12.2005.132
mandato - rimborso spese - rendiconto
25 agosto 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2005.132
Data decisione, Autorità:
25.08.2006, IICCA
Titolo:
mandato - rimborso spese - rendiconto
RENDICONTO
SPESE / ONERI
art. 400 CO
art. 402 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2005.132
Lugano
25 agosto
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1998.267
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa, con petizione 15
aprile 1998, da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
(amministratrice unica , )
e
S__________,
con cui
l’attore ha chiesto la condanna delle convenute al pagamento in solido
dell’importo di Fr. 20'937.- oltre a interessi al 7% dal 3 marzo 1998.
Domanda
avversata dalle convenute che postulano in ordine la reiezione della petizione
per incompetenza territoriale e materiale e nel merito chiedono che le domande
vengano integralmente respinte, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Il
Pretore, con decisione del 14 giugno 2005 ha accolto parzialmente la petizione
nei confronti di AP 1, condannandola a pagare all’attore l’importo di Fr.
13'749.- oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 1998; ha altresì posto le spese
processuali di complessivi Fr. 600.- a carico delle parti in ragione di ¼
all’attore e ¾ alla convenuta AP 1, che è pure stata condannata a versare
all’attore Fr. 700.- a titolo di ripetibili.
Nel
contempo il Pretore ha respinto integralmente la petizione presentata nei
confronti di S__________ e ha condannato l’attore al pagamento delle spese
processuali di Fr. 600.- e delle ripetibili di Fr. 1’000.-.
Appellante la convenuta AP 1 con atto del 5 luglio
2005, con cui chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di
respingere integralmente la petizione, mentre l’attore, con osservazioni del 5
settembre 2005, postula la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa.
Ritenuto
Fatti
A. Il
2 giugno 1995 AO 1, titolare del Centro per l’auto __________ di __________, ha
affidato il mandato a AP 1 di trattare e definire la concessione di un aiuto di
sovvenzionamento con garanzie per un importo di LIT 1'000'000'000. Nel
contratto è stato indicato che il mandante avrebbe pagato un importo pari al
2.5% dell’importo del sovvenzionamento per coprire le spese dell’istituzione
della pratica. Per tale compenso è stato inoltre stabilito che AO 1 non avrebbe
chiesto alcun rendiconto, né rimborsi totali o parziali, qualunque sarebbe
stato l’esito della richiesta di sovvenzionamento. Per ogni contestazione o controversia
è stato prorogato il foro a Lugano.
In
data 19 giugno 1995 AO 1 ha versato a AP 1 la somma di LIT 25'000'000 pattuita
quale fondo spese.
B. Il
6 settembre 1995 AP 1 ha sottoposto a AO 1 una proposta di finanziamento per
l’importo di USD 620'000 e il 28 febbraio 1996 AO 1 ha sottoscritto un accordo
con la società S__________ di __________ secondo cui quest’ultima gli avrebbe
messo a disposizione, a determinate condizioni che qui non mette conto di
menzionare, l’importo di USD 620'000, importo aumentato il giorno successivo a
USD 1'240'000. Le parti hanno inoltre stabilito per ogni controversia il foro
inglese e quale diritto applicabile il diritto inglese.
A
seguito di tale accordo, AP 1 e S__________ hanno richiesto separatamente a
varie riprese a AO 1 diversa documentazione sulla sua situazione finanziaria al
fine di istruire la pratica e ottenere maggiori informazioni per il
sovvenzionamento in questione. AO 1 da parte sua ha inviato parte della
documentazione richiesta, seppur non aggiornata o incompleta, sollecitando pure
l’evasione del finanziamento.
C. Con scritto del 27 febbraio 1997 AO 1, per il tramite del suo
legale, ha formalmente messo in mora S__________ per l’erogazione del
finanziamento promesso. Dopo un colloquio personale tra le parti tenutosi il 17
marzo 1997, in data 4 aprile
1997 l’avv. A__________, azionista della S__________, ha inviato a AO 1 un
facsimile di un atto di fideiussione e, nell’attesa di suoi commenti sullo
stesso, lo invitava a produrre con urgenza il bilancio per l’anno 1996 e gli
ricordava che anche i precedenti bilanci, già inviatigli, avrebbero dovuto
essere firmati.
Il
25 aprile 1997 AP 1 e S__________ hanno a loro volta messo in mora AO 1 per la
mancata sottoscrizione dei bilanci e per la mancata presa di posizione
sull’atto di fideiussione.
Il
20 febbraio 1998 AO 1 ha reclamato a AP 1 e a S__________ la restituzione
dell’importo di LIT 25'000'000. Al rifiuto di restituire la somma anticipata,
egli ha quindi convenuto in giudizio, il 15 aprile 1998, sia AP 1 sia S__________
davanti al Pretore di Lugano, chiedendo la loro condanna al pagamento in solido
dell’importo di Fr. 20'937.- oltre a interessi al 7% dal 3 marzo 1998, ritenuto
che entrambe le convenute nulla avrebbero intrapreso al fine di procacciare il
finanziamento così come promesso e pattuito, causando un danno pari alla somma
già anticipata di LIT 25'000'000 a titolo di deposito spese.
La
domanda è stata avversata dalle convenute, le quali hanno preliminarmente
eccepito l’incompetenza territoriale e materiale del giudice adito a seguito
della clausola di proroga di foro in Inghilterra contenuta nel contratto
sottoscritto tra l’attore e la convenuta S__________. Nel merito esse
respingono ogni richiesta attorea.
D. Con
decisione del 14 giugno 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
nei confronti di AP 1 per l’importo di Fr. 13'749.-, e ha condannato le parti
al pagamento delle spese processuali nella misura di ¼ a carico dell’attore e ¾
a carico della convenuta AP 1, con l’obbligo di rifondere all’attore l’importo
di Fr. 700.- a titolo di ripetibili. La petizione inoltrata nei confronti di S__________
è invece stata integralmente respinta, spese processuali e ripetibili di Fr.
1’000.- a carico dell’attore.
E. La decisione pretorile è dedotta in appello unicamente dalla
convenuta AP 1 con atto del 5 luglio 2005. Ha chiesto la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente le domande, con protesta di
tasse, spese e ripetibili della prima e seconda istanza.
Con
osservazioni del 5 settembre 2005 AO 1 postula la reiezione dell’appello con
conferma della decisione di prima istanza.
Considerandi
in diritto:
1.
Ricorrente in questa sede è
unicamente la convenuta AP 1 che il Pretore, in parziale accoglimento della
petizione, ha condannato al pagamento dell’importo di Fr. 13'749.- oltre a
interessi. Il Pretore ha correttamente ritenuto la sua competenza per giudicare
il rapporto tra l’attore e la convenuta AP 1 sulla base della clausola di
proroga di foro sottoscritta nel contratto del 2 giugno 1995 (doc. A) e ha
giustamente applicato il diritto svizzero (art. 5 e 117 LDIP) e le regole del
mandato di cui agli art. 394 e segg. CO, ciò che del resto le parti non
contestano. Non è più oggetto di litigio per contro la questione di sapere se
il Giudice adito in prima istanza fosse competente a dirimere la vertenza sulla
base della proroga di foro (al Tribunale inglese) e sulla base del diritto
scelto (inglese) dalla convenuta S__________ e dall’attore nel contratto di
finanziamento del 28 febbraio 1996 (doc. D), mancando su questo punto il
gravame.
2.
Il
Pretore ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 400 CO secondo cui il
mandatario a ogni richiesta del mandante è obbligato a rendere conto del suo
operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza
del mandato. Il diritto al rendiconto e alla restituzione essendo
irrinunciabili – o perlomeno parzialmente irrinunciabili per quanto riguarda il
diritto al rendiconto – il Giudice ha quindi considerato di nessun effetto la
clausola contrattuale secondo cui l’attore si era impegnato a non chiedere
alcun rendiconto sulla somma pagata a titolo di fondo spese, né avrebbe chiesto
rimborsi totali o parziali.
Accertato
che il compenso di LIT 25'000'000 richiesto all’attore era destinato a coprire
le spese dell’istituzione della pratica di sovvenzionamento, di cui LIT
5'000'000 sono stati utilizzati a pagare una commissione e il rimanente a
saldare la fattura dell’avv. A__________ di Fr. 18'191.93, al quale AP 1 aveva
chiesto di trovare il finanziamento per l’attore, il giudice di prime cure ha
decurtato quest’ultima fattura riducendola a Fr. 3'000.-, ritenendo che le
prestazioni svolte dall’avv. A__________ e indicate nella relativa nota non
potessero essere messe tutte in relazione con l’attività svolta per la ricerca
del finanziamento all’attore, per il quale quest’ultimo avrebbe svolto tra
l’altro unicamente un’attività ridottissima. Il Pretore ha quindi ammesso la pretesa
unicamente nella misura di Fr. 13’749.-.
3.
La
convenuta AP 1 contesta queste conclusioni. Ritiene che la responsabilità della
mancata esecuzione del mandato e delle spese causate sia da ascriversi
unicamente al comportamento dell’attore che non avrebbe mai fornito la
documentazione aggiornata e completa attestante la sua effettiva situazione
finanziaria e la sua capacità economica in vista del rimborso del prestito.
Responsabilità che del resto sarebbe stata ammessa anche dal giudice di prima
istanza, in caso contrario il Pretore non avrebbe riconosciuto alcuna spesa in favore
di AP 1.
Sempre
a mente della convenuta AP 1, la riduzione sulle spese dell’avv. A__________ da
parte del Pretore sarebbe arbitraria e senza fondamento, ritenuto come le stesse
siano state comprovate con la produzione della fattura dello stesso avv. A__________
e i relativi i giustificativi e sono certamente appropriate al genere di
attività richiesta e all’importanza dell’affare trattato.
4.1
Secondo
l’art. 402 cpv. 1 CO il mandante deve rimborsare al mandatario, coi relativi
interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare
esecuzione del mandato e liberarlo dalle obbligazioni assunte. Anticipazioni e
spese costituiscono una pretesa contrattuale del mandatario e presuppongono
quindi la validità del contratto di mandato tra le parti (Fellmann, in Berner Kommentar,
Obligationenrecht I, Berna 1992, n. 29 e segg. ad art. 402 CO). In questo
ambito, il mandante dovrà rifondere anche quelle spese rivelatesi non
propriamente utili per il raggiungimento dello scopo del mandato, riservato il
caso dell’esistenza di una violazione dei doveri di diligenza da parte del
mandatario (Fellmann, op. cit.,
n. 47 ad art. 402 CO). Determinante è a tal fine che le spese siano sembrate
necessarie al momento in cui sono state approntate. Spese e anticipazioni che
si rivelano inutili in un secondo tempo a seguito della rottura anticipata del
contratto di mandato devono pure essere rimborsate (in generale cfr. Fellmann, op. cit., n. 33 e segg. ad
art. 402 CO; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 3. edizione,
Basilea 2003, n. 6 ad art. 402 CO e rinvii giurisprudenziali ).
L’art.
402.
CO è di natura dispositiva, per cui i diritti del mandatario possono essere
estesi – ad esempio prevedendo un’indennità per costi generali del mandatario,
che di norma non possono essere richiesti al mandante – oppure ristretti –
segnatamente nel caso in cui il mandatario prenda a suo carico tutte le spese
causate (Fellmann, op. cit., n.
59.
ad art. 402 CO; Weber, op
.cit., n. 16 ad art. 402 CO).
Le
parti hanno inoltre la libertà di pattuire il rimborso delle spese sotto forma
di un importo forfetario che comprenda una media delle presumibili spese
necessarie ad un regolare adempimento del mandato (Werro, Le mandat et ses effets, Friburgo 1993, n. 671 pag.
231.
e 760 e segg. pag. 261 e segg.). In tal caso, il diritto ad una successiva
riduzione dell’importo forfetario pattuito è ammissibile unicamente qualora la
fissazione di tale importo discenda da una valutazione errata da parte del mandatario,
e di conseguenza rappresenti una violazione dei doveri di diligenza e di
fedeltà nei confronti del mandante (Fellmann,
op. cit., n. 60 e 61 ad art. 402 CO).
4.2
Già
si è visto che il diritto al rimborso delle spese è garantito di principio
anche nel caso in cui il mandatario non abbia raggiunto lo scopo stabilito nel
contratto. In alcuni casi, tuttavia, il mandante ha il diritto di ugualmente
rifiutare il pagamento delle spese e delle anticipazioni o di chiedere la
restituzione di quanto già pagato a questo titolo. Questa evenienza si verifica
allorquando il mandatario appronta delle spese che nell’ambito di una diligente
esecuzione del mandato non sarebbero state per nulla necessarie o perlomeno non
nella misura richiesta, o in caso di cattiva esecuzione del mandato da parte
del mandatario (Fellmann, op.
cit., n. 76 e segg. ad art. 402 CO).
5.
Secondo
l’art. 400 cpv. 1 CO, il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è
obbligato a render conto del suo operato. Tale diritto vale anche per gli
anticipi delle spese che il mandante fornisce al mandatario (Fellmann, op. cit., n. 72 ad art. 402
CO). Una rinuncia preventiva a tale diritto al rendiconto è nulla (art. 20 cpv.
2.
CO; Fellmann, op. cit., n. 58
ad art. 400 CO).
6.
In
concreto, le parti hanno concordato un importo di LIT 25'000'000 per coprire le
spese inerenti la pratica di finanziamento dell’attore, senza possibilità di
chiedere rendiconti e rimborsi totali e parziali “qualunque sia l’esito della
nostra richiesta” (cfr. doc. A). Se da un lato ci si potrebbe chiedere se la
rinuncia preventiva al diritto al rendiconto da parte dell’attore, nel contesto
in cui è stata formulata, non sia nulla per i motivi ricordati più sopra – il
quesito può comunque rimanere aperto, dato che il presente litigio verte
unicamente sulla restituzione del fondo spese anticipato dall’attore – nulla vi
è per contro da eccepire in merito alla rinuncia dichiarata dall’attore a
chiedere rimborsi sull’anticipo delle spese, considerato come la
regolamentazione del diritto al pagamento delle spese e delle anticipazioni di
cui all’art. 402 CO è di natura dispositiva e quindi lasciata alla libertà
contrattuale delle parti (cfr. sopra consid. 4.1.). Nulla impediva quindi
all’attore e all’appellante di prevedere al tema delle spese una rinuncia del
mandante a chiedere rimborsi parziali o totali alla mandataria. Ciò equivale in
pratica ad una – peraltro legittima come si è visto – pattuizione di un importo
forfetario per le spese e le anticipazioni, con il rischio per una parte e per
l’altra, di dovere un importo troppo elevato o di ricevere un importo troppo
esiguo rispetto alle spese effettivamente sostenute.
Di
conseguenza, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, il quale ha
erroneamente applicato a questo proposito l’art. 400 CO in luogo dell’art. 402
CO, la rinuncia al rimborso delle spese è senz’altro valida, così come
ineccepibile è la fissazione di un importo forfetario pari al 2.5% del valore
dell’operazione, senza possibilità di rimborso, indipendentemente dalla sorte
del finanziamento.
A
titolo abbondanziale, si rileva inoltre che AP 1 ha correttamente dimostrato,
come era suo onere (art. 8 CC), di aver effettivamente sostenuto tali spese in
relazione con la pratica di finanziamento dell’attività dell’attore: LIT
5'000'000 sono state pagate a Al__________ quale commissione di mediazione
(doc. 3), mentre CHF 18'191.93 sono stati pagati all’avv. A__________,
incaricato dalle convenute di procurare il finanziamento all’attore (doc. 15 e
verbale audizione testimoniale __________), quindi, visto anche le altre
risultanze dell’istruttoria, non vi sarebbe spazio nemmeno per una riduzione
della spesa indicata dall’avv. A__________ come operato dal Pretore.
7.
Si
è visto che nel caso di fissazione di un importo forfetario una riduzione dello
stesso si giustifica successivamente solo quando l’importo dovuto è stato
fissato in modo errato da parte della mandataria. Tale contestazione non è però
mai stata oggetto di disamina davanti al Tribunale di prima istanza, né
tantomeno lo è in questa sede, ciò che impedisce, mancandone le relative
censure, una verifica della bontà dell’importo stabilito a titolo di rimborso
spese, che comunque, a prima vista, sembrerebbe corrispondere ai canoni usuali
per simili affari.
Dal
momento che le parti hanno pattuito un importo forfetario con la rinuncia a
richiedere rimborsi di qualsiasi tipo, qualunque sia stato l’esito della
pratica, si rende superfluo l’esame di eventuali violazioni contrattuali di una
parte o dell’altra, che avrebbero se del caso giustificato una riduzione
dell’importo percepito quale anticipo spese.
8.
Per questi motivi, l’appello deve
essere accolto e la sentenza pretorile riformata nel senso di respingere la
petizione presentata dall’attore nei confronti della convenuta AP 1. Le spese
seguono la soccombenza (art. 148 CPC). All’appellante,
che al momento della presentazione dell’allegato di appello era patrocinata da
un legale, viene attribuita un’indennità per ripetibili di seconda istanza
(art. 150 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L'appello
5 luglio 2005 di AP 1, __________, è accolto e di conseguenza il dispositivo 1
della sentenza 14 giugno 2005 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1,
è così riformato:
1. La petizione è respinta.
§ La
tassa di giustizia di Fr. 500.- e le spese di Fr. 100.- sono poste a carico
dell’attore, il quale rifonderà alla convenuta AP 1, __________, l’importo di
Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 400.-
b) spese Fr. 50.-
Fr. 450.-
già anticipate
dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, __________, il quale rifonderà a AP
1, __________, Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
- , , ;
- , ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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