Lexipedia

Decisione

12.2005.152

edizione documenti da terzi - motivi d'opposizione

12 maggio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i costi. Orbene, per prassi costante, il terzo al quale è fatto ordine di

produrre determinati documenti è tenuto a collaborare all¿amministrazione della

giustizia e si trova in una situazione simile a quella di un teste. Di

conseguenza costui potrà pretendere un¿indennità commisurata e proporzionata

all¿incomodo patito senza alcun lucro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.

211 m. 10).

8. In considerazione delle circostanze, le spese e la tassa di

giustizia già anticipate dall¿appellante, rimangono a suo carico nella misura

di un mezzo, mentre per l¿altra parte verranno assunte dall¿attrice. In

considerazione della sostanziale reciproca soccombenza delle parti intervenute

nella procedura, le ripetibili sono compensate.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l¿art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

dichiara e pronuncia:

I. L¿appello 2 settembre 2005 della AP 1, è parzialmente accolto e

di conseguenza il decreto 14 luglio 2005 del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1 è così riformato:

1. L¿istanza

di edizione di documenti da AP 1 è parzialmente accolta.

2. Invariato

3. Invariato

4. Invariato

5. Invariato

6. È fatto

obbligo alla AP 1, rappr. dall¿avv. RA 2, __________, di produrre alla Pretura

entro 30 giorni le schede tecniche ( a cosa serve il prodotto? Come ha da

essere usato?) dei prodotti finali (ossia quelli offerti ai clienti e non

quelli che li compongono) di AP 1 nei settori che rientrano nel novero degli

addensanti per la stampa a pigmento e dei candeggianti ottici elencati nel doc.

J, rispettivamente dei prodotti comparabili e/o concorrenti concernenti il N__________.

Le

schede verranno trasmesse sotto sigillo al Pretore, il quale valuterà in un

secondo momento se escludere o meno le parti dal prenderne conoscenza in

conformità alle previsioni dell¿art. 185 CPC.

7. Compensate

le ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

300.

-

già

anticipate dall¿appellante restano a suo carico nella misura di 1/2, mentre per

l¿altra metà sono a carico della parte appellata, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster