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Decisione

12.2005.164

un accordo sulla riduzione del termine di disdetta non equivale a scioglimento consensuale del contratto di lavoro, licenziamento abusivo di rappresaglia e buona fede del lavoratore, commisurazione in

28 luglio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti derivanti dal contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 336 cpv. 1

lett. d CO. Il rimprovero relativo all’apprezzamento delle prove si rivela

dunque inconsistente, tanto più se si considera che nell’ambito del diritto del

lavoro il giudice apprezza liberamente le prove (art. 343 cpv. 4 CO).

Infondato, l’appello deve essere respinto anche su questo punto.

5.1. In

via subordinata l’appellante chiede di ridurre a un importo imprecisato l’indennità

per licenziamento abusivo di fr. 11'600.- stabilita dal primo giudice, visto il

comportamento colpevole dell’istante. La parte che disdice in maniera abusiva

il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità il cui ammontare viene

stabilito dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a cpv. 1

CO), che non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore

(art. 336a cpv. 2 CO). L’indennità ha duplice natura, punitiva dell’autore e

riparatrice del torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Staehelin, Zürcher

Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire

romand CO, n. 2 ad art. 336a). Il giudice fissa l’indennità in base all’equità

(art. 4 CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un

ampio margine di apprezzamento sulla determinazione dell’indennità, il cui

unico limite è rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di

salario del lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al

lavoratore, il giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in

particolare la gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le

conseguenze per il dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni

contrattuali tra le parti, il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto

di lavoro, la solvibilità e la posizione sociale del datore di lavoro e una

Considerandi

eventuale concolpa della parte licenziata (DTF 123 III 391; JAR 2004 pag. 540; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805).

L’autorità di appello può riesaminare le valutazioni del primo giudice

effettuate in base al proprio libero apprezzamento, ma in tal caso l’autorità

di seconda istanza procede con estrema cautela, intervenendo soltanto quando le

decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o

inique (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC;

JAR 2004 pag. 540).

5.2

Nella

fattispecie, il Pretore ha accordato all’istante un’indennità di fr. 11'600.-,

pari a circa due mesi e mezzo di stipendio, per tener conto da un lato del lungo

periodo di attività dell’istante presso la convenuta (16 anni) senza rimproveri

fino al momento in cui egli ha avanzato pretese salariali, e dall’altro lato del

fatto che la convenuta ha permesso al dipendente di trovare un altro lavoro già

dal 1° giugno 2004 e di limitare le conseguenze del licenziamento anticipando

la data di conclusione del contratto. I criteri considerati dal primo giudice

sono pertinenti. La lunga durata del rapporto di lavoro avrebbe potuto

giustificare un’indennità più generosa in favore del lavoratore, ma la disponibilità

manifestata dalla convenuta ha permesso al dipendente di iniziare una nuova

attività e di limitare le conseguenze del licenziamento. Tutto ben considerato,

il primo giudice non ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento e non vi è

dunque ragione alcuna di ridurre l’indennità per licenziamento abusivo, finanche

favorevole alla convenuta. Non vi sono nemmeno motivi per ammettere, alla luce

dell’istruttoria, una qualsiasi concolpa del dipendente, anche se le

rivendicazioni salariali da lui avanzate il 30 gennaio 2004 non hanno trovato

conferma giudiziaria. L’appello, anche su questo punto, si rivela infondato e deve

dunque essere respinto.

6.

Non si prelevano tasse né spese,

trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore

a fr.30'000.-.

La

convenuta, interamente soccombente, verserà all’istante un’equa indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

14 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

2. Non

si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 l’importo di fr. 1'000.- per

ripetibili di appello.

3. Intimazione:

-;

- Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi

implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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