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Decisione

12.2005.136

appalto - difetti dell'opera - difetto estetico - minor valore

17 agosto 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i principi legali e giurisprudenziali che reggono la notifica dei difetti, ha

considerato tardiva quella avvenuta in concreto ad opera del convenuto,

rilevando che, contrariamente a quanto da questi sostenuto, le parti non

avevano pattuito una regolamentazione derogante alla disciplina del CO. Il

primo giudice ha rilevato che la notifica dei difetti il 6 maggio 1998 era

tardiva perché, nonostante si trattasse di difetti apparenti, era avvenuta

oltre un mese dopo la loro scoperta. Tuttavia, poiché l’appaltatrice era

intervenuta per la loro eliminazione, ha ritenuto che con l’esecuzione della

riparazione il committente si trovava nella medesima situazione che aveva al

momento della consegna dell’opera, cosicché era nuovamente tenuto alla verifica

ed alla tempestiva notifica di eventuali difetti, onere al quale non aveva

fatto fronte. Per quanto concerne invece la successiva notifica dei difetti del

28 ottobre 1998, rilevato che il convenuto era in Ticino già il 5 agosto, il

Pretore l’ha considerata tardiva perché avvenuta dopo 5 mesi dalla fine dei

lavori e comunque dopo 2 mesi dalla loro verifica.

L’appellante

censura la decisione impugnata, adducendo che le parti avevano pattuito un

diverso regime per la notifica dei difetti, sostenendo che con la consegna

dall’attrice al convenuto di una garanzia assicurativa del 10% dell’importo

fatturato le parti avrebbero implicitamente pattuito un’estensione biennale del

termine, durante il quale la notifica dei difetti era possibile, ciò indipendentemente

dal momento della loro scoperta.

9. Va

avantutto rilevato che, in concreto, le parti non hanno addotto il fatto

dell’intervenuto accordo, per il quale andrebbero applicate le norme SIA 118,

che pertanto non tornano applicabili. La fattispecie deve pertanto essere

giudicata solo in base alle norme del CO.

Per

quanto riguarda ora la garanzia 4 giugno 1998, rilasciata dalla __________

(doc. 5), dalla stessa non è possibile dedurre che le parti abbiano voluto

derogare al regime legale che disciplina la notifica dei difetti. Scopo di

siffatta garanzia -con la quale l’istituto assicurativo si costituisce

“debitore solidale della ditta tenuta a prestare la garanzia”- è infatti quello

di tutelare il committente che ha pagato l'intera mercede contrattuale contro

la possibile insolvenza dell'appaltatore durante il periodo di garanzia

dell'opera per l'eventualità che questa risultasse difettosa. Null’altro si può

ricavare dal testo della garanzia. Il richiamo alla sentenza di questa Camera

pubblicata in Rep. 1993 (pag. 201) non si attaglia invece alla presente

fattispecie, ritenuto che in quel caso la dichiarazione di garanzia -che è

stata interpretata quale accordo inerente la prescrizione dell’azione per

difetti e non quale deroga contrattuale al termine di notifica- emanava

dell’appaltatore ed è quindi ben altra cosa rispetto alla garanzia di cui

trattasi in concreto, rilasciata da un terzo che si impegna ad intervenire quale

fideiussore solidale. Inconferente poi il richiamo all’art. 173 della norma SIA

118, perché, come già detto, non applicabile. Di conseguenza è da applicare il

regime stabilito dal CO, segnatamente i già citati art. 367 e 370.

10. L’appellante sostiene la tempestività della notifica del 6 maggio

1998 adducendo che, pur essendo i lavori terminati, l’opera non era ancora

stata consegnata con la conseguenza che il termine di notifica non aveva

iniziato a decorrere. Inoltre, contrariamente a quanto accertato nella sentenza

impugnata, i difetti notificati non sarebbero stati riparati, sicché neppure era

necessario procedere ad una nuova notifica.

Nella

misura in cui sostiene che al momento dell’emissione della fattura l’opera non

era stata consegnata, per cui il termine per la notifica dei difetti non

avrebbe cominciato a decorrere, l’appellante introduce una nuova contestazione,

mai sollevata in prima istanza, e come tale inammissibile, in appello essendo

esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi (art. 321 CPC). Peraltro l’argomento

è comunque infondato, risultando chiaramente che l’appellante ha proceduto,

tramite il proprio architetto, alla verifica della corretta esecuzione dei

lavori e della fattura, ciò che ha permesso di allestire la liquidazione (teste

arch. Giorgio Petrini, verbale 10 febbraio 2003, pag. 3).

Ciò

premesso, appare comunque inutile esaminare la tempestività della notifica del

6 maggio 1998. Intervenendo per la loro riparazione l’appellata ha infatti implicitamente

rinunciato a prevalersi di una eventuale tardività della notifica medesima. Non

sarebbe infatti tutelabile, già solo dal profilo della buona fede,

l'atteggiamento di quella parte che dapprima promette la riparazione gratuita

ed in seguito, non riuscendoci, eccepisce la tardività della denuncia della di

lei inadempienza.

In

concreto l’intervento di riparazione non ha tuttavia permesso di eliminare il

difetto originariamente notificato. Ciò non consente di ammettere la perenzione

dei diritti della convenuta in conseguenza dell'asserita tardività della

notifica del difetto riscontrato ancora dopo l’intervento inteso a riparare le

finiture d’acciaio delle porte, dovendosi invece ritenere che l’attrice è stata

inadempiente nel proprio obbligo di riparare correttamente l’opera da lei

eseguita. Permanendo il difetto iniziale -interamente o anche parzialmente-

nonostante la riparazione, non è necessaria una nuova notifica dei difetti e il

silenzio non implica la tacita approvazione ai sensi dell’art. 370 CO (Rep.

1997, pag. 69). Ne discende che la notifica del 6 maggio 1998 dev’essere

considerata sufficiente. La permanenza del difetto nonostante l’esecuzione dei

lavori di riparazione ha inoltre quale conseguenza che il diritto di scelta del

committente è stato ripristinato e quindi lo stesso ben poteva rinunciare ad

ulteriori interventi e chiedere la diminuzione della mercede come fatto nella

presente causa.

In merito

al contenuto della notifica, considerata insufficiente dall’appellata, gioverà

rilevare che, nonostante la genericità della descrizione dei difetti, essa è

stata in grado di individuarli ed ha pure tentato di porvi rimedio, sicché non

può ora sostenere che la notifica non era sufficientemente circostanziata e non

corrispondeva alle esigenze legali.

11. Rimane da esaminare se i difetti di cui trattasi, che non sono stati

eliminati, comportino un minor valore dell’opera, ritenuto che per difetto

dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle

caratteristiche pattuite contrattualmente, dovendosi quindi ritenere difettosa

quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al

contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di

accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente

attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244, consid. 5a; Gauch, op. cit., n. 1356 segg.). Così

inteso, è evidente che il difetto non deve necessariamente essere di natura

funzionale e risiedere nell'incapacità totale o parziale dell'opera

all'assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una

connotazione esclusivamente estetica, laddove dell'opera è altresì determinante

l'aspetto esteriore (Rep. 1997 n. 46; II CCA 5 gennaio 1998 in re C/H;

13.3.2006 in re B/W).

Per

costante giurisprudenza, la cosiddetta actio quanti minoris va affrontata, per

quanto è della determinazione del minor valore, in base al metodo del calcolo

relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e quello convenuto

corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa ed il

suo valore senza difetti (DTF 111 II 163, 88 II 414; II CCA 22 ottobre 1996 in

re B./V., 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc.; Giger, Berner Kommentar, n. 17 e segg. ad art. 205 CO; Honsell, Basler Kommentar, OR I, n. 7 e

segg. ad art. 205 CO).

In questo

ambito si presume però, salvo prova contraria, che il prezzo convenuto

corrisponda al valore oggettivo della cosa, e in mancanza di indizi in senso

contrario si può altresì presumere che il minor valore corrisponda al costo

della riparazione (DTF 117 II 550; Rep. 1982, pag. 388; II CCA 27 novembre 1993

in re H. SA/G.).

12. Nel

caso di cui trattasi il perito ha rilevato che tutti i coprifili delle porte

presentano dei difetti di laccatura, ciò che comporta una differenza tra la

laccatura delle ante, dei telai e del lato frontale dei coprifili. Inoltre i

profili curvi in acciaio non sono complanari con i coprifili, essendo inseriti

in modo impreciso all’incontro del coprifilo verticale con quello orizzontale.

Le ante non presentano per contro alcun difetto (perizia 6 febbraio 2004, pag.

2, 3). Il perito ha ritenuto che il costo totale di fr. 17'150.- fatturato

dall’attrice per le 6 porte di cui trattasi era giustificato per un’esecuzione

a perfetta regola d’arte, considerando che “il compenso chiesto per questa

realizzazione dalla ditta AO 1 è tale da dover garantire un risultato di

livello qualitativo elevato” (perizia 6 febbraio 2004, pag. 1; complemento di

perizia pag. 2). Ha poi rilevato che per eliminare i difetti è necessario

sostituire i coprifili, ciò che è però possibile unicamente previo smontaggio e

rimontaggio completo dei telai delle porte, operazione che comporta una spesa

di fr. 14'499.40 (perizia cit., pag. 3, 4), importo che in pari tempo considera

quale minor valore dell’opera. Ora, è incontestabile che il danno è di natura

puramente estetica -il che di principio non deve comunque andare a scapito del

committente (II CCA 5 gennaio 1998 in re C./H., 19 aprile 2000 in re M. SA/C,

13.3.2006 in re B/W)- così come non è contestata la responsabilità dell’attrice

per il difetto. Un spesa quale quella preventivata dal perito, che si avvicina

al valore totale dell’opera (84,5%), potrebbe essere giustificata

dall’esistenza di un difetto grave che permetta la ricusa dell’opera medesima (art.

368 cpv. 1 CO), ma non in un caso come quello in esame dove il difetto

riscontrato è di natura puramente estetica, senza altre conseguenze in quanto a

funzionalità e sicurezza dell'opera (Gauch, op. cit., n. 1757 e 1760) e non particolarmente

grave, comunque non tale da rendere l’opera inutilizzabile, tanto che

l’appellante -che neppure si confronta con il problema della gravità del

difetto né con le sue conseguenze di natura estetica- neppure sostiene che,

così come realizzata, essa sarebbe inaccettabile.

Stante la

natura puramente estetica del difetto, il minor valore è difficilmente

oggettivabile in termini economici e di conseguenza va stabilito facendo capo a

prudente apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO; ICCTF 6 gennaio 1999 in re A. SA/K.

consid. 6; Gauch, op. cit., n. 1667). Viste le particolarità dell’opera, nonché

la natura e gravità dei difetti come sopra evidenziati, appare congruo, nel

caso concreto, stabilire il minor valore dell’opera in fr. 3’430.-, pari al 20%

del costo della prestazione fatturata. In tal misura l’appello può essere

accolto, mentre una riduzione più estesa della mercede dell’appaltatore non si

giustifica.

Ne segue

il parziale accoglimento del gravame.

Tassa di

giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148

CPC).

per i quali motivi,

pronuncia:

I. L'appello 17 agosto 2005 di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 24 giugno 2005 della Pretura di Lugano, sezione 3, è

riformata come segue:

1. La petizione è parzialmente

accolta.

1.1.

Di conseguenza AP 1, __________-__________, è condannato a versare alla AO 1, __________,

l’importo di fr. 29'427,35 oltre interessi al 5% a partire dal 1 agosto 1998.

1.2. Entro

tali limiti è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall'attrice, come

pure le spese di perizia, restano a suo carico in ragione di 1/4 e sono poste a

carico del convenuto per i rimanenti 3/4 . Il convenuto rifonderà inoltre

all'attrice fr. 2’300.-- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.--

b) spese fr.

50.

--

t o t a l

e fr. 800.--

da anticipare dall'appellante, sono poste a carico per 1/4 della parte

appellata e per i rimanenti 3/4 sono a carico dell’appellante, il quale

rifonderà a controparte fr. 600.- di ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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