12.2005.135
cauzione processuale - attestato carenza beni
22 agosto 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.135
Data decisione, Autorità:
22.08.2005, IICCA
Titolo:
cauzione processuale - attestato carenza beni
ATTESTATO DI CARENZA DI BENI
CAUZIONE
ENTITÀ DEL PIGNORAMENTO
art. 153 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 8 cpv. 2 LEF
art. 149 LEF
Incarto n.
12.2005.135
Lugano
22 agosto
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.13
della Pretura del Distretto di Blenio promossa, con petizione 6 giugno 2005, da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
Considerandi
2.
in materia di inesistenza del debito ex art. 85
LEF.
Ed ora sull’appello 12 agosto 2005 dell’attore nei
confronti del decreto 29 luglio 2005 con il quale il Pretore, su istanza del
convenuto, ha obbligato l’appellante a versare una cauzione processuale di Fr.
9'000.-, (da solversi in tre consecutive rate di Fr. 3'000.- ciascuna alle
scadenze del 20 agosto, del 20 settembre e del 20 ottobre 2005), ai sensi
dell’art. 153 cpv. 1 litt. a) CPC.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
considerato
in fatto ed in diritto
che la cauzione processuale a carico dell’attore è stata ordinata a
dipendenza della sua insolvenza (art. 153 cpv. 1 litt. a CPC), accertata dall’esistenza
a suo nome, presso l’UEF di Blenio, di 5 attestati carenza beni per oltre Fr.
39'000.-;
che in
appello l’attore contesta il realizzarsi del requisito della sua insolvenza
poiché, a seguito dell’emissione degli attestati di carenza beni, i rispettivi
creditori hanno proseguito l’esecuzione e l’UEF ha provveduto al pignoramento
che, per dichiarazione dello stesso UEF, non è risultato infruttuoso;
che
specifica come il pignoramento rappresenta un atto ufficiale comprovante
l’insolvenza solo se risulta infruttuoso;
che
rimprovera anche al Pretore di non aver richiamato dall’UEF la documentazione
atta ad accertare tale situazione;
che
l’appello è ampiamente infondato e, come tale, può essere sanzionato già
all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che
l’emissione dell’attestato di carenza beni, titolo pubblico ai sensi degli art.
8.
cpv. 2 LEF e 9 CC, prova l’insolvenza della persona interessata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 153 m. 25 e 26) ed i suoi effetti di diritto
pubblico - come possono proprio essere quelli correlati ad una disposizione di
procedura civile quale, appunto, l’obbligo di prestare cauzione processuale -
cessano quando l’escusso ha pagato le perdite dei suoi creditori constatate
negli attestati di carenza beni oppure il credito incorporato negli stessi è
prescritto (Gilliéron, Commentaire de la LP, ad art. 149 n. 81);
che, di
conseguenza, fintanto che esiste l’attestato di carenza beni, esso rappresenta
un valido motivo per obbligare la prestazione di una cauzione processuale,
condizione che viene meno solo con la sua cancellazione (Frank/Sträuli/
Messmer, ZPO, ad § 73 n. 27; ZR 72 n. 23) come, del resto, esplicita l’art.
70.
del CPC/BE che indica la possibilità di imporre cauzione in presenza di
attestati di carenza beni a meno di provare che i creditori siano stati
disinteressati;
che, non
ponendosi il problema della prescrizione ventennale dal momento che gli
attestati sono stati rilasciati nel 2004, l’appellante non afferma di aver
pagato i crediti risultanti tanto è vero che, nei suoi confronti per quei
crediti, sono ancora e nuovamente pendenti dei pignoramenti;
che il
fatto che tali pignoramenti non sono risultati infruttuosi ancora non permette
di ritenere che i creditori saranno soddisfatti interamente, la qual cosa poi è
ininfluente poiché al momento della decisione sull’obbligo di prestare cauzione
processuale gli attestati di carenza beni esistevano (ed esistono) con le
conseguenze più sopra ricordate;
che la
mancata precisa conoscenza dei risultati dei pignoramenti, che l’appellante
avrebbe potuto tranquillamente produrre trattandosi di documenti che lo
riguardano direttamente, non può così modificare la situazione di sua
comprovata insolvenza;
che la
tassa e le spese del giudizio d’appello sono a carico dell’appellante mentre
non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale non sono state chieste
osservazioni;
Per i quali motivi
visto l’art. 313bis CPC e, per le spese, la
vigente TG
dichiara e pronuncia
1.
L’appello 12 agosto 2005 di AP 1 è respinto.
2.
La
tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale
Fr.
250.
-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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