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Decisione

12.2005.135

cauzione processuale - attestato carenza beni

22 agosto 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.135

Data decisione, Autorità:

22.08.2005, IICCA

Titolo:

cauzione processuale - attestato carenza beni

ATTESTATO DI CARENZA DI BENI

CAUZIONE

ENTITÀ DEL PIGNORAMENTO

art. 153 cpv. 1 let. a CPC-TI

art. 8 cpv. 2 LEF

art. 149 LEF

Incarto n.

12.2005.135

Lugano

22 agosto

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.13

della Pretura del Distretto di Blenio promossa, con petizione 6 giugno 2005, da

AP 1

rappr. dall’ RA

1

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

Considerandi

2.

in materia di inesistenza del debito ex art. 85

LEF.

Ed ora sull’appello 12 agosto 2005 dell’attore nei

confronti del decreto 29 luglio 2005 con il quale il Pretore, su istanza del

convenuto, ha obbligato l’appellante a versare una cauzione processuale di Fr.

9'000.-, (da solversi in tre consecutive rate di Fr. 3'000.- ciascuna alle

scadenze del 20 agosto, del 20 settembre e del 20 ottobre 2005), ai sensi

dell’art. 153 cpv. 1 litt. a) CPC.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di

causa.

considerato

in fatto ed in diritto

che la cauzione processuale a carico dell’attore è stata ordinata a

dipendenza della sua insolvenza (art. 153 cpv. 1 litt. a CPC), accertata dall’esistenza

a suo nome, presso l’UEF di Blenio, di 5 attestati carenza beni per oltre Fr.

39'000.-;

che in

appello l’attore contesta il realizzarsi del requisito della sua insolvenza

poiché, a seguito dell’emissione degli attestati di carenza beni, i rispettivi

creditori hanno proseguito l’esecuzione e l’UEF ha provveduto al pignoramento

che, per dichiarazione dello stesso UEF, non è risultato infruttuoso;

che

specifica come il pignoramento rappresenta un atto ufficiale comprovante

l’insolvenza solo se risulta infruttuoso;

che

rimprovera anche al Pretore di non aver richiamato dall’UEF la documentazione

atta ad accertare tale situazione;

che

l’appello è ampiamente infondato e, come tale, può essere sanzionato già

all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

che

l’emissione dell’attestato di carenza beni, titolo pubblico ai sensi degli art.

8.

cpv. 2 LEF e 9 CC, prova l’insolvenza della persona interessata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 153 m. 25 e 26) ed i suoi effetti di diritto

pubblico - come possono proprio essere quelli correlati ad una disposizione di

procedura civile quale, appunto, l’obbligo di prestare cauzione processuale -

cessano quando l’escusso ha pagato le perdite dei suoi creditori constatate

negli attestati di carenza beni oppure il credito incorporato negli stessi è

prescritto (Gilliéron, Commentaire de la LP, ad art. 149 n. 81);

che, di

conseguenza, fintanto che esiste l’attestato di carenza beni, esso rappresenta

un valido motivo per obbligare la prestazione di una cauzione processuale,

condizione che viene meno solo con la sua cancellazione (Frank/Sträuli/

Messmer, ZPO, ad § 73 n. 27; ZR 72 n. 23) come, del resto, esplicita l’art.

70.

del CPC/BE che indica la possibilità di imporre cauzione in presenza di

attestati di carenza beni a meno di provare che i creditori siano stati

disinteressati;

che, non

ponendosi il problema della prescrizione ventennale dal momento che gli

attestati sono stati rilasciati nel 2004, l’appellante non afferma di aver

pagato i crediti risultanti tanto è vero che, nei suoi confronti per quei

crediti, sono ancora e nuovamente pendenti dei pignoramenti;

che il

fatto che tali pignoramenti non sono risultati infruttuosi ancora non permette

di ritenere che i creditori saranno soddisfatti interamente, la qual cosa poi è

ininfluente poiché al momento della decisione sull’obbligo di prestare cauzione

processuale gli attestati di carenza beni esistevano (ed esistono) con le

conseguenze più sopra ricordate;

che la

mancata precisa conoscenza dei risultati dei pignoramenti, che l’appellante

avrebbe potuto tranquillamente produrre trattandosi di documenti che lo

riguardano direttamente, non può così modificare la situazione di sua

comprovata insolvenza;

che la

tassa e le spese del giudizio d’appello sono a carico dell’appellante mentre

non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale non sono state chieste

osservazioni;

Per i quali motivi

visto l’art. 313bis CPC e, per le spese, la

vigente TG

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 12 agosto 2005 di AP 1 è respinto.

2.

La

tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale

Fr.

250.

-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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