12.2005.149
Responsabilità civile del detentore di un veicolo, risarcimento del danno, predisposizione costituzionale della parte lesa, riduzione temporanea della capacità lavorativa, calcolo del danno non copert
5 ottobre 2006Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.149
Data decisione, Autorità:
05.10.2006, IICCA
Titolo:
Responsabilità civile del detentore di un veicolo, risarcimento del danno, predisposizione costituzionale della parte lesa, riduzione temporanea della capacità lavorativa, calcolo del danno non coperto dalle assicurazioni sociali
DETERMINAZIONE DEL DANNO
RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE DI ANIMALI
art. 44 CO
art. 46 cpv. 2 CO
art. 62 LCSTR
Incarto n.
12.2005.149
Lugano
5 ottobre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Rampini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.78
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 23
giugno 2003 da
AA 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 86'139.20, ridotta
in sede di conclusioni a fr. 75'647.95, oltre interessi al 5% dal 1° luglio
2003, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente
accolto con sentenza 18 luglio 2005, condannando la convenuta a versare
all’attore fr. 64'518.- oltre interessi al 5% dal 5 novembre 1999 al 31 luglio
2005 su fr. 29'937.05 e dal 1° agosto 2005 su fr. 28'925.10;
appellante
la convenuta che con atto di appello del 31 agosto 2005 chiede la riforma del
giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili per entrambe le sedi;
mentre
l’attore con osservazioni e appello adesivo del 3 ottobre 2005 postula la
reiezione dell’appello e la riforma della querelata sentenza, nel senso di
accogliere la petizione sino a concorrenza di fr. 75'647.95, oltre interessi
del 5% dal 19 luglio 2005 e del 5% dal 5 novembre 1999 al 18 luglio 2005
sull’importo di fr. 29'937.05;
domanda
avversata dalla convenuta con osservazioni 14 ottobre 2005.
Letti
ed esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti.
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il 5 novembre 1999 A__________, circolando in territorio di Gordola in
provenienza da R__________ su Via S__________ alla guida del suo autofurgone,
si è immesso in una preselezione per svoltare a sinistra in un parcheggio di un
ristorante antistante la strada, senza avvedersi che in senso inverso
sopraggiungeva lo scooterista AA 1, che non ha potuto evitare l’urto ed è finito
a terra (doc. 6). Nella caduta AA 1 ha riportato lesioni al ginocchio destro
con ferita lacero-contusa, apertura dell’articolazione e lesione del legamento
laterale (doc. V; 97 inc. rich. SUVA), oltre ad altre contusioni. All’epoca
dell’infortunio AA 1 era al beneficio di una rendita di invalidità del 50%. Totalmente
inabile al lavoro a seguito del sinistro, egli ha tentato dal 31 luglio 2000 di
riprendere l’attività lavorativa per qualche giorno, per poi interromperla il
14 settembre successivo, stante il riacutizzarsi dei dolori al ginocchio. La S__________
ha riaperto il caso, versando all’assicurato indennità giornaliere per
inabilità al lavoro del 100% sino al 30 aprile 2002 e del 50% sino al 31 maggio
2002. Con decisione del 7 maggio 2002 la SUVA ha ritenuto AA 1 abile al lavoro
nei limiti antecedenti del 50% dal 1° giugno 2002 (doc. I). Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) ha respinto il ricorso dell’assicurato con sentenza
21 febbraio 2003, ritenendo che egli avrebbe potuto, esercitando un’attività confacente
al suo stato, conseguire un reddito equivalente a quello percepito al 50%
presso la ditta G__________ SA anche senza l’intervento protesico proposto
dalla S__________, malgrado fosse accertato che egli non avrebbe più potuto
esercitare l’attività di magazziniere (doc. O).
B. Con
petizione 23 giugno 2003 AA 1 ha convenuto in giudizio la AP 1, chiedendone la
condanna al pagamento della somma di fr. 86'139,20, composta di fr. 75'461.70
per perdita di guadagno oltre interessi in fr. 2'753.-, di fr. 11'830.- per
torto morale e di fr. 5'665.50 per spese legali preprocessuali, da cui dedurre
il 10% per la situazione preesistente. Secondo l’attore, l’incidente della
circolazione del 5 novembre 1999 gli avrebbe cagionato un’incapacità lavorativa
permanente sino al suo pensionamento, che non avrebbe avuto senza l’infortunio.
Egli era stato licenziato dal datore di lavoro e, stante la sua età, la sua
scarsa formazione professionale e il suo stato di salute, non avrebbe più
potuto reinserirsi nel mondo del lavoro. Anche il prospettato intervento
chirurgico, non privo di rischi, non avrebbe garantito il recupero della sua
capacità lavorativa.
Alla petizione si è opposta la convenuta, osservando che la pretesa
dell’attore non poteva essere accolta, giacché difettava tanto il nesso di
causalità naturale, quanto quello adeguato. Il peggioramento dello stato di
salute dell’attore non poteva essere correlato all’incidente della circolazione
del novembre 1999, ma a quello del 1968. Per la convenuta occorreva altresì
considerare che l’attore non si è sottoposto all’impianto della protesi del
ginocchio, che gli avrebbe consentito di recuperare la sua capacità lavorativa,
e che, stando alla sentenza del TCA, AA 1 non avrebbe avuto una diminuzione
della sua capacità lavorativa in seguito all’incidente del 1999. L’attore,
avuto riguardo al suo stato di salute, avrebbe potuto conseguire un reddito
almeno pari a quello che percepiva come magazziniere. La compagnia
assicuratrice ha inoltre negato che vi fossero gli estremi per il risarcimento
del torto morale e si è opposta anche al pagamento delle spese di patrocinio preprocessuale,
rilevando che la pretesa non sarebbe stata sostanziata. Negli allegati di
replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio.
Esse hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei
rispettivi memoriali conclusivi, l’attore riducendo le proprie pretese a fr. 75'647.95,
composto di fr. 8'263.40 per perdita di guadagno sino
al 31 maggio 2002 oltre interessi per fr. 1'410.- dal 31 maggio 2002 al 15
giugno 2005, di fr. 35'544.75 per perdita di guadagno sino al giorno del
pensionamento, oltre fr. 651.50 per interessi sino al 15 giugno 2005, di fr. 6'500.-
per torto morale oltre interessi per fr. 1'340.30 sino al 15 giugno 2005, di fr.
5'665.50 per spese legali preprocessuali oltre interessi per fr. 560.35 al 15
giugno 2005, di fr. 19'391.35 per la riduzione della rendita di vecchiaia
(danno di rendita; Rentenschaden), dai quali andavano dedotti fr. 3'110.25
versati dall’assicurazione e fr. 568.95 per interessi maturati.
C. Con
sentenza 18 luglio 2005, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 64'518.- oltre interessi al 5% dal 5
novembre 1999 su fr. 29'937.05 e dal 1° agosto 2005 su fr. 28'925.10.
D. Contro
il premesso giudizio la convenuta ha interposto appello il 31 agosto 2005,
chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di
spese e ripetibili in entrambe le sedi. L’attore, con osservazioni del 3
ottobre 2005, postula la reiezione dell’appello e con appello adesivo di stessa
data chiede di accogliere la petizione sino a concorrenza di fr. 75'647.95
oltre interessi del 5% dal 19 luglio 2005 e del 5% dal 5 novembre 1999 al 18
luglio 2005 sull’importo di fr. 29'937.05. Nelle osservazioni del 14 ottobre
2005 la convenuta propone di respingere l’appello adesivo.
Considerandi
In diritto:
1.
Nella
fattispecie il Pretore ha ammesso l’esistenza di un nesso causale tra l’incidente
della circolazione del 5 novembre 1999 e l’incapacità dell’attore di lavorare
come magazziniere. Egli si è scostato dall’opinione espressa dai periti
giudiziari, secondo i quali l’infortunato avrebbe potuto riprendere il lavoro
nella misura del 50% dopo un periodo di due-tre anni dall’evento, rilevando che
l’istruttoria aveva messo in evidenza il fallimento dei tentativi di ripresa
dell’attività lavorativa e l’incompatibilità delle restrizioni poste dai medici
(impossibilità di alzare/portare/trasportare pesi al di sopra dei 10 kg,
evitare di salire e scendere frequentemente le scale, cfr. perizia pag. 15
punto 7) con le esigenze del datore di lavoro, che aveva constatato
l’incapacità del dipendente di eseguire i lavori più leggeri e di salire e scendere
le scale nel magazzino posto su due piani (deposizione S__________, verbale
dell’udienza 16 giugno 2004, pag. 3). A detta del Pretore l’attore non poteva
recuperare la capacità lavorativa nemmeno sottoponendosi all’operazione
chirurgica di protesi totale del ginocchio destro, poiché l’intervento non avrebbe
consentito un miglioramento dello stato invalidante e non sarebbe stato privo
di rischi considerevoli, in particolare quello di tromboembolia (doc. N).
Dall’attore non si poteva neppure pretendere che cambiasse professione in
considerazione della sua limitata formazione scolastica e della sua età,
prossima al pensionamento. Tenuto conto della predisposizione costituzionale,
il Pretore ha diminuito il pregiudizio patito dall’attore nella misura del 40%,
fissando la perdita di guadagno dal giorno dell’incidente sino al 31 luglio
2005.
in fr. 26'937.05, quella futura in fr. 28'925.10 e quella per il torto
morale in fr. 3'000.-. Il primo giudice ha infine ammesso un danno per spese di
patrocinio preprocessuali di fr. 5'665.50, mentre ha negato, in assenza di
prove, che vi fossero gli estremi per il riconoscimento di un danno di rendita.
2.
L’appellante
rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l’esistenza del nesso di
causalità, poiché l’inabilità lavorativa dell’attore non è stata determinata
dall’incidente della circolazione del novembre 1999, ma era preesistente. Essa
rileva che il Pretore, distanziandosi dalle conclusioni della perizia
pluridisciplinare, non avrebbe considerato che l’incidente della circolazione
avrebbe causato all’attore una recrudescenza del quadro doloroso al ginocchio
per un periodo limitato di uno o due anni e che non poteva aumentare la sua
inabilità, già compromessa nella misura del 50% prima dell’evento
infortunistico. L’appellante ritiene che l’assicurato è stato risarcito
integralmente dalla S__________, di modo che nulla gli sarebbe più dovuto. In
subordine l’appellante sostiene che dal 1° giugno 2002 il danno al ginocchio
destro era da considerare per il 50% a carico dell’infortunio pregresso del 1968
e per il 50% a carico di quello assicurato del 1999, di modo che il mancato
guadagno dovrebbe essere limitato in fr. 4'762.15 e quello futuro in fr. 28'866.40,
per complessivi fr. 33'628.55. In via ancor più subordinata, ammettendo il
calcolo del Pretore, la convenuta calcola il danno pregresso in fr. 22'447.55 e
quello futuro in fr. 24'104.25, per un totale di fr. 46'551.80, tenendo conto
del danno preesistente.
3.
Nelle
sue osservazioni del 3 ottobre 2005 l’attore contesta che le sue condizioni di
salute, rispettivamente la sua inabilità lavorativa, non si siano sostanzialmente
modificate dopo l’infortunio del novembre 1999. Anzi, i periti avrebbero posto
in risalto che senza l’incidente della circolazione del 1999 egli avrebbe
potuto continuare la sua attività di magazziniere al 50% sino al suo
pensionamento e tali accertamenti, prosegue l’attore, non sono neppure stati
messi in discussione dall’esperto della S__________. Con l’appello adesivo di
stessa data l’attore rileva che il Pretore avrebbe dovuto procedere al calcolo
della riduzione delle rendite di vecchiaia sulla base di criteri statistici,
ovvero, in concreto, applicando un coefficiente del 70% dell’ultimo stipendio
precedente il proprio pensionamento. La perdita di guadagno ammonterebbe pertanto
all’8,__________ % dell’ultimo salario conseguito, ossia fr. 2'450.- (fr. 28'000.-
X 8,75%) e il danno a titolo di danno di rendita sarebbe quindi di fr. 31'041.50.
4.
L’art.
46.
cpv. 1 CO, al quale rinvia l’art. 62 LCStr, prevede che la vittima di
lesioni corporali ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del
danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro e dal pregiudizio
all’avvenire economico. Il pregiudizio si intende in senso economico ed è determinante
la perdita della capacità di guadagno. Secondo la giurisprudenza, il
pregiudizio conseguente lo stato invalidante deve, per quanto possibile, essere
stabilito in maniera concreta. Il giudice partirà dal grado di invalidità
medico (o teorico) e ricercherà i suoi effetti sulla diminuzione della capacità
di guadagno o all’avvenire economico della parte lesa (DTF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 139 consid. 2.2). Per stabilire le
conseguenze pecuniarie dell’incapacità di lavoro, occorre stimare il guadagno
che avrebbe conseguito il leso dalla sua attività professionale se egli non
fosse incorso nell’infortunio (DTF
131.
III 360 consid. 5.1; 129 III 139; 116 II 295 consid. 3 a/aa). In queste
evenienze la situazione salariale della persona interessata prima dell’evento
pregiudizievole deve servire come punto di riferimento. Ciò non significa
tuttavia che il giudice debba limitarsi alla constatazione del reddito
conseguito sino a quel momento. L’elemento determinante si fonda essenzialmente
sul guadagno che la vittima avrebbe potuto conseguire in futuro (DTF 116 II 297 consid. 3 a/aa). Il giudice deve poter disporre di un
minimo di dati concreti. Incombe all’attore, rispettivamente alla convenuta,
rendere verosimili al giudice le circostanze di fatto dalle quali si possano
trarre gli elementi pertinenti per stabilire il reddito che avrebbe conseguito
la parte lesa senza l’infortunio (DTF
131.
III 360 consid. 5.1; 129 III 139 consid. 2.2). In altri termini il giudice
deve fondarsi sul grado di invalidità medico (o teorico) e ricercare i suoi
effetti sulla capacità di guadagno, come pure sull’avvenire economico della
parte lesa (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004
consid. 4.2; 129 III 141 consid. 2.2 e 153 consid. 4; 117 II 624 consid. 9).
Questo principio non è altro che la concretizzazione della regola per la quale
la prova del danno deve essere recata di regola dalla parte lesa (art. 42 cpv.
1.
CO e art. 8 CC; DTF 131 III 360
consid. 5.9).
5.
Nel
caso in esame l’assicurazione appellante non contesta la responsabilità del
detentore del veicolo. Davanti al Pretore essa aveva negato l’esistenza del
nesso di causalità naturale ed adeguato, giacché l’inabilità al lavoro dell’attore
sarebbe correlata solo all’infortunio che egli ha subito nel 1968 e non a
quello del novembre 1999. Il Pretore ha invece ammesso l’esistenza sia del
nesso di causalità naturale, sia di quello adeguato. Con l’appello la convenuta
non contesta più che l’incidente della circolazione del 5 novembre 1999 sia
stato la causa naturale della ferita lacero contusa al ginocchio destro dell’attore.
L’appellante sostiene però che il Pretore, scostandosi dagli accertamenti
peritali, non avrebbe considerato che i disturbi e l’inabilità al lavoro
dell’attore sono da porre in relazione alla gonartrosi tricompartimentale del
ginocchio destro, che si è manifestata in seguito all’incidente della
circolazione nel 1968. L’infortunio del novembre 1999, continua la convenuta,
avrebbe causato una recrudescenza del quadro doloroso del ginocchio per un
periodo limitato di uno-due anni, senza altre conseguenze. L’incapacità
lavorativa dell’attore sarebbe pertanto rimasta invariata, i periti avendo precisato
che nell’attività svolta essa era del 50% come prima dell’infortunio del 1999.
6.
Di
principio cause concomitanti del danno, come ad esempio la predisposizione
costituzionale della parte lesa, non interrompono il nesso di causalità
adeguato. Uno stato morboso pregresso può tuttavia essere preso in
considerazione nel quadro degli articoli 42 a 44 CO. Una semplice debolezza
costituzionale non può infatti entrare in considerazione come fattore di
riduzione. Per contro, delle vere e proprie anomalie od affezioni preesistenti
acute o latenti, sono suscettibili di ridurre le pretese della parte lesa. Le
predisposizioni costituzionali, per prassi, costituiscono un fatto concomitante
che può influire sul calcolo del danno (art. 42 CO) o sull’importo del
risarcimento (art. 43/44 CO), tanto nel caso in cui si tratti di una causa
concomitante del pregiudizio, quanto nell’ambito di un fattore che aggrava le
conseguenze di un infortunio (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre
2004.
4C.75/2004 consid. 4.2; DTF 131 III 14 consid. 4; 113 II 90 consid. 1b).
Fra i casi di predisposizione costituzionale, la giurisprudenza distingue da un
lato gli stati morbosi pregressi che si sarebbero sviluppati con certezza o
molto verosimilmente senza l’evento dannoso e, dall’altro, quelli che non si
sarebbero con ogni probabilità manifestati senza l’infortunio. Nella prima
ipotesi il danno che ne risulta non può essere imputato al responsabile e deve
essere escluso dal calcolo del pregiudizio. La parte del danno legata allo
stato preesistente potrà essere considerata, ad esempio, ammettendo una durata
di vita o un’attività lavorativa ridotta, come pure in diminuzione del grado
della capacità di guadagno determinante per il calcolo del risarcimento. Nella
seconda ipotesi, il responsabile sul piano civile deve assumersi il danno
allorché la predisposizione ha favorito l’insorgere del pregiudizio o ne ha
aumentato l’ampiezza. Una riduzione dell’indennità fondata sull’art. 44 CO
potrà tuttavia essere presa in considerazione. La distinzione presenta
un’importanza pratica in materia di diritto preferenziale del leso, che tende a
premunire quest’ultimo contro le conseguenze sfavorevoli di un danno non
coperto (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004
consid. 4.2; 131 III 14 consid. 4; 113 II 90 consid. 1b; 93 consid. 3b). L’art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di ridurre il
risarcimento del danno, allorché appare iniquo porre a carico del responsabile
il risarcimento dell’intero pregiudizio. La predisposizione costituzionale non
è comunque sufficiente, da sola, per giustificare la riduzione del risarcimento.
Altre circostanze possono concorrere, come ad esempio la sproporzione manifesta
fra la causa che ha fatto insorgere il danno e l’importanza del pregiudizio (sentenza
del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2).
7.
I
periti del Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità di B__________
che hanno allestito la perizia giudiziaria pluridisciplinare hanno stabilito
che l’attore, dopo l’infortunio del novembre 1999 aveva una capacità lavorativa
residua del 50% come magazziniere edile (presenza tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto), atteso che doveva evitare di percorrere prolungati
percorsi a piedi, percorsi su terreni accidentati, salire e scendere
frequentemente dalle scale, alzare, portare e trasportare pesi superiori a 10
Kg (perizia del 15 marzo 2005, pag. 15 ad 7 e risposta al quesito n. 8.1). Il
Pretore, diversamente da quanto hanno stabilito i periti, ha invece ritenuto
che dopo l’incidente del 1999 l’attore non era più in grado di svolgere la sua
attività di magazziniere al 50%. Ora, il giudice non è vincolato alle
risultanze della perizia giudiziaria. In altri termini, occorre che circostanze
ben chiare mettano seriamente in dubbio la credibilità della perizia, per
esempio alla luce di altri mezzi di prova raccolti nel procedimento, con
l’avvertenza che il giudice non se ne può scostare senza motivi particolarmente
concludenti, evitando di sostituire puramente e semplicemente la propria
valutazione a quella del perito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 253 m. 9 e n. 428; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, Band I, V ed., § 6 N. 128,
pag. 289/290). Il giudice deve fondare il proprio apprezzamento tenendo conto
del corso ordinario delle cose (art. 42 cpv. 2 CO) e di tutte le componenti del
danno che non sono di competenza del perito, come ad esempio lo sviluppo
probabile del mercato del lavoro, l’età, le possibilità di reinserimento, ed
egli deve determinarsi sull’opportunità del cambiamento di professione o di
sottoporsi ad una operazione (Brehm, Berner Kommentar, IIa ed. N. 67 all’art. 46).
8.
L’inabilità
lavorativa deve essere valutata in base al reddito che la vittima avrebbe
conseguito nell’ambito della sua attività professionale (DTF 131 III 363 consid. 5.1; 129 III 141 consid. 2.2). Dagli atti
emerge con certezza che dopo l’infortunio del novembre 1999 l’attore non ha più
ripreso l’attività lavorativa, nonostante l’opinione dei periti, per i quali
l’inabilità lavorativa dell’attore come magazziniere edile sarebbe limitata del
50% (cfr. perizia pag. 14, 15 e allegato dott. med. M__________ pag. 6 ad 6). Il
PD dott. B__________, che ha peritato l’infortunato per conto della SUVA nel
2001, riteneva possibile il riacquisto della capacità lavorativa dell’attore
come magazziniere nella misura del 100% dopo un intervento di artroprotesi
totale al ginocchio destro, pur con limitazioni come quella di evitare di
salire e scendere spesso da scale, sollevare pesi, inginocchiarsi ed
accovacciarsi (cfr. perizia PD dott. B__________, doc. S pag. 6; incarto
richiamato dalla SUVA 128 pag. 6).
Queste conclusioni sono state condivise dal TCA il quale, nella sua sentenza 21
febbraio 2003, ha rilevato che l’attore avrebbe potuto meglio valorizzare la
sua residua capacità lavorativa con un’attività da svolgere in posizione
prevalentemente seduta (consid. 2.6 pag. 12), benché avesse escluso che egli
potesse esercitare ancora in quelle condizioni l’attività di magazziniere
presso la ditta G__________ SA (consid. 2.7.3, pag. 21). Del pari, anche l’ex
datore di lavoro dell’attore ha precisato che costui, dopo l’infortunio del
1999, per quanto avesse lavorato saltuariamente per qualche giorno (fra
l’agosto 2000 e il giugno 2002), non era più in grado di svolgere neppure i
lavori più leggeri e spesso occorreva affidare ad altro personale delle
mansioni che egli compiva in precedenza (doc. R e teste E__________, verbale di
udienza 16 giugno 2004 pag. 3), perché non poteva più spostare pesi, né salire
e scendere le scale.
9.
Il
contendere verte però essenzialmente su un altro punto: quello di sapere se
queste gravi limitazioni della capacità lavorativa erano totalmente o
parzialmente riconducibili all’infortunio del novembre del 1999. Il Pretore,
dopo aver accertato che l’attore dopo l’infortunio del novembre 1999 non ha più
potuto riprendere la sua attività lavorativa, ha ritenuto che egli avrebbe
potuto continuare a lavorare come magazziniere sino al suo pensionamento se non
fosse stato vittima di quest’ultimo incidente della circolazione. Questo
assunto non è sorretto da un sufficiente e confortante materiale probatorio.
Invero l’opinione espressa dal medico curante dott. K__________ nella sua dichiarazione
del 12 giugno 2001 (doc. V) e confermata in sede di audizione testimoniale,
secondo la quale l’infortunio del 1999 ha peggiorato lo stato del ginocchio
destro del paziente e ne ha determinato la riduzione della capacità lavorativa
dal 50% al 100% (doc. V e verbale di udienza 16 giugno 2004 pag. 2) è
sostanzialmente il parere di un consulente di parte, il quale non ha
giuridicamente portata diversa di un’affermazione di parte, anche se questa
opinione è stata confermata durante l’audizione in qualità di teste (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 24). Maggior credito va dato alla perizia
giudiziaria agli atti, molto più articolata ed approfondita sulla diagnosi e sulle
ripercussioni dell’infortunio del 1999 sulla capacità lavorativa dell’attore. I
periti giudiziari hanno diagnosticato una gonartrosi al ginocchio destro tricompartimentale
con/su: ginocchio destro in varo, pregressa frattura della diafisi del femore
destro nel 1965, pregressa frattura intra-articolare del capitello tibiale
destro il 2 dicembre 1968, accorciamento reale dell’arto inferiore destro
attorno ai 2,5 cm (perizia pag. 12 ad 5.1), oltre a una deviazione scoliotica
destro lombare (allegato perizia pag. 6; idem perito SUVA PD dott. B__________
Doc. S e S___ rich. 128 pag. 5). Determinanti sono però altri
rilievi posti in evidenza dai periti. Per il perito giudiziario dott. M__________
la ferita lacero-contusa del ginocchio destro con apertura articolare e lesione
legamentare è stata curata mediante una sutura in anestesia locale (allegato
perizia pag. 3 e 6 ad 6). I periti hanno escluso che l’incidente della
circolazione del novembre 1999 potesse essere la causa totale o parziale di
un’invalidità permanente dell’attore e ne hanno fatto risalire lo stato
invalidante prevalentemente all’infortunio che egli ha subito al ginocchio nel
1968.
e, in misura minore, ad una frattura del femore nel 1965. L’infortunio
della circolazione del novembre 1999 “è stato accompagnato da una
recrudescenza del quadro doloroso nel settore del ginocchio” guarita “senza
complicazioni” (cfr.allegato perizia pag. 3 e 6 ad 6). Dopo un periodo di
convalescenza, “la funzione articolare del ginocchio destro, già ridotta,
non è sensibilmente diminuita”, mentre la stabilità dello stesso “è
stata conservata”. I periti hanno però precisato che le articolazioni artrosiche,
se traumatizzate, reagiscono con particolare sensibilità e il decorso della
guarigione risulta più lungo. Pur essendo di difficile valutazione, il trauma
del 1999 ha provocato una recrudescenza del quadro doloroso sull’arco di uno o
due anni, senza provocare “ulteriori lesioni di peso” (allegato perizia
pag. 6 e perizia pag. 14). Ne deriva che l’infortunio della circolazione del
novembre 1999 ha cagionato all’attore un’invalidità temporanea del 100% che si
è protratta per al massimo due anni, mentre si deve escludere con una
verosimiglianza che rasenta la certezza che il trauma del 1999 sia stata la
causa di un’invalidità permanente. I periti ritengono infatti che il quadro
invalidante dell’attore sia stato determinato dalla lenta progressione della gonoartrosi
del ginocchio destro e dall’accorciamento reale dell’arto inferiore destro (cfr.
perizia pag. 14 in basso). Per il che si deve ritenere che il trauma del 1999
ha cagionato una riduzione della capacità lavorativa dell’attore dal 50% al
100% dal 6 novembre 1999 sino al 30 novembre 2001. Avuto riguardo all’istruttoria,
non si possono ricondurre altre menomazioni o danni all’attore all’incidente
della circolazione del novembre 1999. Entro questi limiti l’appello va quindi
accolto, senza che vi sia bisogno di esaminare se l’attore avrebbe dovuto
sottoporsi all’operazione di artroprotesi totale del ginocchio, rispettivamente
se si poteva esigere da lui un cambiamento di professione. Date le circostanze il
danno da risarcire non può essere ridotto per effetto dell’applicazione
dell’art. 44 cpv. 1 CO, poiché la predisposizione costituzionale non è
sufficiente, da sola, a giustificarne una riduzione (sentenza del Tribunale
federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2 con rif.).
10.
Il
danno giuridicamente riconosciuto corrisponde alla differenza tra il patrimonio
attuale della parte lesa rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire se non
fosse stata colpita dall’evento pregiudizievole. Questa definizione esclude di
versare alla vittima un importo superiore al pregiudizio patito. Allorché una
persona diventa inabile al lavoro in seguito ad un infortunio, le assicurazioni
sociali contribuiscono a risarcirlo. Il leso può quindi chiedere al
responsabile o alla sua assicurazione – come in concreto – il risarcimento non
coperto dalle assicurazioni sociali, le quali a loro volta sono surrogate
legalmente nelle pretese che appartengono al leso sino a concorrenza delle
prestazioni erogate (DTF 131 III
365/366 consid. 6.1; 12 segg. consid. 7.1). Il calcolo delle conseguenze
pecuniarie concernenti la perdita di guadagno dal giorno dell’infortunio
presuppone che venga determinato il reddito lordo che avrebbe conseguito la
parte lesa dalla sua attività professionale se non fosse stata vittima
dell’infortunio e che l’ha resa parzialmente o totalmente inabile al lavoro. Da
questo reddito occorrerà dedurre i contributi sociali per fissare il reddito
netto presunto e calcolare, su questa base, la perdita di guadagno attuale e
futura (DTF 129 III 144 consid. 2.3.2). Nel
caso in esame si tratta di risarcire unicamente il danno diretto dal giorno
dell’infortunio sino al 30 novembre 2001 e non anche il danno futuro. Secondo
gli accertamenti rimasti incontestati del Pretore (sentenza impugnata, pag. 14),
in questo lasso di tempo l’attore ha conseguito un reddito lordo di fr. 26'700.-.
Dedotti gli oneri sociali del 6,55% accertati dal Pretore (AVS 4,2%, AI 0,7%,
IPG 0,15%, AD 1,5%), il salario netto dell’attore ammontava a fr. 24'951.15,
ovvero fr. 2'079.25 mensili. In concreto si deve prescindere dalla deduzione
della LPP, poiché l’attore non percepiva lo stipendio minimo fissato dalla LPP
per il calcolo del salario coordinato (cfr. decisione consid. 8.2). Il reddito
netto che l’attore avrebbe potuto conseguire fra il 6 novembre 1999 e il 30
novembre 2001 ammontava dunque a fr. 51'634.80 (fr. 1'732.80 dal 6 al 30
novembre 1999, oltre a fr. 49'902.- dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2001).
Da questo
importo occorre dedurre le indennità giornaliere erogate dalla SUVA dall’8
novembre 1999 al 30 luglio 2000 per fr. 11'870.35, nonché quelle dal 14
settembre 2000 al 30 novembre 2001, pari a 443 giorni a Fr. 65.15 al giorno,
per fr. 28'861.45, ossia complessivi fr. 40'731.80, oltre al salario
versato dal datore di lavoro fra il 1° gennaio 2000 e il 31 gennaio 2000 in fr.
4'245.25 (cfr. conclusioni ad 8) e fr. 3'110.75 già versati dalla convenuta. Il danno diretto
da risarcire ammonta pertanto a fr. 3’467.-.
10.
Con
l’appello la convenuta non ha rimesso in discussione le altre posizioni di
danno riconosciute dal Pretore, ovvero quella per il torto morale di fr. 3'000.-
e quella relativa alle spese di patrocinio preprocessuali di fr. 5'655.50. In
assenza di contestazioni e di una motivazione su questi punti nel gravame (art.
309.
cpv. 2 lett. f CPC), questi importi vanno confermati. Di conseguenza la pretesa dell’attore va accolta parzialmente per
l’importo di fr. 12'202.50. Gli interessi sul danno diretto e il torto
morale iniziano a decorrere dal 5 novembre 1999, mentre quelli per le spese di
patrocinio dalla data di presentazione della petizione (DTF 131 III 25/26), ovvero dal 23 giugno 2003.
11.
Anche
l’appello adesivo, in conseguenza dell’esito di questo giudizio, deve essere
respinto, poiché all’attore non può essere riconosciuto alcun danno di rendita.
12.
Da
quanto precede si deve concludere per l’accoglimento parziale dell’appello,
mentre l’appello adesivo deve essere respinto. Le spese, le tasse di giustizia
già anticipate dall’appellante principale, come pure le ripetibili, seguono la
reciproca soccombenza. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria per la procedura di appello, presentata il 3 ottobre 2005, può
essere accolta, l’istante versando in situazione di indigenza.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia: I. L’appello
31.
agosto 2005 presentato da la AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 18 luglio 2005 del Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna è
così riformata:
“1. In
parziale accoglimento della petizione, AP 1, è tenuta a versare all’attore AA 1,
G__________, la somma di fr. 12'202.50, oltre interessi al 5% dal 5 novembre
1999.
su fr. 6'547.- e su fr. 5’655.50 dal 23 giugno 2003.
2.
Dal 25 giugno 2004 a
AA 1 è concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1
3.
La tassa di
giustizia di fr. 3'500.-- e le spese di fr. 8'685.--, da anticipare dall’attore
e per esso dallo Stato, rimangono a suo carico nella misura di 7/8 e per 1/8
dalla convenuta. L’attore rifonderà alla convenuta la somma di Fr. 8'000.- per
ripetibili parziali.
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'050.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
1'100.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 1/8, mentre
per 7/8 sono a carico di AA 1, e per esso, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato. AA 1 rifonderà all’appellante fr. 3'000.-
per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 3 ottobre 2005 di AA 1 è respinto.
IV. Le
spese della procedura dell’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
300.
-
da
anticipare dall’appellante adesivo e per esso dallo Stato, rimangono a suo
carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.- per ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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