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Decisione

12.2005.149

Responsabilità civile del detentore di un veicolo, risarcimento del danno, predisposizione costituzionale della parte lesa, riduzione temporanea della capacità lavorativa, calcolo del danno non copert

5 ottobre 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5 novembre 1999 A__________, circolando in territorio di Gordola in

provenienza da R__________ su Via S__________ alla guida del suo autofurgone,

si è immesso in una preselezione per svoltare a sinistra in un parcheggio di un

ristorante antistante la strada, senza avvedersi che in senso inverso

sopraggiungeva lo scooterista AA 1, che non ha potuto evitare l’urto ed è finito

a terra (doc. 6). Nella caduta AA 1 ha riportato lesioni al ginocchio destro

con ferita lacero-contusa, apertura dell’articolazione e lesione del legamento

laterale (doc. V; 97 inc. rich. SUVA), oltre ad altre contusioni. All’epoca

dell’infortunio AA 1 era al beneficio di una rendita di invalidità del 50%. Totalmente

inabile al lavoro a seguito del sinistro, egli ha tentato dal 31 luglio 2000 di

riprendere l’attività lavorativa per qualche giorno, per poi interromperla il

14 settembre successivo, stante il riacutizzarsi dei dolori al ginocchio. La S__________

ha riaperto il caso, versando all’assicurato indennità giornaliere per

inabilità al lavoro del 100% sino al 30 aprile 2002 e del 50% sino al 31 maggio

2002. Con decisione del 7 maggio 2002 la SUVA ha ritenuto AA 1 abile al lavoro

nei limiti antecedenti del 50% dal 1° giugno 2002 (doc. I). Il Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA) ha respinto il ricorso dell’assicurato con sentenza

21 febbraio 2003, ritenendo che egli avrebbe potuto, esercitando un’attività confacente

al suo stato, conseguire un reddito equivalente a quello percepito al 50%

presso la ditta G__________ SA anche senza l’intervento protesico proposto

dalla S__________, malgrado fosse accertato che egli non avrebbe più potuto

esercitare l’attività di magazziniere (doc. O).

B. Con

petizione 23 giugno 2003 AA 1 ha convenuto in giudizio la AP 1, chiedendone la

condanna al pagamento della somma di fr. 86'139,20, composta di fr. 75'461.70

per perdita di guadagno oltre interessi in fr. 2'753.-, di fr. 11'830.- per

torto morale e di fr. 5'665.50 per spese legali preprocessuali, da cui dedurre

il 10% per la situazione preesistente. Secondo l’attore, l’incidente della

circolazione del 5 novembre 1999 gli avrebbe cagionato un’incapacità lavorativa

permanente sino al suo pensionamento, che non avrebbe avuto senza l’infortunio.

Egli era stato licenziato dal datore di lavoro e, stante la sua età, la sua

scarsa formazione professionale e il suo stato di salute, non avrebbe più

potuto reinserirsi nel mondo del lavoro. Anche il prospettato intervento

chirurgico, non privo di rischi, non avrebbe garantito il recupero della sua

capacità lavorativa.

Alla petizione si è opposta la convenuta, osservando che la pretesa

dell’attore non poteva essere accolta, giacché difettava tanto il nesso di

causalità naturale, quanto quello adeguato. Il peggioramento dello stato di

salute dell’attore non poteva essere correlato all’incidente della circolazione

del novembre 1999, ma a quello del 1968. Per la convenuta occorreva altresì

considerare che l’attore non si è sottoposto all’impianto della protesi del

ginocchio, che gli avrebbe consentito di recuperare la sua capacità lavorativa,

e che, stando alla sentenza del TCA, AA 1 non avrebbe avuto una diminuzione

della sua capacità lavorativa in seguito all’incidente del 1999. L’attore,

avuto riguardo al suo stato di salute, avrebbe potuto conseguire un reddito

almeno pari a quello che percepiva come magazziniere. La compagnia

assicuratrice ha inoltre negato che vi fossero gli estremi per il risarcimento

del torto morale e si è opposta anche al pagamento delle spese di patrocinio preprocessuale,

rilevando che la pretesa non sarebbe stata sostanziata. Negli allegati di

replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio.

Esse hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei

rispettivi memoriali conclusivi, l’attore riducendo le proprie pretese a fr. 75'647.95,

composto di fr. 8'263.40 per perdita di guadagno sino

al 31 maggio 2002 oltre interessi per fr. 1'410.- dal 31 maggio 2002 al 15

giugno 2005, di fr. 35'544.75 per perdita di guadagno sino al giorno del

pensionamento, oltre fr. 651.50 per interessi sino al 15 giugno 2005, di fr. 6'500.-

per torto morale oltre interessi per fr. 1'340.30 sino al 15 giugno 2005, di fr.

5'665.50 per spese legali preprocessuali oltre interessi per fr. 560.35 al 15

giugno 2005, di fr. 19'391.35 per la riduzione della rendita di vecchiaia

(danno di rendita; Rentenschaden), dai quali andavano dedotti fr. 3'110.25

versati dall’assicurazione e fr. 568.95 per interessi maturati.

C. Con

sentenza 18 luglio 2005, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha

condannato la convenuta al pagamento di fr. 64'518.- oltre interessi al 5% dal 5

novembre 1999 su fr. 29'937.05 e dal 1° agosto 2005 su fr. 28'925.10.

D. Contro

il premesso giudizio la convenuta ha interposto appello il 31 agosto 2005,

chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di

spese e ripetibili in entrambe le sedi. L’attore, con osservazioni del 3

ottobre 2005, postula la reiezione dell’appello e con appello adesivo di stessa

data chiede di accogliere la petizione sino a concorrenza di fr. 75'647.95

oltre interessi del 5% dal 19 luglio 2005 e del 5% dal 5 novembre 1999 al 18

luglio 2005 sull’importo di fr. 29'937.05. Nelle osservazioni del 14 ottobre

2005 la convenuta propone di respingere l’appello adesivo.

Considerandi

In diritto:

1.

Nella

fattispecie il Pretore ha ammesso l’esistenza di un nesso causale tra l’incidente

della circolazione del 5 novembre 1999 e l’incapacità dell’attore di lavorare

come magazziniere. Egli si è scostato dall’opinione espressa dai periti

giudiziari, secondo i quali l’infortunato avrebbe potuto riprendere il lavoro

nella misura del 50% dopo un periodo di due-tre anni dall’evento, rilevando che

l’istruttoria aveva messo in evidenza il fallimento dei tentativi di ripresa

dell’attività lavorativa e l’incompatibilità delle restrizioni poste dai medici

(impossibilità di alzare/portare/trasportare pesi al di sopra dei 10 kg,

evitare di salire e scendere frequentemente le scale, cfr. perizia pag. 15

punto 7) con le esigenze del datore di lavoro, che aveva constatato

l’incapacità del dipendente di eseguire i lavori più leggeri e di salire e scendere

le scale nel magazzino posto su due piani (deposizione S__________, verbale

dell’udienza 16 giugno 2004, pag. 3). A detta del Pretore l’attore non poteva

recuperare la capacità lavorativa nemmeno sottoponendosi all’operazione

chirurgica di protesi totale del ginocchio destro, poiché l’intervento non avrebbe

consentito un miglioramento dello stato invalidante e non sarebbe stato privo

di rischi considerevoli, in particolare quello di tromboembolia (doc. N).

Dall’attore non si poteva neppure pretendere che cambiasse professione in

considerazione della sua limitata formazione scolastica e della sua età,

prossima al pensionamento. Tenuto conto della predisposizione costituzionale,

il Pretore ha diminuito il pregiudizio patito dall’attore nella misura del 40%,

fissando la perdita di guadagno dal giorno dell’incidente sino al 31 luglio

2005.

in fr. 26'937.05, quella futura in fr. 28'925.10 e quella per il torto

morale in fr. 3'000.-. Il primo giudice ha infine ammesso un danno per spese di

patrocinio preprocessuali di fr. 5'665.50, mentre ha negato, in assenza di

prove, che vi fossero gli estremi per il riconoscimento di un danno di rendita.

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l’esistenza del nesso di

causalità, poiché l’inabilità lavorativa dell’attore non è stata determinata

dall’incidente della circolazione del novembre 1999, ma era preesistente. Essa

rileva che il Pretore, distanziandosi dalle conclusioni della perizia

pluridisciplinare, non avrebbe considerato che l’incidente della circolazione

avrebbe causato all’attore una recrudescenza del quadro doloroso al ginocchio

per un periodo limitato di uno o due anni e che non poteva aumentare la sua

inabilità, già compromessa nella misura del 50% prima dell’evento

infortunistico. L’appellante ritiene che l’assicurato è stato risarcito

integralmente dalla S__________, di modo che nulla gli sarebbe più dovuto. In

subordine l’appellante sostiene che dal 1° giugno 2002 il danno al ginocchio

destro era da considerare per il 50% a carico dell’infortunio pregresso del 1968

e per il 50% a carico di quello assicurato del 1999, di modo che il mancato

guadagno dovrebbe essere limitato in fr. 4'762.15 e quello futuro in fr. 28'866.40,

per complessivi fr. 33'628.55. In via ancor più subordinata, ammettendo il

calcolo del Pretore, la convenuta calcola il danno pregresso in fr. 22'447.55 e

quello futuro in fr. 24'104.25, per un totale di fr. 46'551.80, tenendo conto

del danno preesistente.

3.

Nelle

sue osservazioni del 3 ottobre 2005 l’attore contesta che le sue condizioni di

salute, rispettivamente la sua inabilità lavorativa, non si siano sostanzialmente

modificate dopo l’infortunio del novembre 1999. Anzi, i periti avrebbero posto

in risalto che senza l’incidente della circolazione del 1999 egli avrebbe

potuto continuare la sua attività di magazziniere al 50% sino al suo

pensionamento e tali accertamenti, prosegue l’attore, non sono neppure stati

messi in discussione dall’esperto della S__________. Con l’appello adesivo di

stessa data l’attore rileva che il Pretore avrebbe dovuto procedere al calcolo

della riduzione delle rendite di vecchiaia sulla base di criteri statistici,

ovvero, in concreto, applicando un coefficiente del 70% dell’ultimo stipendio

precedente il proprio pensionamento. La perdita di guadagno ammonterebbe pertanto

all’8,__________ % dell’ultimo salario conseguito, ossia fr. 2'450.- (fr. 28'000.-

X 8,75%) e il danno a titolo di danno di rendita sarebbe quindi di fr. 31'041.50.

4.

L’art.

46.

cpv. 1 CO, al quale rinvia l’art. 62 LCStr, prevede che la vittima di

lesioni corporali ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del

danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro e dal pregiudizio

all’avvenire economico. Il pregiudizio si intende in senso economico ed è determinante

la perdita della capacità di guadagno. Secondo la giurisprudenza, il

pregiudizio conseguente lo stato invalidante deve, per quanto possibile, essere

stabilito in maniera concreta. Il giudice partirà dal grado di invalidità

medico (o teorico) e ricercherà i suoi effetti sulla diminuzione della capacità

di guadagno o all’avvenire economico della parte lesa (DTF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 139 consid. 2.2). Per stabilire le

conseguenze pecuniarie dell’incapacità di lavoro, occorre stimare il guadagno

che avrebbe conseguito il leso dalla sua attività professionale se egli non

fosse incorso nell’infortunio (DTF

131.

III 360 consid. 5.1; 129 III 139; 116 II 295 consid. 3 a/aa). In queste

evenienze la situazione salariale della persona interessata prima dell’evento

pregiudizievole deve servire come punto di riferimento. Ciò non significa

tuttavia che il giudice debba limitarsi alla constatazione del reddito

conseguito sino a quel momento. L’elemento determinante si fonda essenzialmente

sul guadagno che la vittima avrebbe potuto conseguire in futuro (DTF 116 II 297 consid. 3 a/aa). Il giudice deve poter disporre di un

minimo di dati concreti. Incombe all’attore, rispettivamente alla convenuta,

rendere verosimili al giudice le circostanze di fatto dalle quali si possano

trarre gli elementi pertinenti per stabilire il reddito che avrebbe conseguito

la parte lesa senza l’infortunio (DTF

131.

III 360 consid. 5.1; 129 III 139 consid. 2.2). In altri termini il giudice

deve fondarsi sul grado di invalidità medico (o teorico) e ricercare i suoi

effetti sulla capacità di guadagno, come pure sull’avvenire economico della

parte lesa (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004

consid. 4.2; 129 III 141 consid. 2.2 e 153 consid. 4; 117 II 624 consid. 9).

Questo principio non è altro che la concretizzazione della regola per la quale

la prova del danno deve essere recata di regola dalla parte lesa (art. 42 cpv.

1.

CO e art. 8 CC; DTF 131 III 360

consid. 5.9).

5.

Nel

caso in esame l’assicurazione appellante non contesta la responsabilità del

detentore del veicolo. Davanti al Pretore essa aveva negato l’esistenza del

nesso di causalità naturale ed adeguato, giacché l’inabilità al lavoro dell’attore

sarebbe correlata solo all’infortunio che egli ha subito nel 1968 e non a

quello del novembre 1999. Il Pretore ha invece ammesso l’esistenza sia del

nesso di causalità naturale, sia di quello adeguato. Con l’appello la convenuta

non contesta più che l’incidente della circolazione del 5 novembre 1999 sia

stato la causa naturale della ferita lacero contusa al ginocchio destro dell’attore.

L’appellante sostiene però che il Pretore, scostandosi dagli accertamenti

peritali, non avrebbe considerato che i disturbi e l’inabilità al lavoro

dell’attore sono da porre in relazione alla gonartrosi tricompartimentale del

ginocchio destro, che si è manifestata in seguito all’incidente della

circolazione nel 1968. L’infortunio del novembre 1999, continua la convenuta,

avrebbe causato una recrudescenza del quadro doloroso del ginocchio per un

periodo limitato di uno-due anni, senza altre conseguenze. L’incapacità

lavorativa dell’attore sarebbe pertanto rimasta invariata, i periti avendo precisato

che nell’attività svolta essa era del 50% come prima dell’infortunio del 1999.

6.

Di

principio cause concomitanti del danno, come ad esempio la predisposizione

costituzionale della parte lesa, non interrompono il nesso di causalità

adeguato. Uno stato morboso pregresso può tuttavia essere preso in

considerazione nel quadro degli articoli 42 a 44 CO. Una semplice debolezza

costituzionale non può infatti entrare in considerazione come fattore di

riduzione. Per contro, delle vere e proprie anomalie od affezioni preesistenti

acute o latenti, sono suscettibili di ridurre le pretese della parte lesa. Le

predisposizioni costituzionali, per prassi, costituiscono un fatto concomitante

che può influire sul calcolo del danno (art. 42 CO) o sull’importo del

risarcimento (art. 43/44 CO), tanto nel caso in cui si tratti di una causa

concomitante del pregiudizio, quanto nell’ambito di un fattore che aggrava le

conseguenze di un infortunio (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre

2004.

4C.75/2004 consid. 4.2; DTF 131 III 14 consid. 4; 113 II 90 consid. 1b).

Fra i casi di predisposizione costituzionale, la giurisprudenza distingue da un

lato gli stati morbosi pregressi che si sarebbero sviluppati con certezza o

molto verosimilmente senza l’evento dannoso e, dall’altro, quelli che non si

sarebbero con ogni probabilità manifestati senza l’infortunio. Nella prima

ipotesi il danno che ne risulta non può essere imputato al responsabile e deve

essere escluso dal calcolo del pregiudizio. La parte del danno legata allo

stato preesistente potrà essere considerata, ad esempio, ammettendo una durata

di vita o un’attività lavorativa ridotta, come pure in diminuzione del grado

della capacità di guadagno determinante per il calcolo del risarcimento. Nella

seconda ipotesi, il responsabile sul piano civile deve assumersi il danno

allorché la predisposizione ha favorito l’insorgere del pregiudizio o ne ha

aumentato l’ampiezza. Una riduzione dell’indennità fondata sull’art. 44 CO

potrà tuttavia essere presa in considerazione. La distinzione presenta

un’importanza pratica in materia di diritto preferenziale del leso, che tende a

premunire quest’ultimo contro le conseguenze sfavorevoli di un danno non

coperto (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004

consid. 4.2; 131 III 14 consid. 4; 113 II 90 consid. 1b; 93 consid. 3b). L’art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di ridurre il

risarcimento del danno, allorché appare iniquo porre a carico del responsabile

il risarcimento dell’intero pregiudizio. La predisposizione costituzionale non

è comunque sufficiente, da sola, per giustificare la riduzione del risarcimento.

Altre circostanze possono concorrere, come ad esempio la sproporzione manifesta

fra la causa che ha fatto insorgere il danno e l’importanza del pregiudizio (sentenza

del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2).

7.

I

periti del Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità di B__________

che hanno allestito la perizia giudiziaria pluridisciplinare hanno stabilito

che l’attore, dopo l’infortunio del novembre 1999 aveva una capacità lavorativa

residua del 50% come magazziniere edile (presenza tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto), atteso che doveva evitare di percorrere prolungati

percorsi a piedi, percorsi su terreni accidentati, salire e scendere

frequentemente dalle scale, alzare, portare e trasportare pesi superiori a 10

Kg (perizia del 15 marzo 2005, pag. 15 ad 7 e risposta al quesito n. 8.1). Il

Pretore, diversamente da quanto hanno stabilito i periti, ha invece ritenuto

che dopo l’incidente del 1999 l’attore non era più in grado di svolgere la sua

attività di magazziniere al 50%. Ora, il giudice non è vincolato alle

risultanze della perizia giudiziaria. In altri termini, occorre che circostanze

ben chiare mettano seriamente in dubbio la credibilità della perizia, per

esempio alla luce di altri mezzi di prova raccolti nel procedimento, con

l’avvertenza che il giudice non se ne può scostare senza motivi particolarmente

concludenti, evitando di sostituire puramente e semplicemente la propria

valutazione a quella del perito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 253 m. 9 e n. 428; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, Band I, V ed., § 6 N. 128,

pag. 289/290). Il giudice deve fondare il proprio apprezzamento tenendo conto

del corso ordinario delle cose (art. 42 cpv. 2 CO) e di tutte le componenti del

danno che non sono di competenza del perito, come ad esempio lo sviluppo

probabile del mercato del lavoro, l’età, le possibilità di reinserimento, ed

egli deve determinarsi sull’opportunità del cambiamento di professione o di

sottoporsi ad una operazione (Brehm, Berner Kommentar, IIa ed. N. 67 all’art. 46).

8.

L’inabilità

lavorativa deve essere valutata in base al reddito che la vittima avrebbe

conseguito nell’ambito della sua attività professionale (DTF 131 III 363 consid. 5.1; 129 III 141 consid. 2.2). Dagli atti

emerge con certezza che dopo l’infortunio del novembre 1999 l’attore non ha più

ripreso l’attività lavorativa, nonostante l’opinione dei periti, per i quali

l’inabilità lavorativa dell’attore come magazziniere edile sarebbe limitata del

50% (cfr. perizia pag. 14, 15 e allegato dott. med. M__________ pag. 6 ad 6). Il

PD dott. B__________, che ha peritato l’infortunato per conto della SUVA nel

2001, riteneva possibile il riacquisto della capacità lavorativa dell’attore

come magazziniere nella misura del 100% dopo un intervento di artroprotesi

totale al ginocchio destro, pur con limitazioni come quella di evitare di

salire e scendere spesso da scale, sollevare pesi, inginocchiarsi ed

accovacciarsi (cfr. perizia PD dott. B__________, doc. S pag. 6; incarto

richiamato dalla SUVA 128 pag. 6).

Queste conclusioni sono state condivise dal TCA il quale, nella sua sentenza 21

febbraio 2003, ha rilevato che l’attore avrebbe potuto meglio valorizzare la

sua residua capacità lavorativa con un’attività da svolgere in posizione

prevalentemente seduta (consid. 2.6 pag. 12), benché avesse escluso che egli

potesse esercitare ancora in quelle condizioni l’attività di magazziniere

presso la ditta G__________ SA (consid. 2.7.3, pag. 21). Del pari, anche l’ex

datore di lavoro dell’attore ha precisato che costui, dopo l’infortunio del

1999, per quanto avesse lavorato saltuariamente per qualche giorno (fra

l’agosto 2000 e il giugno 2002), non era più in grado di svolgere neppure i

lavori più leggeri e spesso occorreva affidare ad altro personale delle

mansioni che egli compiva in precedenza (doc. R e teste E__________, verbale di

udienza 16 giugno 2004 pag. 3), perché non poteva più spostare pesi, né salire

e scendere le scale.

9.

Il

contendere verte però essenzialmente su un altro punto: quello di sapere se

queste gravi limitazioni della capacità lavorativa erano totalmente o

parzialmente riconducibili all’infortunio del novembre del 1999. Il Pretore,

dopo aver accertato che l’attore dopo l’infortunio del novembre 1999 non ha più

potuto riprendere la sua attività lavorativa, ha ritenuto che egli avrebbe

potuto continuare a lavorare come magazziniere sino al suo pensionamento se non

fosse stato vittima di quest’ultimo incidente della circolazione. Questo

assunto non è sorretto da un sufficiente e confortante materiale probatorio.

Invero l’opinione espressa dal medico curante dott. K__________ nella sua dichiarazione

del 12 giugno 2001 (doc. V) e confermata in sede di audizione testimoniale,

secondo la quale l’infortunio del 1999 ha peggiorato lo stato del ginocchio

destro del paziente e ne ha determinato la riduzione della capacità lavorativa

dal 50% al 100% (doc. V e verbale di udienza 16 giugno 2004 pag. 2) è

sostanzialmente il parere di un consulente di parte, il quale non ha

giuridicamente portata diversa di un’affermazione di parte, anche se questa

opinione è stata confermata durante l’audizione in qualità di teste (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 24). Maggior credito va dato alla perizia

giudiziaria agli atti, molto più articolata ed approfondita sulla diagnosi e sulle

ripercussioni dell’infortunio del 1999 sulla capacità lavorativa dell’attore. I

periti giudiziari hanno diagnosticato una gonartrosi al ginocchio destro tricompartimentale

con/su: ginocchio destro in varo, pregressa frattura della diafisi del femore

destro nel 1965, pregressa frattura intra-articolare del capitello tibiale

destro il 2 dicembre 1968, accorciamento reale dell’arto inferiore destro

attorno ai 2,5 cm (perizia pag. 12 ad 5.1), oltre a una deviazione scoliotica

destro lombare (allegato perizia pag. 6; idem perito SUVA PD dott. B__________

Doc. S e S___ rich. 128 pag. 5). Determinanti sono però altri

rilievi posti in evidenza dai periti. Per il perito giudiziario dott. M__________

la ferita lacero-contusa del ginocchio destro con apertura articolare e lesione

legamentare è stata curata mediante una sutura in anestesia locale (allegato

perizia pag. 3 e 6 ad 6). I periti hanno escluso che l’incidente della

circolazione del novembre 1999 potesse essere la causa totale o parziale di

un’invalidità permanente dell’attore e ne hanno fatto risalire lo stato

invalidante prevalentemente all’infortunio che egli ha subito al ginocchio nel

1968.

e, in misura minore, ad una frattura del femore nel 1965. L’infortunio

della circolazione del novembre 1999 “è stato accompagnato da una

recrudescenza del quadro doloroso nel settore del ginocchio” guarita “senza

complicazioni” (cfr.allegato perizia pag. 3 e 6 ad 6). Dopo un periodo di

convalescenza, “la funzione articolare del ginocchio destro, già ridotta,

non è sensibilmente diminuita”, mentre la stabilità dello stesso “è

stata conservata”. I periti hanno però precisato che le articolazioni artrosiche,

se traumatizzate, reagiscono con particolare sensibilità e il decorso della

guarigione risulta più lungo. Pur essendo di difficile valutazione, il trauma

del 1999 ha provocato una recrudescenza del quadro doloroso sull’arco di uno o

due anni, senza provocare “ulteriori lesioni di peso” (allegato perizia

pag. 6 e perizia pag. 14). Ne deriva che l’infortunio della circolazione del

novembre 1999 ha cagionato all’attore un’invalidità temporanea del 100% che si

è protratta per al massimo due anni, mentre si deve escludere con una

verosimiglianza che rasenta la certezza che il trauma del 1999 sia stata la

causa di un’invalidità permanente. I periti ritengono infatti che il quadro

invalidante dell’attore sia stato determinato dalla lenta progressione della gonoartrosi

del ginocchio destro e dall’accorciamento reale dell’arto inferiore destro (cfr.

perizia pag. 14 in basso). Per il che si deve ritenere che il trauma del 1999

ha cagionato una riduzione della capacità lavorativa dell’attore dal 50% al

100% dal 6 novembre 1999 sino al 30 novembre 2001. Avuto riguardo all’istruttoria,

non si possono ricondurre altre menomazioni o danni all’attore all’incidente

della circolazione del novembre 1999. Entro questi limiti l’appello va quindi

accolto, senza che vi sia bisogno di esaminare se l’attore avrebbe dovuto

sottoporsi all’operazione di artroprotesi totale del ginocchio, rispettivamente

se si poteva esigere da lui un cambiamento di professione. Date le circostanze il

danno da risarcire non può essere ridotto per effetto dell’applicazione

dell’art. 44 cpv. 1 CO, poiché la predisposizione costituzionale non è

sufficiente, da sola, a giustificarne una riduzione (sentenza del Tribunale

federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2 con rif.).

10.

Il

danno giuridicamente riconosciuto corrisponde alla differenza tra il patrimonio

attuale della parte lesa rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire se non

fosse stata colpita dall’evento pregiudizievole. Questa definizione esclude di

versare alla vittima un importo superiore al pregiudizio patito. Allorché una

persona diventa inabile al lavoro in seguito ad un infortunio, le assicurazioni

sociali contribuiscono a risarcirlo. Il leso può quindi chiedere al

responsabile o alla sua assicurazione – come in concreto – il risarcimento non

coperto dalle assicurazioni sociali, le quali a loro volta sono surrogate

legalmente nelle pretese che appartengono al leso sino a concorrenza delle

prestazioni erogate (DTF 131 III

365/366 consid. 6.1; 12 segg. consid. 7.1). Il calcolo delle conseguenze

pecuniarie concernenti la perdita di guadagno dal giorno dell’infortunio

presuppone che venga determinato il reddito lordo che avrebbe conseguito la

parte lesa dalla sua attività professionale se non fosse stata vittima

dell’infortunio e che l’ha resa parzialmente o totalmente inabile al lavoro. Da

questo reddito occorrerà dedurre i contributi sociali per fissare il reddito

netto presunto e calcolare, su questa base, la perdita di guadagno attuale e

futura (DTF 129 III 144 consid. 2.3.2). Nel

caso in esame si tratta di risarcire unicamente il danno diretto dal giorno

dell’infortunio sino al 30 novembre 2001 e non anche il danno futuro. Secondo

gli accertamenti rimasti incontestati del Pretore (sentenza impugnata, pag. 14),

in questo lasso di tempo l’attore ha conseguito un reddito lordo di fr. 26'700.-.

Dedotti gli oneri sociali del 6,55% accertati dal Pretore (AVS 4,2%, AI 0,7%,

IPG 0,15%, AD 1,5%), il salario netto dell’attore ammontava a fr. 24'951.15,

ovvero fr. 2'079.25 mensili. In concreto si deve prescindere dalla deduzione

della LPP, poiché l’attore non percepiva lo stipendio minimo fissato dalla LPP

per il calcolo del salario coordinato (cfr. decisione consid. 8.2). Il reddito

netto che l’attore avrebbe potuto conseguire fra il 6 novembre 1999 e il 30

novembre 2001 ammontava dunque a fr. 51'634.80 (fr. 1'732.80 dal 6 al 30

novembre 1999, oltre a fr. 49'902.- dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2001).

Da questo

importo occorre dedurre le indennità giornaliere erogate dalla SUVA dall’8

novembre 1999 al 30 luglio 2000 per fr. 11'870.35, nonché quelle dal 14

settembre 2000 al 30 novembre 2001, pari a 443 giorni a Fr. 65.15 al giorno,

per fr. 28'861.45, ossia complessivi fr. 40'731.80, oltre al salario

versato dal datore di lavoro fra il 1° gennaio 2000 e il 31 gennaio 2000 in fr.

4'245.25 (cfr. conclusioni ad 8) e fr. 3'110.75 già versati dalla convenuta. Il danno diretto

da risarcire ammonta pertanto a fr. 3’467.-.

10.

Con

l’appello la convenuta non ha rimesso in discussione le altre posizioni di

danno riconosciute dal Pretore, ovvero quella per il torto morale di fr. 3'000.-

e quella relativa alle spese di patrocinio preprocessuali di fr. 5'655.50. In

assenza di contestazioni e di una motivazione su questi punti nel gravame (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC), questi importi vanno confermati. Di conseguenza la pretesa dell’attore va accolta parzialmente per

l’importo di fr. 12'202.50. Gli interessi sul danno diretto e il torto

morale iniziano a decorrere dal 5 novembre 1999, mentre quelli per le spese di

patrocinio dalla data di presentazione della petizione (DTF 131 III 25/26), ovvero dal 23 giugno 2003.

11.

Anche

l’appello adesivo, in conseguenza dell’esito di questo giudizio, deve essere

respinto, poiché all’attore non può essere riconosciuto alcun danno di rendita.

12.

Da

quanto precede si deve concludere per l’accoglimento parziale dell’appello,

mentre l’appello adesivo deve essere respinto. Le spese, le tasse di giustizia

già anticipate dall’appellante principale, come pure le ripetibili, seguono la

reciproca soccombenza. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria per la procedura di appello, presentata il 3 ottobre 2005, può

essere accolta, l’istante versando in situazione di indigenza.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

pronuncia: I. L’appello

31.

agosto 2005 presentato da la AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 18 luglio 2005 del Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna è

così riformata:

“1. In

parziale accoglimento della petizione, AP 1, è tenuta a versare all’attore AA 1,

G__________, la somma di fr. 12'202.50, oltre interessi al 5% dal 5 novembre

1999.

su fr. 6'547.- e su fr. 5’655.50 dal 23 giugno 2003.

2.

Dal 25 giugno 2004 a

AA 1 è concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1

3.

La tassa di

giustizia di fr. 3'500.-- e le spese di fr. 8'685.--, da anticipare dall’attore

e per esso dallo Stato, rimangono a suo carico nella misura di 7/8 e per 1/8

dalla convenuta. L’attore rifonderà alla convenuta la somma di Fr. 8'000.- per

ripetibili parziali.

II. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'050.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

1'100.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 1/8, mentre

per 7/8 sono a carico di AA 1, e per esso, al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, a carico dello Stato. AA 1 rifonderà all’appellante fr. 3'000.-

per ripetibili di appello.

III. L’appello

adesivo 3 ottobre 2005 di AA 1 è respinto.

IV. Le

spese della procedura dell’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

300.

-

da

anticipare dall’appellante adesivo e per esso dallo Stato, rimangono a suo

carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.- per ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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