12.2005.13
mandato - onorario - esigibilità - riduzione o soppressione dell'onorario
17 marzo 2006Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2005.13
Data decisione, Autorità:
17.03.2006, IICCA
Titolo:
mandato - onorario - esigibilità - riduzione o soppressione dell'onorario
INADEMPIMENTO
REMUNERAZIONE
art. 394 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2005.13
Lugano
17 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.326
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con petizione 29
maggio 2000, da
AP 1
rappr. dallo RA
2
contro
AO 1
rappr. dall¿ RA
1
con cui l¿attrice ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento dell¿importo di Fr. 35'130.- oltre
interessi al 5% dal 27 settembre 1999 e spese esecutive di Fr. 100.-, nonché il
rigetto definitivo dell¿opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell¿Ufficio esecuzione di Lugano.
Domanda avversata dal convenuto che
ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con decisione del
31 dicembre 2004, ha
parzialmente accolto nella misura di Fr. 1'249.25 oltre a interessi al 5% dal
27 settembre 1999, accollando la tassa di giustizia e le spese all¿attrice
nella misura di 29/30 e al convenuto nella misura di 1/30, con l¿obbligo per la
prima di rifondere al convenuto l¿importo di Fr. 4'000.- a titolo di
ripetibili.
Appellante l¿attrice con atto del 16 febbraio 2004,
con cui chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere
integralmente la petizione, mentre il convenuto, con osservazioni dell¿8 marzo
2005 postula la reiezione dell¿appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Ritenuto
Fatti
A. AP 1
(in seguito AP 1) è una società con sede a __________ attiva in ambito
fiduciario, aziendale e fiscale. AO 1 è titolare di alcune panetterie e
pasticcerie nel Luganese. Sin dal 1988, AO 1 ha conferito mandato a AP 1 di
curare gli aspetti contabili e fiscali della sua ditta e in particolare la
tenuta della contabilità, l¿allestimento del bilancio e del conto economico e
le dichiarazioni fiscali.
Verso la
fine degli anni novanta, AO 1 ha manifestato l¿intenzione di trasformare la sua
ditta individuale in società anonima e per questo motivo il 31 agosto 1998 ha sollecitato AP 1 a chiudere e
trasmettergli la contabilità entro il 31 dicembre dello stesso anno.
B. Il
28 giugno 1999 AP 1 ha inviato a AO 1 una nota d¿onorario relativa a
prestazioni svolte nel periodo luglio 1996 ¿ aprile 1999 di complessivi Fr.
21'610.-, che quest¿ultimo ha onorato unicamente con un versamento di un
precedente acconto di Fr. 10'000.- e di due ulteriori versamenti di Fr. 2'000.-
l¿uno. Lo scoperto su quella fattura ammontava quindi a Fr. 7'610.-. Il 23
settembre 1999 AP 1 ha trasmesso una seconda nota d¿onorario di Fr. 27'520.-
riferita a prestazioni da settembre 1998 a agosto 1999, nota rimasta totalmente
impagata.
C. In
riferimento allo scritto del 31 agosto 1998, il 1. settembre 1999 AP 1 ha
comunicato al legale di AO 1 che l¿allestimento della contabilità al 31
dicembre 1998, ultimato di recente, aveva richiesto più tempo del previsto a
causa di verifiche supplementari sui valori di diverse poste del bilancio,
resesi necessarie in vista della trasformazione della ditta in società anonima.
Prometteva altresì di trasmettere nei giorni seguenti il bilancio a AO 1, non
appena evase alcune formalità di carattere amministrativo. Il 10 settembre 1999
AO 1 ha contestato le due note d¿onorario, inviate a suo dire prima ancora di
aver adempiuto il mandato e con onorari decisamente sproporzionati, ritenuto
che due dei quattro negozi appartenutigli erano nel frattempo stati venduti.
Diffidava nel contempo AP 1 a mettergli a disposizione i bilanci 1997/1998 e
tutta la documentazione contabile in suo possesso.
In
risposta a tale scritto, AP 1 ha comunicato a AO 1 che, a prescindere dal fatto
che il ritardo accumulatosi rientrava nei tempi usuali della prassi corrente,
tale ritardo era comunque dovuto al fatto che la documentazione contabile messa
a disposizione era incompleta. Inoltre, il lavoro svolto sino a quel momento da
parte della fiduciaria non sarebbe stato portato a termine a causa del mancato
pagamento da parte di AO 1 delle note d¿onorario.
In
seguito, AO 1 ha informato la AP 1 di aver fatto capo ai servizi di una terza
persona per l¿allestimento dei conti, e ciò a causa del ritardo e della
reticenza di quest¿ultima a concludere il mandato assegnatole. Ha quindi
contestato ogni pretesa a titolo di onorario da parte di AP 1.
D. Essendo
fallito ogni tentativo di comporre amichevolmente la vertenza, il 2 maggio 2000
AP 1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 un precetto esecutivo per
l¿importo complessivo di Fr. 35'130.- oltre a interessi, al quale quest¿ultimo
ha interposto opposizione. Il 29 maggio 2000 AP 1 ha quindi convenuto in
giudizio AO 1 davanti al Pretore del distretto di Lugano chiedendo il pagamento
dell¿importo di Fr. 35'130.- oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999 e
Fr. 100.- per spese di precetto esecutivo e il rigetto definitivo
dell¿opposizione interposta al medesimo precetto.
Richieste
alle quali si è opposto integralmente il convenuto.
E. Con
decisione del 31 dicembre 2004 il Pretore di Lugano ha parzialmente accolto la
petizione, condannando il convenuto al pagamento dell¿importo di Fr. 1'249.25
oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999 e per tale importo ha rigettato
in via definitiva l¿opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo.
Il giudice di prime cure ha posto le spese processuali per 29/30 a carico
dell¿attrice e per il rimanente 1/30 a carico del convenuto, al quale è stata
assegnata un¿indennità di Fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
Qualificato
il rapporto instauratosi tra le parti quale mandato ai sensi degli art. 394 e
segg. CO, accertata la modalità di esecuzione del compito e ricordate la
responsabilità del mandatario in caso di una sua negligente esecuzione e le
conseguenze quanto alla rimunerazione del mandato, in sintesi il Pretore ha
considerato che per le prestazioni di cui alla nota d¿onorario del 23 agosto
1999 di Fr. 27'520.- l¿attrice non consegnò mai al convenuto la documentazione
contabile degli anni 1997/1998, ciò che è avvenuto solo in corso di causa. Per
questo motivo, non potendosi avvalere di un diritto di ritenzione ai sensi
dell¿art. 400 CO, all¿attrice nulla è dovuto.
Per
quanto riguarda invece lo scoperto di Fr. 7'610.- della nota del 28 giugno
1999, defalcate preliminarmente le prestazioni riferite agli anni 1997/1998 per
gli stessi motivi sopra citati, ossia Fr. 5'948.25 per la contabilità e Fr.
412.50 per la dichiarazione fiscale, il Pretore ha ritenuto che non vi fossero
elementi sufficienti per ritenere che le rimanenti prestazioni non fossero
state eseguite a regola d¿arte dall¿attrice, la quale avrebbe sufficientemente
provato la correttezza della pretesa d¿onorario litigiosa. Per concludere, il
Pretore ha quindi accolto la petizione limitatamente all¿importo di Fr.
1'249.25 e per tale somma ha rigettato in via definitiva l¿opposizione
interposta al precetto esecutivo.
F. Con
atto del 16 febbraio 2005 AP 1 ha dedotto in appello la decisione pretorile,
chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le domande
presentate con la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili della
prima e seconda istanza.
Dei
motivi si dirà nei considerandi.
Con
osservazioni dell¿8 marzo 2005 AO 1 ha postulato la reiezione dell¿appello con
conferma della decisione di prima istanza.
Considerandi
in diritto:
1.
L¿appello
è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione
dell¿appellante è data. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali,
l¿appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.
2.
Il
Pretore ha ritenuto che le parti hanno concluso un contratto di mandato giusta
gli art. 394 e segg. CO, secondo cui l¿appellante si è assunta l¿incarico di
allestire la contabilità della ditta del convenuto e di seguire tutte le
pratiche fiscali. Ha poi accertato che i conti e la documentazione fiscale per
il biennio 1997/1998 non sono mai stati trasmessi al convenuto in termini
ragionevolmente accettabili, ciò che configura una palese violazione degli
obblighi contrattuali dell¿attrice, la quale con il suo comportamento ha pure
causato un danno al convenuto che ha dovuto ricorrere ai servizi di un terzo
per allestire la documentazione necessaria. In tali circostanze, il giudice di
prime cure ha quindi respinto le richieste dell¿attrice per le prestazioni del
biennio 1997/1998 e per le questioni relative alla trasformazione della ditta
individuale in società anonima. Conseguentemente, per tali violazioni
contrattuali, la nota professionale del 28 giugno 1999 è stata defalcata dagli
importi relativi alla contabilità 1997/1998 (Fr. 5'948.25) e alla dichiarazione
fiscale del medesimo periodo (Fr. 412.50). Per il rimanente, invece, il Pretore
ha considerato come non provate le asserzioni del convenuto sulla pretesa
cattiva esecuzione del mandato. La fattura del 28 giugno 1998 è quindi stata
riconosciuta limitatamene ad un importo di Fr. 1'249.25 in favore dell¿attrice.
Tali considerazioni
sono contestate dall¿attrice, la quale, in sunto, fa valere da parte sua
un¿esecuzione perfetta del mandato affidatole: non vi sarebbe stato nessun
ritardo nella consegna della documentazione, già a maggio/giugno 1999 sarebbe
stata disponibile la documentazione richiesta, tant¿è che il nuovo fiduciario M__________
avrebbe utilizzato lo stesso bilancio provvisorio allestito dall¿attrice per
stilare, con poche modifiche marginali discusse e decise di comune accordo, il
bilancio definitivo poi presentato alle autorità fiscali. L¿attrice conclude
quindi per l¿inesistenza di una qualsiasi violazione di obblighi contrattuali.
Ad essa sarebbe comunque spettato pure un diritto di ritenzione, negato a torto
dal Pretore. Le sue pretese dovrebbero quindi essere interamente riconosciute.
3.
Giustamente
l¿appellante non contesta la qualifica giuridica del rapporto con il convenuto,
che il Pretore ha determinato in un rapporto di mandato giusta gli art. 394. e
segg. CO e secondo cui il mandatario si è obbligato a compiere gli affari
di cui è stato incaricato, nella fattispecie la tenuta contabile,
l¿allestimento dei conti e delle pratiche fiscali (cfr. a tal proposito Fellmann, in Berner Kommentar, Berna
1992, n. 157 ad art. 394 CO; Weber,
in Basler Kommentar, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 9 ad art. 394 CO). La
questione che qui occorre esaminare è quella dell¿esistenza ¿ ammessa nella
sentenza impugnata e sostenuta dall¿appellato ¿ o no ¿ come asserito
dall¿appellante ¿ di una violazione di obblighi contrattuali e delle relative
conseguenze quanto alla remunerazione del mandatario.
3.1
La pretesa relativa
alla remunerazione del mandatario nasce, salvo accordi contrari, già con la
conclusione del contratto di mandato (Fellmann,
op. cit., n. 467 ad art. 394 CO), mentre diventa esigibile solo a compimento
dell¿ultima prestazione del mandato stesso (Fellmann,
op. cit., n. 469 ad art. 394 CO). Ciò significa che il mandante può pretendere
dal mandatario l¿esecuzione completa del contratto senza essere tenuto a
offrire il pagamento della mercede. La dottrina dominante ritiene che tra
adempimento perfetto del contratto e esigibilità dell¿onorario non vi sia
alcuna relazione: infatti, la remunerazione è esigibile anche in caso di
adempimento tardivo della prestazione o addirittura in caso di cattiva
esecuzione del mandato. Differente è per contro il quesito di sapere se in tal
caso l¿onorario è dovuto per intero o solo parzialmente. A questo proposito, si
rileva ancora che contrariamente a quanto avviene nel contratto d¿appalto, dove
l¿appaltatore risponde del buon esito dell¿opera commissionatagli, nel
contratto di mandato il mandatario è debitore nei confronti del mandante
unicamente delle attività rese ai fini dell¿adempimento dei servizi di cui è
incaricato. Nel solco della più recente dottrina, anche il Tribunale federale
in DTF 124 III 423 consid. 3b, 3c e 4a ha ammesso chiaramente che il mandatario
ha di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita anche quando non
ottiene il successo desiderato dal mandante. La cattiva esecuzione del mandato
può quindi comportare una riduzione degli onorari del mandatario, che sono
fissati tenendo in considerazione il valore della prestazione effettivamente
effettuata. Una soppressione completa dell¿indennità al mandatario può avvenire
unicamente quando la sua prestazione risulta completamente inutilizzabile dal
mandante, ciò che corrisponderebbe a una totale inadempienza contrattuale (DTF
124.
III 423 consid. 3b-c, 4a; 110 II 375 consid. 2; 108 II 197 consid. 2a; decisione
del Tribunale federale del 18 novembre 2004,4C.274/2004, consid. 5.3;
decisione del Tribunale federale dell¿ 11 febbraio 2000,4C.408/1999; cfr. per la dottrina Fellmann, op. cit.,
n. 496 e segg. ad art. 394 CO, in particolare n. 501 e 540; Weber, op. cit., n. 43 ad art. 294 CO; Honsell, Schweizerisches
Obligationenrecht, Besonderer Teil, 4.a edizione, Berna 1997 pag. 292 n. 4).
3.2
Nel caso che ci
occupa, come rettamente rilevato nella sentenza impugnata, l¿istruttoria ha
dimostrato che il convenuto ha più volte richiesto all¿appellante la consegna
della contabilità 1997/1998, poiché necessaria, tra l¿altro, per la
trasformazione della ditta individuale in società anonima (cfr. doc. N e 1,
doc. 10, verbale audizione testimoniale M__________), ciò che tuttavia non è
mai avvenuto. Certo, la versione provvisoria dei bilanci era sì stata discussa
nel corso del mese di giugno 1999 con i diretti interessati e con il loro nuovo
contabile, ma le modifiche finali concordate, indispensabili per la
presentazione delle dichiarazioni fiscali e per il cambiamento della forma giuridica
della società non risultano siano state apportate dall¿appellante. Nello
scritto del 1. settembre 1999 (doc. 2), infatti, la stessa attrice ammette che
il bilancio al 31 dicembre 1998 era stato ultimato ¿recentemente¿ e che nei
giorni seguenti avrebbe provveduto, non appena evase alcune formalità di carattere
amministrativo, a trasmettere al convenuto il bilancio definitivo. Il carattere
non definitivo degli atti eseguiti dall¿appellante fino a quel momento risulta
anche chiaramente dal suo ulteriore scritto del 27 settembre 1999, dove ammette
di aver interrotto le sue prestazioni (ossia la stesura dei documenti contabili
definitivi) per la mora del convenuto nel pagamento delle note d¿onorario (doc.
E, pag. 2). Questa evenienza è confermata pure dal fatto che nello scritto del
9.
dicembre 1999 (doc. F) sempre dell¿appellante, quest¿ultima indicava
l¿eventualità di apportare ulteriori modifiche ai conti, ciò che dimostra
appunto l¿incompletezza del lavoro svolto dall¿appellante. L¿incompletezza dei
conti è stata confermata in istruttoria anche dal teste M__________, il quale
ha affermato di aver lui stesso apportato le necessarie modifiche al bilancio
provvisorio al fine di chiudere il periodo contabile 1997/1998, dal momento
che, malgrado i diversi solleciti, l¿attrice non aveva messo a disposizione i
bilanci.
A questo proposito a nulla
valgono quindi le contestazioni dell¿appellante secondo cui il convenuto
disponeva della versione sostanzialmente definitiva dei conti, e che questa
versione gli era stata messa a disposizione. Tali contestazioni non hanno infatti
nessun fondamento e sono contraddette dagli stessi scritti dell¿appellante
sopra citati. Di fronte alle citate prove convergenti le critiche ricorsuali
non reggono e devono quindi essere respinte.
La mancata consegna dei
bilanci al convenuto basta già per poter considerare l¿inadempienza
dell¿attrice e ci si può quindi esimere, viste anche le considerazioni che
seguono, dall¿esaminare se il ritardo nell¿allestimento, nella completazione e
nella consegna dei bilanci (provvisori) costituisca ulteriore violazione degli
obblighi contrattuali assunti dall¿attrice.
4.
Quanto all¿assunto
dell¿appellante relativo al suo preteso diritto di ritenzione giusta l¿art. 400
CO, si fa osservare che la pretesa remunerativa del mandatario è esigibile
unicamente dopo il compimento dell¿ultimo atto del mandato. In tale evenienza,
il mandatario non può quindi appellarsi al diritto di ritenzione per il fatto
che il mandante non ha ancora provveduto al pagamento dell¿onorario. Diversa è
la situazione quando le parti concordano il pagamento di acconti o di rate,
qualora questi non dovessero essere tempestivamente onorati. In tale evenienza,
il mandatario può rifiutare la continuazione del mandato fino a pagamento avvenuto
degli acconti o delle rate richiesti (Fellmann,
op. cit., n. 191 ad art. 400 CO), caso che tuttavia non si verifica in concreto
né è sostenuto dall¿appellante.
In concreto, quindi,
indipendentemente dal fatto che i documenti trattenuti siano monetizzabili o
no, deve essere comunque misconosciuto all¿appellante, vista la sua
inadempienza contrattuale, ogni diritto di ritenzione ai sensi dell¿art. 400
CO, come pure ai sensi degli art. 82 CO e 895 CC.
5.
Accertata quindi la
parziale inadempienza del mandato da parte dell¿attrice, secondo la dottrina e
la giurisprudenza citate sopra al consid. 3.1. occorre verificare se il
mandatario ha comunque diritto a una remunerazione perlomeno per quelle
prestazioni che sono risultate in certo qual modo utili al mandante, ciò che il
giudice di prime cure ha completamente omesso di fare.
5.1
Dall¿istruttoria è
emerso che l¿attrice ha sì proceduto a registrare i movimenti contabili per gli
anni 1997/1998 ma non a consegnare i conti annuali, allestiti unicamente in una
versione provvisoria, discussa con il convenuto il mese di giugno 1999
unitamente al suo nuovo contabile M__________ __________ (cfr. verbali audizione
testi M__________ e Ma__________). Dopo aver constatato che il bilancio nella
forma definitiva tardava ad essere inviato al convenuto, il nuovo contabile ha
provveduto egli stesso a ¿ fare delle rettifiche e poi mi sono quindi arrangiato
a chiudere i bilanci 1997/1998 per poter allestire la dichiarazione fiscale e
per poter tenere la contabilità 1999 in previsione anche della
trasformazione della ditta individuale in SA. (¿) Allorquando ho parlato di rettifiche
nella chiusura del bilancio 1997/1998 mi riferisco a quelle rettifiche che
avevo discusso nel giugno /luglio 1999 presso lo studio AP 1 con il signor Ma__________i
e che avevamo evidenziato già con la lettura delle bozze del bilancio. Si
trattava di soldi che figuravano in cassa e che erano molti, in altre parole
risultava una cassa molto alta e che io ho provveduto ad abbassare mediante
contabilizzazione di prelevamenti personali che a quel momento non erano stati
registrati. C¿erano poi altre piccole rettifiche che si riferivano a degli
acquisti macchinari: erano delle contabilizzazioni regolari, era poca roba che
non stravolgeva i bilanci (¿)¿.(verbale audizione teste M__________).
Si può quindi considerare
che il lavoro svolto dall¿appellante sia in qualche modo servito al nuovo
contabile, il quale, per sua stessa ammissione, ha apportato modifiche minime
ai conti prima di utilizzarli ai fini fiscali. Di conseguenza, contrariamente a
quanto deciso dal giudice di prime cure, vista l¿utilità perlomeno delle
registrazioni contabili eseguite dall¿attrice, una remunerazione è dovuta anche
se l¿appellante non ha espletato completamente e con la cura richiesta il
mandato assegnatole. Le carenze evidenziate nello svolgimento del mandato non
possono essere assimilate a una totale inadempienza contrattuale che farebbe
decadere ogni diritto a compenso. Occorre pertanto valutare oggettivamente il
lavoro svolto dall¿attrice sulla base di onorari generalmente riconosciuti (Fellmann, op. cit., n. 539 e segg. ad
art. 394 CO).
5.2
La Camera fiduciaria (Camera svizzera degli esperti-contabili, fiduciari e fiscali) ha
rilasciato per i suoi membri delle raccomandazioni tariffarie, che
l¿appellante, affiliata a detta Camera, ha seguito applicando nella fattispecie
una tariffa oraria per le prestazioni dei suoi collaboratori che si situa al
limite inferiore di quanto consigliato dalla Camera fiduciaria (perizia,
quesiti n. 1 pag. 2, n. 3 pag. 6 e n. 4 pag. 8). Nel referto peritale si
indica inoltre che, a prescindere da un¿imprecisione nell¿indicazione nelle
note d¿onorario del periodo di fatturazione e ad un errore di calcolazione
nella prima fattura (doc. C) poi corretto con la seconda nota d¿onorario (doc.
D; cfr. perizia, quesito n. 3b, pag. 5), comunque irrilevanti ai fini del
presente giudizio, le prestazioni riportate nelle distinte dell¿appellante
(doc. Q e R), tenuto conto del tempo segnalato nel rapporto ore dai singoli
dipendenti, sono state tutte effettivamente eseguite; si stabilisce inoltre che
vi è una sostanziale concordanza tra la distinta delle prestazioni (doc. Q e
R) e le fatture di cui ai doc. C e D e che non sono stati rilevati errori di
calcolo o incoerenze nei tassi applicati (perizia quesiti n. 3b pag. 4 e segg.
e n. 4 pag. 6 e segg.). In generale, il perito ha confermato che la contabilità
era tenuta in modo corretto, conformemente alla prassi contabile e secondo le
regole professionali (perizia giudiziaria, controquesiti n. 3, pag. 14).
Quanto alla mole di
lavoro, il perito giudiziario ha dedotto dai documenti in suo possesso che per
il biennio 1997/1998 vi è stato un aumento sia delle pagine di giornale (257
per il 1995/1996 e 285 per il 1997/1998), sia dei fogli del libro cassa, che
rappresenta il conto di maggiore movimentazione (257 fogli cassa per il
1995/1996 e 284 per il 1997/1998), ciò che ha presumibilmente comportato un
aumento del volume di registrazioni (perizia giudiziaria, quesito n. 5 pag. 8 e
9). Per il resto, l¿aumento del lavoro e di riflesso dell¿onorario del
mandatario è stato causato anche da altri fattori quali: la consegna da parte
del convenuto di documentazione incompleta e di calcolazioni errate (perizia,
quesito n. 11 pag. 12), l¿allestimento di confronti puntuali dei rapporti tra
costi e ricavi ai fini fiscali (perizia, quesiti n. 10 pag. 11 e 12),
l¿assistenza del mandante in occasione di ispezioni fiscali (perizia n. 12 pag.
12), operazioni che esulano dal mandato tipico di assistenza contabile e
fiscale concluso tra le parti.
Stante queste
considerazioni, si può quindi affermare che le note d¿onorario di cui l¿attrice
chiede il pagamento risultano da una ponderazione corretta di prestazioni
svolte a regola d¿arte, corrispondono ai parametri usuali di fatturazione e
concordano con le raccomandazioni emanate dalla Camera fiduciaria della quale
l¿attrice è membro. Resta quindi da valutare nel dettaglio quali dei servizi
resi dall¿appellante sono tornati di utilità per il convenuto.
5.3
Già si è visto che il
nuovo contabile M__________ ha potuto utilizzare il lavoro dell¿appellante con
poche modifiche e rettifiche, peraltro discusse con l¿appellante e il convenuto
stesso in un incontro avvenuto il mese di giugno 1999 (cfr. sopra consid.
5.1
). Dopo tale incontro, tuttavia, l¿attrice non ha più svolto alcuna
prestazione utilizzabile da parte del convenuto, al quale, tra l¿altro nemmeno
è stata ritornata la documentazione a suo tempo consegnata all¿attrice,
malgrado ripetuti richiami (cfr. verbale audizione teste M__________), né
tantomeno sono stati consegnati, contrariamente a quanto promesso (cfr. doc.
2), i bilanci della ditta del convenuto per gli anni 1997 e 1998. Si devono
quindi stralciare dalla distinta di cui ai doc. R cui si riferisce la nota del
23.
agosto 1999 (doc. D) e riprese nella perizia giudiziaria (allegato 3) tutte
quelle prestazioni effettuate dall¿attrice dopo l¿incontro del 9 giugno 1999 e
relative alla contabilità 1997/1998, pari a Fr. 2¿950.-, mentre le altre
prestazioni sono da onorare. Lo scoperto della nota d¿onorario del 23 agosto
1999.
viene pertanto ridotto a Fr. 22'650.- per un totale, IVA inclusa, di Fr.
24'348.75.
Dalla fattura del 28
giugno 1999 (doc. C) devono invece essere defalcate le prestazioni riferite
alla dichiarazione fiscale 1997/1998, effettuate tra il 1. e il 3 dicembre 1998
(cfr. doc. Q), giacché non è plausibile che la stessa sia stata effettivamente
allestita e che sia servita al convenuto prima ancora di disporre dei dati
definitivi del bilancio e del conto economico, ultimati al più presto il mese
di giugno 1999 e unicamente nella versione provvisoria. Come risulta dalla
perizia giudiziaria (allegati 1 e 2), i servizi svolti a questo titolo
ammontano a Fr. 412.50, per cui l¿onorario della nota del 28 giugno 1999 (doc.
D) viene ridotto a Fr. 20'387.50. Considerati i pagamenti già effettuati per un
totale di Fr. 14'000.-, lo scoperto, IVA compresa, è quindi di Fr. 7'166.55.
5.4
In conclusione, il
convenuto è condannato a pagare all¿appellante l¿importo complessivo di Fr.
31'515.30 oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999. Per tale importo è
rigettata in via definitiva l¿opposizione interposta al precetto esecutivo intimato
al convenuto e le spese di tale precetto esecutivo di Fr. 100.-- vengono poste
interamente a suo carico vista la sua quasi totale soccombenza.
6.
L¿appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la sentenza
pretorile riformata nel senso dei considerandi. Le spese processuali di prima e
di seconda istanza sono a carico dell¿appellante in
ragione di 1/10 e in ragione di 9/10 a carico dell¿appellato (art. 148 CPC).
All¿appellante vengono riconosciute ripetibili ridotte proporzionalmente alla
propria soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello
16 febbraio 2005 di AP 1, __________, è parzialmente accolto e di conseguenza la
sentenza 31 dicembre 2004 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1, __________,
l¿importo di Fr. 31'515.30 oltre a interessi al 5% dal 27 settembre 1999 e
l¿importo di Fr. 100.- per spese del precetto esecutivo n. __________
dell¿Ufficio esecuzione di Lugano.
2. Limitatamente
a questo importo è rigettata in via definitiva l¿opposizione interposta da AO 1
al PE n. __________ dell¿Ufficio esecuzione di Lugano.
3. La
tassa di giustizia di complessivi Fr. 1¿500.- e le spese - comprese quelle di
perizia ¿ da anticipare come di rito, sono poste a carico dell¿attrice per 1/10
e del convenuto per 9/10, con l¿obbligo di quest¿ultimo di rifondere
all¿attrice l¿importo di Fr. 3'600.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 700.-
b)
spese Fr. 50.-
Fr. 750.-
già
anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico per 1/10 e per 9/10 a
carico di AO 1. Quest¿ultimo rifonderà all¿appellante Fr. 1'500.- a titolo di
ripetibili di seconda istanza.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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