12.2005.158
riconvenzione - replica - allegato conclusionale - termini d'inoltro
17 ottobre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2005.158
Data decisione, Autorità:
17.10.2006, IICCA
Titolo:
riconvenzione - replica - allegato conclusionale - termini d'inoltro
DIBATTIMENTO FINALE
DOMANDA RICONVENZIONALE
REPLICA
art. 12 cpv. 5 CPC-TI
art. 175 CPC-TI
art. 280 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.158
Lugano
17 ottobre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.642
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 15 marzo
1995 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento
della somma di fr. 4’515.- oltre accessori, alla quale la convenuta si è
opposta chiedendo in via riconvenzionale la condanna di controparte a
rifonderle fr. 16'009.70 oltre interessi, domande sulle quali il Pretore si è
pronunciato con sentenza 9 agosto 2005 accogliendo l’istanza e respingendo la
domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto 3 settembre 2005 con
il quale chiede l’annullamento della sentenza impugnata, la reiezione
dell’istanza e l’annullamento
del precetto esecutivo, nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale,
la condanna della controparte al pagamento della somma di fr. 53'967.70 e la
restituzione del veicolo.;
mentre con osservazioni 29 settembre 2005 parte
appellata postula la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto: 1. Il
28 luglio 1994 il veicolo Mazda __________ -immatricolato a nome di C__________-,
al volante del quale si trovava AP 1, rimase coinvolto in due distinti
incidenti della circolazione, a seguito dei quali riportò vari danni sia alla
parte posteriore sia a quella anteriore. Il veicolo veniva quindi trasportato
presso la AO 1 dove, previo intervento del perito assicurativo, furono iniziati
Fatti
i lavori di riparazione. Sorte incomprensioni tra le parti, la AO 1 ha sospeso
i lavori, emettendo a carico di AP 1 una fattura di fr. 4'515.- per il lavoro
eseguito, per le spese di nolo di un veicolo sostitutivo e per le spese di
sosta presso il garage.
2. Con
istanza 15 marzo 1995 la AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento
dell’importo di fr. 4'515.- oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 1994 nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no __________
sostenendo di aver ricevuto l’incarico dalla convenuta di riparare il veicolo
in questione e di aver eseguito correttamente i lavori commissionatile.
3. All’udienza
di discussione del 27 giugno 1995 il Pretore ha formulato una proposta
transattiva, che non ha potuto essere attuata, sicché egli ha disposto la
continuazione della procedura citando le parti ad una nuova udienza tenutasi il
5 giugno 1998, alla quale la convenuta non si è presentata. La sentenza 10
agosto 1998 con la quale il Segretario assessore, preso atto della preclusione
della convenuta, ha accolto l’istanza, è stata annullata dalla Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello con sentenza 27 ottobre 1999.
In
conseguenza di ciò le parti sono state nuovamente citate per l’udienza di discussione,
durante la quale, considerato che la convenuta intendeva formulare una domanda
riconvenzionale il cui valore superava quello della procedura inappellabile, il
Segretario assessore le ha assegnato un termine per introdurre l’allegato scritto
di risposta e domanda riconvenzionale.
4. Con
l’allegato di risposta e domanda riconvenzionale 4 novembre 2000, la convenuta
si è opposta all’istanza, negando di aver dato ordine alla istante di procedere
alla riparazione del veicolo e contestando le singole poste della fattura. In
via riconvenzionale ha poi chiesto la condanna della controparte al pagamento
di fr. 16'009.70 oltre interessi a titolo di spese di varia natura, tra cui fr.
5'500.- per deprezzamento del veicolo e fr. 5’500.- di danno morale e alla
salute - importo da aggiornare previa quantificazione del risarcimento per
mancato uso e fermo del veicolo- nonché la restituzione dell’automobile.
5. Con
replica e risposta riconvenzionale 17 dicembre 2000 l’istante ha confermato la
propria domanda, postulando poi la reiezione dell'azione riconvenzionale, rilevando
che la mancata riconsegna del veicolo alla controparte fonda sul legittimo
esercizio del diritto di ritenzione fino ad avvenuto pagamento delle proprie
spettanze.
6. Con
l’allegato di replica riconvenzionale e duplica 12 aprile 2001 la convenuta ha chiesto
lo stralcio della replica di controparte perché inammissibile in quanto in
contrasto con la procedura, ritenuto che, il valore litigioso dell’istanza
essendo inferiore a fr. 8'000.- la procedura da seguire sarebbe quella
inappellabile, sicché l’istante non avrebbe diritto di replica. Ha altresì
eccepito la nullità della risposta riconvenzionale che pure non sarebbe
conforme alle norme di procedura, confermando per il resto le proprie domande.
7. Con
decreto 8 maggio 2001 il Segretario assessore ha stralciato dai ruoli l’allegato
di replica riconvenzionale perché, inoltrato dopo il termine di 30 giorni
stabilito dall’art. 175 CPC, era tardivo. Ha invece considerato ammissibile
l’allegato di replica.
Contro
questo decreto AP 1 si è aggravata con appello 25 maggio 2001, al quale il Segretario
assessore, con ordinanza 29 maggio 2001, non ha concesso effetto sospensivo.
8. Citate
le parti per il dibattimento finale, all’udienza 14 giugno 2004 si è presentata
la sola parte istante, che ha confermato le proprie domande. Parte convenuta,
che aveva preannunciato la propria assenza, ha invece inviato le proprie
conclusioni che, rimesse alla posta l’11 giugno 2004, sono giunte in Pretura il
14 giugno successivo. L’istante avendo eccepito la tardività dell’atto, il
Pretore lo ha estromesso dagli atti con decreto 14 giugno 2004.
9. Con
sentenza 9 agosto 2005 il Pretore ha accolto l’istanza, respingendo per contro
la domanda riconvenzionale, avendo l’istante dimostrato che la convenuta le
aveva chiesto di procedere alla riparazione del veicolo e che la mercede
richiesta era congrua.
10. Con
appello 3 settembre 2005 la convenuta postula l’annullamento della sentenza
impugnata, la reiezione dell’istanza e l’annullamento del precetto esecutivo,
nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la condanna della
controparte al pagamento della somma di fr. 53'967.70 e la restituzione del
veicolo.
Con
osservazioni 29 settembre 2005 parte istante postula la reiezione del gravame.
11. Per
completezza d’esposizione va ancora rilevato che il Pretore, dopo aver
diffidato la convenuta a munirsi di un patrocinatore perché non l’aveva
ritenuta capace di condurre da sola il processo in quanto per ragioni di salute
essa chiedeva il rinvio a tempo indeterminato dell’udienza di discussione, le
ha nominato un legale d’ufficio, il quale ha poi rinunciato al patrocinio a
causa della mancanza di collaborazione della convenuta stessa.
Considerato
In diritto: 12. Prima di affrontare le censure di merito sollevate con l’atto d’appello,
è necessario evadere quelle di natura formale, e preliminarmente la domanda di
annullamento del decreto 8 maggio 2001 con il quale il Segretario assessore ha
stralciato dai ruoli l’allegato di replica riconvenzionale considerandolo
tardivo ed ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’allegato di replica.
Giusta
l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali, segnatamente l’ammissibilità di ogni
singolo atto processuale. Su tali presupposti egli statuisce mediante decreto
(art. 100 CPC). I decreti sono appellabili (art. 307 CPC), ma la loro
impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che la legge lo preveda o conceda
al giudice la facoltà di accordarlo (art. 96 cpv. 3 CPC). Se non è stato
concesso effetto sospensivo, il gravame è trattato con la prima appellazione
sospensiva (art. 96 cpv. 4 CPC), sempreche l’appellante dichiari con l’appello
di merito che i gravami sono mantenuti, altrimenti gli stessi si ritengono
abbandonati (art. 309 cpv. 3 CPC).
12.1. Nel
caso concreto il Segretario assessore si è pronunciato sulla tempestività della
replica riconvenzionale di AP 1 e sull’ammissibilità della replica della AO 1
con decreto 8 maggio 2001. La convenuta vi ha interposto tempestivo appello in
data 25 maggio 2001 e con l’appello di merito ha riproposto la domanda di
nullità. Di conseguenza il gravame dev’essere esaminato.
12.2. Si
osserva avantutto che le doglianze sollevate dall’appellante in merito al modo
di procedere del Segretario assessore e alla pretesa violazione di diritti
fondamentali per il fatto che egli non ha trasmesso subito il gravame al
Tribunale d’appello sono manifestamente infondate. Già si è detto che l’appello
contro un decreto processuale non ha per legge effetto sospensivo (art. 96 cpv.
3 CPC). Poiché il Segretario assessore ha rifiutato con ordinanza 29 maggio
2001 di concedere l’effetto sospensivo chiesto dall’appellante -e tale
decisione competeva a lui e non, come erroneamente ritenuto dall’appellante,
all’autorità di ricorso- egli neppure aveva motivo di trasmettere il gravame al
Tribunale d’appello, che comunque non se ne sarebbe potuto occupare se non
unitamente ad un eventuale appello avente effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4
CPC). Per i motivi che saranno esposti qui di seguito, vengono pure a cadere le
doglianze dell’appellante in punto alla pretesa violazione dei principi di
indipendenza e imparzialità del giudice, che avrebbe pure disatteso molteplici
norme del diritto costituzionale.
12.3. L’appellante
contesta la decisione con la quale il primo giudice ha ammesso la replica di
controparte, adducendo che, malgrado l’introduzione di una domanda
riconvenzionale del valore superiore a fr. 8'000.-, l’istanza avrebbe dovuto
seguire la procedura inappellabile.
Quando
-come avvenuto nel caso concreto- una domanda riconvenzionale eccede la
competenza inappellabile del Pretore adito con l’azione principale, questi deve
assegnare al convenuto un termine perentorio per la presentazione dell’allegato
di risposta e riconvenzione (art. 12 cpv. 5 CPC), con la conseguenza che la
procedura -da orale qual’è quella inappellabile- diventa scritta, tornandovi
pertanto applicabili gli artt. 165 segg. CPC. A torto quindi l’appellante
sostiene che all’istanza si doveva continuare ad applicare la procedura
inappellabile e solo alla domanda riconvenzionale quella appellabile, trattandosi
di soluzione non prevista dal CPC.
A
ragione il Pretore ha quindi respinto l’eccezione della convenuta, e ammesso la
replica scritta dell’istante, che, inoltrata nel termine perentorio di 30
giorni era tempestiva (art. 174 CPC).
12.4. Il
primo giudice ha estromesso dall’incarto la replica riconvenzionale della
convenuta / attrice riconvenzionale, perché tardiva in quanto non inoltrata nel
termine di 30 giorni stabilito dall’art. 175 CPC. L’appellante censura il
decreto anche su questo punto, argomentando di non aver inoltrato l’allegato di
replica perché il Pretore, contravvenendo alle norme di procedura, non le aveva
assegnato il termine per farlo.
Si
rileva in proposito che l’art. 175 CPC prevede la facoltà dell’attore di replicare
nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della risposta.
Diversamente da quanto prevede l’art. 168 CPC per la risposta, per la quale il
termine è assegnato dal giudice che ne stabilisce anche la durata -da 15 a 30
giorni, o più quando circostanze particolare lo impongano (cpv. 2)-, l’art. 175
CPC già stabilisce il termine per la replica, dichiarandolo perentorio e fissandone
sia la durata sia l’inizio della decorrenza. Il Pretore non aveva pertanto
motivo di assegnare un termine per la replica riconvenzionale alla convenuta, lo
stesso già essendo chiaramente stabilito dal codice di rito (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, m. 4 ad
art. 175).
Considerato
che l’allegato di replica e risposta riconvenzionale è stato intimato alle
parti l’11 dicembre 2000, al momento dell’inoltro della duplica e replica
riconvenzionale (12 aprile 2001) il termine di legge era abbondantemente
trascorso. A ragione quindi il Pretore ha estromesso l’allegato dall’incarto.
13. Con
la sentenza impugnata il Pretore ha estromesso dall’incarto le conclusioni
della convenuta, ritenendole tardive. Essa lamenta anche in questo caso l’errata
applicazione della procedura, sostenendo di aver inviato le proprie conclusioni
nei termini previsti dal CPC.
Per
l’art. 280 cpv. 3 CPC, quando siano state assunte prove, ogni parte ha la
facoltà di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento un allegato
conclusionale. Il CPC non assegna quindi alla parte un termine per presentare
le conclusioni, bensì indica una scadenza entro la quale l’allegato deve essere
prodotto al tribunale. Scopo di tale scadenza è di permettere alle parti di
prendere conoscenza delle conclusioni avversarie prima del dibattimento finale,
ciò che presuppone il tempo necessario per procedere all’intimazione
dell’allegato stesso. A questa scadenza non si possono quindi applicare i
precetti validi per i termini, perché così facendo lo scopo per il quale il
legislatore ha inserito questo lasso di tempo di 5 giorni sarebbe vanificato,
tenuto conto del tempo necessario per l’intimazione e dei tempi tecnici della
posta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 280 n. 767).
Poiché
nel caso concreto le conclusioni della convenuta -datate 9 giugno 2004 ma
rimesse alla posta solo l’11 giugno- sono pervenute alla cancelleria della Pretura
solo il 14 giugno, vale a dire il giorno del dibattimento finale, a ragione il
Pretore le ha considerate tardive.
14. Nel
merito della vertenza, il Pretore ha ritenuto provato che la convenuta aveva
dato all’istante l’ordine di procedere alla riparazione del veicolo e di
conseguenza era tenuta a pagare la fattura di cui trattasi che -sulla scorta
delle conclusioni del perito giudiziario- ha ritenuto congrua, fondando il
proprio convincimento in merito alla nascita del contratto sulla testimonianza
del teste G__________, il quale ha affermato di aver assistito al colloquio tra
__________ T__________ e AP 1 nel corso del quale essa gli ha chiesto di riparare
subito il veicolo. L’appellante censura tale accertamento, affermando che si
tratterebbe di un teste “falso”, perché all’udienza preliminare controparte
aveva indicato che si trattava di un suo dipendente, mentre il teste medesimo
ha poi affermato di non essere mai stato alle dipendenze della AO 1. Da ciò
essa deduce che il teste ha mentito, deponendo secondo le istruzioni
impartitegli dall’istante, sicché il relativo verbale sarebbe da estromettere
dagli atti.
Parte
istante ha notificato, in sede di udienza preliminare, il teste G__________,
con l’indicazione che lo stesso all’epoca era alle dipendenze della Carrozzeria
(verbale udienza preliminare 5 giugno 2001). L’opposizione della convenuta, la
quale sosteneva che la Carrozzeria non aveva alcun operaio alle sue dipendenze,
è stata respinta dal Pretore che ha ammesso la prova testimoniale, non
potendone escludere a priori la concludenza. Interrogato, il teste ha dapprima deposto
di non essere mai stato alle dipendenze dell’istante. In seguito ha precisato
di aver assistito al colloquio tra AP 1 e __________ T__________ presso la AO 1
-dove egli si era recato per far riparare la propria auto- ricordando che AP 1
aveva chiesto a __________ T__________ di procedere subito a riparare il
veicolo (teste G__________, verbale 26 settembre 2001 pag. 2). Non v’è alcun
elemento dal quale si possa dedurre la pretesa falsità della deposizione. Vero
è che il teste ha negato di essere stato alle dipendenze dell’istante,
smentendo così la contraria affermazione dell’istante stessa e confermando su
questo punto la versione della convenuta, che tale fatto aveva negato. Ciò non
permette però minimamente di considerare falso il resto della deposizione per
il solo fatto che nel seguito il teste ha invece confermato la versione dei
fatti come addotti dall’istante. Neppure vi sono elementi che inducano a
ritenere che il teste sia “falso” perché chi lo ha citato lo ha qualificato in
modo errato.
15. Neppure
l’asserita falsità della deposizione di __________ T__________ -tema
monotonamente ricorrente in tutto l’atto d’appello- induce a diversa conclusione.
Sentito nella forma dell’interrogatorio formale, egli ha riferito di aver
ricevuto l’incarico di procedere dal perito dell’assicurazione. Il perito ha dal
canto suo negato tale circostanza, rilevando che siffatta decisione non
rientrava nelle sue competenze (teste __________, verbale 27 novembre 2001, pag.
3). L’appellante ne deduce che sarebbe di conseguenza falso tutto quanto detto
da __________ T__________ e quanto affermato dall’istante nelle proprie
comparse scritte. A prescindere dal fatto che siffatta conclusione è quantomeno
affrettata, a ben vedere e leggendo senza pregiudizi l’intera deposizione del T__________,
risulta che egli afferma di aver ricevuto l’incarico di riparare il veicolo, ma
che, per salvaguardare la posizione della convenuta dal profilo assicurativo, ha
atteso l’intervento del perito, smontando parte del veicolo affinché egli lo
potesse analizzare (teste __________, verbale 27 novembre 2001, pag. 3), e
quando poi il perito gli ha dato via libera ha iniziato le riparazioni, poi non
portate a termine essendo nel frattempo sorte incomprensioni tra le parti. Il
via libera dato dal perito non è quindi da intendere quale ordine di eseguire i
lavori, bensì quale nulla osta nel senso che, esperiti i necessari accertamenti,
la riparazione del veicolo non avrebbe comportato conseguenze dal profilo
assicurativo (interrogatorio formale T__________, verbale 18 ottobre 2001, in
particolare le risposte ad 6.e, 8f). Comunque, anche qualora T__________ avesse
erroneamente interpretato il nullaosta del perito quale ordine di procedere,
ciò nulla toglierebbe alla validità della deposizione di __________, dalla
quale risulta che, comunque, è stata l’appellante medesima a chiedere la
riparazione delle vettura.
16. Di
conseguenza va confermata la sentenza del Pretore che ha correttamente
accertato l’esistenza di un contratto tra le parti. Ciò comporta pure la
conferma della sentenza in punto alla reiezione della domanda riconvenzionale,
ciò che rende superfluo esaminare se sia ammissibile l’aumento in questa sede
dell’importo richiesto.
L’appello
deve di conseguenza essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi
pronuncia:
1. L’appello 3 settembre 2005 di AP 1 è
respinto.
Considerandi
2.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 600.-
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla AO 1fr. 1'500.-
di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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