12.2005.157
mandato di vendita di azioni
8 novembre 2006Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.157
Data decisione, Autorità:
08.11.2006, IICCA
Titolo:
mandato di vendita di azioni
ACCETTAZIONE TACITA
MANDATO
art. 395 CO
Incarto n.
12.2005.157
Lugano
8 novembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.1998.1265
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 - promossa con petizione 10
dicembre 1998 da
AP 1
rappr. da RA 3
contro
AO 1
rappr. da RA 2
AO 2
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
500'000.- oltre interessi;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 2 agosto 2005 ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 5 settembre 2005, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti, con osservazioni 17 e 26 ottobre 2005, postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. All’inizio
degli anni Ottanta la società G__________ __________ SA, della quale AP 1 era
l’azionista unico e AO 2 l’amministratore, gestiva una rivendita d’automobili
con annessa officina meccanica sul mappale n. __________ di __________. Nel
corso del 1986, essendosi la società venuta a trovare in una situazione
economica difficoltosa, l’azionista decise di cedere a terzi l’immobile e/o il
pacchetto azionario. Il 1° luglio 1987 le azioni della società vennero così
vendute dall’AO 1, suo rappresentante, a AO 2 per fr. 71'000.- (doc. P). Di qui
la presente causa.
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dalle controparti, AP 1 ha convenuto in
giudizio l’AO 1 e AO 2 rimproverando in particolare al primo di aver provveduto
alla vendita, di cui per altro neppure aveva incassato il prezzo, senza aver
tenuto conto delle istruzioni sul prezzo minimo da ricavare dall’immobile e neppure
del suo effettivo valore; al secondo di aver disatteso l’impegno di curare il
suo patrimonio, di aver omesso di rilevare la manifesta incongruità del prezzo,
di aver omesso in buona fede di informarlo che il suo rappresentante stava
agendo in violazione delle istruzioni e dei suoi interessi. Rilevando che la
vendita dell’immobile al prezzo da lui indicato (di fr. 1'400'000.-) avrebbe
permesso di ottenere dalla cessione del pacchetto azionario fr. 511'187.41 e
che il prezzo ricavato per quello stesso immobile nel 1991 (di fr. 1'630'000.-)
avrebbe consentito di vendere le azioni per fr. 621'233.28, egli ha chiesto in
via principale la loro condanna in solido a rifondergli fr. 500'000.-; in via
subordinata ha preteso la rifusione di fr. 402'993.-, somma che egli afferma di
aver immesso nella società un paio di mesi prima della vendita in questione; e
in via ancor più subordinata, con l’allegato conclusionale, ha pure chiesto che
gli fosse quanto meno riconosciuto l’importo di fr. 160'341.-, somma
corrispondente al valore effettivo del pacchetto azionario ceduto, così com’era
stato determinato in causa dal perito giudiziario.
3. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione. Il giudice di
prime cure ha in sostanza ritenuto che il mandato di vendere l’immobile per fr.
1'400'000.- conferito all’AO 1 nel marzo 1986 era stato sostituito nel gennaio
1987, stante l’irrealizzabilità del prezzo in questione, da un altro mandato
che non prevedeva più alcun prezzo minimo e finalizzato unicamente a “tirare
fuori dai guai” l’attore: in tali circostanze era evidente che l’AO 1 aveva agito
conformemente al mandato, la soluzione della vendita delle azioni da lui attuata
avendo permesso all’attore di risolvere tutte le sue pendenze economiche prima
che la situazione diventasse esplosiva. L’attore era del resto stato informato,
nell’autunno 1987, di come si erano svolti i fatti, prendendo in particolare
visione, senza sollevare alcuna contestazione, delle fatture che erano state
saldate con il ricavo dalla vendita delle azioni, per cui era chiaro che egli
avesse ratificato quanto meno per atti concludenti l’operato dell’AO 1. Pure
infondata era infine la pretesa formulata nei confronti di AO 2, non essendo
stato dimostrato alcun presupposto di fatto o di diritto per addossargli una
responsabilità, tanto più che la sua posizione era pienamente tutelata dal principio
dell’affidamento, egli avendo legittimamente inteso che l’AO 1 fosse
autorizzato a rappresentare l’attore nella compravendita.
4. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione. Egli contesta che l’AO 1 gli abbia
esplicitamente comunicato l’irrealizzabilità dell’istruzione data nel corso del
1986 rispettivamente che nel corso del 1987 le parti abbiano rinunciato a
vendere l’immobile ad un prezzo minimo. Nulla permetteva d’altro canto di
ritenere che egli nell’autunno 1987 avesse ratificato l’operato del suo
rappresentante. Ciò posto, egli ribadisce il benfondato delle pretese fatte
valere in prima sede.
5. Delle
osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, non si può assolutamente ritenere che nel marzo
1986 tra l’attore e l’AO 1 sia venuto in essere un contratto di mandato volto
alla vendita delle azioni o della part. n. __________ di __________, tenuto
conto di un prezzo minimo per quest’ultima di fr. 1'400'000.-. Il primo mandato
di vendita è quindi quello conferito nel marzo 1987, che non prevedeva alcun
prezzo minimo.
Nel caso
di specie è senz’altro a torto che l‘attore pretende la venuta in essere di un mandato
di vendita con un prezzo minimo dal semplice fatto che l’AO 1 non abbia
obiettato alcunché dopo aver ricevuto lo scritto 17 marzo 1986 (doc. F). Se in
effetti è vero che giusta l’art. 395 CO il mandato concernente affari che il
mandatario tratta tra l’altro in forza della sua professione si ritiene
accettato se non viene rifiutato immediatamente, è però altrettanto vero che
secondo la dottrina non si può ammettere che un mandatario agisca in forza
della sua professione laddove questi, in maniera riconoscibile per i terzi, sia
attivo in quel particolare settore solo in modo sporadico o occasionalmente (Fellmann,
Berner Kommentar, N. 11 ad art. 395 CO). Ritenuto che in concreto il mandato di
vendita dell’immobile rispettivamente della società risulta essere stato
proposto ad un avvocato, che pacificamente si occupava di tali questioni
tutt’al più solo occasionalmente, è chiaro che il suo silenzio allo scritto di
cui al doc. F altro non può significare che rifiuto dell’incarico proposto. Ma,
a prescindere da quanto precede, nemmeno si può ritenere che la comunicazione
di cui al doc. F costituisca una vera e propria offerta di mandato, il cui
perfezionamento era dunque subordinato alla sola accettazione, tacita o
espressa, da parte del mandatario. Nello scritto in questione l’attore, invece
di limitarsi a proporre il mandato di vendita ad un prezzo minimo, ha in
effetti concluso chiedendo all’AO 1 di “fissarmi un appuntamento nel più breve
tempo possibile ... per chiarire a voce questi punti e anche per consegnarti le
azioni della SA e la procura di vendita della Società”. Lo scritto risulta
pertanto essere, a ben vedere, ancora di carattere interlocutorio. Oltretutto
non risulta che l’AO 1 abbia dato seguito alla richiesta di appuntamento
formulata in quell’occasione dall’attore, tanto meno “nel più breve tempo
possibile”, e che comunque sia prontamente venuto in possesso delle azioni
della società nonché della procura di vendita delle stesse, il fatto che - come
vedremo - entrambe gli siano state consegnate solo nel gennaio 1987 (doc. 12O e
13O) non essendo ovviamente sufficiente per confermare la venuta in essere di
un contratto già 10 mesi prima. Ad ulteriore conferma dell’inesistenza nel 1986
di un mandato di vendita va pure menzionato il fatto, non contestato dall’attore
in replica (ad 2.4) e dunque implicitamente ammesso (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 2 ad art. 175), che egli, ancora nell’autunno 1986, aveva ritenuto
di attivarsi personalmente nella ricerca di potenziali acquirenti (cfr. teste L__________
__________ p. 2 seg.).
È in
definitiva solo il 20 gennaio 1987 che tra le parti è venuto in essere il
mandato di vendere le azioni e/o la proprietà e/o parte degli attivi della
società (doc. 12O e 13O). Il fatto che nella procura (doc. 12O) non sia stato
indicato un prezzo minimo di vendita e che a quel momento non si sia fatto
riferimento agli scritti precedenti, specialmente al doc. F, prova chiaramente
che la vendita non doveva (più) avvenire secondo le modalità indicate nel 1986.
Emblematico in tal senso è pure il fatto che nelle prime richieste
d’informazioni formulate all’indirizzo dell’AO 1, risalenti all’aprile 1997, l’attore,
tramite il suo legale, abbia specificato che il mandato di cui si chiedeva il
rendiconto era quello che era stato perfezionato proprio nel 1987 (doc. L),
senza che a quel momento fosse preteso che lo stesso fosse già stato conferito
in precedenza; analoga impostazione è stata pure data all’istanza di
conciliazione, promossa nel giugno di quell’anno (doc. Z7). Del resto, dopo il
marzo 1986, la situazione si era modificata in modo sostanziale: la ricerca di
potenziali interessati all’acquisto dell’immobile e/o del pacchetto azionario
messa in atto dall’attore nell’autunno 1986, oltretutto sulla base di un prezzo
dell’immobile di fr. 1’240'000.- rispettivamente di fr. 1'360'000.- (teste L__________
__________ p. 2), già inferiore dunque a quello indicato nel doc. F, non aveva
dato i risultati sperati (cfr. doc. 15V, 17V; teste L__________ __________ p. 2
seg.); la situazione economica della società, già estremamente problematica, si
era ulteriormente aggravata (doc. Z2, Z5, 26O, 15V; perizia p. 6; complemento
peritale p. 4; teste L__________ __________ p. 2 seg.), tanto è vero che l’amministratore,
il fiduciario e l’ufficio di revisione avevano insistentemente chiesto
l’adozione di nuove misure di risanamento per scongiurarne l’insolvenza (cfr. doc.
E, 18O, 13V; teste L__________ __________ p. 2); lo stesso __________ F__________
__________, cognato dell’attore, oltre ad aver dato atto della gravità della
situazione, aveva confermato che il conferimento del mandato era avvenuto allo
scopo di “tirare fuori dai guai” il suo congiunto (verbale p. 2); e la stessa
procura (doc. 12O), laconicamente, si limitava ad indicare che la vendita avveniva
“allo scopo di risanare la società”. In tali circostanze, ben si può ritenere
che l’incarico conferito a quel momento fosse unicamente finalizzato a conseguire
il miglior prezzo possibile dall’immobile e/o dalle azioni.
7. Stando
così le cose, è incontestabile che l’AO 1, vendendo in nome e per conto
dell’attore le azioni della società ad un prezzo di fr. 71'000.- (doc. P) non
ha assolutamente violato il contratto di mandato, rispettivamente non ha
causato alcun danno all’attore. Il perito giudiziario ha innanzitutto precisato
che a quel momento il valore di mercato della società - comprensivo di quello
dell’immobile (di fr. 860'000.-) - e quindi delle azioni vendute era di fr.
160'341.- (perizia p. 8 e 10; complemento peritale p. 4). In tali circostanze il
prezzo concretamente pattuito non può assolutamente essere considerato inadeguato
o infimo, anche perché lo stesso tiene conto del fatto che acquirente del pacchetto
azionario era l’amministratore della società AO 2, il quale da quando era entrato
in carica, all’inizio del 1980, pur avendo diritto ad essere remunerato in
ragione di fr. 1'000.- mensili per l’attività da lui svolta in seno alla
società (almeno dal novembre 1980, cfr. doc. 25V pt. 3 e 5), non era mai stato
retribuito (teste __________ __________ p. 6), tant’è che lo stesso attore, già
al momento in cui aveva inviato all’AO 1 lo scritto di cui al doc. F, aveva
espressamente dichiarato che “mi sembra giusto e doveroso riconoscergli una
cifra a forfait come compenso per il lavoro svolto e per il valido aiuto che ha
dato a me e alla Società nei momenti più difficili e che mi è stato sempre
particolarmente vicino in questi anni“. Che poi il prezzo di fr. 71'000.- sia
stato effettivamente corrisposto, è stato provato dal teste V__________ __________,
la cui attendibilità è stata contestata dall’attore per la prima volta e dunque
irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; per tante II
CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190), il quale ha dichiarato (verbale p. 5)
che quella somma era stata utilizzata per pagare tutta una serie di fatture
personali dell’attore (cfr. plico doc. 28O), le quali evidentemente -e la
circostanza non poteva certo sfuggire all’attore- proprio per questo motivo non
sono più state sollecitate in seguito dai rispettivi creditori. È infine ampiamente
a torto che l’attore pretende in via subordinata almeno la rifusione di fr.
402'993.- evidenziando che, se avesse saputo che quello era il misero prezzo
che sarebbe stato spuntato, mai avrebbe autorizzato l’immissione di quella
somma nella società pochi mesi prima della sua vendita (doc. G): l’attore sembra
in realtà dimenticare che quell’importo, corrispondente ai suoi averi sul conto
“__________” (doc. N), non era liberamente a sua disposizione, bensì era stato a
suo tempo posto a garanzia del credito in conto corrente, allora ben maggiore,
concesso a favore della società dalla B__________ (cfr. doc. Z2 p. 5, 26O; cfr.
pure documentazione richiamata dalla B__________; teste L__________ __________
p. 3), per cui di fatto era già da considerarsi “perso”; l’attore era del resto
consapevole che la rinuncia a quell’importo da lui messa in atto era l’unica
possibilità per far sì che egli potesse ricavare ancora qualcosa dalla vendita
della società (cfr. doc. Z2 p. 6 segg., 26O), rinuncia senza la quale non si
sarebbe potuto trovare alcun acquirente (doc. 26O).
8. Come
giustamente rilevato dal Pretore, la petizione promossa nei confronti dell’AO 1,
già infondata per i motivi che precedono, lo era in ogni caso anche per il
fatto che l’attore aveva comunque ratificato per atti concludenti l’operato di
quest’ultimo, nella misura in cui non aveva avuto nulla da ridire allorché,
nell’ottobre 1987, gli erano state mostrate le fatture che erano state saldate
con il prezzo della vendita. L’attendibilità del teste V__________ __________,
che aveva confermato questa circostanza (verbale p. 5), è stata in effetti
contestata dall’attore per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa
sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e non vi è quindi motivo di rimettere in
discussione quanto da lui dichiarato, che per altro non è forzatamente smentito
- lo stesso attore ne è cosciente, dichiarando che ciò tutt’al più provava come
l’incontro avvenuto quel giorno fosse stato alquanto fugace (appello p. 9) - dalla
lettera di cui al doc. Z23 o dal teste Gi__________ __________ (verbale p. 2). Che
l’attore e V__________ __________ si siano effettivamente incontrati
nell’autunno 1987 è stato oltretutto confermato anche dalla teste P__________ __________
(verbale p. 2). Del resto, se l’attore a quel momento non fosse stato informato
della vendita della società e dunque ritenesse ancora di esserne l’azionista
unico, mal si comprenderebbe per quale motivo egli negli anni seguenti, fino al
1996, si sia completamente disinteressato della stessa, non chiedendo ad
esempio di indire le assemblee o non informandosi per quale motivo non venisse
mai convocato a tale scopo, ed omettendo persino di chiedere a AO 2 di fare il
punto sulla situazione quando, nel giugno 1988, aveva avuto modo incontrarlo
per incassare il saldo della vendita della sua auto (doc. 23V).
9. Quanto
al convenuto AO 2, è parimenti a ragione che il giudice di prime cure ha
concluso per l’assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico. Nulla può
innanzitutto essergli rimproverato nella sua veste di amministratore della
società, le mancanze imputategli non concernendo quelle sue mansioni. E neppure
risulta che egli si sia impegnato, segnatamente con lo scritto di cui al doc.
E, a curare il patrimonio dell’attore. Visto quanto indicato nei considerandi
precedenti, è pure escluso che egli possa rispondere in qualità di acquirente,
non essendo stato provato che l’AO 1 fosse tenuto, in maniera per lui
riconoscibile, a conseguire un prezzo più alto di quello spuntato rispettivamente
che quello in definitiva pattuito non fosse in concreto congruo.
10. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 5 settembre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 4’950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
5’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
ciascun appellato fr. 10’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster