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Decisione

12.2005.147

azione di accertamento negativo - ritiro del precetto esecutivo - acquiescenza o azione priva d'oggetto?

22 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2005.147

Data decisione, Autorità:

22.02.2006, IICCA

Titolo:

azione di accertamento negativo - ritiro del precetto esecutivo - acquiescenza o azione priva d'oggetto ?

ACQUIESCENZA

AZIONE DI ACCERTAMENTO

LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO

PRECETTO ESECUTIVO

VERBALI

art. 351 CPC-TI

art. 352 CPC-TI

art. 8a LEF

Incarto n.

12.2005.147

Lugano

22 febbraio

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.358

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 10

giugno 2003 da

AP 1

rappr. dall’ RA

1

contro

AO 1

AO 2

AO 3

tutti rappr. dall’ RA 2

in materia di accertamento di inesistenza del credito

che il Pretore, avendo i convenuti ritirato il precetto esecutivo cui si

riferiva l’iniziativa giudiziale dell’attore, ha stralciato dai ruoli, con

decisione 25 agosto 2005, caricando spese e ripetibili per Fr. 700.- agli

stessi convenuti.

Ed ora sull’appello 26 agosto 2005 dell’attore il

quale chiede che, in riforma del primo giudizio, lo stralcio della causa

avvenga “per acquiescenza” e che le ripetibili riconosciutegli vengano

aumentate a Fr. 1'200.-, mentre le controparti, con osservazioni 3 ottobre

2005, ne chiedono la reiezione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di

causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa di accertamento

proposta dall’attore perché i convenuti hanno nel frattempo ritirato il

precetto esecutivo cui l’azione si riferiva considerandola quindi divenuta

priva di oggetto;

che

l’attore ha chiesto in appello che lo stralcio venisse qualificato “per

acquiescenza”;

che l’azione presentata dall’attore è quella generale di

accertamento dell’inesistenza del credito portato dal precetto esecutivo no __________

del 19 febbraio 2003 dell’UEF di Locarno, nei cui confronti è stata formulata

opposizione, senza che i creditori ne abbiano domandato il rigetto o abbiano

introdotto un’azione ordinaria di condanna al pagamento;

che

questa azione è riconosciuta lecita dalla giurisprudenza (DTF 128 III 334)

quale modo per rimediare all’inconveniente risultante, per il debitore escusso

indebitamente, dalla pubblicità del registro delle esecuzioni (art. 8a LEF);

che

l’azione di accertamento presuppone un interesse giuridico e di fatto immediato

che deve ancora esistere quando viene emanata la sentenza (DTF 127 III 41);

che, nel

caso dell’azione di accertamento negativo come quella introdotta dall’attore,

decade il presupposto dell’interesse giuridico immediato allorquando il

precettante ha ritirato l’esecuzione in questione (con l’effetto di non poterne

dare notizia a terzi ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 litt. c LEF) e non abbia

minacciato di far valere quella pretesa in un successivo processo (TF

11.8.2204, inc.4C.192/2004 in Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 71 m.

21);

che tale

ultima condizione non è affermata dall’appellante né appare dagli atti e che,

se anche così fosse, allora la causa non poteva essere stralciata ma continuata

nel merito, cosa che l’appellante non chiede limitandosi a contestare la

qualifica e le conseguenze dello stralcio e non lo stralcio della causa in sé;

che, di

conseguenza, essendo venuto meno l’interesse immediato dell’attore al chiesto

accertamento, correttamente il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli senza

conseguenze di merito, in particolare l’acquiescenza dei convenuti;

che

l’appello su questo punto va così respinto;

che

l’appellante ha pure criticato la determinazione delle ripetibili a suo favore

quantificate dal Pretore in Fr. 700.-;

che, a

fronte di un valore di causa di Fr. 120'000.- e ad un impegno ragionevole del

patrocinatore dell’attore che si può stimare in 4 ore per l’allestimento della

petizione e delle altre domande ed osservazioni che appaiono dal fascicolo

della Pretura, si arriva ad un onorario, in applicazione della nota formula del

Consiglio di moderazione (BOA 1991, n. 1, pag. 15), di almeno Fr. 1'756.- [(2 x

Fr. 7'200.- quale onorario ad valorem x Fr. 1'000.- quale onorario ad horam) :

8’200];

che, di

conseguenza, la richiesta di ottenere Fr. 1'200.- per le ripetibili di prima

istanza è senz’altro ragionevole e, su questo punto, l’appello va accolto;

che le

spese e le ripetibili della procedura d’appello sono ripartite in

considerazione della maggior soccombenza dell’appellante (almeno i ¾) la

questione della qualifica dello stralcio rivestendo ben più grande importanza

della modifica dell’indennità ripetibile;

Per i quali motivi

vista per le spese la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 26 agosto 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo 2. sulle spese del decreto 25 agosto 2005 del

Pretore di Lugano, sez. 2 è così modificato:

“La

tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese in Fr. 100.-, da anticipare come di

rito, sono a carico dei convenuti che inoltre rifonderanno all’attore Fr.

1'200.- per ripetibili.”

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio e le spese della procedura d’appello di

Fr. 300.-,

già anticipate dall’appellante, sono a suo carico per ¾ e a carico degli

appellati per ¼ ; a questi ultimi l’appellante rifonderà Fr. 250.- per ripetibili

ridotte d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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