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Decisione

12.2005.133

contratto di dentista - responsabilità

3 agosto 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i denti mancanti. Questo modo di procedere avrebbe permesso di tener conto,

nella realizzazione della protesi parziale fissa, del disegno occlusale

specifico finale e quindi di evitare la successiva rottura dei denti di

porcellana (perizia 28 maggio 2004, pag. 13). La mancanza di sufficiente diligenza

nell’operato del mandatario emerge quindi chiaramente dalla perizia, sicché ben

poteva il Pretore imputargli le cause della rottura dei denti in ceramica. Ne

discende che, nella misura in cui l’appellante contesta l’esistenza di una

carente esecuzione del mandato, l’appello dev’essere respinto. In merito alle

conseguenze di questa circostanza sul diritto all’onorario si dirà nei considerandi

successivi.

8. Già

si è detto (consid. 6) che la non corretta esecuzione del mandato non priva necessariamente

il mandatario del diritto all’onorario, ciò in particolare allorquando il pregiudizio subito dal mandante sia risarcito, ponendolo nella

medesima situazione come se il mandato fosse stato eseguito correttamente, nel

qual caso sussiste di principio il diritto del

mandatario al pieno compenso delle sue prestazioni.

Nel

caso concreto, assodata la responsabilità del mandatario, incontestato che il costo

per il ripristino dell’impianto masticatorio –stabilito dal Pretore sulla base

delle indicazioni del perito– ammonta a fr. 9'700.–, e non controverso che con

il pagamento di questa somma il convenuto/attore riconvenzionale potrà portare

a termine il trattamento facendosi confezionare e installare a regola d’arte un

ponte definitivo, la riduzione dell’onorario applicata dal Pretore non è

giustificata. In effetti l’equivalenza delle prestazioni viene già ripristinata

con il risarcimento del danno: con il pagamento di fr. 10'557,30 all’istante,

l’onere del convenuto sarà uguale a quello che avrebbe dovuto sopportare qualora

il lavoro fosse stato eseguito correttamente, ritenuto che a sua volta egli

riceverà dall’istante l’importo di fr. 9'700.– che gli permetterà di eseguire i

necessari lavori di ripristino della protesi. Per questi motivi la cumulazione

del risarcimento del danno con la riduzione dell’onorario –postulata

dall’appellante adesivo– non è sostenibile. Procedendo in tal modo il mandante beneficerebbe

infatti di un impianto per il quale avrebbe dovuto spendere oltre fr. 10'500.–

al costo di soli fr. 4'500.–, ponendo la differenza a carico del mandatario.

Ciò sarebbe in manifesto contrasto con il principio che il risarcimento del

danno non deve condurre ad un arricchimento del danneggiato (Fellmann, op. cit. n. 504 ad art. 394

CO). Su questo punto l’appello adesivo è quindi da respingere e l’appello

principale da accogliere.

9. Rimangono

ora da esaminare le ulteriori poste del danno di cui il convenuto ha chiesto il

risarcimento e che il Pretore con la sentenza impugnata ha respinto, negando,

per quanto qui interessa, il risarcimento di fr. 1'500.– per torto morale –perché

non provato né motivato– e quello di fr. 4'500.– per le spese di trasferte.

In materia di lesione della personalità (art 49 CO), il Tribunale federale

ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte

lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla

grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente

invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità

possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et

protection de la personnalité, Basilea 1995, no 603). La prova di una

sofferenza morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non

dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120

Considerandi

II 98 consid. 2b). Nel caso concreto il convenuto si è limitato ad indicare che

“i problemi cagionati dalla difettosa opera ...si protraggono da oltre tre

anni, periodo durante il quale il signor Weiss è in pratica rimasto senza

impianti dentali” (domanda riconvenzionale pag. 10, p. 7), ciò che gli ha causato

dei disagi (replica riconvenzionale pag. 8). Null’altro. In mancanza di

qualsivoglia indicazione in merito all’esistenza di una sofferenza morale ed

alla gravità del pregiudizio, non vi sono gli elementi in base ai quali sia

possibile determinare se siano verificate le premesse per il risarcimento e

stabilirne l’ammontare. Su questo punto la sentenza va quindi confermata.

10.

Il

Pretore ha pure respinto la domanda di risarcimento delle spese di trasferta da

Lugano a Berna, rilevando che il convenuto non aveva necessità di recarsi a

Berna per le cure dentarie. L’appellante censura la decisione del Pretore,

sostenendo che le spese di trasferta effettuate per eseguire le riparazioni

sono da porre a carico della controparte, le rotture della protesi essendo

ascrivibili ad una sua violazione contrattuale, e chiede il risarcimento di fr.

3’500.– corrispondente al costo di 5 viaggi di andata e ritorno da Carabietta a

Berna e fr. 1'000.– per perdita di guadagno.

L’appello

è destinato all’insuccesso già per il motivo che, a fronte delle contestazioni dell’istante

–per il quale le indennità richieste, oltre a non essere dovute, erano esagerate

e comunque infondate– neppure ha ritenuto di renderle in qualche modo verosimili,

inserendo poi in sede d’appello il risarcimento per perdita di guadagno, domanda

nuova e neppure questa minimamente comprovata.

11.

Per

i motivi che precedono, l’appello del Dr. AP 1 dev’essere ammesso nella misura

in cui chiede l’accoglimento della sua istanza, mentre va respinto nella misura

in cui chiede l’integrale reiezione della domanda riconvenzionale. Gli

interessi di mora decorrono dalla prima interpellazione del creditore, avvenuta

il 9 febbraio 2000 (doc. E). L’appello adesivo di AA 1 deve anch’esso essere parzialmente

accolto, aumentando l’importo riconosciutogli quale risarcimento del danno. Operate

le compensazioni del caso, l’importo che l’appellante principale dovrà

rifondere all’appellante adesivo rimane comunque immutato rispetto a quanto

statuito colla sentenza impugnata.

Spese e le ripetibili di

entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: I. L’appello 11 luglio 2005 di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la sentenza 21 giugno 2005 della Pretura del distretto di Lugano,

sezione 3 è così riformata:

1.

L’istanza

è accolta.

§ Di

conseguenza il convenuto AA 1 è tenuto a versare all’istante l’importo di fr. 6'057,30

oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2000.

3.

La

tassa di giustizia di fr. 550.– e le spese, già anticipate dall’istante, sono

poste a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 650.– a titolo di ripetibili.

II. Le spese dell’appello principale consistenti

in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese

fr. 50.–

Totale

fr. 450.–

da anticiparsi

dall’appellante, rimangono a suo carico per 150.– e per la rimanenza sono poste

a carico di AA 1, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– di ripetibili.

III. L’appello

adesivo 23 agosto 2005 di AA 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la sentenza 21 giugno 2005 della Pretura del distretto di Lugano,

sezione 3 è così riformata:

2.

La

domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza il convenuto

riconvenzionale dr. AP 1 è tenuto a versare all’attore riconvenzionale AA 1

l’importo di fr. 9'700.– oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2001.

4.

La

tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 700.– e le spese,

comprese quelle peritali già anticipate dal convenuto, sono poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

IV. Le spese della procedura dell’appello adesivo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 550.–

b) spese

fr. 50.–

Totale

fr. 600.–

da anticiparsi

dall’appellante adesivo, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per

ciascuno, compensate le ripetibili.

V. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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