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Decisione

12.2005.158

riconvenzione - replica - allegato conclusionale - termini d'inoltro

17 ottobre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di riparazione. Sorte incomprensioni tra le parti, la AO 1 ha sospeso

i lavori, emettendo a carico di AP 1 una fattura di fr. 4'515.- per il lavoro

eseguito, per le spese di nolo di un veicolo sostitutivo e per le spese di

sosta presso il garage.

2. Con

istanza 15 marzo 1995 la AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento

dell’importo di fr. 4'515.- oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1994 nonché

il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no __________

sostenendo di aver ricevuto l’incarico dalla convenuta di riparare il veicolo

in questione e di aver eseguito correttamente i lavori commissionatile.

3. All’udienza

di discussione del 27 giugno 1995 il Pretore ha formulato una proposta

transattiva, che non ha potuto essere attuata, sicché egli ha disposto la

continuazione della procedura citando le parti ad una nuova udienza tenutasi il

5 giugno 1998, alla quale la convenuta non si è presentata. La sentenza 10

agosto 1998 con la quale il Segretario assessore, preso atto della preclusione

della convenuta, ha accolto l’istanza, è stata annullata dalla Camera di

cassazione civile del Tribunale d’appello con sentenza 27 ottobre 1999.

In

conseguenza di ciò le parti sono state nuovamente citate per l’udienza di discussione,

durante la quale, considerato che la convenuta intendeva formulare una domanda

riconvenzionale il cui valore superava quello della procedura inappellabile, il

Segretario assessore le ha assegnato un termine per introdurre l’allegato scritto

di risposta e domanda riconvenzionale.

4. Con

l’allegato di risposta e domanda riconvenzionale 4 novembre 2000, la convenuta

si è opposta all’istanza, negando di aver dato ordine alla istante di procedere

alla riparazione del veicolo e contestando le singole poste della fattura. In

via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna della controparte al pagamento

di fr. 16'009.70 oltre interessi a titolo di spese di varia natura, tra cui fr.

5'500.- per deprezzamento del veicolo e fr. 5’500.- di danno morale e alla

salute - importo da aggiornare previa quantificazione del risarcimento per

mancato uso e fermo del veicolo- nonché la restituzione dell’automobile.

5. Con

replica e risposta riconvenzionale 17 dicembre 2000 l’istante ha confermato la

propria domanda, postulando poi la reiezione dell'azione riconvenzionale, rilevando

che la mancata riconsegna del veicolo alla controparte fonda sul legittimo

esercizio del diritto di ritenzione fino ad avvenuto pagamento delle proprie

spettanze.

6. Con

l’allegato di replica riconvenzionale e duplica 12 aprile 2001 la convenuta ha chiesto

lo stralcio della replica di controparte perché inammissibile in quanto in

contrasto con la procedura, ritenuto che, il valore litigioso dell’istanza

essendo inferiore a fr. 8'000.- la procedura da seguire sarebbe quella

inappellabile, sicché l’istante non avrebbe diritto di replica. Ha altresì

eccepito la nullità della risposta riconvenzionale che pure non sarebbe

conforme alle norme di procedura, confermando per il resto le proprie domande.

7. Con

decreto 8 maggio 2001 il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli l’allegato

di replica riconvenzionale perché, inoltrato dopo il termine di 30 giorni

stabilito dall’art. 175 CPC, era tardivo. Ha invece considerato ammissibile

l’allegato di replica.

Contro

questo decreto AP 1 si è aggravata con appello 25 maggio 2001, al quale il Segretario

assessore, con ordinanza 29 maggio 2001, non ha concesso effetto sospensivo.

8. Citate

le parti per il dibattimento finale, all’udienza 14 giugno 2004 si è presentata

la sola parte istante, che ha confermato le proprie domande. Parte convenuta,

che aveva preannunciato la propria assenza, ha invece inviato le proprie

conclusioni che, rimesse alla posta l’11 giugno 2004, sono giunte in Pretura il

14 giugno successivo. L’istante avendo eccepito la tardività dell’atto, il

Pretore lo ha estromesso dagli atti con decreto 14 giugno 2004.

9. Con

sentenza 9 agosto 2005 il Pretore ha accolto l’istanza, respingendo per contro

la domanda riconvenzionale, avendo l’istante dimostrato che la convenuta le

aveva chiesto di procedere alla riparazione del veicolo e che la mercede

richiesta era congrua.

10. Con

appello 3 settembre 2005 la convenuta postula l’annullamento della sentenza

impugnata, la reiezione dell’istanza e l’annullamento del precetto esecutivo,

nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna della

controparte al pagamento della somma di fr. 53'967.70 e la restituzione del

veicolo.

Con

osservazioni 29 settembre 2005 parte istante postula la reiezione del gravame.

11. Per

completezza d’esposizione va ancora rilevato che il Pretore, dopo aver

diffidato la convenuta a munirsi di un patrocinatore perché non l’aveva

ritenuta capace di condurre da sola il processo in quanto per ragioni di salute

essa chiedeva il rinvio a tempo indeterminato dell’udienza di discussione, le

ha nominato un legale d’ufficio, il quale ha poi rinunciato al patrocinio a

causa della mancanza di collaborazione della convenuta stessa.

Considerato

In diritto: 12. Prima di affrontare le censure di merito sollevate con l’atto d’appello,

è necessario evadere quelle di natura formale, e preliminarmente la domanda di

annullamento del decreto 8 maggio 2001 con il quale il Segretario assessore ha

stralciato dai ruoli l’allegato di replica riconvenzionale considerandolo

tardivo ed ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’allegato di replica.

Giusta

l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se

esistono i presupposti processuali, segnatamente l’ammissibilità di ogni

singolo atto processuale. Su tali presupposti egli statuisce mediante decreto

(art. 100 CPC). I decreti sono appellabili (art. 307 CPC), ma la loro

impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che la legge lo preveda o conceda

al giudice la facoltà di accordarlo (art. 96 cpv. 3 CPC). Se non è stato

concesso effetto sospensivo, il gravame è trattato con la prima appellazione

sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), sempreche l’appellante dichiari con l’appello

di merito che i gravami sono mantenuti, altrimenti gli stessi si ritengono

abbandonati (art. 309 cpv. 3 CPC).

12.1. Nel

caso concreto il Segretario assessore si è pronunciato sulla tempestività della

replica riconvenzionale di AP 1 e sull’ammissibilità della replica della AO 1

con decreto 8 maggio 2001. La convenuta vi ha interposto tempestivo appello in

data 25 maggio 2001 e con l’appello di merito ha riproposto la domanda di

nullità. Di conseguenza il gravame dev’essere esaminato.

12.2. Si

osserva avantutto che le doglianze sollevate dall’appellante in merito al modo

di procedere del Segretario assessore e alla pretesa violazione di diritti

fondamentali per il fatto che egli non ha trasmesso subito il gravame al

Tribunale d’appello sono manifestamente infondate. Già si è detto che l’appello

contro un decreto processuale non ha per legge effetto sospensivo (art. 96 cpv.

3 CPC). Poiché il Segretario assessore ha rifiutato con ordinanza 29 maggio

2001 di concedere l’effetto sospensivo chiesto dall’appellante -e tale

decisione competeva a lui e non, come erroneamente ritenuto dall’appellante,

all’autorità di ricorso- egli neppure aveva motivo di trasmettere il gravame al

Tribunale d’appello, che comunque non se ne sarebbe potuto occupare se non

unitamente ad un eventuale appello avente effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4

CPC). Per i motivi che saranno esposti qui di seguito, vengono pure a cadere le

doglianze dell’appellante in punto alla pretesa violazione dei principi di

indipendenza e imparzialità del giudice, che avrebbe pure disatteso molteplici

norme del diritto costituzionale.

12.3. L’appellante

contesta la decisione con la quale il primo giudice ha ammesso la replica di

controparte, adducendo che, malgrado l’introduzione di una domanda

riconvenzionale del valore superiore a fr. 8'000.-, l’istanza avrebbe dovuto

seguire la procedura inappellabile.

Quando

-come avvenuto nel caso concreto- una domanda riconvenzionale eccede la

competenza inappellabile del Pretore adito con l’azione principale, questi deve

assegnare al convenuto un termine perentorio per la presentazione dell’allegato

di risposta e riconvenzione (art. 12 cpv. 5 CPC), con la conseguenza che la

procedura -da orale qual’è quella inappellabile- diventa scritta, tornandovi

pertanto applicabili gli artt. 165 segg. CPC. A torto quindi l’appellante

sostiene che all’istanza si doveva continuare ad applicare la procedura

inappellabile e solo alla domanda riconvenzionale quella appellabile, trattandosi

di soluzione non prevista dal CPC.

A

ragione il Pretore ha quindi respinto l’eccezione della convenuta, e ammesso la

replica scritta dell’istante, che, inoltrata nel termine perentorio di 30

giorni era tempestiva (art. 174 CPC).

12.4. Il

primo giudice ha estromesso dall’incarto la replica riconvenzionale della

convenuta / attrice riconvenzionale, perché tardiva in quanto non inoltrata nel

termine di 30 giorni stabilito dall’art. 175 CPC. L’appellante censura il

decreto anche su questo punto, argomentando di non aver inoltrato l’allegato di

replica perché il Pretore, contravvenendo alle norme di procedura, non le aveva

assegnato il termine per farlo.

Si

rileva in proposito che l’art. 175 CPC prevede la facoltà dell’attore di replicare

nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della risposta.

Diversamente da quanto prevede l’art. 168 CPC per la risposta, per la quale il

termine è assegnato dal giudice che ne stabilisce anche la durata -da 15 a 30

giorni, o più quando circostanze particolare lo impongano (cpv. 2)-, l’art. 175

CPC già stabilisce il termine per la replica, dichiarandolo perentorio e fissandone

sia la durata sia l’inizio della decorrenza. Il Pretore non aveva pertanto

motivo di assegnare un termine per la replica riconvenzionale alla convenuta, lo

stesso già essendo chiaramente stabilito dal codice di rito (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, m. 4 ad

art. 175).

Considerato

che l’allegato di replica e risposta riconvenzionale è stato intimato alle

parti l’11 dicembre 2000, al momento dell’inoltro della duplica e replica

riconvenzionale (12 aprile 2001) il termine di legge era abbondantemente

trascorso. A ragione quindi il Pretore ha estromesso l’allegato dall’incarto.

13. Con

la sentenza impugnata il Pretore ha estromesso dall’incarto le conclusioni

della convenuta, ritenendole tardive. Essa lamenta anche in questo caso l’errata

applicazione della procedura, sostenendo di aver inviato le proprie conclusioni

nei termini previsti dal CPC.

Per

l’art. 280 cpv. 3 CPC, quando siano state assunte prove, ogni parte ha la

facoltà di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento un allegato

conclusionale. Il CPC non assegna quindi alla parte un termine per presentare

le conclusioni, bensì indica una scadenza entro la quale l’allegato deve essere

prodotto al tribunale. Scopo di tale scadenza è di permettere alle parti di

prendere conoscenza delle conclusioni avversarie prima del dibattimento finale,

ciò che presuppone il tempo necessario per procedere all’intimazione

dell’allegato stesso. A questa scadenza non si possono quindi applicare i

precetti validi per i termini, perché così facendo lo scopo per il quale il

legislatore ha inserito questo lasso di tempo di 5 giorni sarebbe vanificato,

tenuto conto del tempo necessario per l’intimazione e dei tempi tecnici della

posta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 280 n. 767).

Poiché

nel caso concreto le conclusioni della convenuta -datate 9 giugno 2004 ma

rimesse alla posta solo l’11 giugno- sono pervenute alla cancelleria della Pretura

solo il 14 giugno, vale a dire il giorno del dibattimento finale, a ragione il

Pretore le ha considerate tardive.

14. Nel

merito della vertenza, il Pretore ha ritenuto provato che la convenuta aveva

dato all’istante l’ordine di procedere alla riparazione del veicolo e di

conseguenza era tenuta a pagare la fattura di cui trattasi che -sulla scorta

delle conclusioni del perito giudiziario- ha ritenuto congrua, fondando il

proprio convincimento in merito alla nascita del contratto sulla testimonianza

del teste G__________, il quale ha affermato di aver assistito al colloquio tra

__________ T__________ e AP 1 nel corso del quale essa gli ha chiesto di riparare

subito il veicolo. L’appellante censura tale accertamento, affermando che si

tratterebbe di un teste “falso”, perché all’udienza preliminare controparte

aveva indicato che si trattava di un suo dipendente, mentre il teste medesimo

ha poi affermato di non essere mai stato alle dipendenze della AO 1. Da ciò

essa deduce che il teste ha mentito, deponendo secondo le istruzioni

impartitegli dall’istante, sicché il relativo verbale sarebbe da estromettere

dagli atti.

Parte

istante ha notificato, in sede di udienza preliminare, il teste G__________,

con l’indicazione che lo stesso all’epoca era alle dipendenze della Carrozzeria

(verbale udienza preliminare 5 giugno 2001). L’opposizione della convenuta, la

quale sosteneva che la Carrozzeria non aveva alcun operaio alle sue dipendenze,

è stata respinta dal Pretore che ha ammesso la prova testimoniale, non

potendone escludere a priori la concludenza. Interrogato, il teste ha dapprima deposto

di non essere mai stato alle dipendenze dell’istante. In seguito ha precisato

di aver assistito al colloquio tra AP 1 e __________ T__________ presso la AO 1

-dove egli si era recato per far riparare la propria auto- ricordando che AP 1

aveva chiesto a __________ T__________ di procedere subito a riparare il

veicolo (teste G__________, verbale 26 settembre 2001 pag. 2). Non v’è alcun

elemento dal quale si possa dedurre la pretesa falsità della deposizione. Vero

è che il teste ha negato di essere stato alle dipendenze dell’istante,

smentendo così la contraria affermazione dell’istante stessa e confermando su

questo punto la versione della convenuta, che tale fatto aveva negato. Ciò non

permette però minimamente di considerare falso il resto della deposizione per

il solo fatto che nel seguito il teste ha invece confermato la versione dei

fatti come addotti dall’istante. Neppure vi sono elementi che inducano a

ritenere che il teste sia “falso” perché chi lo ha citato lo ha qualificato in

modo errato.

15. Neppure

l’asserita falsità della deposizione di __________ T__________ -tema

monotonamente ricorrente in tutto l’atto d’appello- induce a diversa conclusione.

Sentito nella forma dell’interrogatorio formale, egli ha riferito di aver

ricevuto l’incarico di procedere dal perito dell’assicurazione. Il perito ha dal

canto suo negato tale circostanza, rilevando che siffatta decisione non

rientrava nelle sue competenze (teste __________, verbale 27 novembre 2001, pag.

3). L’appellante ne deduce che sarebbe di conseguenza falso tutto quanto detto

da __________ T__________ e quanto affermato dall’istante nelle proprie

comparse scritte. A prescindere dal fatto che siffatta conclusione è quantomeno

affrettata, a ben vedere e leggendo senza pregiudizi l’intera deposizione del T__________,

risulta che egli afferma di aver ricevuto l’incarico di riparare il veicolo, ma

che, per salvaguardare la posizione della convenuta dal profilo assicurativo, ha

atteso l’intervento del perito, smontando parte del veicolo affinché egli lo

potesse analizzare (teste __________, verbale 27 novembre 2001, pag. 3), e

quando poi il perito gli ha dato via libera ha iniziato le riparazioni, poi non

portate a termine essendo nel frattempo sorte incomprensioni tra le parti. Il

via libera dato dal perito non è quindi da intendere quale ordine di eseguire i

lavori, bensì quale nulla osta nel senso che, esperiti i necessari accertamenti,

la riparazione del veicolo non avrebbe comportato conseguenze dal profilo

assicurativo (interrogatorio formale T__________, verbale 18 ottobre 2001, in

particolare le risposte ad 6.e, 8f). Comunque, anche qualora T__________ avesse

erroneamente interpretato il nullaosta del perito quale ordine di procedere,

ciò nulla toglierebbe alla validità della deposizione di __________, dalla

quale risulta che, comunque, è stata l’appellante medesima a chiedere la

riparazione delle vettura.

16. Di

conseguenza va confermata la sentenza del Pretore che ha correttamente

accertato l’esistenza di un contratto tra le parti. Ciò comporta pure la

conferma della sentenza in punto alla reiezione della domanda riconvenzionale,

ciò che rende superfluo esaminare se sia ammissibile l’aumento in questa sede

dell’importo richiesto.

L’appello

deve di conseguenza essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:

1. L’appello 3 settembre 2005 di AP 1 è

respinto.

Considerandi

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 600.-

sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla AO 1fr. 1'500.-

di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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