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Decisione

12.2005.155

appalto - minor valore - spese di riparazione

1 settembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, l’appello sul quantum della mercede può essere accolto

solo nella misura in cui riguarda le due finestre velux, e di

conseguenza l’importo riconosciuto per i lavori supplementari va aumentato di

fr. 3'500.- sicché si ottiene un totale di fr. 33'537.50 (30'037.50 + fr.

3'500.-).

7. I

diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono

regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o

di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il

risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in

proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni

all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel

caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).

8. Il

Pretore ha rilevato l’esistenza di molteplici difetti, quantificando il costo

per la loro eliminazione in fr. 33'900.-. L’appellante contesta le conclusioni

del primo giudice, sostenendo che egli avrebbe ritenuto a torto la difettosità

dell’opera, le parti avendo pattuito la fornitura dell’opera al grezzo sicché

l’opera è stata consegnata non completa ma comunque conforme a quanto pattuito.

L’appellante

sostiene per la prima volta in questa sede che le parti avevano pattuito la

consegna dell’opera allo stato grezzo, ciò che è inammissibile, essendo esclusa

in sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed accezioni (art.

321 CPC). Comunque, a prescindere dal fatto che neppure è chiaro cosa sia da

intendere per “grezzo”, va rilevato che il contratto in essere tra le parti non

contiene limitazioni di sorta in merito al grado di rifinitura e la specifica

dei lavori, mentre è ad esempio indicato che sui nuovi muri è da eseguire

l’intonaco a tre strati, con finitura e stabilitura, mentre per le parti

interessate alle demolizioni sono stati previsti i rappezzi (doc. D). L’opera

come appare dalla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta (doc. 3) risulta

non sempre conforme a tali indicazioni. Ciò è peraltro stato evidenziato anche

dal perito, il quale, esaminata la situazione, ha distinto le opere terminate

nel rispetto del contratto da quelle le cui rifiniture non sono conformi a

quanto pattuito, stabilendo pure il relativo minor valore (perizia 6 dicembre

2001, pag. 14 segg.). Di conseguenza, neppure la testimonianza di __________ L__________,

il quale afferma che “il contratto originale prevedeva l’esecuzione di lavori

al grezzo e non finiti” (verbale 21 marzo 2000), non permette di risolvere la

questione a favore dell’appellante.

9. L’appellante

sostiene che non sarebbe in ogni modo da tener conto di un minor valore

dell’opera perché la convenuta non lo ha quantificarlo in sede di risposta e

neppure lo ha posto in compensazione con la pretesa fatta valere in petizione. Ritiene

poi che il Pretore, decidendo sulla domanda riconvenzionale, anch’essa non

quantificata, avrebbe deciso ultra petita. Inoltre, essendo stata pattuita la

consegna dell’opera grezza e non finita, le mancanze riscontrate dal perito non

costituirebbero difetti dell’opera, trattandosi in realtà di lavori non

eseguiti perché non previsti.

Si

rileva avantutto che la convenuta ha chiesto un’adeguata riduzione della

mercede a dipendenza dei difetti dell’opera, “...nella misura in cui sarà

determinata dal perito giudiziario...” (risposta pag. 3), postulando poi la

reiezione della petizione e la condanna di controparte al pagamento di un

importo non definito (“...la somma di fr. .... oltre interessi). Di conseguenza

essa ha implicitamente indicato che il minor valore dovuto ai difetti era

superiore al residuo di mercede chiesto dall’appaltatore con la petizione, ciò

che è sufficiente per contrastare la domanda di controparte, perlomeno nella

misura in cui non è formulata una domanda riconvenzionale. Determinando il

costo delle riparazioni in fr. 33'900.- e presumendo, in mancanza di indizi in

senso contrario, che il minor valore dell’opera corrisponde al costo della

riparazione (cfr. in tal senso DTF 117 II 550; Rep. 1982, pag. 388), il modo di

procedere del Pretore, che ha diminuito di pari importo la mercede

dell’appaltatore, è certamente corretto.

Per

quanto riguarda l’ammissibilità del modo di procedere della convenuta, che non

ha quantificato la propria domanda riconvenzionale, la questione non necessita

di essere approfondita, considerato che, stante la correzione di cui al

precedente considerando n. 7, il residuo di mercede supera, seppure di poco, il

minor valore dovuto ai difetti dell’opera, sicché la domanda riconvenzionale è

comunque da respingere.

In

conclusione, riprendendo il calcolo del Pretore, illustrato a pag. 10 della

sentenza impugnata (punto 9.4.), risulta che all’appellante va riconosciuta una

mercede di fr. 85'785.05 come da preventivo, oltre a fr. 33'537.50 per lavori

supplementari, in totale quindi fr. 119'322.55, da cui sono da dedurre fr.

83'000.- di acconti e fr. 33.900.- per minor valore dell’opera. Rimane quindi

un saldo a favore dell’attrice di fr. 2'422.50, su cui dev’essere corrisposto

l’interesse di mora al tasso legale del 5% dal 19 giugno 1999.

Ne

segue, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere

parzialmente accolta e la domanda riconvenzionale respinta. Tassa di giustizia,

spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: I. L'appello 5 settembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 25 luglio 2005 della Pretura di Mendrisio-Sud, è

riformata come segue:

1. La petizione 11 novembre 1999 di AP 1 è

parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1 è condannata a versare alla AP 1 l’importo

di fr. 2'422,50 oltre interessi al 5% dal 19 giugno 1999.

1.1. È

ordinato all’Ufficio dei registri di __________ di iscrivere in via definitiva

l’ipoteca legale, iscritta in via provvisoria a seguito del decreto 1 luglio

1999, a favore di AP 1, __________, per l’importo di fr. 2'422.50 oltre

interessi al 5% dal 16 giugno 1999 a carico del mappale n. 244 RFD del comune

di __________ di proprietà di AO 1, __________.

1.2. La

tassa di giustizia dell’azione principale, di fr. 3’500.-- e le spese, da

anticipare dall'attrice, come pure le spese di perizia, sono poste a carico

della convenuta per 1/25 e per la rimanenza restano a carico dell’attrice, con

l’obbligo di rifondere a controparte fr. 6'300.- a titolo di ripetibili.

2.

La domanda riconvenzionale 16 dicembre 1999 di AO 1 è respinta.

2.1. La

tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 720 e le spese, da

anticipare come di rito, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr.

1'700.- a titolo di ripetibili

Considerandi

II. Le

spese della procedura d'appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’450.--

b)

spese fr. 50.--

t

o t a l e fr. 1’500.--

anticipate

dall'appellante, sono poste a carico per 1/15 della parte appellata e per i

rimanenti 14/15 sono a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte

fr. 4'000.- di ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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