12.2005.160
Lavoro - disdetta abusiva - lesione della personalità - critiche e pressioni nei confronti del lavoratore - certificato di lavoro
24 novembre 2006Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2005.160
Data decisione, Autorità:
24.11.2006, IICCA
Titolo:
Lavoro - disdetta abusiva - lesione della personalità - critiche e pressioni nei confronti del lavoratore - certificato di lavoro
CERTIFICATO
DISDETTA ABUSIVA
LESIONE DELLA PERSONALITÀ
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ
art. 49 CO
art. 328 cpv. 1 CO
art. 330a CO
art. 336a CO
Incarto n.
12.2005.160
Lugano
24 novembre
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Lardelli e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del
giudice Walser, astenuto)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.386
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 18
giugno 2002 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
in
materia di contratto di lavoro, con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 17'349.– per retribuzione di lavoro straordinario
e giorni festivi non goduti, fr. 62'400.– a titolo di indennità per
licenziamento abusivo e fr. 20'000.– per torto morale, oltre interessi di legge
a partire dalla data della petizione, come pure la consegna di un certificato
di lavoro conforme alle sue prestazioni lavorative, domande avversate dalla
convenuta e che il Segretario assessore con sentenza del 16 agosto 2005 ha
parzialmente accolto condannando la convenuta a versare fr. 22'533.30 oltre
interessi al 5% dal 18 giugno 2002 a titolo di indennità per licenziamento
abusivo e a consegnare un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata
del rapporto di lavoro;
appellante
l'attrice che con gravame dell'8 settembre 2005 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione, condannando la
convenuta a versare - oltre a fr. 22'533.– con interessi al 5% dal 18 giugno
2002 a titolo di indennità per licenziamento abusivo - l'importo di fr.
20'000.– per torto morale oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2002, come pure a
trasmettere un attestato di lavoro completo e di porre gli oneri processuali di
prima sede secondo la parziale soccombenza, con protesta di spese e ripetibili
di seconda sede;
mentre
la convenuta postula la reiezione dell’appello con osservazioni del 27 ottobre
2005, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. __________
è stata assunta dal 1° settembre 1997 dalla AO 1 (in seguito AO 1). Dall'aprile
1999 essa è stata concessa in prestito a tempo parziale alla S__________ __________
di Lugano (in seguito S__________), ora AO 1. Le sue mansioni consistevano, per
entrambe le società, nella gestione delle pubbliche relazioni e nella
preparazione di quanto necessario per la certificazione di qualità dei due kursaal,
premessa per l'ottenimento delle concessioni federali.
Il 17 marzo 2000, CKSA ha notificato a AP 1 il suo licenziamento. Quest'ultima
ha per contro continuato la sua collaborazione con S__________, fino
all'ottenimento nell'aprile del 2000 della certificazione di qualità del k__________
di Lugano.
Fatti
B. S__________
e AP 1 hanno dipoi concluso il 28 aprile 2000 un contratto di lavoro, in base
al quale l'attrice ha assunto dal 1° maggio 2000 la funzione di responsabile
delle relazioni esterne, della qualità e del marketing. Il contratto prevedeva
uno stipendio lordo annuo di fr. 135'000.– versato in tredici mensilità. Concluso
per tempo indeterminato, il contratto poteva essere disdetto per la fine di un
mese, con preavviso di sei mesi, la prima volta per il 31 marzo 2001. Con
scritto 4 luglio 2001 S__________ ha notificato all'attrice la disdetta del
rapporto di lavoro.
A titolo completivo si osserva che nell'agosto 2000 è stata
costituita la AO 1, la quale nel maggio 2001 è stata assunta per fusione dalla
S__________. Quest'ultima società ha quindi modificato nel maggio 2002 la
propria ragione sociale in AO 1.
C. Con
petizione 18 giugno 2002 AP 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 per chiedere, quale conseguenza del licenziamento, la condanna
della AO 1, già S__________, al pagamento di fr. 17'349.– per retribuzione di
lavoro straordinario e giorni festivi non goduti, fr. 62'400.– a titolo di
indennità per licenziamento abusivo e fr. 20'000.– per torto morale, oltre
interessi di legge a partire dalla data della petizione. Essa ha chiesto pure la
consegna di un certificato di lavoro conforme alle sue prestazioni lavorative.
Con risposta 23 settembre 2002 la convenuta ha contestato integralmente le
domande dell'attrice. Le posizioni delle parti sono state confermate nella
replica e nella duplica. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le
loro richieste negli allegati conclusivi del 24 maggio 2005.
D. Con
sentenza 16 agosto 2005 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, in parziale accoglimento della petizione ha condannato la convenuta a
versare fr. 22'533.30 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2002 a titolo di
indennità per licenziamento abusivo e a consegnare un attestato di lavoro che
indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro. Ha invece respinto le
restanti richieste. Ha quindi posto la tassa di giustizia di fr. 2'800.– e le
spese di fr. 1'825.– nella misura di 3/4 a
carico dell'attrice e di 1/4 a carico della convenuta,
condannando l'attrice a rifondere alla convenuta fr. 4'000.– a titolo di
parziali ripetibili.
E. AP 1 è insorta con appello dell'8 settembre 2005, chiedendo in riforma
del giudizio impugnato l'accoglimento parziale della petizione nel senso di condannare
la convenuta a versare - oltre a fr. 22'533.30 con interessi al 5% dal 18
giugno 2002 a titolo di indennità per licenziamento abusivo - l'importo di fr.
20'000.– per torto morale oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2002, come pure a
trasmettere un attestato di lavoro completo e di porre gli oneri processuali di
prima sede secondo la parziale soccombenza, con protesta di spese e ripetibili
di seconda sede. La convenuta ha proposto con osservazioni del 27 ottobre 2005
di respingere l'appello, con protesta di spese e ripetibili.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto dati i
presupposti dell'abusività della disdetta, accogliendo tuttavia solo
parzialmente la richiesta di indennizzo formulata dall'attrice. Non ha invece ritenuto
sussistere gli estremi per condannare la convenuta alla retribuzione del lavoro
straordinario e dei giorni festivi non goduti e al pagamento di un'indennità
per torto morale. Ha per contro fatto ordine alla convenuta di consegnare
all'attrice un attestato di lavoro che indichi la natura e la durata del
rapporto di lavoro.
1.1 Per
quanto attiene l'abusività della disdetta, il primo giudice ha tenuto conto del
comportamento della convenuta – che intendeva in particolare imporre
all'attice, con effetto immediato, condizioni lavorative peggiori a quelle
garantite dal contratto e non accettate da AP 1 – della mancanza di
responsabilità attribuibili all'attrice per le circostanze in cui è avvenuto il
licenziamento e della durata non particolarmente lunga del rapporto di lavoro.
Esso ha dunque ritenuta giustificata un'indennità per licenziamento abusivo, limitando
tuttavia la stessa a fr. 22'533.30, pari a due mensilità lorde oltre alla quota
parte di tredicesima; ciò diversamente dalle sei mensilità postulate
dall'attrice e quantificate da quest'ultima in fr. 62'400.–. Questa decisione
non è stata impugnata in appello.
1.2 Con
riferimento alla pretesa dell'attrice di ottenere fr. 17'349.– quale
retribuzione per lavoro straordinario e giorni festivi non goduti, il
Segretario assessore ha rilevato che la disdetta è stata notificata il 4 luglio
2001 e che l'attrice è stata contestualmente liberata, con effetto immediato,
dall'obbligo di prestare la propria prestazione lavorativa. Essendo il periodo
di esonero durato fino al 31 gennaio 2002, il primo giudice ha quindi ritenuto
compensati il lavoro straordinario e i giorni di libero non goduti, con il
lungo periodo di esonero durato quasi 7 mesi. Ha pertanto respinto la
richiesta. Anche questa decisione non è stata oggetto di impugnativa in sede
d'appello.
1.3 Il
Segretario assessore ha pure respinto tutti i motivi invocati da AP 1 a
sostegno della lesione della personalità e la conseguente richiesta di ottenere
fr. 20'000.– quale indennità per torto morale.
1.3.1 Il
primo giudice ha in primo luogo rilevato che, nelle concrete circostanze, le
critiche rivolte all'attrice – a prescindere dalla loro fondatezza – non sono
lesive della personalità. Egli ha evidenziato che le stesse sono state infatti esternate
nell'ambito di riunioni dei Consigli di amministrazione di S__________ e di AO
1 o in rapporti interni destinati esclusivamente al CdA; quindi sono state
espresse da organi dirigenti o portate alla loro attenzione. Sennonchè, secondo
il Segretario assessore, proprio a questi ultimi compete la facoltà (e talvolta
il dovere) di controllare, o far controllare, l'operato dei propri dipendenti e
di esprimere valutazioni in proposito. Secondariamente, rileva ancora il primo
giudice, le critiche concernevano soltanto le qualità lavorative dell'attrice e
quindi un campo che compete al datore di lavoro di vegliare e controllare. In
terzo luogo, secondo il Segretario assessore, non risulta che le critiche siano
state propagandate verso l'esterno, segnatamente ai colleghi di lavoro di AP 1.
Egli rileva infine che del resto l'attrice neppure ha sostenuto che le critiche
siano state il motivo scatenante il licenziamento.
1.3.2 Secondo
il primo giudice, neppure il rimprovero mosso dall'attrice alla convenuta,
vertente sulle presunte pressioni esercitate affinché ritirasse la causa
inoltrata contro la precedente datrice di lavoro (C__________), permette di
fondare una violazione della personalità. Egli rileva infatti che non risulta
che in occasione della riunione del CdA della AO 1 del 16 ottobre 2000 si sia
deciso di obbligarla a ritirare la procedura. Del resto, prosegue il Segretario
assessore, l'attrice non ha sostenuto, né tantomeno dimostrato, che il suo
licenziamento sia riconducibile al mancato ritiro della causa.
1.3.3 Il
primo giudice ha pure respinto la censura di AP 1 concernente la violazione
della personalità per una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri
colleghi. La parte attrice ha in effetti omesso, a suo dire, di indicare – se
non soltanto in sede di conclusioni, e quindi tardivamente – in che cosa
sarebbe consistita la disparità, e di specificare, almeno sommariamente, la
categoria di colleghi rispetto ai quali alla sarebbe stata discriminata.
1.3.4 A
detta del Segretario assessore, il comportamento della convenuta non può essere
ritenuto lesivo della personalità dell'attrice neppure con riferimento ai
lavori supplementari eseguiti da quest'ultima senza retribuzione. Le
allegazioni dell'attrice e le emergenze istruttorie (in particolare il doc.
GGG) permettono infatti al primo giudice di concludere che il carico notevole
di lavoro al quale sono stati sottoposti AP 1 e tutte le persone coinvolte
nella preparazione della domanda di concessione era dovuto a circostanze
eccezionali, limitate nel tempo e giustificate da motivi oggettivi. Non risulta,
secondo il Segretario assessore, che all'attrice siano stati chiesti sforzi
inutili, al solo scopo di obbligarla ad orari di lavoro prolungati. Né
tantomeno risulta che a quel tempo, ad esempio al termine del periodo in cui vi
fu una mole di lavoro accresciuta, l'attrice abbia postulato il pagamento delle
ore supplementari, rispettivamente il recupero dei giorni di libero non goduti.
1.3.5 Il primo
giudice neppure ha riconosciuto che l'attività dell'attrice sia stata “congelata”
dalla convenuta, alla fine del 2000, con conseguente violazione della
personalità. Egli al proposito rileva che dagli atti emerge semmai una
riduzione delle spese dei settori di competenza dell'attrice, dettata da misure
di risparmio; quindi da motivi gestionali e organizzativi, ma non dalla volontà
di danneggiarla in qualsivoglia maniera. Il Segretario assessore evidenzia che AP
1, del resto, non è stata lasciata senza lavoro, ma per sua stessa ammissione
si è concentrata su altre attività, quali lo sviluppo della qualità e
l'elaborazione dei criteri di sponsoring e di pubbliche relazioni.
1.4 Per
quanto concerne il certificato di lavoro postulato dall'attrice, il Segretario
assessore ha distinto le facoltà date al lavoratore dall'art. 330a CO di chiedere
un attestato parziale, limitato alla natura e alla durata del rapporto di
lavoro (cpv. 2), oppure completo, che si pronunci anche sulle prestazioni e
sulla condotta del lavoratore (cpv. 1). Visto il tenore della richiesta
dell'attrice – che ha postulato un certificato “conforme ai risultati delle
prestazioni lavorative” – il primo giudice, dopo aver evidenziato che la
convenuta non ha opposto alcun valido motivo a fondamento del suo rifiuto, ha
condannato quest'ultima alla consegna di un attestato parziale. Il Segretario
assessore ha pure precisato che la condanna della convenuta alla consegna di un
certificato completo violerebbe il principio “ne eat iudex ultra petita
partium”.
Considerandi
2.
L'appellante
contesta in primo luogo la mancata concessione di un' indennità per torto
morale di fr. 20'000.–. La stessa sarebbe a suo dire giustificata dalle lesioni
della personalità – non riconosciute del Segretario assessore – che si
sarebbero protratte reiteratamente per oltre un anno, portando al licenziamento
ingiustificato (appello, pag. 11 n. 16).
2.1
Secondo
l’art. 336a CO la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve
all’altra un’indennità. Il Tribunale federale, precisando la sua giurisprudenza
pubblicata in DTF 119 II 157 consid. 2a e 2b, confermata in DTF 123 III 246
consid. 6, ha stabilito che l’indennità di cui all’art. 336a CO riveste una
doppia finalità, non solo punitiva, ma anche riparatrice (DTF 123 III 391
consid. 3b): essa è stabilita dal giudice avuta considerazione di tutte le
circostanze, ritenuto il massimo di 6 mesi di salario e la facoltà per l’avente
diritto di cumulare ad essa il risarcimento del danno per altri titoli
giuridici. Tra le circostanze di cui il giudice deve tenere conto vi sono, ad
esempio, la situazione sociale e le possibilità economiche delle due parti, la
gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la disdetta,
la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla disdetta, il
modo in cui essa è stata data, nonché gli effetti economici relativi alla
situazione del lavoratore dopo il licenziamento; il giudice dovrà inoltre, se
del caso, tenere conto di un’eventuale concolpa dell’avente diritto e del
rifiuto ingiustificato di una parte di proseguire o riprendere i rapporti
contrattuali ancorché l’altra parte si sia dichiarata disposta a farlo
(sentenze DTF citate; Nordmann, Die
missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter
besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, p.
214.
segg.). È comunque espressa volontà del legislatore che il giudice possa
disporre di un potere di apprezzamento quanto più ampio possibile, ritenuto
però che la sensibile riduzione del massimo dell’indennità già operata dal
Parlamento (da 12 a 6 mesi) può far propendere per sanzioni non lontane dal
massimo affinché esse rivestano anche la funzione di prevenzione generale
contro i licenziamenti abusivi voluta dal legislatore (Rep. 1994, pag.
353.
con rif.; II CCA 2 febbraio 2000 inc. n. 12.1999.226).
Il
Tribunale federale ha pure precisato che, in ragione della sua finalità
riparatrice, l'indennità prevista dall'art. 336a CO non lascia spazio all'applicazione
cumulativa del risarcimento del torto morale per violazione della personalità
previsto dall'art. 49 CO in connessione con l'art. 328
cpv. 1 CO (Aubert, Commentare
Romand, CO Ginevra 2003, m. 2 ad art. 336a, pag. 1775; SJ 1999 I 277, consid. 4).
L'indennità dell'art. 336a CO è infatti già comprensiva
del risarcimento per tutte le violazioni della personalità del lavoratore che derivano
dalla disdetta abusiva del contratto di lavoro. L'applicazione cumulativa
dell'art. 49 CO può entrare in considerazione, a titolo eccezionale, solo
qualora la violazione della personalità sia grave a tal punto che un importo
corrispondente a 6 mensilità non basti a ripararla (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 409, n. 1.4; SJ
1999.
I 282).
2.2
Per
quanto qui concerne, l'attrice aveva avanzato pretese nei confronti della
convenuta “conseguenti al licenziamento” di fr. 62'400.–, pari a sei mesi di
stipendio, quale indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336a CO,
e di fr. 20'000.– quale indennità per torto morale (petizione, pag. 20 n. 16;
conclusioni, pag. 17 n. 24). Il Segretario assessore, dopo aver escluso una
lesione della personalità dell'attrice (sentenza impugnata, pag. 7, consid.
5.
) e valutato il comportamento della convenuta anche da altri profili (sentenza
impugnata, pag. 8 e 9, consid. 6.1 e 6.2), ha concesso unicamente un'indennità
di fr. 22'533.30, pari a due mesi di stipendio, per licenziamento abusivo.
Questa decisione, come detto (sopra, consid. 1.1), benchè non abbia attribuito
all'attrice il massimo di sei mesi di stipendio consentito dalla
giurisprudenza, non è stata impugnata in appello. L'appellante ha con ciò di
fatto riconosciuto che la gravità del comportamento della convenuta non era
tale da giustificare neppure l'attribuzione dell'indennità massima ai sensi
dell'art. 336a CO. AP 1 è dunque malvenuta a pretendere che alla predetta
indennità, concessa limitatamente a due mensilità, venga ora cumulato un
risarcimento del torto morale per violazioni della personalità – connesse alla
disdetta abusiva del contratto di lavoro (appello, pag. 11 n. 16) – ai sensi
dei combinati disposti degli art. 49 e 328 CO. Già per questo motivo l'appello è
destinato all'insuccesso.
3.
A
titolo abbondanziale va comunque rilevato che l'appello non trova miglior sorte
neppure se si considerano le censure mosse dall'appellante alla decisione del
Segretario assessore in merito alla negata lesione della personalità.
3.1
L'appellante
contesta il fatto che il primo giudice non ha riconosciuto lesive della
personalità le critiche mosse nei suoi confronti dalla convenuta. Essa
disattende tuttavia che al datore di lavoro è comunque concessa la facoltà di
criticare il lavoro e il comportamento del dipendente. Le critiche non devono
però trascendere nell'ingiuria e nella vessazione (Aubert, op. cit., m. 4 ad art. 328,
pag. 1728). Ciò che non è il caso nella fattispecie ora in esame. L'appellante
non dimostra del resto che il Segretario assessore abbia omesso di considerare
prove attestanti che la convenuta ha avuto nei suoi confronti un atteggiamento
ingiurioso e vessatorio. Le critiche alle quali fa riferimento l'appellante
(appello, pag. 6, in alto) non esprimono d'altro canto l'opinione della
convenuta, quanto piuttosto le legittime convinzioni di un membro del Consiglio
di amministrazione della STCK (doc. DD, pag. 2, intervento dell'avv. Censi).
L'appellante neppure comprova che le affermazioni dell'avv. __________ abbiano
determinato una grave e inaccettabile lesione di immagine nei confronti di
terzi. La testimonianza del signor __________ alla quale fa riferimento AP 1
(appello, pag. 7 in basso) non attesta infatti che nel novembre 2000 la
convenuta aveva già diffuso la notizia che l'attrice sarebbe stata licenziata.
Il teste si limita invero a riferire di aver saputo dai “sigg. M__________ e B__________”
che “il direttor S__________ e la signora AP 1 erano già licenziati oppure
sarebbero stati licenziati” (act. VII, pag. 2). La genericità dell'informazione
fornita dal teste non permette di stabilire se trattavasi di supposizioni dei
suoi informatori o di affermazioni provenienti realmente dalla convenuta o da
membri del Consiglio di amministrazione di quest'ultima. Al riguardo l'appello
manca dunque di consistenza.
3.2
AP 1
censura pure che il Segretario assessore non ha riconosciuto come lesive della
personalità le pressioni su di lei esercitate dalla convenuta, perché avesse a
ritirare la causa promossa contro la precedente datrice di lavoro (CKSA).
L'appellante ancora una volta non dimostra di aver subito pressioni di
un'intensità tale da ostacolare la sua libertà di agire in giustizia nei
confronti di terzi (Brunner, Bühler,
Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad
art. 328, pag. 117 n. 2 e pag. 126 n. 16 ), con conseguente serio danno sul
piano personale (Brunner, Bühler, Wäber,
Bruchez, op. cit., ad art. 328, pag. 126 n. 16 ). Essa ammette in
effetti (appello, pag. 9, verso l'alto) che il suo rifiuto di dar seguito ad
una richiesta in tal senso del dir. Solari non ha comunque avuto quale
conseguenza il suo licenziamento. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel
vuoto.
3.3
L'appellante
si aggrava pure per il fatto che il primo giudice non ha riconosciuto una
violazione della personalità per una disparità di trattamento rispetto agli
altri dipendenti. AP 1 nuovamente non prova di essere stata trattata
meno bene rispetto agli altri colleghi, sia in ragione dei compiti a lei
attribuiti, che in relazione allo stipendio (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, op. cit.,
ad art. 328, pag. 144 e 145, n. 8). Essa pone in relazione il comportamento del
“nuovo direttore W__________, ingaggiato in aprile 2001” e la retribuzione
delle ore supplementari a suo dire “dimostrate dal documento GGG”, con la
parità di trattamento rispetto ad altri colleghi. L'argomentazione, sostenuta
per la prima volta in appello, è tuttavia irricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti la facoltà di addurre in
sede di appello fatti nuovi, prove ed eccezioni e quindi di avvalersi di
argomenti non sollevati in prima istanza e non rilevabili d'ufficio dal giudice. A titolo abbondanziale va comunque rilevato che AP 1 ha
omesso di specificare la categoria di colleghi rispetto ai quali sarebbe stata
discriminata. Per quanto concerne le ore supplementari di cui al documento GGG,
va ricordato che il Segretario assessore – con decisione non contestata (cfr. sopra,
consid. 1.2) – ha stabilito che l'attrice non può pretenderne la retribuzione,
essendo le stesse compensate con il lungo periodo di esonero di cui essa ha
beneficiato. L'appello è quindi nuovamente destinato all'insuccesso.
3.4
AP 1
censura che il primo giudice non ha riconosciuto che la sua attività era stata
“congelata”, alla fine del 2000, con conseguente violazione della personalità. Essa
sostiene che si sarebbe, dal canto suo, “concentrata su altro lavoro,
rifiutando di restare con le mani in mano” (appello, pag. 10, verso il mezzo).
La censura dell'appellante è priva di fondamento. Dal verbale del 17 gennaio
2001.
del Consiglio di amministrazione della S__________ (cfr. I. documenti
prodotti in edizione) – menzionato da AP 1 (appello, pag. 10, verso il mezzo) –
risulta che a metà gennaio 2001 la convenuta ancora faceva affidamento sulle
prestazioni dell'attrice per le pubbliche relazioni e il marketing (conclusioni
del Presidente, pag. 4, verso l'alto).
L'appellante
contesta pure che il Segretario assessore abbia ritenuto semmai una riduzione
delle spese dei settori di competenza dell'attrice dettata da misure di
risparmio, quindi da motivi gestionali e organizzativi. Il primo giudice
avrebbe, a suo dire, omesso a torto di considerare che, poco dopo il suo
licenziamento, “è stata assunta una nuova responsabile di marketing e di
pubbliche relazioni, a cui è stato concesso l'intero budget”. La censura è
priva di pertinenza. Dagli atti risulta in vero che alle persone assunte dopo
la partenza dell'attrice sono stati affidati compiti in buona parte diversi da
quelli avuti in precedenza da quest'ultima (act. XVII, pag. 9, n. 17). Il fatto
poi che, in contingenze finanziarie apparentemente floride, la convenuta abbia
messo in atto misure di risparmio, ancora non dimostra una sua volontà di
nuocere al diritto dell'attrice di essere occupata. Le doglianze d'appello sono
dunque prive di fondamento.
3.5
L'appellante
contesta che il Segretario assessore non ha considerato tra le violazioni della
personalità il mancato rilascio del certificato di lavoro da parte della
convenuta. L'obbligo del datore di lavoro di rilasciare un'attestato deriva dalla
protezione della personalità del dipendente (Favre,
Munoz, Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Losanna 2001, m. 1.12
ad art 328). Il rifiuto di rilasciare un attestato di lavoro può fondare una
domanda di risarcimento, se il lavoratore è in grado di dimostrare che a
seguito di tale rifiuto non è stato assunto da un nuovo datore di lavoro (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, op.
cit., ad art. 330a, pag. 177, n. 7). Per quanto qui concerne l'attrice non ha
provato, né tantomeno sostenuto, di non essere stata assunta per l'assenza di
un certificato di lavoro rilasciato dalla convenuta. Anche su questo punto
l'appello cade dunque nel vuoto.
4.
AP 1
censura infine la decisione del Segretario assessore di condannare la convenuta
alla consegna di un certificato parziale. La richiesta, formulata nella
petizione, di un certificato di lavoro “che si esprima sui risultati delle sue
prestazioni lavorative”, era a suo dire estesa all'attestato completo previsto
dall'art. 330a CO. A torto.
Conformemente all'art. 330a CO, il lavoratore può chiedere al datore
di lavoro un attestato completo, che indichi la natura e la durata del rapporto
di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta (cpv. 1), oppure un
attestato parziale, limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro
(cpv. 2). Al lavoratore è conferita piena libertà di chiedere un certificato
completo o parziale. Se tuttavia opta per un attestato completo, il lavoratore
non può chiedere che si pronunci solo sui risultati delle prestazioni e non
sulla condotta (Favre, Munoz, Tobler,
op. cit., m. 1.4 ad art 330a CO; DTF 129 III 177). L'art. 165 cpv. 2 lett. g
CPC dispone del resto che l'attore deve formulare la propria domanda in termini
precisi.
Per
quanto qui concerne, l'imprecisa formulazione della domanda da parte
dell'attrice (confermata in sede di conclusioni) non lascia spazio per il
rilascio di un attestato di lavoro completo ai sensi dell' art. 330a cpv. 1 CO.
La decisione del Segretario assessore di condannare la convenuta al rilascio di
un attestao parziale, a norma dell'art. 330a cpv. 2 CO, costituente un minus
per rapporto alla richiesta di causa, merita pertanto conferma. Pure su
questo punto l'appello è dunque respinto.
5.
Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto
che, nonostante l'importo ancora contestato in questa sede sia inferiore a fr.
30'000.–, la procedura non può essere gratuita, il valore litigioso essendo
determinato dall'ammontare della domanda iniziale (art. 343 cpv. 2 CO).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
1. L'appello 8 settembre 2005 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali
della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 1'500.-
b)
spese Fr. 100.-
Fr.
1'600.-
già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. L’appellante rifonderà alla
AO 1, fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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