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Decisione

12.2005.131

mancato pagamento dell'anticipo - stralcio della causa - appello

12 luglio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.131

Data decisione, Autorità:

12.07.2005, IICCA

Titolo:

mancato pagamento dell'anticipo - stralcio della causa - appello

ANTICIPO DELLE SPESE

APPELLO

LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO

art. 147 CPC-TI

art. 12 cpv. 1 LTG

Incarto n.

12.2005.131

Lugano

12 luglio

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.256

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 11

aprile 2005 da

AP 1

contro

AO 1

rappr. da RA 1

in materia di disconoscimento del debito, che il

Pretore, con decreto 23 giugno 2005, ha stralciato dai ruoli per mancato

versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio;

appellante l’attrice la quale, con atto di appello 4

luglio 2005, chiede la revoca del decreto di stralcio, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto ed in diritto

che con la

petizione in rassegna AP 1 ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr.

596’250.- oltre interessi vantato nei suoi confronti da AO 1 e oggetto del PE

n. __________ dell’UE di Lugano;

che con

ordinanza 25 aprile 2005 il Pretore ha invitato l’attrice a versare un anticipo

per tasse e spese giudiziarie di fr. 3'000.- mediante tre rateazioni di fr.

1'000.- cadauna alle scadenze del 2 maggio, 2 giugno e 2 luglio 2005,

precisando a quel momento che il mancato tempestivo pagamento anche di una sola

rata avrebbe comportato lo stralcio della causa;

che con

il giudizio qui impugnato egli, preso atto che la rata scadente il 2 giugno

2005 non era stata versata tempestivamente e che il termine assegnato era così stato

disatteso, ha senz’altro stralciato dai ruoli la petizione;

che con

l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di revocare quel provvedimento, rilevando

che il mancato reperimento delle rate non era avvenuto deliberatamente ma era

stato reso difficile da molteplici situazioni, note alla controparte,

segnatamente dal fatto che il marito in un’altra causa che lo opponeva alla

convenuta (inc. n. EF.2005.1100) era stato obbligato a versare entro metà

maggio un anticipo per tasse e spese di fr. 15'000.-, che aveva stroncato

finanziariamente i coniugi; in tali circostanze, essa ritiene che lo stralcio

della petizione per non aver versato entro il termine un anticipo di soli fr.

1'000.- costituisca un eccesso di formalismo;

che il

gravame, del tutto infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame

preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità, per economia di giudizio, di

intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che

giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad

anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di

appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando

un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie

presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa s’intendono

sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai

traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere,

tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario

allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);

che in

virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine

fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo,

se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;

che nel

caso di specie l’attrice non contesta che il mancato o tardivo versamento della

rata scadente il 2 giugno 2005, pacificamente verificatosi, possa di per sé comportare

lo stralcio della petizione;

che le particolari

circostanze, che, a suo dire, imporrebbero di derogare alla regola e

segnatamente le difficoltà finanziarie sue e del marito nel reperire la somma

richiesta, oltretutto rimaste allo stadio di puro parlato, non appaiono degne

di tutela, se solo si pensa che, nonostante queste asserite difficoltà, il

marito, per stessa ammissione dell’attrice, è pur sempre stato in grado di

ottenere un finanziamento di fr. 15'000.-, ben più ingente di quanto necessario

per evitare lo stralcio della presente causa;

che in

ogni caso, quand’anche la sua situazione finanziaria fosse stata effettivamente

precaria, nulla impediva all’attrice di chiedere un’ulteriore proroga del

termine di pagamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 11 ad art. 147)

oppure ancora di inoltrare un’istanza di concessione dell’assistenza

giudiziaria (art. 13 cpv. 1 Lag; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 259 ad

art. 147), invece di lasciar scadere infruttuosamente il termine assegnato;

che

nemmeno si può infine rimproverare al Pretore un eccesso di formalismo per aver

decretato lo stralcio a seguito del mancato versamento di una rata di soli fr.

1'000.-;

che in effetti

la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che i Cantoni

possono prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il caso per

l’anticipo delle spese giudiziarie da parte dell’attrice, possa comportare

delle conseguenze di ordine procedurale (DTF 104 Ia 105; Schüpbach,

Traité de procédure civile, Vol. I, Zurigo 1995, p. 85 n. 242), segnatamente la

reiezione in ordine della causa (Guldener, Schweizerisches

Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 407 n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 1 ad art. 147);

che,

analogamente a quanto accade in ambito federale (art. 150 cpv. 4 OG), il fatto

di prevedere lo stralcio di una causa nel caso di mancato versamento

dell’anticipo richiesto non costituisce di per sé un eccessivo formalismo, se

-come nella fattispecie- tale conseguenza è stata comminata espressamente dalla

legge (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation

judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG a p. 107; IICCA 5

febbraio 1996 inc. n. 12.96.5, 27 maggio 1997 inc. n. 12.97.150); a meno che

l’anticipo non avesse però lo scopo di un versamento simbolico destinato

unicamente ad evitare dei ricorsi abusivi, oppure ancora che l’ammontare

dell’anticipo e le conseguenze del mancato o tardivo versamento non fossero

stati comunicati alla parte (Poudret, op. cit., ibidem), ciò che

tuttavia non è assolutamente il caso nella presente fattispecie (sentenze IICCA

citate);

che la

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visto l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 4 luglio 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 120.- (tassa di giustizia

di fr. 100.- e spese di fr. 20.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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