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Decisione

12.2005.16

compravendita - mora del venditore - interpretazione di una clausola contrattuale

7 giugno 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1 sarebbe giunta sul banco di produzione il 18 febbraio 2002",

informazione questa verosimilmente trasmessa al cliente). Così si è appunto

determinato AO 1, che ha anticipato in maniera chiarissima la sua precisa

volontà di recedere dal contratto (cfr. in questo senso anche il teste B__________

che dichiara "Rimasi pertanto sorpreso quando il 9 di gennaio 2002,

prima che arrivasse in garage la lettera di cui al doc. B, in un colloquio con AO

1 mi disse che non avrebbe più ritirato la vettura perché si considerava il

"figlio della serva" in quanto sosteneva che noi avevamo dato la

vettura a un altro cliente"). Lo scritto 8 marzo 2002, come risulta

pure dal tenore dello stesso, riveste quindi unicamente carattere di conferma

del recesso già validamente comunicato con la lettera del 10 gennaio 2002.

11. Stante la validità della rescissione contrattuale da parte del

compratore, non può ovviamente entrare in linea di conto una mora di quest'ultimo

in punto al ritiro dell'auto. Nulla è quindi dovuto all'appellante.

12. L'appello deve dunque essere respinto. Tasse, spese e ripetibili

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico

dell'appellante.

Per i quali motivi

richiamati per le spese

l'art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L¿appello 24 gennaio 2005 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali consistenti in:

tassa

di giustizia fr. 450.-

spese fr.

50.

-

totale

fr. 500.-

già

anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l¿obbligo di rifondere a

controparte fr. 700.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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