previsti dalla LEF per la protezione dei creditori (Steinauer,
Les droits réels, 3a ed. N. 2026b; Schwander, Basler Kommentar, N. 5 all’art.
717) e, quindi, anche nell’ambito di un’azione di rivendicazione ai sensi degli
art. 106 segg. LEF. Per l’art. 717 cpv. 2 CC il giudice decide in proposito con
libero apprezzamento. I creditori sono lesi nei loro diritti, allorché le parti
(e non solo l’alienante) abbiano potuto rendersi conto, avuto riguardo alle
circostanze, che il trasferimento della proprietà poteva pregiudicare gli
interessi di terzi. Non è però necessario che questo sia stato lo scopo
dell’operazione (Steinauer, op. cit. N. 2024a; Schwander, op. cit. N. 3 all’art. 717). Le
condizioni del trasferimento consentono generalmente di determinare se lo scopo
era voluto, o almeno non poteva essere escluso dalle parti. Ad esempio vi sono
indizi per ritenere il pregiudizio dei creditori, allorché un proprietario
insolvente fa delle donazioni o vende un oggetto ad un prezzo notevolmente
inferiore al valore venale, oppure ancora quando l’acquirente è un amico o un
membro della famiglia dell’allineante. Nei casi in cui l’alienazione ha formato
oggetto di una controprestazione (oggettivamente sufficiente ed effettivamente
percepita dall’alienante), i terzi non sono di principio lesi (Steinauer,
op. cit. n. 2024a). Le parti non hanno contestato che i beni oggetto del
pignoramento fossero quelli elencati nella distinta allegata al contratto di
compravendita (doc. P). Il fatto che i venditori siano rimasti in possesso del
mobilio per almeno sei anni dal momento della stipulazione del contratto e che
l’acquirente non si è mai preoccupato di prendere possesso degli oggetti, è
circostanza inusuale se si considera che egli ha sborsato, in due soluzioni di
DM 75'000.-, un prezzo di DM 150'000.-. Questa circostanza non è però da sola
sufficiente per corroborare il sospetto che i venditori abbiano inteso
proteggere il loro mobilio con la compravendita qui incriminata. Le parti al
contratto hanno previsto che la proprietà veniva trapassata immediatamente il
giorno della firma del contratto (doc. P ad art. 3), per cui non si pone
neppure il problema di sapere se il trapasso del possesso e, quindi quello
della proprietà, era stato differito o sottoposto a una condizione sospensiva
(sul tema cfr. Stark, Berner Kommentar, N. 90 all’art. 922; Steinauer, op. cit. n.
2014). Il negozio sembrerebbe essere stato concluso nel dicembre 1996, ovvero
prima che i coniugi E__________ ebbero perfezionato il contratto di locazione
per un’abitazione nel Comune di D__________ (12 giugno / 1° settembre 1997; doc.
2 e 3). Le liti sorte in seguito a questo contratto, nonché ad altre successive
aventi per oggetto l’incasso di pigioni scoperte da parte dei coniugi E__________
e che hanno dato inizio ad una lunga serie di procedure esecutive avviate dai
locatori nei loro confronti, sono difficilmente riconducibili temporalmente al
contratto di compravendita litigioso. La convenuta dal canto suo non ha
dimostrato, né è riuscita a rendere verosimile che al momento della stipula del
contratto l’acquirente – e non anche solo i venditori – potevano rendersi conto
della lesione dei diritti dei creditori. Dalla documentazione acquisita agli
atti non emerge in particolare che già verso la fine del 1996 i coniugi E__________
versavano in difficoltà economiche ed erano inseguiti dai loro creditori. La
prima causa risale al marzo 1998 per un contratto di locazione stipulato il 12
giugno 1997 (cfr. doc. 3). La convenuta, che intende avvalersi della nullità
della compravendita incriminata, rispettivamente che ha contestato il lecito
trasferimento della proprietà del mobilio, non ha contestato, né ha reso
verosimile che le ricevute di pagamento di DM 75'000.- il 16 dicembre 1996 e il
28 febbraio 1997 (doc. P) erano false, nel senso che nessun prezzo è stato
sborsato dall’acquirente. Conformemente all’art. 88 cpv. 1 CO, queste due
quietanze sul contratto di compravendita facilitano la prova dell’estinzione di
una obbligazione ed instaurano la presunzione che il debito è stato estinto (DTF
121 IV 135 consid. 2C; Leu,
Basler Kommentar, N. 8 all’art. 88). Dagli atti non emerge
neppure che la controprestazione dell’acquirente fosse oggettivamente
inadeguata rispetto al valore della merce.
Ne
discende che in assenza di prove od indizi certi e rassicuranti, ma di soli
sospetti, questa Camera non è in grado di accertare quale effettivamente fosse
la volontà dei contraenti al momento della stipulazione del contratto e di conseguenza
l’appello merita di essere accolto.
5. Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le
sedi seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello
27 giugno 2005 del dott. AP 1, Z__________ (D) è accolto. Di conseguenza la sentenza 14 giugno 2005 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5 è così riformata:
1. La
petizione 30 settembre 2003 del dott. AP 1 è accolta.
Di
conseguenza è accertato il diritto di proprietà del dott. AP 1, Z__________ (D)
di tutti i beni oggetto dei verbali di pignoramento 28 maggio 2003 dell’ UE di
Lugano, di cui alle esecuzioni n. __________ a carico di E__________ e n. __________
a carico di E__________. Di conseguenza entrambi i pignoramenti effettuati
dall’UE di Lugano nell’ambito delle predette esecuzioni, sono revocati.
2. La
tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese, da anticipare come di rito, poste
a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attore Fr. 1'000.-- a titolo
di ripetibili.
Considerandi
II. La
tassa di giudizio della procedura d’appello di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.-
(totale Fr. 300.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico di AO 1 che
rifonderà inoltre a controparte Fr. 500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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