12.2005.166
sfratto
30 settembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2005.166
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, IICCA
Titolo:
sfratto
APPELLO
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 309 cpv. 1 let. f CPC-TI
art. 321 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.166
Lugano
30 settembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire in materia di locazione nella
causa -inc. n. DI.2004.340 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- e
più precisamente sull’istanza di sfratto 6 aprile 2004 promossa da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
nonché sull’istanza di contestazione della disdetta
introdotta il 10 marzo 2004 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Lugano da
AP 1
contro
AO 1
rappr. da RA 1
sulle
quali il Segretario assessore si è pronunciato, con decisione 30 agosto 2005,
con cui ha respinto l’istanza di contestazione della disdetta ed accolto
l’istanza di sfratto;
ed ora sulla
“Beschwerde” (recte: appello) 14 settembre 2005 con cui la parte soccombente in
prima sede chiede di respingere la sentenza (recte: l’istanza di sfratto) con
protesta di spese e ripetibili;
mentre la
controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con la decisione 30 agosto 2005 qui impugnata il Segretario assessore, preso
atto che il locatore aveva posto termine al contratto di locazione per il 31 marzo
2004 in forza della disdetta per mora 2 febbraio 2004, ha respinto l'istanza di
contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;
che
con l’appello 14 settembre 2005 che qui ci occupa, redatto in tedesco, la
conduttrice chiede di respingere l’istanza di sfratto, contestando che la
controparte fosse legittimata a disdire il contratto, rilevando che convenuta
nella causa inoltrata all’Ufficio di conciliazione era l’amministratrice dello
stabile della controparte e non invece quest’ultima ed osservando infine che la
pigione doveva essere ridotta di fr. 25'000.-, pari al valore della merce di sua
proprietà sottratta dall’ente locato, fattispecie per la quale essa aveva
inoltrato una denuncia penale contro ignoti, tuttora pendente, che a suo dire
impediva lo scioglimento anticipato del contratto di locazione;
che
il gravame, del tutto infondato, può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di rinviarlo alla conduttrice
per la traduzione in italiano (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art.
117) o di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che
l’appello è innanzitutto irricevibile siccome tardivo, visto che dalle ricerche
postali effettuate d’ufficio dalla scrivente Camera è risultato che il termine
di impugnazione, di 10 giorni, non sospeso dalle ferie (art. 411 cpv. 2 e 412
cpv. 1 CPC, applicabili in virtù del rimando di cui all’art. 507 cpv. 4 CPC,
termini del resto analoghi a quelli per impugnare il decreto di sfratto, cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 7 ad art. 508), ha iniziato a decorrere il 1° settembre 2005, giorno
successivo da che il suo patrocinatore aveva ricevuto la sentenza, ed è scaduto
sabato 10 settembre, data poi riportata a lunedì 12 settembre, primo giorno
feriale successivo (art. 131 cpv. 3 CPC);
che
in ogni caso esso sarebbe stato infondato anche nel merito;
che
la conduttrice censura innanzitutto la legittimazione della controparte a
disdire il contratto per il solo fatto che quest’ultima non sarebbe il suo
partner contrattuale, senza invero confrontarsi in alcun modo con
l’argomentazione del giudice di prime, che non può così essere rimessa in
discussione già per assenza di sufficiente motivazione (art. 309 cpv. 1 lett. f
CPC), secondo cui dall’istruttoria era risultato che la sua controparte aveva nel
frattempo acquistato l’ente locato dalla __________, precedente locatrice,
subentrando con ciò nel contratto di locazione ex art. 261 CO;
che
essa adduce poi che la causa inoltrata all’Ufficio di conciliazione, avente per
altro per oggetto pretese diverse, sarebbe stata in realtà promossa nei
confronti dell’amministratrice dello stabile della controparte e non invece contro
quest’ultima, senza avvedersi però che tale eccezione, oltretutto mai allegata
in precedenza e dunque irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), mal si
concilia con la richiesta con cui essa stessa, con scritto 27 maggio 2004,
aveva invitato il giudice dello sfratto ad occuparsi anche di quella lite in
applicazione dell’art. 274g CO, lasciando con ciò intendere in buona fede che
la stessa, nonostante la sua formulazione ed il suo contenuto, andava per
l’appunto considerata un’istanza di contestazione della disdetta promossa
contro l’attuale locatore, contestazione che essa ha del resto confermato ed
ulteriormente sostanziato in occasione della successiva udienza di discussione;
nella misura in cui la conduttrice sembrerebbe invece voler censurare -ma il
tenore del gravame e in special modo le richieste di giudizio parrebbero invero
escluderlo- il fatto che il primo giudice possa aver statuito su domande non
formulate rispettivamente non si sia pronunciato su domande formulate, la
doglianza, costitutiva di un motivo di revisione, sarebbe a sua volta
irricevibile, siccome non addotta nel termine per la presentazione dell’appello
(art. 341 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit, m. 1 ad art. 342), tanto più
che in ogni caso la parte stessa non ha provato di aver subito un pregiudizio
da quella situazione;
che
il fatto che alla conduttrice sia stata a suo tempo sottratta della merce per
un valore di fr. 25'000.- è infine irrilevante per l’esito dell’istanza di
contestazione della disdetta e per quella di sfratto decise dal primo giudice, essa
non avendo dimostrato che responsabile di tale circostanza, sempre che si fosse
effettivamente verificata, fosse la controparte o persone per cui quest’ultima
doveva rispondere, tanto più che in questa sede neppure è stato contestato
l’assunto del primo giudice, secondo cui la dichiarazione con cui essa, per
questa ragione, aveva preteso di compensare le pigioni arretrate, era stata
formulata tardivamente;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 14 settembre 2005 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia
di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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