12.2005.133
contratto di dentista - responsabilità
3 agosto 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2005.133
Data decisione, Autorità:
03.08.2006, IICCA
Titolo:
contratto di dentista - responsabilità
DENTISTA
RESPONSABILITÀ DEL DENTISTA
art. 394 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2005.133
Lugano
3 agosto 2006/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney–Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.461
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 22
maggio 2001 da
AP 1
(rappr. dall’ RA 1 )
contro
AA 1
(rappr. da RA 2
)
con cui l’istante ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di
fr. 6'057,30 oltre accessori;
domanda avversata dal
convenuto, il quale ha fatto valere in via riconvenzionale una pretesa
risarcitoria di fr. 18'360.–, e che il Pretore, con sentenza 21 giugno 2005 ha respinto,
accogliendo la domanda riconvenzionale per l’importo di fr. 3'642,70 oltre interessi;
appellante l’istante che,
con atto 11 luglio 2005, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere integralmente l’istanza e respingere la domanda riconvenzionale, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con
osservazioni 23 agosto 2005, postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo,
chiede la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere la domanda
riconvenzionale per fr. 15'700.–, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Nel
periodo dal 16 settembre 1998 al 24 giugno 1999, AA 1 si è sottoposto a cure
dentarie presso il dentista Dr. __________, il quale ha proceduto alla posa di
un ponte nella semiarcata superiore destra. Per le proprie prestazioni professionali
il Dr. __________ ha emesso la nota d’onorario 30 giugno 1999 per complessivi fr.
10'557,30. AA 1, che già aveva versato un acconto di fr. 4’500.–, si è però
rifiutato di pagare i rimanenti fr. 6'057,30. Da qui l’inoltro della presente
azione giudiziaria con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto
al saldo delle proprie prestazioni. In sede di udienza di discussione il
convenuto essendosi opposto all’istanza manifestando l’intenzione di formulare
una domanda riconvenzionale il cui valore eccedeva la procedura inappellabile,
il Pretore ha ordinato la continuazione della procedura con gli allegati
scritti. Con risposta e domanda riconvenzionale 9 luglio 2001 il convenuto,
postulata la reiezione dell’istanza, ha chiesto la condanna dell’istante al
pagamento della somma di fr. 18'360.– oltre interessi a titolo di risarcimento
dei danni, eccependo la difettosità della protesi che, non essendo stata
eseguita correttamente, si era rotta a varie riprese. L’istante, contestata
l’asserita difettosità del proprio lavoro, ha chiesto la reiezione della
domanda riconvenzionale.
Al
dibattimento finale le parti hanno entrambe confermato le rispettive domande.
2. Con
sentenza 21 giugno 2005 il Pretore ha respinto l’istanza. Premesso che il rapporto
contrattuale in essere tra le parti è un mandato, il primo giudice ha rilevato
l’esistenza di una responsabilità del dentista nella ripetuta rottura della
protesi, non eseguita correttamente, negandogli quindi il diritto di ottenere
il saldo dell’onorario. Ha poi parzialmente accolto la domanda riconvenzionale,
condannando il Dr. AP 1 a versare al convenuto l’importo di fr. 3'642,70 oltre
interessi per risarcimento del danno.
3. Con
appello 11 luglio 2005, l’istante chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere integralmente l’istanza e respingere la domanda riconvenzionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con
osservazioni 23 agosto 2005, la controparte postula la reiezione del gravame e,
con appello adesivo, chiede la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere
la domanda riconvenzionale e condannare controparte al pagamento di fr. 9'700.–
quali spese di riparazione dell’opera difettosa, oltre a fr. 1’500.– per torto
morale e fr. 4’500.– per perdita di guadagno e spese. Con osservazioni 3 ottobre
2005 l’istante chiede la reiezione dell’appello adesivo.
Considerato
in diritto: 4. Tra
le parti in causa è venuto in essere un contratto di mandato (art. 394 ss. CO).
Infatti, a prescindere dalla cura eseguita – ancorché presenti elementi più
vicini alle caratteristiche dell’appalto – le prestazioni di un dentista
intese come interventi terapeutici sono da considerare appartenenti all’ambito
del mandato
(Fellmann, Berner Kommentar, n. 185 ad
art. 394 CO e n. 398 ad art. 398 CO). Il dentista
incaricato di un trattamento procede infatti di propria iniziativa e sotto la
propria responsabilità ad accertamenti, diagnosi, scelta dei momenti e dei modi
di intervento, nonché agli atti di esecuzione che consentono di realizzare il
fine perseguito (DTF 110 II 375; Rep.
1978, pag. 136). L’allestimento di eventuali opere necessarie al trattamento
diviene allora parte integrante del mandato e soggiace all’obbligo di fedele e
diligente esecuzione del contratto ai sensi dei combinati art. 398 e 321a CO
(DTF 110 II 379). Nella scelta e durante l’esecuzione della cura, il medico–dentista
deve pertanto attenersi scrupolosamente alle regole dell’arte generalmente
conosciute ed ammesse e deve applicare le tecniche idonee al raggiungimento
dello scopo prefissato (Fellmann,
op. cit., n. 398 ad art. 398 CO; DTF 108 II 61; Honsell, Die zivilrechtliche Haftung des Arztes, ZSR 1990,
pag. 140).
5. L’art
398 cpv. 2 CO dispone che il mandatario è responsabile nei confronti del mandante
della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. Il mandatario
opera in modo manchevole quando viola un obbligo di natura principale o
secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria
diligenza (Gattiker, Die
Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach schweizerischem Zivilrecht,
pag. 38 ss.). In generale, il medico–dentista è tenuto da una
parte a intraprendere tutto il necessario per migliorare, dall’altra a
tralasciare tutto quanto potrebbe invece avere ripercussioni negative sullo
stato del paziente (Honsell, Handbuch
des Arztrechts, Zurigo 1994, pag. 24 ss.). In particolare si riscontra una
violazione dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato
quando il medico–dentista è incorso in un errore nella diagnosi e nella cura
del paziente perché non ha seguito le regole dell’arte medica generalmente
riconosciute. Una violazione contrattuale si ravvisa inoltre in caso di
violazione da parte del mandatario degli obblighi di informazione (Gattiker, op. cit., pag. 49). Il grado
di diligenza richiesto al mandatario si quantifica in base alla natura e alla
difficoltà della prestazione contrattuale concreta, nonché alle sue conoscenze
in materia. Nell’adempimento dei compiti affidatigli, egli deve usare la diligenza
di cui farebbe prova un mandatario coscienzioso nella stessa situazione e con
le sue stesse conoscenze (Gattiker,
op. cit., pag. 41 e 56).
6. In
base ai combinati art. 398 cpv. 1 e 321e CO, la responsabilità del mandatario
si ricollega al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 ss.
CO). In particolare, il mandante deve dimostrare l’esistenza di una violazione
contrattuale, di un danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione
contrattuale e il danno, mentre il mandatario può liberarsi dalla
responsabilità provando che nessuna colpa gli è imputabile (Wiegand, Basler Kommentar, 3. ed., n. 5
ss. e 61 ss. ad art. 97 CO). In applicazione dell’art. 97 CO, il creditore ha
il diritto di ottenere il risarcimento dell’interesse positivo, ossia egli deve
essere posto di nuovo nella situazione come se il contratto fosse stato
adempiuto correttamente. Così non solo deve essere tenuto in considerazione il
minor valore della prestazione effettuata, ma anche eventuali ulteriori danni
conseguenti al manchevole operato del mandatario (Wiegand, op. cit., n. 46 e 53 ss. ad art. 97 CO). Qualora però
il pregiudizio subito dal mandante sia risarcito, ponendolo nella medesima
situazione come se il mandato fosse stato eseguito correttamente, sussiste di principio il diritto del mandatario al pieno compenso delle sue
prestazioni (Fellmann,
op. cit., n. 504 ad art. 394 CO).
7. Il Pretore ha ritenuto che le
problematiche insorte dopo l’impianto della protesi fossero da ricondurre a carente
diligenza dell’istante, il quale aveva omesso di eseguire prima del trattamento
le analisi che la situazione imponeva, e non aveva quindi tenuto adeguatamente
conto delle particolarità masticatorie del cliente, con la conseguenza che le
corone in ceramica non erano adatte a sopportare le forze a cui erano sottoposte
e si rompevano. Ha pertanto riconosciuto unicamente l’onorario per la prima
fase del trattamento, e meglio per la posa degli impianti, eseguita correttamente,
che però ha considerato già retribuita con l’acconto versato, mentre ha
ritenuto che nulla fosse più dovuto per il successivo intervento di posa delle
corone. L’appellante censura la sentenza impugnata, sostenendo che il Pretore avrebbe
ammesso una sua responsabilità scostandosi senza ragione dal referto peritale,
dal quale non sarebbe possibile evincere che la mancata esecuzione delle
verifiche relative alle qualità masticatorie del paziente sarebbe all’origine
della rottura delle corone.
A
torto. Vero è che il perito giudiziario ha identificato la causa della ripetuta
rottura delle corone di porcellana nella particolare occlusione del paziente. Egli
ha però anche precisato che il Dr. AP 1 avrebbe dovuto considerare questa
particolare situazione e procedere ad una specifica analisi prima di iniziare
il trattamento, mettendo sotto controllo l’occlusione per poi ricostruire successivamente
Fatti
i denti mancanti. Questo modo di procedere avrebbe permesso di tener conto,
nella realizzazione della protesi parziale fissa, del disegno occlusale
specifico finale e quindi di evitare la successiva rottura dei denti di
porcellana (perizia 28 maggio 2004, pag. 13). La mancanza di sufficiente diligenza
nell’operato del mandatario emerge quindi chiaramente dalla perizia, sicché ben
poteva il Pretore imputargli le cause della rottura dei denti in ceramica. Ne
discende che, nella misura in cui l’appellante contesta l’esistenza di una
carente esecuzione del mandato, l’appello dev’essere respinto. In merito alle
conseguenze di questa circostanza sul diritto all’onorario si dirà nei considerandi
successivi.
8. Già
si è detto (consid. 6) che la non corretta esecuzione del mandato non priva necessariamente
il mandatario del diritto all’onorario, ciò in particolare allorquando il pregiudizio subito dal mandante sia risarcito, ponendolo nella
medesima situazione come se il mandato fosse stato eseguito correttamente, nel
qual caso sussiste di principio il diritto del
mandatario al pieno compenso delle sue prestazioni.
Nel
caso concreto, assodata la responsabilità del mandatario, incontestato che il costo
per il ripristino dell’impianto masticatorio –stabilito dal Pretore sulla base
delle indicazioni del perito– ammonta a fr. 9'700.–, e non controverso che con
il pagamento di questa somma il convenuto/attore riconvenzionale potrà portare
a termine il trattamento facendosi confezionare e installare a regola d’arte un
ponte definitivo, la riduzione dell’onorario applicata dal Pretore non è
giustificata. In effetti l’equivalenza delle prestazioni viene già ripristinata
con il risarcimento del danno: con il pagamento di fr. 10'557,30 all’istante,
l’onere del convenuto sarà uguale a quello che avrebbe dovuto sopportare qualora
il lavoro fosse stato eseguito correttamente, ritenuto che a sua volta egli
riceverà dall’istante l’importo di fr. 9'700.– che gli permetterà di eseguire i
necessari lavori di ripristino della protesi. Per questi motivi la cumulazione
del risarcimento del danno con la riduzione dell’onorario –postulata
dall’appellante adesivo– non è sostenibile. Procedendo in tal modo il mandante beneficerebbe
infatti di un impianto per il quale avrebbe dovuto spendere oltre fr. 10'500.–
al costo di soli fr. 4'500.–, ponendo la differenza a carico del mandatario.
Ciò sarebbe in manifesto contrasto con il principio che il risarcimento del
danno non deve condurre ad un arricchimento del danneggiato (Fellmann, op. cit. n. 504 ad art. 394
CO). Su questo punto l’appello adesivo è quindi da respingere e l’appello
principale da accogliere.
9. Rimangono
ora da esaminare le ulteriori poste del danno di cui il convenuto ha chiesto il
risarcimento e che il Pretore con la sentenza impugnata ha respinto, negando,
per quanto qui interessa, il risarcimento di fr. 1'500.– per torto morale –perché
non provato né motivato– e quello di fr. 4'500.– per le spese di trasferte.
In materia di lesione della personalità (art 49 CO), il Tribunale federale
ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte
lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla
grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente
invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità
possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes physiques et
protection de la personnalité, Basilea 1995, no 603). La prova di una
sofferenza morale è invero difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non
dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120
Considerandi
II 98 consid. 2b). Nel caso concreto il convenuto si è limitato ad indicare che
“i problemi cagionati dalla difettosa opera ...si protraggono da oltre tre
anni, periodo durante il quale il signor Weiss è in pratica rimasto senza
impianti dentali” (domanda riconvenzionale pag. 10, p. 7), ciò che gli ha causato
dei disagi (replica riconvenzionale pag. 8). Null’altro. In mancanza di
qualsivoglia indicazione in merito all’esistenza di una sofferenza morale ed
alla gravità del pregiudizio, non vi sono gli elementi in base ai quali sia
possibile determinare se siano verificate le premesse per il risarcimento e
stabilirne l’ammontare. Su questo punto la sentenza va quindi confermata.
10.
Il
Pretore ha pure respinto la domanda di risarcimento delle spese di trasferta da
Lugano a Berna, rilevando che il convenuto non aveva necessità di recarsi a
Berna per le cure dentarie. L’appellante censura la decisione del Pretore,
sostenendo che le spese di trasferta effettuate per eseguire le riparazioni
sono da porre a carico della controparte, le rotture della protesi essendo
ascrivibili ad una sua violazione contrattuale, e chiede il risarcimento di fr.
3’500.– corrispondente al costo di 5 viaggi di andata e ritorno da Carabietta a
Berna e fr. 1'000.– per perdita di guadagno.
L’appello
è destinato all’insuccesso già per il motivo che, a fronte delle contestazioni dell’istante
–per il quale le indennità richieste, oltre a non essere dovute, erano esagerate
e comunque infondate– neppure ha ritenuto di renderle in qualche modo verosimili,
inserendo poi in sede d’appello il risarcimento per perdita di guadagno, domanda
nuova e neppure questa minimamente comprovata.
11.
Per
i motivi che precedono, l’appello del Dr. AP 1 dev’essere ammesso nella misura
in cui chiede l’accoglimento della sua istanza, mentre va respinto nella misura
in cui chiede l’integrale reiezione della domanda riconvenzionale. Gli
interessi di mora decorrono dalla prima interpellazione del creditore, avvenuta
il 9 febbraio 2000 (doc. E). L’appello adesivo di AA 1 deve anch’esso essere parzialmente
accolto, aumentando l’importo riconosciutogli quale risarcimento del danno. Operate
le compensazioni del caso, l’importo che l’appellante principale dovrà
rifondere all’appellante adesivo rimane comunque immutato rispetto a quanto
statuito colla sentenza impugnata.
Spese e le ripetibili di
entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: I. L’appello 11 luglio 2005 di AP 1 è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la sentenza 21 giugno 2005 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3 è così riformata:
1.
L’istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza il convenuto AA 1 è tenuto a versare all’istante l’importo di fr. 6'057,30
oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2000.
3.
La
tassa di giustizia di fr. 550.– e le spese, già anticipate dall’istante, sono
poste a carico del convenuto, che rifonderà all’istante fr. 650.– a titolo di ripetibili.
II. Le spese dell’appello principale consistenti
in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese
fr. 50.–
Totale
fr. 450.–
da anticiparsi
dall’appellante, rimangono a suo carico per 150.– e per la rimanenza sono poste
a carico di AA 1, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– di ripetibili.
III. L’appello
adesivo 23 agosto 2005 di AA 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la sentenza 21 giugno 2005 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3 è così riformata:
2.
La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza il convenuto
riconvenzionale dr. AP 1 è tenuto a versare all’attore riconvenzionale AA 1
l’importo di fr. 9'700.– oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2001.
4.
La
tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 700.– e le spese,
comprese quelle peritali già anticipate dal convenuto, sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
IV. Le spese della procedura dell’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 550.–
b) spese
fr. 50.–
Totale
fr. 600.–
da anticiparsi
dall’appellante adesivo, sono poste a carico delle parti in ragione di metà per
ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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