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Decisione

12.2005.160

Lavoro - disdetta abusiva - lesione della personalità - critiche e pressioni nei confronti del lavoratore - certificato di lavoro

24 novembre 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. S__________

e AP 1 hanno dipoi concluso il 28 aprile 2000 un contratto di lavoro, in base

al quale l'attrice ha assunto dal 1° maggio 2000 la funzione di responsabile

delle relazioni esterne, della qualità e del marketing. Il contratto prevedeva

uno stipendio lordo annuo di fr. 135'000.– versato in tredici mensilità. Concluso

per tempo indeterminato, il contratto poteva essere disdetto per la fine di un

mese, con preavviso di sei mesi, la prima volta per il 31 marzo 2001. Con

scritto 4 luglio 2001 S__________ ha notificato all'attrice la disdetta del

rapporto di lavoro.

A titolo completivo si osserva che nell'agosto 2000 è stata

costituita la AO 1, la quale nel maggio 2001 è stata assunta per fusione dalla

S__________. Quest'ultima società ha quindi modificato nel maggio 2002 la

propria ragione sociale in AO 1.

C. Con

petizione 18 giugno 2002 AP 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 per chiedere, quale conseguenza del licenziamento, la condanna

della AO 1, già S__________, al pagamento di fr. 17'349.– per retribuzione di

lavoro straordinario e giorni festivi non goduti, fr. 62'400.– a titolo di

indennità per licenziamento abusivo e fr. 20'000.– per torto morale, oltre

interessi di legge a partire dalla data della petizione. Essa ha chiesto pure la

consegna di un certificato di lavoro conforme alle sue prestazioni lavorative.

Con risposta 23 settembre 2002 la convenuta ha contestato integralmente le

domande dell'attrice. Le posizioni delle parti sono state confermate nella

replica e nella duplica. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le

loro richieste negli allegati conclusivi del 24 maggio 2005.

D. Con

sentenza 16 agosto 2005 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del

Pretore, in parziale accoglimento della petizione ha condannato la convenuta a

versare fr. 22'533.30 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2002 a titolo di

indennità per licenziamento abusivo e a consegnare un attestato di lavoro che

indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro. Ha invece respinto le

restanti richieste. Ha quindi posto la tassa di giustizia di fr. 2'800.– e le

spese di fr. 1'825.– nella misura di 3/4 a

carico dell'attrice e di 1/4 a carico della convenuta,

condannando l'attrice a rifondere alla convenuta fr. 4'000.– a titolo di

parziali ripetibili.

E. AP 1 è insorta con appello dell'8 settembre 2005, chiedendo in riforma

del giudizio impugnato l'accoglimento parziale della petizione nel senso di condannare

la convenuta a versare - oltre a fr. 22'533.30 con interessi al 5% dal 18

giugno 2002 a titolo di indennità per licenziamento abusivo - l'importo di fr.

20'000.– per torto morale oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2002, come pure a

trasmettere un attestato di lavoro completo e di porre gli oneri processuali di

prima sede secondo la parziale soccombenza, con protesta di spese e ripetibili

di seconda sede. La convenuta ha proposto con osservazioni del 27 ottobre 2005

di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili.

e ritenuto

in diritto: 1. Nella fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto dati i

presupposti dell'abusività della disdetta, accogliendo tuttavia solo

parzialmente la richiesta di indennizzo formulata dall'attrice. Non ha invece ritenuto

sussistere gli estremi per condannare la convenuta alla retribuzione del lavoro

straordinario e dei giorni festivi non goduti e al pagamento di un'indennità

per torto morale. Ha per contro fatto ordine alla convenuta di consegnare

all'attrice un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata del

rapporto di lavoro.

1.1 Per

quanto attiene l'abusività della disdetta, il primo giudice ha tenuto conto del

comportamento della convenuta – che intendeva in particolare imporre

all'attice, con effetto immediato, condizioni lavorative peggiori a quelle

garantite dal contratto e non accettate da AP 1 – della mancanza di

responsabilità attribuibili all'attrice per le circostanze in cui è avvenuto il

licenziamento e della durata non particolarmente lunga del rapporto di lavoro.

Esso ha dunque ritenuta giustificata un'indennità per licenziamento abusivo, limitando

tuttavia la stessa a fr. 22'533.30, pari a due mensilità lorde oltre alla quota

parte di tredicesima; ciò diversamente dalle sei mensilità postulate

dall'attrice e quantificate da quest'ultima in fr. 62'400.–. Questa decisione

non è stata impugnata in appello.

1.2 Con

riferimento alla pretesa dell'attrice di ottenere fr. 17'349.– quale

retribuzione per lavoro straordinario e giorni festivi non goduti, il

Segretario assessore ha rilevato che la disdetta è stata notificata il 4 luglio

2001 e che l'attrice è stata contestualmente liberata, con effetto immediato,

dall'obbligo di prestare la propria prestazione lavorativa. Essendo il periodo

di esonero durato fino al 31 gennaio 2002, il primo giudice ha quindi ritenuto

compensati il lavoro straordinario e i giorni di libero non goduti, con il

lungo periodo di esonero durato quasi 7 mesi. Ha pertanto respinto la

richiesta. Anche questa decisione non è stata oggetto di impugnativa in sede

d'appello.

1.3 Il

Segretario assessore ha pure respinto tutti i motivi invocati da AP 1 a

sostegno della lesione della personalità e la conseguente richiesta di ottenere

fr. 20'000.– quale indennità per torto morale.

1.3.1 Il

primo giudice ha in primo luogo rilevato che, nelle concrete circostanze, le

critiche rivolte all'attrice – a prescindere dalla loro fondatezza – non sono

lesive della personalità. Egli ha evidenziato che le stesse sono state infatti esternate

nell'ambito di riunioni dei Consigli di amministrazione di S__________ e di AO

1 o in rapporti interni destinati esclusivamente al CdA; quindi sono state

espresse da organi dirigenti o portate alla loro attenzione. Sennonchè, secondo

il Segretario assessore, proprio a questi ultimi compete la facoltà (e talvolta

il dovere) di controllare, o far controllare, l'operato dei propri dipendenti e

di esprimere valutazioni in proposito. Secondariamente, rileva ancora il primo

giudice, le critiche concernevano soltanto le qualità lavorative dell'attrice e

quindi un campo che compete al datore di lavoro di vegliare e controllare. In

terzo luogo, secondo il Segretario assessore, non risulta che le critiche siano

state propagandate verso l'esterno, segnatamente ai colleghi di lavoro di AP 1.

Egli rileva infine che del resto l'attrice neppure ha sostenuto che le critiche

siano state il motivo scatenante il licenziamento.

1.3.2 Secondo

il primo giudice, neppure il rimprovero mosso dall'attrice alla convenuta,

vertente sulle presunte pressioni esercitate affinché ritirasse la causa

inoltrata contro la precedente datrice di lavoro (C__________), permette di

fondare una violazione della personalità. Egli rileva infatti che non risulta

che in occasione della riunione del CdA della AO 1 del 16 ottobre 2000 si sia

deciso di obbligarla a ritirare la procedura. Del resto, prosegue il Segretario

assessore, l'attrice non ha sostenuto, né tantomeno dimostrato, che il suo

licenziamento sia riconducibile al mancato ritiro della causa.

1.3.3 Il

primo giudice ha pure respinto la censura di AP 1 concernente la violazione

della personalità per una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri

colleghi. La parte attrice ha in effetti omesso, a suo dire, di indicare – se

non soltanto in sede di conclusioni, e quindi tardivamente – in che cosa

sarebbe consistita la disparità, e di specificare, almeno sommariamente, la

categoria di colleghi rispetto ai quali alla sarebbe stata discriminata.

1.3.4 A

detta del Segretario assessore, il comportamento della convenuta non può essere

ritenuto lesivo della personalità dell'attrice neppure con riferimento ai

lavori supplementari eseguiti da quest'ultima senza retribuzione. Le

allegazioni dell'attrice e le emergenze istruttorie (in particolare il doc.

GGG) permettono infatti al primo giudice di concludere che il carico notevole

di lavoro al quale sono stati sottoposti AP 1 e tutte le persone coinvolte

nella preparazione della domanda di concessione era dovuto a circostanze

eccezionali, limitate nel tempo e giustificate da motivi oggettivi. Non risulta,

secondo il Segretario assessore, che all'attrice siano stati chiesti sforzi

inutili, al solo scopo di obbligarla ad orari di lavoro prolungati. Né

tantomeno risulta che a quel tempo, ad esempio al termine del periodo in cui vi

fu una mole di lavoro accresciuta, l'attrice abbia postulato il pagamento delle

ore supplementari, rispettivamente il recupero dei giorni di libero non goduti.

1.3.5 Il primo

giudice neppure ha riconosciuto che l'attività dell'attrice sia stata “congelata”

dalla convenuta, alla fine del 2000, con conseguente violazione della

personalità. Egli al proposito rileva che dagli atti emerge semmai una

riduzione delle spese dei settori di competenza dell'attrice, dettata da misure

di risparmio; quindi da motivi gestionali e organizzativi, ma non dalla volontà

di danneggiarla in qualsivoglia maniera. Il Segretario assessore evidenzia che AP

1, del resto, non è stata lasciata senza lavoro, ma per sua stessa ammissione

si è concentrata su altre attività, quali lo sviluppo della qualità e

l'elaborazione dei criteri di sponsoring e di pubbliche relazioni.

1.4 Per

quanto concerne il certificato di lavoro postulato dall'attrice, il Segretario

assessore ha distinto le facoltà date al lavoratore dall'art. 330a CO di chiedere

un attestato parziale, limitato alla natura e alla durata del rapporto di

lavoro (cpv. 2), oppure completo, che si pronunci anche sulle prestazioni e

sulla condotta del lavoratore (cpv. 1). Visto il tenore della richiesta

dell'attrice – che ha postulato un certificato “conforme ai risultati delle

prestazioni lavorative” – il primo giudice, dopo aver evidenziato che la

convenuta non ha opposto alcun valido motivo a fondamento del suo rifiuto, ha

condannato quest'ultima alla consegna di un attestato parziale. Il Segretario

assessore ha pure precisato che la condanna della convenuta alla consegna di un

certificato completo violerebbe il principio “ne eat iudex ultra petita

partium”.

Considerandi

2.

L'appellante

contesta in primo luogo la mancata concessione di un' indennità per torto

morale di fr. 20'000.–. La stessa sarebbe a suo dire giustificata dalle lesioni

della personalità – non riconosciute del Segretario assessore – che si

sarebbero protratte reiteratamente per oltre un anno, portando al licenziamento

ingiustificato (appello, pag. 11 n. 16).

2.1

Secondo

l’art. 336a CO la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve

all’altra un’indennità. Il Tribunale federale, precisando la sua giurisprudenza

pubblicata in DTF 119 II 157 consid. 2a e 2b, confermata in DTF 123 III 246

consid. 6, ha stabilito che l’indennità di cui all’art. 336a CO riveste una

doppia finalità, non solo punitiva, ma anche riparatrice (DTF 123 III 391

consid. 3b): essa è stabilita dal giudice avuta considerazione di tutte le

circostanze, ritenuto il massimo di 6 mesi di salario e la facoltà per l’avente

diritto di cumulare ad essa il risarcimento del danno per altri titoli

giuridici. Tra le circostanze di cui il giudice deve tenere conto vi sono, ad

esempio, la situazione sociale e le possibilità economiche delle due parti, la

gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la disdetta,

la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla disdetta, il

modo in cui essa è stata data, nonché gli effetti economici relativi alla

situazione del lavoratore dopo il licenziamento; il giudice dovrà inoltre, se

del caso, tenere conto di un’eventuale concolpa dell’avente diritto e del

rifiuto ingiustificato di una parte di proseguire o riprendere i rapporti

contrattuali ancorché l’altra parte si sia dichiarata disposta a farlo

(sentenze DTF citate; Nordmann, Die

missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter

besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, p.

214.

segg.). È comunque espressa volontà del legislatore che il giudice possa

disporre di un potere di apprezzamento quanto più ampio possibile, ritenuto

però che la sensibile riduzione del massimo dell’indennità già operata dal

Parlamento (da 12 a 6 mesi) può far propendere per sanzioni non lontane dal

massimo affinché esse rivestano anche la funzione di prevenzione generale

contro i licenziamenti abusivi voluta dal legislatore (Rep. 1994, pag.

353.

con rif.; II CCA 2 febbraio 2000 inc. n. 12.1999.226).

Il

Tribunale federale ha pure precisato che, in ragione della sua finalità

riparatrice, l'indennità prevista dall'art. 336a CO non lascia spazio all'applicazione

cumulativa del risarcimento del torto morale per violazione della personalità

previsto dall'art. 49 CO in connessione con l'art. 328

cpv. 1 CO (Aubert, Commentare

Romand, CO Ginevra 2003, m. 2 ad art. 336a, pag. 1775; SJ 1999 I 277, consid. 4).

L'indennità dell'art. 336a CO è infatti già comprensiva

del risarcimento per tutte le violazioni della personalità del lavoratore che derivano

dalla disdetta abusiva del contratto di lavoro. L'applicazione cumulativa

dell'art. 49 CO può entrare in considerazione, a titolo eccezionale, solo

qualora la violazione della personalità sia grave a tal punto che un importo

corrispondente a 6 mensilità non basti a ripararla (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 409, n. 1.4; SJ

1999.

I 282).

2.2

Per

quanto qui concerne, l'attrice aveva avanzato pretese nei confronti della

convenuta “conseguenti al licenziamento” di fr. 62'400.–, pari a sei mesi di

stipendio, quale indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336a CO,

e di fr. 20'000.– quale indennità per torto morale (petizione, pag. 20 n. 16;

conclusioni, pag. 17 n. 24). Il Segretario assessore, dopo aver escluso una

lesione della personalità dell'attrice (sentenza impugnata, pag. 7, consid.

5.

) e valutato il comportamento della convenuta anche da altri profili (sentenza

impugnata, pag. 8 e 9, consid. 6.1 e 6.2), ha concesso unicamente un'indennità

di fr. 22'533.30, pari a due mesi di stipendio, per licenziamento abusivo.

Questa decisione, come detto (sopra, consid. 1.1), benchè non abbia attribuito

all'attrice il massimo di sei mesi di stipendio consentito dalla

giurisprudenza, non è stata impugnata in appello. L'appellante ha con ciò di

fatto riconosciuto che la gravità del comportamento della convenuta non era

tale da giustificare neppure l'attribuzione dell'indennità massima ai sensi

dell'art. 336a CO. AP 1 è dunque malvenuta a pretendere che alla predetta

indennità, concessa limitatamente a due mensilità, venga ora cumulato un

risarcimento del torto morale per violazioni della personalità – connesse alla

disdetta abusiva del contratto di lavoro (appello, pag. 11 n. 16) – ai sensi

dei combinati disposti degli art. 49 e 328 CO. Già per questo motivo l'appello è

destinato all'insuccesso.

3.

A

titolo abbondanziale va comunque rilevato che l'appello non trova miglior sorte

neppure se si considerano le censure mosse dall'appellante alla decisione del

Segretario assessore in merito alla negata lesione della personalità.

3.1

L'appellante

contesta il fatto che il primo giudice non ha riconosciuto lesive della

personalità le critiche mosse nei suoi confronti dalla convenuta. Essa

disattende tuttavia che al datore di lavoro è comunque concessa la facoltà di

criticare il lavoro e il comportamento del dipendente. Le critiche non devono

però trascendere nell'ingiuria e nella vessazione (Aubert, op. cit., m. 4 ad art. 328,

pag. 1728). Ciò che non è il caso nella fattispecie ora in esame. L'appellante

non dimostra del resto che il Segretario assessore abbia omesso di considerare

prove attestanti che la convenuta ha avuto nei suoi confronti un atteggiamento

ingiurioso e vessatorio. Le critiche alle quali fa riferimento l'appellante

(appello, pag. 6, in alto) non esprimono d'altro canto l'opinione della

convenuta, quanto piuttosto le legittime convinzioni di un membro del Consiglio

di amministrazione della STCK (doc. DD, pag. 2, intervento dell'avv. Censi).

L'appellante neppure comprova che le affermazioni dell'avv. __________ abbiano

determinato una grave e inaccettabile lesione di immagine nei confronti di

terzi. La testimonianza del signor __________ alla quale fa riferimento AP 1

(appello, pag. 7 in basso) non attesta infatti che nel novembre 2000 la

convenuta aveva già diffuso la notizia che l'attrice sarebbe stata licenziata.

Il teste si limita invero a riferire di aver saputo dai “sigg. M__________ e B__________”

che “il direttor S__________ e la signora AP 1 erano già licenziati oppure

sarebbero stati licenziati” (act. VII, pag. 2). La genericità dell'informazione

fornita dal teste non permette di stabilire se trattavasi di supposizioni dei

suoi informatori o di affermazioni provenienti realmente dalla convenuta o da

membri del Consiglio di amministrazione di quest'ultima. Al riguardo l'appello

manca dunque di consistenza.

3.2

AP 1

censura pure che il Segretario assessore non ha riconosciuto come lesive della

personalità le pressioni su di lei esercitate dalla convenuta, perché avesse a

ritirare la causa promossa contro la precedente datrice di lavoro (CKSA).

L'appellante ancora una volta non dimostra di aver subito pressioni di

un'intensità tale da ostacolare la sua libertà di agire in giustizia nei

confronti di terzi (Brunner, Bühler,

Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad

art. 328, pag. 117 n. 2 e pag. 126 n. 16 ), con conseguente serio danno sul

piano personale (Brunner, Bühler, Wäber,

Bruchez, op. cit., ad art. 328, pag. 126 n. 16 ). Essa ammette in

effetti (appello, pag. 9, verso l'alto) che il suo rifiuto di dar seguito ad

una richiesta in tal senso del dir. Solari non ha comunque avuto quale

conseguenza il suo licenziamento. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel

vuoto.

3.3

L'appellante

si aggrava pure per il fatto che il primo giudice non ha riconosciuto una

violazione della personalità per una disparità di trattamento rispetto agli

altri dipendenti. AP 1 nuovamente non prova di essere stata trattata

meno bene rispetto agli altri colleghi, sia in ragione dei compiti a lei

attribuiti, che in relazione allo stipendio (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, op. cit.,

ad art. 328, pag. 144 e 145, n. 8). Essa pone in relazione il comportamento del

“nuovo direttore W__________, ingaggiato in aprile 2001” e la retribuzione

delle ore supplementari a suo dire “dimostrate dal documento GGG”, con la

parità di trattamento rispetto ad altri colleghi. L'argomentazione, sostenuta

per la prima volta in appello, è tuttavia irricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti la facoltà di addurre in

sede di appello fatti nuovi, prove ed eccezioni e quindi di avvalersi di

argomenti non sollevati in prima istanza e non rilevabili d'ufficio dal giudice. A titolo abbondanziale va comunque rilevato che AP 1 ha

omesso di specificare la categoria di colleghi rispetto ai quali sarebbe stata

discriminata. Per quanto concerne le ore supplementari di cui al documento GGG,

va ricordato che il Segretario assessore – con decisione non contestata (cfr. sopra,

consid. 1.2) – ha stabilito che l'attrice non può pretenderne la retribuzione,

essendo le stesse compensate con il lungo periodo di esonero di cui essa ha

beneficiato. L'appello è quindi nuovamente destinato all'insuccesso.

3.4

AP 1

censura che il primo giudice non ha riconosciuto che la sua attività era stata

“congelata”, alla fine del 2000, con conseguente violazione della personalità. Essa

sostiene che si sarebbe, dal canto suo, “concentrata su altro lavoro,

rifiutando di restare con le mani in mano” (appello, pag. 10, verso il mezzo).

La censura dell'appellante è priva di fondamento. Dal verbale del 17 gennaio

2001.

del Consiglio di amministrazione della S__________ (cfr. I. documenti

prodotti in edizione) – menzionato da AP 1 (appello, pag. 10, verso il mezzo) –

risulta che a metà gennaio 2001 la convenuta ancora faceva affidamento sulle

prestazioni dell'attrice per le pubbliche relazioni e il marketing (conclusioni

del Presidente, pag. 4, verso l'alto).

L'appellante

contesta pure che il Segretario assessore abbia ritenuto semmai una riduzione

delle spese dei settori di competenza dell'attrice dettata da misure di

risparmio, quindi da motivi gestionali e organizzativi. Il primo giudice

avrebbe, a suo dire, omesso a torto di considerare che, poco dopo il suo

licenziamento, “è stata assunta una nuova responsabile di marketing e di

pubbliche relazioni, a cui è stato concesso l'intero budget”. La censura è

priva di pertinenza. Dagli atti risulta in vero che alle persone assunte dopo

la partenza dell'attrice sono stati affidati compiti in buona parte diversi da

quelli avuti in precedenza da quest'ultima (act. XVII, pag. 9, n. 17). Il fatto

poi che, in contingenze finanziarie apparentemente floride, la convenuta abbia

messo in atto misure di risparmio, ancora non dimostra una sua volontà di

nuocere al diritto dell'attrice di essere occupata. Le doglianze d'appello sono

dunque prive di fondamento.

3.5

L'appellante

contesta che il Segretario assessore non ha considerato tra le violazioni della

personalità il mancato rilascio del certificato di lavoro da parte della

convenuta. L'obbligo del datore di lavoro di rilasciare un'attestato deriva dalla

protezione della personalità del dipendente (Favre,

Munoz, Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Losanna 2001, m. 1.12

ad art 328). Il rifiuto di rilasciare un attestato di lavoro può fondare una

domanda di risarcimento, se il lavoratore è in grado di dimostrare che a

seguito di tale rifiuto non è stato assunto da un nuovo datore di lavoro (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, op.

cit., ad art. 330a, pag. 177, n. 7). Per quanto qui concerne l'attrice non ha

provato, né tantomeno sostenuto, di non essere stata assunta per l'assenza di

un certificato di lavoro rilasciato dalla convenuta. Anche su questo punto

l'appello cade dunque nel vuoto.

4.

AP 1

censura infine la decisione del Segretario assessore di condannare la convenuta

alla consegna di un certificato parziale. La richiesta, formulata nella

petizione, di un certificato di lavoro “che si esprima sui risultati delle sue

prestazioni lavorative”, era a suo dire estesa all'attestato completo previsto

dall'art. 330a CO. A torto.

Conformemente all'art. 330a CO, il lavoratore può chiedere al datore

di lavoro un attestato completo, che indichi la natura e la durata del rapporto

di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta (cpv. 1), oppure un

attestato parziale, limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro

(cpv. 2). Al lavoratore è conferita piena libertà di chiedere un certificato

completo o parziale. Se tuttavia opta per un attestato completo, il lavoratore

non può chiedere che si pronunci solo sui risultati delle prestazioni e non

sulla condotta (Favre, Munoz, Tobler,

op. cit., m. 1.4 ad art 330a CO; DTF 129 III 177). L'art. 165 cpv. 2 lett. g

CPC dispone del resto che l'attore deve formulare la propria domanda in termini

precisi.

Per

quanto qui concerne, l'imprecisa formulazione della domanda da parte

dell'attrice (confermata in sede di conclusioni) non lascia spazio per il

rilascio di un attestato di lavoro completo ai sensi dell' art. 330a cpv. 1 CO.

La decisione del Segretario assessore di condannare la convenuta al rilascio di

un attestao parziale, a norma dell'art. 330a cpv. 2 CO, costituente un minus

per rapporto alla richiesta di causa, merita pertanto conferma. Pure su

questo punto l'appello è dunque respinto.

5.

Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto

che, nonostante l'importo ancora contestato in questa sede sia inferiore a fr.

30'000.–, la procedura non può essere gratuita, il valore litigioso essendo

determinato dall'ammontare della domanda iniziale (art. 343 cpv. 2 CO).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara

e pronuncia:

1. L'appello 8 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali

della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia Fr. 1'500.-

b)

spese Fr. 100.-

Fr.

1'600.-

già

anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà alla

AO 1, fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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