12.2005.131
mancato pagamento dell'anticipo - stralcio della causa - appello
12 luglio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.131
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, IICCA
Titolo:
mancato pagamento dell'anticipo - stralcio della causa - appello
ANTICIPO DELLE SPESE
APPELLO
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 147 CPC-TI
art. 12 cpv. 1 LTG
Incarto n.
12.2005.131
Lugano
12 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.256
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 11
aprile 2005 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
in materia di disconoscimento del debito, che il
Pretore, con decreto 23 giugno 2005, ha stralciato dai ruoli per mancato
versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio;
appellante l’attrice la quale, con atto di appello 4
luglio 2005, chiede la revoca del decreto di stralcio, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto ed in diritto
che con la
petizione in rassegna AP 1 ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr.
596’250.- oltre interessi vantato nei suoi confronti da AO 1 e oggetto del PE
n. __________ dell’UE di Lugano;
che con
ordinanza 25 aprile 2005 il Pretore ha invitato l’attrice a versare un anticipo
per tasse e spese giudiziarie di fr. 3'000.- mediante tre rateazioni di fr.
1'000.- cadauna alle scadenze del 2 maggio, 2 giugno e 2 luglio 2005,
precisando a quel momento che il mancato tempestivo pagamento anche di una sola
rata avrebbe comportato lo stralcio della causa;
che con
il giudizio qui impugnato egli, preso atto che la rata scadente il 2 giugno
2005 non era stata versata tempestivamente e che il termine assegnato era così stato
disatteso, ha senz’altro stralciato dai ruoli la petizione;
che con
l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di revocare quel provvedimento, rilevando
che il mancato reperimento delle rate non era avvenuto deliberatamente ma era
stato reso difficile da molteplici situazioni, note alla controparte,
segnatamente dal fatto che il marito in un’altra causa che lo opponeva alla
convenuta (inc. n. EF.2005.1100) era stato obbligato a versare entro metà
maggio un anticipo per tasse e spese di fr. 15'000.-, che aveva stroncato
finanziariamente i coniugi; in tali circostanze, essa ritiene che lo stralcio
della petizione per non aver versato entro il termine un anticipo di soli fr.
1'000.- costituisca un eccesso di formalismo;
che il
gravame, del tutto infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame
preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità, per economia di giudizio, di
intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che
giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad
anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di
appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando
un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie
presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa s’intendono
sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai
traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere,
tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario
allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);
che in
virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine
fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo,
se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;
che nel
caso di specie l’attrice non contesta che il mancato o tardivo versamento della
rata scadente il 2 giugno 2005, pacificamente verificatosi, possa di per sé comportare
lo stralcio della petizione;
che le particolari
circostanze, che, a suo dire, imporrebbero di derogare alla regola e
segnatamente le difficoltà finanziarie sue e del marito nel reperire la somma
richiesta, oltretutto rimaste allo stadio di puro parlato, non appaiono degne
di tutela, se solo si pensa che, nonostante queste asserite difficoltà, il
marito, per stessa ammissione dell’attrice, è pur sempre stato in grado di
ottenere un finanziamento di fr. 15'000.-, ben più ingente di quanto necessario
per evitare lo stralcio della presente causa;
che in
ogni caso, quand’anche la sua situazione finanziaria fosse stata effettivamente
precaria, nulla impediva all’attrice di chiedere un’ulteriore proroga del
termine di pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 11 ad art. 147)
oppure ancora di inoltrare un’istanza di concessione dell’assistenza
giudiziaria (art. 13 cpv. 1 Lag; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 259 ad
art. 147), invece di lasciar scadere infruttuosamente il termine assegnato;
che
nemmeno si può infine rimproverare al Pretore un eccesso di formalismo per aver
decretato lo stralcio a seguito del mancato versamento di una rata di soli fr.
1'000.-;
che in effetti
la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che i Cantoni
possono prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il caso per
l’anticipo delle spese giudiziarie da parte dell’attrice, possa comportare
delle conseguenze di ordine procedurale (DTF 104 Ia 105; Schüpbach,
Traité de procédure civile, Vol. I, Zurigo 1995, p. 85 n. 242), segnatamente la
reiezione in ordine della causa (Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 407 n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 147);
che,
analogamente a quanto accade in ambito federale (art. 150 cpv. 4 OG), il fatto
di prevedere lo stralcio di una causa nel caso di mancato versamento
dell’anticipo richiesto non costituisce di per sé un eccessivo formalismo, se
-come nella fattispecie- tale conseguenza è stata comminata espressamente dalla
legge (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG a p. 107; IICCA 5
febbraio 1996 inc. n. 12.96.5, 27 maggio 1997 inc. n. 12.97.150); a meno che
l’anticipo non avesse però lo scopo di un versamento simbolico destinato
unicamente ad evitare dei ricorsi abusivi, oppure ancora che l’ammontare
dell’anticipo e le conseguenze del mancato o tardivo versamento non fossero
stati comunicati alla parte (Poudret, op. cit., ibidem), ciò che
tuttavia non è assolutamente il caso nella presente fattispecie (sentenze IICCA
citate);
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visto l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 4 luglio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 120.- (tassa di giustizia
di fr. 100.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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