12.2005.155
appalto - minor valore - spese di riparazione
1 settembre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2005.155
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, IICCA
Titolo:
appalto - minor valore - spese di riparazione
GARANZIA PER DIFETTI
art. 368 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2005.155
Lugano
1 settembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.108
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 11
novembre 1999 da
AP 1
RA 1
contro
AO 1
RA 2
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 66'006.70 oltre
interessi quale mercede per un contratto d’appalto, nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale
degli artigiani già iscritta in via provvisoria, domande alle quali la convenuta
si è opposta chiedendo in pari tempo la cancellazione dell’ipoteca legale
iscritta in via provvisoria e la condanna dell’attrice a pagarle un importo
-quantificato in fr. 9'431.- in sede di conclusioni- a titolo di minor valore
dell’opera, domande sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 25
luglio 2005 respingendo la petizione e accogliendo la domanda riconvenzionale
per fr. 1'077.45 oltre accessori.
Appellante
l’attrice con atto d’appello 5 settembre 2005, con il quale chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per l’importo di
fr. 55'075.35 oltre interessi e iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale
per l’identico importo e respingere la domanda riconvenzionale;
mentre
la convenuta con osservazioni 10 ottobre 2005 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del 1998 la AP 1 (in
seguito AP 1) ha stipulato con AO 1 un contratto d’appalto per la riattazione
dello stabile di proprietà di quest’ultima, sito sul mappale n. __________ RFD
di __________. Dopo che le parti avevano stabilito contrattualmente un prezzo
di fr. 85'785.03, il 19 maggio 1999 la AP 1 ha emesso una liquidazione di
complessivi fr. 151'006.67 (fr. 70'860.44 per lavori previsti dal contratto,
fr. 75'254.68 per lavori supplementari e fr. 4'891.55 per IVA), a fronte della
quale vi erano acconti per fr. 85'000.-, rimanendo quindi un saldo scoperto di
fr. 66'006.67. Il 25 ottobre 1999 ha poi emesso una fattura indicante lavori a
contratto per fr. 85'785.03 (IVA compresa) e lavori supplementari per fr.
55'843.34, oltre a fr. 4'188.- per IVA. Dedotti acconti per fr. 83'000.-,
rimaneva un saldo a favore della committente di fr. 62'816.64. L’importo non
essendo stato pagato, la AP 1 ha chiesto, e ottenuto, a garanzia del proprio
credito, l’annotazione dell’ipoteca legale provvisoria sul fondo della
convenuta.
2. Con petizione 11 novembre 1999 AP 1 ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell’importo di fr. 66'006.70 oltre interessi quale
mercede per i lavori eseguiti nell’ambito della riattazione della sua casa,
nonché l’iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale degli artigiani già iscritta in via provvisoria sulla
particella n. __________ RFD di __________. L’attrice sostiene di aver regolarmente
eseguito i lavori previsti dal contratto ed inoltre di averne fatti anche molti
altri, non previsti ma resisi necessari in corso d’opera.
3. Con risposta 16 dicembre 1999 la convenuta si è opposta alla
petizione, negando di aver ordinato l’esecuzione di lavori a regia, di cui
contesta pure la necessità, e rilevando di non essere mai stata messa al
corrente di un superamento dei costi concordati con il contratto. Ammessa
l’esecuzione di qualche lavoro supplementare, rileva che per gli stessi non le
è mai stato sottoposto un preventivo. Sostiene poi che l’opera sarebbe
gravemente difettosa, chiedendo che l’attrice sia condannata a versarle un
importo non quantificato per il minor valore della stessa.
In
sede di conclusioni l’attrice ha confermato le proprie domande, mentre la
convenuta, ribadita la domanda di reiezione della petizione, ha quantificato la
propria pretesa riconvenzionale in fr. 9'431.-.
4. Con sentenza 25 luglio 2005 il Pretore, respinta la petizione, ha
parzialmente accolto la domanda della convenuta, condannando l’attrice a
versarle l’importo di fr. 1'077.45 oltre interessi.
5. Con appello 5 settembre 2005 l’attrice postula la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di
accogliere la petizione per l’importo di fr. 55'075.35 oltre interessi,
iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale per l’identico importo e
respingere la domanda riconvenzionale
Con
osservazioni 10 ottobre 2005 l’appellata postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 6. Il Pretore ha accertato l’esecuzione di lavori supplementari,
indispensabili e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, riconoscendo
all’appaltatore per i medesimi una mercede in fr. 30'037.50. L’appellante
contesta tale importo, sostenendo che il primo giudice avrebbe omesso di
considerare l’esecuzione di ulteriori lavori non preventivati, indispensabili e
imprevedibili per fr. 15'650.- e altri lavori a regia per fr. 12'172.-.
6.1. Per
quanto riguarda le opere a misura, l’appellante indica le singole voci, che
vanno esaminate singolarmente qui di seguito:
a)
scossalina per canna fumaria fr. 150.-
Contrariamente
a quanto sostenuto dall’appellante, il lavoro ed il relativo importo sono stati
riconosciuti dal Pretore (“esecuzione scossalina per canna fumaria caldaia;
sentenza pag. 7).
b)
sistemazione tetti confinanti fr. 500.-
Il
Pretore ha escluso tale posizione, dando chiara motivazione della propria
decisione, con la quale l’appellante neppure si confronta, talché non fa conto
di entrare nel merito della questione.
c)
finestra velux piccola aggiunta fr. 1'550.-
d)
finestra velux grande aggiunta fr. 1'950.-
Entrambe
le posizioni sono state eseguite e la convenuta ammette che sono da considerare
lavori supplementari (risposta pag. 3, n. 3) sicché i due importi -sui quali il
Pretore non si è pronunciato- devono essere ammessi.
e)
impianto sanitario sottomuro eseguito fr. 6’600.-
f)
rifacimento completo del servizio WC esistente al piano terra
sanitario fr. 4’500.-
g)
rifacimento allacciamento acqua potabile fr. 200.-
h)
fornitura e posa di sole tubazioni elettrico fr. 200.-
Questi
lavori non rientrano nella categoria indicata dall’appellante dei lavori non
preventivati, indispensabili e imprevedibili, il perito avendo ritenuto che gli
stessi dovevano già essere compresi nel contratto d’appalto (perizia pag. 9).
L’appello non merita quindi protezione.
6.2. Per
quanto concerne invece le opere a regia, va qui avantutto rilevato che, laddove
le indicazioni dell’appellante circa i lavori oggetto di contestazione non
coincidono con quelle della liquidazione e della perizia, neppure essendo
precisato l’importo relativo ai singoli lavori, non è possibile individuarli e
quindi neanche è dato di verificare la fondatezza delle censure, che vanno
quindi respinte. Nel dettaglio si osserva quanto segue:
-
assistenze agli artigiani
Questi
lavori non rientrano nella categoria indicata dall’appellante dei lavori non
preventivati, indispensabili e imprevedibili, il perito avendo ritenuto che gli
stessi dovevano già essere compresi nel contratto d’appalto (perizia pag. 10).
L’appello è quindi infondato.
-
scanalature, chiusure e opere di posa
-
demolizione completa bagno pianterreno
Le
indicazioni sono insufficienti per poter verificare la censura.
-
eliminazione fosse biologiche interne fognature in cemento
esistenti
Questi
lavori non rientrano nella categoria indicata dall’appellante, il perito avendo
ritenuto che gli stessi dovevano già essere compresi nel contratto d’appalto
(perizia pag. 10). L’appello è quindi infondato.
-
rifacimento soletta e pavimento al pianterreno
-
modifica ingresso corte con demolizione
Le
indicazioni sono insufficienti per poter verificare la censura.
-
rifacimento del muro dello sgabuzzino
La
perizia è silente in merito a questo lavoro, né vi sono elementi che permettano
di stabilirne l’esecuzione e la natura. L’importo non può pertanto essere
riconosciuto.
-
intonaci grezzi per nuovi locali e nuovi muri
Le
indicazioni sono insufficienti per poter verificare la censura.
Per
Fatti
i motivi che precedono, l’appello sul quantum della mercede può essere accolto
solo nella misura in cui riguarda le due finestre velux, e di
conseguenza l’importo riconosciuto per i lavori supplementari va aumentato di
fr. 3'500.- sicché si ottiene un totale di fr. 33'537.50 (30'037.50 + fr.
3'500.-).
7. I
diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono
regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o
di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il
risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in
proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni
all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel
caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).
8. Il
Pretore ha rilevato l’esistenza di molteplici difetti, quantificando il costo
per la loro eliminazione in fr. 33'900.-. L’appellante contesta le conclusioni
del primo giudice, sostenendo che egli avrebbe ritenuto a torto la difettosità
dell’opera, le parti avendo pattuito la fornitura dell’opera al grezzo sicché
l’opera è stata consegnata non completa ma comunque conforme a quanto pattuito.
L’appellante
sostiene per la prima volta in questa sede che le parti avevano pattuito la
consegna dell’opera allo stato grezzo, ciò che è inammissibile, essendo esclusa
in sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed accezioni (art.
321 CPC). Comunque, a prescindere dal fatto che neppure è chiaro cosa sia da
intendere per “grezzo”, va rilevato che il contratto in essere tra le parti non
contiene limitazioni di sorta in merito al grado di rifinitura e la specifica
dei lavori, mentre è ad esempio indicato che sui nuovi muri è da eseguire
l’intonaco a tre strati, con finitura e stabilitura, mentre per le parti
interessate alle demolizioni sono stati previsti i rappezzi (doc. D). L’opera
come appare dalla documentazione fotografica prodotta dalla convenuta (doc. 3) risulta
non sempre conforme a tali indicazioni. Ciò è peraltro stato evidenziato anche
dal perito, il quale, esaminata la situazione, ha distinto le opere terminate
nel rispetto del contratto da quelle le cui rifiniture non sono conformi a
quanto pattuito, stabilendo pure il relativo minor valore (perizia 6 dicembre
2001, pag. 14 segg.). Di conseguenza, neppure la testimonianza di __________ L__________,
il quale afferma che “il contratto originale prevedeva l’esecuzione di lavori
al grezzo e non finiti” (verbale 21 marzo 2000), non permette di risolvere la
questione a favore dell’appellante.
9. L’appellante
sostiene che non sarebbe in ogni modo da tener conto di un minor valore
dell’opera perché la convenuta non lo ha quantificarlo in sede di risposta e
neppure lo ha posto in compensazione con la pretesa fatta valere in petizione. Ritiene
poi che il Pretore, decidendo sulla domanda riconvenzionale, anch’essa non
quantificata, avrebbe deciso ultra petita. Inoltre, essendo stata pattuita la
consegna dell’opera grezza e non finita, le mancanze riscontrate dal perito non
costituirebbero difetti dell’opera, trattandosi in realtà di lavori non
eseguiti perché non previsti.
Si
rileva avantutto che la convenuta ha chiesto un’adeguata riduzione della
mercede a dipendenza dei difetti dell’opera, “...nella misura in cui sarà
determinata dal perito giudiziario...” (risposta pag. 3), postulando poi la
reiezione della petizione e la condanna di controparte al pagamento di un
importo non definito (“...la somma di fr. .... oltre interessi). Di conseguenza
essa ha implicitamente indicato che il minor valore dovuto ai difetti era
superiore al residuo di mercede chiesto dall’appaltatore con la petizione, ciò
che è sufficiente per contrastare la domanda di controparte, perlomeno nella
misura in cui non è formulata una domanda riconvenzionale. Determinando il
costo delle riparazioni in fr. 33'900.- e presumendo, in mancanza di indizi in
senso contrario, che il minor valore dell’opera corrisponde al costo della
riparazione (cfr. in tal senso DTF 117 II 550; Rep. 1982, pag. 388), il modo di
procedere del Pretore, che ha diminuito di pari importo la mercede
dell’appaltatore, è certamente corretto.
Per
quanto riguarda l’ammissibilità del modo di procedere della convenuta, che non
ha quantificato la propria domanda riconvenzionale, la questione non necessita
di essere approfondita, considerato che, stante la correzione di cui al
precedente considerando n. 7, il residuo di mercede supera, seppure di poco, il
minor valore dovuto ai difetti dell’opera, sicché la domanda riconvenzionale è
comunque da respingere.
In
conclusione, riprendendo il calcolo del Pretore, illustrato a pag. 10 della
sentenza impugnata (punto 9.4.), risulta che all’appellante va riconosciuta una
mercede di fr. 85'785.05 come da preventivo, oltre a fr. 33'537.50 per lavori
supplementari, in totale quindi fr. 119'322.55, da cui sono da dedurre fr.
83'000.- di acconti e fr. 33.900.- per minor valore dell’opera. Rimane quindi
un saldo a favore dell’attrice di fr. 2'422.50, su cui dev’essere corrisposto
l’interesse di mora al tasso legale del 5% dal 19 giugno 1999.
Ne
segue, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere
parzialmente accolta e la domanda riconvenzionale respinta. Tassa di giustizia,
spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: I. L'appello 5 settembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 luglio 2005 della Pretura di Mendrisio-Sud, è
riformata come segue:
1. La petizione 11 novembre 1999 di AP 1 è
parzialmente accolta. Di conseguenza AO 1 è condannata a versare alla AP 1 l’importo
di fr. 2'422,50 oltre interessi al 5% dal 19 giugno 1999.
1.1. È
ordinato all’Ufficio dei registri di __________ di iscrivere in via definitiva
l’ipoteca legale, iscritta in via provvisoria a seguito del decreto 1 luglio
1999, a favore di AP 1, __________, per l’importo di fr. 2'422.50 oltre
interessi al 5% dal 16 giugno 1999 a carico del mappale n. 244 RFD del comune
di __________ di proprietà di AO 1, __________.
1.2. La
tassa di giustizia dell’azione principale, di fr. 3’500.-- e le spese, da
anticipare dall'attrice, come pure le spese di perizia, sono poste a carico
della convenuta per 1/25 e per la rimanenza restano a carico dell’attrice, con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 6'300.- a titolo di ripetibili.
2.
La domanda riconvenzionale 16 dicembre 1999 di AO 1 è respinta.
2.1. La
tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 720 e le spese, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr.
1'700.- a titolo di ripetibili
Considerandi
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
t
o t a l e fr. 1’500.--
anticipate
dall'appellante, sono poste a carico per 1/15 della parte appellata e per i
rimanenti 14/15 sono a carico dell’appellante, la quale rifonderà a controparte
fr. 4'000.- di ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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