12.2005.148
Contratto di assicurazione, rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, non reticenza al momento della proposta per non aver dichiarato precedente sinistro
13 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2005.148
Data decisione, Autorità:
13.07.2006, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione, rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, non reticenza al momento della proposta per non aver dichiarato precedente sinistro
ASSICURAZIONE CASCO
RETICENZA
art. 4 LCA
art. 6 LCA
Incarto n.
12.2005.148
Lugano
13 luglio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.641
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 13
ottobre 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42'907.-
oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2002;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto parzialmente con sentenza
4 agosto 2005, limitatamente a fr. 38'940.- oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2003;
appellante
la convenuta la quale con appello del 31 agosto 2005 chiede la riforma del
giudizio pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione con
protesta di spese e ripetibili, mentre l’attore, con osservazioni del 30
settembre 2005, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e
ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. AO 1
ha sottoscritto il 26 giugno 2000 una proposta di assicurazione “vetture da turismo”
indirizzata ad AP 1, relativa alla copertura per la responsabilità civile e
casco parziale di un veicolo Mercedes Benz SL 500 e di un veicolo FIAT 500 L,
targati TI __________, dall’8 giugno 2000 al 31 dicembre 2004 (doc. R, 4).
Nelle indicazioni generali della proposta lo stipulante ha risposto
negativamente alla domanda “ha causato a terzi oppure subito lei stesso dei
danni quale detentore oppure conducente di autoveicoli?”.AP 1 ha accettato la
proposta e ha concluso una polizza di assicurazione “veicoli a motore” n. __________
(doc. A). Nella notte del 24 settembre 2002 l’autovettura Mercedes Benz 500 SL
di AO 1, posteggiata nel centro di Z__________ davanti alla casa dei suoi
genitori, è stata rubata da ignoti. AO 1 ha segnalato il furto sia alla Polizia
croata (doc. E, E1) che alla Polizia Cantonale di L__________ (doc. 11). In
seguito egli ha notificato il sinistro all’AP 1 (doc. C), chiedendone la
liquidazione (doc. F). La compagnia assicuratrice ha rifiutato la richiesta e
ha rimproverato a AO 1 di aver fatto una “falsa dichiarazione al momento della
sottoscrizione del contratto” (doc. O), per non aver indicato l’indennizzo
ricevuto dalla V__________, precedente assicuratore, per il furto di
un’autovettura VW Golf avvenuto a L__________ il 7 agosto 1999.
B. Con
petizione 13 ottobre 2003 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la
condanna di AP 1 al pagamento di fr. 42'907.- oltre interessi al 5% dal 15
novembre 2002, corrispondenti al valore venale dell’autovettura rubata (fr.
41'907.-) e degli effetti personali ivi contenuti (fr. 1'000.-). La convenuta
si è opposta alle domande di petizione nella risposta del 7 gennaio 2004. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi
nel contenuto delle rispettive conclusioni scritte del 16 e 17 novembre 2004,
nelle quali l’attore ha ridotto la domanda a fr. 39'940.- oltre interessi al 5%
dal 22 novembre 2002.
C. Statuendo
il 4 agosto 2005, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha
condannato la convenuta a pagare all’attore l’importo di fr. 38'940.- oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2003.
D. AP 1
è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 31 agosto 2005, nel
quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere
l’azione, di porre a carico dell’attore tutti gli oneri processuali e di
attribuirle fr. 4'500.- a titolo di ripetibili. Mentre l’attore, nelle sue
osservazioni del 30 settembre 2005, propone di respingere l’appello con
protesta di spese e di ripetibili.
considerato
Considerandi
1.
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto che l’attore non aveva commesso una
reticenza ai sensi dell’art. 4 LCA per aver omesso di dichiarare alla domanda
della proposta di assicurazione “Ha causato a terzi oppure subito lei stesso
dei danni quale detentore oppure conducente di autoveicoli ?” l’indennità
ricevuta in seguito al furto dell’autovettura VW Golf avvenuto nel 1999 (doc.
R, doc. 4), il furto non essendo un danno. Ha quindi condannato la compagnia
assicuratrice a risarcire il sinistro sulla base del valore dell’autoveicolo al
momento del furto, stabilito in fr. 38'940.- dal perito giudiziario. Il Pretore
non ha invece ammesso la richiesta di fr. 1'000.- per il risarcimento degli effetti
personali, la cui perdita non era stata provata dall’attore, e ha respinto la
richiesta della convenuta di ridurre il tasso d’interesse sulla somma dovuta in
conformità all’art. 10 delle “Condizioni specifiche” per l’assicurazione casco
(doc. B2), non avendo essa provato quale fosse il tasso di sconto della Banca Nazionale
Svizzera.
2.
L’art.
4.
cpv. 1 LCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto
all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre
domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il
secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei
fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere
il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo
capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai
quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non
equivoche. L'art. 6 LCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a
rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha
dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,
l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane
da quando ne ha avuto cognizione.
3.
Secondo
costante giurisprudenza per poter giudicare se il proponente è incorso in
reticenza sono da considerare sia il criterio soggettivo sia quello oggettivo.
La legge non si accontenta infatti che il proponente si limiti a comunicare
all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è
effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti
importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza
effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo
criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso
(DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c; 96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la
situazione particolare dell'assicurato, con particolare riferimento al suo
grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II
333.
consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di
diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e
giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo
assicurativo (Nef, Basler Kommentar,
n. 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi riferimenti). In virtù
dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri
doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler,
Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105).
Il
proponente deve indicare i fatti che conosce o che dovrebbe conoscere. Egli
deve menzionare i fatti importanti per l’apprezzamento del rischio, ma non
tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento della conclusione
del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in merito ai quali non
è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e nemmeno a fare delle
dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha l’obbligo di
rispondere soltanto alle domande che l’assicuratore ha formulato correttamente
(DTF 116 V 218; DTF 109 II 60). Per contro, non c’è un errore del proponente
quando egli attribuisce in buona fede a un termine il senso che assume
correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico (DTF 116 II 338;
96.
II 204). La reticenza deve essere riferita a fatti rilevanti. La legge
presume importanti i fatti per i quali l’assicuratore abbia formulato domande
scritte. Occorre comunque che le domande scritte poste siano precise e non
equivoche. Spetta all’assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le
domande relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi
deve dichiararli. Se le domande sono imprecise e equivoche, il proponente non
commette una reticenza rispondendo inesattamente (Carré,
Loi fédérale sur le contrat d’assurance, édition commentée, 2000 ad art. 4).
Infine, e a titolo sussidiario, le clausole ambigue devono, secondo la regola
dell’Unklarheitsregel essere interpretate a sfavore del loro autore (DTF
122.
III 118; 119 II 368; 118 II 342; 117 II 609).
4.
La
convenuta rimprovera al Pretore di avere ritenuto che l’attore non ha infranto
l’obbligo d’informare l’assicuratore su fatti importanti secondo l’art. 4 LCA,
e quindi di non avere commesso alcuna reticenza (art. 6 LCA), sottacendo il
furto dell’autovettura VW Golf avvenuto nel 1999. Essa contesta
l’interpretazione del Pretore circa il concetto di “danni” e sostiene che tale
nozione comprende anche il furto. Essa sostiene che l’attore, medico dentista
con formazione universitaria, aveva avuto rapporti con almeno tre compagnie di
assicurazione e non poteva dunque essere considerato inesperto in materia,
motivo per cui avrebbe dovuto dichiarare di aver subito l’anno precedente la
sottoscrizione della proposta di assicurazione un furto per il quale era stato
indennizzato dalla compagnia assicuratrice, e gli doveva quindi essere chiaro
che il furto è un “danno” nell’assicurazione casco parziale da lui stipulata. L’omissione
di tale indicazione costituisce di conseguenza una chiara reticenza e a torto
il Pretore ha accolto parzialmente la petizione.
5.
Nella
fattispecie, la compagnia assicuratrice appellante ha sottoposto all’attore una
proposta di assicurazione (doc. R, 4) chiedendogli, in particolare, di
rispondere alla domanda “ha causato a terzi oppure subito lei stesso dei danni
quale detentore oppure conducente di autoveicoli?”. Nelle sue condizioni
generali “condizioni specifiche casco” (doc. B2) la convenuta menziona come
oggetto dell’assicurazione i danni provocati da furto (art. CA1) e indica tra i
rischi assicurati la perdita dell’oggetto assicurato in seguito a furto (art. CA2
cifra 4). Essa adduce che la parola “danni” deve intendersi come “rischi
assicurati”. La formulazione della domanda posta al proponente, tuttavia, non è
chiara nella misura in cui riunisce nella stessa frase i danni causati dallo
stipulante a terzi e quelli da lui subiti da parte di terzi. Anche una persona
di formazione universitaria non si rende conto, infatti, che gli viene chiesto
di dichiarare, tra l’altro, se ha commesso un furto ai danni di terzi e/o se ne
ha subiti. Qualora avesse ritenuto importante sapere se in precedenza lo
stipulante aveva ricevuto da un’altra compagnia di assicurazioni un indennizzo
per l’uno o l’altro rischio coperto dalla polizza, la convenuta avrebbe dovuto
porre una domanda più esplicita e chiara di quella summenzionata, il cui tenore
può riferirsi in modo immediato, nel linguaggio e nell’accezione usuali per chi
non è specialista in assicurazioni, solo a danni a veicoli, altre cose o persone.
Alla luce di quanto sopra, la risposta negativa dell’attore alla nota domanda non
configura una reticenza, non potendo egli in buona fede presumere, come la convenuta
ha invano tentato di provare, che il furto subito nel 1999 costituiva un “danno”
e che doveva pertanto dichiararlo. Egli non ha quindi violato l’obbligo di
dichiarare ai sensi dell’art. 4 LCA e tanto meno ha commesso una reticenza a
norma dell’art. 6 LCA. Infondato, l’appello deve essere respinto su questo
punto.
6.
Infine
l’appellante contesta l’applicazione del tasso d’interesse dell’art. 104 CO
anziché di quello previsto dall’art. CA10 delle sue condizioni generali (doc.
B2) che prevede il tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera aumentato
dell’1%. Essa ritiene che tale tasso costituisce un fatto notorio giusta l’art.
184.
cpv. 3 CPC e che non doveva dunque provarlo. A torto. Il tasso di sconto
della Banca Nazionale Svizzera non è un fatto notorio secondo la giurisprudenza
cantonale nei rapporti tra privati (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, nota
673.
ad art. 184 CPC, pag. 573). Incombeva pertanto alla convenuta, che si
prevale di un tasso d’interesse contrattuale inferiore a quello legale, di
dimostrare tale circostanza, ciò che pacificamente non ha fatto. Anche su tale
punto l’appello deve pertanto essere respinto.
7.
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC) e sono quindi a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
un’equa indennità per ripetibili.
Per i quali motivi
visti gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
31.
agosto 2005 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 800.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
850.
-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare all’attore
fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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