12.2005.136
appalto - difetti dell'opera - difetto estetico - minor valore
17 agosto 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2005.136
Data decisione, Autorità:
17.08.2006, IICCA
Titolo:
appalto - difetti dell'opera - difetto estetico - minor valore
DIFETTO
GARANZIA PER DIFETTI
MINORE VALORE
art. 367 CO
art. 368 CO
Incarto n.
12.2005.136
Lugano
17 agosto
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.29
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 18
gennaio 2002 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 38'565.55 oltre
interessi quale mercede per un contratto d’appalto, nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di
__________, a convalida del sequestro n. __________, domande alle quali il
convenuto si è opposto e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 24
giugno 2005 condannando il convenuto al pagamento dell’importo di fr. 32'587.35
oltre interessi, levando l’opposizione al PE per pari importo;
appellante
il convenuto con atto d’appello 17 agosto 2005, con il quale chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente
all’importo di fr. 18'137.95 oltre interessi;
mentre
l’attrice con osservazioni 6 ottobre 2005 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Nel
corso del 1998 la AO 1 ha eseguito diversi lavori comprendenti la fornitura, la
posa e la verniciatura di porte e pannelli nella casa di proprietà di AP 1,
ubicata sulla particella n. 1436 RFD __________. Per tali lavori essa ha emesso
la propria fattura di fr. 38'565.55. L’importo non essendo stato pagato, la stessa
ha chiesto, e ottenuto, a garanzia del proprio credito, il sequestro
dell’immobile di proprietà del convenuto.
2. Con petizione 18 gennaio 2002 la AO 1 ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento dell’importo di fr. 38'565.55 oltre interessi quale
mercede per i lavori eseguiti, nonché il rigetto dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Lugano, a convalida del sequestro
n. __________. L’attrice sostiene di aver eseguito regolarmente tutti i lavori previsti.
Per quanto concerne i difetti, rileva di aver riparato alcuni difetti
notificatile dalla direzione lavori, mentre la notifica di ulteriori pretesi
difetti sarebbe tardiva, e comunque non conforme ai disposti legali perché non
sufficientemente circostanziata.
3. Con risposta 10 luglio 2002 il convenuto si è opposto alla petizione.
Ammessa l’esecuzione delle opere di cui trattasi, ne rifiuta il pagamento
adducendo l’esistenza di difetti e di danni causati durante l’esecuzione dei
lavori, regolarmente e tempestivamente notificati. Egli contesta poi
l’ammontare della mercede, rilevando che tra le parti era intervenuto un
accordo solo in punto all’armadio per il locale riscaldamento, pattuito in fr.
2'600.- ma fatturato fr. 2'800.-. Per la rimanenza, mancando una
quantificazione oggettiva della mercede, ritiene che la stessa sia compensata
dal minore valore dell’opera dovuto a difetti e danni.
Con
gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le
rispettive domande, e così in sede di conclusioni.
4. Con sentenza 24 giugno 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione. Rilevata la tardività della notifica dei difetti e l’assenza di un
nesso di causalità tra i lavori eseguiti e i danni riscontrati, egli ha poi
determinato la mercede dovuta in fr. 32'587.35.
5. Con appello 17 agosto 2005 il convenuto postula la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di ridurre a fr. 18'137.95 oltre interessi
la somma dovuta a controparte.
Con
osservazioni 6 ottobre 2005 l’appellata postula la reiezione del gravame.
considerato
in
diritto: 6. I diritti del committente in caso di difetti
dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette
all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa
dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure
nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la
mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò
non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita
dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv.
2 CO). Di principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di
difesa offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore:
si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la
dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è
irrevocabile e -in linea di principio- implica la rinuncia definitiva alle
alternative scartate (DTF 116 II 311; 109 II 41; 107 II 108 e rif.; Rep. 1999,
215; Gauch, Der Werkvertrag, n.
1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta del committente viene ripristinato
unicamente qualora l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei lavori di
riparazione, quando tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili, e se
-nonostante la loro esecuzione- l'opera rimane difettosa (Gauch, op. cit., n. 1797, 1843 e 1846),
oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari
circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle
reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107
II 348).
7. L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi
la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e
segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo
dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto
che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i
difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il
committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle
specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, n. 17 ad
art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v’è il rischio
che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre
negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può
avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la
posizione del committente (Gauch,
op. cit., n. 2175; Chaix, op.
cit., n. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, 2. ed., n. 16 ad art. 370 CO).
8. Il Pretore, premessa l’esistenza di un contratto d’appalto e ricordati
Fatti
i principi legali e giurisprudenziali che reggono la notifica dei difetti, ha
considerato tardiva quella avvenuta in concreto ad opera del convenuto,
rilevando che, contrariamente a quanto da questi sostenuto, le parti non
avevano pattuito una regolamentazione derogante alla disciplina del CO. Il
primo giudice ha rilevato che la notifica dei difetti il 6 maggio 1998 era
tardiva perché, nonostante si trattasse di difetti apparenti, era avvenuta
oltre un mese dopo la loro scoperta. Tuttavia, poiché l’appaltatrice era
intervenuta per la loro eliminazione, ha ritenuto che con l’esecuzione della
riparazione il committente si trovava nella medesima situazione che aveva al
momento della consegna dell’opera, cosicché era nuovamente tenuto alla verifica
ed alla tempestiva notifica di eventuali difetti, onere al quale non aveva
fatto fronte. Per quanto concerne invece la successiva notifica dei difetti del
28 ottobre 1998, rilevato che il convenuto era in Ticino già il 5 agosto, il
Pretore l’ha considerata tardiva perché avvenuta dopo 5 mesi dalla fine dei
lavori e comunque dopo 2 mesi dalla loro verifica.
L’appellante
censura la decisione impugnata, adducendo che le parti avevano pattuito un
diverso regime per la notifica dei difetti, sostenendo che con la consegna
dall’attrice al convenuto di una garanzia assicurativa del 10% dell’importo
fatturato le parti avrebbero implicitamente pattuito un’estensione biennale del
termine, durante il quale la notifica dei difetti era possibile, ciò indipendentemente
dal momento della loro scoperta.
9. Va
avantutto rilevato che, in concreto, le parti non hanno addotto il fatto
dell’intervenuto accordo, per il quale andrebbero applicate le norme SIA 118,
che pertanto non tornano applicabili. La fattispecie deve pertanto essere
giudicata solo in base alle norme del CO.
Per
quanto riguarda ora la garanzia 4 giugno 1998, rilasciata dalla __________
(doc. 5), dalla stessa non è possibile dedurre che le parti abbiano voluto
derogare al regime legale che disciplina la notifica dei difetti. Scopo di
siffatta garanzia -con la quale l’istituto assicurativo si costituisce
“debitore solidale della ditta tenuta a prestare la garanzia”- è infatti quello
di tutelare il committente che ha pagato l'intera mercede contrattuale contro
la possibile insolvenza dell'appaltatore durante il periodo di garanzia
dell'opera per l'eventualità che questa risultasse difettosa. Null’altro si può
ricavare dal testo della garanzia. Il richiamo alla sentenza di questa Camera
pubblicata in Rep. 1993 (pag. 201) non si attaglia invece alla presente
fattispecie, ritenuto che in quel caso la dichiarazione di garanzia -che è
stata interpretata quale accordo inerente la prescrizione dell’azione per
difetti e non quale deroga contrattuale al termine di notifica- emanava
dell’appaltatore ed è quindi ben altra cosa rispetto alla garanzia di cui
trattasi in concreto, rilasciata da un terzo che si impegna ad intervenire quale
fideiussore solidale. Inconferente poi il richiamo all’art. 173 della norma SIA
118, perché, come già detto, non applicabile. Di conseguenza è da applicare il
regime stabilito dal CO, segnatamente i già citati art. 367 e 370.
10. L’appellante sostiene la tempestività della notifica del 6 maggio
1998 adducendo che, pur essendo i lavori terminati, l’opera non era ancora
stata consegnata con la conseguenza che il termine di notifica non aveva
iniziato a decorrere. Inoltre, contrariamente a quanto accertato nella sentenza
impugnata, i difetti notificati non sarebbero stati riparati, sicché neppure era
necessario procedere ad una nuova notifica.
Nella
misura in cui sostiene che al momento dell’emissione della fattura l’opera non
era stata consegnata, per cui il termine per la notifica dei difetti non
avrebbe cominciato a decorrere, l’appellante introduce una nuova contestazione,
mai sollevata in prima istanza, e come tale inammissibile, in appello essendo
esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi (art. 321 CPC). Peraltro l’argomento
è comunque infondato, risultando chiaramente che l’appellante ha proceduto,
tramite il proprio architetto, alla verifica della corretta esecuzione dei
lavori e della fattura, ciò che ha permesso di allestire la liquidazione (teste
arch. Giorgio Petrini, verbale 10 febbraio 2003, pag. 3).
Ciò
premesso, appare comunque inutile esaminare la tempestività della notifica del
6 maggio 1998. Intervenendo per la loro riparazione l’appellata ha infatti implicitamente
rinunciato a prevalersi di una eventuale tardività della notifica medesima. Non
sarebbe infatti tutelabile, già solo dal profilo della buona fede,
l'atteggiamento di quella parte che dapprima promette la riparazione gratuita
ed in seguito, non riuscendoci, eccepisce la tardività della denuncia della di
lei inadempienza.
In
concreto l’intervento di riparazione non ha tuttavia permesso di eliminare il
difetto originariamente notificato. Ciò non consente di ammettere la perenzione
dei diritti della convenuta in conseguenza dell'asserita tardività della
notifica del difetto riscontrato ancora dopo l’intervento inteso a riparare le
finiture d’acciaio delle porte, dovendosi invece ritenere che l’attrice è stata
inadempiente nel proprio obbligo di riparare correttamente l’opera da lei
eseguita. Permanendo il difetto iniziale -interamente o anche parzialmente-
nonostante la riparazione, non è necessaria una nuova notifica dei difetti e il
silenzio non implica la tacita approvazione ai sensi dell’art. 370 CO (Rep.
1997, pag. 69). Ne discende che la notifica del 6 maggio 1998 dev’essere
considerata sufficiente. La permanenza del difetto nonostante l’esecuzione dei
lavori di riparazione ha inoltre quale conseguenza che il diritto di scelta del
committente è stato ripristinato e quindi lo stesso ben poteva rinunciare ad
ulteriori interventi e chiedere la diminuzione della mercede come fatto nella
presente causa.
In merito
al contenuto della notifica, considerata insufficiente dall’appellata, gioverà
rilevare che, nonostante la genericità della descrizione dei difetti, essa è
stata in grado di individuarli ed ha pure tentato di porvi rimedio, sicché non
può ora sostenere che la notifica non era sufficientemente circostanziata e non
corrispondeva alle esigenze legali.
11. Rimane da esaminare se i difetti di cui trattasi, che non sono stati
eliminati, comportino un minor valore dell’opera, ritenuto che per difetto
dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle
caratteristiche pattuite contrattualmente, dovendosi quindi ritenere difettosa
quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al
contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di
accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente
attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244, consid. 5a; Gauch, op. cit., n. 1356 segg.). Così
inteso, è evidente che il difetto non deve necessariamente essere di natura
funzionale e risiedere nell'incapacità totale o parziale dell'opera
all'assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una
connotazione esclusivamente estetica, laddove dell'opera è altresì determinante
l'aspetto esteriore (Rep. 1997 n. 46; II CCA 5 gennaio 1998 in re C/H;
13.3.2006 in re B/W).
Per
costante giurisprudenza, la cosiddetta actio quanti minoris va affrontata, per
quanto è della determinazione del minor valore, in base al metodo del calcolo
relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e quello convenuto
corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa ed il
suo valore senza difetti (DTF 111 II 163, 88 II 414; II CCA 22 ottobre 1996 in
re B./V., 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc.; Giger, Berner Kommentar, n. 17 e segg. ad art. 205 CO; Honsell, Basler Kommentar, OR I, n. 7 e
segg. ad art. 205 CO).
In questo
ambito si presume però, salvo prova contraria, che il prezzo convenuto
corrisponda al valore oggettivo della cosa, e in mancanza di indizi in senso
contrario si può altresì presumere che il minor valore corrisponda al costo
della riparazione (DTF 117 II 550; Rep. 1982, pag. 388; II CCA 27 novembre 1993
in re H. SA/G.).
12. Nel
caso di cui trattasi il perito ha rilevato che tutti i coprifili delle porte
presentano dei difetti di laccatura, ciò che comporta una differenza tra la
laccatura delle ante, dei telai e del lato frontale dei coprifili. Inoltre i
profili curvi in acciaio non sono complanari con i coprifili, essendo inseriti
in modo impreciso all’incontro del coprifilo verticale con quello orizzontale.
Le ante non presentano per contro alcun difetto (perizia 6 febbraio 2004, pag.
2, 3). Il perito ha ritenuto che il costo totale di fr. 17'150.- fatturato
dall’attrice per le 6 porte di cui trattasi era giustificato per un’esecuzione
a perfetta regola d’arte, considerando che “il compenso chiesto per questa
realizzazione dalla ditta AO 1 è tale da dover garantire un risultato di
livello qualitativo elevato” (perizia 6 febbraio 2004, pag. 1; complemento di
perizia pag. 2). Ha poi rilevato che per eliminare i difetti è necessario
sostituire i coprifili, ciò che è però possibile unicamente previo smontaggio e
rimontaggio completo dei telai delle porte, operazione che comporta una spesa
di fr. 14'499.40 (perizia cit., pag. 3, 4), importo che in pari tempo considera
quale minor valore dell’opera. Ora, è incontestabile che il danno è di natura
puramente estetica -il che di principio non deve comunque andare a scapito del
committente (II CCA 5 gennaio 1998 in re C./H., 19 aprile 2000 in re M. SA/C,
13.3.2006 in re B/W)- così come non è contestata la responsabilità dell’attrice
per il difetto. Un spesa quale quella preventivata dal perito, che si avvicina
al valore totale dell’opera (84,5%), potrebbe essere giustificata
dall’esistenza di un difetto grave che permetta la ricusa dell’opera medesima (art.
368 cpv. 1 CO), ma non in un caso come quello in esame dove il difetto
riscontrato è di natura puramente estetica, senza altre conseguenze in quanto a
funzionalità e sicurezza dell'opera (Gauch, op. cit., n. 1757 e 1760) e non particolarmente
grave, comunque non tale da rendere l’opera inutilizzabile, tanto che
l’appellante -che neppure si confronta con il problema della gravità del
difetto né con le sue conseguenze di natura estetica- neppure sostiene che,
così come realizzata, essa sarebbe inaccettabile.
Stante la
natura puramente estetica del difetto, il minor valore è difficilmente
oggettivabile in termini economici e di conseguenza va stabilito facendo capo a
prudente apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO; ICCTF 6 gennaio 1999 in re A. SA/K.
consid. 6; Gauch, op. cit., n. 1667). Viste le particolarità dell’opera, nonché
la natura e gravità dei difetti come sopra evidenziati, appare congruo, nel
caso concreto, stabilire il minor valore dell’opera in fr. 3’430.-, pari al 20%
del costo della prestazione fatturata. In tal misura l’appello può essere
accolto, mentre una riduzione più estesa della mercede dell’appaltatore non si
giustifica.
Ne segue
il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
per i quali motivi,
pronuncia:
I. L'appello 17 agosto 2005 di AP 1 è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 giugno 2005 della Pretura di Lugano, sezione 3, è
riformata come segue:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
1.1.
Di conseguenza AP 1, __________-__________, è condannato a versare alla AO 1, __________,
l’importo di fr. 29'427,35 oltre interessi al 5% a partire dal 1 agosto 1998.
1.2. Entro
tali limiti è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall'attrice, come
pure le spese di perizia, restano a suo carico in ragione di 1/4 e sono poste a
carico del convenuto per i rimanenti 3/4 . Il convenuto rifonderà inoltre
all'attrice fr. 2’300.-- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.--
b) spese fr.
50.
--
t o t a l
e fr. 800.--
da anticipare dall'appellante, sono poste a carico per 1/4 della parte
appellata e per i rimanenti 3/4 sono a carico dell’appellante, il quale
rifonderà a controparte fr. 600.- di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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