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Decisione

12.2005.148

Contratto di assicurazione, rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, non reticenza al momento della proposta per non aver dichiarato precedente sinistro

13 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1

ha sottoscritto il 26 giugno 2000 una proposta di assicurazione “vetture da turismo”

indirizzata ad AP 1, relativa alla copertura per la responsabilità civile e

casco parziale di un veicolo Mercedes Benz SL 500 e di un veicolo FIAT 500 L,

targati TI __________, dall’8 giugno 2000 al 31 dicembre 2004 (doc. R, 4).

Nelle indicazioni generali della proposta lo stipulante ha risposto

negativamente alla domanda “ha causato a terzi oppure subito lei stesso dei

danni quale detentore oppure conducente di autoveicoli?”.AP 1 ha accettato la

proposta e ha concluso una polizza di assicurazione “veicoli a motore” n. __________

(doc. A). Nella notte del 24 settembre 2002 l’autovettura Mercedes Benz 500 SL

di AO 1, posteggiata nel centro di Z__________ davanti alla casa dei suoi

genitori, è stata rubata da ignoti. AO 1 ha segnalato il furto sia alla Polizia

croata (doc. E, E1) che alla Polizia Cantonale di L__________ (doc. 11). In

seguito egli ha notificato il sinistro all’AP 1 (doc. C), chiedendone la

liquidazione (doc. F). La compagnia assicuratrice ha rifiutato la richiesta e

ha rimproverato a AO 1 di aver fatto una “falsa dichiarazione al momento della

sottoscrizione del contratto” (doc. O), per non aver indicato l’indennizzo

ricevuto dalla V__________, precedente assicuratore, per il furto di

un’autovettura VW Golf avvenuto a L__________ il 7 agosto 1999.

B. Con

petizione 13 ottobre 2003 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la

condanna di AP 1 al pagamento di fr. 42'907.- oltre interessi al 5% dal 15

novembre 2002, corrispondenti al valore venale dell’autovettura rubata (fr.

41'907.-) e degli effetti personali ivi contenuti (fr. 1'000.-). La convenuta

si è opposta alle domande di petizione nella risposta del 7 gennaio 2004. Esperita

l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi

nel contenuto delle rispettive conclusioni scritte del 16 e 17 novembre 2004,

nelle quali l’attore ha ridotto la domanda a fr. 39'940.- oltre interessi al 5%

dal 22 novembre 2002.

C. Statuendo

il 4 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha

condannato la convenuta a pagare all’attore l’importo di fr. 38'940.- oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2003.

D. AP 1

è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 31 agosto 2005, nel

quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere

l’azione, di porre a carico dell’attore tutti gli oneri processuali e di

attribuirle fr. 4'500.- a titolo di ripetibili. Mentre l’attore, nelle sue

osservazioni del 30 settembre 2005, propone di respingere l’appello con

protesta di spese e di ripetibili.

considerato

Considerandi

1.

Nella

fattispecie il Pretore ha ritenuto che l’attore non aveva commesso una

reticenza ai sensi dell’art. 4 LCA per aver omesso di dichiarare alla domanda

della proposta di assicurazione “Ha causato a terzi oppure subito lei stesso

dei danni quale detentore oppure conducente di autoveicoli ?” l’indennità

ricevuta in seguito al furto dell’autovettura VW Golf avvenuto nel 1999 (doc.

R, doc. 4), il furto non essendo un danno. Ha quindi condannato la compagnia

assicuratrice a risarcire il sinistro sulla base del valore dell’autoveicolo al

momento del furto, stabilito in fr. 38'940.- dal perito giudiziario. Il Pretore

non ha invece ammesso la richiesta di fr. 1'000.- per il risarcimento degli effetti

personali, la cui perdita non era stata provata dall’attore, e ha respinto la

richiesta della convenuta di ridurre il tasso d’interesse sulla somma dovuta in

conformità all’art. 10 delle “Condizioni specifiche” per l’assicurazione casco

(doc. B2), non avendo essa provato quale fosse il tasso di sconto della Banca Nazionale

Svizzera.

2.

L’art.

4.

cpv. 1 LCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto

all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre

domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il

secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei

fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere

il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo

capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai

quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non

equivoche. L'art. 6 LCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a

rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha

dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,

l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane

da quando ne ha avuto cognizione.

3.

Secondo

costante giurisprudenza per poter giudicare se il proponente è incorso in

reticenza sono da considerare sia il criterio soggettivo sia quello oggettivo.

La legge non si accontenta infatti che il proponente si limiti a comunicare

all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è

effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti

importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza

effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo

criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso

(DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c; 96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la

situazione particolare dell'assicurato, con particolare riferimento al suo

grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II

333.

consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di

diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e

giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo

assicurativo (Nef, Basler Kommentar,

n. 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi riferimenti). In virtù

dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri

doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler,

Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105).

Il

proponente deve indicare i fatti che conosce o che dovrebbe conoscere. Egli

deve menzionare i fatti importanti per l’apprezzamento del rischio, ma non

tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento della conclusione

del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in merito ai quali non

è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e nemmeno a fare delle

dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha l’obbligo di

rispondere soltanto alle domande che l’assicuratore ha formulato correttamente

(DTF 116 V 218; DTF 109 II 60). Per contro, non c’è un errore del proponente

quando egli attribuisce in buona fede a un termine il senso che assume

correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico (DTF 116 II 338;

96.

II 204). La reticenza deve essere riferita a fatti rilevanti. La legge

presume importanti i fatti per i quali l’assicuratore abbia formulato domande

scritte. Occorre comunque che le domande scritte poste siano precise e non

equivoche. Spetta all’assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le

domande relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi

deve dichiararli. Se le domande sono imprecise e equivoche, il proponente non

commette una reticenza rispondendo inesattamente (Carré,

Loi fédérale sur le contrat d’assurance, édition commentée, 2000 ad art. 4).

Infine, e a titolo sussidiario, le clausole ambigue devono, secondo la regola

dell’Unklarheitsregel essere interpretate a sfavore del loro autore (DTF

122.

III 118; 119 II 368; 118 II 342; 117 II 609).

4.

La

convenuta rimprovera al Pretore di avere ritenuto che l’attore non ha infranto

l’obbligo d’informare l’assicuratore su fatti importanti secondo l’art. 4 LCA,

e quindi di non avere commesso alcuna reticenza (art. 6 LCA), sottacendo il

furto dell’autovettura VW Golf avvenuto nel 1999. Essa contesta

l’interpretazione del Pretore circa il concetto di “danni” e sostiene che tale

nozione comprende anche il furto. Essa sostiene che l’attore, medico dentista

con formazione universitaria, aveva avuto rapporti con almeno tre compagnie di

assicurazione e non poteva dunque essere considerato inesperto in materia,

motivo per cui avrebbe dovuto dichiarare di aver subito l’anno precedente la

sottoscrizione della proposta di assicurazione un furto per il quale era stato

indennizzato dalla compagnia assicuratrice, e gli doveva quindi essere chiaro

che il furto è un “danno” nell’assicurazione casco parziale da lui stipulata. L’omissione

di tale indicazione costituisce di conseguenza una chiara reticenza e a torto

il Pretore ha accolto parzialmente la petizione.

5.

Nella

fattispecie, la compagnia assicuratrice appellante ha sottoposto all’attore una

proposta di assicurazione (doc. R, 4) chiedendogli, in particolare, di

rispondere alla domanda “ha causato a terzi oppure subito lei stesso dei danni

quale detentore oppure conducente di autoveicoli?”. Nelle sue condizioni

generali “condizioni specifiche casco” (doc. B2) la convenuta menziona come

oggetto dell’assicurazione i danni provocati da furto (art. CA1) e indica tra i

rischi assicurati la perdita dell’oggetto assicurato in seguito a furto (art. CA2

cifra 4). Essa adduce che la parola “danni” deve intendersi come “rischi

assicurati”. La formulazione della domanda posta al proponente, tuttavia, non è

chiara nella misura in cui riunisce nella stessa frase i danni causati dallo

stipulante a terzi e quelli da lui subiti da parte di terzi. Anche una persona

di formazione universitaria non si rende conto, infatti, che gli viene chiesto

di dichiarare, tra l’altro, se ha commesso un furto ai danni di terzi e/o se ne

ha subiti. Qualora avesse ritenuto importante sapere se in precedenza lo

stipulante aveva ricevuto da un’altra compagnia di assicurazioni un indennizzo

per l’uno o l’altro rischio coperto dalla polizza, la convenuta avrebbe dovuto

porre una domanda più esplicita e chiara di quella summenzionata, il cui tenore

può riferirsi in modo immediato, nel linguaggio e nell’accezione usuali per chi

non è specialista in assicurazioni, solo a danni a veicoli, altre cose o persone.

Alla luce di quanto sopra, la risposta negativa dell’attore alla nota domanda non

configura una reticenza, non potendo egli in buona fede presumere, come la convenuta

ha invano tentato di provare, che il furto subito nel 1999 costituiva un “danno”

e che doveva pertanto dichiararlo. Egli non ha quindi violato l’obbligo di

dichiarare ai sensi dell’art. 4 LCA e tanto meno ha commesso una reticenza a

norma dell’art. 6 LCA. Infondato, l’appello deve essere respinto su questo

punto.

6.

Infine

l’appellante contesta l’applicazione del tasso d’interesse dell’art. 104 CO

anziché di quello previsto dall’art. CA10 delle sue condizioni generali (doc.

B2) che prevede il tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera aumentato

dell’1%. Essa ritiene che tale tasso costituisce un fatto notorio giusta l’art.

184.

cpv. 3 CPC e che non doveva dunque provarlo. A torto. Il tasso di sconto

della Banca Nazionale Svizzera non è un fatto notorio secondo la giurisprudenza

cantonale nei rapporti tra privati (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, nota

673.

ad art. 184 CPC, pag. 573). Incombeva pertanto alla convenuta, che si

prevale di un tasso d’interesse contrattuale inferiore a quello legale, di

dimostrare tale circostanza, ciò che pacificamente non ha fatto. Anche su tale

punto l’appello deve pertanto essere respinto.

7.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC) e sono quindi a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

un’equa indennità per ripetibili.

Per i quali motivi

visti gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

31.

agosto 2005 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 800.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

850.

-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare all’attore

fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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