12.2005.145
petitum formulato erroneamente
22 marzo 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2005.145
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, IICCA
Titolo:
petitum formulato erroneamente
FORMA DELL'ISTANZA O DELLA PETIZIONE
art. 165 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.145
Lugano
22 marzo 2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.5
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 24
gennaio 2003 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
da RA 1
chiedente,
previa la concessione di misure supercautelari, che venga ¿sancito l¿annullamento
dell¿atto pubblico no. 256 del 25 gennaio 2002, relativo alla donazione
immobiliare del mappale no. __________ di __________, nonché al diritto di
abitazione in favore di entrambi i coniugi AP 1¿, che venga ¿sancito
l¿annullamento dell¿atto pubblico di cui all¿iscrizione a Registro fondiario
del 18.04.2002 (__________) convenuto e stipulato tra la signora AO 1, __________,
ed il marito AO 2, __________, relativo alla donazione immobiliare della quota di
un mezzo di comproprietà del mappale no. __________ __________¿ e che sia ¿ordinata
l¿iscrizione a Registro fondiario della comproprietà della signora AP 1, __________,
in ragione di un mezzo sul mappale no. __________ __________¿, domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sulle eccezioni di tardività dell¿azione di annullamento, di carenza di
litisconsorzio attivo (recte: di legittimazione attiva) e di legittimazione
passiva sollevate preliminarmente dai convenuti con l¿allegato responsivo 20
ottobre 2003, che il Pretore con sentenza 6 luglio 2005 ha accolto
limitatamente all¿eccezione di carenza di legittimazione attiva, respingendo
con ciò la petizione;
appellante
l'attrice con atto di appello 26 agosto 2005, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le eccezioni
preliminari, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti con osservazioni 30 settembre 2005 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
rogito 25 gennaio 2002 (doc. B) AP 1 ed il marito C__________ __________,
comproprietari in ragione di metà ciascuno del mappale n. __________ di __________,
hanno donato le loro rispettive quote alla figlia AO 1, la quale, con rogito 10
aprile 2002 (doc. 6), ha a sua volta donato una quota di un mezzo del fondo in
questione al marito AO 2;
che con
la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in giudizio la figlia ed il genero,
chiedendo in sostanza, con le domande di causa indicate in ingresso, l¿annullamento
del rogito 25 gennaio 2002 per vizio di volontà rispettivamente incapacità di
discernimento da parte sua e la conseguente reiscrizione a registro fondiario
della sua proprietà sulla quota di 1/2 della part. no. __________ __________;
che con
la risposta di causa i convenuti hanno tra l¿altro eccepito, in via
preliminare, la tardività dell¿azione di annullamento del rogito nonché la
carenza di litisconsorzio attivo (recte: di legittimazione attiva) e di
legittimazione passiva;
che il
Pretore, dopo aver limitato l¿udienza preliminare e l¿istruttoria all¿esame
delle eccezioni (art. 181 CPC), con la sentenza qui impugnata, le ha dichiarate
infondate, salvo quella di carente legittimazione attiva, che egli ha accolto, ritenendo
che la domanda di annullamento del rogito 25 gennaio 2002 potesse essere
formulata solo congiuntamente dall¿attrice e dal marito, respingendo con ciò la
petizione;
che con
l¿appello che qui ci occupa, avversato dai convenuti, l¿attrice chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere anche l¿eccezione di carenza
di legittimazione attiva, evidenziando che con le domande di causa essa
intendeva evidentemente annullare solo la parte del rogito che aveva per
oggetto la sua quota di comproprietà;
che dalle
domande di causa, ancorché formulate in modo improprio ed ambiguo, si può
senz¿altro ritenere, vista in particolare la terza richiesta petizionale volta
ad ottenere ¿l¿iscrizione a Registro fondiario della comproprietà della
signora AP 1, __________, in ragione di un mezzo sul mappale __________ __________¿,
che la domanda petizionale con cui era postulato l¿annullamento del rogito 25
gennaio 2002 si riferiva in realtà solo a quella parte dell¿atto pubblico che
aveva per oggetto la donazione della quota di comproprietà dell¿attrice; lo
stesso Pretore ha del resto fatto notare che l¿attrice, nei suoi allegati, aveva
specificato di agire ¿limitatamente ai suoi diritti sulla sua esclusiva quota
di comproprietà¿, per cui l¿ambigua formulazione delle domande della petizione
non può in ogni caso pregiudicare la posizione dell¿attrice, il Tribunale federale
avendo già avuto modo di precisare che il giudice non è vincolato da eventuali
(erronee) domande inserite nel petitum, specialmente poi se nella propria
motivazione la parte si era diffusamente soffermata su altri aspetti che
avrebbero giustificato una sua diversa formulazione (ICCTF 23 aprile
2003,4P.215/2002; II CCA 15 aprile 2004 inc. n. 12.2003.104);
che a
fronte delle richieste petizionali, così intese, è incontestabile che
all¿attrice debba essere riconosciuta la legittimazione attiva nella lite in
esame, essa procedendo in causa per annullare la parte del rogito con cui essa sola,
indipendentemente da quanto avesse fatto il marito, aveva disposto della propria
quota di comproprietà (quota che costituisce di per sé un fondo, art. 655 cpv.
2 cifra 4 CC; cfr. Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, N. 23 ad art.
646 CC; Laim, Basler Kommentar, N. 22 ad art. 655 CC) e quindi, una
volta annullato quell¿atto pubblico, per riottenere il diritto di proprietà
sulla quota di comproprietà da lei donata;
che in
tali circostanze è evidentemente escluso che l¿attrice debba agire in
litisconsorzio necessario attivo con il marito, il quale in effetti nulla ha a
che vedere, non essendo parte della donazione della quota di comproprietà in
discussione, con quelle richieste;
che, per
inciso, si osserva che la domanda di annullamento integrale del rogito
apparentemente formulata e comprendente quindi anche la donazione dal padre
alla figlia, avrebbe semmai giustificato di convenire in giudizio, in
litisconsorzio necessario passivo, questi ultimi (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 178 ad art. 41; DTF 89 II 429, 113 II 450 consid. 3a),
ritenuto però che tale mancanza, nonostante quanto preteso dai convenuti, non
avrebbe in ogni caso comportato la reiezione della petizione, ma unicamente la
diffida all¿attrice di completarla, pena il suo stralcio dai ruoli (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 4 ad art. 45);
che, per
il resto, non avendo i convenuti rimesso in discussione con le loro osservazioni
il giudizio che respingeva l¿eccezione di carenza di legittimazione passiva ed
avendo essi contestato una sola delle due motivazioni indipendenti -quella
secondo cui l¿inoltro della petizione non costituirebbe un atto interruttivo
del termine di perenzione annuale dell¿art. 31 CO, ma non quella secondo cui
quel termine sarebbe già stato interrotto dal precedente scritto 16 gennaio
2003 (doc. F)- con cui il Pretore aveva respinto l¿eccezione di tardività
dell¿azione, sicché quella censura è irricevibile (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 19 ad art. 309), si ha che, in accoglimento dell¿appello, le eccezioni
preliminari devono essere respinte;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali (di complessivi
fr. 3'050.-) e le indennità alle parti (di fr. 3'500.-) di primo grado devono
tuttavia essere ridotti, atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la
decisione pretorile non pone più fine alla lite;
che la
presente pronunzia rende priva d¿oggetto la richiesta di annullamento della
limitazione della facoltà di disporre sulla quota di comproprietà litigiosa, ordinata
a suo tempo in via cautelare dal Pretore e non ancora revocata, formulata dai
convenuti alla scrivente Camera il 17 marzo 2006;
Per i quali motivi,
richiamati l¿art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L¿appello 26 agosto 2005 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 luglio 2005 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
nord è così riformata:
1. Le eccezioni di tardività
dell¿azione, di carenza di legittimazione attiva e di carenza di legittimazione
passiva sono respinte.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1¿900.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare come
di rito, sono a carico dei convenuti, che rifonderanno all¿attrice fr. 2¿000.-
per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1¿000.-
da anticiparsi
dall¿appellante, sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno alla
controparte fr. 1¿200.- per ripetibili d¿appello.
III. Intimazione:
- legale
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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