12.2005.130
lavoro - quietanza - ore straordinarie
8 maggio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2005.130
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, IICCA
Titolo:
lavoro - quietanza - ore straordinarie
LAVORO STRAORDINARIO
RESTITUZIONE DEL TITOLO
art. 88 CO
art. 321c CO
Incarto n.
12.2005.130
Lugano
8 maggio 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.304
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1 ottobre 2004
da
AO 1
RA 1
contro
AP 1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
fr. 18'316,50 lordi a titolo di conguaglio stipendio (fr. 1'564,50),
tredicesima mensilità (fr. 1'939,60), ore straordinarie (fr. 3'766,67), nonché
indennità per vacanze (fr. 420,12), giorni festivi (fr. 1'352,35) e tempo
libero (fr. 9'273,26);
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore supplente con sentenza 23 giugno
2005 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 15'560.- oltre interessi al 5%
dal 1 marzo 2003;
appellante
la convenuta, che con atto 4 luglio 2005 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
In fatto: 1. AO
1 è stato assunto alle dipendenze del Grotto __________, la cui gerente è AP 1,
a far tempo dal 1 ottobre 2001 in qualità di pizzaiolo. Con la sottoscrizione
di un “accordo speciale”, le parti avevano stabilito uno stipendio lordo di fr.
3’500.- e uno “stipendio reale” mensile di fr. 4'000.- oltre assegni per i
figli. L’orario di lavoro era fissato dalle 17.00 alle 24.00 per 6 giorni
settimanali.
Il datore
di lavoro ha disdetto il contratto il 31 gennaio 2003 per il 28 febbraio 2003.
2. Con
istanza 1 ottobre 2004 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
della somma di fr. 18'316,50 lordi (fr. 17'208,35 netti), composti di conguaglio
stipendio (fr. 1'564,50), tredicesima mensilità (fr. 1'939,60), ore
straordinarie (fr. 3'766,67), nonché indennità per vacanze (fr. 420,12), per
giorni festivi (fr. 1'352,35) e per tempo libero (fr. 9'273,26).
La
convenuta si è opposta all’istanza, argomentando che l’accordo speciale
stipulato dalle parti e messo in atto per 16 mesi risolveva tutte le questioni
relative a giorni di libero, vacanze e ore straordinarie. Contesta poi che
l’orario di lavoro si estendesse oltre le 24.00, rilevando altresì che,
trattandosi di azienda famigliare, la durata del lavoro settimanale poteva
estendersi fino a 45 ore con 5 settimane di vacanza, mentre l’effettiva
retribuzione dell’istante compensava eventuali vacanze, giorni di libero e
festivi non goduti.
Esperita
l’istruttoria, con le conclusioni le parti hanno confermato le rispettive
domande.
3. Con
sentenza 23 giugno 2005, il Pretore ha accolto l’istanza per fr. 15'560.- oltre
interessi, accordando le indennità chieste dall’istante, ad eccezione di quella
per ore straordinarie, che ha riconosciuto solo nella misura di fr. 1'010,25.
4. Con
appello 4 luglio 2005 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
La parte appellata
non ha presentato osservazioni all’appello.
Considerato
In diritto: 5. Il
Pretore ha ritenuto provato il versamento di uno stipendio mensile di fr. 3'500.-,
non invece di fr. 4'000.- come preteso dall’appellante, la quale censura la
sentenza su questo punto rilevando che l’appellato ha firmato una dichiarazione
dalla quale risulta che egli ha in realtà percepito regolarmente una
remunerazione di fr. 4'000.-.
L’appellato
ha firmato la dichiarazione 5 marzo 2003 (doc. 2), nella quale è indicato che
egli ha ricevuto quale retribuzione per il periodo lavorativo di 16 mesi
l’importo di fr. 64'686,75 oltre assegni per fr. 6'222.- e la liquidazione del
mese di febbraio 2003 di fr. 1'946,75, per un totale di fr. 72'855,50. Questo
documento costituisce quietanza, il cui effetto è di far nascere la presunzione
dell’estinzione del debito menzionatovi (art. 88 seg. CO). Trattandosi di presunzione
legale, essa vale fintanto che non è confutata, ritenuto che il creditore ha la
possibilità di portare la prova del contrario, contestando l’autenticità della
ricevuta oppure l’erroneo contenuto della medesima (Leu, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3. ed., n. 7 ad
art. 88 CO).
Nonostante
la dichiarazione doc. 2, che egli non contesta di aver firmato, il creditore sostiene
di aver ricevuto in realtà uno stipendio inferiore, ma di essere stato
costretto a firmare il documento in questione perché altrimenti non avrebbe
ricevuto la liquidazione delle sue spettanze (interrogatorio formale
dell’istante, verbale 16 dicembre 2004, pag. 15 seg., ad 15). Dai certificati
di salario - allestiti dal datore di lavoro in epoca non sospetta - risulta che
lo stipendio erogato al dipendente era di circa fr. 3'500.- mensili (doc. I:
certificati di salario per gli anni 2001, 2002, e 2003), importo che figura
anche nell’attestato del datore di lavoro allestito dopo la fine del contratto
e così sulla scheda dei salari del 2003, documenti tutti allestiti e firmati
dal datore di lavoro medesimo. Questi documenti sono indubbiamente atti a dar
corpo alle contestazioni sollevate dall’appellato, il quale sostiene di aver firmato
a seguito di pressioni del datore di lavoro e permettono di confermare
agevolmente la decisione impugnata, ritenuto che l’appellante non spende neppure
una parola per spiegare le ragioni dell’incongruenza fra il contenuto della
dichiarazione doc. 2 ed i certificati di salario da lei stessa allestiti e
neppure essendovi sufficienti elementi per dover ritenere che tale incongruenza
sia la conseguenza di manovre fraudolente ai danni del fisco e delle
assicurazioni sociali, unica altra possibilità per spiegare questa situazione. Su
questo punto l’appello deve quindi essere respinto.
6. L’appellante
censura l’accertamento del Pretore in merito alle ore supplementari prestate
dal dipendente, mettendo in dubbio il valore probatorio della documentazione che
controparte ha prodotto a sostegno delle sue pretese, contestando la
fedefacenza dell’agenda dove egli annotava le ore di lavoro.
L’art. 21
cifra 2 CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria
alberghiera e della ristorazione, versione 1998 e versione 2002) dispone che il
datore di lavoro deve registrare l’orario di lavoro effettivo e i riposi. Se egli
non adempie questi obblighi, in caso di controversie verrà ammesso come prova
il controllo effettuato dal collaboratore (cifra 3). A ragione quindi il Pretore,
constatata l’assenza di un controllo da parte del datore di lavoro, si è basato
sul controllo del lavoratore, e l’appellante è quindi malvenuta a dolersene,
ritenuto che ciò è conseguenza delle sue stesse omissioni.
Per
quanto concerne le contestazioni sollevate dall’appellante in merito alla veridicità
delle annotazioni contenute nell’agenda, si rileva che trattasi di mere
ipotesi, non verificate, ma anzi confermate dall’istante nell’ambito del suo
interrogatorio formale.
Il fatto,
addotto dall’appellante, che le ultime pizze fossero servite prima di
mezzanotte non permette ancora di concludere che il lavoro sia terminato alle
24.00. L’istante è stato infatti assunto quale “pizzaiolo e mansioni
accordate” (doc. A), ed ha riferito di aver svolto varie mansioni, e meglio pizzaiolo,
pulizie, lavare i piatti, servizio quale cameriere-barista e pittore
(interrogatorio formale dell’istante, verbale 16 dicembre 2004, pag. 6 ad 16,
17). Non è quindi possibile determinare quando egli abbia effettivamente terminato
il lavoro solo fondandosi sul servizio delle pizze, dopo il quale egli ha
verosimilmente ancora dovuto svolgere le ulteriori mansioni affidategli. Su
questo punto l’appello non merita quindi tutela.
7. L’appellante
contesta l’importo riconosciuto all’appellato quale tredicesima mensilità, argomentando
che dal doc. 2 risulterebbe che egli ha già ricevuto a tale titolo la somma di
fr. 686,75. Già si è detto, al considerando 5, perché a quel documento, in
contrasto con l’ulteriore documentazione in atti, va disconosciuto il valore
probatorio. Di conseguenza, non essendovi contestazione sul calcolo fatto dal
primo giudice in merito all’ammontare dell’indennità per la tredicesima, la
sentenza impugnata va confermata anche su questo punto.
L’appello
non ha miglior esito laddove l’appellante contesta le indennità per i giorni di
vacanza, di libero e festivi. Essa non ne contesta infatti il quantitativo, ma
si limita a sostenere che sono già stati remunerati con lo stipendio mensile di
fr. 4'000.-. Se non che, già si è detto che ciò non è il caso, perché lo
stipendio effettivamente pagato era di fr. 3'500.-.
Per
quanto precede, l’appello è interamente da respingere. Non si percepiscono
tasse né spese, e non si assegnano ripetibili all’appellato, che non ha
inoltrato osservazioni all’appello.
Per questi motivi
pronuncia: 1. L'appello
Fatti
4 luglio 2005 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Considerandi
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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