12.2005.170
appalto - architetto rappresentante del committente - procura apparente
30 agosto 2006Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2005.170
Data decisione, Autorità:
30.08.2006, IICCA
Titolo:
appalto - architetto rappresentante del committente - procura apparente
ARCHITETTO
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
RAPPRESENTANZA SENZA AUTORIZZAZIONE
art. 32 CO
art. 33 cpv. 3 CO
art. 363 CO
Incarto n.
12.2005.170
Lugano
30 agosto
2006/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1995.1459
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con petizione 26
settembre 1995, da
AO 1
cui è subentrato
quale cessionario ex art. 260 LEF
avv. RA 2,
Lugano
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui la parte attrice ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento della somma di Fr. 45'585.-, ridotta con le conclusioni a
Fr. 45'296.50, oltre interessi al 5% dal 7 settembre 1992;
domanda avversata dal convenuto che il Pretore, con
sentenza 24 agosto 2005, ha accolto, nel senso che ha condannato il convenuto a
versare all’attore la somma di Fr. 45'296.50, oltre interessi al 5% dal 7
settembre 1992, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano;
appellante il convenuto che, con gravame 21 settembre
2005, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione, in
via principale, venga integralmente respinta, mentre in via subordinata chiede
l‘annullamento della sentenza con rinvio dell’incarto alla Pretura per nuovo
giudizio, e previa disposizione di una nuova perizia, protestando spese e
ripetibili per entrambe le sedi;
mentre la controparte, con osservazioni 5 ottobre
2005, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa.
Considerato
in fatto e in diritto :
1. Nel settembre del 1990 il signor AP 1__________A__________ le part.
n. __________ e __________ RFD di __________ sulle quali erano in costruzione
due case di abitazione, i cui lavori erano eseguiti dalla Z__________. In data
28 giugno 1992 Z__________ ha inviato al signor AP 1 un conteggio per dei
lavori a regia eseguiti fra il 5 marzo e il 16 maggio 1991 per un importo
totale di Fr. 46'071.- (doc. C e D), successivamente corretto in Fr. 45'610,25
(doc. G). Il pagamento di queste prestazioni è stato contestato dal signor AP 1,
il quale riteneva di aver avuto un rapporto contrattuale solo nei riguardi del
signor A__________ (doc. H), verso il quale con scritto 25 marzo 1992 gli
proponeva di liquidare la vertenza mediante il pagamento della somma di Fr.
36'527,95, secondo il rapporto comunicatogli dal signor S__________, che aveva
funto da direttore dei lavori (doc. E).
2. Con petizione 26 settembre 1995 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1,
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Fr. 45'585.-, ridotta in
sede di conclusioni in Fr. 45'296,50, oltre interessi al 5% a decorrere dal 7
settembre 1992, rilevando che l’attrice aveva proceduto ad eseguire i lavori su
incarico del convenuto, debitamente rappresentato dal signor S__________, che
aveva firmato i bollettini a regia e non dell’ing. A__________.
Alla
domanda si è opposto il convenuto sostenendo, in via principale, di non aver
mai avuto alcun rapporto contrattuale con la AO 1, ma solo con l’ing. A__________,
il quale aveva subappaltato i lavori all’attrice. In via subordinata ha
contestato l’ammontare del corrispettivo, postulando l’accoglimento della
petizione limitatamente in Fr. 33'416,30.
In corso
di causa l’attrice è fallita e ad essa è subentrato l’avv. RA 2, cui la massa
fallimentare ha ceduto il credito ai sensi dell’art. 260 LEF.
3. Con sentenza 20 agosto 2005 il Pretore ha sostanzialmente accolto la
petizione, condannando il convenuto al pagamento della somma di Fr. 45'296,50 e
rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di
Lugano per tale importo. Il Pretore ha precisato che il convenuto conferì una
procura al signor S__________ con il compito di occuparsi della direzione dei
lavori, nonché di prendere tutte le necessarie decisioni nei riguardi dell’ing.
A__________, della AO 1 e di tutte le altre ditte operanti sul cantiere. Costui
si era in particolare occupato di vigilare su dei lavori tendenti
all’eliminazione di difetti, come pure per dei lavori supplementari che sono
stati fatturati direttamente al convenuto. Per il Pretore non vi sarebbe stato
bisogno di conferire una procura al direttore dei lavori per vigilare
sull’operato della AO 1, se i lavori fossero stati subappaltati all’attrice
dall’ing. A__________. In ordine all’ammontare della
mercede, il Pretore ha rilevato che i lavori oggetto del contendere, riconosciuti
dal direttore dei lavori per conto del mandante, si riferivano ai lavori
accessori e non a quelli in garanzia. L’esistenza di questi lavori è stata
accertata dal perito, il quale ne ha ricalcolato la mercede per manodopera,
noleggio attrezzature, trasporti, macchine e materiali, per un ammontare di Fr.
45'296,50.
4. Contro il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello,
rimproverando al Pretore di aver apprezzato arbitrariamente le prove, giacché
nessun elemento che è emerso dall’istruttoria consente di poter ritenere che il
convenuto abbia perfezionato un contratto di appalto con l’attrice. Secondo il
convenuto, egli avrebbe perfezionato un appalto con il solo signor A__________,
che gli aveva venduto i fondi in via di edificazione, il quale a sua volta
aveva subappaltato i lavori alla sua ditta, la AO 1. Il conferimento di una
procura al signor S__________ per dirigere i lavori di completazione e
sistemazione esterna, diversamente da quanto ha ritenuto il Pretore, non era
certo atto a dimostrare l’esistenza di un contratto di appalto fra l’attrice e
il convenuto. Il fatto che il contabile della AO 1 abbia addebitato su
istruzione di terzi (dell’ing. A__________) la fattura al convenuto, anch’esso
non è motivo per sostenere che fra le parti era in essere una relazione
contrattuale. Il Pretore avrebbe in sostanza fondato il suo giudizio su
circostanze irrilevanti, mentre non avrebbe considerato che in seguito alle
contestazioni mosse dal convenuto, l’attrice si rivolse direttamente all’ing. A__________,
confermando l’esistenza di un subappalto fra quest’ultimo e l’appaltatrice.
Neppure si poteva ritenere che il convenuto avesse tollerato l’esecuzione dei
lavori supplementari da parte di AO 1 sui suoi due fondi, giacché
l’appaltatrice lavorava già sul cantiere prima che le part. n. __________ e __________
RFD di __________ fossero vendute. Semmai da questa circostanza si può desumere
l’esistenza della continuazione del subappalto fra l’attrice e l’ing. A__________.
In via
subordinata il ricorrente ha criticato l’operato del perito, rilevando che egli
non ha minimamente adempiuto al compito che gli era stato chiesto di svolgere.
Costui avrebbe presenziato ad un sopralluogo in contraddittorio senza procedere
ad alcun accertamento relativo alle opere oggetto della contestazione e
segnatamente dei lavori, delle ore e dei quantitativi riportati sui bollettini
a regia concernenti la sistemazione esterna delle case. Il Pretore avrebbe
invero a torto respinto un’istanza di nomina di nuovo perito, benché le
risposte fornite dal perito fossero inutilizzabili per il giudizio, posto che
egli non aveva risposto a delle precise domande, rinviando ai bollettini a
regia, senza discernere quali lavori erano tesi all’eliminazione dei difetti e
quali invece concernevano dei lavori supplementari. Il Pretore, fondandosi su
un referto peritale la cui concludenza era manifestamente inutile rispetto agli
scopi per i quali sarebbe stato disposto, avrebbe violato il diritto alla prova
dell’appellante insito nell’art. 8 CC. Tale violazione potrebbe a rigore essere
sanata solo con il rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio e previa
disposizione di una nuova perizia.
Con
tempestive osservazioni la controparte ha controdedotto che il convenuto non ha
chiesto l’assunzione di prove in appello e la domanda di rinvio della causa
davanti al Pretore è irricevibile. Vi sarebbero agli atti tutta una serie di
elementi che inducono a ritenere che fra le parti era sorto un contratto di
appalto: il conferimento della procura al signor S__________, i bollettini a
regia firmati dal direttore dei lavori, la mancata contestazione della prima
fattura che è stata inviata al convenuto, come pure la presunzione generale
secondo la quale chi esegue dei lavori sul fondo di un proprietario deve essere
considerato normalmente il creditore di quest’ultimo.
5. Fra le parti è controverso sapere se fra esse è stato perfezionato
un contratto di appalto, ovvero un negozio mediante il quale una delle parti
(l’appaltatore) si obbliga a compiere un’opera per un determinato
corrispettivo, che l’altra parte (il committente) si impegna a pagare.
L’obbligazione di remunerare l’appaltatore è un elemento essenziale del
contratto, senza la quale la qualifica del contratto non può essere configurata
(DTF 127 III 519 consid. 2b; 122 III 10 consid. 3). Il contratto è perfetto
allorché le parti hanno manifestato reciprocamente e in maniera concorde la
loro volontà (art. 1 CO).
5.1. In assenza di un contratto scritto, i rapporti fra il convenuto e la
AO 1 non sono chiarissimi. Le parti sono concordi nel ritenere che AO 1 ha
eseguito dei lavori sulle part. n. __________ e n. __________ RFD di __________
di proprietà del convenuto e che dette opere avevano per oggetto l’eliminazione
di difetti nelle abitazioni che erano state edificate su questi fondi, nonché
il completamento e la sistemazione esterna di dette case (cfr. ad es. appello
pag. 7 e 9). Non è neppure contestato che i lavori volti al ripristino delle
opere difettose competevano contrattualmente all’ing. A__________. Il contendere verte invece sulla questione di sapere se le opere di
completamento e di sistemazione esterna delle abitazioni costituivano la
continuazione dell’appalto che era stato conferito inizialmente all’ing. A__________,
il quale avrebbe a sua volta subappaltato i lavori alla AO 1, oppure se dette
opere sono state appaltate direttamente dal convenuto o da un suo
rappresentante alla AO 1.
5.2. Come ha rilevato il Pretore, il convenuto ha conferito al signor S__________
una procura, mediante la quale costui veniva incaricato di svolgere tutte le
trattative e di prendere tutte le decisioni riguardanti il completamento e la
sistemazione delle due case nei confronti del signor A__________, della AO 1,
come pure nei riguardi di tutte le ditte che operavano sul cantiere (doc. B).
Nell’ambito della costruzione non è infrequente che un committente incarichi un
ingegnere o un architetto della direzione di un cantiere. In questa prospettiva
il direttore dei lavori appare come un rappresentante del committente nei
rapporti con le imprese e i soggetti che concorrono alla realizzazione delle
opere. Esiste infatti una presunzione naturale che un architetto agisca in nome
altrui e, allorché costui si rivolge ad un imprenditore, si deve inferire,
fatte salve circostanze o indizi contrari, che il suo interlocutore agisca come
mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se
fosse il proprio (TF 15 maggio 2000;4C.57/1999 consid. 4; Gauch, Der Werkvertrag, IV a ed., n. 1923
e 2743). In altri termini egli è considerato un ausiliario del
committente ai sensi dell’art. 101 CO (DTF 125 III 224 consid. 6; 119 II 130
consid. 4a). Il mandato comprende il potere di compiere degli atti giuridici
necessari al suo adempimento (art. 396 cpv. 2 CO). Questa norma non autorizza
però l’architetto ad aggiudicare in nome del committente dei lavori a degli
imprenditori. In particolare l’architetto, salvo diversamente disposto, non può
compiere degli atti giuridici suscettibili di generare degli impegni finanziari
importanti per il mandante (TF 25 agosto 2003;4C.93/2003 consid. 5; 118 II 315 consid. 2a; Rep. 1989 pag. 186; Schwager,
Die Vollmacht des Architekten in: Das Architektenrecht, 3a ed., n. 861). Il signor S__________, sentito come teste, non ha riferito in ordine
alla conclusione del contratto di appalto. Egli ha però precisato non solo di
essere stato incaricato dal convenuto di eseguire la direzione lavori, allorché
esistevano degli attriti fra il signor AP 1 e la AO 1 (verbale di audizione 8
novembre 1996 ad 1 e ad 3 parte attrice e ad 4 parte convenuta), ma anche di
aver allestito lui stesso tutti i bollettini a regia agli atti (doc. C1-C41)
(verbale cit. ad. 4.12 parte attrice e ad 5 parte convenuta, nonché testi N__________,
verbale 27 settembre 1996 pag. 3 e 4 e V__________ pag. 5), e di averli
consegnati settimanalmente al convenuto (verbale cit. in fine e ad 5 parte
convenuta), nonché precisato che gli stessi concernevano solo i lavori
supplementari e non quelli afferenti l’eliminazione dei difetti, per i quali
non è stato steso alcun rapporto (verbale cit. ad 4.10 e 4.6 parte attrice,
nonché ad 8 parte convenuta), ad eccezione del bollettino C41 che non era da
pagare. Talora è capitato che anche l’ing. A__________ allestì dei bollettini,
Fatti
i quali furono confrontati con quelli del direttore dei lavori. Nei casi in cui
si riscontrarono delle piccole differenze, esse furono liquidate (verbale cit. ad.
9 parte convenuta). Il teste V__________ dal canto suo ha riferito che i lavori
supplementari eseguiti sotto la sorveglianza del signor S__________, che era
stato sostituito per volontà del convenuto all’ing. A__________, furono
addebitati direttamente al convenuto e non all’ing. A__________, a differenza
di altri che concernevano un appalto seguito da quest’ultimo con il convenuto.
Da ultimo il teste B__________ ha ricordato che i lavori che sono stati
eseguiti sotto la vigilanza del signor S__________ si incentravano all’esterno
delle abitazioni. Dall’insieme di queste circostanze si deve concludere che il
signor AP 1 non poteva ignorare che l’impresa AO 1 stava svolgendo dei lavori
per suo conto e secondo le sue istruzioni. Il fatto che l’ing. A__________
fosse stato estromesso dalla direzione dei lavori e che gli operai non
prendevano alcuna iniziativa da quest’ultimo, ma solo dal signor S__________
(cfr. testi V__________ e B__________), depone a favore dell’esistenza di un
appalto fra il convenuto e la AO 1 e non certo per la continuazione di un
rapporto contrattuale fra il convenuto e l’ing. A__________. Oltre a ciò si deve considerare che il convenuto aveva affidato la
direzione dei lavori a un suo rappresentante, il quale non si limitava a
controllare i bollettini a regia dell’appaltatrice, ma addirittura li allestiva
personalmente e li sottoponeva direttamente all’attenzione del convenuto, con
l’indicazione espressa quale cliente (Kunde) di AP 1 e non un terzo (doc.
C1-C41). Nell’ipotesi in cui queste opere fossero state appaltate direttamente
dall’ing. A__________, non si giustificava di rendere conto dei lavori
direttamente al convenuto. Semmai i bollettini avrebbero dovuto essere
controllati e visionati dall’ing. A__________, il quale a sua volta, nella sua
veste di subappaltante, avrebbe dovuto sottoporli al convenuto. Così non è però
avvenuto. Dalle notizie acquisite agli atti emerge con certezza che il
convenuto, per il tramite del suo rappresentante, ha dato ordini e istruzioni
che non avrebbe potuto dare se egli non fosse stato il committente di AO 1. Si
deve quindi ammettere la conclusione di un contratto di appalto fra le parti,
quantomeno per atti concludenti.
5.3. La decisione del Pretore merita conferma anche per altro motivo. A
norma dell’art. 33 cpv. 3 CO, la comunicazione dei poteri del rappresentante
non deve necessariamente essere espressa, ma può risultare da un comportamento
attivo o passivo che, secondo la teoria dell’affidamento, può essere intesa
come il conferimento di poteri. Così, colui che crea l’apparenza di un potere
di rappresentanza è vincolato dagli atti compiuti in suo nome, se il terzo ha
pensato, in buona fede, all’esistenza di un potere di rappresentanza e se le
circostanze inducevano a crederlo (TF 15 maggio 2000;4C.57/1999, consid. 4).
In concreto si deve ammettere che il convenuto aveva autorizzato il suo
direttore dei lavori a dare ordini e istruzioni agli operai della AO 1, i quali
agivano solo sotto la sua direzione e non dell’ing. A__________. Come si è detto poc’anzi, il convenuto era informato periodicamente
dei lavori e del loro avanzamento, posto che il signor S__________ gli prestava
resoconto con i bollettini a regia che gli venivano consegnati. I lavori sono
continuati pacificamente e senza interruzioni. Ciò non può altro significare
che accettazione tacita. Ma anche qualora non si dovesse considerare che il
direttore dei lavori non disponeva dei poteri necessari per vincolare il
convenuto, si deve ammettere che in concreto v’è stata una ratifica da parte
del committente (il convenuto), la quale, avuto riguardo alle circostanze, è emersa
dal suo silenzio o quantomeno, dai suoi atti concludenti (TF 15 maggio 2000
cit.; Schwager, op. cit. N. 870 con altri rif.) durante l’esecuzione delle opere.
6. Con l’appello il convenuto ha postulato il rinvio dell’incarto al
Pretore, per l’esecuzione di una nuova perizia, stante che il primo giudice non
avrebbe designato un nuovo perito per rispondere esaustivamente a tutte le
domande che gli erano state poste. Il convenuto ha rimproverato al perito di
non aver eseguito accertamenti approfonditi e misurazioni sui quantitativi e
sulle ore esposte nei bollettini a regia del direttore dei lavori. Il perito
non avrebbe risposto al quesito teso a verificare se i bollettini a regia si
riferivano ad opere supplementari o a lavori in garanzia. Negando alla parte
convenuta la facoltà di chiedere una nuova prova peritale in presenza di un
referto tecnico inutile e privo di concludenza rispetto agli scopi per i quali
era stata disposta la prova, il Pretore avrebbe violato il diritto
dell’appellante alla prova contraria, atteso che i bollettini a regia agli atti
attestavano una presunzione di esattezza dei lavori eseguiti.
6.1. A
norma dell’art. 326 CPC, l’annullamento della decisione del Pretore con
conseguente rinvio al giudice di prime cure è ammissibile nei casi in cui nel
procedimento di prima istanza sono riscontrabili degli atti nulli (lett. a),
oppure qualora il giudice abbia negato ingiustamente ad una delle parti una
domanda di restituzione in intero (lett. b).
A sua
volta l’art. 322 lett. b CPC dispone che una parte può chiedere in appello
quelle prove che vennero offerte, ma che sono state rifiutate dal Pretore. L’appellante,
a fronte del rifiuto del giudice di prime cure di far allestire una nuova
perizia, avrebbe dovuto correttamente chiederne l’assunzione in appello e non
postulare l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice perché
disponga tale prova come invece ha fatto. Nemmeno il fatto che l’apprezzamento
di tale prova, eventualmente assunta in appello, sia sottoposto solo al giudizio
dei giudici di seconda istanza, giustifica la conclusione dell’appellante
poiché il nostro CPC privilegia il principio dell’effetto devolutivo e non
quello del doppio grado di giurisdizione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 322 n. 833) e, per diritto federale, è sufficiente che una
prova venga amministrata una volta sola innanzi alle autorità giudiziarie
cantonali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 322 m. 28).
La
domanda così come proposta con l’appello è così irricevibile ma anche se fosse
stata chiesta l’assunzione della prova in appello, la stessa non avrebbe avuto
miglior sorte come alle considerazioni che seguono.
6.2. Non è controverso fra le parti che la mercede dell’appalto nel caso
in esame deve essere corrisposta in base ai principi che discendono dall’art.
374 CO e che i bollettini a regia creano la presunzione dell’esattezza delle
ore e dei materiali ivi indicati, ritenuto che gli stessi sono stati
regolarmente firmati dalla direzione dei lavori per conto del committente (II
CCA 31 maggio 2000, inc. n. 12.2000.00048 e 11 marzo 1998 in re R./F.; Gauch, op.
cit., n. 1020 e 1028; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, N. 18 all’art. 374; Bühler, Zürcher
Kommentar, N. 17 all’art. 374). In concreto tutti i bollettini a regia agli
atti sono stati allestiti, firmati e riconosciuti dal direttore dei lavori
signor S__________ (doc. C1-C41), che li ha sottoposti al mandante per esame ed
approvazione periodicamente. Questo principio non è contestato dal convenuto,
il quale però ritiene di non essere stato ammesso all’amministrazione di prove
contrarie concludenti che avrebbero permesso di inficiare questa presunzione.
L’erezione di una nuova perizia per consolidata prassi può avere luogo alle
duplici condizioni cumulative che la parte richiedente abbia già insistito in
prima sede per la designazione di un nuovo perito in conseguenza della
manifesta insufficienza delle sue risposte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 322 m. 11) e, ovviamente, che le risposte del perito siano realmente
insufficienti (art. 252 cpv. 5 CPC), ossia nel caso in cui si possa affermare
che la perizia offende la logica o lede principi universalmente riconosciuti
dalla scienza o dell’arte in questione (II CCA 3 febbraio 2005, inc. n.
12.2003.110 e 7 marzo 2001, inc. n. 12.2000.108; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 252, m. 5). In altri termini la perizia è manifestamente insufficiente
allorché il responso peritale appaia, anche a un laico in materia munito però
di buona istruzione come illogico e contrario ai principi universalmente riconosciuti
in quella determinata scienza, incontrollato o incontrollabile, poiché il
perito si è fondato su fatti non attendibili o ha tralasciato di considerare
fatti veri e rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit. ad art. 252 m. 6). In concreto un’istanza di designazione
di nuovi periti è stata formulata dal convenuto il 3 giugno 1998, giacché il
perito non avrebbe saputo rispondere, rispettivamente avrebbe risposto in
maniera insufficiente in ordine al quesito di distinguere quali opere, fra
quelle annoverate nei bollettini a regia, si riferivano ad opere di
completamento della casa - e quindi in garanzia - e quali invece a lavori di
sistemazione esterna. Al riguardo l’istante ha formulato due nuovi quesiti da
sottoporre al perito (AI XX). L’istanza è stata respinta con ordinanza 6 agosto
1998 (AI XXIV). Con l’appello il convenuto ripropone gli stessi quesiti,
rilevando che il perito non ha proceduto ad esperire un sopralluogo
approfondito, né ha eseguito misurazioni per controllare i quantitativi di
materiale, stimare le ore lavorative, ecc. Il perito si sarebbe limitato ad
un’operazione contabile di ricalcolo dei prezzi, dei quantitativi e delle
misure esposte nei bollettini a regia. Al riguardo occorre considerare che il
signor S__________, sentito come teste, ha confermato che i bollettini a regia
da esso firmati si riferivano ai lavori supplementari che non erano ancora
stati eseguiti, e non già a quelli in garanzia per i quali non era stato
allestito nulla (teste S__________, verbale cit. ad risposte 4.6 e 4.10 parte
attrice, nonché ad 8 di parte convenuta). Al perito non è stato posto un
quesito preciso su questo oggetto: quantomeno non era possibile desumerlo dalla
domanda n. 1, se questo era l’intento del convenuto. Con il quesito n. 1 si
chiedeva al perito di descrivere i lavori di completazione e di sistemazione
esterna delle due case sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________
eseguiti dalla ditta AO 1. A questa domanda il perito ha risposto rilevando che
i lavori “aggiuntivi effettuati soprattutto sulla part. n. __________”
erano di una certa portata e difficoltà e, benché gli stessi non fossero
descritti, erano quelli indicati sui bollettini controfirmati dal direttore dei
lavori (doc. C1-C41) a cui si rinviava. Al perito non sono state poste delle
domande di complemento per sapere a quali opere ci si riferiva in particolare.
La domanda era generica, per cui anche la risposta poteva essere evasa mediante
un rinvio alla documentazione agli atti, la quale aveva trovato un riscontro credibile
per il perito al momento del sopralluogo. Avuto riguardo alle opere eseguite,
il perito ha ritenuto corretta l’esposizione di 313,5 ore di muratore, 319 ore
di manovale, 84 di pittore e 7 di autista (cfr. perizia pag. 5). Il convenuto
non ha peraltro mai contestato nel dettaglio quali bollettini non riconosceva,
nel senso che essi si riferivano ad opere concernenti l’appalto con l’ing. A__________.
L’unico elemento emerso dagli atti è che tutti i lavori
oggetto dei bollettini a regia concernevano opere che avevano formato oggetto
di una nuova ordinazione supplementare, senza indicare quale. Il convenuto non
ha offerto né al perito (al momento al sopralluogo, negli allegati e nel questionario),
né tantomeno al giudice elementi tali da ritenere che taluni lavori contenuti
nei bollettini andavano stralciati. Così stando le cose, non si giustificava di
designare un nuovo perito, giacché dalla lettura della perizia e dagli atti non
emergeva che il referto consegnato era contraddittorio, o conteneva delle
risultanze tali da offendere la logica o la scienza. Il perito ha precisato che
tutte le opere si riferivano a lavori esterni sui due fondi che erano stati
descritti con precisione nei bollettini a regia. Il suo compito era quindi
riferito alla questione di sapere se dette opere erano stato eseguite, nonché
alla stima delle ore e dei quantitativi in base alle sue conoscenze specifiche
e a quanto risultava dal sopralluogo. L’appellante ha contestato l’operato del
perito genericamente. Nel suo gravame non ha indicato dove il perito avrebbe
proceduto ad un apprezzamento arbitrario dei lavori eseguiti rispetto ai
bollettini. Non ha in particolare saputo indicare quali opere conteggiate
andavano escluse dal computo, perché comprese nelle opere in garanzia.
L’appellante non è nemmeno riuscito ad insinuare un sospetto che i lavori
indicati nei bollettini a regia non erano stati eseguiti, rispettivamente che
si riferivano ad altri lavori. Il perito ne ha accertato l’esistenza e ne ha
stimato il valore con sufficiente certezza scientifica. In assenza di altri
riscontri contrari, i bollettini a regia, che già da soli sono dotati di un
certo valore probatorio, sono stati corroborati dagli accertamenti tecnici del
perito, che sono stati contestati nel loro insieme con argomentazioni generiche
non supportate dalle notizie acquisite agli atti. Ciò posto, la decisione del
Pretore merita di essere confermata, ritenuto altresì che nel gravame non è
stato rimesso in discussione l’importo cifrato dal perito in Fr. 45'296,50 per
la manodopera, il noleggio delle attrezzature, i trasporti, le macchine e i
materiali.
7. Ne discende che l’appello deve essere integralmente respinto con le spese
e la tassa di giustizia di seconda sede a carico dell’appellante.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
21 settembre 2005 del signor AP 1, __________ è respinto.
Considerandi
2.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
tassa di
giustizia Fr. 850.-
spese
Fr. 50.-
totale
Fr. 900.-
già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
all’appellato Fr. 2’000.- a titolo di ripetibili .
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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