12.2005.169
Nullità di dispositivo - non subingresso processuale per surrogazione di parte non costituitasi in giudizio
30 settembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2005.169
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, IICCA
Titolo:
Nullità di dispositivo - non subingresso processuale per surrogazione di parte non costituitasi in giudizio
SUBINGRESSO
SUCCESSIONE NEL PROCESSO
SURROGAZIONE
art. 110 CO
art. 50 CPC-TI
Incarto n.
12.2005.169
Lugano
30 settembre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.125
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 21
ottobre 2004 da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
e
AO 2
con la
quale l’attrice ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 95'976.55
oltre interessi al 5% dal 17 giugno 2004 su fr. 55'952.- e dal 1° settembre
2002 sul rimanente e l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva di almeno fr.
75'956.60 oltre interessi sulla PPP __________ e di almeno fr. 20'019.95 oltre
interessi sulla PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________,
entrambe proprietà di AO 2, domande che i convenuti, entrambi rimasti preclusi
in causa, non hanno contestato e che il segretario assessore ha accolto
parzialmente con sentenza 1° settembre 2005, condannando AP 1 a versare
all’attrice fr. 40'976.60 oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2004 su fr.
23'888.40 e dall’11 settembre 2004 su fr. 17'088.20 e a AO 2, subentrato in
causa all’attrice per l’importo da lui versato in corso di causa, fr. 55'000.-
oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2004 su fr. 32'063.70 e dall’11 settembre
2004 su fr. 22'936.30 e ordinando l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva
di fr. 26'535.90 oltre interessi sulla PPP n. __________ e di fr. 6'988.- oltre
interessi sulla PPP n. __________, fondo base n. __________ RFD __________;
appellante
la convenuta AP 1 che con atto di appello del 19 settembre 2005 postula la
modifica del giudizio impugnato con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha
convenuto in causa con petizione 21 ottobre 2004 AP 1 e AO 2 per ottenere la
condanna della prima al pagamento di fr. 95'976.55 per opere eseguite nelle PPP
n. __________ e __________ fondo base n. __________ RFD __________ e
l’iscrizione dell’ipoteca definitiva degli artigiani sugli immobili proprietà
del secondo;
che entrambe le
parti convenute non hanno presentato la risposta di causa nei termini impartiti
e sono dunque rimaste precluse in causa;
che in corso di
causa il proprietario degli immobili ha versato all’attrice fr. 55'000.-;
che con sentenza
del 1° settembre 2005 il Segretario assessore ha accolto parzialmente la
petizione, ha condannato AP 1 a versare fr. 55'000.- a AO 2, surrogato nei
diritti della creditrice in seguito al parziale riscatto del pegno, e fr.
40'976.60 all’attrice e ha fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno
di iscrivere in via definitiva un’ipoteca legale di fr. 26'535.90 oltre
interessi a carico della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________
e di fr. 6'988.- oltre interessi a carico della PPP n. __________ del fondo
base n. __________ RFD __________, entrambe proprietà di AO 2, ponendo la tassa
di giustizia di fr. 1'600.- e le spese a carico in solido delle parti
convenute, condannate inoltre a rifondere in solido fr. 6'000.- complessivi a
titolo di ripetibili;
che con appello 19
settembre 2005 AP 1 è insorta contro la predetta sentenza, chiedendo che in
riforma della medesima fosse dichiarato che essa non era tenuta a versare a AO
2 l’importo di fr. 55'000.-, già da lei pagato, e che quest’ultimo fosse tenuto
a “manlevare” AP 1 nei confronti di AO 1 per tutte le somme dovute e in
particolare per la somma di fr. 40'976.60 oltre interessi, nonché per le spese
e le ripetibili e fosse tenuto a pagare tutto quanto dovuto a AO 1 per i lavori
di cui all’appalto del 30 aprile 2004;
che l'appello non
è stato notificato alla controparte;
che l’appellante
sostiene di aver concluso il 17 dicembre 2004 con AO 2 un accordo in base al
quale essa si impegnava a versargli fr. 72'500.- a saldo delle pretese di AO 1
in cambio della liberazione da ogni obbligazione nei confronti di quest’ultima,
producendo in questa sede la documentazione attestante l’accordo e il pagamento
di quanto pattuito tra i convenuti;
che in sostanza la
convenuta, preclusa in causa per non aver presentato la risposta, non contesta
le pretese dell’attrice e chiede l’annullamento del giudizio impugnato
prevalendosi di nuovi documenti che produce in questa sede;
che la parte
preclusa può appellare la sentenza pretorile per dimostrare che la sentenza del
primo giudice non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione
e secondo diritto (Rep. 1969 pag. 283) ma non può addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in
sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che quindi i
documenti prodotti con l’appello non possono essere considerati ai fini del
giudizio odierno;
che l’appello deve
nondimeno essere parzialmente accolto nella misura in cui l’appellante contesta
la propria condanna a versare a AO 2 l’importo di fr. 55'000.- oltre interessi
(dispositivo n. 1.1);
che il primo
giudice ha ritenuto subentrato in causa all’attrice il proprietario del fondo
in seguito al versamento di fr. 55'000.- per parziale surrogazione ai sensi
dell’art. 110 CO, senza avvedersi che egli non si era mai costituito in
giudizio, con la conseguenza che non vi poteva essere subingresso processuale (Weber,
Berner Kommentar, ad art. 110 CO n. 84 e 85) e condanna a favore di una parte
che non era mai intervenuta in lite (art. 50 CPC);
che pertanto il
dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è nullo nella parte in cui obbliga
la convenuta a versare fr. 55'000.- a una persona mai costituitasi in giudizio per
pretendere il riconoscimento di sue pretese;
che, in tale
situazione, s'impone di evadere l'appello già all'esame preliminare dell'art.
313bis CPC per quel che concerne il dispositivo n. 1.1, senza necessità di
intimazione alla controparte, poiché la nullità è rilevabile d'ufficio ed il
principio dell'economia di giudizio impone di evitare inutili interventi delle
parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis m. 1);
che
per il resto l’appello si fonda solo su fatti e documenti presentati per la
prima volta in questa sede, ciò che non è ammissibile;
che viste le
particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il giudizio d'appello,
né si assegnano ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è
nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. L'appello
Fatti
19 settembre 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così modificata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
1.1 La AP 1 è condannata a versare alla AO 1, Locarno, fr. 40'976.60
oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2004 su fr. 23'888.40 e dall’11 settembre
2004 su fr. 17'088.20.
Invariati tutti gli altri dispositivi.
Considerandi
II. Non
si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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