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Decisione

12.2005.132

mandato - rimborso spese - rendiconto

25 agosto 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

2 giugno 1995 AO 1, titolare del Centro per l’auto __________ di __________, ha

affidato il mandato a AP 1 di trattare e definire la concessione di un aiuto di

sovvenzionamento con garanzie per un importo di LIT 1'000'000'000. Nel

contratto è stato indicato che il mandante avrebbe pagato un importo pari al

2.5% dell’importo del sovvenzionamento per coprire le spese dell’istituzione

della pratica. Per tale compenso è stato inoltre stabilito che AO 1 non avrebbe

chiesto alcun rendiconto, né rimborsi totali o parziali, qualunque sarebbe

stato l’esito della richiesta di sovvenzionamento. Per ogni contestazione o controversia

è stato prorogato il foro a Lugano.

In

data 19 giugno 1995 AO 1 ha versato a AP 1 la somma di LIT 25'000'000 pattuita

quale fondo spese.

B. Il

6 settembre 1995 AP 1 ha sottoposto a AO 1 una proposta di finanziamento per

l’importo di USD 620'000 e il 28 febbraio 1996 AO 1 ha sottoscritto un accordo

con la società S__________ di __________ secondo cui quest’ultima gli avrebbe

messo a disposizione, a determinate condizioni che qui non mette conto di

menzionare, l’importo di USD 620'000, importo aumentato il giorno successivo a

USD 1'240'000. Le parti hanno inoltre stabilito per ogni controversia il foro

inglese e quale diritto applicabile il diritto inglese.

A

seguito di tale accordo, AP 1 e S__________ hanno richiesto separatamente a

varie riprese a AO 1 diversa documentazione sulla sua situazione finanziaria al

fine di istruire la pratica e ottenere maggiori informazioni per il

sovvenzionamento in questione. AO 1 da parte sua ha inviato parte della

documentazione richiesta, seppur non aggiornata o incompleta, sollecitando pure

l’evasione del finanziamento.

C. Con scritto del 27 febbraio 1997 AO 1, per il tramite del suo

legale, ha formalmente messo in mora S__________ per l’erogazione del

finanziamento promesso. Dopo un colloquio personale tra le parti tenutosi il 17

marzo 1997, in data 4 aprile

1997 l’avv. A__________, azionista della S__________, ha inviato a AO 1 un

facsimile di un atto di fideiussione e, nell’attesa di suoi commenti sullo

stesso, lo invitava a produrre con urgenza il bilancio per l’anno 1996 e gli

ricordava che anche i precedenti bilanci, già inviatigli, avrebbero dovuto

essere firmati.

Il

25 aprile 1997 AP 1 e S__________ hanno a loro volta messo in mora AO 1 per la

mancata sottoscrizione dei bilanci e per la mancata presa di posizione

sull’atto di fideiussione.

Il

20 febbraio 1998 AO 1 ha reclamato a AP 1 e a S__________ la restituzione

dell’importo di LIT 25'000'000. Al rifiuto di restituire la somma anticipata,

egli ha quindi convenuto in giudizio, il 15 aprile 1998, sia AP 1 sia S__________

davanti al Pretore di Lugano, chiedendo la loro condanna al pagamento in solido

dell’importo di Fr. 20'937.- oltre a interessi al 7% dal 3 marzo 1998, ritenuto

che entrambe le convenute nulla avrebbero intrapreso al fine di procacciare il

finanziamento così come promesso e pattuito, causando un danno pari alla somma

già anticipata di LIT 25'000'000 a titolo di deposito spese.

La

domanda è stata avversata dalle convenute, le quali hanno preliminarmente

eccepito l’incompetenza territoriale e materiale del giudice adito a seguito

della clausola di proroga di foro in Inghilterra contenuta nel contratto

sottoscritto tra l’attore e la convenuta S__________. Nel merito esse

respingono ogni richiesta attorea.

D. Con

decisione del 14 giugno 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

nei confronti di AP 1 per l’importo di Fr. 13'749.-, e ha condannato le parti

al pagamento delle spese processuali nella misura di ¼ a carico dell’attore e ¾

a carico della convenuta AP 1, con l’obbligo di rifondere all’attore l’importo

di Fr. 700.- a titolo di ripetibili. La petizione inoltrata nei confronti di S__________

è invece stata integralmente respinta, spese processuali e ripetibili di Fr.

1’000.- a carico dell’attore.

E. La decisione pretorile è dedotta in appello unicamente dalla

convenuta AP 1 con atto del 5 luglio 2005. Ha chiesto la riforma del giudizio

impugnato nel senso di respingere integralmente le domande, con protesta di

tasse, spese e ripetibili della prima e seconda istanza.

Con

osservazioni del 5 settembre 2005 AO 1 postula la reiezione dell’appello con

conferma della decisione di prima istanza.

Considerandi

in diritto:

1.

Ricorrente in questa sede è

unicamente la convenuta AP 1 che il Pretore, in parziale accoglimento della

petizione, ha condannato al pagamento dell’importo di Fr. 13'749.- oltre a

interessi. Il Pretore ha correttamente ritenuto la sua competenza per giudicare

il rapporto tra l’attore e la convenuta AP 1 sulla base della clausola di

proroga di foro sottoscritta nel contratto del 2 giugno 1995 (doc. A) e ha

giustamente applicato il diritto svizzero (art. 5 e 117 LDIP) e le regole del

mandato di cui agli art. 394 e segg. CO, ciò che del resto le parti non

contestano. Non è più oggetto di litigio per contro la questione di sapere se

il Giudice adito in prima istanza fosse competente a dirimere la vertenza sulla

base della proroga di foro (al Tribunale inglese) e sulla base del diritto

scelto (inglese) dalla convenuta S__________ e dall’attore nel contratto di

finanziamento del 28 febbraio 1996 (doc. D), mancando su questo punto il

gravame.

2.

Il

Pretore ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 400 CO secondo cui il

mandatario a ogni richiesta del mandante è obbligato a rendere conto del suo

operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza

del mandato. Il diritto al rendiconto e alla restituzione essendo

irrinunciabili – o perlomeno parzialmente irrinunciabili per quanto riguarda il

diritto al rendiconto – il Giudice ha quindi considerato di nessun effetto la

clausola contrattuale secondo cui l’attore si era impegnato a non chiedere

alcun rendiconto sulla somma pagata a titolo di fondo spese, né avrebbe chiesto

rimborsi totali o parziali.

Accertato

che il compenso di LIT 25'000'000 richiesto all’attore era destinato a coprire

le spese dell’istituzione della pratica di sovvenzionamento, di cui LIT

5'000'000 sono stati utilizzati a pagare una commissione e il rimanente a

saldare la fattura dell’avv. A__________ di Fr. 18'191.93, al quale AP 1 aveva

chiesto di trovare il finanziamento per l’attore, il giudice di prime cure ha

decurtato quest’ultima fattura riducendola a Fr. 3'000.-, ritenendo che le

prestazioni svolte dall’avv. A__________ e indicate nella relativa nota non

potessero essere messe tutte in relazione con l’attività svolta per la ricerca

del finanziamento all’attore, per il quale quest’ultimo avrebbe svolto tra

l’altro unicamente un’attività ridottissima. Il Pretore ha quindi ammesso la pretesa

unicamente nella misura di Fr. 13’749.-.

3.

La

convenuta AP 1 contesta queste conclusioni. Ritiene che la responsabilità della

mancata esecuzione del mandato e delle spese causate sia da ascriversi

unicamente al comportamento dell’attore che non avrebbe mai fornito la

documentazione aggiornata e completa attestante la sua effettiva situazione

finanziaria e la sua capacità economica in vista del rimborso del prestito.

Responsabilità che del resto sarebbe stata ammessa anche dal giudice di prima

istanza, in caso contrario il Pretore non avrebbe riconosciuto alcuna spesa in favore

di AP 1.

Sempre

a mente della convenuta AP 1, la riduzione sulle spese dell’avv. A__________ da

parte del Pretore sarebbe arbitraria e senza fondamento, ritenuto come le stesse

siano state comprovate con la produzione della fattura dello stesso avv. A__________

e i relativi i giustificativi e sono certamente appropriate al genere di

attività richiesta e all’importanza dell’affare trattato.

4.1

Secondo

l’art. 402 cpv. 1 CO il mandante deve rimborsare al mandatario, coi relativi

interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare

esecuzione del mandato e liberarlo dalle obbligazioni assunte. Anticipazioni e

spese costituiscono una pretesa contrattuale del mandatario e presuppongono

quindi la validità del contratto di mandato tra le parti (Fellmann, in Berner Kommentar,

Obligationenrecht I, Berna 1992, n. 29 e segg. ad art. 402 CO). In questo

ambito, il mandante dovrà rifondere anche quelle spese rivelatesi non

propriamente utili per il raggiungimento dello scopo del mandato, riservato il

caso dell’esistenza di una violazione dei doveri di diligenza da parte del

mandatario (Fellmann, op. cit.,

n. 47 ad art. 402 CO). Determinante è a tal fine che le spese siano sembrate

necessarie al momento in cui sono state approntate. Spese e anticipazioni che

si rivelano inutili in un secondo tempo a seguito della rottura anticipata del

contratto di mandato devono pure essere rimborsate (in generale cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 e segg. ad

art. 402 CO; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 3. edizione,

Basilea 2003, n. 6 ad art. 402 CO e rinvii giurisprudenziali ).

L’art.

402.

CO è di natura dispositiva, per cui i diritti del mandatario possono essere

estesi – ad esempio prevedendo un’indennità per costi generali del mandatario,

che di norma non possono essere richiesti al mandante – oppure ristretti –

segnatamente nel caso in cui il mandatario prenda a suo carico tutte le spese

causate (Fellmann, op. cit., n.

59.

ad art. 402 CO; Weber, op

.cit., n. 16 ad art. 402 CO).

Le

parti hanno inoltre la libertà di pattuire il rimborso delle spese sotto forma

di un importo forfetario che comprenda una media delle presumibili spese

necessarie ad un regolare adempimento del mandato (Werro, Le mandat et ses effets, Friburgo 1993, n. 671 pag.

231.

e 760 e segg. pag. 261 e segg.). In tal caso, il diritto ad una successiva

riduzione dell’importo forfetario pattuito è ammissibile unicamente qualora la

fissazione di tale importo discenda da una valutazione errata da parte del mandatario,

e di conseguenza rappresenti una violazione dei doveri di diligenza e di

fedeltà nei confronti del mandante (Fellmann,

op. cit., n. 60 e 61 ad art. 402 CO).

4.2

Già

si è visto che il diritto al rimborso delle spese è garantito di principio

anche nel caso in cui il mandatario non abbia raggiunto lo scopo stabilito nel

contratto. In alcuni casi, tuttavia, il mandante ha il diritto di ugualmente

rifiutare il pagamento delle spese e delle anticipazioni o di chiedere la

restituzione di quanto già pagato a questo titolo. Questa evenienza si verifica

allorquando il mandatario appronta delle spese che nell’ambito di una diligente

esecuzione del mandato non sarebbero state per nulla necessarie o perlomeno non

nella misura richiesta, o in caso di cattiva esecuzione del mandato da parte

del mandatario (Fellmann, op.

cit., n. 76 e segg. ad art. 402 CO).

5.

Secondo

l’art. 400 cpv. 1 CO, il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è

obbligato a render conto del suo operato. Tale diritto vale anche per gli

anticipi delle spese che il mandante fornisce al mandatario (Fellmann, op. cit., n. 72 ad art. 402

CO). Una rinuncia preventiva a tale diritto al rendiconto è nulla (art. 20 cpv.

2.

CO; Fellmann, op. cit., n. 58

ad art. 400 CO).

6.

In

concreto, le parti hanno concordato un importo di LIT 25'000'000 per coprire le

spese inerenti la pratica di finanziamento dell’attore, senza possibilità di

chiedere rendiconti e rimborsi totali e parziali “qualunque sia l’esito della

nostra richiesta” (cfr. doc. A). Se da un lato ci si potrebbe chiedere se la

rinuncia preventiva al diritto al rendiconto da parte dell’attore, nel contesto

in cui è stata formulata, non sia nulla per i motivi ricordati più sopra – il

quesito può comunque rimanere aperto, dato che il presente litigio verte

unicamente sulla restituzione del fondo spese anticipato dall’attore – nulla vi

è per contro da eccepire in merito alla rinuncia dichiarata dall’attore a

chiedere rimborsi sull’anticipo delle spese, considerato come la

regolamentazione del diritto al pagamento delle spese e delle anticipazioni di

cui all’art. 402 CO è di natura dispositiva e quindi lasciata alla libertà

contrattuale delle parti (cfr. sopra consid. 4.1.). Nulla impediva quindi

all’attore e all’appellante di prevedere al tema delle spese una rinuncia del

mandante a chiedere rimborsi parziali o totali alla mandataria. Ciò equivale in

pratica ad una – peraltro legittima come si è visto – pattuizione di un importo

forfetario per le spese e le anticipazioni, con il rischio per una parte e per

l’altra, di dovere un importo troppo elevato o di ricevere un importo troppo

esiguo rispetto alle spese effettivamente sostenute.

Di

conseguenza, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, il quale ha

erroneamente applicato a questo proposito l’art. 400 CO in luogo dell’art. 402

CO, la rinuncia al rimborso delle spese è senz’altro valida, così come

ineccepibile è la fissazione di un importo forfetario pari al 2.5% del valore

dell’operazione, senza possibilità di rimborso, indipendentemente dalla sorte

del finanziamento.

A

titolo abbondanziale, si rileva inoltre che AP 1 ha correttamente dimostrato,

come era suo onere (art. 8 CC), di aver effettivamente sostenuto tali spese in

relazione con la pratica di finanziamento dell’attività dell’attore: LIT

5'000'000 sono state pagate a Al__________ quale commissione di mediazione

(doc. 3), mentre CHF 18'191.93 sono stati pagati all’avv. A__________,

incaricato dalle convenute di procurare il finanziamento all’attore (doc. 15 e

verbale audizione testimoniale __________), quindi, visto anche le altre

risultanze dell’istruttoria, non vi sarebbe spazio nemmeno per una riduzione

della spesa indicata dall’avv. A__________ come operato dal Pretore.

7.

Si

è visto che nel caso di fissazione di un importo forfetario una riduzione dello

stesso si giustifica successivamente solo quando l’importo dovuto è stato

fissato in modo errato da parte della mandataria. Tale contestazione non è però

mai stata oggetto di disamina davanti al Tribunale di prima istanza, né

tantomeno lo è in questa sede, ciò che impedisce, mancandone le relative

censure, una verifica della bontà dell’importo stabilito a titolo di rimborso

spese, che comunque, a prima vista, sembrerebbe corrispondere ai canoni usuali

per simili affari.

Dal

momento che le parti hanno pattuito un importo forfetario con la rinuncia a

richiedere rimborsi di qualsiasi tipo, qualunque sia stato l’esito della

pratica, si rende superfluo l’esame di eventuali violazioni contrattuali di una

parte o dell’altra, che avrebbero se del caso giustificato una riduzione

dell’importo percepito quale anticipo spese.

8.

Per questi motivi, l’appello deve

essere accolto e la sentenza pretorile riformata nel senso di respingere la

petizione presentata dall’attore nei confronti della convenuta AP 1. Le spese

seguono la soccombenza (art. 148 CPC). All’appellante,

che al momento della presentazione dell’allegato di appello era patrocinata da

un legale, viene attribuita un’indennità per ripetibili di seconda istanza

(art. 150 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

I. L'appello

5 luglio 2005 di AP 1, __________, è accolto e di conseguenza il dispositivo 1

della sentenza 14 giugno 2005 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1,

è così riformato:

1. La petizione è respinta.

§ La

tassa di giustizia di Fr. 500.- e le spese di Fr. 100.- sono poste a carico

dell’attore, il quale rifonderà alla convenuta AP 1, __________, l’importo di

Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia Fr. 400.-

b) spese Fr. 50.-

Fr. 450.-

già anticipate

dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, __________, il quale rifonderà a AP

1, __________, Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

- , , ;

- , ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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