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Decisione

12.2005.170

appalto - architetto rappresentante del committente - procura apparente

30 agosto 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i quali furono confrontati con quelli del direttore dei lavori. Nei casi in cui

si riscontrarono delle piccole differenze, esse furono liquidate (verbale cit. ad.

9 parte convenuta). Il teste V__________ dal canto suo ha riferito che i lavori

supplementari eseguiti sotto la sorveglianza del signor S__________, che era

stato sostituito per volontà del convenuto all’ing. A__________, furono

addebitati direttamente al convenuto e non all’ing. A__________, a differenza

di altri che concernevano un appalto seguito da quest’ultimo con il convenuto.

Da ultimo il teste B__________ ha ricordato che i lavori che sono stati

eseguiti sotto la vigilanza del signor S__________ si incentravano all’esterno

delle abitazioni. Dall’insieme di queste circostanze si deve concludere che il

signor AP 1 non poteva ignorare che l’impresa AO 1 stava svolgendo dei lavori

per suo conto e secondo le sue istruzioni. Il fatto che l’ing. A__________

fosse stato estromesso dalla direzione dei lavori e che gli operai non

prendevano alcuna iniziativa da quest’ultimo, ma solo dal signor S__________

(cfr. testi V__________ e B__________), depone a favore dell’esistenza di un

appalto fra il convenuto e la AO 1 e non certo per la continuazione di un

rapporto contrattuale fra il convenuto e l’ing. A__________. Oltre a ciò si deve considerare che il convenuto aveva affidato la

direzione dei lavori a un suo rappresentante, il quale non si limitava a

controllare i bollettini a regia dell’appaltatrice, ma addirittura li allestiva

personalmente e li sottoponeva direttamente all’attenzione del convenuto, con

l’indicazione espressa quale cliente (Kunde) di AP 1 e non un terzo (doc.

C1-C41). Nell’ipotesi in cui queste opere fossero state appaltate direttamente

dall’ing. A__________, non si giustificava di rendere conto dei lavori

direttamente al convenuto. Semmai i bollettini avrebbero dovuto essere

controllati e visionati dall’ing. A__________, il quale a sua volta, nella sua

veste di subappaltante, avrebbe dovuto sottoporli al convenuto. Così non è però

avvenuto. Dalle notizie acquisite agli atti emerge con certezza che il

convenuto, per il tramite del suo rappresentante, ha dato ordini e istruzioni

che non avrebbe potuto dare se egli non fosse stato il committente di AO 1. Si

deve quindi ammettere la conclusione di un contratto di appalto fra le parti,

quantomeno per atti concludenti.

5.3. La decisione del Pretore merita conferma anche per altro motivo. A

norma dell’art. 33 cpv. 3 CO, la comunicazione dei poteri del rappresentante

non deve necessariamente essere espressa, ma può risultare da un comportamento

attivo o passivo che, secondo la teoria dell’affidamento, può essere intesa

come il conferimento di poteri. Così, colui che crea l’apparenza di un potere

di rappresentanza è vincolato dagli atti compiuti in suo nome, se il terzo ha

pensato, in buona fede, all’esistenza di un potere di rappresentanza e se le

circostanze inducevano a crederlo (TF 15 maggio 2000;4C.57/1999, consid. 4).

In concreto si deve ammettere che il convenuto aveva autorizzato il suo

direttore dei lavori a dare ordini e istruzioni agli operai della AO 1, i quali

agivano solo sotto la sua direzione e non dell’ing. A__________. Come si è detto poc’anzi, il convenuto era informato periodicamente

dei lavori e del loro avanzamento, posto che il signor S__________ gli prestava

resoconto con i bollettini a regia che gli venivano consegnati. I lavori sono

continuati pacificamente e senza interruzioni. Ciò non può altro significare

che accettazione tacita. Ma anche qualora non si dovesse considerare che il

direttore dei lavori non disponeva dei poteri necessari per vincolare il

convenuto, si deve ammettere che in concreto v’è stata una ratifica da parte

del committente (il convenuto), la quale, avuto riguardo alle circostanze, è emersa

dal suo silenzio o quantomeno, dai suoi atti concludenti (TF 15 maggio 2000

cit.; Schwager, op. cit. N. 870 con altri rif.) durante l’esecuzione delle opere.

6. Con l’appello il convenuto ha postulato il rinvio dell’incarto al

Pretore, per l’esecuzione di una nuova perizia, stante che il primo giudice non

avrebbe designato un nuovo perito per rispondere esaustivamente a tutte le

domande che gli erano state poste. Il convenuto ha rimproverato al perito di

non aver eseguito accertamenti approfonditi e misurazioni sui quantitativi e

sulle ore esposte nei bollettini a regia del direttore dei lavori. Il perito

non avrebbe risposto al quesito teso a verificare se i bollettini a regia si

riferivano ad opere supplementari o a lavori in garanzia. Negando alla parte

convenuta la facoltà di chiedere una nuova prova peritale in presenza di un

referto tecnico inutile e privo di concludenza rispetto agli scopi per i quali

era stata disposta la prova, il Pretore avrebbe violato il diritto

dell’appellante alla prova contraria, atteso che i bollettini a regia agli atti

attestavano una presunzione di esattezza dei lavori eseguiti.

6.1. A

norma dell’art. 326 CPC, l’annullamento della decisione del Pretore con

conseguente rinvio al giudice di prime cure è ammissibile nei casi in cui nel

procedimento di prima istanza sono riscontrabili degli atti nulli (lett. a),

oppure qualora il giudice abbia negato ingiustamente ad una delle parti una

domanda di restituzione in intero (lett. b).

A sua

volta l’art. 322 lett. b CPC dispone che una parte può chiedere in appello

quelle prove che vennero offerte, ma che sono state rifiutate dal Pretore. L’appellante,

a fronte del rifiuto del giudice di prime cure di far allestire una nuova

perizia, avrebbe dovuto correttamente chiederne l’assunzione in appello e non

postulare l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice perché

disponga tale prova come invece ha fatto. Nemmeno il fatto che l’apprezzamento

di tale prova, eventualmente assunta in appello, sia sottoposto solo al giudizio

dei giudici di seconda istanza, giustifica la conclusione dell’appellante

poiché il nostro CPC privilegia il principio dell’effetto devolutivo e non

quello del doppio grado di giurisdizione (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 322 n. 833) e, per diritto federale, è sufficiente che una

prova venga amministrata una volta sola innanzi alle autorità giudiziarie

cantonali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 322 m. 28).

La

domanda così come proposta con l’appello è così irricevibile ma anche se fosse

stata chiesta l’assunzione della prova in appello, la stessa non avrebbe avuto

miglior sorte come alle considerazioni che seguono.

6.2. Non è controverso fra le parti che la mercede dell’appalto nel caso

in esame deve essere corrisposta in base ai principi che discendono dall’art.

374 CO e che i bollettini a regia creano la presunzione dell’esattezza delle

ore e dei materiali ivi indicati, ritenuto che gli stessi sono stati

regolarmente firmati dalla direzione dei lavori per conto del committente (II

CCA 31 maggio 2000, inc. n. 12.2000.00048 e 11 marzo 1998 in re R./F.; Gauch, op.

cit., n. 1020 e 1028; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, N. 18 all’art. 374; Bühler, Zürcher

Kommentar, N. 17 all’art. 374). In concreto tutti i bollettini a regia agli

atti sono stati allestiti, firmati e riconosciuti dal direttore dei lavori

signor S__________ (doc. C1-C41), che li ha sottoposti al mandante per esame ed

approvazione periodicamente. Questo principio non è contestato dal convenuto,

il quale però ritiene di non essere stato ammesso all’amministrazione di prove

contrarie concludenti che avrebbero permesso di inficiare questa presunzione.

L’erezione di una nuova perizia per consolidata prassi può avere luogo alle

duplici condizioni cumulative che la parte richiedente abbia già insistito in

prima sede per la designazione di un nuovo perito in conseguenza della

manifesta insufficienza delle sue risposte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 322 m. 11) e, ovviamente, che le risposte del perito siano realmente

insufficienti (art. 252 cpv. 5 CPC), ossia nel caso in cui si possa affermare

che la perizia offende la logica o lede principi universalmente riconosciuti

dalla scienza o dell’arte in questione (II CCA 3 febbraio 2005, inc. n.

12.2003.110 e 7 marzo 2001, inc. n. 12.2000.108; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 252, m. 5). In altri termini la perizia è manifestamente insufficiente

allorché il responso peritale appaia, anche a un laico in materia munito però

di buona istruzione come illogico e contrario ai principi universalmente riconosciuti

in quella determinata scienza, incontrollato o incontrollabile, poiché il

perito si è fondato su fatti non attendibili o ha tralasciato di considerare

fatti veri e rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 252 m. 6). In concreto un’istanza di designazione

di nuovi periti è stata formulata dal convenuto il 3 giugno 1998, giacché il

perito non avrebbe saputo rispondere, rispettivamente avrebbe risposto in

maniera insufficiente in ordine al quesito di distinguere quali opere, fra

quelle annoverate nei bollettini a regia, si riferivano ad opere di

completamento della casa - e quindi in garanzia - e quali invece a lavori di

sistemazione esterna. Al riguardo l’istante ha formulato due nuovi quesiti da

sottoporre al perito (AI XX). L’istanza è stata respinta con ordinanza 6 agosto

1998 (AI XXIV). Con l’appello il convenuto ripropone gli stessi quesiti,

rilevando che il perito non ha proceduto ad esperire un sopralluogo

approfondito, né ha eseguito misurazioni per controllare i quantitativi di

materiale, stimare le ore lavorative, ecc. Il perito si sarebbe limitato ad

un’operazione contabile di ricalcolo dei prezzi, dei quantitativi e delle

misure esposte nei bollettini a regia. Al riguardo occorre considerare che il

signor S__________, sentito come teste, ha confermato che i bollettini a regia

da esso firmati si riferivano ai lavori supplementari che non erano ancora

stati eseguiti, e non già a quelli in garanzia per i quali non era stato

allestito nulla (teste S__________, verbale cit. ad risposte 4.6 e 4.10 parte

attrice, nonché ad 8 di parte convenuta). Al perito non è stato posto un

quesito preciso su questo oggetto: quantomeno non era possibile desumerlo dalla

domanda n. 1, se questo era l’intento del convenuto. Con il quesito n. 1 si

chiedeva al perito di descrivere i lavori di completazione e di sistemazione

esterna delle due case sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________

eseguiti dalla ditta AO 1. A questa domanda il perito ha risposto rilevando che

i lavori “aggiuntivi effettuati soprattutto sulla part. n. __________”

erano di una certa portata e difficoltà e, benché gli stessi non fossero

descritti, erano quelli indicati sui bollettini controfirmati dal direttore dei

lavori (doc. C1-C41) a cui si rinviava. Al perito non sono state poste delle

domande di complemento per sapere a quali opere ci si riferiva in particolare.

La domanda era generica, per cui anche la risposta poteva essere evasa mediante

un rinvio alla documentazione agli atti, la quale aveva trovato un riscontro credibile

per il perito al momento del sopralluogo. Avuto riguardo alle opere eseguite,

il perito ha ritenuto corretta l’esposizione di 313,5 ore di muratore, 319 ore

di manovale, 84 di pittore e 7 di autista (cfr. perizia pag. 5). Il convenuto

non ha peraltro mai contestato nel dettaglio quali bollettini non riconosceva,

nel senso che essi si riferivano ad opere concernenti l’appalto con l’ing. A__________.

L’unico elemento emerso dagli atti è che tutti i lavori

oggetto dei bollettini a regia concernevano opere che avevano formato oggetto

di una nuova ordinazione supplementare, senza indicare quale. Il convenuto non

ha offerto né al perito (al momento al sopralluogo, negli allegati e nel questionario),

né tantomeno al giudice elementi tali da ritenere che taluni lavori contenuti

nei bollettini andavano stralciati. Così stando le cose, non si giustificava di

designare un nuovo perito, giacché dalla lettura della perizia e dagli atti non

emergeva che il referto consegnato era contraddittorio, o conteneva delle

risultanze tali da offendere la logica o la scienza. Il perito ha precisato che

tutte le opere si riferivano a lavori esterni sui due fondi che erano stati

descritti con precisione nei bollettini a regia. Il suo compito era quindi

riferito alla questione di sapere se dette opere erano stato eseguite, nonché

alla stima delle ore e dei quantitativi in base alle sue conoscenze specifiche

e a quanto risultava dal sopralluogo. L’appellante ha contestato l’operato del

perito genericamente. Nel suo gravame non ha indicato dove il perito avrebbe

proceduto ad un apprezzamento arbitrario dei lavori eseguiti rispetto ai

bollettini. Non ha in particolare saputo indicare quali opere conteggiate

andavano escluse dal computo, perché comprese nelle opere in garanzia.

L’appellante non è nemmeno riuscito ad insinuare un sospetto che i lavori

indicati nei bollettini a regia non erano stati eseguiti, rispettivamente che

si riferivano ad altri lavori. Il perito ne ha accertato l’esistenza e ne ha

stimato il valore con sufficiente certezza scientifica. In assenza di altri

riscontri contrari, i bollettini a regia, che già da soli sono dotati di un

certo valore probatorio, sono stati corroborati dagli accertamenti tecnici del

perito, che sono stati contestati nel loro insieme con argomentazioni generiche

non supportate dalle notizie acquisite agli atti. Ciò posto, la decisione del

Pretore merita di essere confermata, ritenuto altresì che nel gravame non è

stato rimesso in discussione l’importo cifrato dal perito in Fr. 45'296,50 per

la manodopera, il noleggio delle attrezzature, i trasporti, le macchine e i

materiali.

7. Ne discende che l’appello deve essere integralmente respinto con le spese

e la tassa di giustizia di seconda sede a carico dell’appellante.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

21 settembre 2005 del signor AP 1, __________ è respinto.

Considerandi

2.

Le spese della procedura di appello consistenti in:

tassa di

giustizia Fr. 850.-

spese

Fr. 50.-

totale

Fr. 900.-

già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere

all’appellato Fr. 2’000.- a titolo di ripetibili .

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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