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Decisione

12.2005.129

licenziamento immediato ritenuto ingiustificato perché reazione tardiva del datore di lavoro - onere della prova del versamento di stipendio - negata audizione di organi della datrice di lavoro perché

25 aprile 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 22 aprile 2003 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di

Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 23'900.- oltre

interessi del 5% dal 31 marzo 2003 e di un¿indennità da determinare per

licenziamento ingiustificato. All'udienza del 2 giugno 2003 AO 1 ha confermato

la propria istanza, alla quale si è opposta AP 1, che in via riconvenzionale ha

chiesto il versamento di fr. 4'790.50, a risarcimento del danno causato in un

incidente della circolazione e per abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione

Considerandi

finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

C. Statuendo

il 16 giugno 2005, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, in parziale accoglimento dell¿istanza ha condannato la

convenuta a versare a AO 1 l¿importo di fr. 19'091.55 oltre

interessi al 5% dal 31 marzo 2003 e di fr. 400.- a titolo di parziali

ripetibili e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale ha

condannato AO 1 a versare a AP 1 la somma di fr. 920.25 oltre interessi al 5%

dal 2 giugno 2003 e di fr. 240.- a titolo di parziali ripetibili.

D. AP

1.

è insorta con un appello del 30 giugno 2005 contro la sentenza del Segretario

assessore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato l¿accoglimento

dell¿istanza nella misura di fr. 2'693.30 e la conseguente modifica del

Dispositivo

dispositivo sulle ripetibili. L¿istante ha proposto con le osservazioni del 18

luglio 2005 di respingere l'appello.

e ritenuto

in diritto: 1. Nella

fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto che la datrice di lavoro aveva

dimostrato il pagamento dello stipendio di febbraio 2003, ma non quello di

gennaio 2003. Ha poi constatato che il versamento della tredicesima mensilità

al lavoratore non era stato pattuito, contrariamente a quanto sosteneva

quest¿ultimo. Il Segretario assessore ha in seguito negato l¿esistenza di gravi

motivi per la pronuncia di un licenziamento immediato, poiché il sospetto di

furto addotto dalla datrice di lavoro non aveva trovato riscontro, mentre il

danno provocato nel corso di un incidente della circolazione a un terzo

risaliva all¿estate precedente e le assenze del dipendente, prima per malattia

e poi ingiustificata, non avevano provocato reazioni della datrice di lavoro

prima della causa giudiziaria. In conclusione il Segretario assessore ha

condannato la convenuta a versare all¿ex dipendente lo stipendio di gennaio

2003, e lo stipendio di marzo e aprile 2003, dedotti i 7/30 del salario di marzo per l¿assenza ingiustificata dall¿11 al 17 marzo

e gli importi versati dalla cassa disoccupazione ai sensi dell¿art. 29 LADI,

per un totale di fr. 7'691.55 netti (fr. 3'512.85 stipendio di gennaio 2003, fr.

2'693.30 pari ai 23/30 dello stipendio di marzo 2003, fr.

1'485.50 residuo stipendio di aprile 2003). Infine, ha attribuito all¿istante

un¿indennità per licenziamento ingiustificato pari a tre mesi di stipendio, in

fr. 11'400.-, tenendo in considerazione sia la grave accusa di furto addotta

dalla datrice di lavoro per licenziare il dipendente, risultata infondata, sia

il comportamento negativo di costui, che si è assentato ingiustificatamente, ha

preso mezza giornata di vacanza senza informarne la datrice di lavoro e ha

rivendicato lo stipendio di febbraio 2003 nonostante lo avesse già ricevuto.

2. L¿appellante chiede

che la Camera civile proceda all¿audizione di F__________, persona cognita dei

fatti e al corrente in particolare del pagamento del mese di gennaio 2003 e

delle modalità con le quali l¿istante aveva preso le vacanze del dicembre 2002,

se del caso nella forma dell¿interrogatorio formale d¿ufficio ai sensi

dell¿art. 270 CPC. All¿udienza del 3 giugno 2003, la convenuta aveva chiesto

l¿audizione testimoniale di F__________, che il Segretario assessore ha

respinto con ordinanza dello stesso giorno per il motivo che l¿interessato era

socio con firma individuale della convenuta e non poteva quindi essere sentito

come testimone. La giurisprudenza cantonale ritiene inammissibile l¿audizione

di una persona che è organo della società (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato Appendice 2000/2004,

m. 15 ad art. 288 CPC), salvo nelle cause rette dalla massima inquisitoria a

carattere sociale (art. 343 cpv. 4 CO). Di principio l¿audizione potrebbe

quindi essere ammessa, salvo che in concreto la prova offerta in appello non è

rilevante per il giudizio, come si vedrà in seguito, e non vi è dunque motivo

di assumerla (art. 184 CPC).

3. Per quel che

concerne il pagamento dello stipendio di gennaio 2003, la convenuta sostiene di

aver instaurato una prassi secondo la quale essa versava mensilmente lo

stipendio all¿istante in contanti e senza ricevuta, come dimostrato dalla testimonianza

di C__________, che ha assistito alla consegna dello stipendio di febbraio

2003. Essa sostiene che il testimone rifiutato dal Pretore avrebbe potuto

fornire la prova del pagamento anche del mese di gennaio 2003. Se non che,

l¿istante ha ammesso che il salario gli veniva sempre consegnato a mano da A__________,

socio della datrice di lavoro ora deceduto, in contanti e in una busta chiusa,

senza ricevuta (interrogatorio formale del 27 gennaio 2004, pag. 2). Non si

vede quindi come l¿altro socio della convenuta avrebbe potuto provare il

versamento dello stipendio di gennaio 2003. La circostanza che l¿istante si sia

trovato in contraddizione con un testimone non interessato sul versamento dello

stipendio di febbraio 2003 non dimostra l¿avvenuto versamento di quello di

gennaio 2003. L¿audizione di F__________ consisterebbe verosimilmente in una dichiarazione

di senso opposto a quella resa dall¿istante nel corso del suo interrogatorio

formale, ma ciò non gioverebbe alla datrice di lavoro, poiché in presenza di

due mezzi di prova contraddittori il giudice deve decidere a sfavore della

parte che sopportava l¿onere della prova, vale a dire in sfavore della

convenuta. Per dottrina e giurisprudenza, infatti, l¿onere della prova

dell¿avvenuto pagamento del salario incombe al datore di lavoro (DTF 125 III 78

consid. 3b; Schönenberger/Staehelin, Zürcher Kommentar,

N. 35 ad art. 322 CO; I CCTF 21 dicembre 1998 4C.455/1997). A

giusta ragione quindi il Segretario assessore ha riconosciuto all¿istante lo

stipendio di gennaio 2003.

4. L¿appellante

ribadisce che il licenziamento immediato dell¿istante era giustificato dalla decisione

di costui di prendere unilateralmente due settimane di vacanze a fine marzo

2003 senza l¿accordo della datrice di lavoro, messa di fronte al fatto

compiuto. Essa afferma che l¿istante era già stato ammonito con comminatoria di

licenziamento per un comportamento analogo avvenuto nel dicembre 2002, come

avrebbe potuto dimostrare l¿audizione di F__________. Inoltre il dipendente si era

assentato senza giustificazione per una settimana dal 10 al 17 marzo 2003

presentando un certificato medico compiacente e non si era presentato al posto

di lavoro il pomeriggio del 31 marzo 2003, come aveva invece annunciato.

L¿insieme di queste violazioni contrattuali, ritiene l¿appellante, e in

particolare la disonestà manifestata dal lavoratore, che ha mentito al datore

di lavoro a più riprese e ha rivendicato salari già versati, giustificano il

licenziamento immediato senza preavviso.

5. L'art. 337 CO

dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto

immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la

continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è

il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non

permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata

sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto

immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo

restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid.

4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se

si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità

della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31; 129 III 351 consid. 2.1).

Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri

contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze

concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313,

cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti

dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. È invece

la controparte a dover provare che, nonostante la presenza di motivi gravi, il

partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione

del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum

Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).

6. Nella lettera di licenziamento

immediato del 31 marzo 2003 la datrice di lavoro ha addotto come gravi motivi

per il licenziamento un presunto furto di vino a suo danno, nel corso del quale

il dipendente avrebbe inoltre urtato e quasi abbattuto con il suo autoveicolo

il muro di un vicino, fuggendo al richiamo di costui (doc. H). L¿episodio del

furto di vino non è stato per nulla dimostrato e anzi il vicino G__________ ha

riferito che il danneggiamento al muretto era avvenuto nel luglio-agosto 2002

(deposizione 8 ottobre 2003) ed era stato da lui segnalato a R__________

qualche giorno dopo. Il motivo esplicitamente invocato a sostegno del

licenziamento immediato si è quindi rivelato del tutto inconsistente per quel

che concerne il reato penale ed è stato fatto valere tardivamente per quel che

concerne il danno al vicino. Il datore di lavoro che vuole prevalersi di un

licenziamento immediato per giusti motivi dispone infatti solo di un breve

periodo di tempo, trascorso il quale è presunto aver rinunciato alla misura (Wyler,

Droit du travail, Berne 2002, pag. 373).

In questa sede

l¿appellante si prevale di tutta una serie di comportamenti del dipendente che

a suo modo di vedere costituiscono gravi violazioni contrattuali giustificanti

il licenziamento immediato, come la rivendicazione dello stipendio di gennaio e

febbraio 2003, la decisione unilaterale di prendere vacanza le ultime due

settimane di marzo 2003 senza il consenso del datore di lavoro, l¿assenza

ingiustificata dal 10 al 17 marzo 2003 e la mancata comparsa al lavoro il

pomeriggio del 31 marzo 2003. Se non che, gli episodi di cui si prevale

l¿appellante, come indicato dal primo giudice nella sentenza impugnata (pag. 5

e 6), non costituivano motivo per un licenziamento immediato, rispettivamente

sono stati fatti valere tardivamente. La rivendicazione dello stipendio di

febbraio 2003, il cui pagamento la datrice di lavoro ha potuto provare in

causa, è infatti avvenuta il 4 marzo 2003 (doc. D) ed è stata ribadita il 27

marzo 2003 (doc. G) tramite il sindacato. In quest¿ultima lettera il dipendente

comunicava inoltre la sua intenzione di usufruire dei giorni di vacanza che

ancora gli spettavano. La datrice di lavoro non ha reagito a queste

comunicazioni e nella lettera del 31 marzo 2003 non ha menzionato né la

rivendicazione di stipendio per febbraio 2003, né la decisione unilaterale di

prendere le vacanze senza consultarla, né l¿assenza ingiustificata di quel

giorno né l¿episodio delle vacanze prese di propria iniziativa e indebitamente nel

dicembre 2002, in seguito al quale sarebbe stato diffidato di licenziamento

immediato. Essa non ha d¿altra parte messo in mora il lavoratore il 18 marzo

2003, quando non lo ha visto ritornare al lavoro dopo l¿episodio di malattia

comprovato dal secondo certificato medico agli atti (doc. F). In simili

circostanze si deve quindi ritenere che la convenuta ha rinunciato a prevalersi

degli episodi dianzi evocati per fondare il licenziamento immediato. Non vi è

quindi motivo per sentire il testimone rifiutato dal Segretario assessore.

7. Dopo aver

licenziato in tronco l¿istante il 31 marzo 2003 l¿appellante è venuta a

conoscenza il 31 marzo 2003 dell¿assenza ingiustificata del lavoratore il

pomeriggio di quel giorno e in corso di causa anche del fatto che nel periodo

dal 10 al 17 marzo 2003 il medico curante del dipendente aveva attestato

un¿incapacità lavorativa senza aver nuovamente visitato il paziente, che aveva

esaminato il 3 marzo 2003, come spiegato durante la deposizione testimoniale

del 25 novembre 2003 (verbale, deposizione U__________). Essa se ne avvale in

questa sede a giustificazione della decisione di licenziamento immediato. A

torto. L¿assenza di mezza giornata non è palesemente tale da giustificare un

licenziamento immediato senza avvertimento, mentre per quella dal 10 al 17

marzo 2003 il dipendente ha interpellato il proprio medico curante e ha

prodotto il certificato medico rilasciato da quest¿ultimo (doc. F), giustificando

quindi il mancato rientro al lavoro, senza che la datrice di lavoro abbia

chiesto una verifica dell¿incapacità di lavoro, come avrebbe potuto fare. Del

resto, come esposto dal medico curante, il morbo da cui era affetto l¿istante

poteva comportare un ulteriore periodo di incapacità lavorativa (deposizione

citata). La datrice di lavoro non ha quindi provato un falso, che avrebbe

potuto essere motivo di licenziamento immediato. Se ne deve dunque concludere

che il licenziamento pronunciato con effetto immediato il 31 marzo 2003 non era

giustificato.

8. Per quel che concerne

le conseguenze del licenziamento ingiustificato, l¿appellante rimprovera al

Pretore di aver riconosciuto all¿istante il diritto a un¿indennità per

licenziamento ingiustificato pari a tre mesi di stipendio, nonostante le

ripetute violazioni contrattuali e la disonestà con cui egli ha agito nei suoi

confronti.

a) Secondo l¿art. 337c

cpv. 3 CO, in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave, il giudice

può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un¿indennità al lavoratore. Per

quel che concerne la determinazione dell¿indennità per ingiusto licenziamento

immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in

considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la

posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti

contrattuali, come pure la natura e l¿importanza delle mancanze (DTF 127 III

351 consid. 4 a pag. 354). Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina

ne nega il carattere facoltativo (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre

1998 in re S./C.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO). L'esenzione del datore di

lavoro dal pagamento dell¿indennità costituisce un caso eccezionale, in cui -

nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un

comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 in re B./B.SA, 5 novembre 1998 in re S./C; JAR 1991, pag. 276), oppure in presenza, ma

solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave

concolpa del dipendente (II CCA

27 maggio 1999 in re C./T. SA).

b) La convenuta non può

essere considerata esente da colpe, già per il fatto di aver notificato un

licenziamento immediato senza disporre di gravi motivi. L¿istante non è invero esente

da rimproveri per quel che concerne l¿assenza per malattia dal 10 al 17 marzo

2003 e per l¿assenza ingiustificata del 31 marzo 2003 nel pomeriggio. Il Segretario

assessore ne ha infatti tenuto conto nella valutazione complessiva delle

circostanze, tra le quali l¿aggravante a carico della datrice di lavoro, che ha

accusato di furto il dipendente sulla base di sospetti sprovvisti di indizi

oggettivi (JAR 1993 pag. 257). L¿importo attribuito dal primo giudice appare

commisurato alle circostanze del caso concreto (DTF 121 III 64 consid.

3b e 3c) e non eccede il potere di apprezzamento di cui gode in tale ambito. Al

riguardo l¿appello si rivela dunque infondato anche su questo punto e deve essere

respinto.

9. Non si

prelevano tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.¿. La convenuta,

interamente soccombente, verserà all¿istante un¿equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

pronuncia: 1. L¿appello 30 giugno 2005 di AP 1 è

respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr.

400.- per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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