12.2005.16
compravendita - mora del venditore - interpretazione di una clausola contrattuale
7 giugno 2006Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.16
Data decisione, Autorità:
07.06.2006, IICCA
Titolo:
compravendita - mora del venditore - interpretazione di una clausola contrattuale
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
MORA NELLA CONSEGNA
art. 1 CO
art. 18 CO
art. 184 CO
Incarto n.
12.2005.16
Lugano
7 giugno 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Alippi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.45
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa, con petizione 25
luglio 2003, da
AP 1
rappr. dall¿ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall¿ RA
2
in materia di compravendita d¿automobile (pena
convenzionale) con la quale l¿attrice ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento dell¿importo di Fr. 13'275.- oltre interessi al 5% dall¿8 maggio 2002
e che il Pretore, con sentenza 3 gennaio 2005, ha integralmente respinto.
Appellante la parte attrice la quale, con appello 24
gennaio 2005, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso dell¿integrale
accoglimento della sua pretesa, mentre il convenuto, con osservazioni 8 marzo
2005, ha postulato la reiezione dell¿appello e la conferma della sentenza
impugnata.
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in
diritto:
1. Il 27 dicembre 1999 la AP 1 (in seguito Garage), in qualità di
venditrice, e AO 1, quale compratore, hanno sottoscritto un contratto di
compravendita avente per oggetto una vettura BMW (doc. A). Il prezzo pattuito
ammontava a fr. 88'500.-- e quale data di consegna risulta sul contratto
l¿indicazione dicembre 2000, poi corretta a mano in dicembre 2001.
2. Con scritto raccomandato, datato 10 gennaio 2002 (doc. B), AO 1 si è
lamentato dei ritardi nella consegna del veicolo ed ha comunicato di "disdire
il contratto a margine", concludendo che "confido
nell'accettazione da parte vostra di questa mia presa di posizione, che vi
prego di confermarmi per iscritto. In caso contrario vogliate considerare la
presente ai sensi dell'art. 6.1 delle condizioni generali del contratto di
compra-vendita del dicembre 1999".
Il
17 gennaio 2002 il Garage ha risposto facendo rilevare di essere incolpevole
nel ritardo di consegna e di non poter accettare l'annullamento del contratto, "anche
in virtù dell'alinea 2 dell'art. 6.1 delle condizioni generali"; ha
quindi chiesto al cliente di ritornare sulla sua decisione e di pazientare
ancora poche settimane.
Mediante
lettera datata 27 febbraio 2002 (doc. D) il Garage ha invitato AO 1 a
contattarlo entro l'11 marzo 2002 per concordare il ritiro della vettura.
Quest'ultimo ha risposto con lettera 8 marzo 2002 (doc. E) riconfermando la
disdetta del contratto, "ritenuti ampiamente scaduti i termini di
consegna della vettura in conformità alle disposizioni di cui all'art.
6.1". L'11 marzo 2002 il garage ha rilevato che "la prassi
prevista dall'art. 6.1 delle condizioni generali del contratto di compravendita
non è stata rispettata" e ha invitato l'acquirente a ritirare la
vettura (doc. F). A fronte del mancato ritiro del mezzo, il Garage ha fissato,
invano, un ulteriore termine a AO 1 e gli ha poi fatturato fr. 13'275.-, pari
alla penale del 15% prevista dall'art. 6.2 delle condizioni generali, e ha
fatto spiccare nei confronti del cliente un precetto esecutivo per
quell'importo oltre accessori (doc. G, H, I, L).
3. Con petizione 25 luglio 2003 il Garage ha postulato la condanna di AO
1 al pagamento di fr. 13'275.- oltre a interessi al 5% dall'8 maggio 2002,
spese esecutive e tasse d'incasso e il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________.
A
mente della parte attrice, il cliente non avrebbe effettuato gli adempimenti
esatti dall'art. 6.1 delle condizioni generali, ragione per cui non potrebbe
recedere dal contratto e sarebbe, invece, in mora nel ritiro del veicolo. Da qui
il suo obbligo al pagamento della penale.
Il
convenuto, in risposta, sostiene invece che il suo scritto 10 gennaio 2002 e il
successivo mancato rispetto dei termini di consegna gli consentirebbe la
rescissione contrattuale per mora del Garage, per cui nulla sarebbe dovuto a
quest'ultimo. Con i successivi allegati le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive posizioni.
4. Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione. Il
primo giudice, rilevata la poca chiarezza del tenore dell'art. 6.1 delle
condizioni generali, ha considerato che la sollecitazione e la fissazione di un
termine supplementare potessero essere eseguite tramite un unico scritto e che,
in buona fede, il Garage doveva interpretare in questo senso il contenuto della
lettera 10 gennaio 2002. Ritenuto che, entro il termine di 30 giorni, la
vettura ancora non era disponibile, il cliente era legittimato a recedere dal
contratto, cosa che ha fatto regolarmente. Il recesso non può essere
considerato tardivo, stante la possibilità di comunicarlo contestualmente alla
fissazione del termine ultimo supplementare per la consegna, rispettivamente
per atti concludenti. Del resto il Garage avrebbe verosimilmente potuto
bloccare la produzione del veicolo una volta ricevuta la comunicazione del 10
gennaio 2002, poiché a quel momento già sapeva che non avrebbe potuto
rispettare il termine supplementare di 30 giorni.
5. Con l¿appello che ci occupa il Garage ripropone le proprie
considerazioni e conclusioni a riforma del primo giudizio mentre la controparte
ne postula la reiezione.
Degli
argomenti delle parti si dirà per quanto necessario nel seguito
dell¿esposizione di diritto.
6. Le parti - ciò che è incontestato - hanno stipulato un contratto
di compravendita, assoggettandolo validamente alle condizioni generali stampate
sul retro del contratto stesso (doc. B). Si rileva che la parte appellata ha
rinunciato in questa sede a contestare la data di consegna pattuita che rimane
quindi a dicembre 2001. Pure incontestato è il fatto che il veicolo non ha
potuto essere messo a disposizione dell'acquirente secondo i tempi stabiliti
contrattualmente.
Vi
è invece disaccordo tra le parti sulla facoltà o meno del cliente di far valere
le conseguenze della mora del Garage. Su questo aspetto risulta decisivo il
tenore dell'art. 6.1 delle condizioni generali, che così recita:
"6.1
Mora del venditore
In
caso di mora della consegna, il compratore può far valere i propri diritti solo
dopo una sollecitazione scritta al venditore nonché solo se dopo un termine
supplementare di 30 giorni, notificato per iscritto, il venditore non ha dato
seguito al suo impegno contrattuale.
Il
compratore non può far valere pretese di risarcimento di danni che non sono
stati causati dal venditore, in particolare se sono dovuti al ritardo nella consegna
da parte del fabbricante, rispettivamente dell'importatore, a scioperi,
ecc."
7. Come rettamente evidenziato dal Pretore, la norma citata non si
distingue per chiarezza. Risulta in effetti che l'acquirente è tenuto sia a una
sollecitazione scritta che alla fissazione scritta di un termine supplementare
di 30 giorni. Nulla invece viene indicato circa il rapporto materiale e
temporale tra i due atti. Si impone quindi una interpretazione ai sensi
dell'art. 18 CO, tenendo conto in particolare del principio della buona fede,
del comportamento delle parti prima e dopo la conclusione del contratto e del
principio in dubio contra stipulatorem (cfr. BSK OR I - Wiegand, Art. 18 CO, 3a ed. n. 29, 35,
40).
8. In concreto il silenzio sul rapporto tra i due atti deve essere
considerato qualificato nel senso che nulla viene preteso dal compratore, se
non che faccia valere i propri diritti solo dopo aver sollecitato e dopo aver
fissato un termine supplementare. Non vi è quindi alcuna necessità che i due
atti siano materialmente e temporalmente separati: di un tale requisito non vi
è appunto traccia nella norma specifica. In effetti, seguendo la tesi
dell'appellante, la fissazione del termine potrebbe comunque seguire di un
giorno o di un'ora la sollecitazione, il che non ha senso ma apparirebbe anzi
vessatorio nei confronti del cliente. Ne consegue che non è nemmeno necessaria
l'applicazione del principio in dubio contra stipulatorem poiché risulta
con sufficiente chiarezza che, in buona fede, si deve considerare che l'art.
6.1 permette l'esecuzione dei due atti tramite unico scritto.
9. Con il suo scritto 10 gennaio 2002 AO 1 ha esposto in maniera
chiara la sua volontà: egli desiderava recedere dal contratto oppure, in caso
di mancata accettazione da parte del Garage, intendeva eseguire gli atti di cui
all'art. 6.1 delle condizioni generali. In buona fede la situazione per la
parte che aveva allestito le condizioni generali non poteva che essere chiara e
non si prestava a fraintendimenti, nonostante la mancata indicazione specifica
della fissazione del termine di 30 giorni. Il compratore ha manifestato in modo
inequivocabile la sua volontà di recedere al più presto dal contratto:
immediatamente con l'accordo della controparte oppure secondo i termini
contrattuali in caso di suo disaccordo.
Ne
consegue che, con l'invio della comunicazione di cui al doc. B, il qui
appellato ha ossequiato i disposti dell'art. 6.1 ed era quindi legittimato a
far valere i diritti conferitigli dall'art. 107 CO. Ciò a maggior ragione se si
tiene conto della risposta 17 gennaio 2002 del Garage, che si opponeva al
recesso con argomentazioni del tutto infondate e difformi da quelle esposte
nella presente procedura, tacendo sulla presunta necessità di fissare un
ulteriore termine.
10. A norma dell'art. 107 cpv. 2 CO il creditore può recedere dal
contratto a condizione che lo dichiari immediatamente al debitore in mora.
In
concreto la carenza del presupposto dell'immediata comunicazione di recesso è
stata fatta valere con la necessaria chiarezza dalla venditrice solo con
l'appello. A prescindere dall'eventuale applicazione dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC che vieta l¿adduzione di fatti nuovi in appello, la censura è comunque
infondata. Come giustamente argomentato dal giudice di prime cure, il creditore
è libero di operare la scelta concessagli dall'art. 107 cpv. 2 CO (adempimento
e risarcimento danni oppure recesso) già contestualmente alla fissazione di un
termine per l'esecuzione dell'obbligazione tardiva (cfr. Weber, Berner Kommentar, Art. 107 CO,
n. 82 s. e 143 e giurisprudenza e dottrina ivi citata). Ciò soprattutto nel
caso in cui chi fissa il termine già sa che non potrà essere rispettato, come
si è verosimilmente verificato in concreto (cfr. audizione M__________, p. 11: "Da
parte mia ho potuto comunicare solo nel dicembre 2001 alla AP 1 che la vettura AO
Fatti
1 sarebbe giunta sul banco di produzione il 18 febbraio 2002",
informazione questa verosimilmente trasmessa al cliente). Così si è appunto
determinato AO 1, che ha anticipato in maniera chiarissima la sua precisa
volontà di recedere dal contratto (cfr. in questo senso anche il teste B__________
che dichiara "Rimasi pertanto sorpreso quando il 9 di gennaio 2002,
prima che arrivasse in garage la lettera di cui al doc. B, in un colloquio con AO
1 mi disse che non avrebbe più ritirato la vettura perché si considerava il
"figlio della serva" in quanto sosteneva che noi avevamo dato la
vettura a un altro cliente"). Lo scritto 8 marzo 2002, come risulta
pure dal tenore dello stesso, riveste quindi unicamente carattere di conferma
del recesso già validamente comunicato con la lettera del 10 gennaio 2002.
11. Stante la validità della rescissione contrattuale da parte del
compratore, non può ovviamente entrare in linea di conto una mora di quest'ultimo
in punto al ritiro dell'auto. Nulla è quindi dovuto all'appellante.
12. L'appello deve dunque essere respinto. Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico
dell'appellante.
Per i quali motivi
richiamati per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L¿appello 24 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali consistenti in:
tassa
di giustizia fr. 450.-
spese fr.
50.
-
totale
fr. 500.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l¿obbligo di rifondere a
controparte fr. 700.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster