12.2005.164
un accordo sulla riduzione del termine di disdetta non equivale a scioglimento consensuale del contratto di lavoro, licenziamento abusivo di rappresaglia e buona fede del lavoratore, commisurazione in
28 luglio 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2005.164
Data decisione, Autorità:
28.07.2006, IICCA
Titolo:
un accordo sulla riduzione del termine di disdetta non equivale a scioglimento consensuale del contratto di lavoro, licenziamento abusivo di rappresaglia e buona fede del lavoratore, commisurazione indennità
DISDETTA ABUSIVA
IRRINUNCIABILITÀ
art. 335 CO
art. 336 cpv. 1 cf. d CO
art. 336a cpv. 1 CO
art. 341 CO
Incarto n.
12.2005.164
Lugano
28 luglio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.270
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 26
novembre 2004 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
18'550.- a titolo di indennità per licenziamento abusivo, domanda alla quale si
è opposta la convenuta, e che il Pretore ha accolto con sentenza 31 agosto 2005
limitatamente all’importo di fr. 11'600.- oltre interessi al 5% dalla data
della sentenza;
appellante
la convenuta, la quale con atto di appello del 14 settembre 2005 chiede in
riforma del giudizio impugnato l'integrale reiezione dell’istanza,
subordinatamente la riduzione dell’indennità per licenziamento abusivo, e
l’attribuzione di un’indennità per ripetibili di prima sede di fr. 2'000.-;
mentre
l’istante propone nelle sue osservazioni del 30 settembre 2005 di respingere
l'appello, con protesta di ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. AO
1 è stato assunto nel 1988 dall’impresa di costruzioni AP 1. Egli è stato in
seguito collocato nella classe salariale B. Il 30 gennaio 2004 il Sindacato U__________
sede di L__________ ha scritto alla AP 1 che il dipendente aveva diritto a essere
collocato nella classe A (lavoratori qualificati) del Contratto nazionale
mantello per l’edilizia (CNM) invece che nella B (lavoratori edili con
conoscenze professionali), per aver conseguito nel novembre 1994 un certificato
professionale a conclusione di un corso di formazione teorico-pratica per
muratore, e a ricevere la differenza salariale tra le due classi per gli ultimi
cinque anni (doc. G). La Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del
genio civile (CPC) ha scritto a AP 1 il 4 febbraio 2004 per chiedere notizie
della domanda presentata dal dipendente. AP 1 ha comunicato il 1° marzo 2004
alla CPC che rifiutava l’adeguamento di classe (doc. I) e il 4 marzo 2004 ha
inviato al dipendente una lettera datata 1° marzo 2004 con la quale lo
licenziava per il 30 giugno 2004 a motivo dei suoi cattivi rapporti con la
maggior parte dei colleghi e della notevole diminuzione dei lavori a lui
attribuiti (doc. M). L’8 marzo 2004 AO 1, rappresentato dal Sindacato S__________,
ha promosso davanti alla Pretura di Locarno-Campagna una causa volta
all’ottenimento di fr. 9'964.50 a titolo di differenza salariale dal 1° gennaio
1999 al 31 dicembre 2003 (inc. DI.2004.72). All’udienza del 19 maggio 2004 le
parti hanno raggiunto un’intesa nel senso che “di comune accordo il contratto è
sciolto per il 31 maggio 2004”. Il 24 maggio 2004 il Sindacato S__________ ha
comunicato a AP 1 che riteneva abusivo il licenziamento notificato a AO 1 (doc.
A).
B. Con istanza del 26 novembre 2004 AO 1 si è rivolto alla Pretura di
Locarno-Campagna per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di un’indennità per
licenziamento abusivo di fr. 18'550.-. All'udienza del 19 gennaio 2005 AO 1 ha
confermato la propria istanza, alla quale si è opposta AP 1. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi del 9 giugno 2005 e del 3
agosto 2005.
C. Statuendo il 31 agosto 2005, il Pretore ha respinto l’istanza 8
marzo 2004 (inc. DI.2004.72) e ha accolto parzialmente quella del 26 novembre
2004 (inc. DI.2004.270), attribuendo a AO 1 un’indennità per licenziamento
abusivo di fr. 11'600.-, pari a circa due mesi e mezzo di stipendio, non ha prelevato
tasse di giustizia e ha posto a carico della convenuta un'indennità per
ripetibili ridotta di fr. 800.- in favore dell’istante.
D. AP 1 è insorta con un appello del 14 settembre 2005 contro la
sentenza del Pretore, chiedendo previa concessione dell’effetto sospensivo, che
il giudizio impugnato fosse riformato con l'integrale reiezione dell’istanza,
in via subordinata che l’indennità fosse ridotta. Il Presidente della Camera ha
concesso all’appello effetto sospensivo con decreto 19 settembre 2005. L’istante
ha proposto con le osservazioni del 30 settembre 2005 di respingere l'appello.
e ritenuto
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che l’opposizione scritta al licenziamento è
avvenuta il 25 maggio 2004, prima della scadenza del contratto di lavoro, e ha
ritenuto che l’accordo concluso dalle parti all’udienza del 19 maggio 2004
riguardava solo la data di scadenza della disdetta e non implicava la rinuncia
del dipendente a chiedere l’indennità per licenziamento abusivo. Il Pretore ha in
seguito rilevato che l’istante aveva fatto valere il 30 gennaio 2004 pretese
salariali respinte dalla datrice di lavoro con lettera 1° marzo 2004,
contemporanea a quella di licenziamento, e ha concluso che i rimproveri mossi
al dipendente di scarsa collaborazione e di screzi con altri colleghi di lavoro
non avevano trovato riscontri nell’istruttoria, di modo che il suo licenziamento,
dopo 16 anni di attività senza rimproveri, era da considerare abusivo siccome
pronunciato in ritorsione a pretese salariali. Tenuto conto del lungo rapporto
di impiego e della circostanza che il dipendente ha ritrovato lavoro già il 1°
giugno 2004 grazie anche all’accordo sulla riduzione del termine di disdetta
consentita dalla datrice di lavoro, il Pretore ha stabilito l’indennità per licenziamento
abusivo in fr. 11'600.-, pari a circa due mesi e mezzo di stipendio.
2. L'appellante rimprovera al primo giudice di non aver considerato
che l’accordo concluso tra le parti il 19 maggio 2004 nell’ambito della
parallela causa DI.2004.72 costituiva uno scioglimento consensuale del rapporto
di lavoro, con la conseguenza che il dipendente aveva perso la protezione
contro il licenziamento abusivo e non poteva più pretendere l’indennità
prevista dall’art. 336a CO. La convenuta ribadisce inoltre che il licenziamento
datato 1° marzo 2004 non era abusivo in quanto sufficientemente fondato su una
serie di atteggiamenti impropri del dipendente costitutivi della violazione del
dovere di diligenza e fedeltà, in particolare il disaccordo costante con i colleghi
di lavoro, gli abbandoni del posto di lavoro prima dell’orario di chiusura, i
danni causati al materiale di lavoro, tutti tali da interrompere il necessario
rapporto di fiducia con il dipendente. Inoltre, sostiene la convenuta, il
dipendente ha violato il proprio obbligo di informazione comunicandole solo
dopo un decennio di aver conseguito un attestato di capacità professionale per
il quale ha fatto valere pretese salariali infondate e abusive. L’appellante
adduce al riguardo che l’istante era in mala fede nel rivendicare la differenza
salariale, non avendo mai svolto attività di muratore alle sue dipendenze ed
avendo per oltre un decennio accettato lo stipendio relativo alla classe
salariale B, così che il licenziamento non era abusivo. La convenuta ritiene
inoltre eccessiva l’indennità per licenziamento abusivo attribuita dal primo
giudice, visto il comportamento dell’istante, in mala fede. Infine, chiede
l’aumento a fr. 2'000.- dell’indennità per ripetibili di prima sede.
3.1. In
linea di principio un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere
disdetto dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta
contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO). Oltre alla possibilità della
disdetta la giurisprudenza riconosce alle parti anche la facoltà di
interrompere di comune accordo il contratto di lavoro in ogni momento
(cosiddetto Aufhebungsvertrag), nella misura in cui non cerchino con
tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118 II
60 consid. 2a, DTF 115 V 443 consid. 4b). L’accordo di scioglimento consensuale
del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può essere
concluso in forma scritta, oralmente o anche per atti concludenti (Wyler,
Droit du travail, Berne 2002, pag. 339; Vischer, Der
Arbeitsvertrag, 3a
ed., Basilea 2005, pag. 265). La convenzione di scioglimento consensuale
richiede il libero accordo delle parti (Wyler, op. cit., pag.
340) ed è valida quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene
concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 61; Vischer, op. cit.,
pag. 266). Per costante giurisprudenza un accordo consensuale sullo
scioglimento immediato del contratto di lavoro per atti concludenti deve essere
ammesso solo con riserbo e la volontà delle parti deve essere chiara e univoca
(DTF 102 Ia 417 consid. 3c; SJ 1999 I 279, SJ 2003 I 222; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 17 ad art. 335).
3.2. Occorre così determinare la portata dell’accordo concluso dalle
parti all’udienza del 19 maggio 2004, secondo il quale “di comune accordo il
contratto è sciolto per il 31 maggio 2004”. L’appellante afferma che si
trattava di uno scioglimento consensuale del contratto di lavoro, motivo per
cui l’istante ha rinunciato alla protezione garantita dall’art. 336a CO. A
torto. Nel suo tenore letterale l’accordo in questione si riferisce palesemente
solo alla riduzione del termine di disdetta, portato dal 30 giugno 2004 al 31
maggio 2004. Il sindacalista che aveva rappresentato l’istante a quell’udienza
ha precisato che in tal modo si voleva consentire al dipendente di iniziare a
lavorare presso un’altra impresa già dal 1° giugno 2004 (deposizione G__________,
verbale del 17 marzo 2005). Ora, quando il datore di lavoro mette fine
unilateralmente al contratto di lavoro – come in concreto – e che le parti si
accordano solo sulle modalità della fine del contratto, l’art. 336c CO rimane
applicabile (SJ 2003 I 220, consid. 2 pag. 222). Non vi è quindi stata alcuna
rinuncia del lavoratore a far valere in giudizio il diritto a un’eventuale
indennità per licenziamento abusivo. Il datore di lavoro non poteva del resto
nemmeno presumere in buona fede in base alle due succinte righe del verbale che
il lavoratore rinunciava alle pretese salariali menzionate nell’istanza 8 marzo
2004 (DI.2004.72, pag. 3). Un accordo sullo scioglimento consensuale richiede,
infatti, un accordo chiaro e univoco del lavoratore (Streiff/von Kaenel,
op. cit., pag. 886) che in concreto manca. Del resto, quand’anche le parti
avessero concluso un accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro
lo stesso non sarebbe stato valido giusta l’art. 341 cpv. 1 CO, come rilevato
con pertinenza dal Pretore. Il citato accordo è stato concluso prima della fine
del contratto di lavoro e il lavoratore non poteva quindi validamente
rinunciare all’eventuale pretesa per licenziamento abusivo, di diritto
imperativo giusta l’art. 361 CO (Streiff/von
Kaenel, op. cit., pag. 891 in alto). Ne deriva
che il lavoratore non ha perso il diritto di chiedere un’indennità per
licenziamento abusivo per il solo fatto di aver concordato una riduzione del
termine di disdetta. Su questo punto l’appello è infondato.
4.1. La
disdetta del contratto di lavoro può essere data per qualsiasi causa,
rispettivamente senza causa (DTF 125 III 72; II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO). L’art. 336 CO elenca per contro alcuni motivi
che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la caratterizzano come
abusiva con possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia.
Per costanti dottrina e giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e
non esaustiva (DTF 125 III 72, 123 III 246, 121 III 61; Vischer, op. cit., pag.
237). L'onere della prova sulla natura abusiva della disdetta incombe al
lavoratore licenziato (DTF 123 III 246 e 121 II 60; Vischer, op. cit.,
pag. 244). Viste le oggettive difficoltà nel portare tale prova, la dottrina e
la giurisprudenza sono concordi nel non esigere una prova assoluta, bastando al
proposito l'esistenza di indizi convergenti tali da rendere l’abusività
altamente verosimile (Vischer, op. cit., pag. 245; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art.
319-362 CO, 6a ed.,
Zurigo 2006, n. 16 e 17 ad art. 336 CO). La prova sull’abusività della disdetta
può anche essere indiretta, di carattere indiziario e limitata alla sola
verosimiglianza dei fatti, dedotta dalla concordanza di più tracce e
circostanze affermative. Questo significa che il giudice può esprimersi secondo
un convincimento derivato da tutte le situazioni che appaiono dagli atti di
causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, n. 16 ad art. 90 CPC; JAR 2001, pag. 168).
4.2. L’appellante
sostiene di aver provato la fondatezza e la pertinenza dei motivi di
licenziamento, assolutamente estranei a qualsiasi rappresaglia. Essa ribadisce
che il lavoratore aveva avuto tutta una serie di comportamenti impropri, di cui
era venuta a conoscenza alla fine del 2003, tali da configurare una violazione
del dovere di diligenza e di fedeltà. In particolare la convenuta menziona la
mancanza di collaborazione dell’istante con i colleghi, l’abbandono del posto
di lavoro prima dell’orario di chiusura, il danno causato in un cantiere e
infine la violazione del dovere di fedeltà, per aver fatto valere in modo colpevole
pretese salariali non dovute, come accertato nella sentenza emanata il 31
agosto 2005 nella causa parallela DI.2004.72.
Dall’istruttoria
è emerso che l’istante aveva qualche discussione con l’uno o l’altro collega
(deposizione E__________, del 17 marzo 2005, deposizione A__________ del 24
ottobre 2004 nell’inc. DI.2004.72), che su un cantiere vi è stato un danno che
sarebbe dovuto alla negligenza dell’istante e che questi non collaborava con
gli altri operai nel senso che non “contribuiva a creare un rapporto di
collaborazione” perché andava a casa a pranzo a mezzogiorno e partiva qualche
minuto prima degli altri, suscitando disagio (deposizione E__________, 25
ottobre 2004, F__________ del 25 gennaio 2005 DI.2004.72). Non risulta dagli
atti che il dipendente, alle dipendenze della convenuta dal 1988, sia stato
ammonito per tali comportamenti, tutto sommato minori, di cui la datrice di
lavoro era al corrente almeno dalla fine del 2003 (deposizione E__________). È invece
palese dagli atti il nesso temporale tra le rivendicazioni salariali
dell’istante (lettera 30 gennaio 2004, doc. G), la risposta negativa della
datrice di lavoro del 1°marzo 2004 (doc. I), la lettera 2 marzo 2004 del
dipendente, secondo il quale la datrice di lavoro lo aveva minacciato di
licenziamento immediato (doc. L) e la lettera di licenziamento, datata 1° marzo
2004 e spedita il 5 marzo successivo (doc. M).
4.3. A
detta dell’appellante il licenziamento non sarebbe abusivo poiché il dipendente
non era in buona fede quando ha fatto valere il 30 gennaio 2004 le pretese
salariali derivanti dalla frequentazione del corso professionale e ha violato
il suo dovere di fedeltà e di diligenza omettendo di informarla di aver seguito
tali corsi. Il Pretore ha invero respinto il 31 agosto 2005 (DI.2004.72) le
pretese fatte valere dall’istante il 30 gennaio 2004, ma ciò non giova alla
convenuta. Non si può infatti negare all’istante la buona fede nel far valere
il suo diritto a una diversa classe salariale, già per il fatto che la
Commissione paritetica cantonale lo ha ritenuto fondato, invitando la datrice
di lavoro a cambiare la classificazione salariale del lavoratore e ad adeguare
il suo stipendio dal febbraio 2004 (doc. O). Le diffuse argomentazioni esposte
in questa sede dalla convenuta per negare il diritto alla riqualifica
professionale – e di conseguenza la buona fede del dipendente – rispecchiano la
sua opinione soggettiva, che non corrisponde a quella del dipendente e della
Commissione paritetica cantonale. Il tema, lasciato irrisolto dal Pretore nella
sua decisione nella causa parallela inc. DI.2005.72, era controverso e non si
può pertanto negare la buona fede del lavoratore, che è presunta (Streiff/von Kaenel,
op. cit., pag. 683 in fine), nel rivendicare una diversa classifica salariale.
Il primo giudice non ha pertanto abusato del suo potere di apprezzamento
ritenendo abusivo il licenziamento notificato all’istante per aver fatto valere
Fatti
i diritti derivanti dal contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 336 cpv. 1
lett. d CO. Il rimprovero relativo all’apprezzamento delle prove si rivela
dunque inconsistente, tanto più se si considera che nell’ambito del diritto del
lavoro il giudice apprezza liberamente le prove (art. 343 cpv. 4 CO).
Infondato, l’appello deve essere respinto anche su questo punto.
5.1. In
via subordinata l’appellante chiede di ridurre a un importo imprecisato l’indennità
per licenziamento abusivo di fr. 11'600.- stabilita dal primo giudice, visto il
comportamento colpevole dell’istante. La parte che disdice in maniera abusiva
il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità il cui ammontare viene
stabilito dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a cpv. 1
CO), che non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore
(art. 336a cpv. 2 CO). L’indennità ha duplice natura, punitiva dell’autore e
riparatrice del torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; JAR 1999, pag. 232; Staehelin, Zürcher
Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a CO; Aubert, Commentaire
romand CO, n. 2 ad art. 336a). Il giudice fissa l’indennità in base all’equità
(art. 4 CC) e alla luce di tutte le circostanze concrete e gode pertanto di un
ampio margine di apprezzamento sulla determinazione dell’indennità, il cui
unico limite è rappresentato dall’importo equivalente a sei mensilità di
salario del lavoratore. Per quantificare l’indennità da corrispondere al
lavoratore, il giudice valuta liberamente tutte le circostanze del caso, in
particolare la gravità del pregiudizio alla personalità del lavoratore, le
conseguenze per il dipendente, l’intensità e la durata delle relazioni
contrattuali tra le parti, il modo in cui è avvenuta la disdetta del rapporto
di lavoro, la solvibilità e la posizione sociale del datore di lavoro e una
Considerandi
eventuale concolpa della parte licenziata (DTF 123 III 391; JAR 2004 pag. 540; JAR 1999, pag. 232; SJ 1995, pag. 805).
L’autorità di appello può riesaminare le valutazioni del primo giudice
effettuate in base al proprio libero apprezzamento, ma in tal caso l’autorità
di seconda istanza procede con estrema cautela, intervenendo soltanto quando le
decisioni rese secondo il libero apprezzamento siano manifestamente ingiuste o
inique (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 90 CPC e m. 32 ad art. 307 CPC;
JAR 2004 pag. 540).
5.2
Nella
fattispecie, il Pretore ha accordato all’istante un’indennità di fr. 11'600.-,
pari a circa due mesi e mezzo di stipendio, per tener conto da un lato del lungo
periodo di attività dell’istante presso la convenuta (16 anni) senza rimproveri
fino al momento in cui egli ha avanzato pretese salariali, e dall’altro lato del
fatto che la convenuta ha permesso al dipendente di trovare un altro lavoro già
dal 1° giugno 2004 e di limitare le conseguenze del licenziamento anticipando
la data di conclusione del contratto. I criteri considerati dal primo giudice
sono pertinenti. La lunga durata del rapporto di lavoro avrebbe potuto
giustificare un’indennità più generosa in favore del lavoratore, ma la disponibilità
manifestata dalla convenuta ha permesso al dipendente di iniziare una nuova
attività e di limitare le conseguenze del licenziamento. Tutto ben considerato,
il primo giudice non ha ecceduto il proprio potere di apprezzamento e non vi è
dunque ragione alcuna di ridurre l’indennità per licenziamento abusivo, finanche
favorevole alla convenuta. Non vi sono nemmeno motivi per ammettere, alla luce
dell’istruttoria, una qualsiasi concolpa del dipendente, anche se le
rivendicazioni salariali da lui avanzate il 30 gennaio 2004 non hanno trovato
conferma giudiziaria. L’appello, anche su questo punto, si rivela infondato e deve
dunque essere respinto.
6.
Non si prelevano tasse né spese,
trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore
a fr.30'000.-.
La
convenuta, interamente soccombente, verserà all’istante un’equa indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
14 settembre 2005 di AP 1 è respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 l’importo di fr. 1'000.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-;
- Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi
implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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