12.2005.152
edizione documenti da terzi - motivi d'opposizione
12 maggio 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2005.152
Data decisione, Autorità:
12.05.2006, IICCA
Titolo:
edizione documenti da terzi - motivi d'opposizione
DOMANDA DI EDIZIONE
art. 185 CPC-TI
art. 213a CPC-TI
Incarto n.
12.2005.152
Lugano
12 maggio
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.93
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 10
febbraio 2004 da
AO 1
rappr. dall¿ RA 3
contro
AO 2
rappr. dall¿ RA 1
con cui l¿attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento dell¿importo di Fr. 100¿000.- oltre interessi al 5% dal 26
dicembre 2003 (in materia di divieto di concorrenza nell¿ambito di un contratto
di lavoro).
Ed ora sull¿istanza di edizione di documenti da
terzi presentata il 6 ottobre 2004 dall¿attrice nei confronti di AP 1, __________
(rappr. dall¿avv. RA 2, Lugano)
che il Pretore, con decreto 14 luglio 2005, ha
parzialmente accolto.
appellante la __________., Legnano, che con gravame 2
settembre 2005, chiede la riforma del querelato decreto, nel senso che
l¿istanza di edizione venga respinta, con protesta di spese e ripetibili nella
sede di appello;
mentre l¿attrice, con osservazioni 10 ottobre 2005,
postula la reiezione dell¿appello e il convenuto con memoria 6 ottobre 2005
chiede l¿accoglimento del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti
prodotti.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 10 febbraio 2004 AO 1 ha convenuto in giudizio AO 2
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Fr. 100'000.-- oltre
interessi al 5% a decorrere dal 26 dicembre 2003, a titolo di risarcimento del
danno ¿ una pena convenzionale ¿ per la lesione di una clausola di divieto di
concorrenza contenuta in un contratto di lavoro in essere tra le parti sino a
fine 2002.
Alla
petizione si è opposto il convenuto per motivi che qui non occorre ricordare.
2. In occasione dell¿udienza preliminare del 6 ottobre 2004 ¿ fra altre
prove ¿ l¿attrice ha formulato un¿istanza di edizioni di documenti nei
confronti della AP 1, che non è parte in causa. In particolare è stata chiesta
l¿edizione delle schede tecniche dei prodotti, nonché di campioni di prodotti
elencati nel documento di causa J. La domanda è stata avversata dal convenuto,
il quale ha sostenuto che le schede di cui è stata chiesta l¿edizione
contengono segreti commerciali che meritano di essere protetti, come pure non
sarebbero idonee a dimostrare il conclamato divieto di concorrenza. All¿istanza
si è opposta anche AP 1, invocando le obiezioni della parte convenuta e
soggiungendo che il documento non è stato designato in maniera sufficientemente
precisa, giacché lo stesso non elenca dei prodotti, ma un elenco di famiglie di
prodotti. La domanda sarebbe infine abusiva, inquisitoria e sproporzionata.
Con
decreto 14 luglio 2005 il Pretore ha parzialmente accolto l¿istanza, assumendo
che il terzo non è legittimato a sollevare eccezioni relative ai presupposti
procedurali e che l¿istanza è sufficientemente delimitata, giacché le schede
tecniche si riferiscono ai prodotti finali offerti ai clienti e non a quelli
che li compongono, in relazione ¿a cosa serve il prodotto¿ e come può essere usato
nei settori indicati nel doc. J. Non è invece stata ammessa l¿edizione dei
campioni di prodotti.
3. Con tempestivo gravame AP 1 chiede la riforma del querelato decreto,
nel senso di respingere l¿istanza di edizione. Per l¿appellante l¿istanza di
edizione è troppo vasta, perché la richiesta non indica dei prodotti specifici,
ma l¿intera gamma dei suoi prodotti. Allorché ci si riferisce al termine
¿schede tecniche¿ si intende l¿intera documentazione che fornisce indicazioni
sulle capacità del prodotto e del relativo processo applicativo, le quali
contengono informazioni fondamentali e riservate coperte dai segreti
industriali e commerciali. L¿istanza è sproporzionata, nella misura in cui i
prodotti concorrenziali offerti dal convenuto ad un¿azienda indiana, non
concernono l¿intera gamma di quelli indicati nel doc. J, ma solo a quelli
riferiti ai ¿condensanti ottici¿ e agli ¿addensanti per la stampa e il
pigmento¿. La domanda integra altresì gli estremi di un abuso di diritto,
perché ha natura esplorativa nei confronti di un soggetto estraneo alla lite.
Da ultimo pone in evidenza che il patto di divieto di concorrenza invocato
dalla parte attrice non sarebbe vincolante per il convenuto. Ciò rende
superflua ed inutile un¿istanza di edizione che mira a ledere dei preminenti
dati riservati di AP 1.
Con le osservazioni
all¿appello il convenuto si è associato alle richieste dell¿appellante, mentre
l¿attrice ha postulato la reiezione dell¿appello con argomenti che,
all¿occorrenza, verranno ripresi nei successivi considerandi.
4. L¿appello, presentato da un terzo astretto alla produzione di
documenti, è ricevibile, perché nei confronti di quest¿ultimo, che si oppone
all¿istanza, la decisione viene adottata nella forma del decreto e non
dell¿ordinanza ( art. 213 a CPC; NRCP 2003 pag. 486; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 211 m. 17).
A norma
dell¿art. 211 cpv. 1 CPC, i terzi possono essere tenuti alla produzione dei
documenti che sono in loro possesso e che appaiono rilevanti per l¿accertamento
dei fatti di causa. Diversamente da quanto sostiene l¿appellante, la
giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire, dopo la modifica degli art. 206
segg. CPC (entrati in vigore il 1° aprile 2001), che la facoltà del terzo di
opporsi ad un ordine di edizione del Giudice è limitata al caso in cui i documenti
da produrre attengono alla sua sfera privata o a motivi che gli consentirebbero
di non essere sentito come testimone, rispettivamente quando la stessa
documentazione riguarda suoi interessi giuridici rilevanti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 211 m. 12), quali ad esempio la prescrizione dell¿obbligo
di tenuta dei documenti (art. 962 CO), il segreto bancario, il pericolo ad
esporsi ad un danno o ad altra conseguenza negativa (II CCA 23 settembre
1996 inc. 12.1996.145; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 211 m. 4 ), come
pure la possibile lesione di segreti organizzativi, produttivi o commerciali di
una società (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 211 m. 13 e N. 396).
Ne deriva che l¿appello è ricevibile solo nella misura in cui la ricorrente si duole
del divieto di finalità investigative della domanda di edizione, nonché della
lesione dei segreti industriali e commerciali della società. Per contro la
ricorrente non è legittimata a chiedere al giudice l¿esame preliminare, a
giustificazione della chiesta edizione di documenti nei suoi confronti, della
validità del patto di divieto di concorrenza eventualmente venuto in essere fra
le parti in causa. Su questo punto l¿appello è irricevibile.
5. L¿appellante sostiene che i documenti che hanno formato oggetto
della domanda di edizione non sono stati indicati con sufficiente precisione,
perché nel doc. J non sono elencati dei prodotti, ma delle famiglie di
prodotti, che corrispondono all¿intera gamma di quelli fabbricati da AP 1,
ovvero oltre 700 schede.
È
generalmente ammesso che un¿istanza di edizione non può formare oggetto di una
domanda inquisitoria od investigativa a mero scopo esplorativo per sapere quali
documenti in possesso della controparte o di terzi sono suscettibili di fornire
materia di prova nel contenzioso fra le parti. Non si tratta di una
perquisizione ad opera della parte, ma di far ricorso alla produzione di
documenti solo quando si sappia cosa si voglia provare e quale sia il documento
che si invoca (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 206 m. 7 segg.). In
altri termini i documenti devono essere indicati con una sufficiente
precisione. La misura della precisione non è però identica in tutti i codici di
rito cantonali. Nel Canton Zurigo ad esempio la parte istante deve definire con
chiarezza il contenuto del rapporto giuridico di base e delimitare la cerchia
dei documenti che devono essere esibiti, lasciando all¿obbligato la scelta di
quali documenti devono essere prodotti in giustizia (Arielle Elan Vesson,
Droit à la production de pièces et discovery, tesi, Zurigo 1997, pag. 232). Nel
Canton Vaud, per contro, è sufficiente che la parte istante indichi i documenti
in maniera che possano essere identificati senza equivoci e in maniera diversa
a seconda del grado di conoscenza dei documenti cui è stata chiesta l¿edizione.
Qualora la parte istante conosce i documenti, essa è tenuta a specificarli in
maniera precisa ed individualmente. Per contro, qualora la parte istante non ha
mai avuto il possesso di questi documenti, non si può pretendere da essa una
precisione rigorosa, bastando una designazione per categorie di documenti (Arielle
Elan Vesson, op. cit., pag. 188-189). Analogamente, anche la dottrina che
si è espressa sul nostro codice di rito cantonale, ha avuto modo di precisare
che la richiesta di edizione per categoria di documenti non disattende il
divieto della fishing expedition, se la parte richiedente non ha partecipato
alla confezione e alla concezione dei documenti, con la conseguenza di
trovarsi nell¿impossibilità di specificarli e/o descriverli individualmente (Trezzini,
Qualche spunto di riflessione sull¿edizione di documenti interni, con
particolare riferimento a contenziosi di natura bancaria; NRCP 2003,
pag. 212). Così stando le cose, non si poteva pretendere dall¿attrice che la
sua domanda fosse estremamente precisa e rigorosa intorno alla designazione e
all¿indicazione dei documenti che si intendono richiamare e far produrre
dall¿appellante. Si tratta di documenti che sono stati confezionati da AP 1
senza il concorso dell¿attrice e di cui se ne conosce l¿esistenza solo in
maniera approssimativa, perché l¿appellata ne ha potuto dedurre l¿esistenza
attraverso la ¿lista dei prodotti¿ fabbricati dalla AP 1 che sono stati
proposti per l¿acquisto ad una società indiana (la __________) da parte del
convenuto (doc. J), alla quale egli in passato si era rivolto per la vendita di
un prodotto ¿ il N__________, cfr. doc. K -, quando prestava i suoi servigi per
la ditta attrice. Quest¿ultima sostiene che il convenuto vendette alla società
indiana dei prodotti addensanti per la stampa a pigmento (doc. D ed E;
petizione pag. 5 e replica pag. 12) che appartengono alla medesima categoria di
quelli indicati nel doc. J, ovvero ¿ fra altri ¿ ¿addensanti per stampa a
pigmento¿. Correttamente il Pretore ha quindi ammesso che i documenti erano
stati sufficientemente delimitati, perché era impossibile per la parte istante
precisarli meglio. Nel suo appello AP 1 non nega l¿esistenza di schede tecniche
riferite alle ¿capacità del prodotto¿ e al relativo ¿processo applicativo¿
(pag. 3 e segg.). Il Pretore ha ordinato l¿edizione non già delle schede di
tutti i prodotti, ma solo di quelli finali che vengono offerti ai clienti in
relazione alla loro utilità (a cosa serve il prodotto) e al loro uso (come ha
da essere usato), in vista di poter comparare le proprietà degli stessi con
quelli elencati nel doc. K, ossia il prodotto N__________. Su questo punto
l¿appello è quindi infondato.
6. L¿appellante sostiene ancora che l¿ordine del Pretore avrà delle
ripercussioni gravi sulla confidenzialità dell¿attività industriale e
commerciale dei suoi prodotti, al punto da ledere i suoi segreti industriali e
commerciali. Parimenti l¿istanza sarebbe sproporzionata poiché l¿attrice ha
sostenuto che la violazione del patto di divieto di concorrenza concerneva non
già tutta la gamma delle famiglie dei prodotti elencati nel doc. J, ma solo
quelli riferiti ai ¿condensanti ottici¿ e agli ¿addensanti per la
stampa a pigmento¿. Il Pretore ha negato che vi potessero essere dei
segreti industriali o commerciali meritevoli di essere protetti.
Nell¿ordinamento processuale ticinese, i segreti industriali e commerciali non
escludono l¿istruttoria, ma possono essere privilegiati al diritto di essere
sentiti della controparte (Trezzini, op. cit., pag. 209). Come in altri
codici di rito il giudice, qualora v¿è il rischio di ledere interessi riservati
come quelli organizzativi, commerciali o industriali di una società, deve
adottare delle misure di protezione che possono essere limitate ad esempio alla
cancellazione dei nomi di clienti che figurano sui documenti (NRCP 2003
pag. 487), fino al punto di escludere la controparte dalla visione dei
documenti. In quest¿ultima evenienza il giudice è tenuto a prestare un
resoconto alle parti delle risultanze istruttorie o del contenuto degli atti
per consentire ad esse di presentare delle conclusioni. Ogni misura deve essere
valutata di caso in caso ponderando gli interessi contrapposti delle parti
interessate ed essere ispirata dai principi che governano la proporzionalità (Frank/Sträuli/Messmer,
ZPO, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozzessordnung, III ed. N. 2 segg. ad § 145; Kellerhals/Sterchi, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, IV ed. , N. 6 all¿art. 229; Spühler,
Verwendung von legal und illegal beschafften Beweismitteln unter besonder Berücksistigung
des Daten ¿ und Geheimnisschutzes in: ZZZ 2004, pag. 150). Secondo l¿art. 185 CPC le parti hanno diritto di assistere
all¿assunzione delle prove e di prendere visione dei documenti prodotti (cpv.
1). Il giudice ha tuttavia la facoltà di prendere conoscenza di un mezzo di
prova con esclusione della controparte, o di ambedue le parti, per garantire i
segreti industriali o commerciali della parte interessata (cpv. 2). Come nella
versione previgente, l¿art. 185 cpv. 2 CPC prevede che in questi casi il giudice,
d¿ufficio o a richiesta di parte, può farsi assistere da un consulente tecnico
tanto nell¿ambito dell¿assunzione della prova, quanto in quella della sua
valutazione. Se i documenti sono meritevoli di protezione, il verbale e la nota
d¿incarto relativa vengono sigillati e solo il giudice ne può prendere
conoscenza. Nella motivazione della sentenza il giudice non riferirà dei fatti
accertati in questo modo e il verbale verrà restituito al termine della causa
alla persona che è interessata al segreto o verrà conservato negli atti di
causa (art. 185 cpv. 3 CPC). Il Pretore implicitamente ha escluso che i
documenti cui si è chiesta l¿edizione potessero meritare particolare
protezione. Per contro le parti interessate non hanno chiesto al Pretore di far
capo alla procedura prescritta dall¿art. 185 CPC. Per segreti di fabbricazione
si intendono tutti quei processi di produzione a carattere tecnico, conosciuti
da un numero limitato di persone e degne di protezione per il loro livello
tecnico e il valore economico che si può loro attribuire. Per segreti d¿affari
per contro si intendono, da una parte i metodi e le politiche commerciali, come
pure quelle tecniche organizzative e di marketing dell¿azienda e, dall¿altra, i
canali commerciali.
La
nozione deve essere interpretata restrittivamente per non frustrare le parti
del diritto alla prova che discende direttamente dall¿art. 8 CC (Arielle
Elan Vesson, op. cit., pag. 344 segg. e 103, 342), nonché per consentire ad
esse l¿esercizio del diritto di essere sentito prescritto dall¿art. 29 Cost.
Nel caso in esame è impossibile stabilire e valutare anticipatamente se i
documenti richiesti possano effettivamente essere meritevoli di particolare
protezione, perché per il momento non sono stati esibiti a nessuna delle parti
in causa, né tantomeno il Pretore li ha potuti visionare. A ben guardare sembra
difficile che delle schede tecniche riferite alle ¿capacità del prodotto¿ e al
relativo ¿processo applicativo¿ destinate ai clienti di AP 1 (cfr. appello pag.
4 e 5) possano in qualche modo contenere delle informazioni riservate. Dal
momento che questi documenti vengono trasmessi ai clienti, le informazioni in
essi contenute divengono di dominio pubblico, fatti salvi accordi particolari
fra le parti che impongano alle stesse obblighi di discrezione. Nel dubbio, e
in considerazione dell¿insistenza della parte obbligata all¿edizione dei
documenti, qualche cautela si impone. Alla AP 1 deve così essere offerta la facoltà
di esibire i documenti richiesti sotto sigillo al Pretore, il quale valuterà,
da solo o con il concorso di un consulente tecnico mediante ordinanza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 185 m. 3), se questi documenti contengono dei segreti
industriali e/o commerciali e, quindi, se se ne può dare o meno conoscenza alle
parti.
L¿appellante
lamenta altresì la violazione del principio di proporzionalità, nella misura in
cui l¿attrice non ha mai preteso che la vendita di tutti i prodotti (o famiglie
di prodotti) elencati nel doc. J potesse formare oggetto di una violazione del
patto di divieto di concorrenza. L¿attrice si è riferita ai ¿condensanti
ottici¿ e agli ¿addensanti per la stampa a pigmento¿. Dal canto suo l¿attrice
nelle osservazioni in appello ha precisato di essere sempre stata disponibile
di limitare l¿edizione delle schede tecniche dei prodotti commercializzati
dall¿appellante a quelli che entrano ¿nel novero degli addensanti per la
stampa a pigmento e dei candeggianti ottici¿ (cfr. osservazioni pag. 4). In
simili circostanze l¿edizione delle schede tecniche dei prodotti finali
(destinati ai clienti) può essere limitata a quelle degli ¿addensanti per la
stampa a pigmento e dei candeggianti ottici¿.
7. Da ultimo la ricorrente si duole del fatto che le schede da
preparare e da spedire saranno oltre 700 (ora meno), senza sapere chi sosterrà
Fatti
i costi. Orbene, per prassi costante, il terzo al quale è fatto ordine di
produrre determinati documenti è tenuto a collaborare all¿amministrazione della
giustizia e si trova in una situazione simile a quella di un teste. Di
conseguenza costui potrà pretendere un¿indennità commisurata e proporzionata
all¿incomodo patito senza alcun lucro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
211 m. 10).
8. In considerazione delle circostanze, le spese e la tassa di
giustizia già anticipate dall¿appellante, rimangono a suo carico nella misura
di un mezzo, mentre per l¿altra parte verranno assunte dall¿attrice. In
considerazione della sostanziale reciproca soccombenza delle parti intervenute
nella procedura, le ripetibili sono compensate.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l¿art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
I. L¿appello 2 settembre 2005 della AP 1, è parzialmente accolto e
di conseguenza il decreto 14 luglio 2005 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1 è così riformato:
1. L¿istanza
di edizione di documenti da AP 1 è parzialmente accolta.
2. Invariato
3. Invariato
4. Invariato
5. Invariato
6. È fatto
obbligo alla AP 1, rappr. dall¿avv. RA 2, __________, di produrre alla Pretura
entro 30 giorni le schede tecniche ( a cosa serve il prodotto? Come ha da
essere usato?) dei prodotti finali (ossia quelli offerti ai clienti e non
quelli che li compongono) di AP 1 nei settori che rientrano nel novero degli
addensanti per la stampa a pigmento e dei candeggianti ottici elencati nel doc.
J, rispettivamente dei prodotti comparabili e/o concorrenti concernenti il N__________.
Le
schede verranno trasmesse sotto sigillo al Pretore, il quale valuterà in un
secondo momento se escludere o meno le parti dal prenderne conoscenza in
conformità alle previsioni dell¿art. 185 CPC.
7. Compensate
le ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
300.
-
già
anticipate dall¿appellante restano a suo carico nella misura di 1/2, mentre per
l¿altra metà sono a carico della parte appellata, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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