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Decisione

12.2005.13

mandato - onorario - esigibilità - riduzione o soppressione dell'onorario

17 marzo 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1

(in seguito AP 1) è una società con sede a __________ attiva in ambito

fiduciario, aziendale e fiscale. AO 1 è titolare di alcune panetterie e

pasticcerie nel Luganese. Sin dal 1988, AO 1 ha conferito mandato a AP 1 di

curare gli aspetti contabili e fiscali della sua ditta e in particolare la

tenuta della contabilità, l¿allestimento del bilancio e del conto economico e

le dichiarazioni fiscali.

Verso la

fine degli anni novanta, AO 1 ha manifestato l¿intenzione di trasformare la sua

ditta individuale in società anonima e per questo motivo il 31 agosto 1998 ha sollecitato AP 1 a chiudere e

trasmettergli la contabilità entro il 31 dicembre dello stesso anno.

B. Il

28 giugno 1999 AP 1 ha inviato a AO 1 una nota d¿onorario relativa a

prestazioni svolte nel periodo luglio 1996 ¿ aprile 1999 di complessivi Fr.

21'610.-, che quest¿ultimo ha onorato unicamente con un versamento di un

precedente acconto di Fr. 10'000.- e di due ulteriori versamenti di Fr. 2'000.-

l¿uno. Lo scoperto su quella fattura ammontava quindi a Fr. 7'610.-. Il 23

settembre 1999 AP 1 ha trasmesso una seconda nota d¿onorario di Fr. 27'520.-

riferita a prestazioni da settembre 1998 a agosto 1999, nota rimasta totalmente

impagata.

C. In

riferimento allo scritto del 31 agosto 1998, il 1. settembre 1999 AP 1 ha

comunicato al legale di AO 1 che l¿allestimento della contabilità al 31

dicembre 1998, ultimato di recente, aveva richiesto più tempo del previsto a

causa di verifiche supplementari sui valori di diverse poste del bilancio,

resesi necessarie in vista della trasformazione della ditta in società anonima.

Prometteva altresì di trasmettere nei giorni seguenti il bilancio a AO 1, non

appena evase alcune formalità di carattere amministrativo. Il 10 settembre 1999

AO 1 ha contestato le due note d¿onorario, inviate a suo dire prima ancora di

aver adempiuto il mandato e con onorari decisamente sproporzionati, ritenuto

che due dei quattro negozi appartenutigli erano nel frattempo stati venduti.

Diffidava nel contempo AP 1 a mettergli a disposizione i bilanci 1997/1998 e

tutta la documentazione contabile in suo possesso.

In

risposta a tale scritto, AP 1 ha comunicato a AO 1 che, a prescindere dal fatto

che il ritardo accumulatosi rientrava nei tempi usuali della prassi corrente,

tale ritardo era comunque dovuto al fatto che la documentazione contabile messa

a disposizione era incompleta. Inoltre, il lavoro svolto sino a quel momento da

parte della fiduciaria non sarebbe stato portato a termine a causa del mancato

pagamento da parte di AO 1 delle note d¿onorario.

In

seguito, AO 1 ha informato la AP 1 di aver fatto capo ai servizi di una terza

persona per l¿allestimento dei conti, e ciò a causa del ritardo e della

reticenza di quest¿ultima a concludere il mandato assegnatole. Ha quindi

contestato ogni pretesa a titolo di onorario da parte di AP 1.

D. Essendo

fallito ogni tentativo di comporre amichevolmente la vertenza, il 2 maggio 2000

AP 1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 un precetto esecutivo per

l¿importo complessivo di Fr. 35'130.- oltre a interessi, al quale quest¿ultimo

ha interposto opposizione. Il 29 maggio 2000 AP 1 ha quindi convenuto in

giudizio AO 1 davanti al Pretore del distretto di Lugano chiedendo il pagamento

dell¿importo di Fr. 35'130.- oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999 e

Fr. 100.- per spese di precetto esecutivo e il rigetto definitivo

dell¿opposizione interposta al medesimo precetto.

Richieste

alle quali si è opposto integralmente il convenuto.

E. Con

decisione del 31 dicembre 2004 il Pretore di Lugano ha parzialmente accolto la

petizione, condannando il convenuto al pagamento dell¿importo di Fr. 1'249.25

oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999 e per tale importo ha rigettato

in via definitiva l¿opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo.

Il giudice di prime cure ha posto le spese processuali per 29/30 a carico

dell¿attrice e per il rimanente 1/30 a carico del convenuto, al quale è stata

assegnata un¿indennità di Fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

Qualificato

il rapporto instauratosi tra le parti quale mandato ai sensi degli art. 394 e

segg. CO, accertata la modalità di esecuzione del compito e ricordate la

responsabilità del mandatario in caso di una sua negligente esecuzione e le

conseguenze quanto alla rimunerazione del mandato, in sintesi il Pretore ha

considerato che per le prestazioni di cui alla nota d¿onorario del 23 agosto

1999 di Fr. 27'520.- l¿attrice non consegnò mai al convenuto la documentazione

contabile degli anni 1997/1998, ciò che è avvenuto solo in corso di causa. Per

questo motivo, non potendosi avvalere di un diritto di ritenzione ai sensi

dell¿art. 400 CO, all¿attrice nulla è dovuto.

Per

quanto riguarda invece lo scoperto di Fr. 7'610.- della nota del 28 giugno

1999, defalcate preliminarmente le prestazioni riferite agli anni 1997/1998 per

gli stessi motivi sopra citati, ossia Fr. 5'948.25 per la contabilità e Fr.

412.50 per la dichiarazione fiscale, il Pretore ha ritenuto che non vi fossero

elementi sufficienti per ritenere che le rimanenti prestazioni non fossero

state eseguite a regola d¿arte dall¿attrice, la quale avrebbe sufficientemente

provato la correttezza della pretesa d¿onorario litigiosa. Per concludere, il

Pretore ha quindi accolto la petizione limitatamente all¿importo di Fr.

1'249.25 e per tale somma ha rigettato in via definitiva l¿opposizione

interposta al precetto esecutivo.

F. Con

atto del 16 febbraio 2005 AP 1 ha dedotto in appello la decisione pretorile,

chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande

presentate con la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili della

prima e seconda istanza.

Dei

motivi si dirà nei considerandi.

Con

osservazioni dell¿8 marzo 2005 AO 1 ha postulato la reiezione dell¿appello con

conferma della decisione di prima istanza.

Considerandi

in diritto:

1.

L¿appello

è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione

dell¿appellante è data. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali,

l¿appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.

2.

Il

Pretore ha ritenuto che le parti hanno concluso un contratto di mandato giusta

gli art. 394 e segg. CO, secondo cui l¿appellante si è assunta l¿incarico di

allestire la contabilità della ditta del convenuto e di seguire tutte le

pratiche fiscali. Ha poi accertato che i conti e la documentazione fiscale per

il biennio 1997/1998 non sono mai stati trasmessi al convenuto in termini

ragionevolmente accettabili, ciò che configura una palese violazione degli

obblighi contrattuali dell¿attrice, la quale con il suo comportamento ha pure

causato un danno al convenuto che ha dovuto ricorrere ai servizi di un terzo

per allestire la documentazione necessaria. In tali circostanze, il giudice di

prime cure ha quindi respinto le richieste dell¿attrice per le prestazioni del

biennio 1997/1998 e per le questioni relative alla trasformazione della ditta

individuale in società anonima. Conseguentemente, per tali violazioni

contrattuali, la nota professionale del 28 giugno 1999 è stata defalcata dagli

importi relativi alla contabilità 1997/1998 (Fr. 5'948.25) e alla dichiarazione

fiscale del medesimo periodo (Fr. 412.50). Per il rimanente, invece, il Pretore

ha considerato come non provate le asserzioni del convenuto sulla pretesa

cattiva esecuzione del mandato. La fattura del 28 giugno 1998 è quindi stata

riconosciuta limitatamene ad un importo di Fr. 1'249.25 in favore dell¿attrice.

Tali considerazioni

sono contestate dall¿attrice, la quale, in sunto, fa valere da parte sua

un¿esecuzione perfetta del mandato affidatole: non vi sarebbe stato nessun

ritardo nella consegna della documentazione, già a maggio/giugno 1999 sarebbe

stata disponibile la documentazione richiesta, tant¿è che il nuovo fiduciario M__________

avrebbe utilizzato lo stesso bilancio provvisorio allestito dall¿attrice per

stilare, con poche modifiche marginali discusse e decise di comune accordo, il

bilancio definitivo poi presentato alle autorità fiscali. L¿attrice conclude

quindi per l¿inesistenza di una qualsiasi violazione di obblighi contrattuali.

Ad essa sarebbe comunque spettato pure un diritto di ritenzione, negato a torto

dal Pretore. Le sue pretese dovrebbero quindi essere interamente riconosciute.

3.

Giustamente

l¿appellante non contesta la qualifica giuridica del rapporto con il convenuto,

che il Pretore ha determinato in un rapporto di mandato giusta gli art. 394. e

segg. CO e secondo cui il mandatario si è obbligato a compiere gli affari

di cui è stato incaricato, nella fattispecie la tenuta contabile,

l¿allestimento dei conti e delle pratiche fiscali (cfr. a tal proposito Fellmann, in Berner Kommentar, Berna

1992, n. 157 ad art. 394 CO; Weber,

in Basler Kommentar, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 9 ad art. 394 CO). La

questione che qui occorre esaminare è quella dell¿esistenza ¿ ammessa nella

sentenza impugnata e sostenuta dall¿appellato ¿ o no ¿ come asserito

dall¿appellante ¿ di una violazione di obblighi contrattuali e delle relative

conseguenze quanto alla remunerazione del mandatario.

3.1

La pretesa relativa

alla remunerazione del mandatario nasce, salvo accordi contrari, già con la

conclusione del contratto di mandato (Fellmann,

op. cit., n. 467 ad art. 394 CO), mentre diventa esigibile solo a compimento

dell¿ultima prestazione del mandato stesso (Fellmann,

op. cit., n. 469 ad art. 394 CO). Ciò significa che il mandante può pretendere

dal mandatario l¿esecuzione completa del contratto senza essere tenuto a

offrire il pagamento della mercede. La dottrina dominante ritiene che tra

adempimento perfetto del contratto e esigibilità dell¿onorario non vi sia

alcuna relazione: infatti, la remunerazione è esigibile anche in caso di

adempimento tardivo della prestazione o addirittura in caso di cattiva

esecuzione del mandato. Differente è per contro il quesito di sapere se in tal

caso l¿onorario è dovuto per intero o solo parzialmente. A questo proposito, si

rileva ancora che contrariamente a quanto avviene nel contratto d¿appalto, dove

l¿appaltatore risponde del buon esito dell¿opera commissionatagli, nel

contratto di mandato il mandatario è debitore nei confronti del mandante

unicamente delle attività rese ai fini dell¿adempimento dei servizi di cui è

incaricato. Nel solco della più recente dottrina, anche il Tribunale federale

in DTF 124 III 423 consid. 3b, 3c e 4a ha ammesso chiaramente che il mandatario

ha di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita anche quando non

ottiene il successo desiderato dal mandante. La cattiva esecuzione del mandato

può quindi comportare una riduzione degli onorari del mandatario, che sono

fissati tenendo in considerazione il valore della prestazione effettivamente

effettuata. Una soppressione completa dell¿indennità al mandatario può avvenire

unicamente quando la sua prestazione risulta completamente inutilizzabile dal

mandante, ciò che corrisponderebbe a una totale inadempienza contrattuale (DTF

124.

III 423 consid. 3b-c, 4a; 110 II 375 consid. 2; 108 II 197 consid. 2a; decisione

del Tribunale federale del 18 novembre 2004,4C.274/2004, consid. 5.3;

decisione del Tribunale federale dell¿ 11 febbraio 2000,4C.408/1999; cfr. per la dottrina Fellmann, op. cit.,

n. 496 e segg. ad art. 394 CO, in particolare n. 501 e 540; Weber, op. cit., n. 43 ad art. 294 CO; Honsell, Schweizerisches

Obligationenrecht, Besonderer Teil, 4.a edizione, Berna 1997 pag. 292 n. 4).

3.2

Nel caso che ci

occupa, come rettamente rilevato nella sentenza impugnata, l¿istruttoria ha

dimostrato che il convenuto ha più volte richiesto all¿appellante la consegna

della contabilità 1997/1998, poiché necessaria, tra l¿altro, per la

trasformazione della ditta individuale in società anonima (cfr. doc. N e 1,

doc. 10, verbale audizione testimoniale M__________), ciò che tuttavia non è

mai avvenuto. Certo, la versione provvisoria dei bilanci era sì stata discussa

nel corso del mese di giugno 1999 con i diretti interessati e con il loro nuovo

contabile, ma le modifiche finali concordate, indispensabili per la

presentazione delle dichiarazioni fiscali e per il cambiamento della forma giuridica

della società non risultano siano state apportate dall¿appellante. Nello

scritto del 1. settembre 1999 (doc. 2), infatti, la stessa attrice ammette che

il bilancio al 31 dicembre 1998 era stato ultimato ¿recentemente¿ e che nei

giorni seguenti avrebbe provveduto, non appena evase alcune formalità di carattere

amministrativo, a trasmettere al convenuto il bilancio definitivo. Il carattere

non definitivo degli atti eseguiti dall¿appellante fino a quel momento risulta

anche chiaramente dal suo ulteriore scritto del 27 settembre 1999, dove ammette

di aver interrotto le sue prestazioni (ossia la stesura dei documenti contabili

definitivi) per la mora del convenuto nel pagamento delle note d¿onorario (doc.

E, pag. 2). Questa evenienza è confermata pure dal fatto che nello scritto del

9.

dicembre 1999 (doc. F) sempre dell¿appellante, quest¿ultima indicava

l¿eventualità di apportare ulteriori modifiche ai conti, ciò che dimostra

appunto l¿incompletezza del lavoro svolto dall¿appellante. L¿incompletezza dei

conti è stata confermata in istruttoria anche dal teste M__________, il quale

ha affermato di aver lui stesso apportato le necessarie modifiche al bilancio

provvisorio al fine di chiudere il periodo contabile 1997/1998, dal momento

che, malgrado i diversi solleciti, l¿attrice non aveva messo a disposizione i

bilanci.

A questo proposito a nulla

valgono quindi le contestazioni dell¿appellante secondo cui il convenuto

disponeva della versione sostanzialmente definitiva dei conti, e che questa

versione gli era stata messa a disposizione. Tali contestazioni non hanno infatti

nessun fondamento e sono contraddette dagli stessi scritti dell¿appellante

sopra citati. Di fronte alle citate prove convergenti le critiche ricorsuali

non reggono e devono quindi essere respinte.

La mancata consegna dei

bilanci al convenuto basta già per poter considerare l¿inadempienza

dell¿attrice e ci si può quindi esimere, viste anche le considerazioni che

seguono, dall¿esaminare se il ritardo nell¿allestimento, nella completazione e

nella consegna dei bilanci (provvisori) costituisca ulteriore violazione degli

obblighi contrattuali assunti dall¿attrice.

4.

Quanto all¿assunto

dell¿appellante relativo al suo preteso diritto di ritenzione giusta l¿art. 400

CO, si fa osservare che la pretesa remunerativa del mandatario è esigibile

unicamente dopo il compimento dell¿ultimo atto del mandato. In tale evenienza,

il mandatario non può quindi appellarsi al diritto di ritenzione per il fatto

che il mandante non ha ancora provveduto al pagamento dell¿onorario. Diversa è

la situazione quando le parti concordano il pagamento di acconti o di rate,

qualora questi non dovessero essere tempestivamente onorati. In tale evenienza,

il mandatario può rifiutare la continuazione del mandato fino a pagamento avvenuto

degli acconti o delle rate richiesti (Fellmann,

op. cit., n. 191 ad art. 400 CO), caso che tuttavia non si verifica in concreto

né è sostenuto dall¿appellante.

In concreto, quindi,

indipendentemente dal fatto che i documenti trattenuti siano monetizzabili o

no, deve essere comunque misconosciuto all¿appellante, vista la sua

inadempienza contrattuale, ogni diritto di ritenzione ai sensi dell¿art. 400

CO, come pure ai sensi degli art. 82 CO e 895 CC.

5.

Accertata quindi la

parziale inadempienza del mandato da parte dell¿attrice, secondo la dottrina e

la giurisprudenza citate sopra al consid. 3.1. occorre verificare se il

mandatario ha comunque diritto a una remunerazione perlomeno per quelle

prestazioni che sono risultate in certo qual modo utili al mandante, ciò che il

giudice di prime cure ha completamente omesso di fare.

5.1

Dall¿istruttoria è

emerso che l¿attrice ha sì proceduto a registrare i movimenti contabili per gli

anni 1997/1998 ma non a consegnare i conti annuali, allestiti unicamente in una

versione provvisoria, discussa con il convenuto il mese di giugno 1999

unitamente al suo nuovo contabile M__________ __________ (cfr. verbali audizione

testi M__________ e Ma__________). Dopo aver constatato che il bilancio nella

forma definitiva tardava ad essere inviato al convenuto, il nuovo contabile ha

provveduto egli stesso a ¿ fare delle rettifiche e poi mi sono quindi arrangiato

a chiudere i bilanci 1997/1998 per poter allestire la dichiarazione fiscale e

per poter tenere la contabilità 1999 in previsione anche della

trasformazione della ditta individuale in SA. (¿) Allorquando ho parlato di rettifiche

nella chiusura del bilancio 1997/1998 mi riferisco a quelle rettifiche che

avevo discusso nel giugno /luglio 1999 presso lo studio AP 1 con il signor Ma__________i

e che avevamo evidenziato già con la lettura delle bozze del bilancio. Si

trattava di soldi che figuravano in cassa e che erano molti, in altre parole

risultava una cassa molto alta e che io ho provveduto ad abbassare mediante

contabilizzazione di prelevamenti personali che a quel momento non erano stati

registrati. C¿erano poi altre piccole rettifiche che si riferivano a degli

acquisti macchinari: erano delle contabilizzazioni regolari, era poca roba che

non stravolgeva i bilanci (¿)¿.(verbale audizione teste M__________).

Si può quindi considerare

che il lavoro svolto dall¿appellante sia in qualche modo servito al nuovo

contabile, il quale, per sua stessa ammissione, ha apportato modifiche minime

ai conti prima di utilizzarli ai fini fiscali. Di conseguenza, contrariamente a

quanto deciso dal giudice di prime cure, vista l¿utilità perlomeno delle

registrazioni contabili eseguite dall¿attrice, una remunerazione è dovuta anche

se l¿appellante non ha espletato completamente e con la cura richiesta il

mandato assegnatole. Le carenze evidenziate nello svolgimento del mandato non

possono essere assimilate a una totale inadempienza contrattuale che farebbe

decadere ogni diritto a compenso. Occorre pertanto valutare oggettivamente il

lavoro svolto dall¿attrice sulla base di onorari generalmente riconosciuti (Fellmann, op. cit., n. 539 e segg. ad

art. 394 CO).

5.2

La Camera fiduciaria (Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali) ha

rilasciato per i suoi membri delle raccomandazioni tariffarie, che

l¿appellante, affiliata a detta Camera, ha seguito applicando nella fattispecie

una tariffa oraria per le prestazioni dei suoi collaboratori che si situa al

limite inferiore di quanto consigliato dalla Camera fiduciaria (perizia,

quesiti n. 1 pag. 2, n. 3 pag. 6 e n. 4 pag. 8). Nel referto peritale si

indica inoltre che, a prescindere da un¿imprecisione nell¿indicazione nelle

note d¿onorario del periodo di fatturazione e ad un errore di calcolazione

nella prima fattura (doc. C) poi corretto con la seconda nota d¿onorario (doc.

D; cfr. perizia, quesito n. 3b, pag. 5), comunque irrilevanti ai fini del

presente giudizio, le prestazioni riportate nelle distinte dell¿appellante

(doc. Q e R), tenuto conto del tempo segnalato nel rapporto ore dai singoli

dipendenti, sono state tutte effettivamente eseguite; si stabilisce inoltre che

vi è una sostanziale concordanza tra la distinta delle prestazioni (doc. Q e

R) e le fatture di cui ai doc. C e D e che non sono stati rilevati errori di

calcolo o incoerenze nei tassi applicati (perizia quesiti n. 3b pag. 4 e segg.

e n. 4 pag. 6 e segg.). In generale, il perito ha confermato che la contabilità

era tenuta in modo corretto, conformemente alla prassi contabile e secondo le

regole professionali (perizia giudiziaria, controquesiti n. 3, pag. 14).

Quanto alla mole di

lavoro, il perito giudiziario ha dedotto dai documenti in suo possesso che per

il biennio 1997/1998 vi è stato un aumento sia delle pagine di giornale (257

per il 1995/1996 e 285 per il 1997/1998), sia dei fogli del libro cassa, che

rappresenta il conto di maggiore movimentazione (257 fogli cassa per il

1995/1996 e 284 per il 1997/1998), ciò che ha presumibilmente comportato un

aumento del volume di registrazioni (perizia giudiziaria, quesito n. 5 pag. 8 e

9). Per il resto, l¿aumento del lavoro e di riflesso dell¿onorario del

mandatario è stato causato anche da altri fattori quali: la consegna da parte

del convenuto di documentazione incompleta e di calcolazioni errate (perizia,

quesito n. 11 pag. 12), l¿allestimento di confronti puntuali dei rapporti tra

costi e ricavi ai fini fiscali (perizia, quesiti n. 10 pag. 11 e 12),

l¿assistenza del mandante in occasione di ispezioni fiscali (perizia n. 12 pag.

12), operazioni che esulano dal mandato tipico di assistenza contabile e

fiscale concluso tra le parti.

Stante queste

considerazioni, si può quindi affermare che le note d¿onorario di cui l¿attrice

chiede il pagamento risultano da una ponderazione corretta di prestazioni

svolte a regola d¿arte, corrispondono ai parametri usuali di fatturazione e

concordano con le raccomandazioni emanate dalla Camera fiduciaria della quale

l¿attrice è membro. Resta quindi da valutare nel dettaglio quali dei servizi

resi dall¿appellante sono tornati di utilità per il convenuto.

5.3

Già si è visto che il

nuovo contabile M__________ ha potuto utilizzare il lavoro dell¿appellante con

poche modifiche e rettifiche, peraltro discusse con l¿appellante e il convenuto

stesso in un incontro avvenuto il mese di giugno 1999 (cfr. sopra consid.

5.1

). Dopo tale incontro, tuttavia, l¿attrice non ha più svolto alcuna

prestazione utilizzabile da parte del convenuto, al quale, tra l¿altro nemmeno

è stata ritornata la documentazione a suo tempo consegnata all¿attrice,

malgrado ripetuti richiami (cfr. verbale audizione teste M__________), né

tantomeno sono stati consegnati, contrariamente a quanto promesso (cfr. doc.

2), i bilanci della ditta del convenuto per gli anni 1997 e 1998. Si devono

quindi stralciare dalla distinta di cui ai doc. R cui si riferisce la nota del

23.

agosto 1999 (doc. D) e riprese nella perizia giudiziaria (allegato 3) tutte

quelle prestazioni effettuate dall¿attrice dopo l¿incontro del 9 giugno 1999 e

relative alla contabilità 1997/1998, pari a Fr. 2¿950.-, mentre le altre

prestazioni sono da onorare. Lo scoperto della nota d¿onorario del 23 agosto

1999.

viene pertanto ridotto a Fr. 22'650.- per un totale, IVA inclusa, di Fr.

24'348.75.

Dalla fattura del 28

giugno 1999 (doc. C) devono invece essere defalcate le prestazioni riferite

alla dichiarazione fiscale 1997/1998, effettuate tra il 1. e il 3 dicembre 1998

(cfr. doc. Q), giacché non è plausibile che la stessa sia stata effettivamente

allestita e che sia servita al convenuto prima ancora di disporre dei dati

definitivi del bilancio e del conto economico, ultimati al più presto il mese

di giugno 1999 e unicamente nella versione provvisoria. Come risulta dalla

perizia giudiziaria (allegati 1 e 2), i servizi svolti a questo titolo

ammontano a Fr. 412.50, per cui l¿onorario della nota del 28 giugno 1999 (doc.

D) viene ridotto a Fr. 20'387.50. Considerati i pagamenti già effettuati per un

totale di Fr. 14'000.-, lo scoperto, IVA compresa, è quindi di Fr. 7'166.55.

5.4

In conclusione, il

convenuto è condannato a pagare all¿appellante l¿importo complessivo di Fr.

31'515.30 oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999. Per tale importo è

rigettata in via definitiva l¿opposizione interposta al precetto esecutivo intimato

al convenuto e le spese di tale precetto esecutivo di Fr. 100.-- vengono poste

interamente a suo carico vista la sua quasi totale soccombenza.

6.

L¿appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la sentenza

pretorile riformata nel senso dei considerandi. Le spese processuali di prima e

di seconda istanza sono a carico dell¿appellante in

ragione di 1/10 e in ragione di 9/10 a carico dell¿appellato (art. 148 CPC).

All¿appellante vengono riconosciute ripetibili ridotte proporzionalmente alla

propria soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L'appello

16 febbraio 2005 di AP 1, __________, è parzialmente accolto e di conseguenza la

sentenza 31 dicembre 2004 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, è

così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1, __________,

l¿importo di Fr. 31'515.30 oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999 e

l¿importo di Fr. 100.- per spese del precetto esecutivo n. __________

dell¿Ufficio esecuzione di Lugano.

2. Limitatamente

a questo importo è rigettata in via definitiva l¿opposizione interposta da AO 1

al PE n. __________ dell¿Ufficio esecuzione di Lugano.

3. La

tassa di giustizia di complessivi Fr. 1¿500.- e le spese - comprese quelle di

perizia ¿ da anticipare come di rito, sono poste a carico dell¿attrice per 1/10

e del convenuto per 9/10, con l¿obbligo di quest¿ultimo di rifondere

all¿attrice l¿importo di Fr. 3'600.- a titolo di ripetibili ridotte.

II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia Fr. 700.-

b)

spese Fr. 50.-

Fr. 750.-

già

anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico per 1/10 e per 9/10 a

carico di AO 1. Quest¿ultimo rifonderà all¿appellante Fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili di seconda istanza.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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