12.2005.147
azione di accertamento negativo - ritiro del precetto esecutivo - acquiescenza o azione priva d'oggetto?
22 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.147
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, IICCA
Titolo:
azione di accertamento negativo - ritiro del precetto esecutivo - acquiescenza o azione priva d'oggetto ?
ACQUIESCENZA
AZIONE DI ACCERTAMENTO
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
PRECETTO ESECUTIVO
VERBALI
art. 351 CPC-TI
art. 352 CPC-TI
art. 8a LEF
Incarto n.
12.2005.147
Lugano
22 febbraio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.358
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 10
giugno 2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. dall’ RA 2
in materia di accertamento di inesistenza del credito
che il Pretore, avendo i convenuti ritirato il precetto esecutivo cui si
riferiva l’iniziativa giudiziale dell’attore, ha stralciato dai ruoli, con
decisione 25 agosto 2005, caricando spese e ripetibili per Fr. 700.- agli
stessi convenuti.
Ed ora sull’appello 26 agosto 2005 dell’attore il
quale chiede che, in riforma del primo giudizio, lo stralcio della causa
avvenga “per acquiescenza” e che le ripetibili riconosciutegli vengano
aumentate a Fr. 1'200.-, mentre le controparti, con osservazioni 3 ottobre
2005, ne chiedono la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa di accertamento
proposta dall’attore perché i convenuti hanno nel frattempo ritirato il
precetto esecutivo cui l’azione si riferiva considerandola quindi divenuta
priva di oggetto;
che
l’attore ha chiesto in appello che lo stralcio venisse qualificato “per
acquiescenza”;
che l’azione presentata dall’attore è quella generale di
accertamento dell’inesistenza del credito portato dal precetto esecutivo no __________
del 19 febbraio 2003 dell’UEF di Locarno, nei cui confronti è stata formulata
opposizione, senza che i creditori ne abbiano domandato il rigetto o abbiano
introdotto un’azione ordinaria di condanna al pagamento;
che
questa azione è riconosciuta lecita dalla giurisprudenza (DTF 128 III 334)
quale modo per rimediare all’inconveniente risultante, per il debitore escusso
indebitamente, dalla pubblicità del registro delle esecuzioni (art. 8a LEF);
che
l’azione di accertamento presuppone un interesse giuridico e di fatto immediato
che deve ancora esistere quando viene emanata la sentenza (DTF 127 III 41);
che, nel
caso dell’azione di accertamento negativo come quella introdotta dall’attore,
decade il presupposto dell’interesse giuridico immediato allorquando il
precettante ha ritirato l’esecuzione in questione (con l’effetto di non poterne
dare notizia a terzi ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 litt. c LEF) e non abbia
minacciato di far valere quella pretesa in un successivo processo (TF
11.8.2204, inc.4C.192/2004 in Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 71 m.
21);
che tale
ultima condizione non è affermata dall’appellante né appare dagli atti e che,
se anche così fosse, allora la causa non poteva essere stralciata ma continuata
nel merito, cosa che l’appellante non chiede limitandosi a contestare la
qualifica e le conseguenze dello stralcio e non lo stralcio della causa in sé;
che, di
conseguenza, essendo venuto meno l’interesse immediato dell’attore al chiesto
accertamento, correttamente il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli senza
conseguenze di merito, in particolare l’acquiescenza dei convenuti;
che
l’appello su questo punto va così respinto;
che
l’appellante ha pure criticato la determinazione delle ripetibili a suo favore
quantificate dal Pretore in Fr. 700.-;
che, a
fronte di un valore di causa di Fr. 120'000.- e ad un impegno ragionevole del
patrocinatore dell’attore che si può stimare in 4 ore per l’allestimento della
petizione e delle altre domande ed osservazioni che appaiono dal fascicolo
della Pretura, si arriva ad un onorario, in applicazione della nota formula del
Consiglio di moderazione (BOA 1991, n. 1, pag. 15), di almeno Fr. 1'756.- [(2 x
Fr. 7'200.- quale onorario ad valorem x Fr. 1'000.- quale onorario ad horam) :
8’200];
che, di
conseguenza, la richiesta di ottenere Fr. 1'200.- per le ripetibili di prima
istanza è senz’altro ragionevole e, su questo punto, l’appello va accolto;
che le
spese e le ripetibili della procedura d’appello sono ripartite in
considerazione della maggior soccombenza dell’appellante (almeno i ¾) la
questione della qualifica dello stralcio rivestendo ben più grande importanza
della modifica dell’indennità ripetibile;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 26 agosto 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo 2. sulle spese del decreto 25 agosto 2005 del
Pretore di Lugano, sez. 2 è così modificato:
“La
tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese in Fr. 100.-, da anticipare come di
rito, sono a carico dei convenuti che inoltre rifonderanno all’attore Fr.
1'200.- per ripetibili.”
Considerandi
2.
La
tassa di giudizio e le spese della procedura d’appello di
Fr. 300.-,
già anticipate dall’appellante, sono a suo carico per ¾ e a carico degli
appellati per ¼ ; a questi ultimi l’appellante rifonderà Fr. 250.- per ripetibili
ridotte d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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